Definizione della controversia XXXXXXXXX contro BT XXXXXX

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Definizione della controversia XXXXXXXXX contro BT XXXXXX"

Transcript

1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 6 del 5 febbraio 2014 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXXXXX contro BT XXXXXX Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna X Membro: Giuseppe Bolognini X Membro:Oliviero Faramelli X Membro: Matteo Fortunati X Membro: Margherita Vagaggini X Presidente:Mario Capanna Estensore: Barbara Sammarco Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

2 Definizione della controversia XXXXX XXXXXX contro BT XXXXX VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 13 settembre 2012 con la quale l'istante ha chiesto l'intervento del dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore BT xxxx; VISTA la nota datata 26 settembre 2012 prot.n con la quale l'avv. Di Cola, quale Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia; VISTA la nota inviata dall'operatore in data 17 ottobre 2012 prot.n.5103 con la quale comunica che nonostante la proposta transattiva inviata al cliente non abbiamo raggiunto un accordo in merito alla controversia... ; VISTA la nota del 28 novembre 2013, prot. n con la quale si comunica alle parti la sostituzione del Responsabile del procedimento Avv. Sabrina Di Cola con l'avv. Barbara Sammarco; VISTA la nota del 3 dicembre 2013, prot. 8261, indirizzata alle parti e all'operatore Telecom xxxxx, quale operatore coinvolto nella procedura per il tentativo di conciliazione, con la quale si assegna termine fino al 14 dicembre 2013 per integrazioni istruttorie; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 27 gennaio 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento al contratto avente ad oggetto servizi voce e internet su una utenza privata fissa numero xxxx/xxxxxx rappresenta quanto segue:

4 a) - in data 21 maggio 2012 la signora xxxxxxxx ha accettato una proposta contrattuale formulata oralmente e telefonicamente dall'operatore B.T xxxxx con portabilità del numero dal gestore Telecom xxxxx; b)-in data 29 maggio 2012 la signora xxxxxxxx comunicava la volontà di recedere da detto contratto e di rimanere cliente Telecom; c)-contrariamente a detta volontà la procedura di migrazione veniva portata a termine e in data 15 giugno 2012 veniva sospesa la linea telefonica e adsl fino al 16 luglio 2012, data di riattivazione con l'operatore Telecom ; d)-l'istante ha contestato il mancato rispetto della propria volontà di recedere, il mancato rientro in Telecom e l'illegittima sospensione della linea voce e adsl. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di B.T. xxxxxx: -l'immediata cessazione del contratto; -il rientro in Telecom xxxxxxxx; -il ripristino della linea voce e adsl; - il pagamento di un congruo indennizzo. 1.2-L'operatore non ha svolto alcuna difesa, ma si è limitato a comunicare di avere proposto all'istante la somma di ,00, oltre ad emettere una nota di credito per l'importo di. 117,62, al fine di un bonario componimento e senza riconoscimento di responsabilità. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME. Le domande formulate dall'istante risultano fondate per i motivi indicati nei punti seguenti. 2.1 E' pacifico tra le parti che il 21 maggio 2012 l'istante ha richiesto la portabilità del numero fisso e adsl a sé intestato dall'operatore Telecom all'operatore B.T. e che in data 29 maggio 2012 tale volontà è stata revocata. In difetto di contestazione da parte dell'operatore circa la forma e la modalità utilizzate dall'istante, in forza del principio secondo cui i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dal fornirne la relativa prova (sul punto si veda fra le tante Cassazione civile sezione III, 19 agosto 2009 n.18399), va ritenuto provato che l'istante ha correttamente e validamente esercitato il diritto di recesso di cui all'art.1 del D.L. 31/01/2007 n.7 convertito in Legge 02 aprile 2007 n.40. Qualora il diritto di recesso afferisca a procedure di migrazione, in forza dell'art.17, comma7 della Delibera AGCOM n.274/07/cons v'è l'obbligo per l'operatore recipient di procedere senza indugio all'interruzione della procedura di attivazione o di migrazione. Da quanto in atti non risulta che B.T. si sia conformato a tale disposto normativo, anzi al contrario risulta che lo stesso ha portato a termine la procedura di migrazione.

