Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
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- Ornella Ferrero
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1 L'anno duemilasedici, addì del mese di ( / /2016), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in (oppure) avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, segretario comunale del Comune di Zoppola, competente ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; si sono costituiti i Signori: MORO SANDRA nata a Pordenone il in qualità di legale rappresentante della società Casonato Servizi Immobiliari di Moro Sandra & C. sas cod. fisc ; con sede in Cordenons (PN), piazza della Vittoria 35/8, soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «proponente o parte lottizzante» da una parte;, nato a il in qualità di responsabile del pro tempore del Comune di Zoppola, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco del Comune di Zoppola n. in data nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, Premesso: - che la ditta proponente è proprietaria dei terreni siti in Comune di Zoppola e distinti in mappa al foglio 25 mappali 119 e 120 della superficie catastale complessiva di mq mq e che le aree suddette risultano classificate secondo il vigente PRGC come zona C2.11 di espansione residenziale delle aree di trasformazione per mq 7.093; - che su tali aree sarà realizzato il P.A.C. di iniziativa privata approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del ; - che il progetto di P.A.C. di iniziativa privata di cui alla presente convenzione è stato redatto dall ing. Alessio Perin con studio in via S. Nardini 5/1 a Motta di Livenza (TV) e dal geom. Daniele Casonato con studio in Piazza della Vittoria 35/8 Cordenons (PN), in conformità alle previsioni e prescrizioni del vigente P.R.G.C.; - che è necessario in base all art. 25 comma 6 della L.R. 05/2007 e sue modifiche ed integrazioni procedere alla stipula di apposita convenzione e regolante i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune e il proponente; Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione regola i rapporti tra la ditta proprietaria ed il Comune di Zoppola per l attuazione del P.A.C. del Comparto C2.11 citato in premessa che interessa i terreni siti in Comune di Zoppola e distinti in mappa al foglio 25 mappali 119 e 120 che avverrà in conformità alle norme della presente convenzione e secondo il progetto composto dai seguenti elaborati tecnici: 1
2 - Tavola 1.5 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Tavola 2.0 ESTRATTI DI MAPPA P.R.G.C. C.T.R. - RILIEVO - Tavola 3.3 PLANIVOLUMETRICO STANDARD AREE DA CEDERE - Tavola 4.2 VIABILITA - SEZIONI STRADALI - Tavola 5.6 RETI FOGNARIA-ELETTRICA-TELEFONICA-ILLUMINAZIONE-IDRICA - Tavola 6.1 ASSEVERAZIONI - Tavola 7.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Tavola 8.2 COMPUTO METRICO - Tavola 9.3 SCHEMA DI CONVENZIONE - Tavola 10.0 RELAZIONE PAESAGGISTICA-FOTO - Tavola 11.0 ABACO DELLE TIPOLOGIA ARCHITETTONICHE - RELAZIONE IDRAULICA a firma del Dott. Davide Fusetti, geologo. Gli elaborati sopra indicati sono stati redatti dall ing. Alessio Perin e dal geom. Daniele Casonato a meno della relazione idraulica redatta dal geologo Dott. Davide Fusetti, ed approvati con la citata delibera della Giunta Comunale n. del, esecutiva dal...,e si trovano depositati presso l ufficio tecnico Comunale del Comune di Zoppola avendomi le parti, che hanno dichiarato di esserne a perfetta conoscenza, autorizzato a non allegarli alla presente convenzione. Il succitato P.A.C. entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione ed ha validità di dieci anni a decorrere da tale data. Al termine del periodo di efficacia del P.A.C. permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.A.C. ART. 2) OBBLIGHI DELLA DITTA PROPONENTE IL PIANO La ditta proponente, in relazione a quanto disposto dall art. 25 della L.R. 05/2007 si obbliga per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, a: - cedere gratuitamente al Comune di Zoppola le aree inerenti alle opere di urbanizzazione primaria, corrispondenti alla nuova viabilità, marciapiedi e ai parcheggi pubblici per complessivi mq ed evidenziate nella Tavola 3.3 PLANIVOLUMETRICO STANDARD AREE DA CEDERE; - all adeguamento di Via Oberdan; - nonché a cedere tutti gli impianti tecnici e opere di urbanizzazione ivi realizzati; Le cessioni suddette verranno effettuate senza limitazione alcuna per la futura installazione di strutture e/o opere per pubblici servizi. ART. 3) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA La ditta proprietaria, in ottemperanza al disposto dell art. 28 della Legge Urbanistica n. 1150/42 e dell art. 25 della L.R. 05/2007, si obbliga per sé ed aventi causa ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria come descritte nelle tavole 4.2 VIABILITA - SEZIONI STRADALI e 5.6 RETI FOGNARIA-ELETTRICA- TELEFONICA-ILLUMINAZIONE-IDRICA per l'importo di ,36 come risulta dalla Tavola 8.2 COMPUTO METRICO. Con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, tutte le strutture e gli edifici da realizzarsi nel P.A.C. non saranno soggette al pagamento, nei singoli permessi di costruire che verranno in seguito richiesti, degli oneri relativi ai contributi per le opere di urbanizzazione primaria. 2
