Gli effetti del Fallimento sul contratto di leasing (Avv. Davide Guardamagna)

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1 Gli effetti del fallimento Indice degli argomenti Gli effetti del Fallimento sul contratto di leasing (Avv. Davide Guardamagna) Inquadramento del leasing nell ordinamento civile italiano Locazione traslativa o di godimento Disciplina in caso di risoluzione La dichiarazione di fallimento e i suoi effetti giuridici Alternative per il contratto di locazione finanziaria Accordi stragiudiziali e azione revocatoria fallimentare Milano, 13 aprile

2 Leasing in generale - Definizione Inquadramento giuridico - locazione finanziaria - Legge 2 maggio 1976 n Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio Art Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per questo ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. 2

3 Leasing e la Giurisprudenza Cassazione civile 28 ottobre 1983, n Il leasing è un negozio giuridico atipico nel quale una parte concede all'altra il godimento di un bene dietro corresponsione di un canone periodico determinato, con la possibilità per la parte che ha ricevuto il godimento, al termine del contratto, di - restituire il bene - acquistarlo per una somma residua predeterminata - rinnovare il rapporto Leasing internazionale Legge 14 luglio 1993, n Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale di Ottawa il 28 maggio Art. 1 Sfera di applicazione L'operazione di leasing finanziario presenta le seguenti caratteristiche a) l'utilizzatore sceglie il ben ed il relativo fornitore senza fare affidamento sulla capacità di giudizio del concedente; b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un leasing, (stipulato o da stipulare) di cui il fornitore è a conoscenza; c) i canoni del leasing sono calcolati tenendo conto dell'ammortamento di tutto o di una parte del costo del bene. 3

4 Cass. civ. 28/10/1983, n Categorie Operativo /vs/ Finanziario Leasing operativo: il produttore concede in locazione il bene all'utilizzatore (due soggetti), con stretta analogia al contratto di noleggio/locazione. Leasing finanziario: la società finanziaria, concedente, acquista il bene da terzi (fornitore) al fine di darlo in locazione all'utilizzatore (tre o più soggetti) e... Il leasing operativo si distingue dal leasing finanziario in quanto nel primo, è lo stesso produttore che concede in locazione il bene all'utilizzatore, mentre nel secondo, la società concedente acquista il bene da terzi al fine di darlo in locazione all'utilizzatore. 8 4

5 Cass. civ. 9/11/2011, n Leasing Finanziario Leasing traslativo: i beni concessi sono idonei a conservare alla scadenza del rapporto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione d acquisto ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo Leasing di godimento: i beni concessi non sono idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e/o i canoni configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi Godimento /vs/ Traslativo Il leasing finanziario può essere di godimento o traslativo si ha il primo quando ha ad oggetto beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, per cui i canoni configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso di detti beni; mentre nel secondo caso la pattuizione ha riferimento a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore superiore all'importo convenuto per l'opzione, per cui i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto. 10 5

6 Cass. civ. 25/1/2011, n Cass. civ. 25/1/2011, n Leasing di godimento Leasing traslativo Ricorre la figura del leasing di godimento allorquando: l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in godimento del bene e lascia non coperta una non irrilevante parte di questo capitale; il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente grandezza o è prevista un'alternativa all'opzione sotto forma di rinnovazione del contratto. Si è in presenza di un leasing traslativo quando: il prevedibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo d'opzione (e ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d'uso e per un'altra il corrispettivo del valore d'appartenenza) l'insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell'operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a tale insieme sostanzialmente irrilevante

7 Disciplina applicabile Atipicità del leasing Conseguenze dell inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile sono applicabili oltre alle norme generali in materia di contratti quelle regolatrici dei singoli contratti nominati o tipici tutte le volte in cui il concreto atteggiarsi del rapporto evidenzi l'esistenza di situazioni analoghe a quelle disciplinate da questi ultimi 14 7

8 Art cc Leasing e contratti tipici Il leasing è un contratto atipico caratterizzato dalla convivenza di più elementi tipici dei contratti tradizionali: Locazione Vendita Mutuo Mutuo - Locazione - Vendita Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna 16 8

