730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
|
|
- Serena Campo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Costi black list e UNICO 2016 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO A cura di Gioacchino De Pasquale Una novità introdotta durante l iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 prevede l abrogazione della normativa sull indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co , D.P.R. 917/1986. È quanto prevede il co. 142, dell articolo unico della Legge di Stabilità La suddetta normativa era stata recentemente modificata dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto sulla Crescita e l Internalizzazione delle imprese), prevedendo che i costi sostenuti con operatori paradisiaci fossero comunque deducibili entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell operazione. Orbene, la dimostrazione della citata condizione non è affatto semplice e implica per l impresa il porre in essere di un vero e proprio confronto di convenienza dell operazione posta in essere con quella che in alternativa avrebbe dovuto realizzare. Dunque, anche la nuova formulazione normativa non brillava per chiarezza. Forse è stato proprio questo il segnale che ha spinto alla presentazione dell emendamento per l abrogazione della normativa in questione: meglio le regole ordinarie piuttosto che una normativa antielusiva con tante questioni dubbie. Con la Legge di Stabilità 2016 vengono eliminati alla radice i dubbi suddetti, prevedendo che nessun criterio speciale sia applicabile per la deducibilità dei costi sostenuti con operatori paradisiaci. La novità normativa in commento si applicherà a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Per il periodo d imposta 2015 (UNICO 2016) i costi black list sono deducibili entro il limite del valore 1
2 normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell operazione. Solo dal periodo d imposta 2016 (UNICO 2017) nessun criterio speciale per la deduzione dei costi black list. Premessa La normativa sull indeducibilità dei costi black list è stata oggetto di vari interventi da parte del Legislatore. Prima con la Legge di Stabilità 2015 il Legislatore è intervenuto sull individuazione dei paradisi fiscali, successivamente con il Decreto sulla crescita e l internalizzazione è stato previsto che i suddette costi siano sempre deducibili, qualora ovviamente abbiano avuto concreta esecuzione, nei limiti del valore normale degli stessi secondo quanto determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. Entrambe le modifiche esplicano i propri effetti dal periodo d imposta Quindi da UNICO 2016 cambiano le verifiche che bisogna porre in essere per rispettare la normativa de quo. IMPRESE CON PERIODO D IMPOSTA COINCIDENTE CON L ANNO SOLARE PERIODO D IMPOSTA 2015 PERIODO D IMPOSTA 2016 UNICO 2016 UNICO 2017 Costi black list deducibili entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell operazione. Nessun criterio speciale per la deduzione dei costi black list. Individuazione paradisi fiscali La prima questione da affrontare per rispettare la normativa in questione, riguarda l individuazione degli stati paradisiaci. Su tale aspetto va evidenziato che con il co. 678 della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore ha demandato al Ministero dell Economia l emanazione di una Black list ai fini dell applicazione dell art. 110, co bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico parametro di riferimento l esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. 2
3 L esigenza di emanare tale black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc ), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti. Inoltre, lo sviluppo di accordi internazionali (esempio FACTA) volti a favorire lo scambio di informazioni tra Stati, ha fatto sì che altri Stati finora considerati black list possano essere espunti dal D.M In attuazione di tale previsione normativa è stato emanato il D.M (pubblicato sulla GU dell ) che conferma la suddivisione dei paesi black list già contenuta nei precedente Decreti, modificandoli come segue: nell articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; rispetto alla precedente versione vengono espunti: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat; nell articolo 2, che fornisce alcuni Stati da considerare paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie, vengono espunti Emirati Arabi Uniti e Singapore; nell articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Da tale articolo vengono espunti la Costarica e le isole Mauritius. Con due distinti Decreti, entrambi datati 18 Novembre 2o15, pubblicati nella G.U. n. 279 del la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese è stata espunta dal D.M , concernete l individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della normativa sull indeducibilità dei costi ex art. 110 del Tuir, e dal D.M , concernente l'individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della tassazione per trasparenza (art. 167, Tuir). La cancellazione di Hong Kong dalle liste nere in questione avviene dopo la ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong il 14 gennaio 2013 (L. 96/2015, pubblicata nella GU n. 155 del ). Dopo la ratifica della Convenzione da parte dell Italia, si attendeva la comunicazione di ratifica da parte di Hong Kong. Tale comunicazione è avvenuta nello scorso mese di Agosto. Completato l iter di ratifica da parte di entrambi gli Stati, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong è considerata a tutti gli effetti un paese collaborativo. Già dal 2015 (UNICO 2016). 3
