Guida Suva all assicurazione contro gli infortuni
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- Amerigo Manzoni
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1 Guida Suva all assicurazione contro gli infortuni Editeur: Suva, Relations publiques Case postale, 6002 Lucerne 5 ème, édition revue juin 1999 Copyright by Suva, 6002 Lucerne Tous droits réservés Reproduction interdite, même partielle Référence: 14.f 1
2 Indice Guida Suva all assicurazione contro gli infortuni Indice Guida all'assicurazione infortuni Parte I Commento alla legislazione sull assicurazione contro gli infortuni Organizzazione della Suva Come è organizzata l assicurazione infortuni obbligatoria? Organizzazione della Suva Compiti della Suva Altri assicuratori nel sistema d assicurazione sociale Altri assicuratori e cassa suppletiva Assicurazione malattie, AVS, AI, AM Persone assicurate Chi è assicurato? Assicurazione obbligatoria Persone assicurate Lavoratori Validità territoriale Priorità dell accordo sulla libera circolazione delle persone Base del rapporto assicurativo Inizio e fine dell assicurazione Assicurazione facoltativa per imprenditori Persone assicurabili Durata dell assicurabilità Condizioni d assicurazione e contratto Altre informazioni sull assicurazione facoltativa per imprenditori Oggetto dell assicurazione Che cosa è assicurato? Concetti generali sull assi curazione infortuni Infortunio Lesione corporale parificabile ai postumi d infortunio Malattia professionale Altre malattie professionali Infortuni professionali e non professionali
3 4. Prestazioni assicurative Quali sono le prestazioni della Suva? Concetti generali sulle prestazioni dell assicurazione infortuni obbligatoria Prestazioni in natura Cura medica Rimborso delle spese Prestazioni in contanti Basi Indennità giornaliera Rendita d invalidità Invalidità e incapacità di guadagno Diritto alla rendita Determinazione e calcolo della rendita Rendita complementare Inizio e fine della rendita d invalidità Cura medica una volta determinata la rendita Revisione della rendita Rendita per i superstiti Obblighi di mantenimento nella comunità familiare Diritto alla rendita Determinazione e calcolo della rendita Rendita complementare Inizio e fine della rendita per i superstiti Indennità unica alla vedova Adeguamento delle rendite Rincaro Riscatto delle rendite Indennizzi speciali Sommario Indennità per disturbi psicogeni Indennità per menomazione dell integrità Assegno per grandi invalidi Prestazioni per cambiamento d occupazione Riduzione e rifiuto delle prestazioni assicurative Sommario Concorso di diverse cause di sinistri Infortunio per propria colpa Pericoli straordinari e atti temerari Violazione di obblighi Concorso di prestazioni di diverse assicurazioni sociali
4 4.4 Surrogazione Basi Principio Entità Privilegio nel regresso e responsabilità del datore di lavoro Procedura Principi Notifica dell infortunio/procedura Constatazione della fattispecie/procedura d accertamento Determinazione delle prestazioni/decisione e notifica della decisione Gestione dei casi Effettuazione delle prestazioni Prestazioni in natura Prestazioni in contanti Garanzia e compensazione delle prestazioni Pagamento di arretrati e ripetizione di presta zioni; estinzione del diritto alle prestazioni Diritto sanitario Posizione e compiti del medico curante nell assicurazione infortuni obbligatoria Personale sanitario e stabilimenti di cura Questioni tariffali Tariffe Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) Contestazioni Finanziamento Come è regolato il finanziamento? Basi contabili e sistema di finanziamento Premi dell assicurazione obbligatoria Guadagno soggetto a premio Riscossione dei premi Premi dell assicurazione facoltativa per imprenditori Procedura nell ambito del finanziamento Giurisdizione Quali sono i diritti di una persona assicurata alla Suva? In generale Norme di procedura Rimedi giuridici e istanze di ricorso Opposizione presentata alla Suva Tribunale amministrativo federale Tribunale cantonale delle assicurazioni Tribunale federale Ufficio federale della sanità pubblica
5 7. Disposizioni penali Quali sono le disposizioni penali previste dalla LAINF? Disposizioni penali Cerchia dei colpevoli Premesse dell azione penale Misura della pena Statistica degli infortuni Come è regolata la statistica degli infortuni? Obbligo di allestire statistiche uniformi Organi della statistica degli infortuni LAINF Informazioni statistiche disponibili sugli infortuni Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Che cosa fa la Suva per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni? Sicurezza sul lavoro Basi Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori Sorveglianza Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) Finanziamento Prevenzione degli infortuni non professionali Procedura nel campo della prevenzione infortuni e della profilassi delle malattie professionali