9 Codice Civile Art cod. civ. Disciplina generale Effetti della risoluzione Effetto tipico dell inadempimento? Risoluzione di diritto o giudiziale del contratto La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di Effetto tipico della risoluzione del contratto? Ripetizione dell indebito per venir meno del titolo (effetto retroattivo) contratti ad esecuzione continuata riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (ad es. i canoni versati)

10 Art cod. civ. Art cod. civ. Effetti della risoluzione - vendita Effetti della risoluzione - mutuo In caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno Qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità La stessa disposizione si applica nel caso di locazione con acquisizione della proprietà della cosa al termine per effetto del pagamento dei canoni. Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero

11 Cass. civ. 3/9/2003, n Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 Leasing godimento Nel leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore si estende non si /non estende si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, comma 1, c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica,. Leasing traslativo In tema di locazione finanziaria cd. "traslativa", qualora tale tipo contrattuale si risolva per inadempimento dell'utilizzatore, la disciplina applicabile in via analogica è quella dettata per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, di talché il venditore, da un canto, deve - restituire i canoni riscossi, dall'altro, e ha diritto - ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno

12 Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 Equo compenso l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l'uso, escluso il mancato guadagno; il risarcimento del danno deriva, a sua volta, da un eventuale deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore... Risarcimento del danno Quanto al risarcimento del danno, se il contratto prevede la sua liquidazione attraverso una clausola penale, questa può essere ridotta dal giudice (art c.c.) se eccessiva, tenendo conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto se l'utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni

13 Art cod. civ. Tribunale Milano, 22/11/2007 Riduzione della penale Apparente contrasto La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento Con riferimento all'applicazione dell'art c.c. e dell'art c.c. la distinzione tra leasing di mero godimento e leasing traslativo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non può essere condivisa

14 Tribunale Milano, 22/11/2007 Cass. civ. 27/9/2011, n Clausola penale Cumulo Utilità La finalità del finanziamento, che la Suprema Corte riconosce quale causa presente in ogni contratto di leasing, è sufficiente a caratterizzare tale tipologia contrattuale anche quando il fine dell'utilizzatore sia quello di acquistare la proprietà del bene alla scadenza stabilita nell'accordo. Deve ritenersi legittima la clausola penale che preveda il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, se ivi è inclusa la ri-attribuzione al debitore del ricavato della vendita del bene. In tema di leasing, il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene e acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità canoni e residuo valore del bene in contrasto con lo specifico dettato normativo di cui all'art c.c., che è norma inderogabile

15 Corte Appello Milano 15/12/2009, n Tribunale Milano, 22/11/2007 Re-impiego del bene Nella risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato automaticamente all'intera differenza necessaria per giungere al guadagno atteso, poiché, con l'anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente di norma è in grado di procurarsi, attraverso il re-impiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve conseguentemente essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l'utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito. Restituzione del bene In tema di contratto di leasing il richiamo all'applicazione del disposto dell'art c.c., anche ove lo si ritenga legittimo per contratti la cui natura è essenzialmente finanziaria ed i cui canoni assolvono alla funzione di restituzione di un prestito, presuppone che il bene oggetto del contratto sia stato restituito. In assenza dell'assolvimento di tale obbligo viene inibito alla regolamentazione pattizia di poter riportare ad equilibrio le posizioni economiche delle parti con l'attribuzione del ricavato della vendita del bene al debitore

16 Art. 72quater LF Locazione finanziaria In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). Effetti del fallimento sulla locazione finanziaria 31 16

17 Presupposti ed effetti Locazione finanziaria Procedimento fallimentare Effetti del fallimento Presupposti per il fallimento: Natura di imprenditore commerciale (2082 cc) Assenza dei tre congiunti requisiti di non fallibilità (1 LF) Stato di insolvenza (5 LF) Ammontare del debito (15 LF) Contratto in essere nonostante la morosità dell utilizzatore poi dichiarato fallito Contratto sciolto dal curatore del fallimento Contratto risolto (di diritto) prima della dichiarazione del fallimento per inadempimento dell utilizzatore Contratto risolto dopo la dichiarazione di fallimento per inadempimento del curatore 17

