Regolamento CE n. 767/2009 sull immissione sul mercato e sull uso dei mangimi

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1 Regolamento CE n. 767/2009 sull immissione sul mercato e sull uso dei mangimi che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

2 CAMPO DI APPLICAZIONE TUTTI I MANGIMI: Materie Prime MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI MANGIMI PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

3 CAMPO DI APPLICAZIONE Non si applica all acqua: - Sia assunta dagli animali - Sia aggiunta intenzionalmente ai mangimi Si applica ai mangimi somministrati via acqua

4 Articolo 11 ATTENZIONE ALIMENTO vs. MANGIME Il termine alimento può essere utilizzato solo per i mangimi destinanti agli animali da compagnia

5 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE Articolo 11 Articolo 11 Non devono trarre in errore il consumatore: uso previsto, caratteristiche (natura, processo, proprietà) dei mangimi; attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; riguardo alla conformità dell etichettatura al catalogo comunitario.

6 COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Basata sul tenore massimo di un additivo sulla base del Reg. di autorizzazione Le materie prime per mangimi ed i mangimi complementari possono contenere un tenore massimo pari a: volte la concentrazione massima autorizzata per l additivo considerato 5 volte per i coccidiostatici e istomonostatici

7 COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Esempio Selenio E8 Selenio max: 0,5 mg/kg per tutte le specie Il limite è pari a (0,5 x 100) = 50 mg/kg Quindi ad esempio Mangime contenente 48 mg/kg di selenio è = un mangime complementare Prodotto contenente 51 mg/kg di selenio è = una premiscela

8 COMPLEMENTARI vs PREMISCELE il fattore 100 si può superare SOLO se il mangime soddisfa un particolare fine nutrizionale come esplicitamente previsto dalla Direttiva 2008/38/CE Se si utilizzano additivi del Capo 2, dell allegato IV- Reg. 183/2005, devono essere prodotti in stabilimenti riconosciuti art. 10,1,b In pratica devono avere la medesima autorizzazione (Riconoscimento-αIT) di chi produce premiscele

9 COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Implicazioni Premiscele non possono essere utilizzate dai produttori primari (Reg. 183/2005) Chi vuole utilizzare premiscele di additivi deve essere Registrato / Riconosciuto come operatore secondario HACCP allegato 2 (Reg. 183/2005)

10 Articolo 11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE chiaramente leggibili riportate in modo indelebile nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione) facilmente identificabili non oscurate in alcun modo in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare alcuna parte

11 Articolo 11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare alcuna parte si ritiene utile e non fuorviante utilizzare il grassetto per evidenziare le diverse sezioni dell etichetta: COMPOSIZIONE COMPONENTI ANALITICI ADDITIVI (per kg) ISTRUZIONE PER L USO

12 Articolo 11 ASSALZOO Via Lovanio, Roma IT RM Aut MinN MG891 del ASS-Suini Starter Mangime completo per suinetti fino a 12 setttimanre di età PELLET COMPOSIZIONE f. frumento, fiocchi di orzo decorticati, fiocchi di granoturco*, siero di latte, f.di soia integrale estrusa**, farina di aringhe, concentrato proteico di soia**, latte scremato in polvere, olio di soia, concentrato proteico di patata, fosfato bicalcico biidrato precipitato. **prodotta da soia geneticamente modificata *prodotto da granoturco geneticamente modificato COMPONENTI ANALITICI: Proteina Greggia 19,00%. Oli e grassi greggi 5,50%. Cellulosa Grezza 2,50%. Ceneri Grezze 4,25%. Lisina 1,40%. Metionina 0,5% ADDITIVI (per kg) Additivi nutrizionali E672 Vitamina A E671 - Vitamina D3 Vit. E (alfa tocoferolo 91%) Vit. B1 Vit. B2 Vit. B6. Vit. B1 Vit. H (Biotina) Vit. K. Vit. PP Acido folico Acido d-pantotenico Colina Cloruro U.I. U.I. mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg , ,00 156,00 3,30 9,00 7,00 0,053 3,300 58,20 74,70 1,00 37,30 937,50 (E3) Co-carbonato basico di cobalto monoidrato (E1) Fe-carbonato ferroso (E6) Zn-ossido di zinco (E5) Mn-ossido manganoso (E4) Cu-solfato rameico pentaidrato (E8) Se-selenito di sodio (E2) I-iodato di calcio monocloridrato di L-lisina L-treonina, DL-metionina L-triptofano Additivi tecnologici (E321) BHT-butilidrossitoluene Additivi organolettici Aromi mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg 1,10 392,00 115,00 101, ,00 0,240 1,10 150,00 ISTRUZIONI PER L USO: Somministrare a volontà a suinetti fino a 12 settimane di età lasciando a libera disposizione acqua potabile e secondo le indicazioni del nostro servizio tecnico. Questo alimento contiene farina di pesce, per cui è vietata la somministrazione agli erbivori. Peso netto (all origine) kg 25 N di LOTTO /1030 DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 09/2010

