avv. Rosario Antonio Guarrera Le opinioni espresse non impegnano la responsabilità delle società di appartenenza
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- Natalia Giorgi
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1 Il Protesto della cambiale e dell'assegno avv. Rosario Antonio Guarrera Le opinioni espresse non impegnano la responsabilità delle società di appartenenza Riproduzione vietata / Partial or total reproduction and trasmission is forbidden Febbraio, Titoli di Credito: cambiale ed assegno I titoli di credito, così come disciplinati dagli articoli 1992 e successivi del codice civile, sono degli strumenti predisposti dal legislatore per agevolare, velocizzare e regolamentare la movimentazione del credito all'interno del sistema economico italiano. Della famiglia dei titoli di credito fanno parte la cambiale e l assegno, che contengono la promessa o l'ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a favore di chi risulta legittimamente possessore del titolo. 2. Conseguenze del mancato pagamento Se questi titoli di credito non vengono onorati e quindi il creditore non ottiene quanto dovuto, si procede con il protesto che costituisce l atto pubblico con cui l Ufficiale Giudiziario constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale o dell assegno. Per le cambiali a vista il protesto deve essere effettuato entro 1 anno dalla data di emissione, mentre per quelle a "data certa" entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza. Per gli assegni il protesto deve essere chiesto entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione, 8 giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso e 15 giorni in altro Comune. Una volta effettuato il protesto questo viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio il giorno successivo alla fine di ogni mese. La pubblicazione nell Elenco Ufficiale dei Protesti ha luogo nei 10 giorni successivi. Pagina 1
2 3. Protesto della cambiale Il "protesto" della cambiale (con un bollo applicato, pari al 12 per mille dell'importo facciale), costituisce titolo esecutivo per l ammontare non pagato. Il protesto deve essere fatto nel luogo e contro le persone indicate, pur se queste sono assenti o decedute. I pubblici ufficiali che hanno effettuato la "levata del protesto" provvederanno ad annotarlo nel loro repertorio, sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la Camera di Commercio e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti. Il beneficiario ovvero il "portatore" al momento dell'incasso della cambiale potrà comunque richiedere (art. 55 Regio Decreto n. 1669/1933) come risarcimento per il mancato puntuale pagamento della stessa: L'ammontare non pagato della cambiale. Gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione. Le spese per il protesto. 4. Azioni cambiarie In caso di mancato pagamento della cambiale il beneficiario, possessore della cambiale, ha la possibilità di agire giudizialmente scegliendo tra due tipi di azioni cambiarie (artt Regio Decreto n. 1669/1933): L'azione diretta: rivolta contro gli obbligati principali, ossia l'emittente nel pagherò è il trattarioaccettante nella tratta, oppure contro l'avallante dell'emittente o del trattario-accettante. L'azione di regresso: rivolta contro gli obbligati di regresso, ossia i giranti nel caso del pagherò e il traente ed i giranti nel caso della tratta, il creditore potrà rivolgersi sia all'ultimo girante sia ad uno qualunque dei giranti che appaiono sulla cambiale, scegliendo chi gli dà più affidamento per una rapida riscossione. Le azioni cambiarie hanno un termine di prescrizione (artt Regio Decreto n. 1669/1933) entro le quali posso essere effettuate, pena l'inefficacia delle stesse, ovvero: 1. Le azioni cambiarie dirette si prescrivono in 3 anni, a decorrere dalla data della scadenza della cambiale. 2. Le azioni cambiarie di regresso si prescrivono in un 1 anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se è presente la clausola "senza spese". 3. Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in 6 mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. 5. Atto di precetto e atto di pignoramento Con l'azione cambiaria diretta il possessore può iniziare immediatamente l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, saltando la fase dell accertamento da parte del giudice. L'azione che permette di aggredire "giuridicamente" i beni del proprio debitore ha inizio con l'atto di precetto. Con l'atto di precetto, predisposto da un legale, si intima al debitore di eseguire entro un termine perentorio (non inferiore a 10 giorni) il pagamento della somma dovutagli in base al titolo stesso, nonché degli eventuali Pagina 2
3 interessi e spese di protesto contenute nell'atto di precetto. Decorso il termine perentorio indicato nell'atto di precetto, il creditore potrà iniziare l'esecuzione forzata. Quindi procederà a notificare l'atto di pignoramento che costituisce il secondo passo per ottenere la soddisfazione del credito attraverso una esecuzione mobiliare (che andrà' a colpire i beni mobili del debitore) o una esecuzione immobiliare (che andrà invece a colpire gli immobili di proprietà del debitore). 6. Azioni giudiziarie Nel caso in cui non si riesca ad espletare l'azione cambiaria nei confronti del debitore si può scegliere di effettuare le seguenti azioni giudiziali: 1) Il procedimento per ingiunzione. Il procedimento di ingiunzione (artt. 633 e segg. del codice procedura civile) è un procedimento speciale con il quale si ottiene rapidamente un provvedimento (decreto ingiuntivo) da parte del Giudice. Condizione necessaria e sufficiente per l ottenimento di tale titolo esecutivo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile. 2) Il procedimento di cognizione. Con il procedimento di cognizione si richiede al Giudice l'accertamento giudiziale dell'esistenza del credito, qualora non si sia in possesso di un titolo esecutivo e non ci siano elementi per ottenere un decreto ingiuntivo. Il giudice dovrà accertare l'esistenza e l'ammontare del credito e conseguentemente con una sentenza dovrà condannare il debitore a pagare. 3) L'azione di arricchimento. Con l'azione di arricchimento regolata dall'art del c.c. il possessore di una cambiale - che abbia perduto la possibilità di esercitare l azione cambiaria (perché prescritta) e non possa esercitare neppure le altre azioni - può ottenere dal traente (se cambiale tratta) o dall emittente (se pagherò cambiario) o dall accettante o dal girante la somma di cui costoro si siano ingiustamente arricchiti a suo danno. 7. Registro informatico dei protesti Il registro informatico dei protesti è il registro nazionale sul quale le camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei soggetti protestati in ciascuna provincia (persone fisiche e giuridiche). Tale elenco contiene i protesti levati fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque anche quelli relativi al mese anteriore levati dal giorno 27 in poi. La Camera di Commercio pubblica gli elenchi entro dieci giorni dalla ricezione da parte dei pubblici ufficiali che hanno levato il protesto. Per ciascun soggetto protestato nel registro compaiono i seguenti dati: Dati identificativi del soggetto protestato. Natura del titolo di credito. Data ed il luogo di levata. Data di scadenza, se prevista. Pagina 3