4 Le operazioni da monitorare L indeducibilità dei costi black list riguarda «le spese e gli altri componenti negativi» derivanti da operazioni commerciali intercorse con soggetti residenti, localizzati o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata. La formulazione normativa è molto ampia e, pertanto, l ambito oggettivo di applicazione della indeducibilità riguarda qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list (circolare 51/2010 dell Agenzia delle Entrate). In sostanza, si tratta di un riferimento particolarmente ampio che consente di estendere l ambito applicativo della norma a qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori Black List. Di conseguenza, sono da considerare indeducibili, oltre ai costi derivanti dall acquisizione di beni e servizi, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti Black List. Questi, infatti, sono componenti negativi che derivano in ogni caso da un operazione intercorsa con un soggetto residente in un paradiso fiscale e che, anche se in periodi d imposta successivi rispetto a quello in cui la transazione è stata effettuata, comportano una diminuzione del reddito imponibile dell impresa italiana. Inoltre, l Amministrazione Finanziaria con la C.M. 35/E/2012 è intervenuta sul tema precisando che nella disciplina in oggetto rientrano i componenti negativi derivanti non solo da transazioni commerciali, ma anche da transazioni di natura finanziaria, quali, ad esempio, interessi e oneri finanziari assimilati. Per quanto riguarda l elemento soggettivo, le disposizioni richiamate prevedono che l istituto trovi applicazione per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato relativamente alle operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in paesi Black List. 4
5 Impresa residente nel territorio dello Stato La Circolare 51/E/2010 chiarisce che il concetto di impresa residente [ ] non può che essere interpretato estensivamente, ricomprendendo in tale definizione, ad esempio, non solo i vari tipi di società di capitali e di persone delineati nel codice civile, ma anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere. Imprese e professionisti residenti o localizzati in Paesi Black List Sul tema è necessario definire: il concetto di impresa estera di riferimento; il concetto di professionista a cui riferirsi. Impresa estera La nozione di impresa estera di riferimento è stata fornita nella C.M. 51/E/2010. Il documento di prassi in commento ha chiarito che il riferimento alle imprese estere residenti o localizzate in stati black list va inteso in senso ampio, analogamente a quanto precisato in tema di imprese residenti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la disciplina in commento trova applicazione anche con riferimento alle operazioni intervenute tra un soggetto residente esercente attività d impresa e una stabile organizzazione black list di un impresa residente in un Paese a fiscalità ordinaria (così come di un impresa nazionale). Il concetto di valore normale Mentre nella normativa vigente fino al sussisteva una presunzione d indeducibilità, in base alla quale tutti i costi sostenuti con operatori paradisiaci si consideravano indeducibili salvo provare la sussistenza delle condizioni esimenti, la nuova previsione normativa prevede che i suddetti costi siano sempre deducibili, qualora ovviamente abbiano avuto concreta esecuzione, nei limiti del valore normale degli stessi secondo quanto determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. Per la parte di costo che eccede il valore normale, questa sarà deducibile qualora sia data dimostrazione dell apposita esimente. 5