13 Requisiti generali obbligatori (art. 15) Materie prime Mangimi composti

14 ETICHETTATURA MC - DPA Tipo di mangime Mangime completo Mangime completo da allattamento Mangime Complementare Mangime minerale Mangime complementare da allattamento

15 ETICHETTATURA MC - DPA Responsabile dell etichettatura Nome o Ragione Sociale Indirizzo È plausibile riportare solo l indirizzo della sede legale Numero di Riconoscimento Solo se disponibile. E possibile che in etichetta non venga riportato alcun numero dello stabilimento

16 ETICHETTATURA MC NON DPA Responsabile dell etichettatura Nome o Ragione Sociale Indirizzo È plausibile riportare solo l indirizzo della sede legale Numero di Riconoscimento Solo se disponibile. Numero Reg. CE n. 1774/2002 E possibile che in etichetta non venga riportato alcun numero dello stabilimento

17 ETICHETTATURA MC NON DPA Responsabile dell etichettatura (art. 19) Numero di telefono gratuito o altro sistema per ottenere informazioni oltre a quelle obbligatorie su: Additivi Materie prime classificate per categoria

18 ETICHETTATURA MC - DPA Numero di Lotto Riportare il numero di lotto o della partita

19 ETICHETTATURA MC - DPA Quantitativo netto Prodotti solidi = unità di massa (kg t q.li) Prodotti liquidi = unità di massa o di volume (g - kg t- q.li) o (ml - L - hl)

20 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi - Intestazione Additivi - Dichiarazioni come da allegati VI e VII

21 ETICHETTATURA MC - DPA Tenore di Umidità (allegato I) Deve essere dichiarato se superiore a: 5% mangimi minerali con sostanza organica 7% mangimi da allattamento 10% mangimi minerali senza sostanza organica 14 % tutti gli altri mangimi Salvo differentemente specificato nell allegato V o nel Catalogo delle materie prime

22 TENORE CENERI INSOLUBILI IN ACIDO CLORIDRICO (ALLEGATO I) non deve superare il 2,2%. Può essere superiore a 2,2% per -Materie prime per mangimi -Mangimi composti contenenti leganti minerali -Mangimi minerali -Mangimi composti contenenti oltre il 50%di sottoprodotti del riso o della barbabietola -Mangimi composti destinati ai pesci da allevamento con farina di pesce >15% MA IN TAL CASO DEVE ESSERE DICHIARATO IN ETICHETTA

23 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi (allegati VI e VII) Vi sono dichiarazioni obbligatorie per i seguenti additivi: Tenore massimo per la specie a cui è destinato il mangime Additivi zootecnici Promotori della digestione Stabilizzatori della flora intestinale Sostanze che influiscono sull ambiente Altri additivi zootecnici Coccidiostatici e Istomonostatici Urea e suoi derivati

24 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi Categoria o nome del gruppo funzionale Nome specifico dell additivo Quantità aggiunta Numero di identificazione

25 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi Il nome e la quantità aggiunta dell additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell additivo in questione è messa in evidenza nell etichettatura con parole, immagini o grafici.

26 ETICHETTATURA MC MC NON - DPA Additivi Categoria o nome del gruppo funzionale Nome specifico dell additivo o Numero di identificazione Quantità aggiunta

27 ETICHETTATURA MC MC NON - DPA Additivi Si può riportare solo il gruppo funzionale (anche per additivi con tenore massimo): Conservanti Antiossidanti coloranti

28 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi Categoria (all.i Reg 1831/2003) Additivi tecnologici Additivi organolettici Additivi nutrizionali Additivi Zootecnici Coccidiostatici e istomonostatici

29 Gruppi funzionali Additivi tecnologici

30 Gruppi funzionali Additivi organolettici

31 Gruppi funzionali Additivi nutrizionali

32 Gruppi funzionali Additivi zootecnici

33 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi Nome specifico dell additivo Si riporta il nome dell additivo come nell atto di autorizzazione, si consiglia di riportare tra parentesi la forma che è stata aggiunta Esempio: Ferro (ferro solfato monoidrato)

