RIVISTA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

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1 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Marzo-Giugno 2014 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma2-3

2 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board) PRESIDENTE (Editor): GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS - Guido Carli, Roma MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors): ADALBERTO ALBERICI, Università di Milano PIETRO ALESSANDRINI, Università Politecnica delle Marche PAOLO ANGELINI, Banca d Italia PIERFRANCESCO ASSO, Università di Palermo CONCETTA BRESCIA MORRA, Università del Sannio FRANCESCO CANNATA, Banca d Italia ALESSANDRO CARRETTA, Università di Roma, Tor Vergata NICOLA CETORELLI, Federal Reserve Bank of New York FABIANO COLOMBINI, Università di Pisa MARIO COMANA, Università LUISS Guido Carli Roma RITA D ECCLESIA, Università di Roma, Sapienza GIAMPAOLO DELL ARICCIA, International Monetary Fund GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund CARMINE DI NOIA, Assonime LUCA ENRIQUES, Università LUISS - Guido Carli, Roma GIOVANNI FERRI, LUMSA LUCA FIORITO, Università di Palermo FABIO FORTUNA, Università N. Cusano MICHELE FRATIANNI, Indiana University EUGENIO GAIOTTI, Banca d Italia GUR HUBERMANN, Columbia University RAFFAELE LENER, Università di Roma, Tor Vergata DONATO MASCIANDARO, Università Bocconi, Milano FABRIZIO MATTESINI, Università di Roma, Tor Vergata PINA MURÈ, Università di Roma, Sapienza FABIO PANETTA, Banca d Italia ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università del Molise ZENO ROTONDI, Unicredit Group ANDREA SIRONI, Università Bocconi, Milano MARIO STELLA RICHTER, Università di Roma, Tor Vergata MARTI SUBRAHMANYAM, New York University ALBERTO ZAZZARO, Università Politecnica delle Marche Comitato Accettazione Saggi e Contributi: GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Alberto Pozzolo (co-editor) Mario Stella Richter (co-editor) - Domenico Curcio (assistant editor) ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» PRESIDENTE CLAUDIO CHIACCHIERINI VICE PRESIDENTI MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO CONSIGLIO TANCREDI BIANCHI, GIAN GIACOMO FAVERIO, ANTONIO FAZIO, GIUSEPPE GUARINO, PAOLA LEONE, ANTONIO MARZANO, FRANCESCO MINOTTI, PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO, CARLO SALVATORI, MARIO SARCINELLI, FRANCO VARETTO In copertina: Un banchiere e sua moglie (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

3 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ANNO LXX (NUOVA SERIE) MARZO-GIUGNO 2014 N. 2-3 SOMMARIO Editoriale G. DI GIORGIO Suona la campana per la BCE... 3 S. NISTICÒ Contributi P. MURÈ Le sanzioni amministrative per le banche italiane: effetti sulle performance... 7 F. MINNETTI Banche locali e PMI nel mercato del credito: dalla crisi un forte impulso per rivedere la relazione in chiave evoluzionistica Saggi - Sezione giovani N. ROVO Housing Prices and Monetary Policy Interventi F. TUTINO Vigilanza unica europea e rischi dell attività bancaria: è necessario integrare la regolamentazione? R. RINALDI Il Single Supervisory Mechanism (SSM) Rubriche La crisi è uno stimolo per un salto di qualità del sistema finanziario italiano (Intervista a Andrea Pescatori) Il mercato istituzionale del Leveraged Finance (B. Pastorelli) Brett King al Mega Trends 4 Financial Services (Intervista a Brett King) Analisi sulle condizioni per lo sviluppo del mercato dei mini-bond (Aidea-Crif) Bankpedia Diritto di proprietà intellettuale, (F. Berti) Presidente del Comitato Scientifico: Giorgio Di Giorgio Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo Comitato di Redazione: Eloisa Campioni, Mario Cataldo, Giovanni Nicola De Vito, Vincenzo Formisano, Stefano Marzioni, Biancamaria Raganelli, Giovanni Scanagatta, Giuseppe Zito e.mail: redazione@rivistabancaria.it - amministrazione@rivistabancaria.it Amministrazione: presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa Massimo, Roma - tel fax Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma ISSN: La Rivista è accreditata AIDEA e SIE Econ.Lit