3 ART. 4) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA La ditta proprietaria, in relazione sempre al disposto dell art. 28 della Legge Urbanistica n. 1150/42 e dell art. 25 della L.R. 05/2007, si obbliga per sè ed aventi causa ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione secondaria di adeguamento della viabilità di Via Oberdan (zona esterna al comparto principale) come descritte nelle tavole 4.2 VIABILITA - SEZIONI STRADALI e 5.6 RETI FOGNARIA-ELETTRICA-TELEFONICA-ILLUMINAZIONE-IDRICA per l'importo di ,37 come risulta dalla Tavola 8.2 COMPUTO METRICO. Gli oneri di urbanizzazione secondaria saranno da scomputare, nei singoli permessi di costruire che verranno in seguito richiesti, in maniera proporzionale così suddivisa: - lotto 1: 10 % - lotto 2: 10 % - lotto 3: 10 % - lotto 4: 10 % - lotto 5: 12 % - lotto 6: 12 % - lotto 7: 12 % - lotto 8: 12 % - lotto 9: 12 %. - ART. 5) OPERE DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI La ditta lottizzante si fa carico di provvedere all allacciamento delle reti ai pubblici servizi ai fini di rendere la lottizzazione completa e funzionante, attraverso la realizzazione in modo diretto e convenzionato con le società preposte. ART. 6) TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE La ditta lottizzante si impegna a richiedere le necessarie autorizzazioni e concessioni e realizzare le opere di urbanizzazione nel termine di cinque anni dalla data di stipula della presente convenzione. Le opere dovranno essere eseguite in un unico lotto. Qualora, allo scadere dei tempi utili per l esecuzione dei lavori, le opere stesse risultassero incomplete, ovvero non eseguite a regola d arte, il Comune diffiderà il proprietario a completare le opere ovvero a riparare le imperfezioni entro un congruo termine che non potrà superare i 120 giorni. Trascorso tale termine il lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione di cui all art. 10) nel modo più ampio con rinuncia espressa ad ogni opposizione stragiudiziale a chiunque notificata e con l esonero di ogni responsabilità per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare per provvedere al completamento delle opere. ART. 7) REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. Il certificato di regolare esecuzione dell opera dovrà essere eseguito dal direttore dei lavori a spese della ditta lottizzante. La regolare esecuzione potrà essere eseguita anche in corso d opera e per singoli stralci di opere eseguite. La ditta lottizzante si impegna a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori con lettera protocollata. In caso di disaccordo sulle risultanze della regolare esecuzione, la controversia sarà definita dal Tribunale di Pordenone. La ditta lottizzante si impegna e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di regolare esecuzione causa di errori o di approssimazioni 3
4 verificatesi in sede di attuazione e allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. Il collaudo delle opere di urbanizzazione sarà eseguito da un professionista, ingegnere o architetto iscritto all'ordine Professionale, scelto dal Comune da una terna di professionisti proposta dall'ordine degli Ingegneri o dall'ordine degli Architetti di Pordenone e con spese a totale carico della ditta lottizzante. ART. 8) MANUTENZIONE DELLE OPERE La ditta lottizzante si impegna per sé ed aventi causa a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate fino al momento della cessione gratuita. In difetto dell assolvimento degli obblighi di cui sopra provvederà il Comune, che però addebiterà agli interessati le spese sostenute, rivalendosi nei modi previsti dalla normativa vigente in materia. La stipulazione dell atto di trasferimento di tali opere ed aree dovrà avvenire non oltre il termine di mesi sei dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere stesse, da eseguire secondo le disposizioni degli artt. seguenti. Con il passaggio di proprietà verrà trasferito a carico del Comune anche l onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. ART. 9) RIPARAZIONI DELLE OPERE. Il lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a suo carico tutte le spese, alla riparazione delle imperfezioni che il direttore dei lavori rilevasse nelle opere eseguite. ART. 10) GARANZIE Il totale degli importi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria risulta pari a ,73 ovvero uguale all importo della polizza fidejussoria di ,73 già stipulata con contratto n. c/o Assicurazioni. Tale garanzia è vincolata all adempimento di quanto prescritto nella presente convenzione e potrà essere, su richiesta della ditta proponente e previo assenso del Comune, proporzionalmente diminuita in corso d opera in rapporto all entità delle opere svolte e sarà svincolata per intero con il collaudo delle opere stesse. ART. 11) APPALTO DELLE OPERE E TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI. La ditta lottizzante ha la facoltà di effettuare direttamente le opere di urbanizzazione, ai sensi dell art. 45, comma 1, del D. L. n. 201/2011, come convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre Si precisa inoltre che la ditta lottizzante si configura ed assume il ruolo di Committente relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei cantieri. Il Comune sarà estraneo da qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Committente e la Ditta esecutrice delle opere. La ditta lottizzante è inoltre tenuta al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i. Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia in merito, in particolare, alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. n. 136/2010). ART. 12) PERMESSO DI COSTRUIRE 4