34 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi (composti di oligoelementi) Quantità aggiunta si dichiara la quantità della sostanza attiva aggiunta e non quella riferita all additivo Ferro (ferro solfato monoidrato) 200 mg/kg (di ferro)

35 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi Numero di identificazione Occorre riportare il numero di identificazione dell additivo come riportato nel Regolamento di autorizzazione Esempio: E 672 Vitamina A Vitamina E - il numero E 307 non è utilizzabile perché riferito all alimentare

36 ETICHETTATURA MC - DPA Additivi volontaria L etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità di dichiarare gli altri additivi Si possono dichiarare le seguenti informazioni in modo parziale Nome del gruppo funzionale o della categoria Nome specifico Quantità aggiunta Numero di identificazione

37 ETICHETTATURA MC - DPA 11 Additivi volontaria L etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità di dichiarare gli altri additivi E obbligatorio dichiarare la quantità aggiunta per Additivi organolettici Coloranti aromatizzanti Additivi nutrizionali Vitamine, pro-vitamine Oligolementi aminoacidi

38 MANGIMI COMPLETI per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Proteina grezza Tutte le specie Cellulosa grezza Tutte le specie Oli e Grassi grezzi Tutte le specie Legge 281/63 Allegato III Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti Ceneri grezze Tutte le specie Lisina Suini e Pollame Suini Metionina Suini e Pollame Pollame Calcio Sodio Tutte le specie Tutte le specie Fosforo Tutte le specie Pesci, non orn.

39 MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Lisina Suini e Pollame Legge 281/63 Allegato III Metionina Suini e Pollame Calcio Tutte le specie Tutti gli animali Sodio Tutte le specie Tutti gli animali Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali Magnesio Ruminanti Ruminanti

40 MANGIMI COMPLEMENTARI per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Legge 281/63 Allegato III Proteina grezza Cellulosa grezza Oli e Grassi grezzi Ceneri grezze Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti Lisina Suini e Pollame Suini Metionina Suini e Pollame Pollame Calcio 5% Tutte le specie Animali diversi da animali familiari Sodio Tutte le specie Fosforo 2% Tutte le specie Animali diversi da animali familiari Magnesio 0,5% Ruminanti

41 MANGIMI COMPLETI per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Proteina grezza Fibra grezza Oli e Grassi grezzi Ceneri grezze Allegato VII Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Legge 281/63 Allegato III Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti Per animali da compagnia (All. II,5) Proteina Grezza = Proteina Oli e grassi grezzi = Tenore in materia grassa Ceneri grezze = Residuo incenerito o materia inorganica

42 MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Legge 281/63 Allegato III Calcio Tutte le specie Tutti gli animali Sodio Tutte le specie Tutti gli animali Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali

43 MANGIMI COMPLEMENTARI per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Proteina grezza Tutte le specie Fibra grezza Tutte le specie Oli e Grassi grezzi Tutte le specie Ceneri grezze Tutte le specie Legge 281/63 Allegato III Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti

44 ETICHETTATURA MC - DPA Componenti Analitici Se in questa sezione vengono dichiarati Aminoacidi Vitamine Oligoelementi Il valore dichiarato deve essere quello totale presente nel mangime (additivo aggiunto + presenza naturale)

45 ETICHETTATURA MC - DPA Componenti Analitici Si può dichiarare in questa sezione: Valore energetico (non è più obbligatorio per i dietetici) Valore proteico Se esiste occorre utilizzare il metodo ufficiale

46 Requisiti obbligatori specifici (art. 17) Mangimi composti

47 ETICHETTATURA MC - DPA Specie o categoria di animali Tutte le specie destinate alla produzione di alimenti nella Comunità Europea

48 ETICHETTATURA MC NON DPA Specie o categoria di animali animale NON destinato al consumo umano: - Animali da compagnia - Cani - Gatti - Uccellini - Cavie, piccoli roditori - Animali da pelliccia - Animali detenuti in laboratori - Animali detenuti in giardini zoologici - Animali da circo

49 ETICHETTATURA MC - DPA Istruzioni per un uso corretto Il responsabile dell etichettatura deve fornire le indicazioni per permettere all utilizzatore di usare in modo corretto il mangime. Nel caso di mangimi complementari e di materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati, le istruzioni per l uso indicano la quantità max: - giornaliera in peso-volume /capo - percentuale della razione giornaliera - kg di mangime completo o in percentuale di mangime completo