4 IL DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ON-LINE DI BANCA, BORSA E FINANZA * Voci Pubblicate Diritto di proprietà intellettuale, di Francesca Berti *** Diritto di proprietà intellettuale (F. Berti) Il diritto di proprietà intellettuale (DPI) si riferisce alla protezione di idee nuove ed uniche, di prodotti e creazioni risultanti dalla creatività umana e dall innovazione. Copyright (o diritto d autore), marchi registrati e brevetti, diritti di database e diritti di prestazione sono i diritti più importanti anche per quanto riguarda i contenuti digitali. Una volta che uno sforzo creativo e l innovazione sono protetti, i relativi diritti possono essere scambiati, venduti e comprati, lasciati in eredità e concesso in licenza. Il diritto di proprietà intellettuale (DPI) è di cruciale importanza nel dibattito economico: le prime pagine dei giornali riportano continuamente grandi controversie tra imprese, governo e movimenti di difesa. I parlamenti nazionali, l Unione europea e l Accordo Nordamericano per il Libero Scambio (NAFTA) affrontano ripetutamente l argomento. I DPI sono diventati uno dei core business dell Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Infatti, l Accordo sugli Aspetti Commercia- * Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall Associazione Nazionale per l Enciclopedia della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

5 li dei Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS), elemento fondante dell OMC, costituisce il tentativo più importante di stabilire un armonizzazione globale della protezione e del rispetto della proprietà intellettuale (PI), nonché la creazione di standard internazionali per la protezione dei brevetti, diritti d autore, marchi registrati e design. In una parola, i DPI sono emersi come una questione centrale all interno dello scenario politico di innovazione globale. L espressione Proprietà Intellettuale si riferisce alle creazioni della mente: invenzioni, opere letterarie e artistiche, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio. Essa si divide in due categorie: - la proprietà industriale, che include le invenzioni (brevetti), i marchi e gli altri segni distintivi, i disegni industriali e le indicazioni geografiche di origine, le topografie dei prodotti e dei semiconduttori, i modelli di utilità, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali; - il diritto d autore, che include opere letterarie e artistiche, come romanzi, poesie e opere teatrali, film, opere musicali, quelle coreografiche e pantomimiche, le opere artistiche come disegni, dipinti, fotografie, sculture insieme a disegni architettonici, nonchè i programmi per elaboratore e le banche dati. Diritti connessi al diritto d autore 160 sono quelli propri degli artisti nelle loro esibizioni, dei produttori di fonogrammi nelle loro registrazioni e quelli delle emittenti nei loro programmi radiofonici e televisivi. Tali diritti si pongono accanto alla categoria dei diritti d autore, che nascono nel momento stesso in cui l opera intellettuale prende forma e che riconoscono all autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell opera stessa. Seppure il diritto patrimoniale sull opera di ingegno sia unico, i legislatori hanno attribuito agli autori alcuni specifici diritti, tra di loro indipendenti, per utilizzare economicamente le opere tutelate. Va peraltro rammentato che, anche in ipotesi di cessione, definitiva o temporanea dei diritti di utilizzazione economica dell opera tutelata, l autore conserva il diritto morale di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi sua deformazione, mutilazione o altra modificazione che sia tale da creare danno all opera stessa o pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Contesto storico Il moderno sistema dei brevetti, fondato sulla valutazione degli obiettivi alla base delle invenzioni, è stato introdotto dalla Repubblica di Venezia nel I due requisiti indicati dalla Repubblica di Venezia - l utilità e la novità dell invenzione - sono ancor oggi in vigore in tutti i paesi. In sostanza, l inventore e il Governo siglano un patto a lungo termi- RUBRICHE

6 ne: l inventore si impegna a rivelare tutte le informazioni della sua invenzione, mentre il Governo si impegna a fornire la protezione legale volta a garantire i diritti esclusivi sul rendimento economico dell invenzione. I diritti di proprietà intellettuale si sono evoluti notevolmente nel corso dei secoli, ma il patto a lungo termine tra inventore e governo è rimasto immutato. Fornendo i diritti di proprietà intellettuale, il Governo assicura all inventore il diritto di poter escludere chiunque cerchi di utilizzare il risultato dell attività creativa senza la sua autorizzazione. In tal modo, il Governo garantisce all inventore un monopolio legale per lo sfruttamento dell invenzione e si assicura il godimento dei relativi benefici economici per un limitato periodo di tempo. Tuttavia, la normativa è tutt altro che uniforme: per il copyright la divulgazione è completa dal momento in cui si pubblica un libro o un film, mentre le invenzioni in generale devono superare un esame di merito prima di essere garantite da un brevetto. Tutto questo si verifica, però, di rado e l inventore spesso cerca di nascondere il più possibile la sua invenzione, mentre il Governo non è in grado di assicurarsi la piena appropriazione dei rendimenti dell invenzione. Attraverso questo accordo, il Governo riesce a divulgare informazioni sulle conoscenze già generate, e forse cosa più importante, a fornire un incentivo per gli individui ad investire tempo e risorse in attività creative; esse richiedono infatti tempo e denaro, mentre non si è sempre sicuri del ritorno economico che potranno o meno generare. Una volta che l inventore ha scoperto un nuovo dispositivo, o un musicista ha scritto una nuova sinfonia, diventa facile per gli altri sfruttare i loro risultati a costi molto bassi. Senza protezione legale gli inventori e gli autori non sono in grado di sfruttare a pieno le proprie opere e ottenere gli adeguati ritorni economici. Di conseguenza l assenza di un adeguata regolamentazione pubblica porterebbe ad un sotto-investimento in termini di attività creative e quindi ad un relativo livello di produzione non socialmente ottimale.il regime dei diritti di proprietà intellettuale può essere definito in base alle regole scritte e consuetudinarie che si applicano all interno di una specifica comunità politica. In alcuni paesi, (quelli europei) il Governo impone una forte protezione per i diritti di proprietà intellettuale e ai titolari viene garantito che le infrazioni saranno risarcite e perseguite dalla legge. In altri paesi, (quelli in via di sviluppo) il regime dei diritti di proprietà intellettuale è molto più debole e c è molto meno interesse nel garantire il rispetto di tali diritti. Le pene per la violazione della legge sono molto meno severe e i tribunali sono lenti e permissivi. L uso moderno del termine proprietà intellettuale risale almeno fino al 1867 con la fondazione della Confederazione Tedesca del Nord la cui costituzione prevedeva un potere RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