6 Si pone il problema dell individuazione del valore normale. A tale fine potranno essere utilizzati gli stessi criteri utilizzati ai fini della normativa sul transfer prince ex art. 110, co. 7, del Tuir. Le Linee Guida dell OCSE sui prezzi di trasferimento individuano diversi metodi (c.d. metodi tradizionali) per la determinazione del valore di mercato, distinguendo tra metodi tradizionali e metodi alternativi. Vengono classificati tra i metodi tradizionali : il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price method - CUP); il metodo del prezzo di rivendita (Resale price method - RPM); il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method - CPM). Il metodo del confronto del prezzo (CUP), può basarsi su un confronto interno o su un confronto esterno. Nel primo caso, si confronta il prezzo applicato nella transazione intercompany con una transazione effettuata dallo stesso soggetto con una parte indipendente. Nel secondo caso il prezzo applicato nella transazione intercompany viene confrontato con i prezzi applicati da imprese indipendenti che hanno posto in essere transazioni similari. Tale metodo è di difficile utilizzo data la grande difficoltà di individuare transazioni comparabili. Per quanto riguarda il requisito della comparabilità, le Transfer Pricing Guidelines OCSE, individuano due condizioni alternative, al verificarsi delle quali un operazione sul libero mercato si ritiene comparabile: 1. nessuna delle differenze, ove esistenti, può effettivamente incidere sul prezzo di mercato; 2. è possibile effettuare correzioni economiche che eliminino gli effetti essenziali delle differenze. L altro metodo tradizionale è il metodo del prezzo di rivendita (RPM). Tale metodo si basa sulla comparazione dei margini lordi generati dalle transazioni che s intendono analizzare o: con analoghe operazioni effettuate da rivenditore con operatori indipendenti (confronto interno); o con transazioni analoghe effettuate tra soggetti terzi (confronto esterno). Secondo tale metodo i prezzi infragruppo devono essere in linea con i prezzi di vendita del distributore sul mercato. 6
7 Tale metodo risulta ideale per valutare attività distributive in cui il rivenditore/acquirente non operi particolari operazioni sui beni acquistati ma provveda esclusivamente alla loro commercializzazione. Il metodo del costo maggiorato (CPM), in diretto contatto con la contabilità industriale dell impresa, esamina i costi diretti ed indiretti di produzione sostenuti dal fornitore di beni o servizi nel corso di una transazione controllata relativa a beni o servizi forniti a un soggetto collegato. Con tale metodologia si attua il processo inverso rispetto al metodo RPM. Si parte dal costo di produzione, aggiungendo allo stesso un adeguato mark-up in modo da ottenere un utile normale tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato. Il metodo in oggetto è appropriato soprattutto nei casi in cui l analisi riguardi transazioni relative a imprese che svolgono esclusivamente attività di produzione o quando la transazione controllata consiste nella fornitura di servizi. Tale metodo è applicabile: quando è possibile effettuare una comparazione tra vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate dal cedente sia a società collegate, sia a parti indipendenti nell ambito dello stesso mercato di riferimento (confronto interno); o in alternativa, quando è possibile fare riferimento al margine lordo realizzato in transazioni che hanno le stesse caratteristiche effettuate fra parti indipendenti (confronto esterno). L atra questione di particolare interesse è quella relativa al mercato di riferimento. Chiariamo la criticità con un esempio. Alfa SRL acquista beni da un fornitore residente ad Hong Kong per 100. Il valore normale nel mercato asiatico è 80, il valore normale sul mercato italiano è 200. Dall esempio proposto emerge la seguente criticità: il valore normale va individuato nel mercato del fornitore paradisiaco o in quello italiano? L opzione per l una o l altra ipotesi ha effetti del tutto differenti. Infatti, se si dovesse optare per il mercato italiano i costi sostenuti con il fornitore paradisiaco sarebbero interamente deducibili, in quanto il valore normale è superiore al corrispettivo pagato. Diversamente, se si dovesse optare per il mercato asiatico, i costi sarebbero 7
8 deducibili nel limite di 80. La parte che eccede il valore normale (20= ) diventa deducibile alla solo condizione della sussistenza del vantaggio economico dell operazione. Per stabilire a quale mercato deve farsi riferimento per individuare il valore normale, ci si può rifare all art. 9 del Tuir che oltre a dettare i criteri per l individuazione del valore normale, specifica anche il mercato di riferimento. In particolare, l art. 9, co. 3, D.P.R. 917/1986 prevede che il valore normale vada individuato nel paese e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati. Ritenendo valido tale riferimento, non ci sono dubbi nel sostenere che il mercato di riferimento è quello del fornitore paradisiaco. INDIVIDUAZIONE VALORE NORMALE NEL PAESE DEL FORNITORE Vantaggio economico dell operazione oltre il valore normale Oltre il nuovo limite del valore normale, i costi sostenuti con operatori paradisiaci saranno deducibili ove sussista il vantaggio economico dell operazione. È quanto prevede il nuovo art. 110, co. 10 e ss. del D.P.R. 917/1986 dopo le modifiche introdotte dal Decreto crescita e internalizzazione (D.lgs. 147/2015, pubblicato sulla G.U. n. 220 del ). Le modifiche normative si applicano dal periodo d imposta 2015 e pertanto ne dovremo tener conto già dalla presentazione del Modello UNICO Entrando più nel dettaglio, la nuova normativa sulla deducibilità dei costi sostenuti con operatori paradisiaci prevede la piena deducibilità entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell operazione. Orbene, la dimostrazione della citata condizione non è affatto semplice e implica per 8