50 ETICHETTATURA MC - DPA Istruzioni per un uso corretto In questa sezione è possibile inserire altre indicazioni da riportare sul mangime - tempi di sospensione mangimi medicati - informazioni legate a particolari additivi «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo» - divieto di somministrazione contiene farine di pesce non può essere utilizzato nell alimentazione dei ruminanti ;

51 ETICHETTATURA MC NON DPA Istruzioni per un uso corretto In questa sezione è possibile inserire altre indicazioni da riportare sul mangime - assicurare continua disponibilità di acqua - somministrare in due pasti giornalieri

52 ETICHETTATURA MC - DPA Istruzioni per un uso corretto In questa sezione vanno inserite le indicazioni relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali - Informazioni colonne 1-6 Direttiva 2008/38/CE «cessare la somministrazione dopo il parto» «per pecore in allattamento» - Dicitura obbligatoria «Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell uso o prima di prolungare il periodo d uso»

53 ETICHETTATURA MC - DPA Produttore dal Responsabile dell etichettatura Nome o Ragione Sociale Indirizzo oppure Numero di Riconoscimento o numero di identificazione

54 ETICHETTATURA MC - DPA Numero di Identificazione Il produttore Conto Terzi e l importatore possono richiedere alle proprie autorità competenti un numero di identificazione che deve essere rilasciato in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 183/2005 IT 00000x PR (documento in Conferenza Stato Regioni)

55 ETICHETTATURA MC - DPA Produttore dal Responsabile dell etichettatura Quindi nel caso di contoterzi, permane la possibilità di mettere la ragione sociale del responsabile dell etichettatura (Committente) e il numero di identificazione del Produttore! Non è previsto numero produttore sulle fatture e documenti commerciali

56 ETICHETTATURA MC - DPA Produttore Responsabile delle indicazioni in etichetta CONTO TERZI: Nome o Ragione Sociale del Responsabile delle indicazioni in etichetta se disponibile il numero di riconoscimento del Responsabile delle indicazioni in etichetta o Nome o Ragione Sociale del produttore o Numero di identificazione del Produttore e

57 ETICHETTATURA MC - DPA Data di conservazione minima per mangimi molto deperibili da consumarsi entro gg/mm/aa da consumarsi preferibilmente entro mm/aa Se viene indicata la data di fabbricazione (facoltativa) la data di conservazione minima può essere gg o mm dopo la data di fabbricazione

58 ETICHETTATURA MC - DPA Composizione Dicitura Composizione NO alle categorie Nome specifico della materia prima in ordine decrescente Non considerare il tenore di umidità (Codice di Buone Pratica di Etichettatura) Perché è stata introdotto il riferimento all umidità Status quo non è fuorviante

59 COMPOSIZIONE Tenore di umidità

60 ETICHETTATURA MC NON DPA Composizione Nome specifico della materia prima in ordine decrescente Categoria a cui la materia prima appartiene Non si applica per animali da pelliccia

61 ETICHETTATURA MC - DPA COMPOSIZIONE Se la presenza di una materia prima è evidenziata nell etichettatura: parole, immagine, grafico NOME E PERCENTUALE (materia prima) verificare le confezioni!

62 Articolo 11 ATTENZIONE EVIDENZIARE INGREDIENTI nell etichettatura - Materie prime: % esatta - Additivi: quantità aggiunta

63 ETICHETTATURA COMPOSIZIONE MC - DPA % girasole % granturco % grano

64 ETICHETTATURA MC NON DPA % manzo % pollo % verdure Preparato con carni fresche

65 ETICHETTATURA MC NON DPA % riso % agnello

66 ETICHETTATURA MC NON DPA % pesce Tonicità benessere

67 ETICHETTATURA MC NON DPA Circolare 9 dicembre 1996, n. 160 (al gusto di, a base di ) -Ripresa anche nel codice di buone pratiche di etichettatura - contestata dal Comitato Permanente - potrebbe essere mantenuta per e linee generali di etichettatura - necessario riportare la % esatta

68 INFORMAZIONI MC - DPA INFORMAZIONI AL CLIENTE: Materie prime Su richiesta all acquirente dati quantitativi con il 15% Rispetto Direttiva su proprietà intellettuale In caso di emergenza: Le autorità possono fornire la formula esatta al cliente Valutati i legittimi interessi Sottoscrizione clausola di riservatezza