5 Poiché l'istante nel comunicare il recesso a B.T. ha contestualmente espresso a detto operatore la volontà di rimanere cliente Telecom (ciò risulta dagli atti), B.T. avrebbe dovuto interrompere la procedura, conformandosi al disposto di cui all'articolo 17, 7 comma della delibera Agcom n.274/07/cons che recita: qualora il recipient riceva nei termini previsti una comunicazione di recesso da inviare nelle modalità previste dall'art.5 comma 3 del regolamento in allegato A alla delibera n.664/06/cons, da parte del cliente, procede senza indugio all'interruzione della procedura di attivazione o migrazione. In caso d'impossibilità d'interruzione della procedura, nella specie peraltro non dichiarata né provata, B.T. avrebbe dovuto informare il cliente di tale impossibilità e della necessità di rivolgersi a Telecom per avviare la procedura di rientro standard, ovvero avviarla direttamente. Ciò in forza dell'art.5 della delibera Agcom n.35/10/cir che recita:..nel caso in cui il cliente abbia inviato la richiesta di service provider portability direttamente al donating quest'ultimo informa compiutamente il cliente della necessità di rivolgersi al recipient per dare corso alla richiesta di passaggio del numero e delle modalità da seguire per avviare il trasferimento dell'utenza. Nel caso in cui la richiesta del cliente al donating implichi il rientro nel numero in Telecom Italia (che agisce contemporaneamente da donor e recipient) è facoltà dell'operatore donating attivare direttamente la procedura di rientro del numero secondo le procedure definite nella vigente offerta di riferimento per i servizi di interconnessione(raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche).. L'attivazione della procedura da parte del donating è anche prevista dall'articolo 18, 2 comma lett. h) della delibera Agcom n.274/07/cons che recita: l'utente può a sua scelta..inoltrare la richiesta di migrazione all'operatore donating. In tal caso, indipendentemente dal servizio intermedio sottostante..l'operatore donating entro...5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta..comunica all'operatore recipient la volontà del cliente. L'operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione...indicando la data di consegna concordata con il cliente. Poiché, come sopra evidenziato, nella specie, B.T. non ha dichiarato, né provato che alla data del 29/5/2012 era impossibile interrompere la procedura di migrazione, tale omissione di B.T. va considerata illegittima e fonte di indennizzo in favore dell'istante L'istante lamenta di avere subito l'interruzione dei servizi nel periodo 15/6/ /7/2012. Dagli atti e dalle affermazioni dell'istante risulta che alla data del 15 luglio 2012 l'utenza fissa di cui è intestatario l'istante era nella gestione dell'operatore B.T. Difronte a tale eccezione dell'istante gravava sull'operatore B.T. l'onere di fornire la prova di avere correttamente e continuativamente erogato i servizi nel periodo in questione. Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile,sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui il creditore che agisce

