La combinazione di tutti i fattori menzionati crea una miscela estremamente seducente ma esplosiva, davvero pericolosa per un età immatura.

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1 Manuale del docente L uso di telefoni cellulari presenta diversi problemi educativi. In questo KIT ILLUSTRATO volutamente abbiamo ignorato la questione di quando e dove tenerli accesi ed utilizzarli, perché è materia disciplinata da ciascun Istituto Scolastico. Il KIT ILLUSTRATO è mirato, invece, a prevenire gli abusi più gravi perpetrabili mediante videofonini e uso di internet. Si tratta di un tipo di eventi che purtroppo sono stati registrati spesso dalle cronache degli ultimi anni e che a volte costituiscono la versione più moderna del bullismo. Tutti questi comportamenti hanno all origine la scarsa consapevolezza da parte degli studenti che non è lecito utilizzare liberamente l immagine di un compagno o di un docente, tanto più se il contenuto di foto o videoregistrazioni è delicato o scabroso oppure rappresenta un vero e proprio sopruso. Un mix seducente ma pericoloso per un età immatura Il fatto che un adolescente disponga di un videofonino tecnologicamente potente e facile da usare può generare in lui un senso di ebbrezza e di iper-potenza, una grande tentazione di protagonismo, la curiosità di testare l apparecchio in condizioni speciali. L invio agli amici di MMS con immagini interessanti o forti o proibite costituisce una nuova, seduttiva, malintesa forma di socializzazione. Alle nuove possibilità dei videofonini, ora disponibili quasi ad ogni alunno, si aggiungono le nuove possibilità offerte da internet senza che occorra una particolare capacità tecnica: scambio di immagini come files, pubblicazione gratuita di foto e filmati su determinati siti dedicati (il più famoso è <You Tube>), possibilità di vedere le immagini, anche scabrose, messe in rete da altri. La combinazione di tutti i fattori menzionati crea una miscela estremamente seducente ma esplosiva, davvero pericolosa per un età immatura. Effetti gravi, a volte devastanti Si aggiunga che sono numerosi ormai i casi di suicidio di ragazzi, tentato o riuscito, causati dal fatto che loro immagini compromettenti o che offendono la dignità girano in internet e sono visibili a tutti. Nella maggior parte dei casi si tratta di immagini scattate mediante videofonino col consenso ingenuo dell interessato/a (soprattutto ragazze) che riteneva rimanessero circoscritte all uso privato, mentre invece dal possessore del videofonino vengono poi inviate ad amici per vanteria o pubblicate su internet per dispetto dopo la rottura di un fidanzamento. E anche accaduto che qualcuno/a ha caricato su internet immagini proprie di contenuto particolare, senza valutare che successivamente se ne sarebbe pentito senza poter più eliminare tali immagini. 1/9

2 I nuovi orizzonti del bullismo In altri casi abbiamo assistito alla diffusione o pubblicazione dell immagine di un giovane ritratto in situazione umiliante. Essa viene effettuata per documentare un orribile bravata bullista, ma crea nell interessato una sofferenza terribile (vedi i casi di studenti con handicap ripresi mentre subivano umilianti maltrattamenti). Anche i docenti non sono risparmiati dai pericoli derivanti dai nuovi strumenti a disposizione degli studenti. Sono molte le situazioni di confusione in cui un docente (soprattutto se inesperto) può essere oggetto di gestacci alle sue spalle e quindi senza che se ne accorga. L immagine in quanto è solo una parte della realtà effettiva può restituire una sensazione falsa di corrività. Ciò è costato il posto, per esempio, ad una inesperta docente di Lecce, probabilmente solo inesperta, che ora sta ricorrendo a sue spese contro il licenziamento. Ma i casi sono numerosi. D altra parte, appena gli studenti hanno in mano un trofeo non sanno resistere alla tentazione di vantarsene inviando le immagini ad altri o pubblicandole su internet. Una piccola parte degli episodi illustrati accadevano anche prima dell avvento dei videofonini, ma non v è dubbio che la miscela videofonini-internet ha aperto orizzonti nuovi, generando un nuovo tipo di bullismo, nuovi comportamenti crudeli, nuove forme di scherzo sadico, nuove manifestazioni di superficialità incosciente. Il principio di <<universalità lunga durata>> delle immagini morbosamente interessanti Oggi lo studente bullo che usa videofonino-internet per scopi negativi ha un mezzo infinitamente più potente dei mezzi che aveva il bullo nell era precedente l avvento di questi nuovi strumenti. Infatti, la differenza fondamentale è che ora un immagine è tendenzialmente visibile a tutti e per una durata lunghissima. Una foto o un filmato morbosamente interessante una volta che viene inviato a una terza persona, mette in moto un meccanismo di diffusione esponenziale, per cui in breve tempo raggiunge un numero altissimo di persone: in sostanza diviene potenzialmente UNIVERSALE. Nel tempo si troverà sempre qualcuno che avrà voglia di rilanciare le immagini, anche pubblicandole su internet. Peggio ancora se l immagine è fin da subito caricata su internet (You Tube e simili). Quando un immagine è pubblicata su internet, subito migliaia di persone la scaricano e memorizzano sul proprio computer. In questa situazione, anche se un immagine viene tolta da internet, la cosa può essere solo temporanea, perché presto qualcuno che l aveva memorizzata provvederà a ricaricarla. Quindi oggi un immagine morbosa diviene potenzialmente DURATURA E VISIBILE A TUTTI. E ciò che è accaduto in una serie di episodi significativi; la presa di coscienza dell ineliminabilità delle immagini è in effetti la causa vera dei citati casi di suicidio tentato o riuscito. 2/9

