Quadro FC REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Quadro FC REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO"

Transcript

1 Quadro FC REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI AMBITO OGGETTIVO COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro FC deve essere utilizzato per dichiarare proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta, anche indirettamente, i redditi delle Controlled Foreign Company, società che hanno sede in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata. Il Quadro FC all interno del Mod. UNICO PF 2016 è stato modificato al fine di recepire l abrogazione dell art. 168 del TUIR, con l eliminazione della precedente Sezione IV Determinazione del reddito delle imprese collegate, e l introduzione di 2 caselle volte a dare evidenza esplicita della situazione in cui versa l impresa. L obbligo di compilazione del Quadro è a carico dei contribuenti che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa o società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti. Il Quadro non deve essere compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili. La partecipazione di controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona del soggetto residente nel capitale del soggetto estero è la condizione oggettiva per l attribuzione al primo dei redditi conseguiti da quest ultimo. Sezione I: Indicazione dei dati del soggetto estero e dei dati di controllo. Sezione II-A: Determinazione del reddito della CFC. Sezione II-B: Perdite d impresa non compensate dalla CFC. Sezione II-C: Perdite virtuali domestiche. Sezione III: Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi. Sezione IV: Imputazione del reddito e delle imposte pagate dal soggetto non residente. Sezione V: Prospetto degli interessi passivi non deducibili. Sezione VI: Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall art. 2, comma 2, D.M. 21 novembre 2001, n. 429 o dal D.M. n. 268/ Esempi di calcolo della quota di partecipazione. - Applicazione delle norme nazionali nella determinazione del reddito imponibile della CFC. - Riconoscimento delle risultanze del bilancio della società estera. - Riconoscimento delle risultanze del bilancio della società estera: assenza di contabilità della CFC. - Tax rate test (1). - Tax rate test (2). - Passive Income test. - Interpello disapplicativo della disciplina CFC. - Valori fiscali di partenza. - Utilizzo delle perdite virtuali. - Cessione della partecipazione di controllo all interno del gruppo. - Distribuzione di dividendi. - Partner e partner esteri. Art. 167 TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 957

2 ADEMPIMENTO Il Quadro FC deve essere utilizzato per dichiarare proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta, anche indirettamente, i redditi delle Controlled Foreign Company. La normativa sulle CFC è applicabile anche nel caso in cui il soggetto residente detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20% agli utili di un impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale di partecipazione si riduce al 10% se relativa agli utili di società quotate in Borsa. La norma si applica anche per le partecipazioni in soggetti non residenti, relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Il presente Quadro non deve essere compilato se, per effetto di particolari vincoli contrattuali, il soggetto controllante, o i soggetti intermedi nel rapporto di controllo non abbiano diritto agli utili della CFC. IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) La disciplina sulle Controlled Foreign Companies è contenuta, da quest anno, nel solo art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tale disciplina ha lo scopo di contrastare le operazioni poste in essere per distogliere materia imponibile in Italia, mediante imputazione di redditi in capo a società residenti in Stati esteri con imposte ridotte o nulle. Tale normativa prevede che i redditi del soggetto non residente, imputati al contribuente italiano ai sensi dell art. 167, comma 1 (TUIR), sono assoggettati a tassazione separata con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all aliquota ordinaria dell imposta sul reddito delle società. NOVITÀ Le misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese di recente introduzione hanno profondamente modificato la normativa relativa alle Controlled Foreign Company per la quale attualmente si deve fare riferimento al solo art. 167, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR (cfr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ed art. 1, comma 142, lett. b, L. 28 dicembre 2015, n. 208). L art. 168 del TUIR è stato, difatti, abrogato. Da un sistema fondato su liste di paesi, territori o soggetti a cui si applica (c.d. black-list ) o non si applica (c.d. white-list ) la disciplina delle CFC si è passati ora a considerare privilegiato qualunque regime fiscale (ordinario o speciale) che preveda un livello di tassazione nominale inferiore al 50% della tassazione applicabile in Italia (art. 167, comma 4, del TUIR). L unica esclusione, rispetto a tale principio, riguarda gli Stati UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. I redditi sono determinati in base a tutte le disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d impresa, ad eccezione dell art. 86, comma 4. Da ciò ne consegue, ad esempio, che si possano ritenere applicabili anche alle società CFC istituti di favore, quale, ad esempio, l aiuto alla crescita economica. È appena il caso di evidenziare che ai fini dell applicazione della disciplina CFC si deve verificare il livello di tassazione nominale estero e porlo a confronto con quello nazionale; mentre per la determinazione del reddito imponibile in capo al dichiarante si deve fare riferimento al reddito determinato ai fini della effettiva tassazione, secondo le medesime regole fiscali applicabili alle società italiane. Dall imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell art. 15, le imposte pagate all estero a titolo definitivo. La disciplina sulle CFC trova applicazione anche nell ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all Unione Europea ovvero a quelli ade- 958 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 renti allo Spazio economico europeo con i quali l Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione con un aliquota effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (c.d. Tax Rate Test); b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (c.d. Passive Income Test). SOGGETTI INTERESSATI La disciplina CFC si applica: alle persone fisiche residenti; ai soggetti di cui all art. 5 del TUIR, ossia le società di persone (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice) ed ai soggetti equiparati; ai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, ossia società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al Reg. CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, trust, nonché enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno ovvero che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo con un soggetto rientrante nella definizione di Controlled Foreign Company; ad altri enti, intesi come categoria residuale nella quale devono essere ricomprese tutte quelle forme giuridiche estere che non possono essere qualificate come società o impresa (circolare 26 maggio 2011, n. 23/E). In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d impresa (es. una persona fisica) interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti da quest ultimo soggetto che dovrà pertanto compilare e presentare il Quadro FC nella propria dichiarazione. La persona fisica socia della società residente si limiterà a dichiarare gli eventuali redditi percepiti dalla partecipazione nella società residente, senza dover compilare il presente Quadro ma solo la Sezione VIII del Quadro RM per la dichiarazione dei redditi eventualmente imputati per trasparenza. AMBITO OGGETTIVO L attribuzione al soggetto residente dei redditi conseguiti dal soggetto estero richiede l esistenza, in capo al primo, di una partecipazione di controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, nel capitale del secondo. MOMENTO RILEVANTE PER LA VERIFICA DEL CONTROLLO Il momento rilevante, ai fini della verifica della sussistenza del requisito del controllo è individuato nella data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Si ricorda che, ai sensi dell art. 3, comma 6, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d impresa, i compensi ad esso spettanti, a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nell anno in corso alla data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione dell impresa, società o ente, non residente e debbono, pertanto, essere dichiarati dal controllante nel Modello UNICO relativo ai redditi di detto anno. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 959