6 per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Al contrario detto operatore nulla ha provato. Quindi, B.T. va ritenuto responsabile della mancata erogazione dei servizi voce e adsl dal 15 giugno 2012 al 16 luglio 2012 (avendo l'istante dichiarato di avere ottenuto l'attivazione dei servizi con l'operatore Telecom in data 16/7/2012) Da quanto risulta in atti e precisamente, dalle medesime affermazioni contenute nel formulario GU14, sembra che sulle domande di cessazione del contratto con B.T. e di rientro in Telecom con ripristino della linea risulta cessata la materia del contendere. 2.4-Per i comportamenti abusivi posti in essere dall'operatore B.T. e di cui a precedenti punti 2.1 e 2.2 l'istante ha diritto di essere indennizzato. Il relativo quantum va determinato tenendo conto di quanto segue. Per la determinazione degli indennizzi sopra individuati, nella specie, si deve tenere conto esclusivamente del Regolamento Indennizzi in quanto le controversie sono state introdotte dopo l'entrata in vigore del Regolamento Indennizzi, gli operatori nel verbale di mancata conciliazione non si sono impegnati nei confronti dell'istante (B.T. ha formulato una proposta successiva di pagamento della somma di. 2000,00 e di emissione di nota di credito dell'importo di. 117,62) e non risultano in atti gli indennizzi giornalieri riconosciuti dalle rispettive carte dei servizi, vigenti al tempo, per le fattispecie quì indennizzabili. Nella specie le disposizioni da prendere a riferimento sono le seguenti: -art.2, comma 1 (dell'allegato A) il quale prevede la non applicazione del regolamento nel caso in cui nel verbale di esito negativo del tentativo di conciliazione risulti l'impegno dell'operatore al pagamento degli indennizzi contrattualmente stabiliti; -art.2, comma 2 (dell'allegato A), il quale stabilisce che vanno applicati gli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori a quelli del regolamento indennizzi indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti; La carta dei servizi B.T. non prevede indennizzi per le ipotesi che quì interessano e, quindi, nella specie per la determinazione degli indennizzi va tenuto conto esclusivamente di quanto stabilito dal Regolamento Indennizzi.

7 - art.4 (dell'allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 7,50, per ogni servizio, nel caso di sospensione o cessazione del servizio. A tale titolo B.T. deve all'istante la complessiva somma di. 900,00 (gg 30x.15,00=450x2=. 900). --art.12, comma 3 (dell'allegato A), il quale prevede per il caso di inadempimenti o disservizi non contemplati, l'applicazione degli indennizzi previsti per i casi similari, avuto riguardo alla gravità del fatto. Per quanto riguarda l'omessa interruzione della procedura di migrazione e l'ostacolo al diritto di recesso va riconosciuto all'istante l'indennizzo giornaliero di euro 5,00 per ciascun servizio in forza dei combinati disposti degli articoli 12, 3 comma e 4 del Regolamento Indennizzi. Tale indennizzo va riconosciuto sul periodo 30 maggio luglio 2012 e cioè dal giorno successivo alla conoscenza da parte di B.T. del recesso e fino alla data di riattivazione del servizio da parete dell'operatore Telecom, per un totale di giorni 46. Fatti i calcoli spetta all'istante a tale titolo la somma di. 460 (gg.46x 5,00=235x2= 460) 2.7-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.8-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore vengono poste a carico dello stesso e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A 1)-in accoglimento della istanza presentata il 13 settembre prot. n da xxxxxxxxx, corrente in xxxx, Via xxxxxxxxx l'operatore l'operatore B.T. xxxxxx in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a: -corrispondere all'istante, per i motivi sopra indicati, la complessiva somma di 1360,00 oltre interessi legali dal 13 settembre 2012 al saldo; 2)-Dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di cessazione del contratto B.T. e ripristino della linea con rientro in Telecom; Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. Gli operatori sopra indicati sono tenuti ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto

8 adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. Perugia, 27 gennaio 2014 IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)

Definizione della controversia XXXXX XXXXX contro VODAFONE

Definizione della controversia XXXXX XXXXX contro VODAFONE PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 19 del 27 marzo 2013 OGGETTO N. 10/a Definizione della controversia XXXXX XXXXX contro VODAFONE OMNITEL XX Pres.

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei

Dettagli

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA la

Dettagli

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia XX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 1 del 26 febbraio2016 OGGETTO n. 2 Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia XX Pres. Ass.

Dettagli

TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX

TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 12 del 24 febbraio 2014 OGGETTO N. 7 Definizione della controversia contro TELE TU ora VODAFONE-OMNITEL Pres.

Dettagli

Definizione della controversia XXXX contro TELECOM ITALIA XXX

Definizione della controversia XXXX contro TELECOM ITALIA XXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 37 del 13 giugno 2012 OGGETTO Definizione della controversia contro TELECOM ITALIA Pres. Ass. Presidente: Mario

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 10 del 22 dicembre 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,

Dettagli

Membro: Matteo Fortunati

Membro: Matteo Fortunati PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 56 del 25 settembre 2013 OGGETTO N. 6/a Definizione della controversia contro WIND TELECOMUNICAZIONI Pres. Ass.