7 legislativo in merito alla protezione della proprietà intellettuale all interno della confederazione. Quando le segreterie amministrative stabilite dalla Convenzione di Parigi (1883) e dalla Convenzione di Berna (1886) si fusero nel 1893 adottarono il termine proprietà intellettuale all interno del loro nuovo nome, gli Uffici Internazionali Uniti per la Protezione della Proprietà Intellettuale. L organizzazione in seguito si trasferì a Ginevra nel 1960 e gli successe nel 1967 la creazione dell Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), come agenzia delle Nazioni Unite. Fino a poco tempo fa, lo scopo della legge sulla proprietà intellettuale era quello di garantire il minor grado possibile di protezione al fine di incoraggiare l innovazione. Storicamente, dunque, tali diritti, limitati nel tempo e nella portata, venivano concessi solo quando risultavano necessari per incoraggiare l invenzione. Identificazione del concetto di proprietà intellettuale 162 Il concetto di proprietà intellettuale, in modo molto ampio, sta a indicare i diritti legali derivanti da un attività intellettuale e creativa nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico. Molti paesi prevedono sistemi legislativi volti a proteggere la proprietà intellettuale per due motivi principali. Il primo consiste nel dare espressione legale ai diritti morali ed economici dei creatori in relazione alle loro creazioni e ai diritti dei cittadini in materia di accesso a tali creazioni. Il secondo consiste nel promuovere, in base ad un atto deliberato dal Governo, l ingegno creativo, nonché la diffusione e l applicazione dei risultati da esso derivanti e nell incoraggiare la correttezza nelle transazioni commerciali, a favore dello sviluppo economico e sociale. In linea generale, il diritto di proprietà intellettuale mira a salvaguardare i creatori e gli altri produttori di beni e servizi intellettuali accordando loro alcuni diritti, limitati nel tempo, per controllare l uso delle loro produzioni. Tali diritti non si applicano all oggetto fisico in cui può prendere forma la creazione, ma alla creazione intellettuale stessa. La proprietà intellettuale, come già accennato, è tradizionalmente divisa in due rami: proprietà industriale e copyright. La convenzione che istituisce l Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, siglata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed entrata in vigore tre anni dopo, stabilisce che i diritti relativi alla proprietà intellettuale riguardano: - opere letterarie, artistiche e scientifiche, - spettacoli artistici, fonogrammi e trasmissioni, - invenzioni in tutti i campi dell attività umana, - scoperte scientifiche, - disegni e modelli industriali, - marchi di fabbrica, RUBRICHE

8 - marchi di servizio, nomi e denominazioni commerciali, - protezione contro la concorrenza sleale, - tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario o artistico. Le aree indicate come opere letterarie, artistiche e scientifiche appartengono al ramo del diritto d autore. Le aree indicate invece come performance degli artisti, i fonogrammi e le trasmissioni sono di solito chiamati diritti correlati, cioè, diritti connessi al diritto d autore. Le aree indicate come invenzioni, disegni industriali, marchi commerciali, marchi di servizio, nomi e denominazioni commerciali fanno, infine, parte del ramo della proprietà industriale. L area indicata come protezione contro la concorrenza sleale può anch essa essere considerata a quest ultimo ramo. L espressione proprietà industriale copre invenzioni e disegni industriali. In parole povere, le invenzioni si configurano come nuove soluzioni a problemi tecnici e i disegni industriali come creazioni estetiche che determinano l aspetto dei prodotti industriali. Inoltre, la proprietà industriale comprende marchi di fabbrica, marchi di servizio, nomi e denominazioni commerciali, comprese le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine. In questo caso, l aspetto della creazione intellettuale, anche se presente è meno rilevante; ciò che conta è l oggetto della proprietà industriale (in genere composto da simboli che trasmettono le informazioni ai consumatori, in particolare per quanto riguarda prodotti e servizi offerti sul mercato) e che la sua tutela sia diretta a combatterne l uso non autorizzato e le pratiche ingannevoli che possono indurre in errore i consumatori. Infine, le scoperte scientifiche, non devono essere confuse con le invenzioni. Il Trattato di Ginevra sulla registrazione internazionale delle scoperte scientifiche (1978) definisce una scoperta scientifica come il riconoscimento dei fenomeni, delle proprietà o delle leggi dell universo materiale fino ad allora non riconosciuti e verificabili. Le invenzioni rappresentano, invece, nuove soluzioni a problemi tecnici specifici. Tali soluzioni devono, naturalmente, fare affidamento sulle proprietà e le leggi dell universo materiale (altrimenti non potrebbero venire materialmente o tecnicamente applicate), ma tali proprietà o leggi non devono necessariamente essere riconosciute. Un invenzione fa un nuovo uso tecnico delle suddette proprietà o leggi, siano esse scoperte simultaneamente alla realizzazione dell invenzione, oppure prima, indipendentemente dall invenzione stessa. Campi di tutela della proprietà intellettuale Le tipologie più comuni di diritti di proprietà intellettuale comprendono: i brevetti, i diritti d autore, i diritti di RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