5 I singoli Permessi di Costruire saranno rilasciati nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal P.A.C., anche in pendenza della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ogni singolo Permesso di Costruire è subordinato al versamento degli oneri previsti dalla Legge Regionale 19/2009 e dalle relative Delibere Comunali, con scomputo delle opere primarie direttamente realizzate e l eventuale differenza tra gli oneri concessori dovuti per le secondarie e la realizzazione di tali opere. Resta a carico degli attori dei singoli interventi edilizi il costo di costruzione. ART. 13) AGIBILITA i certificati di agibilità dei singoli fabbricati potranno essere rilasciati previa regolare esecuzione e collaudo, anche parziale, delle infrastrutture primarie (fognatura, linea elettrica, linea telefonica, rete idrica, viabilità e parcheggi anche senza asfalto) a servizio dei lotti interessati dalla richiesta. Ai sensi delle normative vigenti, l utilizzazione degli immobili realizzati in attuazione della presente convenzione comporta il rilascio preventivo dei certificati di agibilità. In relazione al carattere complesso dell intervento, si dichiara fin d ora ammissibile il rilascio di agibilità parziali, concernenti cioè, singoli edifici o gruppi di edifici, a condizione che risultino completate e funzionanti le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi. Al fine di accertare la sussistenza delle urbanizzazioni di pertinenza di cui sopra, è ammesso il ricorso, da parte del soggetto attuatore, a soluzioni tecniche provvisorie, da realizzarsi a sua cura e spese, che assicurino la presenza delle condizioni igienico - sanitarie di funzionamento degli edifici fino al completamento delle urbanizzazioni generali e relativi allacciamenti. ART. 14) TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE La Ditta Proponente si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune, gli oneri per l attuazione delle opere di cui alla presente Convenzione, dichiarandosi fin d ora unica responsabile per l adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere. ART. 15) CONTROVERSIE Qualora dovessero insorgere controversie sull entità e sull esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Ditta Proponente, per la loro risoluzione si ricorrerà al Tribunale di Pordenone. ART. 16) REGIME FISCALE Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione, sono a carico della Ditta Proponente. All uopo vengono richieste tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dall art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché dall art.1, sesto comma e dagli artt. nn.ri 10 e 11 della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86, dell art. 7 della stessa tariffa e dell art. 1 della Legge 28 giugno 1943 n. 666, oltre all applicazione di altri eventuali provvedimenti più favorevoli. ART. 17) RINUNZIA ALL IPOTECA LEGALE 5
6 La Ditta Proponente autorizza la trascrizione del presente Atto nei Registri Immobiliari con piena rinunzia all Ipoteca Legale, e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. ART. 18) ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE Il presente schema di Convenzione, mentre fin ad ora è impegnativo per la Ditta Proponente, diverrà tale per il Comune di Zoppola non appena lo stesso avrà ottenuto le approvazioni di Legge che lo rendono esecutivo. ART. 19) PUBBLICITÀ DEGLI ATTI Il progetto di piano attuativo è composto da: - Tavola 1.5 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Tavola 2.0 ESTRATTI DI MAPPA P.R.G.C. C.T.R. - RILIEVO - Tavola 3.3 PLANIVOLUMETRICO STANDARD - Tavola 4.2 VIABILITA - SEZIONI STRADALI - Tavola 5.6 RETI FOGNARIA-ELETTRICA-TELEFONICA-ILLUMINAZIONE-IDRICA - Tavola 6.1 ASSEVERAZIONI - Tavola 7.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Tavola 8.2 COMPUTO METRICO - Tavola 9.3 SCHEMA DI CONVENZIONE - Tavola 10.0 RELAZIONE PAESAGGISTICA-FOTO - Tavola 11.0 ABACO DELLE TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE - RELAZIONE IDRAULICA Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e la proponente, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui sopra, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. ART. 20) SPESE Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la Convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, collaudi compresi, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della proponente. Letto, fatto e sottoscritto. Per l Amministrazione Comunale: la Ditta proponente: 6
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