69 INFORMAZIONI MC - DPA INFORMAZIONI AL CLIENTE: Additivi Su richiesta all acquirente dati nome specifico numero di identificazione gruppo funzionale

70 INFORMAZIONI MC NON DPA Informazioni per il consumatore: Nome specifico delle materia prima se dichiarate per categoria Additivi: nome specifico numero di identificazione gruppo funzionale

71 Mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (art. 18)

72 PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI Prescrizioni obbligatorie Dietetici tipo di mangime Indicazioni previste dalla Direttiva 2008/38/CE (D. Lgs. 45/1997) Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell uso o prima di prolungare il periodo di impiego

73 DIETETICI Nuovi fini nutrizionali Art. 32: I mangimi già immessi sul mercato prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato a condizione che sia presentata una domanda prima del 1 settembre 2010.

74 DIETETICI Nuovi fini nutrizionali 6 nuovi fini nutrizionali Assalzoo: Riduzione delle reazioni da stress dovute al trasporto, sovraffollamento e al caldo; Riduzione del rischio della sindrome del fegato grasso (fatty liver); Preparazione all estro e riproduzione; Svezzamento e fasi critiche della crescita; Protezione della pelle e delle appendici; Qualità sensoriale e tecnologica dei prodotti.

75 Requisiti mangimi non conformi (art. 20)

76 MANGIMI NON CONFORMI Materiali contaminati : mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla Direttiva 2002/32/CE* Direttiva 2002/32/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 149/2004

77 MANGIMI NON CONFORMI Introduzione di norme sull etichettatura dei mangimi (MP, MC, Add, PM) non conformi mangimi contenenti livelli eccessivi di.(*).da usarsi unicamente a fini di alimentazione animale previa detossificazione in imprese autorizzate mangimi contenenti livelli eccessivi di.(*). da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione (*) sostanze indesiderabili (Dir. 2002/32 D. Lgs 149/2004)

78 MANGIMI NON CONFORMI Possono effettuare la detossificazione imprese: Autorizzate in base all articolo 10, paragrafo 2 e 3 del Reg. 183/2005 (Riconosciute) La detossificazione può essere sia fisica che chimica

79 INFORMAZIONI FUORI ETICHETTA DEROGHE Mangimi confezionati Possono essere apposte in una parte diversa da quella riservata all etichetta: Numero di riconoscimento Numero di lotto Quantità Produttore Data minima di conservazione Composizione

80 ETICHETTATURA MC Deroghe Per mangimi costituiti da non più di 3 materie prime se le stesse compaiono nella denominazione, non sono richieste le seguenti informazioni Specie animale o categorie di animali Istruzioni per uso corretto

81 ETICHETTATURA MC Deroghe Per mangimi composti da miscele di grani interi,semi, e frutti non è obbligatorio riportare: Composizione analitica

82 ETICHETTATURA MC Deroghe vendita al minuto < 20kg vendita mangimi sfusi all utilizzatore finale le informazioni di cui art. 17 possono essere affisse al luogo di vendita. Se del caso si può indicare sulla fattura o su un documento: Tipo di mangime Specie animale Istruzioni per un uso corretto

83 ETICHETTATURA MC ANIMALI DA COMPAGNIA Multipack imballaggi contenenti più confezioni di peso < 10Kg Possono figurare solo sull imballaggio esterno: Nome o ragione sociale e indirizzo Numero di riconoscimento Elenco degli additivi Umidità Istruzioni uso Riferimenti del produttore Composizione Tenori analitici

84 ETICHETTATURA VOLONTARIA art. 22 Rispetto del Regolamento Non deve: confondere le indicazioni obbligatorie indurre in errore attribuire proprietà che il prodotto non possiede Codici di Buona pratica di etichettatura

85 CONFEZIONAMENTO art. 23 Il Regolamento dispone che tutti i mangimi devono essere commercializzati in imballaggi sigillati, in modo tale che una volta aperti sia evidente e non siano riutilizzabili. In deroga è prevista la possibilità di commercializzare alla rinfusa / sfusi o in recipienti non sigillati i seguenti mangimi: materie prime per mangimi; mangimi composti costituiti da grani o frutti interi; consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; consegne di mangime dal produttore all utilizzatore finale; mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; quantitativi inferiori a 50kg, che provengano da contenitori sigillati, destinati all utilizzatore finale; blocchi e rulli da leccare.