4 DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA Si sottolinea che per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del controllo o della perdita temporanea dello stesso si applicano le disposizioni degli artt. 37, comma 3 e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (art. 3, comma 7, del D.M. n. 429/2001). In particolare, quindi, in sede di rettifica o di accertamento è riconosciuta all Amministrazione finanziaria la facoltà di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, laddove sia in grado di dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne è l effettivo possessore per interposta persona. IMPUTAZIONE DEI REDDITI IN CAPO AL SOGGETTO RESIDENTE I redditi delle partecipate estere sono imputati per trasparenza in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, diretta o indiretta. I redditi della partecipata estera devono essere dichiarati dal soggetto residente (in proporzione alle partecipazioni da essi detenute) nell anno in cui è avvenuta la chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d imposta del soggetto residente controllante. I redditi devono essere convertiti sulla base del tasso di cambio del giorno di chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato. TASSAZIONE SEPARATA IN CAPO AL SOGGETTO RESIDENTE I redditi delle partecipate estere sono assoggettati a tassazione separata in capo ai soggetti residenti nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione dell impresa, società o ente non residente con aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto del soggetto italiano. Detti redditi devono essere dichiarati nella Sezione VIII del Quadro RM. I contribuenti che abbiano percepito per trasparenza redditi da CFC devono compilare anche l apposito prospetto posto nel Quadro RS. 960 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 COME SI COMPILA Il Quadro è strutturato nelle seguenti sezioni: Sezioni del Quadro Sezione I: Indicazione dei dati del soggetto non residente Sezione II-A: Determinazione del reddito della CFC Sezione II-B: Perdite non compensate dalla CFC Sezione II-C: Perdite virtuali domestiche Sezione III: Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi Sezione IV: Imputazione del reddito e delle imposte pagate dal soggetto non residente Sezione V: Prospetto degli interessi passivi non deducibili Sezione VI: Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall art. 2, comma 2, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, o dal D.M. n. 268/2006 PARTECIPAZIONI IN PIÙ CFC Il soggetto che detiene il controllo e/o partecipazioni di controllo in più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un Quadro FC per ciascuna controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del Modello. SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELLA CFC E DATI RELATIVI AL CONTROLLO Nella presente Sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati relativi al controllo del soggetto dichiarante su detta CFC. LOCALIZZAZIONE IN PAESI ESTERI A REGIMI FISCALI NON AGEVOLATI ART. 167, COMMA 8-BIS La casella posta sulla sinistra della Sezione con la dicitura art. 167, comma 8-bis, deve essere barrata qualora la controllata sia localizzata in stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato ma il dichiarante sia comunque tenuto ad applicare la disciplina CFC al ricorrere delle seguenti condizioni: (a norma dell art. 167, comma 8-bis, del TUIR). a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 50% di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (c.d. Tax Rate Test); b) hanno conseguito più del 50% dei propri proventi dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Solo in tali casi sussiste l obbligo di segnalazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 961

6 Data l introduzione degli obblighi di segnalazione della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate in capo al socio residente nella propria dichiarazione (art. 167, comma 8-quater), sono state inserite, nel quadro FC, 2 ulteriori caselle: ART. 167, COMMA 8-QUATER Detta casella dovrà essere compilata indicando uno dei seguenti codici: 1, in caso di mancata presentazione dell istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC; 2, in caso di presentazione dell istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione. ESIMENTE Tale casella dovrà essere compilata indicando uno dei seguenti codici: 1, nel caso la partecipata la società o altro ente non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato di residenza (comma 5, lett. a), art. 167 del TUIR); 2, nel caso venga presentato con esito positivo l interpello con l effetto che dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (comma 5, lett. b), art. 167 del TUIR). Questa casella non va compilata nel caso in cui sia compilata la prima casella Art. 167, comma 8-bis. Nelle predette ipotesi il contribuente deve compilare il quadro FC e il reddito determinato in tale quadro non deve essere riportato all interno del quadro RM per essere assoggettato a tassazione separata. RIGO FC1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA CFC Nel Rigo FC1 devono essere indicati: campo 1, la denominazione della società estera controllata; campo 2, il codice di identificazione fiscale della società estera, ove attribuito dall autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il Codice identificativo rilasciato da un autorità amministrativa; campo 3, la data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione della società estera; si ricorda infatti che rilevano i redditi maturati nel periodo d imposta chiuso nel 2015 ed imputati per trasparenza in capo al dichiarante; campo 4, l indirizzo completo della sede legale della società estera (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; campo 5, il codice dello Stato o Territorio estero (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata nell Appendice del Fascicolo 1 delle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2016 PF); campo 6, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione; 962 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 campo 7, il codice dello Stato o Territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata nell Appendice del Fascicolo 1 delle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2016 PF); campo 8, relativo alla tipologia del controllo in essere alla data di chiusura dell esercizio o periodo della CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 se il soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria della CFC 2 se il soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria della CFC 3 se il soggetto esercita un influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la partecipata estera Per le ipotesi di cui ai codici 1 e 2, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona; non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi. In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall art. 5, comma 5, del TUIR. campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti Codici: 1 se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) 2 se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti 3 se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti 4 se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia, la quale possiede partecipazioni nella CFC 6 se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all art. 5, comma 5, del TUIR (ai sensi dell art. 1, comma 3, del D.M. n. 429/2001) ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado 7 nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati campo 10, il codice fiscale della società controllante. Non è più previsto il campo 11 nel quale doveva essere data evidenza del collegamento indiretto. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 963