6 Parte II Leggi e ordinanze Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (OAID) Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell assicurazione contro gli infortuni (OMAINF) Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Ordinanza che fissa i premi supplementari per la prevenzione degli infortuni Ordinanza sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni (OSAI) Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) Altre leggi che hanno importanza per l assicurazione contro gli infortuni (estratti) Legge federale sull assicurazione per l invalidità (LAI) Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Parte III Supporti informativi Indirizzi Supporti informativi Formazione e perfezionamento Prevenzione: campagne e proposte Indirizzi Elenco delle abbreviazioni più usate Indice alfabetico
7 Guida all assicurazione infortuni La Guida della Suva permette al lettore di raccapezzarsi tra le disposizioni legali inerenti all'assicurazione contro gli infortuni. È articolata in tre parti: La Parte 1 commenta in nove capitoli la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni e la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, nonché le loro ordinanze. Ogni capitolo è preceduto dalle domande più frequenti sul tema trattato. Le risposte succinte facilitano l'approccio ai diversi temi e danno una visione panoramica del contenuto del capitolo. Nel commento sono indicati a margine i rispettivi testi legislativi determinanti. La Parte 2 contiene tutte le leggi e ordinanze importanti per l'attività quotidiana della Suva (in parte solo per estratti), ciascuna di colore diverso per una maggiore chiarezza. La Parte 3 ricapitola i principali supporti informativi e indirizzi della Suva, come pure un elenco delle abbreviazioni più usate. Un ricco indice alfabetico facilita inoltre la ricerca tematica e rimanda alle spiegazioni nella prima parte di questo libro. Le basi legali cambiano sovente più in fretta della ristampa di un libro. Per dati sempre attualizzati rinviamo alle due homepages che seguono: propone tutta una gamma di informazioni sui temi assicurazione, prevenzione e riabilitazione. Sotto si trova la Raccolta sistematica del diritto fede - rale. Tutti i testi sono costantemente aggiornati. Diversi criteri di ricerca facilitano l'accesso ai titoli e ai testi degli atti legislativi. La Guida della Suva commenta le basi giuridiche legali dell'assicurazione infortuni. Per domande supplementari sono disponibili due numeri di telefono: Telefonando allo si possono esporre i reclami ai consulenti della Suva, i quali cercheranno di trovare una soluzione rapida e senza formalismi burocratici. Per tutte le altre domande vale il numero di servizio Qui le agenzie daranno volentieri informazioni o consiglieranno i clienti direttamente sul posto. Suva Lucerna, settembre
8 Parte I Commento alla Legge sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e alla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), come anche alle loro ordinanze 10
9 1. Organizzazione della Suva Come è organizzata l assicurazione infortuni obbligatoria? Qual è lo statuto giuridico della Suva? Azienda autonoma di diritto pubblico, la Suva assicura più di aziende risp. circa 1,8 milioni di salariati e disoccupati contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro e nel tempo libero e delle malattie professionali. La Suva non ha fini di lucro e non riceve alcuna sovvenzione. I suoi organi sono il Consiglio d amministrazione con le commissioni (nominato dal Consiglio federale e a composizione paritetica), la Direzione quale organo gestionale supremo e le agenzie. La sede centrale della Suva è a Lucerna. Quali sono i compiti affidati alla Suva? Il compito principale è la gestione dell assicurazione infortuni obbligatoria nel campo definito dalla LAINF. La Suva è il principale assicuratore infortuni in Svizzera. Vanno aggiunti i diversi compiti supplementari nel campo della sicurezza sul lavoro, p. es. l attività nell ambito della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Una delle preoccupazioni particolari della Suva è inoltre la riabilitazione delle vittime di gravi infortuni nelle proprie cliniche di riabilitazione di Bellikon e di Sion. Con la sua proposta unica di prestazioni - prevenzione, assicurazione e riabilitazione - essa offre così ai suoi assicurati una protezione globale della salute. Il capitolo 1 informa anche sugli altri assicuratori e sulla loro cooperazione nel sistema dell assicurazione sociale, sulla cassa suppletiva, sull obbligo di effettuare le prestazioni in caso di coinvolgimento di più assicuratori e sul disciplinamento delle interferenze. 11