9 design industriale, i marchi e, in alcune giurisdizioni, i segreti commerciali. Vi sono varietà più specifiche di diritti esclusivi sui generis, come i diritti di progettazione di circuiti, i diritti dei coltivatori, i certificati complementari di protezione per i prodotti farmaceutici e i diritti di database (in diritto europeo). Brevetti Un brevetto è un documento rilasciato, su richiesta, da un ufficio del Governo (o da un ufficio regionale che agisce in diversi paesi), che descrive l invenzione e crea una situazione giuridica in cui l invenzione brevettata può normalmente essere sfruttata (prodotta, usata, venduta, importata) solo con l autorizzazione del titolare del brevetto. Per invenzione si intende una soluzione ad un problema specifico nel campo della tecnologia e può riguardare un prodotto o un processo. La protezione conferita dal brevetto all invenzione è limitata nel tempo (generalmente 20 anni). I brevetti sono spesso indicati come monopoli, ma un brevetto non garantisce all inventore o al proprietario di una invenzione brevettata nessun diritto di utilizzare o vendere l oggetto protetto dal brevetto. Gli effetti della concessione di un brevetto implicano che l invenzione brevettata non possa essere sfruttata all interno del paese da persone diverse dal titolare del brevetto, a meno che questi non dia il proprio consenso. Così, mentre al 164 proprietario non è dato ufficialmente il diritto di usufruire dell invenzione, gli è invece concesso il diritto legale di impedirne lo sfruttamento commerciale da parte di altri, vale a dire, il diritto di escludere gli altri dal produrre, utilizzare o vendere l invenzione. Il diritto di agire contro chiunque tentasse di sfruttare l invenzione brevettata nel paese senza il suo consenso costituisce il più importante diritto del proprietario del brevetto. Questo gli permette, infatti, di ricavare i benefici materiali cui ha diritto come ricompensa per il suo sforzo intellettuale oltre al risarcimento per le spese sostenute per la ricerca e la sperimentazione. Va sottolineato, tuttavia, che mentre lo Stato può concedere brevetti, non può garantirne l applicazione automatica, e spetta al titolare del brevetto proporre un ricorso, di solito in base al diritto civile, per qualsiasi violazione in merito al brevetto. In poche parole, un brevetto è il diritto concesso dallo Stato ad un inventore di escludere altri dallo sfruttamento commerciale di un invenzione per un periodo limitato, in cambio della divulgazione della scoperta, in modo che altri possano beneficiarne. La divulgazione dell invenzione è quindi un fattore importante in qualsiasi procedimento che porta alla concessione di un brevetto. Diritto d autore e diritti connessi al diritto d autore La legge sul copyright è un ramo della RUBRICHE