8 SEZIONE II-A: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC Il soggetto residente che controlla società considerate CFC deve dichiarare i redditi maturati in capo alla controllata, per la propria quota di spettanza. I redditi da dichiarare della società controllata devono essere determinati in base alle norme del reddito d impresa stabilite dal TUIR e secondo le disposizioni dell art. 2 del D.M. n. 429/2001, inerente la determinazione dei redditi prodotti da imprese, società ed enti esteri controllati da un soggetto residente in Italia. I valori devono essere convertiti in euro al cambio fissato al giorno di chiusura dell esercizio, o periodo di gestione, della CFC. RIGHI FC2 E FC3 - UTILE O PERDITA DELL ESERCIZIO DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito in capo alla società deve essere determinato apportando all utile o alla perdita dell esercizio o periodo di gestione le medesime variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione che lo stesso avrebbe subito se fosse prodotto da società di capitali italiane. Il risultato d esercizio iniziale è da indicare nel Rigo FC2 nel caso in cui si tratti di un utile o in FC3 se trattasi di una perdita, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio). VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE - QUADRO RF Posto che, come detto, nella determinazione del reddito della CFC devono essere operate le medesime variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione previste per la determinazione del risultato fiscale delle società di capitali italiane, per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei Righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti Righi del Quadro RF del Modello UNICO 2016 SC, ad eccezione dei Righi FC20, FC31, FC33, FC35, FC36, FC37, FC38 e FC39, di seguito illustrati. RIGO FC20 - ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO Nel Rigo FC20, indicare le variazioni in aumento diverse da quelle previste nei Righi precedenti. In tale Rigo vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del Mod. UNICO SC. RIGO FC31 - ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Nel Rigo FC31, indicare le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale Rigo vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF55 del quadro RF del Mod. UNICO SC. RIGO FC33 - REDDITO PRIMA DELLE EROGAZIONI LIBERALI Nel Rigo FC33 indicare il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l utile (o la perdita) di Rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento (FC21) e le variazioni in diminuzione (FC32). 964 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 RIGHI FC35 - REDDITO Nell ipotesi in cui nel Rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al Rigo FC34, va riportato nel Rigo FC35. Nell ipotesi in cui sia riportata una perdita va indicata nel Rigo FC38, senza segno meno. FC2 (o FC3) + FC21 - FC32 Se positivo (reddito) Se negativo (perdita) FC33 - FC34 Riporto in FC35 Riporto in FC38 (senza segno ) RIGO FC36 - PERDITE DEL PERIODO D IMPOSTA PRECEDENTE Nel Rigo FC36 vanno riportate le perdite del periodo d imposta precedente fino a concorrenza dell importo indicato nel Rigo FC35. Tra le perdite dovranno essere comprese anche quelle virtuali domestiche indicate nei Righi FC42 e FC43. Le perdite potranno essere utilizzate, in accordo con le nuove previsioni dell art. 84 del TUIR per abbattere il reddito della CFC, come determinato nel Rigo FC35. Laddove tale reddito sia inferiore a quanto imputabile ai sensi della disciplina delle società di comodo, le perdite potranno essere utilizzate anche per abbattere il reddito presunto. In Colonna 1 dovranno essere indicate le perdite utilizzabili in misura limitata, sino a capienza della differenza, se positiva, tra l importo del Rigo FC35 e FC53; in Colonna 2 le perdite utilizzabili in misura piena, sino a capienza della differenza, se positiva, tra l importo del Rigo FC35 e FC53; in Colonna 3 dovrà essere riportata la somma delle precedenti Colonne nei limiti degli importi indicati al Rigo FC35 e FC53, in accordo con quanto precedentemente specificato. RIGO FC37 - REDDITO IMPONIBILE Nel Rigo FC37, indicare il reddito imponibile pari alla differenza tra l importo indicato nel Rigo FC35 e l importo indicato nel Rigo FC36, Colonna 3. RIGO FC38 - PERDITA Indicare le perdite conseguite nel periodo d imposta, senza indicazione del segno meno. RIGO FC39 - IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO DALLA CFC Indicare le imposte pagate all estero dalla CFC sul reddito d esercizio. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 965

10 SEZIONE II-B: PERDITE NON COMPENSATE RIGO FC PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE Nel Rigo FC40 e 41 devono essere riportate le perdite utilizzabili in diminuzione dei redditi in accordo con il disposto dell art. 84 del TUIR, ossia senza più alcuna scadenza. Dovranno essere riportate le perdite complessive, suddivise tra quelle utilizzabili in misura piena, ossia maturate nei primi 3 esercizi dalla data di costituzione e quelle utilizzabili in misura limitata, ossia nei limiti dell 80% del reddito dell esercizio, maturate nei periodi successivi ai primi 3 dalla data di costituzione. Le perdite da indicare in Colonna 2 sono tutte quelle maturate negli anni, con la specifica in Colonna 1 di quelle maturate nel corso dell esercizio cui la dichiarazione si riferisce (ossia il 2015 per il Modello UNICO PF 2016). SEZIONE II-C: PERDITE VIRTUALI DOMESTICHE RIGHI FC PERDITE VIRTUALI DOMESTICHE La sezione deve essere compilata per tenere memoria delle perdite che derivano dai calcoli del reddito imponibile virtuale della CFC a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 1 luglio 2009 o dal periodo d imposta in cui si acquista il controllo in società ubicate in Stati formalmente non black list ma che rientrano comunque nel regime CFC. Le perdite riportate possono essere utilizzare per abbattere il reddito virtuale annualmente determinato con la compilazione del quadro FC per la determinazione del tax rate e per al quantificazione del reddito da attribuire per trasparenza. Al Rigo FC42 si deve quindi indicare le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata: Colonna 1 - perdita maturata nel periodo cui la dichiarazione si riferisce; Colonna 2 - perdite residue (compresa quella indicata a Colonna 1). Al Rigo FC43 si devono riportare le medesime informazioni relativamente alle perdite interamente riportabili (per il limite di riporto a nuovo delle perdite fiscali si applica lo stesso criterio previsto per le perdite prodotte in Italia). SEZIONE III: PROSPETTO DI VERIFICA DELL OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI DI COMODO Nella considerazione che il reddito prodotto dalla CFC da dichiarare deve essere determinato sulla base dei criteri vigenti per l IRES, si dovrà provvedere alla verifica della disciplina sulle società di comodo. Si rimanda per maggiori approfondimenti alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei Righi da RS116 a RS125 del Mod. UNICO 2016 SC. La Sezione non dovrà essere compilata in caso di applicazione dell art. 168 del TUIR. In merito alle società in perdita sistematica il Decreto semplificazioni (art. 18, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) ha esteso il numero di periodi consecutivi in perdita fiscale ai fini dell applicazione della disciplina da 3 a 5. In particolare, la società potrà essere considerata di comodo, in quanto in perdita sistematica, laddove le dichiarazioni dei redditi evidenziano una perdita fiscale per 5 periodi di imposta consecutivi oppure qualora nell arco di 5 esercizi consecutivi le società siano per 4 periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito di impresa inferiore all ammontare del reddito minimo determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell art. 30 della Legge n. 724/1994. La Sezione comprende quindi la casella Soggetto in perdita sistematica, in colonna 3 del Rigo FC44, da barrare al fine di porre in evidenza che lo status di società non operativa ai sensi di tale articolo. 966 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 Occorre precisare che la perdita oggetto delle disposizioni è quella fiscale e non quella civilistica, si tratterà quindi della perdita che emerge dal Mod. UNICO, influenzata dalle rettifiche fiscali in diminuzione ed aumento, e non di quella derivante dal Conto Economico. SEZIONE IV: IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE PAGATE DAL SOGGETTO NON RESIDENTE Nella presente Sezione si devono elencare i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente nella CFC o nella controllata estera ai quali deve essere imputata una quota del reddito proporzionalmente alla percentuale di partecipazione agli utili; si ricorda che si applica il principio di trasparenza vigente per la suddivisione degli utili o delle perdite delle società di persone ed assimilate di cui all art. 5 del TUIR, pertanto il reddito deve essere dichiarato indipendentemente dall effettivo percepimento. I redditi sono assoggettati in capo al soggetto residente a tassazione separata e pertanto sono da dichiarare anche nel Quadro RM, Sezione VIII. COLONNA 1 - CODICE FISCALE In Colonna 1 deve essere indicato il Codice fiscale di ciascun soggetto partecipante, direttamente o indirettamente, nella CFC. COLONNA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE In Colonna 2 è necessario indicare la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della di ciascuna CFC partecipata, indicando la percentuale distintamente sui diversi righi. COLONNA 3 - REDDITO In Colonna 3, indicare la quota di reddito determinata applicando la percentuale di partecipazione indicata a Colonna 2 al reddito di Rigo FC37 - reddito da controllata CFC - ovvero al reddito indicato al Rigo FC37 - reddito imponibile CFC -. COLONNA 4 - IMPOSTA PAGATA ALL ESTERO In Colonna 4, indicare la quota di imposte pagate all estero a titolo definitivo dalla società estera che il soggetto residente può scomputare dall imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando al valore indicato al Rigo FC39 la singola quota di partecipazione al reddito indicata alla precedente Colonna 2. SEZIONE V: PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI Nella considerazione che il reddito prodotto dalla CFC da dichiarare deve essere determinato sulla base dei criteri vigenti per l IRES, anche gli interessi passivi sono deducibili con le limitazioni previste dall art. 96 del TUIR. Si rimanda per maggiori approfondimenti alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei Righi da RF118 a RF121 del Modello UNICO 2016 SC. RIGO FC71 COLONNA 1 - INTERESSI PASSIVI Indicare l ammontare degli interessi passivi maturati nel periodo d imposta. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 967