9 l impresa il porre in essere di un vero e proprio confronto di convenienza dell operazione posta in essere con quella che in alternativa avrebbe dovuto realizzare. Vediamo nello specifico come. Prima di analizzare come dimostrare il vantaggio economico dell operazione, è appena il caso di evidenziare che per fortuna il Legislatore nella nuova formulazione dell art. 110, co. 10, D.P.R. 917/1986 ha eliminato la tortuosa ipotesi della dimostrazione dell effettiva attività commerciale. A tal proposito si ricorda che la stessa Amministrazione Finanziaria, con la R.M. 46/E/2004, aveva indicato, a titolo esemplificativo, una serie di dati e documenti ritenuti idonei a dimostrare l esercizio dell attività commerciale (il bilancio e atto costitutivo del fornitore paradisiaco; un prospetto descrittivo dell attività esercitata; i contratti di locazione degli immobili utilizzati come sede degli uffici e dell attività; la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche; ecc..). La suddetta condizione era praticamente inutilizzata da parte del contribuente, data l elevata difficoltà insita nel reperire la necessaria documentazione. Si ribadisce che per dedurre la parte di costo che eccede il valore normale, al contribuente, una volta individuato il valore normale dell operazione, non resta che predisporre l adeguata documentazione dalla quale si evinca in modo inequivocabile che sussiste un effettivo vantaggio economico dalle operazioni poste in essere. Riguardo a tale condizione, l Amministrazione Finanziaria nella C.M. 51/E/2010 ha chiarito che la valutazione della sua sussistenza va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell operazione, quali ad esempio: il prezzo della transazione; la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino; le modalità di attuazione dell operazione (ad esempio, i tempi di consegna); la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; l esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore Black list o comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore. L analisi congiunta di tali elementi evidenzia che il fine ultimo, a parere dell Amministrazione Finanziaria, è dimostrare che il comportamento adottato dall impresa italiana deve risultare vantaggioso sotto il profilo imprenditoriale e, al contempo, che la stessa operazione non sarebbe realizzabile con altro fornitore. 9
10 La visione restrittiva dell Amministrazione Finanziaria è stata ampliata dalla giurisprudenza di merito. Ci si riferisce in particolare alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sez. III, del 22 giugno 2010, n. 5, nella quale è stato chiarito che l effettivo interesse economico dell operazione si rinviene a condizione che le operazioni siano effettivamente svolte a condizioni di mercato e che l impresa abbia posto in essere un operazione in grado di generare profitto, a prescindere dalla dimostrazione della maggiore convenienza della stessa rispetto a quella di altri fornitori. Più di recente, nella sentenza della Corte di Cassazione dell 8 maggio 2013, n , la Suprema Corte ha ritenuto che le operazioni poste in essere dall impresa residente rispondessero ad un effettivo interesse economico, specificando che per tale si intendono non solo prezzi competitivi ma anche altri fattori, quali la puntualità nelle forniture e la serietà del fornitore in genere. La condotta posta in essere non deve essere riconducibile a manovre elusive poste in essere con il solo scopo di ridurre il carico fiscale. Pertanto sarà necessario evidenziare quali sono i reali vantaggi dell operazione e per quale motivo si è scelto di acquistare beni o servizi dal fornitore localizzato in un paradiso fiscale. L indicazione in UNICO 2016 Da un punto di vista dichiarativi cambia poco. I costi black list dovranno essere sempre separatamente indicati. Si dovrà procedere dunque ad operare una variazione in diminuzione per l intero ammontare dei costi black list e operare una variazione in aumento per i costi i entro il valore normale o, in caso di eccedenza rispetto al valore normale, per i quali sussista l interesse economico dell operazione. Modello Unico 2016 redditi 2015 Unico persone fisiche impresa in contabilità semplificata Unico persone fisiche impresa in contabilità ordinaria Unico società di persone impresa in contabilità semplificata Variazione in aumento (comma 10) RF29 Variazione in diminuzione (comma 11) RG21 RF52 RG21 10