10 legge sui diritti di PI che si occupa dei diritti degli artefici di creazioni intellettuali. Essa fa riferimento a particolari forme di creatività, principalmente quelle riguardanti la comunicazione di massa. Si occupa anche di tutte le forme di comunicazione pubblica, non solo su carta stampata, ma anche inerenti trasmissioni televisive, film cinematografici e sistemi computerizzati per la conservazione e il recupero delle informazioni. Il copyright attiene dunque ai diritti dei creatori intellettuali verso le loro creazioni. La maggior parte delle creazioni, ad esempio libri, dipinti o disegni, esistono solo una volta incorporati in un oggetto fisico, al contrario di altre, come musica o poesie che possono considerarsi opere dell ingegno creativo anche se non hanno mai trovato prima forma scritta. La legge sul copyright, tuttavia, protegge solo le idee che si concretizzano in una forma espressiva, non le idee in quanto tali. Essa protegge, dunque, il proprietario dei diritti delle opere artistiche nei confronti di coloro che si appropriano indebitamente della forma in cui l opera originale è stata espressa dall autore. Marchio di fabbrica Un marchio è secondo l Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - un simbolo che individua le merci appartenenti ad una determinata impresa distinguendole dai prodotti dei concorrenti. Questa definizione comprende due aspetti interdipendenti che sono, a volte, indicati come le diverse funzioni del marchio (funzione informativa e funzione distintiva). Affinché il consumatore possa individuare un prodotto, il marchio ne deve indicare la fonte (funzione informativa). Ciò non significa che il consumatore debba essere informato sulla persona che ha materialmente fabbricato il prodotto o che l ha lanciato sul mercato. E sufficiente che il consumatore possa fare affidamento su una data impresa responsabile per i prodotti venduti con quel dato marchio. La funzione di indicazione della fonte presuppone che il marchio contraddistingua i prodotti di una determinata impresa da quelli delle altre aziende (funzione distintiva). Il marchio può adempiere a questa funzione solo se riesce a mettere il consumatore nelle condizioni di distinguere il prodotto di una determinata impresa dai prodotti delle altre imprese offerti sul mercato. Pertanto, la funzione distintiva del marchio non può essere separata da quella informativa. Disegni e modelli industriali Il design industriale, in senso generale, si riferisce all attività creativa volta a fornire ai beni di produzione di massa un determinato packaging, nel rispetto dei vincoli di costo stabiliti, che porti il prodotto ad attrarre visivamente i potenziali consumatori svolgendo in modo efficiente la pro- RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

11 pria funzione. In senso giuridico, per design industriale si intende il diritto di proteggere le caratteristiche originali, ornamentali e non funzionali, di un bene o di un prodotto industriale derivanti da attività di progettazione. L impatto visivo è uno degli elementi che più influenza le decisioni di acquisto dei consumatori, in particolare dove è presente una vasta gamma di prodotti che svolgono la stessa funzione. In tal caso, se la prestazione tecnica dei diversi prodotti è relativamente uguale, sarà naturalmente il prezzo, insieme al lato estetico, la variabile determinante per l acquisto da parte del consumatore. La protezione giuridica dei disegni e modelli industriali è dunque necessaria per proteggere uno degli elementi distintivi con cui i produttori sviluppano il proprio vantaggio competitivo. Pertanto, riconoscere al creatore del design di un prodotto la tutela giuridica per lo sforzo eseguito serve da incentivo per l investimento di nuove risorse nella promozione del design di produzione. Circuiti integrati 166 Un altro esempio in materia di protezione della proprietà intellettuale riguarda i circuiti integrati. Le topografie dei circuiti integrati sono creazioni della mente umana. Essi sono di solito il risultato di un enorme investimento, sia in termini di tempo da parte di esperti altamente qualificati, che di denaro. Vi è continua richiesta per la creazione di nuove topografie che riducano le dimensioni dei circuiti integrati esistenti e contemporaneamente ne aumentino le funzioni. Più piccolo è il circuito integrato, tolto il materiale necessario per la sua produzione, e più piccolo sarà lo spazio necessario per accoglierlo. I circuiti integrati sono utilizzati in una vasta gamma di prodotti, tra cui articoli di uso quotidiano, come orologi, televisori, lavatrici, automobili, oltre a sofisticate apparecchiature di elaborazione dati. Considerando che la creazione di una nuova topografia per un circuito integrato prevede un investimento importante, una copia di quest ultima sarà molto meno costosa. La copia può essere fatta fotografando ogni strato di un circuito integrato e attraverso la preparazione di maschere per la sua produzione sulla base delle fotografie ottenute. Tale eventualità costituisce la ragione principale per l introduzione di una legislazione per la protezione delle topografie. Indicazioni geografiche Champagne, Cognac, Roquefort, Chianti, Porto, Havana e Tequila, sono alcuni famosi esempi di nomi associati in tutto il mondo a prodotti di una certa natura e qualità. Caratteristica comune a tutti questi nomi è la loro connotazione geografica, vale a dire, l indicazione di luoghi esistenti, come città, regioni o paesi. Tuttavia, questi nomi rimandano principalmente ai prodotti piuttosto che ai luoghi corrispondenti. RUBRICHE