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX/ B.T. Italia XXX / Telecom Italia XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella

Dettagli

DELIBERA n.125/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ABBATE/ TELECOM ITALIA S.P.A. TELETU S.P.A. (ORA VODAFONE OMNITEL N.V.) (GU14 n.

DELIBERA n.125/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ABBATE/ TELECOM ITALIA S.P.A. TELETU S.P.A. (ORA VODAFONE OMNITEL N.V.) (GU14 n. DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ABBATE/ TELECOM ITALIA S.P.A. TELETU S.P.A. (ORA VODAFONE OMNITEL N.V.) (GU14 n.550/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 51 del 12 novembre 2014 OGGETTO 3/b Definizione delle controversie XXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XX e OKCOM

Dettagli

Co.Re.Com. ATTI 1.21.1 2012/3943/GU14 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Deliberazione n. 18 del 10 luglio 2014

Co.Re.Com. ATTI 1.21.1 2012/3943/GU14 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Deliberazione n. 18 del 10 luglio 2014 Co.Re.Com. Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2012/3943/GU14 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 18 del 10 luglio 2014 Sono presenti i componenti del

Dettagli

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 17 del 29 ottobre 2015 OGGETTO n.2 Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 51/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1496 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini X PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 41 del 26 luglio 2013 OGGETTO n. 6 Definizione delle controversie XXXXXX XXXXXXXXXX X XXX contro VODAFONE OMNITEL

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 9 del 28 marzo 2012 OGGETTO Definizione della controversia Studio Tecnico geom. A. G. contro BT Italia spa Pres.

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 52 del 12 novembre 2014 OGGETTO 3/c Definizione della controversia XXXXXX contro VODAFONE OMNITEL XX Pres. Ass.

Dettagli

Definizione della controversia XXXXXXX contro TISCALI ITALIA

Definizione della controversia XXXXXXX contro TISCALI ITALIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 15 del 27 marzo 2013 OGGETTO N. 5 Definizione della controversia contro TISCALI ITALIA Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com. Telecomunicazioni XXXX

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com. Telecomunicazioni XXXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. del 10/09/2014 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXXXX contro Wind Telecomunicazioni XXXX Pres. Ass.

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre 2015. Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre 2015. Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre 2015 Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Delibera n. 93/11/CIR. Definizione della controversia M. A./ Tiscali Italia S.p.A. (gu14/544/11) l Autorità

Delibera n. 93/11/CIR. Definizione della controversia M. A./ Tiscali Italia S.p.A. (gu14/544/11) l Autorità Delibera n. Definizione della controversia M. A./ Tiscali Italia S.p.A. (gu14/544/11) l Autorità NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 13 luglio 2011; VISTA la legge

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 40 del 10 settembre 2014 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXXXXX contro Telecom XXX XXX Pres. Ass.

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 8 del 11 febbraio 2013 OGGETTO N. 6 Definizione della controversia contro WELCOME ITALIA Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

xxx con socio unico e VODAFONE-OMNITEL xxx

xxx con socio unico e VODAFONE-OMNITEL xxx PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 18 del 23 maggio 2012 OGGETTO Definizione delle controversie FIORINI XXX contro FASTWEB xxx con socio unico

Dettagli

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2012/3981/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 25 del 21 luglio 2014 Sono presenti i componenti

Dettagli

Verbale n. 24 Adunanza del 27 ottobre 2014

Verbale n. 24 Adunanza del 27 ottobre 2014 Verbale n. 24 Adunanza del 27 ottobre 2014 L anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 11,00 in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze,

Dettagli

Membro: Giuseppe Bolognini

Membro: Giuseppe Bolognini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 69 del 10 dicembre 2014 OGGETTO 3/c Definizione della controversia contro FASTWEB Pres. Ass. Presidente: Mario

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 46 del 22 settembre 2014 OGGETTO 3/c Definizione della controversia XXXXXXX contro BT ITALIA XXX Pres. Ass.