12 COLONNA 2 - INTERESSI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI Indicare la quota di interessi passivi e degli oneri finanziari considerati indeducibili negli esercizi precedenti. COLONNA 3 - INTERESSI ATTIVI Indicare l importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente Colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. COLONNA 4 - INTERESSI DIRETTAMENTE DEDUCIBILI Indicare il minor importo tra la somma degli interessi passivi dell anno e riportati dagli esercizi precedenti (indicati nelle Colonne 1 e 2) e l importo degli interessi attivi indicati a Colonna 3. Tale importo rappresenta la quota direttamente deducibile degli interessi passivi senza applicare il limite del 30% del ROL (di cui all art. 96 del TUIR). COLONNA 5 - INTERESSI PASSIVI NON DIRETTAMENTE DEDUCIBILI Indicare l eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette Colonne 1 e 2 con l importo della Colonna 3. Tale importo rappresenta la quota deducibile degli interessi passivi nel limite del 30% del ROL. RIGO FC72 - RISULTATO OPERATIVO LORDO COLONNA 1 - ECCEDENZA DI ROL DAL PRECEDENTE PERIODO D IMPOSTA Deve essere riportata l eccedenza di ROL relativa al precedente periodo d imposta indicato nel Rigo FC73 del Modello UNICO COLONNA 2 - RISULTATO OPERATIVO LORDO Indicare l importo corrispondente al Reddito Operativo Lordo (ROL) del presente periodo d imposta. Si precisa che per tale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell art c.c., con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (voci di cui al n. 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in Colonna 2. COLONNA 3 - QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI In Colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (Colonna 1) che del periodo di riferimento della dichiarazione (Colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la Colonna 5 del Rigo FC71, riportare il minore tra l importo indicato nella predetta Colonna 5 e la somma di Colonna 1 ed il 30% di Colonna 2 del presente Rigo, somma che costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell importo del 30% del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l ammontare nel Rigo FC DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 RIGO FC73 - ROL ECCEDENTE Nel Rigo FC73 va indicato l ammontare relativo al ROL eccedente l importo che è stato utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra la somma di Colonna 1 ed il 30% di Colonna 2 del Rigo FC72 e l importo di Colonna 5 del Rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell eccedenza di ROL, nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili, comporta l impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti contemporaneamente (quindi con riferimento al medesimo periodo d imposta) sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. RIGO FC74 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI RIPORTABILI Nel Rigo FC74 va indicato l importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in Colonna 5 del Rigo FC71 e in Colonna 3 del Rigo RF72. L ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l importo indicato nel presente Rigo, e l importo indicato in Colonna 2 del Rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel Rigo FC6 (variazione in aumento). 30% ROL Interessi passivi Colonna 5 Se minore degli interessi passivi FC72 Colonna 3: deducibilità interessi nel limite del ROL Se minore del 30% del ROL FC72 Colonna 3: piena deducibilità FC74: riporto a nuovo degli interessi eccedenti la soglia di ROL, per l utilizzo negli anni successivi FC73: riporto a nuovo del ROL non utilizzato oppure Indicazione degli interessi indeducibili al Rigo F6 FC31: indicazione interessi passivi indeducibili nei precedenti esercizi che trovano deducibilità nell esercizio SEZIONE VI: ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO (ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. N. 429/2001) La Sezione deve essere compilata nei seguenti casi: a) casella 1: partecipazioni di controllo (ex art. 167 del TUIR): la compilazione deve avvenire per attestare che i valori del bilancio iniziale della CFC, indentificata nel Rigo FC1, sono stati determinati sulla base dei medesimi criteri contabili adottati per gli esercizi precedenti; b) casella 2: partecipazioni di controllo (ex art. 167 del TUIR): la compilazione deve avvenire per attestare che i valori del bilancio iniziale della CFC, indentificata nel Rigo FC1, sono stati attestati da un revisore dei conti. In ogni caso il soggetto dichiarante deve comunque essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all attività esercitata, nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 969