12 Questi esempi dimostrano che le indicazioni geografiche possono acquisire una grande reputazione, e costituire attività commerciali di pregio. Proprio per tale motivo, sono spesso soggetti al pericolo di appropriazione indebita, contraffazione o falsificazione, e la loro protezione, sia a livello nazionale che internazionale, è di fondamentale importanza. Protezione contro la concorrenza sleale La protezione contro la concorrenza sleale è stata riconosciuta come parte della tutela della proprietà industriale per quasi un secolo. E stato nel 1900, alla Conferenza diplomatica di Bruxelles per la Revisione della Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale che questo riconoscimento è stato manifestato con l inserimento dell articolo 10 bis all interno della Convenzione. In base a tale articolo i paesi dell Unione sono tenuti a garantire ai propri cittadini una protezione efficace contro la concorrenza sleale. Qualsiasi atto di concorrenza contrario agli usi consueti di lealtà, in campo industriale o commerciale, viene definito come un atto di concorrenza sleale. Sono vietati in particolare: - tutti gli atti di natura tale da creare, in qualsiasi modo, confusione con i beni o le attività industriali o commerciali di un concorrente; - false accuse, nella prassi commerciale, tali da screditare l istituzione, i beni o le attività industriali o commerciali di un concorrente; - indicazioni o asserzioni il cui uso, nella prassi commerciale, è tale da indurre in errore il pubblico sulla natura, sul processo di produzione, sulle caratteristiche, lo scopo, o la quantità, della merce. A prima vista, sembra che vi siano differenze di base tra la protezione dei diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni industriali registrati, marchi registrati, da un lato, e la protezione contro gli atti di concorrenza sleale, dall altro. Infatti, mentre i diritti di proprietà industriale sono concessi su domanda dagli appositi uffici e conferiscono diritti esclusivi per quanto riguarda la materia in questione, la protezione contro la concorrenza sleale non è basata sulla garanzia di tali diritti, ma sulla considerazione - indicata in disposizioni legislative o riconosciuta come principio generale di diritto - che atti contrari alle pratiche commerciali oneste sono espressamente vietati. Tuttavia, il legame tra i due tipi di protezione risulta chiaro quando si considerano alcuni casi di concorrenza sleale. Ad esempio, in molti paesi, l uso non autorizzato di un marchio non registrato è considerato illegale in base ai principi generali che appartengono al campo della protezione contro la concorrenza sleale (in un certo numero di paesi tale uso non autorizzato è chiamato passing-off ). Vi è, inoltre, un altro esem- RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

13 pio di questo tipo nel campo delle invenzioni: se l invenzione non è resa nota al pubblico ed è considerata un segreto commerciale, le prestazioni non autorizzate di determinati atti da parte di terzi, in relazione a tale segreto, possono considerarsi illegali. Obiettivi L esplicito obiettivo della maggior parte dei diritti di proprietà intellettuale (ad eccezione dei marchi di fabbrica) è quello di promuovere il progresso. Attraverso lo scambio di diritti esclusivi per la divulgazione delle invenzioni e delle opere creative, sia la società che il proprietario del brevetto o del copyright traggono profitto. Ciò incentiva gli inventori e gli autori di opere di ingegno a creare e a divulgare il proprio lavoro. Incentivo finanziario e crescita economica Questi diritti esclusivi forniscono ai detentori della proprietà intellettuale degli incentivi finanziari per il loro sforzo creativo e, in caso di brevetti, il risarcimento dei relativi costi di ricerca e sviluppo. Il trattato della OMPI e numerosi accordi internazionali sono basati sul criterio che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sia fondamentale per mantenere la crescita economica. Il Libro sulla Proprietà Intellettuale della OMPI individua due ragioni alla base della normativa sulla proprietà 168 intellettuale: - la prima consiste nel dare espressione legale sia ai diritti morali ed economici dei creatori in relazione alle loro creazioni, sia al diritto dei cittadini di accedere a tali creazioni; - la seconda ragione sta nel promuovere, con un atto deliberato dal governo, la creatività, insieme alla diffusione e all applicazione dei risultati della stessa e nell incoraggiare lo scambio equo favorendo in tal modo lo sviluppo economico e sociale. L Accordo Commerciale Anticontraffazione (ACTA), afferma che l effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per sostenere la crescita economica in tutti i settori a livello globale. Un progetto di ricerca congiunto della OMPI e dell Università delle Nazioni Unite che misura l impatto dei sistemi di IP su sei paesi asiatici ha trovato una correlazione positiva tra il rafforzamento del sistema di IP e la successiva crescita economica. Gli economisti hanno anche dimostrato che la proprietà intellettuale può essere un disincentivo all innovazione. La proprietà intellettuale rende infatti escludibili e non rivali i prodotti intellettuali precedentemente non escludibili. Ciò crea inefficienza economica finché è presente un monopolio. Un disincentivo all innovazione può verificarsi quando i profitti del monopolio sono inferiori a quelli derivanti dal miglioramento complessivo del benessere sociale. Pertanto, tale situazione può essere RUBRICHE

