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1 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

2 PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI FISCALITA INTERNAZIONALE DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DELLE IMPOSTE dott. Gian Piero BALDUCCI dott.ssa Annamaria ESPOSITO

3 Stabile organizzazione Cfc Costi da paradisi fiscali Transfer pricing

4 Tassazione redditi della stabile organizzazione Tassazione paese della fonte (sede della stabile organizzazione) Attrazione immediata dei suoi redditi nel paese della casa madre, secondo i criteri di determinazione dell imposta propri della casa madre Scomputo delle imposte del paese in cui ha sede la stabile organizzazione

5 L ART. 165 DEL TUIR CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO Il fine perseguito è quello di far tassare il reddito prodotto all estero dal contribuente residente, una volta sola, con un carico dato dalla maggior imposta fra quella prevista all estero e quella prevista in Italia. Per il raggiungimento di quanto sopra, il meccanismo riconosce la possibilità di detrarre le imposte estere (IE) sino ad un primo limite: l imposta lorda italiana corrispondente al reddito estero incluso nel reddito imponibile.

6 L ART. 165 DEL TUIR CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO Opera, in generale, un principio di competenza. La detrazione, infatti, deve essere calcolata: nella dichiarazione relativa al periodo d imposta al quale appartiene il reddito prodotto all estero cui si riferisce la data imposta; a condizione che il pagamento a titolo definitivo di quest ultima sia avvenuto prima della relativa presentazione

7 L ART. 165 DEL TUIR CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO IL RIPORTO INDIETRO E AVANTI Se un contribuente produce reddito in un paese estero, l eventuale eccedenza di imposte ivi pagate a titolo definitivo rispetto alla detrazione operata in Italia rappresenta un credito d imposta virtuale. Lo stesso: potrà essere utilizzato da subito sino a concorrenza dell eccedenza di imposta italiana riferibile al medesimo paese estero creatasi negli 8 esercizi precedenti ( carry back ); potrà essere riportato per il residuo e utilizzato sino a concorrenza dell eccedenza di imposta italiana riferibile al medesimo paese estero che si genererà negli 8 esercizi successivi ( carry forward). Alla scadenza dell ultimo periodo in cui è consentito il riporto, l eventuale residuo di eccedenze di imposte estere sarà azzerato e non potrà essere portato in diminuzione dal reddito imponibile del soggetto residente, né altrimenti recuperato in Italia.

8 L ART. 165 DEL TUIR CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO L esistenza di imposte italiane inferiori a quelle estere, e quindi la nascita del credito virtuale, potrà essere legata: a minori nostre aliquote di tassazione; ad una minor quantificazione in Italia del reddito estero o anche al suo integrale annullamento; alla presenza, tipicamente per le imprese con stabili organizzazioni oltreconfine, di un reddito complessivo sotto il livello di quello estero, a causa, ad esempio, della presenza di risultati di gestione negativi o di perdite pregresse in Italia.

9 BRANCH - EXEMPTION DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ESENTE Gli utili e le perdite attribuibili alla stabile organizzazione esente devono risultare dall apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall articolo 152 del TUIR. Coerentemente ai richiamati criteri OCSE, le risultanze di tale rendiconto assumono valenza ai fini fiscali se e nella misura in cui riflettono gli esiti dell analisi fattuale e funzionale dell attività economica effettivamente svolta dalla branch, che ne determina gli asset, le funzioni e i rischi effettivi, nonché il relativo fondo di dotazione

10 BRANCH - EXEMPTION DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ESENTE Al risultato di detto rendiconto vanno apportate le variazioni in aumento e diminuzione relative alla singola branch previste dalle disposizioni in materia di reddito d impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della stabile organizzazione esente, da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi dell impresa nel complesso. Se emerge un reddito, questo va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell impresa nel complesso. Se emerge una perdita fiscale, questa va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell impresa nel complesso. L impresa nel complesso calcola il suo reddito imponibile apportando all utile o alla perdita risultante dal conto economico del bilancio di esercizio le variazioni in aumento e diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Il reddito imponibile o la perdita fiscale così determinati vanno rettificati apportando le variazioni da branch exemption.

11 BRANCH - EXEMPTION DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ESENTE I componenti di reddito attribuibili alla stabile organizzazione esente derivanti dalle transazioni e dalle operazioni intercorse tra detta branch e casa madre oppure tra tale branch e le altre stabili organizzazioni, in esenzione e non, della casa madre sono rilevati nel rendiconto di cui all articolo 152 del TUIR al valore di cui all articolo 110, comma 7, del TUIR. Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, anche l impresa nel complesso adegua tali attività, passività, funzioni e rischi acquisiti al predetto valore, mediante apposite variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione del reddito dell impresa nel complesso.

12 BRANCH - EXEMPTION DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ESENTE Con riferimento alle stabili organizzazioni esenti, la casa madre o le altre società del gruppo residenti in Italia che intendono rispettare le disposizioni dell articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, osservano gli oneri documentali previsti dai paragrafi 3, 4 e 5 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010, a seconda che esse siano rispettivamente società holding, società sub-holding o imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale. Se il gruppo si compone solo della casa madre e delle sue stabili organizzazioni, la documentazione è rappresentata dal solo documento denominato Documentazione Nazionale

13 BRANCH - EXEMPTION LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC 2017/2016

14 BRANCH - EXEMPTION LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC 2017/2016 ISTRUZIONI GENERALI DEL QUADRO RF In caso di opzione per il regime di cui all art. 168-ter del TUIR, la società residente nel territorio dello Stato deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all estero. La somma algebrica degli utili e delle perdite risultanti dai predetti rendiconti va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (col codice 45) e RF55 (col codice 41). Pertanto, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare le variazioni in aumento e in diminuzione dei risultati reddituali delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro oppure nel quadro FC.