14 CASI PRATICI ESEMPI DI CALCOLO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE Si riportano di seguito alcuni esempi: soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%; soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63% (90% del 70%); soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78% (dato da 60% x 60% + 70% x 60%). APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DELLA CFC Per la determinazione del reddito della CFC si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito d impresa contenute nel TUIR o altrove, ad eccezione degli artt. 86, comma 4, del TUIR. Non trova applicazione, quindi, la possibilità di rateizzare l imputazione delle plusvalenze in 5 annualità costanti (art. 86, comma 4). Ciò determina un aggravio di tassazione in capo al soggetto dichiarante in relazione alla plusvalenza maturata sulla società estera, rispetto a quello che sarebbe effettivamente calcolabile con riferimento alla plusvalenza maturata sulla dichiarante, in quanto la rateazione permetterebbe in tale ultimo caso una dilazione del pagamento delle imposte gravanti, sulla plusvalenza, in 5 anni anziché un versamento concentrato in un unico anno. RICONOSCIMENTO DELLE RISULTANZE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ ESTERA Per quanto attiene ai valori di partenza fiscali degli elementi patrimoniali dell impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a disposizione dell Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli. Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all esercizio dell impresa estera anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili). A tal fine deve essere barrata la casella 1 o la casella 2 della Sezione VII del presente Modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta dal soggetto dichiarante. 970 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia in materia di bilancio (in proposito si veda circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E ). RICONOSCIMENTO DELLE RISULTANZE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ ESTERA: ASSENZA DI CONTABILITÀ DELLA CFC L Amministrazione finanziaria nazionale si riserva la possibilità di richiedere la documentazione relativa alle modalità di determinazione del reddito della società controllata, nonché agli acquisti di beni relativi all attività. Il soggetto dichiarante deve, quindi, essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all attività esercitata, nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria. Nel caso di società o enti non residenti non soggetti alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione dell apposito prospetto, in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (a tale proposito è possibile fare riferimento alla circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E ). Anche in questi casi, il soggetto residente deve essere in grado di fornire, nel termine anzidetto, tutta la documentazione a supporto della redazione del prospetto. CASI PARTICOLARI TAX RATE TEST (1) Al fine dell applicazione della disciplina CFC, la controllante italiana è chiamata a calcolare, per ogni esercizio, l imposta virtuale che la società controllata estera avrebbe pagato con l applicazione delle regole applicabili a società residenti in Italia. Il calcolo del tax rate (virtuale) domestico va determinato partendo dall ipotesi che la società controllata estera sia residente in Italia. Tale valore deve essere calcolato applicando le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d impresa. Il calcolo del tax rate deve essere effettuato anche in ipotesi di imposte non dovute in uno dei due Stati o in presenza di perdite civilistiche, in quanto le riprese fiscali possono - in uno o entrambi gli Stati - portare ad un imponibile fiscale. Sul risultato dovrà essere applicata l aliquota impositiva ordinaria. L importo così calcolato (c.d. imposta virtuale ) deve essere rapportato all utile ante imposte risultante dal bilancio della società estera, al fine di valutare l incidenza che la tassazione italiana avrebbe avuto sul risultato d esercizio. Tale valore deve, poi, essere raffrontato con il valore di tassazione estera. Nel caso in cui l incidenza italiana risulti superiore al doppio di quella derivante dall applicazione della disciplina fiscale estera, la prima condizione per l applicazione della CFC rule risulta soddisfatta. Di tutti questi passaggi deve essere data evidenza in un prospetto riepilogativo, da tenere a disposizione (in merito si può fare riferimento alla circolare 26 maggio 2011, n. 23, paragrafo 7.1). Detto prospetto deve essere redatto sulla base dei dati del bilancio o di altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della controllata estera predisposto secondo le disposizioni dello Stato o territorio in cui risiede o è localizzata. Si evidenzia, inoltre, a tale proposito l importanza della documentazione comprovante i calcoli a supporto dell individuazione del tax rate che dovrà essere conservata, in quanto fondamentale sia per provare la corretta applicazione dei principi del TUIR al reddito della controllata estera, sia per provare la ricostruzione dei valori fiscali degli elementi patrimoniali della medesima. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 971

16 TAX RATE TEST (2) La verifica della condizione del tax rate risulta essere obbligatoria solo ove la società controllata rientri potenzialmente nel novero delle passive income company, o che effettui prevalentemente operazioni infragruppo, ovverosia nel caso in cui sia potenzialmente in grado di rispettare la condizione di cui al punto b) (sul punto circolare 26 maggio 2011, n. 23). In mancanza del rispetto di tale condizione, infatti, la CFC rule non risulta comunque applicabile a prescindere dal regime di imposizione estero. Tuttavia, si ritiene consigliabile procedere comunque sempre al calcolo del tax rate e, quindi, delle relative imposte virtuali o perdite virtuali, in quanto queste ultime se non evidenziate nel Quadro FC si devono ritenere perse. PASSIVE INCOME TEST L ulteriore condizione richiesta dalla normativa denominata passive income test si riferisce ai proventi derivanti dalle prestazione di servizi infragruppo. Trattasi di un analisi qualitativa degli elementi reddituali lordi ordinari e straordinari conseguiti dalla controllata estera, al fine di verificare che almeno il 50% degli stessi non sia attribuibile alla prestazione di servizi a società del gruppo o da passive income, quali quelli derivanti dalla detenzione o investimento di titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie. Il contribuente può comunque escludere dalla disciplina CFC tali redditi qualora dimostri che l insediamento all estero non rappresenti una costruzione artificiosa, volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Per ogni dubbio interpretativo è possibile fare riferimento alle istruzioni contenute nelle circolari dell Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2010, n. 51/E e 26 maggio 2011, n. 23/E, che forniscono un quadro della disciplina in materia di CFC. La tassazione sui redditi imputati al soggetto residente avviene con un aliquota pari a quella media applicata sul suo reddito e comunque non inferiore al 27%. INTERPELLO DISAPPLICATIVO DELLA DISCIPLINA CFC L art. 167 del TUIR prevede la non applicazione della disciplina CFC qualora il soggetto residente sia in grado di dimostrare che: a) la società o altro ente non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; b) dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Ai fini della disapplicazione della disciplina CFC si devono segnalare alcune importanti modifiche. Il riferimento è al comma 5, lett. b), dell art. 167 del TUIR, in base al quale attualmente al contribuente è riconosciuta la facoltà (e non più l obbligo) di presentare istanza di interpello disapplicativa della disciplina. Inoltre, l istanza di interpello da presentare dovrà essere di tipo probatorio ai sensi dell art. 11, comma 1, lett. b), dello Statuto dei contribuenti. Stante la natura facoltativa dell interpello in materia di disapplicazione della disciplina CFC in caso di mancata presentazione dell istanza non trova applicazione la sanzione (ex art. 8, comma 3-quinquies, dello Statuto, da a euro) prevista dall art. 11, comma 7-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n L istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina CFC può essere presentata: dal contribuente; dal suo legale rappresentante o procuratore generale o speciale. L istanza è redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento dell imposta di bollo e deve contenere una serie di documenti (per la cui identificazione si rimanda alla circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E) utili ai fini della dimostrazione delle esimenti previste dall artt. 167 del TUIR. 972 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 L istanza di interpello deve essere inoltrata alla Agenzia delle Entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio in ragione del domicilio fiscale del socio controllante. L istanza deve essere presentata secondo le seguenti modalità: consegna a mano; spedizione tramite il servizio postale in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. OBBLIGO DICHIARATIVO NEL QUADRO RM E SANZIONI In assenza dell obbligo di presentazione dell istanza di interpello, la disapplicazione può essere operata anche in forza dell art. 167, comma 5, lett. a); a tale scopo il contribuente deve dimostrare che la società o altro ente non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il contribuente che intenda operare per tale procedura è soggetto all obbligo dichiarativo dei proventi percepiti nell anno attraverso la compilazione della Sezione I-A del quadro RM. Stanti gli obblighi di segnalazione in dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in imprese controllate di cui al comma 1 ed al comma 8-bis art. 167 TUIR, il mancato rispetto di tale obbligo è ammesso: in caso di applicazione della disciplina CFC; in caso di mancata applicazione della disciplina CFC per effetto di una risposta favorevole all interpello. La sanzione prevista in caso di mancato rispetto dell obbligo di segnalazione è quella appositamente disposta dall art. 8, comma 3-quater, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di euro ed un massimo di euro. Tale sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. La mancata segnalazione in dichiarazione del possesso delle partecipazioni di controllo CFC, tuttavia, non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza delle esimenti di cui all art. 167, commi 5 e 8-ter, del TUIR. VALORI FISCALI DI PARTENZA In caso di applicazione della disciplina CFC, i valori fiscali degli elementi patrimoniali da considerare al fine del calcolo dell imposta sono quelli risultanti dal bilancio relativo all esercizio precedente a quello in cui si verifica l applicazione delle disposizioni CFC stesse. Ai fini dell individuazione del bilancio da cui ritrarre i valori fiscali di partenza non risulta, pertanto, rilevante l esercizio in cui vengono rispettate entrambe le condizioni previste per l applicazione della disciplina CFC, ma l esercizio nel corso del quale il passive income test (il cui controllo in ogni esercizio risulta, di fatto, obbligatorio) non sia stato superato. Il verificarsi della condizione prevista dall art. 167, comma 8-bis, punto b), del TUIR comporta, infatti, la necessaria verifica del tax rate, pena l applicazione diretta della CFC rule. Ne discende, quindi, che già in tale situazione la controllante dovrà individuare i valori fiscali di partenza cui applicare le apposite disposizioni previste dall eventuale convenzione contro le doppie imposizioni ovvero le disposizioni ordinarie previste dal TUIR, per procedere al calcolo dell imposizione virtuale italiana. Nel caso in cui il tax rate non risulti superato, la controllante dovrà applicare la CFC rule, salva la proposizione dell interpello. Nel caso opposto, invece, e in costanza della verifica della condizione relativa al Passive Income Test, la controllante sarà tenuta a verificare per ogni esercizio successivo l insussistenza della condizione relativa al tax rate, tramite l applicazione delle disposizioni fiscali del TUIR al reddito ante imposte conseguito dalla controllata estera. Ove in un esercizio successivo la condizione del tax rate risultasse verificata, ai fini dell applicazione della C DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 973