10 Organizzazione della Suva 1.1 Organizzazione della Suva (LAINF 61 65) La Suva è un istituto di diritto pubblico con propria personalità giuridica. È un organizzazione autonoma che non fa parte dell Am mi - nistrazione federale. Gli organi della Suva sono: Il Consiglio d amministrazione con le sue commissioni: organo supremo della Suva, è nominato dal Consiglio federale e comprende, pariteticamente, 16 rappresentanti dei datori di lavoro, 16 dei lavoratori e 8 della Confederazione. Esercita la sorveglianza sull esercizio della Suva, ne costituisce in un certo senso il «legislativo» ed è anche l istanza di ricorso. Inoltre emana i regolamenti relativi alla sua organizzazione e al personale come anche le tariffe dei premi. La relazione annuale e i conti sono sottoposti alla sua approvazione. Vigila su tutto l esercizio della Suva. La Direzione: è l organo gestionale supremo, in un certo l «esecutivo». È articolata in una presidenza e tre dipartimenti, e dispone di diverse divisioni specializzate. Il presidente di Direzione e i direttori sono pure nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio d amministrazione per un periodo di 6 anni. La Direzione dirige e amministra la Suva e la rappresenta verso terzi. Controlla e coordina l attività degli altri organi della Suva. La sede principale della Suva è a Lucerna. Anche le agenzie, ai sensi della legge, sono organi della Suva. Gestiscono gli affari nelle diverse parti del Paese e rappresentano la Suva nella loro sfera di competenza. Queste agenzie Aarau, Basilea, Bellinzona, Berna, Coira, Delémont, Friburgo, Ginevra, La Chaux-de-Fonds, Linth (a Zie gel - brücke), Losanna, Regensdorf, San Gallo, Sion, Soletta, Svizzera centrale (a Lucerna), Wetzikon, Winterthur, Zurigo propongono una consulenza completa grazie ai team specializzati e dispongono di un servizio medico e di un servizio esterno. LAINF 65 12
11 Organizzazione della Suva La Suva dispone inoltre di due cliniche di riabilitazione a Bellikon e a Sion. A Losanna ha sede la Divisione sicurezza sul lavoro competente per la Svizzera Romanda, alla quale sono affidate l informazione e la sorveglianza nel campo della sicurezza sul lavoro. Quanto alla Svizzera italiana, Bellinzona è la sede di un responsabile operativo in materia di sicurezza sul lavoro. I membri del Consiglio d amministrazione e della Direzione e gli impiegati della Suva non sono funzionari federali; sottostanno però alla Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali. 1.2 Compiti della Suva (LAINF 58 e 66, OAINF 73 segg., OPI 49 e 50) La Suva ha il compito di gestire l assicurazione infortuni obbligatoria nel campo d attività assegnatole dalla LAINF. È il principale assicuratore infortuni nel nostro Paese. Provvede all esecuzione della legge per circa un terzo di tutte le imprese, aziende e amministrazioni sottoposte alla LAINF e occupanti più o meno due terzi di tutti i lavoratori assicurati. Quale organo esecutivo della sicurezza sul lavoro, la Suva sorveglia l applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nei rami in cui la sorveglianza esige di regola conoscenze particolari. L OPI elenca le aziende e i rami che rientrano nel campo di competenza della Suva. Questa sorveglia l applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende svizzere. OPI 49 e 50 Tutta l attività gestionale della Suva è disciplinata dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni generali (LPGA) nonché dalla Legge fede rale sulla procedura amministrativa (PA) e deve conformarsi ai principi della legalità amministrativa e della parità giuridica di trattamento di tutti i casi che le sono affidati. Nella sua qualità di fiduciaria degli assicurati e dei contribuenti di premi, la Suva si sforza di assolvere i suoi compiti in modo economico e ordinato, con imparzialità e spirito sociale. 13