4 Ammontare della somma dovuta. Motivi del rifiuto di pagamento. Il registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico per consultazioni tramite i terminali della Camera di Commercio (visura protesti), che a richiesta rilascia la certificazione dell'esito della ricerca. E' possibile ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti nei seguenti casi: 1. Cancellazione per avvenuto pagamento del titolo cambiario. Il debitore che entro 12 mesi dalla data di levata del protesto ha provveduto al pagamento della cambiale, oltre agli interessi ed alle spese per il protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione dal registro presentando apposita istanza alla Camera di Commercio. 2. Cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto. Il debitore può richiedere la cancellazione delle iscrizioni presentate dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto, ovvero dalle aziende di credito quando si sia proceduto illegittimamente od erroneamente a levare il protesto stesso. 3. Cancellazione per riabilitazione. Il Presidente del Tribunale competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/96, su istanza dell interessato, può concedere con decreto il provvedimento di riabilitazione a favore del soggetto che abbia subito protesto, quando siano trascorsi 12 mesi senza che siano intervenuti ulteriori protesti e purché l'obbligazione sia stata adempiuta. 8. La Centrale d'allarme Interbancaria Scopriamo ora cosa succede nei casi in cui il pagamento di un assegno presentato per l incasso non avvenga a causa di: - Mancanza di provvista sul conto corrente. - Mancata autorizzazione a emettere assegni. Questi due casi in passato erano sanzionati dalla legge come reati. La recente normativa sull'assegno (Decreto Legislativo n. 507/99) ha trasformato questi reati in illeciti amministrativi. Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi la "revoca di sistema", con due conseguenze: - Divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale. - Iscrizione nella Centrale d'allarme Interbancaria (CAI). Se un soggetto è segnalato nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti. L'assegno senza provvista Si dirà che un assegno è privo di provvista quando lo stesso non è coperto da fondi, nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento. In questo caso la banca scrive al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" con il quale lo avverte che, se non pagherà entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno dovrà iscriverlo nella CAI.. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire tutti gli assegni che gli ha rilasciato la banca o la posta. Pagina 4
5 L'assegno senza autorizzazione Se una persona non è autorizzata ad emettere assegni, viene iscritta nella CAI entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno per il pagamento. Riguardo alle azioni giudiziarie esperibili per il recupero delle somme portate dall assegno si rinvia a quanto già detto per la cambiale. Diamo alcune indicazioni relativamente alla Centrale d'allarme Interbancaria che è stata istituita il 4 giugno 2002 presso la Banca d Italia. La CAI è un archivio informatizzato dove sono registrati i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista. Le evidenze ed i dati registrati nell'archivio CAI sono: - Generalità di coloro che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista; - Assegni; - Assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione; - Assegni di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. - Generalità dei titolari di carte di pagamento a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; - Carte revocate, smarrite e rubate. Chi viene iscritto nella CAI può accedere alle informazioni che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (legge Privacy), rivolgendosi alle banche, agli uffici postali o alle filiali della Banca d'italia. 9. Alcune riflessioni Anche se oggi parlare di cambiali o di assegni sembri una cosa molto retrò, tali titoli di credito sono ancora fortemente utilizzati nel nostro sistema economico. Forse perché dopo decenni di disciplina il meccanismo di tali titoli di credito è ben oleato, tanto che ancora oggi vengono quotidianamente utilizzati. Basti ricordare, a mero titolo statistico, che nel 2012 sono stati levati ben protesti su cambiali ordinarie, tratte e assegni per un controvalore di 3,4 miliardi. Un dato di forte impatto economico, che dimostra come in Italia sia ancora difficile attenuare l utilizzo della cambiale e degli assegni a favore dei mezzi elettronici di pagamento. Questi ultimi di certo favoriscono una rapida circolazione del danaro, ma allo stato attuale non si dispone ancora un sistema garantistico che è proprio dei loro diretti ascendenti. Chissà se nel futuro si riuscirà a modificare tale realtà ma per il momento la situazione rimane quella sopra descritta. Riferimenti normativi e fonti di consultazione: - Regio Decreto n.1669/1933 "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario" - Regio Decreto n del 21 dicembre 1933 "Legge sull'assegno" - Codice civile, Titolo V, art e segg. ("Dei titoli di credito") - Codice civile Art c.c. - Codice di procedura civile - artt. 633 e segg. - Legge 12/6/1973 n.349 "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari" - Legge 7/3/1996, n.108 "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18) come modificato dall art. 3, della L. n. 235 del 18/8/00 Pagina 5
6 - Legge 18 agosto 2000, n.235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari" - Legge 12 Dicembre 2002, n.273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza" - Tribunale di Brescia - riabilitazione del protestato - Camera di Commercio di Brescia - cancellazione dal registro dei protesti Pagina 6
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