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC 12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC Premessa L art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign companies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 382 14.12.2016 Credito d'imposta estero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 24.11.2016 Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:

Dettagli

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza I fondi non istituzionali e la Direttore Settore Fiscale 1 Sommario Il regime di tassazione dei fondi non istituzionali Il regime di tassazione per «trasparenza» degli investitori non istituzionali residenti

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO I soggetti IRES, in sede di calcolo

Dettagli

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 12 Prot. 1185 DATA 16.02.2005 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Rigo D1 Utili ed altri proventi equiparati: modalità

Dettagli

UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi

UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina

Dettagli

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " SOCIETÀ Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)( ) La normativa disciplinante le cosiddette controlled foreign companies (CFC) è stata introdotta al fine di impedire l ottenimento di benefici fiscali attraverso la

Dettagli

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NEL 2011

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NEL 2011 Roma, 15 febbraio 2012 OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NEL 2011 La certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2011 deve essere

Dettagli

Workshop ELITE: L internazionalizzazione come driver per la crescita

Workshop ELITE: L internazionalizzazione come driver per la crescita Workshop ELITE: L internazionalizzazione come driver per la crescita Le scelte fiscali di internazionalizzazione e le opzioni del nuovo D.Lgs. 147/2015 Francesco Nobili, Partner Studio Biscozzi Nobili

Dettagli

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA ADEMPIMENTI PRATICI. Vincenzo GUARINO Stefania TELESCA

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA ADEMPIMENTI PRATICI. Vincenzo GUARINO Stefania TELESCA ADEMPIMENTI PRATICI Vincenzo GUARINO Stefania TELESCA RISERVE DA SOCIETA DI CAPITALI Nella trasformazione di una società di capitali in società in società semplice, le riserve di utili vengono tassate

Dettagli

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,

Dettagli

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che

Dettagli

UNICO SC 2013: il quadro per le societa` non operative

UNICO SC 2013: il quadro per le societa` non operative UNICO SC 2013: il quadro per le societa` non operative di Filippo Gagliardi L ADEMPIMENTO Nel presente contributo vengono illustrate le modalita` di compilazione del quadro relativo alle societa` non operative.

Dettagli

Indicazioni in UNICO 2015

Indicazioni in UNICO 2015 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 98 20.03.2015 Dividendi. Società di persone e imprenditori individuali Indicazioni in UNICO 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

SERVIZIO CAF 730. Centro Assistenza Fiscale. Servizio Caf 730 STRUTTURA DEL MODELLO. INFORMATIVA N. 19 Prot DATA

SERVIZIO CAF 730. Centro Assistenza Fiscale. Servizio Caf 730 STRUTTURA DEL MODELLO. INFORMATIVA N. 19 Prot DATA Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 19 Prot. 2343 DATA 16.03.2006 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Modello di certificazione degli utili e quadro

Dettagli

CAPITOLO SECONDO MODELLO CUPE

CAPITOLO SECONDO MODELLO CUPE CAPITOLO SECONDO In questo capitolo si riportano le istruzioni alla compilazione e lettura della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati. CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI

Dettagli

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 22.03.2016 La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d impresa A cura di Diana Pérez Corradini Categoria:

Dettagli

Modifiche alla disciplina dei Costi Black List e delle CFC (Controlled Foreign Companies)

Modifiche alla disciplina dei Costi Black List e delle CFC (Controlled Foreign Companies) Le novità della Legge di Stabilità per il 2016 Modifiche alla disciplina dei Costi Black List e delle CFC (Controlled Foreign Companies) Slide a cura di Valentina Falzaresi 1 Sommario Premessa Costi Black

Dettagli

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 INFORMATIVA N. 163 03 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 Art. 1, DL n. 201/2011 DM 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 23.5.2014, n. 12/E Istruzioni mod. UNICO

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 25/2016. Parma, 5 settembre OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016).