86 RINFUSA consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; ATTENZIONE! La consegna a rivenditori è possibile solo se sono autorizzati (registrati o Riconosciuti) ai sensi del Reg. CE n183/2005

87 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE RINFUSA Materie prime e mangimi alla rinfusa Devono essere accompagnati da un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura

88 RINFUSA documento = etichetta Tutte le informazioni obbligatorie NON VI SONO DEROGHE Sul documento anche numero di lotto quantità data conservazione minima

89 CLAIMS (art. 13) Allegazione : si intende qualunque messaggio o rappresentazione che non è obbligatoria nell ambito della Comunità o della legislazione nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma che affermino, suggeriscano o sottintendano la presenza o l assenza di una sostanza nei mangimi, una specifica caratteristica nutrizionale o processo e ad una specifica funzione correlata con uno di questi.

90 CLAIMS I principi fondamentali sono i seguenti: - le allegazioni devono essere verificabili; - gli operatori sono responsabili della veridicità delle allegazioni (prova scientifica)

91 CLAIMS Non sono consentite allegazioni che: - prevengono, trattano, curano una malattia (eccetto per i coccidiostatici). Previene, cura, trattamento. -ricadono nei particolari fini nutrizionali (dietetici). Sono consentite allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali: Cotribuisce a, stimola,

92 CLAIMS Tipologia - Allegazioni nutrizionali contiene XXX : - l evidenza si basa sulla formulazione; - Allegazioni funzionali - migliora l assimilazione di azoto l evidenza si basa sulla formulazione che mostra l aggiunta di XXX e sul dossier scientifico che dimostra, fisiologicamente parlando, XXX migliora l utilizzo dell azoto da parte dell animale; - Allegazioni per la gestione dell allevamento - riduce l impatto dell azoto l evidenza si basa sulla formulazione che mostra l aggiunta di XXX; un che dimostra, fisiologicamente parlando, XXX migliora l utilizzo dell azoto da parte dell animale; un dossier scientifico che dimostra che questi risultati riducono la presenza di azoto nel letame.

93 CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA (art. 25) La Commissione incoraggia elaborazione Codici di Buona Pratica di Etichettatura Elaborati in consultazione tra le parti Uso facoltativo Etichettatura moderna per contesto competitivo Aiutano l interpretazione etichettatura obbligatoria indicazioni facoltative

94 CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA FEFAC: Mangimi Composti per Animali Destinati alla Produzione di Alimenti FEDIAF: Mangimi Composti per Animali non Destinati alla Produzione di Alimenti

95 Iniziativa congiunta tra: - FEFAC: The EU compound feed and premix industry - Copa-Cogeca: European livestock producers and European agricooperatives e 95

96 CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA Aiutano l interpretazione etichettatura obbligatoria indicazioni facoltative PROCEDURA DI CO-REGOLAMENTAZIONE: promossa da da DG SANCO - Buona esperienza con EFMC - Catalogo delle Materie prime - Codici di Buona Etichettatura

97 Gruppi funzionali È possibile usare abbreviazioni? - ll regolamento non prevede nulla - Il Codice di Buone pratiche (FEFAC e FEDIAF) lo prevede

98 Gruppi funzionali Esempio - Abbreviazione - Vitamine - Oligoelementi - Aminoacidi - Urea e suoi derivati

99 Nome dell additivo Identification number Full name E Phytase / EC produced by Aspergillus niger (CBS ) 4a phytase produced by Aspergillus niger (CBS ) 4a Phytase / EC produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) E 1628 Endo-1,4-beta-xylanase / EC produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) E 1626 E 1637 Preparation of endo-1,4-betaxylanase / EC produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) and subtilisin / EC produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) Possible abbreviated names E 1600 Phytase 4a1600 Phytase 4a1640 Phytase E 1628 Endo-1,4-betaxylanase E 1628 xylanase E 1626

100 abbreviazioni Perché usare le abbreviazioni? - Maggiore leggibilità dell etichetta - Deve essere possibile correlazione univoca con l additivo utilizzato: - Da verificare mediante registro additivi - Ulteriori informazioni su richiesta dell acquirente

101 VENDITA A DISTANZA Commercializzazione tramite tecnica di comunicazione a distanza Direttiva 97/7/CE: protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti

102 VENDITA A DISTANZA Informazioni fornite, al più tardi, al momento della consegna - Responsabile dell etichettatura - Ragione sociale - Indirizzo - Numero di lotto - Quantitativo netto - Durata minima di Conservazione Data di conservazione minima /

103 DOMANDE?

104

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