Novità in materia di fiscalità internazionale. Giovanni Rolle Torino, 23 febbraio 2016
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1 Novità in materia di fiscalità internazionale Giovanni Rolle Torino, 23 febbraio 2016
2 Legge di Stabilità 2015 L.208/2015 Disposizioni in materia di fiscalità internazionale Argomento Riferimento legislativo (Art. 1) 1. Costi black list Comma 142 lettera a) 2. CFC: ambito territoriale di applicazione Comma 142 lett b) 3. Country-by-country Reporting Commi
3 Legge di Stabilità 2015 L.208/ Regime di deducibilità dei costi black list (1/2) Fino al 2014 Indeducibilità di qualunque componente di reddito derivante da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Paesi BL salvo prova all AF su:» effettivo svolgimento attività commerciale dell impresa BL» concreta attuazione dell operazione ed effettivo interesse economico per l impresa italiana Obbligo di indicazione in dichiarazione. Per il FY 2015 (Decreto Internazionaliz -zazione D.Lgs 147/15) Deducibilità dei costi BL nei limiti del valore normale ex art.9 TUIR a condizione che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. Costi > Valore normale deducibili a condizione di prova all AF su concreta attuazione dell operazione ed effettivo interesse economico per l impresa italiana. Obbligo di indicazione in dichiarazione. 3
4 Legge di Stabilità 2015 L.208/ Regime di deducibilità dei costi black list (2/2) Abrogazione dei commi da 10 a 12bis dell ART.110 TUIR Dal FY 2016 Deducibilità di qualunque componente di reddito derivante da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Paesi BL, salvo il rispetto dei principi generali (documentazione, inerenza, etc.) Eliminazione dell obbligo di indicazione in dichiarazione Soppressione della disciplina del contradditorio amministrativo (relativo alla prova contraria): possibili (impreviste?) implicazioni sul regime della prova contraria nella disciplina dei dividendi «società madri e figlie» 4
5 Legge di Stabilità 2015 L.208/ CFC ambito territoriale di applicazione nuova nozione di «regime fiscale privilegiato» (1/3) BLACK LIST di cui al DM Finanziaria 2008 WHITE LIST L.244/2007 Legge Stabilità 2015» Tassazione<50%» Regimi fiscali speciali Decreto Int.lizzazione Abrogazione White Lists ex art.168bis (mai attuato) Legge Stabilità 2016 Abbandono liste Ambito territoriale CFC in base al Livello nominale di tassazione
6 Legge di Stabilità 2015 L.208/ CFC ambito territoriale di applicazione nuova nozione di «regime fiscale privilegiato» (2/3) Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014 comma 680) in vigore dal 2015 Regime fiscale (generale) privilegiato = livello di tassazione < 50% del livello di tassazione italiano. Regime fiscali speciali = regimi che consentono un livello di tassazione < 50% del livello di tassazione italiano sebbene previsti da Stati con regime generale di tassazione non privilegiato. Provvedimento Agenzia Entrate non ancora emanato Decreto Internazionalizz azione D.Lgs 147/15* (art.10) in vigore dal FY2015 Abroga l art.168bis del TUIR ossia le white lists (mai emanate).» del comma 1 (adeguato scambio di informazioni)» del comma 2 (adeguato scambio di informazioni + livello di tax non sensibilmente inferiore a ITA) 6
7 Legge di Stabilità 2015 L.208/ CFC ambito territoriale di applicazione nuova nozione di «regime fiscale privilegiato» (3/3) Abrogazione del metodo delle liste (black & white) Dal FY 2016 I regimi fiscali, anche speciali, si considerano «privilegiati» laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia IRES 27,5% tassazione controllata estera 13,75% Non si considera l IRAP? 7
8 Legge di Stabilità 2015 L.208/ Country-by-Country Reporting (1/2) Dal 2017 (relativamente ai dati 2016) vi è un obbligo di reportistica stato per stato all Agenzia delle Entrate. Comma 145: Controllanti, residenti in Italia, obbligate e redigere il bilancio consolidato, con un fatturato di Gruppo del Milioni di Euro, non a loro volta controllate. Comma 146: Controllate residenti in Italia a condizione che: Ambito soggettivo» La controllante obbligata al bilancio consolidato risiede in uno stato che non ha introdotto l obbligo del CbC Report» La controllante obbligata al bilancio consolidato risiede in uno stato che non ha un accordo con l Italia che consenta lo scambio di informazioni sui CbC Reports» La controllante obbligata al bilancio consolidato risiede in uno stato che è inadempiente all obbligo di scambio di informazioni di cui al punto precedente 8
9 Legge di Stabilità 2015 L.208/ Country-by-Country Reporting (2/2) Finalità» Adeguare la normativa italiana alle direttive OCSE in materia di obbligo di rendicontazione annuale CbC» Presidio al contrasto dell evasione internazionale Contenuto» Ammontare dei ricavi» Ammontare degli utili lordi» Imposte pagate e maturate» Altri elementi indicatori di un attività economica effettiva Emanando Decreto del MEF (entro il 31 Marzo 2016)» Modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione della rendicontazione alla AE» Criteri generali per la raccolta di informazioni relative alle transazioni con soggetti non residenti Emanando Provvedimento direttore AE» Modalità tecniche di applicazione» Contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti 9