14 vista come un fallimento del mercato basato su un problema di appropriabilità. Moralità L articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo afferma che ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui sia l autore. Anche se il rapporto tra proprietà intellettuale e i diritti umani è un problema complesso, vi sono diversi argomenti di carattere morale a favore della proprietà intellettuale. Le argomentazioni morali che giustificano la proprietà intellettuale sono sostenute da tre categorie principali di pensatori: - i seguaci di Locke, i quali sostengono che la proprietà intellettuale si giustifichi sulla base del merito e del duro lavoro; - gli utilitaristi, che ritengono che la proprietà intellettuale stimoli il progresso sociale e induca le persone a creare ulteriore innovazione; - i teorici della personalità, secondo i quali la proprietà intellettuale costituisce l ampliamento dell individuo. Ai tali pensatori fanno, naturalmente, capo altrettante scuole di pensiero: 1. Teoria della giustizia naturale o dei diritti naturali: questa tesi si basa sul concetto sostenuto da Locke per il quale un individuo acquisisce un diritto naturale sul proprio lavoro e/o sui prodotti da lui stesso creati. L appropriazione di questi prodotti da parte di altri è vista, dunque, come una forte ingiustizia. Anche se Locke non ha mai dichiarato esplicitamente che il diritto naturale si riferisce anche ai prodotti della mente, è verosimile applicare la sua tesi anche ai diritti di proprietà intellettuale. La tesi dei seguaci di questa teoria si basa sull idea che i lavoratori abbiano il diritto di esercitare un controllo su ciò che creano. Inoltre, essendo ognuno padrone del proprio corpo tale diritto di proprietà si estende a ciò che il corpo crea. La proprietà intellettuale garantisce, pertanto, questo diritto in caso di produzione di beni. 2. Tesi utilitaristico-pragmatica: in base a questa logica, una società che protegge la proprietà privata è più efficace e prospera più a lungo delle altre. Il periodo di innovazioni e invenzioni risalente al XIX secolo in America è secondo tali studiosi da attribuire allo sviluppo del sistema dei brevetti. Ricompensando gli innovatori con un ritorno duraturo e tangibile sul loro investimento in termini di tempo, lavoro e altre risorse, i diritti di proprietà intellettuale puntano alla massimizzazione dell utilità sociale promuovendo il benessere pubblico e incoraggiando la creazione, la produzione e la distribuzione di opere di ingegno. Gli utilitaristi sostengono che senza la RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

15 proprietà intellettuale vi sarebbe una mancanza di incentivi per la produzione di nuove idee e che, dunque, tali sistemi di protezione ottimizzano l utilità sociale. 3. Teoria della Personalità: questa tesi si basa su una citazione di Hegel ripresa dai suoi Lineamenti di Filosofia del Diritto ( ). Afferma il filosofo: Ogni uomo ha il diritto di rendere tangibile la propria volontà trasformandola in un bene o di trasformare un bene nell oggetto della propria volontà... I teorici della personalità sostengono, dunque, che essere creatore di qualcosa ha in sé un rischio intrinseco consistente nella possibilità che le proprie idee e i propri progetti vengano rubati e/o alterati. Pertanto la proprietà intellettuale serve proprio per garantire la giusta protezione da tale rischio. Violazione e appropriazione indebita del diritto di PI L uso non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale è definito infrazione in relazione a brevetti, diritti d autore e marchi di fabbrica, appropriazione indebita rispetto ai segreti commerciali e può essere considerato una violazione del diritto civile o penale, a seconda del tipo di proprietà intellettuale, di giurisdizione, e in base alla natura dell azione. La violazione di un brevetto è in genere causata dall utilizzo o dalla 170 vendita di un invenzione brevettata senza il permesso del detentore del brevetto. La portata dell invenzione brevettata o il grado di protezione è definito nelle regole stabilite dalla concessione del brevetto. In molte giurisdizioni è consentito l utilizzo di un invenzione brevettata per la ricerca. Diversamente accade negli Stati Uniti, a meno che la ricerca non avvenga per scopi puramente filosofici, o al fine di raccogliere dati per preparare una domanda per l approvazione di un farmaco. In generale, i casi di violazione di brevetto sono trattati ai sensi del diritto civile (Stati Uniti), ma diverse giurisdizioni incorporano anche infrazioni di diritto penale (Argentina, Cina, Francia, Giappone, Russia, Corea del Sud). La violazione del copyright consiste nel riprodurre, distribuire, visualizzare, eseguire o copiare un lavoro senza il permesso del detentore del copyright, che in genere è l autore ovvero, in ipotesi di cessione, un editore o il responsabile di un altro settore. Questa pratica di infrazione è spesso chiamata pirateria, così come in altri casi può ottenere l inibitoria all uso da parte di terzi non autorizzati. In genere il titolare del copyright può ottenere solo il risarcimento pecuniario se colui che se ne appropria procede alla registrazione. L applicazione del diritto d autore è infatti di responsabilità del titolare del diritto. L accordo commerciale ACTA, firmato nel maggio 2011 da Stati Uniti, Giappone, Svizzera e UE, richiede che le RUBRICHE