12 Organizzazione della Suva 1.3 Altri assicuratori nel sistema d assicurazione sociale (LAINF 68 70, 72, 73, 76, 77 e 103, LPGA 30 e 63 segg.) 1.31 Altri assicuratori e cassa suppletiva L assicurazione infortuni obbligatoria per le persone e le aziende che esulano dalla competenza della Suva è praticata da istituti di assicurazione privati, da casse pubbliche d assicurazione contro gli infortuni e da alcune casse malati riconosciute. I datori di lavoro in questione devono fare in modo che un assicuratore riconosciuto garantisca ai loro dipendenti la protezione contro le ripercussioni economiche di un infortunio o di una malattia professionale. I lavoratori hanno un diritto di partecipazione alla scelta dell assicuratore. Per i lavoratori infortunati che non sono assicurati alla Suva e per i quali il datore di lavoro non ha stipulato nessun altra assicurazione, esiste una cassa suppletiva. Si tratta di una fondazione istituita per legge dagli assicuratori che operano fuori del campo d attività della Suva e alimentata da una quota delle entrate dei premi di questi assicuratori. La cassa suppletiva concede le prestazioni legali ai lavoratori infortunati senza protezione assicurativa, riscuote premi sostitutivi dal datore di lavoro moroso e, con una decisione amministrativa, può assegnare un tale datore di lavoro a un assicuratore infortuni secondo l art. 68 LAINF. La coesistenza di diversi gestori dell assicurazione infortuni obbligatoria esige una certa collaborazione fra di loro, nell interesse degli assicurati, ma anche dei limiti particolari, soprattutto di carattere finanziario. I problemi più importanti per gli interessati insorgono quando un assicurato: è occupato presso diversi datori di lavoro per i quali sono competenti più assicuratori; cambia datore di lavoro e passa così nella sfera di competenze di un altro assicuratore; LAINF 68 e 69 OAINF 90 e 92 LAINF 72 LAINF 73/1 e 2 OAINF 95 LAINF 58, 70, 73, 76 e 77 LPGA 30, 32 e 33, OAINF 72,
13 Organizzazione della Suva è al beneficio di prestazioni assicurative per le conseguenze di un precedente infortunio e subisce un nuovo infortunio a carico di un altro assicuratore. La cooperazione fra diversi assicuratori è resa possibile di principio dall obbligo reciproco di fornire informazioni, sancito dalla legge. In caso di concorso di più assicuratori l obbligo di effettuare le prestazioni è disciplinato nel seguente modo: Per gli infortuni le prestazioni sono fornite per principio dall assicuratore presso cui esisteva la copertura al momento dell infortunio. Per le malattie professionali l obbligo di corrispondere le prestazioni incombe all assicuratore presso cui il lavoratore era assicurato quando la sua salute è stata esposta da ultimo al pericolo di sostanze nocive o di determinati lavori o attività professionali. Se un assicurato occupato presso diversi datori di lavoro subisce un infortunio professionale, l obbligo di effettuare le prestazioni compete all assicuratore del datore di lavoro al cui servizio ha subito l infortunio. Per gli infortuni non professionali tale obbligo incombe all assicuratore dell ultimo datore di lavoro per il quale l assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali Assicurazione malattie, AVS, AI, AM L assicurazione infortuni obbligatoria è una parte dell intero sistema svizzero di sicurezza sociale. Siccome garantisce la copertura delle ripercussioni economiche di un infortunio o di una malattia professionale, possono verificarsi delle sovrapposizioni con altri settori (p. es. assicurazione malattie, AVS/AI, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione militare). LPGA 32 LAINF 77 OAINF 99 LAINF 103 LPGA 63 segg. OAINF 126 La necessità di evitare i sovrindennizzi esige che nei rapporti tra l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e gli altri rami dell assicurazione sociale si fissino dei limiti e delle «norme di collisione». 15
14 Organizzazione della Suva Ciò concerne soprattutto i casi seguenti: Assicurazione infortuni e assicurazione malattie L assicurazione infortuni obbligatoria è un assicurazione speciale fondata sull origine causale. L assicurazione di base per tutti i danni alla salute è e rimane l assicurazione contro le malattie. I danni alla salute che non soddisfano i requisiti della LAINF vanno a carico dell assicurazione malattie. Se non è accertato un obbligo d indennizzo dell assicurazione infortuni, la cassa malati deve pagare provvisoriamente le prestazioni assicurative. In caso di successiva accettazione da parte dell assicurazione infortuni, le prestazioni della cassa malati vengono computate. La Suva rimborsa in seguito alla cassa, nei limiti della