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini X PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 43 del 16 luglio 2012 OGGETTO Definizione delle controversie XXXXXX contro VODAFONE OMNITEL XXX e WIND TELECOMUNICAZIONI

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria 1 Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Nic DELIBERAZIONE N. 242 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Palumbo xxxx c/ VODAFONE OMNITEL IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 72 del 7 novembre 2012. OGGETTO 7/a

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 72 del 7 novembre 2012. OGGETTO 7/a PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 72 del 7 novembre 2012 OGGETTO 7/a Definizione della controversia xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx contro TELETU xxx

Dettagli

OGGETTO N. 3/a Riesame in autotutela della deliberazione n. 37 del 19 giugno 2013 definizione della controversia XXXXX XXX WIND TELECOMUNICAZIONI XXX

OGGETTO N. 3/a Riesame in autotutela della deliberazione n. 37 del 19 giugno 2013 definizione della controversia XXXXX XXX WIND TELECOMUNICAZIONI XXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 44 del 22 settembre 2014 OGGETTO N. 3/a Riesame in autotutela della deliberazione n. 37 del 19 giugno 2013 definizione

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 6 del 11 febbraio 2013 OGGETTO N. 4 Definizione della controversia contro VODAFONE- OMNITEL Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Membro: Giuseppe Bolognini

Membro: Giuseppe Bolognini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 19 del 19 marzo 2014 OGGETTO N. 5/b Definizione della controversia contro TELECOM ITALIA Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini X PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 34 del 25 giugno 2014 OGGETTO 5 Definizione della controversia XXXXXXXXXX contro WIND TELECOMUNICAZIONI XXXXX

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX BOMBARDIERI / TELECOM ITALIA S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX BOMBARDIERI / TELECOM ITALIA S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 2 del 5 aprile 2016 Oggetto: definizione della controversia XXX BOMBARDIERI / TELECOM ITALIA S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,

Dettagli

Definizione delle controversie XXXX XXXX contro TELETU XXX. ora VODAFONE OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX

Definizione delle controversie XXXX XXXX contro TELETU XXX. ora VODAFONE OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 3 del 9 gennaio 2012 OGGETTO n. 6 Definizione delle controversie contro TELETU ora VODAFONE OMNITEL. e TELECOM

Dettagli

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA DE LUCA E VODAFONE OMNITEL N.V.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA DE LUCA E VODAFONE OMNITEL N.V. Bologna, 9 maggio 2011 TItolo 1.10.21/102 DELIBERAZIONE n. 16/2011 (estratto dal verbale del 9 maggio 2011) OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA DE LUCA E VODAFONE OMNITEL N.V. Presenti: Gardini

Dettagli

Oggetto: Definizione della controversia traxxx S.R.L. / FASTWEB XXX

Oggetto: Definizione della controversia traxxx S.R.L. / FASTWEB XXX DELIBERA N 75 del 16/05/2016 Oggetto: Definizione della controversia traxxx S.R.L. / FASTWEB XXX L anno 2016 il giorno 16 del mese di maggio presso la propria sede, si è riunito il Comitato Regionale per

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Margherita Vagaggini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 67 del 18 dicembre 2013 OGGETTO N. 7/b Definizione della controversia contro Telecom Italia Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Definizione della controversia DI SISTO xxxxxxx R.T.I. xxxxx Reti. Televisive Italiane xxxxxxxxxxxxxxxxx -

Definizione della controversia DI SISTO xxxxxxx R.T.I. xxxxx Reti. Televisive Italiane xxxxxxxxxxxxxxxxx - PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 4 del 06 febbraio 2012 OGGETTO Definizione della controversia DI SISTO xxxxxxx R.T.I. xxxxx Reti Televisive

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal./FG DELIBERAZIONE N. 109 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -Carbone xxxx c/telecom ITALIA xxxe c/vodafone OMNITEL xxx IL COMITATO REGIONALE PER LE

Dettagli

Verbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015

Verbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015 Verbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015 L anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di novembre, in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze, si