3 La scuola non può sottrarsi al dovere di educare gli studenti in materia Abbiamo dimostrato più sopra che crea un arma potente nelle mani dei ragazzi la sinergia tra possibilità di eseguire con facilità foto e filmati morbosamente interessanti e la possibilità di diffonderli tendenzialmente a un certo universo e per lunga durata. A fronte della temibilità potenziale di tale arma che oggi gli studenti hanno in mano, la scuola davvero non può sottrarsi al dovere di educarli ad un suo uso consapevole e misurato, dentro e fuori le mura scolastiche. Tra l altro, l educazione serve anche a prevenire un nuovo tipo di bullismo che trova alimento proprio dalla possibilità di documentare per immagini le bravate e le prepotenze sia nei confronti dei compagni che dei docenti. Lo strumento che abbiamo creato per facilitare tale lavoro di educazione è l opuscolo illustrato presente in questo kit. Infatti esso è mirato al cuore della questione: gli studenti devono diventare pienamente consapevoli che: 1) Oggi sono possessori di una tecnologia di eccezionale potenza (facilità di ripresa di immagini morbosamente interessanti, diffusione tendenzialmente universale e di lunga durata di esse) e quindi pericolosa, sia quando è a danno di altri, sia quando riguarda immagini proprie ingenuamente conferite. Pertanto è indispensabile imparare a dominarla usandola con senso della misura. 2) Non è lecito gestire a proprio piacimento le immagini di altre persone: si tratta di un nuovo e grande problema etico a cui devono prepararsi per saper gestire le nuove opportunità tecnologiche. 3) Taluni comportamenti potrebbero costituire reato penale o quantomeno essere causa di cospicui risarcimenti in sede civile da parte delle famiglie (senza contare eventuali conseguenze disciplinari). [Abbiamo dato molto risalto a questa parte, perché serve a chiarire meglio in quali specifiche situazioni avviene un abuso anche eticamente condannabile] COME UTILIZZARE IL KIT ILLUSTRATO Ricordiamo che è compreso in questo pacchetto: una versione per le scuole superiori in <pdf> (13 pagine con 61 illustrazioni) 3/9

4 Questo KIT ILLUSTRATO si presta al seguente utilizzo (tenendo conto che è in formato <pdf>): 1) copiarlo su alcuni CD o pennette usb e farlo girare fra gli alunni, affinché lo copino sul loro computer per guardarselo con calma, aprendo alla fine una discussione e/o assegnando un tema in classe sulla materia. 2) proiettarlo da computer e tenere così una piccola lezione, aprendo alla fine una discussione e/o assegnando un tema in classe sulla materia. 3) proiettarlo, se possibile, con altri sistemi di ingrandimento, LIM, Videoproiettori, ecc.. (aprendo alla fine una discussione e/o assegnando un tema in classe sulla materia). 4) fotocopiarlo (però sarebbe un po sacrificato perché nasce a colori, il che lo rende più accattivante) e farlo girare fra gli alunni, aprendo alla fine una discussione e/o assegnando un tema in classe sulla materia. 4/9