propria responsabilità legale, le indennità di malattia e le prestazioni per cure corrisposte. Assicurazione infortuni e assicurazione AVS/AI Per gli aventi diritto a prestazioni assicurative analoghe, p. es. indennità giornaliera, provvedimenti d integrazione, rendite, assegno per grandi invalidi, valgono le seguenti regole: La Suva non concede né indennità giornaliera né rendita finché sussiste un diritto all indennità giornaliera dell AI. L AI non accorda provvedimenti d integrazione, se la Suva li prende a suo carico. Vanno a carico della Suva soltanto i provvedimenti medici necessari e dovuti all infortunio, ma non quelli d integrazione professionale. Agli invalidi e ai superstiti che percepiscono rendite dell AI o dell AVS, la Suva assegna rendite complementari. L AI e l AVS non accordano nessun assegno per grandi invalidi se la Suva ne versa uno. Gli importi delle indennità che l AI o l AVS avrebbero dovuto erogare senza l infortunio vanno alla Suva. LPGA 70 e 71 OAINF 128 LAINF 16/3, 20/3, 31/4, 50/3 OAINF 30 34, 43, LAI 25 bis, LPGA 65 e 66 L obbligo legale d informazione reciproca è la condizione necessaria per una buona coordinazione tra la Suva o altri assicuratori infor tu ni, da un lato, e queste assicurazioni sociali, dall altro. Allo stesso scopo tende la possibilità dei diversi assicuratori e delle altre assicurazioni sociali di compensare reciprocamente le prestazioni. 16
15 Organizzazione della Suva Assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare L assicurazione infortuni obbligatoria rimane sospesa durante il periodo in cui un assicurato della Suva è assoggettato all assicurazione militare (ad es. servizio militare, protezione civile o qualsiasi altra attività coperta dall AM). Ciò significa che l assicurato vittima di un infortunio durante questo periodo può far valere pretese solo nei confronti dell AM anche se è ancora in vigore la copertura assicurativa della Suva. Un infortunio durante il servizio militare non è un infortunio non professionale che la Suva potrebbe prendere a suo carico. LAINF 3/4 17
16 2. Persone assicurate Chi è assicurato? Chi è assicurato a titolo obbligatorio? A norma della LAINF, tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali. Due terzi di loro sono assicurati alla Suva. Chi lavora come salariato in un azienda attribuita alla Suva non deve fare nulla affinché il rapporto assicurativo abbia efficacia giuridica; è assicurato automaticamente. Alla Suva sono assicurate contro gli infortuni anche le persone disoccupate che soddi - sfano i presupposti del diritto a indennità di disoccupazione. Chi può assicurarsi a titolo facoltativo? Possono assicurarsi facoltativamente alla Suva i datori di lavoro dei salariati obbligatoriamente assicurati alla Suva; le persone che, senza occupare lavoratori, svolgono un attività indipendente in un settore professionale appartenente al campo assicurativo della Suva; i familiari che collaborano con questi datori di lavoro e indipendenti, se non sono obbligatoriamente assicurati. Il capitolo 2 tratta tra l altro anche le questioni inerenti alla validità territoriale nonché l inizio e la fine dell assicurazione. 18
17 Persone assicurate 2.1 Assicurazione obbligatoria (LAINF 1a 3, OAINF 1 8) 2.11 Persone assicurate Sono assicurati alla Suva tutti i salariati occupati in Svizzera, compresi i lavoratori a domicilio i cui datori di lavoro svolgono la loro attività nel campo assicurativo della Suva. Questo settore è des critto in dettaglio nella LAINF, art. 66 cpv. 1, e nell OAINF. Le persone di soccupate che soddisfano i presupposti del diritto secondo l art. 8 LADI o che percepiscono un indennità ai sensi dell art. 29 LADI, sono assicurate contro gli infortuni presso la Suva Lavoratori È considerato lavoratore ai sensi di legge chiunque eserciti un atti - vità per un datore di lavoro, secondo le direttive di quest ultimo, e precisamente dietro rimunerazione o a scopo di formazione, senza un proprio rischio economico. Occasionali colpi di mano o aiuti spontanei non conferiscono la qualità di lavoratore Validità territoriale L assicurazione vale in tutto il mondo e rimane operante anche se un lavoratore si reca all estero per ragioni professionali o in veste privata. Un lavoratore resta quindi assicurato se per un periodo limitato per i cittadini svizzeri o dei Paesi membri dell UE e dell AELS 12 mesi, per i cittadini di altri paesi di regola fino a due anni svolge un attività all estero per il suo datore di lavoro. Sussistono, fra l altro, disciplinamenti speciali per i lavoratori di aziende di trasporto e di amministrazioni pubbliche occupati a lungo o permanentemente all estero per i loro datori di lavoro nonché per coloro che lavorano ripetutamente all estero Priorità dell accordo sulla libera circolazione delle persone Le disposizioni dell Accordo sulla libera circolazione delle persone hanno la precedenza sugli ordinamenti della LAINF per quanto concerne le persone assicurate e la territorialità. LAINF 1a LAINF 66/1 OAINF LADI 22a OAID 2 LAINF 1a LPGA 10 OAINF 1 3 LAINF 2 OAINF 4 6 LAINF 115a 19