CIRCOLARE DI STUDIO 25/2016. Parma, 5 settembre OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016). CIRCOLARE DI STUDIO 25/2016 Parma, 5 settembre 2016 OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016). Di seguito si fornisce una breve sintesi della Circolare n.35/e del 4 agosto 2016, con

Dettagli

IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015)

IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015) IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015) a cura del dott. Umberto Zagarese 5 maggio 2016 1 Introduzione Il decreto legislativo n. 147/2015 su internazionalizzazione e crescita delle imprese

Dettagli

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Milano, 17 febbraio 2016 Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Avv. Giampaolo Foresi Direzione servizi tributari Unione Confcommercio Milano -

Dettagli

Tassazione degli utili derivanti da partecipazioni estere qualificate

Tassazione degli utili derivanti da partecipazioni estere qualificate Tassazione degli utili derivanti da partecipazioni estere qualificate Genova 8 giugno 2016 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Normativa

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIANCARLO DELLO PREITE 30 MAGGIO SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AIUTO ALLA

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

Il Regime della trasparenza fiscale

Il Regime della trasparenza fiscale L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -

Dettagli

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO L importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, indeducibili

Dettagli

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Dr. Francesco Nobili Unindustria Reggio Emilia Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Reggio Emilia, 8 ottobre 2015

Dettagli

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione - Ires I: - Soggetti passivideterminazione del tributo 1 I soggetti Ires (Art. 73 del Tuir) Società di capitali residenti (esempio: s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione);

Dettagli

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC Deduzione ACE Autore: Dott. P. Pirone Nel modello UNICO SC Il c.d. decreto salva Italia ha istituito l ACE, consistente nel riconoscimento di un beneficio fiscale a favore di quelle imprese che decidono

Dettagli

Modello Unico 2015 Analisi novità e problematiche operative. Visto di conformità

Modello Unico 2015 Analisi novità e problematiche operative. Visto di conformità 1 Visto di conformità Adempimenti dichiarativi, scadenze e compensazioni 2 VISTO DI CONFORMITÀ Art. 1, c. 574, L. 147/2014 La casella Visto di conformità rilasciato ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. n.

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 25 MARZO 2008 Informativa n. 28 E MODELLO 730/2008

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 103 28.09.2016 Quadro RT e controllo delle plusvalenze A cura di Devis Nucibella Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche

Dettagli

CFC (controlled foreign companies): i chiarimenti dell'agenzia nella Circolare 35/E

CFC (controlled foreign companies): i chiarimenti dell'agenzia nella Circolare 35/E CFC (controlled foreign companies): i chiarimenti dell'agenzia nella Circolare 35/E Aggiornato al 16 agosto 2016 La Circolare 35/E del 4 agosto 2016 dell'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR:

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR: UNICO Società di capitali e la nuova disciplina delle perdite Con il D.L. n. 98/2011 (convertito legge n. 111/ 2011), il legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR, che disciplinano i criteri

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) A cura di Roberto Bonfanti Direzione Regionale Liguria 1 La Nuova Disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) Fonti normative Primarie

Dettagli

SOCIETA di COMODO. Verso una semplificazione con le disposizioni della Legge Finanziaria per l anno 2008.

SOCIETA di COMODO. Verso una semplificazione con le disposizioni della Legge Finanziaria per l anno 2008. SOCIETA di COMODO. Verso una semplificazione con le disposizioni della Legge Finanziaria per l anno 2008. A cura di Enrico Macario Agenzia delle entrate Direzione regionale Liguria Principali effetti della

Dettagli

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI COME SI COMPILA Il quadro SX è utilizzato per evidenziare i dati riepilogativi dei crediti e le compensazioni

Dettagli

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES Paolo Fratini Facoltà di Economia Università degli Studi di Perugia Commissione Compliance aziendale CNDCEC CONTATTI Tel: 0744/422841 E-Mail: paolo.fratini@unipg.it

Dettagli

Quadro SK COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Quadro SK COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE Quadro SK COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA Il quadro SK deve essere

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Art. 1 co. 33 lett. i), l) e co. 34 Gli interessi passivi, diversi da quelli che concorrono a formare il costo dei beni ai sensi dell art. 110, co.

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 15.07.2014 Adeguamento agli studi di settore in Unico Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Al fine di evitare il rischio di

Dettagli

UNICO PF ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 c. 156 lett. a) SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE "

UNICO PF ADEMPIMENTO  RIFERIMENTI  Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 c. 156 lett. a) SOGGETTI INTERESSATI  PROCEDURE  SCADE UNICO PF quadri RT e RM: rivalutazione delle partecipazioni edellequotesocietarie Riccardo Rizzi e Donatella Cerone - Dottori commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " FISCO I contribuenti hanno l opportunità

Dettagli

Le novità del modello Unico ENC

Le novità del modello Unico ENC Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli

Dettagli

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo 1 oggetto della lezione

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA RISOLUZIONE N.68/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 ottobre 2013 OGGETTO: Istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 Disciplina delle società

Dettagli

Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti

Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Capitale sociale: esplicitare le somme trasferite riguardanti i fondi pubblici per le quali la legge ha permesso l imputazione

Dettagli

La determinazione del carico fiscale

La determinazione del carico fiscale La determinazione del carico fiscale Emanuele Perucci Traccia di Economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il principio di competenza per la determinazione del reddito d impresa, soffermandosi

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi In data 17 dicembre 2012 è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per l istanza di rimborso

Dettagli

Fiscal News N Perdite non compensate in Unico SC. La circolare di aggiornamento professionale Perdite d impresa

Fiscal News N Perdite non compensate in Unico SC. La circolare di aggiornamento professionale Perdite d impresa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 220 03.09.2014 Perdite non compensate in Unico SC Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione del reddito Il quadro RS è composto da diversi

Dettagli

Il regime di tassazione dei dividendi ai sensi del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania

Il regime di tassazione dei dividendi ai sensi del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania Il regime di tassazione dei dividendi ai sensi del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania Autore: Redazione In: Diritto internazionale I merito al quesito proposto riguardo l applicazione

Dettagli

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO Dott. Luca MIELE Professore incaricato di diritto tributario SSEF Dirigente Dipartimento delle finanze Diretta 14 novembre 2011 Evoluzione normativa

Dettagli

Diritto tributario italiano Applicabilità della disciplina CFC italiana alle società controllate svizzere: la verifica dell effective tax rate

Diritto tributario italiano Applicabilità della disciplina CFC italiana alle società controllate svizzere: la verifica dell effective tax rate Diritto tributario italiano Applicabilità della disciplina CFC italiana alle società controllate svizzere: la verifica dell effective tax rate 15 Andrea Gallizioli Dottore Commercialista Studio Tributario

Dettagli

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti (a cura di Marina Mottura) 27 giugno 2017 1 NORMATIVA

Dettagli

SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI I N D I C E Premessa... 2 Soggetti interessati... 2 Soggetti che concedono in godimento i beni... 2 Utilizzatori dei beni... 3 Beni concessi

Dettagli

IRES. Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi:

IRES. Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi: IRES 1 IRES Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi: Società per Azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a Responsabilità

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

UNICO SP 2015: le società in perdita sistematica Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

UNICO SP 2015: le società in perdita sistematica Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners UNICO SP 2015: le società in perdita sistematica Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO I soggetti che rientrano nell

Dettagli

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% a cura Dott. Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell aliquota nominale dell Ires, ha demandato al Ministero dell Economia