5 Sintesi della legislazione in materia di reati realizzabili mediante videofonini e pubblicazione di immagini o filmati su internet Questa panoramica è per dare al docente che utilizzerà l opuscolo illustrato alcune informazioni più approfondite. IL DIRITTO ALL IMMAGINE S intende il diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. Art. 96 Legge 633 <Diritto d autore> del 1941 modificata nel 2004 e IL DIRITTO ALL IMMAGINE <Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.> L immagine di un altra persona (per esempio: un compagno di scuola o un docente) è una sua proprietà personale esclusiva. Non hai diritto di fotografarlo o riprenderlo tramite video senza il suo consenso esplicito: costituisce un abuso sanzionabile dalla magistratura su querela. Tantomeno hai diritto di mandare la sua immagine a terzi: in questo caso l abuso diviene più grave. Abuso gravissimo è la pubblicazione su internet, che espone l immagine a chiunque. Se il furto d immagine avviene in luogo pubblico dov era proibito l uso del telefonino, ciò costituisce un aggravante, perché la persona fotografata aveva la legittima aspettativa di non essere ripreso. L autore di uno di questi abusi può essere chiamato a risarcire sia i danni concreti che eventualmente ha recato, sia i cosiddetti danni morali (la sofferenza, lo stress, la vergogna, il pregiudizio nei rapporti sociali, ecc). L abuso diviene REATO PENALE se l immagine è ripresa in situazione che offende l'onore o il decoro di una persona (REATO PENALE DI DIFFAMAZIONE). Se per riprendere la persona in una posa o condizione forzata la si costringe a subire una qualche forma di imposizione o violenza, scatta il reato penale di Violenza privata. Se il contenuto è osceno, scatta il reato di Pubblicazioni e spettacoli osceni, con l eventuale aggravante della presenza di minori come contenuto delle immagini o come destinatari. Se immagini attinenti alla vita privata sono riprese in luoghi privati o loro pertinenze siamo in presenza del reato di Interferenze illecite nella vita privata. L abuso rispetto all art. 96 Legge 633 del 1941 può avere anche un possibile risvolto risarcitorio in sede civile. Considerato che nel caso di minori, l applicazione dei reati penali avviene in forma particolare, resta però a carico delle famiglie per intero il risarcimento civilistico, che nei casi più gravi potrebbe essere ingente. 5/9

6 Sicuramente la presenza anche di i reati penali porta con sé una severa conseguenza risarcitoria in sede civile, anche per i danni morali, che non va sottovalutata come sanzione. Art. 97 Legge 633 del 1941 <Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto [internet ] o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.> Si noti l arcaismo del participio: ritrattata, che ovviamente significa ritratta Si noti che la giurisprudenza ha stabilito che la notorietà di una persona non giustifica, di per sé, qualsiasi riproduzione della sua immagine, ma è necessario che via sia un esigenza di informazione pubblica e che non sia invasa la sfera della riservatezza ( = tutti gli aspetti della propria sfera privata estranei al soddisfacimento del pubblico interesse). Art. 594 Codice Penale - Ingiuria < Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.> L ingiuria deve colpire una persona presente, pertanto, poiché il reato eventuale avviene attraverso la diffusione telematica, è applicabile piuttosto il prossimo articolo (diffamazione). Art. 595 Codice Penale - Diffamazione. <Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro /9

7 Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.> Art. 610 Codice Penale - Violenza privata <Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e punito con la reclusione fino a quattro anni. ( )> Salvo i casi lesioni, questo è l articolo che si applica nei casi di bullismo. Art. 615 bis Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata <Chiunque, mediante l uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell articolo 614 [abitazione o luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi] è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. (1). > (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.> Tutela dei minori riguardo al materiale pornografico Art. 600-ter. Codice Penale - Pornografia minorile. <Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro a euro Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.)> Se chi riprende o diffonde le immagini ha compiuto 18 anni e la persona ripresa è minorenne, nel caso in cui le immagini stesse abbiano contenuto pornografico, il REATO PENALE diviene gravissimo ed è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La sola distribuzione gratuita è punita con la reclusione fino a 3 anni. 7/9

8 Art. 528 Codice Penale - Pubblicazioni e spettacoli osceni < Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.> Il risarcimento dei danni materiali e morali Art CODICE CIVILE Abuso dell'immagine altrui. <Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni> Quindi anche le spese per il procedimento d urgenza per far cessare l abuso sono a carico di chi l ha commesso. Art CODICE CIVILE Risarcimento per fatto illecito. <Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.> Questa norma prevede una esposizione al risarcimento del danno a carico del soggetto che con un fatto doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto Art. 15 DLgs 196/2003 Danni cagionati per effetto del trattamento <1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali é tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale é risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.> E un articolo del Codice Privacy. Esso prevede che chiunque detenga un dato personale altrui ( e una foto o un filmato lo sono) risponde dei danni conseguenti al fatto che qualcuno se ne impadronisce e lo diffonde recando danno all interessato. Il riferimento all articolo 2050 del codice civile significa che il responsabile dell inadeguata custodia risponde dei danni anche se è in buona fede, a meno che non dimostri che ha 8/9

9 messo in atto tutte le cautele umanamente e tecnicamente possibili per prevenire il fatto. Poiché tale dimostrazione è poco probabile, significa che normalmente l inadeguato custode risponde comunque di tutti i danni materiali e morali. In particolare c è l obbligo di applicare le misure previste dall art. 31 del DLgs 196/2003: < Art. 31. Obblighi di sicurezza 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.> 9/9

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