18 Art. 104 LF Continuità aziendale Contratto in essere Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione

19 Art. 72 LF Art. 74 LF Contratti in essere Subentro Se un contratto è ancora ineseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi ovvero di sciogliersi dal medesimo Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati il tutto in prededuzione

20 Artt bis LF Art. 111bis LF Crediti prededucibili Crediti prededucibili Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: prededucibili, previlegiati, chirografari I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità

21 Art. 72quater LF Scioglimento rapporto dopo la dichiarazione fallimento per scelta del curatore o inadempimento del fallimento Scioglimento dopo fallimento In caso di scioglimento del contratto dopo la dichiarazione di fallimento - il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra - la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato - rispetto al credito residuo in linea capitale

22 Art. 72quater LF Trib. Milano 8 luglio 2010, n Esclusione da revocatoria Ammissione al passivo Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a) e cioè i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso sono esclusi dall azione revocatoria. Nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente è subordinata alla accertata inferiorità del corrispettivo per la collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto rispetto al credito residuo per canoni comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la dichiarazione di fallimento (questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito)

23 Art. 72 LF Scioglimento prima Scioglimento rapporto prima della dichiarazione fallimento per inadempimento dell utilizzatore poi fallimento L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento 46 23

24 Art. 72 LF Art. 103 LF Scioglimento prima Rivendica Se, con la pronuncia di risoluzione, il contraente intende ottenere la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura il titolare del diritto può modificare l'originaria domanda di rivendica e chiedere l'ammissione al passivo per il controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione

25 Tribunale Treviso, 6 maggio 2011 Ambito applicazione 72quater L art. 72 quater LF, che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della ri-allocazione del bene. Accordi stragiudiziali in prossimità della dichiarazione di fallimento 49 25

26 Art. 67 LF - Revocatoria Art. 67 LF - Revocatoria Onere della prova su creditore Onere della prova su curatore Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento che sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato dato o promesso; gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento Se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, sono revocati, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento

27 Cass. civ. 1/7/2008, n Cass. civ. 13/1/2010, n.391 Scientia Decotionis Scientia Decotionis La conoscenza dello stato di insolvenza, che deve essere provata dal curatore, deve essere effettiva e non meramente potenziale, anche se può essere data tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice "a quo" aveva accolto la domanda, atteso che la "scientia decoctionis", in capo all'istituto di credito convenuto, si ricavava dalla qualità di operatore finanziario specializzato della banca, dall'andamento irregolare del conto corrente bancario che presentava reiterati sconfinamenti in negativo, dai protesti e dalle procedure pendenti nei confronti del correntista, dal fatto che altra banca aveva iscritto ipoteca sui suoi beni e lo stesso istituto convenuto aveva chiesto decreto ingiuntivo, anche nei confronti dei fideiussori, per rilevanti importi). I protesti cambiari, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della "scientia decoctionis" da parte del terzo acquirente, data la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato, con provvedimento "ex post", dalla sentenza dichiarativa di fallimento Il carattere di mera presunzione semplice di questi protesti ne impone, peraltro, una concreta e puntuale analisi quoad probationem da parte del giudice di merito da compiersi attraverso una compiuta e approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta. Di conseguenza, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può sì assumere rilevanza presuntiva tale da esimere il curatore dall'onere di una ulteriore e più analitica dimostrazione del "thema probandum", ma senza che ciò esima il giudicante dall'obbligo di una attenta e complessiva valutazione caso per caso. In tale analisi deve trovare ampio spazio e adeguata rilevanza il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti, l'ammontare di questi ultimi, la loro collocazione cronologica, l'eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quella di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, il suo status professionale

28 Art. 67 LF Esclusione da revocatoria Non sono soggetti all'azione revocatoria: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis LF; gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo Studio Legale Guardamagna e Associati Avv. Davide Guardamagna Piazza San Pietro in Gessate 2 Milano, Tel dguardamagna@gealex.eu

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