15 BRANCH - EXEMPTION LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC 2017/2016 Tra le Altre variazioni in aumento, rigo RF31, codice 45, in caso di esercizio dell opzione di cui all art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, degli utili e delle perdite risultanti dall apposito rendiconto economico e patrimoniale di tutte le stabili organizzazioni all estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell art. 167, comma 4, del TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167.

16 BRANCH - EXEMPTION LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC 2017/2016 Tra le Altre variazioni in aumento, rigo RF31, codice 46, l ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all estero, a seguito dell applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nellacolonna10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;

17 BRANCH - EXEMPTION LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC 2017/2016 Tra le Altre variazioni in aumento, rigo RF31, codice 47, la variazione fiscale conseguente all applicazione del comma 7 dell art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l opzione per l esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente,cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell art. 152 del medesimo testo unico.

18 BRANCH - EXEMPTION LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC 2017/2016 Tra le Altre variazioni in diminuzione, rigo RF55, sono stati previsti, tra gli altri: codice 47, la variazione fiscale conseguente all applicazione del comma 7 dell art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l opzione per l esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma3dell art. 152del medesimo testo unico;

19 CFC legislation I redditi di controllate ubicate in paesi a regime fiscale privilegiato diversi da quelli appartenenti all Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo vengono imputati alla controllante indipendentemente dalla distribuzione dei relativi utili se il livello nominale dei regimi fiscali di tali Stati risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

20 Condizione Esimente [comma 5, lett. a)] esercizio di effettiva attività industriale / commerciale come sua principale attività dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

21 La disciplina delle CFC trova applicazione anche nell ipotesi in cui le società non sono insediate in Paesi sensibili ai sensi del comma 4 ma sono: assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella che sconterebbero ove residenti in Italia hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione di titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie

22 Passive income / Servizi infragruppo Esimente ex art. 167, comma 5, lett. a) non applicabile se i proventi della società/ente non residente provengono per più del 50% da Gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie Cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica Prestazione di servizi intercompany (anche finanziari) Vs. controllanti, controllate, affiliate

23 La base imponibile tassata in Italia

24 La base imponibile tassata in Italia

25 L imputazione per trasparenza

26 L imputazione per trasparenza

27 LA TASSAZIONE (QUADRO RM) Tassazione separata nel periodo d imposta in corso alla data di chiusura di quello della partecipata estera. ad un aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo «netto» del soggetto richiedente in misura non inferiore al 24%

28 Costi da paradisi fiscali Nuovi effetti introdotti dalla Legge di stabilità 2016 Deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dall ordinamento) Viene meno l obbligo di separata indicazione in DU Vengono meno gli elenchi tassati degli Stati o territori a fiscalità privilegiata Applicazione delle regole del TP nel caso di fornitore estero residente in un Paese black list secondo la precedente normativa ed appartenente al medesimo gruppo societario Circolare 39 del 26/09/2016

29 Transfer Price Esistono norme particolari nel caso di rapporti intragruppo tra società residenti e non residenti; il prezzo intragruppo tra società collocate in stati diversi, è oggetto di controllo di congruità sulla base delle condizioni e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (il DL 50/2017 ha così sostituito il principio di «valore normale» previsto dalla precedente formulazione del c. 7 dell art. 110 del TUIR)

30 codice 15 la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell ipotesi di cui all art. 160, comma 2, del TUIR;

31 ACE Disciplina antielusiva (1/2) È stato ampliato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva (art. 10 del DM 3 agosto 2017): è stata individuata in modo più puntuale la definizione di gruppo; si applica anche per le operazioni (conferimenti, finanziamenti, ) effettuate nei confronti di soggetti del gruppo non residenti; in relazione alle operazioni di acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società appartenente al gruppo, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina antielusiva anche le ipotesi in cui non si determini direttamente in capo all acquirente il controllo sulla società oggetto di trasferimento.

32 ACE Disciplina antielusiva (2/2) Il contribuente può richiederne la disapplicazione mediante apposito interpello probatorio di cui all art. 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000, laddove ritenga che non si verifichi la moltiplicazione del beneficio a fronte di una sola immissione di denaro. In presenza di operazioni con soggetti del gruppo non residenti, sarà onere del contribuente fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare che le somme oggetto di trasferimento ai soggetti esteri del gruppo non siano rientrate nel gruppo, determinando una duplicazione della base di calcolo.

33 ACE Indagini sulla provenienza dei conferimenti Per i conferimenti derivanti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo, l indagine (art. 10, comma 4 del DM 3 agosto 2017): in presenza di società quotate nella compagine sociale, è effettuata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all art cc; (prima era stata indicata la percentuale del 2% dalla Circolare 21/2015); in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

34 THANK YOU FOR YOUR TIME AND ATTENTION

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