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Nic DELIBERAZIONE N. 128 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Orlando xxx c/ WIND TELECOMUNICAZIONI IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 24 del 24 novembre 2015 OGGETTO n. 4 Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 3/2011. Definizione della controversia PERNAZZA XXXX - BT ITALIA XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE N. 3/2011. Definizione della controversia PERNAZZA XXXX - BT ITALIA XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 3/2011 Definizione della controversia PERNAZZA XXXX - BT ITALIA XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del 09 maggio 2011 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,

Dettagli

DELIBERA n. 25/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUERRA / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 731/11) L AUTORITA

DELIBERA n. 25/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUERRA / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 731/11) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUERRA / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 731/11) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 29 marzo 2012; VISTA la legge 31

Dettagli

Definizione delle controversie XXXX XXXXX contro VODAFONE

Definizione delle controversie XXXX XXXXX contro VODAFONE PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 12 del 27 febbraio 2013 OGGETTO :n. 4/c Definizione delle controversie contro VODAFONE OMNITEL N.V. e WIND TELECOMUNICAZIONI

Dettagli

DELIBERA n. 96/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOZIONI CASE LIGURIA / TELECOM ITALIA S.P.A. L AUTORITA

DELIBERA n. 96/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOZIONI CASE LIGURIA / TELECOM ITALIA S.P.A. L AUTORITA DELIBERA n. 96/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOZIONI CASE LIGURIA / TELECOM ITALIA S.P.A. L AUTORITA NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA

Dettagli

DELIBERA N. 39/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BED LINE XXX DI XXX FIORENZA/FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 39/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BED LINE XXX DI XXX FIORENZA/FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 39/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BED LINE XXX DI XXX FIORENZA/FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

Definizione della controversia XXXXXXX contro TELECOM ITALIA

Definizione della controversia XXXXXXX contro TELECOM ITALIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 38 del 13 giugno 2012 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXXX contro TELECOM ITALIA XXXX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84; Determinazione 18/2014 Definizione della controversia XXX/Optima Italia XXX IL DIRIGENTE VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 2/2013 TITOLO 1.10.21/377 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 22 gennaio 2013 si è riunito nella sede

Dettagli

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA, DELIBERA N. 3/11/CIR Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA, NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 gennaio 2011; VISTA la legge 31 luglio

Dettagli

Definizione della controversia xxxxxxxxx contro TELECOM ITALIA

Definizione della controversia xxxxxxxxx contro TELECOM ITALIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 66 del 10 ottobre 2012 OGGETTO N. 5/A Definizione della controversia xxxxxxxxx contro TELECOM ITALIA xxx Pres.

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162. Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162. Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013 DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162 Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E TELECOM ITALIA LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM VISTA la l.

Dettagli

Membro: Giuseppe Bolognini

Membro: Giuseppe Bolognini PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 49 del 16 luglio 2012 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXXX WIND TELECOMUNICAZIONI XXX e VODAFONE-OMNITEL

Dettagli

Definizione delle controversie XXXXX XXXXX contro VODAFONE. OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX

Definizione delle controversie XXXXX XXXXX contro VODAFONE. OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 2 del 9 gennaio 2013 OGGETTO N. 5 Definizione delle controversie contro VODAFONE OMNITEL. e TELECOM ITALIA Pres.

Dettagli

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com.

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com. PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 10 del 9 LUGLIO 2015 OGGETTO Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2012/4879/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 22 del 21 luglio 2014 Sono presenti i componenti

Dettagli

VODAFONE OMNITEL XXXX

VODAFONE OMNITEL XXXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 2 del 5 FEBBRAIO 2014 OGGETTO N. 4 Definizione della controversia contro VODAFONE OMNITEL Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 63/2013 TITOLO 1.10.21/603 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 6 dicembre 2013 si è riunito nella sede

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 10 del 24 febbraio 2014

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 10 del 24 febbraio 2014 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 10 del 24 febbraio 2014 OGGETTO N. 5 Definizione delle controversie contro FASTWEB e WIND TELECOMUNICAZIONI

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 15/2011. Definizione delle controversie. GNONI XXXX TELECOM ITALIA xxx + TELETU xxx (già Opitel xxx)