10 Consolidato fiscale nazionale (Decreto internazionalizzazione)» Anteriormente all'entrata in vigore delle novità recate dal Decreto internazionalizzazione, le società non residenti potevano esercitare l'opzione per la fiscal unit, esclusivamente in qualità di controllanti e a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato italiano un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.» Per effetto delle modifiche apportate all'art. 117 del TUIR (commi 2-bis e 2-ter) dall'art. 6, primo comma, del citato D.Lgs. n. 147/2015, viene eliminata la previsione secondo cui è necessario che nel patrimonio della stabile organizzazione italiana sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata inclusa nel consolidamento.» Il comma 2-bis, in particolare, estende ad alcune tipologie di soggetti non residenti, non aventi una stabile organizzazione in Italia, la possibilità di designare una società controllata residente in Italia o una società controllata non residente UE con stabile organizzazione in Italia ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, con stabile organizzazione in Italia, su cui parimenti essi esercitano il controllo. 10
11 Consolidato fiscale nazionale (1/6)» Affinché sia applicabile il descritto regime, è necessario che i soggetti controllanti non residenti in Italia: siano residenti in Stati appartenenti all'unione Europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l'italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; rivestano una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, primo comma, lett. a) e b), del TUIR.» La società controllata designata non può esercitare l'opzione per il consolidato fiscale con le società da cui è partecipata. 11
12 Consolidato fiscale nazionale (2/6) Inoltre, come prevede il nuovo comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR:» i requisiti del controllo per l'esercizio dell'opzione da parte della società controllata designata devono sussistere in capo al soggetto controllante non residente;» la società controllata designata, in qualità di consolidante, assume tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti per la società consolidante dagli artt. da 117 a 127 del TUIR;» le responsabilità previste dall'art. 127 del TUIR per le società o enti controllanti, che ricadono in capo alla società controllata designata, devono essere assunte in via sussidiaria anche dal soggetto controllante non residente, a pena di inefficacia dell'opzione. 12
13 Consolidato fiscale nazionale (3/6)»Da ultimo, due specifiche disposizioni disciplinano (comma 2-bis lett. d) ed e)), rispettivamente, la sorte delle perdite fiscali, nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo e gli effetti della cessazione del requisito del controllo nei confronti della società controllata designata.»per quanto concerne il primo aspetto, nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della fiscal unit sono attribuite esclusivamente alle società controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, diversamente da quanto previsto dal quarto comma dell'art. 124 del TUIR, a norma del quale, in generale, esse dovrebbero permanere nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante.»la giustificazione di tale deroga è da ascriversi alla circostanza che il soggetto designato non è controllante. 13
14 Consolidato fiscale nazionale (4/6)»Per quanto riguarda il secondo aspetto, qualora il requisito del controllo nei confronti della società controllata designata cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto non residente può designare, tra le controllate che hanno esercitato l'opzione per la medesima tassazione di gruppo, un'altra società «sorella», senza che il regime del consolidato fiscale venga ad interrompersi.»in tale ipotesi, la nuova società controllata designata assume le responsabilità previste dall'art. 127 del TUIR sia per i precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la precedente controllata designata, sia per i periodi in cui riveste la qualifica di consolidante.»resta inteso che, per tutti i periodi di validità del consolidato fiscale, permane la responsabilità sussidiaria della società controllante non residente. 14
15 Consolidato fiscale nazionale (5/6)»Un ulteriore ampliamento del «perimetro di consolidamento» è disciplinato dal comma 2-ter dell'art. 117 del TUIR. e dal comma 1-bis dell'art. 120 del TUIR.»A norma del comma 2-ter dell'art. 117 del TUIR, le società e gli enti non residenti, controllati ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, possono esercitare l'opzione per il consolidato fiscale in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120 del TUIR.»Il comma 1-bis del citato art. 120 del TUIR dispone, inoltre, che si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società ed enti residenti in Stati appartenenti all'unione Europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l'italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al primo comma e con gli stessi requisiti di cui al primo comma dello stesso art. 120 del TUIR. 15
16 Consolidato fiscale nazionale (6/6)»In altri termini, per effetto delle citate disposizioni normative di recente introduzione, nel «perimetro di consolidamento» possono ora rientrare anche le stabili organizzazioni di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché tali società: abbiano una forma giuridica analoga a quella delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e siano residenti in Stati appartenenti all'unione europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l'italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. 16
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