Dettagli

FINALITA AMBITO SOGGETTIVO CAUSE DI ESCLUSIONE

FINALITA AMBITO SOGGETTIVO CAUSE DI ESCLUSIONE FINALITA AMBITO SOGGETTIVO CAUSE DI ESCLUSIONE LE SOCIETA NON OPERATIVE Sono le società che non superano il test di operatività di cui al co. 1 dell art. 30 della L. 724/1994 LE SOCIETA IN PERDITA SISTEMITCA

Dettagli

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 I commi 21 e 22 prevedono modifiche sostanziali del

Dettagli

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO 5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti di cui all articolo 54 determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività

Dettagli

La disciplina delle società in perdita sistematica

La disciplina delle società in perdita sistematica La disciplina delle società in perdita sistematica a cura di Silvia Mezzetti Bologna, 29 maggio 2013 (*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell Amministrazione di appartenenza

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,

Dettagli

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia: Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106

Dettagli

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista 1/5 DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE IMPRESE CLASSIFICAZIONE DT ART 96 TUIR - 20.010.000 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 4 COMMI ART. 1 COMMI 33-34-35 L. 24.12.2007 N. 244; ART. 96-97-98-109-110

Dettagli

INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE. Dott. Pasquale SAGGESE

INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE. Dott. Pasquale SAGGESE INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE Dott. Pasquale SAGGESE Diretta 18 maggio 2009 SOGGETTI IRES - DISCIPLINA FISCALE COMMA 1: CRITERIO GENERALE DI DEDUCIBILITÀ

Dettagli

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa CIRCOLARE A.F. N.9 del 20 Gennaio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Premessa Con la legge di Bilancio per il 2017 è stato introdotto un nuovo regime

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

Deducibilità interessi passivi

Deducibilità interessi passivi Deducibilità interessi passivi L art. 1, comma 33, lettera i) della Legge 244/2007, (legge Finanziaria 2008), ha apportato profonde modifiche alle regole relative alla deducibilità degli interessi passivi,

Dettagli

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge di Bilancio 2017 è stato introdotto un nuovo

Dettagli

D.M. 14/03/12 art.8 Relazione illustrativa

D.M. 14/03/12 art.8 Relazione illustrativa Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia L ACE nell Unico persone fisiche Premessa Il calcolo dell ACE per i soggetti Irpef, in linea di principio, è assai semplificato, anche se in presenza

Dettagli

Unico società di capitali Novità del modello 2014

Unico società di capitali Novità del modello 2014 Unico società di capitali Novità del modello 2014 Le novità del Modello Unico Società di Capitali 2014, approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate protocollo n. 2014/13942 del

Dettagli

Internazionalizzazione: riforma con avvio scaglionato dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati

Internazionalizzazione: riforma con avvio scaglionato dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati Internazionalizzazione: riforma con avvio scaglionato dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati Abstract Entrata in vigore a tappe per le novità del decreto sull internazionalizzazione, attuativo

Dettagli

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo n 14 del 06 aprile 2012 circolare n 271 del 05 aprile 2012 referente BERENZI/mr Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo E stato approvato il decreto (Decreto MEF 14 marzo 2012, pubblicato

Dettagli

Voluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott.

Voluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati Dott. Salvatore Sanna REDDITI DI CAPITALE NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Con riferimento al calcolo analitico dei

Dettagli

UNICO 2009 PROSPETTO DELLE SOCIETÀ DI COMODO. prof. avv. Paola ROSSI

UNICO 2009 PROSPETTO DELLE SOCIETÀ DI COMODO. prof. avv. Paola ROSSI UNICO 2009 PROSPETTO DELLE SOCIETÀ DI COMODO prof. avv. Paola ROSSI Diretta 18 maggio 2009 PREMESSA MODELLO UNICO 2009 I modelli UNICO 2009 SP e SC ripresentano le apposite sezioni nelle quali le società

Dettagli

R15 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

R15 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA R15 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA Questo quadro è composto da quattro sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da dichiarare. Deve essere compilato per indicare i redditi derivanti

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

Il REGIME della TRASPARENZA FISCALE delle SOCIETÀ di CAPITALI Il QUADRO TN

Il REGIME della TRASPARENZA FISCALE delle SOCIETÀ di CAPITALI Il QUADRO TN UNICO 00 TRASPARENZA Il REGIME della TRASPARENZA FISCALE delle SOCIETÀ di CAPITALI Il QUADRO TN La tassazione per trasparenza: possibilità di optare per tale regime e aspetti operativi per una corretta

Dettagli

Disciplina delle controlled foreign companies (CFC) Prof. Marco Cerrato

Disciplina delle controlled foreign companies (CFC) Prof. Marco Cerrato Disciplina delle controlled foreign companies (CFC) Prof. Marco Cerrato Art. 167 TUIR Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta

Dettagli

Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola

Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara Interessi passivi espliciti in conto economico

Dettagli

SOCIETÀ AI TEST DEI RICAVI E DELLE PERDITE TRIENNALI E INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI DI RIFERIMENTO

SOCIETÀ AI TEST DEI RICAVI E DELLE PERDITE TRIENNALI E INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI DI RIFERIMENTO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOCIETÀ DI COMODO E/O IN PERDITA SISTEMATICA: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE SOCIETÀ AI TEST DEI RICAVI E DELLE PERDITE TRIENNALI

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 18 31.03.2016 730: dividendi di fonte estera Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 A cura di Gioacchino De Pasquale Nella presentazione del Modello 730 2016,

Dettagli

IMPOSTE DIRETTE. Stefano Spina

IMPOSTE DIRETTE. Stefano Spina IMPOSTE DIRETTE Stefano Spina ASSEGNAZIONE: BASE IMPONIBILE VALORE NORMALE - COSTO = STORICO BASE IMPONIBILE BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA IIDD/IRAP 8% 10,5% se società di comodo 2 VALORE DEGLI IMMOBILI

Dettagli

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 1 INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI: MOTIVAZIONI TEORICHE Indirizzare le fonti di finanziamento dell impresa verso capitale

Dettagli

Dividendi erogati a soci non residenti

Dividendi erogati a soci non residenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 231 11.09.2014 Dividendi erogati a soci non residenti Il contribuente deve attivarsi per chiedere l esenzione, l applicazione dell aliquota ridotta

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto

Dettagli

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2016/2017 1 Tipologia Imposte indirette Imposte dirette Imposte comunali sugli immobili

Dettagli

Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo

Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo 11 ottobre 2011 Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo Dr. Prof. Franco Vernassa 1 Indice Disciplina

Dettagli

L Exit Tax in UNICO 2015 Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano

L Exit Tax in UNICO 2015 Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano L Exit Tax in UNICO 2015 Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano ADEMPIMENTO " FISCO In caso di trasferimento della residenza in uno Stato membro dell Unione Europea o dello Spazio Economico

Dettagli