DELIBERAZIONE N. 15/2011. Definizione delle controversie. GNONI XXXX TELECOM ITALIA xxx + TELETU xxx (già Opitel xxx) DELIBERAZIONE N. 15/2011 Definizione delle controversie GNONI XXXX TELECOM ITALIA xxx + TELETU xxx (già Opitel xxx) IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del 11 luglio 2011 VISTO il decreto

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA

Dettagli

DELIBERA n. 62/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CICALA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1298/11 GU14 n. 1299/11) L AUTORITA

DELIBERA n. 62/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CICALA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1298/11 GU14 n. 1299/11) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CICALA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1298/11 GU14 n. 1299/11) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 7 maggio

Dettagli

Definizione della controversia: XXXXXXX TELECOM ITALIA XX

Definizione della controversia: XXXXXXX TELECOM ITALIA XX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 60 del 12 novembre 2014 OGGETTO n. 3/m Definizione della controversia: XXXXXXX TELECOM ITALIA XX Pres. Ass.

Dettagli

Definizione della controversia XXXXXXX XXXXXXX contro WIND TELECOMUNICAZIONI XXXX XXXX XXXX XXXX

Definizione della controversia XXXXXXX XXXXXXX contro WIND TELECOMUNICAZIONI XXXX XXXX XXXX XXXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 31 del 19 giugno 2013 OGGETTO n. 4 Definizione della controversia contro WIND TELECOMUNICAZIONI Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La

Dettagli

DELIBERA N.33/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX LOSI/H3G XXXX

DELIBERA N.33/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX LOSI/H3G XXXX DELIBERA N.33/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX LOSI/H3G XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio ) del

Dettagli

Definizione della controversia XXXXX contro TISCALI ITALIA XXX

Definizione della controversia XXXXX contro TISCALI ITALIA XXX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 35 del 13 giugno 2012 OGGETTO Definizione della controversia XXXXX contro TISCALI ITALIA XXX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com.

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com. PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 42 del 10/09/2014 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXXXX contro BT ITALIA XXX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini x

Membro: Margherita Vagaggini x PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 64 del 12 novembre 2014 OGGETTO 3/q Definizione della controversia XXXXXXX contro TELECOM ITALIA XX Pres. Ass.

Dettagli

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 20/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2012.1.10.21.755 LEGISLATURA X Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA Delibera n. 135/10/CIR Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2010; VISTA

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini X PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 33 del 25/06/2014 OGGETTO 4 Definizione della controversia XXXXXXX contro FASTWEB XXXX XXXX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 22 23 2012 OGGETTO

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 22 23 2012 OGGETTO PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 22 del 23 maggio 2012 OGGETTO Definizione della controversia ANDRE di Leonelli xxxxxxx contro VODAFONE OMNITEL

Dettagli

DELIBERA N. 53/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRIVOLI XXX / TISCALI ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 53/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRIVOLI XXX / TISCALI ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 53/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRIVOLI XXX / TISCALI ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÁ NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014; VISTO l articolo 1,

Dettagli

Membro:Oliviero Faramelli

Membro:Oliviero Faramelli PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 48 del 9 settembre 2013 OGGETTO N. 5 Definizione della controversia contro TISCALI ITALIA Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX Determinazione dirigenziale n. 7 del 3 ottobre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., Norme

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PILATO / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 838/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 aprile 2014; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: X XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti:

Dettagli

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE Determinazione 15/2015 Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Nic DELIBERAZIONE N. 115 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Mandaglio xxxx c/ VODAFONE OMNITEL IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella

Dettagli

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini X PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 36 del 25 giugno 2014 OGGETTO 7 Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX Pres.

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. Determinazione dirigenziale n. 15 del 24 dicembre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. 520/15/CONS APPROVAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER LA CONCLUSIONE PER TELEFONO DI CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 6 del 19 marzo 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Nic DELIBERAZIONE N. 149 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Ceraudo xxx c/optima ITALIA IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella seduta

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio

Dettagli