16 parti firmatarie prevedano sanzioni penali, comprese reclusione e multe, per la violazione dei diritti d autore e del marchio, oltre all obbligo di ricorrere alla polizia. La violazione del marchio si verifica, dunque, quando una parte utilizza un marchio identico o confondibile con un marchio di proprietà di un altro soggetto, in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli dell altra parte. Come nel caso dei diritti d autore, vi sono diritti di common law che proteggono un marchio di fabbrica, ma la registrazione di un marchio di fabbrica fornisce vantaggi legali per assicurarne l applicazione. La violazione può essere affrontata da un contenzioso civile e, in diversi ordinamenti, ai sensi del diritto penale. Negli Stati Uniti, l Atto sulla contraffazione dei marchi del 1984 criminalizzava il commercio intenzionale di beni e servizi contraffatti e l ACTA ne amplificava le sanzioni. L appropriazione indebita di segreti commerciali si differenzia, invece, dalle violazioni delle altre leggi sulla proprietà intellettuale in quanto, per definizione, i segreti commerciali non possono essere rivelati, mentre i brevetti, i diritti d autore e i marchi registrati vengono resi disponibili al pubblico. Negli Stati Uniti, i segreti commerciali sono protetti dalla legge statale e il diritto federale, nella forma dell Atto sullo Spionaggio Economico del 1996, rende il furto o l appropriazione indebita di un segreto commerciale un crimine federale. Critica alla proprietà intellettuale Alcuni critici della proprietà intellettuale accusano i monopoli intellettuali di danneggiare la salute (nel caso dei brevetti farmaceutici), di impedire il progresso e di beneficiare interessi circoscritti a scapito delle masse. Sostengono, inoltre, che il pubblico interesse venga danneggiato da monopoli in continua crescita, sotto forma di copyright, brevetti software, e brevetti commerciali. Più di recente gli scienziati e gli ingegneri stanno esprimendo la preoccupazione che i brevetti stiano minando lo sviluppo tecnologico, anche in settori ad alta tecnologia, come la nanotecnologia. L Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riconosce che possono sorgere conflitti tra il rispetto degli altri diritti umani e l attuazione degli attuali sistemi di proprietà intellettuale. Nel 2001 il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ha pubblicato un documento intitolato Diritti umani e della proprietà intellettuale in cui si afferma che la proprietà intellettuale tende ad essere governata da obiettivi economici, mentre dovrebbe essere vista soprattutto come prodotto sociale. Al fine di favorire il benessere umano, i sistemi di proprietà intellettuale devono dunque rispettare e conformarsi alle leggi sui diritti umani e quando ciò non avviene - secondo il Comitato essi rischiano di violare i principali diritti umani (come ad esempio il RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2-3 /

17 diritto al cibo, alla salute, alla partecipazione culturale e al godimento dei benefici scientifici). Nel 2004 l Assemblea generale della OMPI ha adottato la Dichiarazione di Ginevra sul Futuro dell Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, in cui si sostiene che la OMPI dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle esigenze dei paesi in via di sviluppo, e vedere la proprietà intellettuale non come uno strumento finalizzato a se stesso, ma come uno dei tanti strumenti volti a favorire lo sviluppo. Pertanto i problemi etici sollevati dai diritti di proprietà intellettuale emergono maggiormente in relazione a beni ad alto valore sociale, come i farmaci salvavita. Infatti, l applicazione dei diritti di proprietà intellettuale induce le aziende a pagare un prezzo superiore al costo marginale di produzione, come risarcimento per i costi di ricerca e sviluppo e, quindi, ad imporre sul mercato prezzi più alti tagliando fuori tutti coloro che non sono in grado di permettersi il costo del prodotto. 172 RUBRICHE

18 Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento effettuare un versamento su: c/c bancario n UBI - Banco di Brescia Via Vittorio Veneto 108/b ROMA (IBAN IT94U ) intestati a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l. oppure inviare una richiesta a: amministrazione@rivistabancaria.it Condizioni di abbonamento per il 2014 Canone annuo Italia 100,00 - Estero 145,00 Prezzo di un fascicolo 20,00 Abbonamento web 50,00 Prezzo di un fascicolo arretrato 40,00 Abbonamento sostenitore Pubblicità 1 pagina 650,00-1/2 pagina 480,00 L abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell anno. L abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1 dicembre s intende tacitamente rinnovato. L Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali. I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo. Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina. DIREZIONE E REDAZIONE: Largo Luigi Antonelli, Roma e.mail: redazione@rivistabancaria.it La versione on line della rivista è curata da S. Marzioni AMMINISTRAZIONE: EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l. presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa Massimo, Roma - Tel Fax e.mail: amministrazione@rivistabancaria.it (Pubblicità inferiore al 70%) Autorizzazione Tribunale di Milano N. 636 Registrato Proprietario: Istituto di Cultura Bancaria Francesco Parrillo, Milano Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell autore e non impegnano la Direzione della Rivista. Per le recensioni, i libri vanno inviati in duplice copia alla Direzione. È vietata la riproduzione degli articoli e note senza preventivo consenso della Direzione. Fotocomposizione, stampa e allestimento Stilgrafica s.r.l. - Roma Finito di stampare nel mese di giugno 2014

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