18 Persone assicurate 2.15 Base del rapporto assicurativo L assicurazione obbligatoria presso la Suva è fondata sulla legge stessa: chi è occupato come lavoratore in un azienda assegnata alla Suva non deve fare nulla affinché il rapporto assicurativo abbia efficacia giuridica; è assicurato automaticamente. Ciò vale anche se l azienda non è ancora attribuita formalmente alla Suva e non ha ancora pagato nessun premio. LAINF 59/ Inizio e fine dell assicurazione L assicurazione comincia il giorno del previsto o effettivo inizio del lavoro, al più tardi quando l assicurato si avvia al lavoro. Essa ter - mina allo spirare del trentesimo giorno dopo quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario (salario determinante per l AVS). Sono ritenute salario anche le indennità giornaliere dell assicu ra - zione infortuni obbligatoria, dell assicurazione militare, dell AI, dell ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e gli infortuni, versate al posto del salario, nonché le indennità di un assicurazione cantonale per la maternità. LAINF 3 OAINF 7 e 8 L assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere prolungata mediante convenzione fino a un massimo di 6 mesi consecutivi. Per gli occupati a tempo parziale non assicurati contro gli infortuni non professionali, l assicurazione termina, dopo la fine del lavoro, con la conclusione del percorso di ritorno dal lavoro. Gli occupati a tempo parziale che lavorano almeno otto ore la settimana per un datore di lavoro sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. LAINF 7/2 OAINF 13 20
19 Persone assicurate 2.2 Assicurazione facoltativa per imprenditori (LAINF 4, 5 e 66/4, OAINF ) 2.21 Persone assicurabili A titolo facoltativo, possono assicurarsi alla Suva, purché domiciliati in Svizzera, gli indipendenti che appartengono a un settore professionale attribuito al campo d attività della Suva, i familiari di questi indipendenti che collaborano in azienda, se non sono obbligatoriamente assicurati, i cittadini della Svizzera o di uno Stato dell UE possono assicu - rarsi a titolo facolativo anche quando risiedono in un paese dell UE. Il fatto che queste persone svolgano in parte un attività come salariato non influisce sulla loro assicurabilità. LAINF 4/1 e 66/4 LAINF 115a OAINF 134/ Durata dell assicurabilità L assicurabilità si estingue con la cessazione dell attività lucrativa. Il contratto può prevedere che un assicurazione facoltativa per imprenditori in vigore continui ancora per tre mesi al massimo dopo la cessazione dell attività lucrativa. Le persone che al raggiungimento dell età AVS sono assicurate a titolo facoltativo possono restarlo anche in età AVS. Chi era assi - curato obbligatoriamente durante almeno tutto l anno immedia - tamente precedente l età AVS può stipulare in ogni momento un assicurazione facoltativa per imprenditori. Le persone assicurate a titolo facoltativo il cui rapporto d assicurazione cessa una volta raggiunta l età AVS possono più tardi riaffiliarsi all assicurazione facoltativa per imprenditori. OAINF 137/1 e 2 OAINF 134/2 21
20 Persone assicurate 2.23 Condizioni d assicurazione e contratto Le prestazioni corrispondono per principio a quelle dell assicu - ra zione obbligatoria, poiché le disposizioni legali sono applicabili per analogia anche a questo ramo d assicurazione. Mediante convenzione scritta è tuttavia possibile prevedere alcune regolamentazioni deroganti. Si può per es. stabilire un periodo di carenza a scelta per l indennità giornaliera (percezione a partire dal 3 o, 15 o o 30 o giorno dopo quello dell infortunio). Inoltre, come base delle prestazioni in contanti e dei premi si può convenire un salario fittizio nei limiti fissati dall ordinanza Altre informazioni sull assicurazione facoltativa per imprenditori L agenzia competente è volentieri a disposizione per ulteriori informazioni sull assicurazione facoltativa per imprenditori. 22
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