11 Unico società di persone impresa in contabilità ordinaria RF29 RF52 Unico società di capitali RF29 RF52 Esempio di compilazione Alfa SRL acquista beni da un fornitore residente in uno Stato paradisiaco per 100. Il valore normale nel mercato asiatico è 80, il valore normale sul mercato italiano è 200. Nel caso proposto la società dovrà innanzitutto procedere ad effettuare una variazione in aumento per il totale dei costi black list pari ad euro 100,00. Tale variazione dovrà essere effettuate nel quadro RF, rigo RF Successivamente la società potrà procedere a dedurre i costi in base alla nuova normativa, indicando separatamente la parte di costo che eccede il valore normale. Nello specifico: nel rigo RF52, colonna 1, indicherà la parte di costo che eccede il valore normale per il quale sussistono le condizioni per la deducibilità; nell esempio proposto tale costo è pari ad euro 20,00; nel rigo RF52, colonna 2, indicherà il totale dei costi sostenuti con operatori paradisiaci considerati deducibili. Nel nostro caso, i costi sono totalmente deducibli compresa la parte che eccede il valore normale. Pertanto, nella colonna 2 del rigo RF 52 si indicherà Riproduzione riservata - 11
STRUMENTI DI LAVORO COSTI BLACK LIST: CONTROLLI, NOVITÀ E ADEMPIMENTI
STRUMENTI DI LAVORO COSTI BLACK LIST: CONTROLLI, NOVITÀ E ADEMPIMENTI NUOVA NORMATIVA E CONTROLLI NECESSARI I NUOVI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST VALORE NORMALE COSTO ECCEDENTE IL VALORE
DettagliCosti black list: novità
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 230 14.09.2015 Costi black list: novità Le novità del Decreto crescita e internalizzazione Categoria: Riforma fiscale Sottocategoria: Delega fiscale
DettagliFiscal News N Indeducibilità costi Black List: le esimenti. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 346 16.12.2013 Indeducibilità costi Black List: le esimenti Attività commerciale effettiva o effettivo interesse economico Categoria: Imposte
DettagliFiscal News N Transfer princing e Unico La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 160 11.06.2014 Transfer princing e Unico 2014 La comunicazione del possesso della documentazione in Unico 2014 e le variazioni da effettuare Categoria:
DettagliDEDUCIBILITÀ DEI COSTI «BLACK LIST»: CHIARIMENTI DELLA C.M. 39/E/2016
Circolare informativa per la clientela n. 35/2016 del 27 ottobre 2016 DEDUCIBILITÀ DEI COSTI «BLACK LIST»: CHIARIMENTI DELLA C.M. 39/E/2016 1. Costi «black list»: deducibilità sino al 2014 2. Individuazione
DettagliLe principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione
Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Dr. Francesco Nobili Unindustria Reggio Emilia Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015 ART.
DettagliDe Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. Ai Signori Clienti Loro Sedi
Treviso, lì 19.06.2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 11/2015 E possibile accedere alla nuova AREA RISERVATA del sito www.depoiassociati.it registrandosi al seguente link: www.depoiassociati.it/registrazione
DettagliHONG KONG esce dalle Black List Costi e CFC
Treviso, lì 14.12.2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 24/2015 HONG KONG esce dalle Black List Costi e CFC Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti ministrali datati 18.11.2015
DettagliOperazioni con soggetti residenti in Paesi Black List : procedura operativa
Dr. Prof. Franco Vernassa Operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List : procedura operativa Fonte: CNDCEC (marzo 2012) 1 Soggetti interessati e esclusi Soggetti interessati 1. Società di capitali
DettagliFiscal News Il Focus di qualità
Fiscal News Il Focus di qualità N. 147 14.04.2017 Deducibilità costi Black List ed effetti su Redditi 2017 Novità in materia di deducibilità costi d'impresa Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:
DettagliReddito d'impresa, le novità.
Reddito d'impresa, 3 le novità. Costi black list e rapporti internazionali. N. 39 10.11.2015 Costi black list e dividendi black list Controlled foreign companies (CFC) Stabile organizzazione Sommario Costi
DettagliRevisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies. Studio Ferrari & Genoni
Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti Tel 0331 683290 683750 fax 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Revisione delle black list - Costi derivanti da con i Paradisi fiscali e controlled
DettagliLezione 77. Il transfer pricing tra disciplina interna e internazionale. Le guidelines dell OCSE in materia di prezzi di trasferimento
Lezione 77 Il transfer pricing tra disciplina interna e internazionale Le guidelines dell OCSE in materia di prezzi di trasferimento La determinazione del valore di mercato I cost sharing agreements Obiettivi
DettagliSTUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
PERNI & DORENTI Partners Avv. Oliviero Perni Dott. Luca Dorenti Of Counsel Dott. Marco Gaspari Dott.ssa Barbara Bonsignori Milano, 20 Maggio 2015 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 16/2015: Revisione
DettagliCOSTI BLACK LIST Il punto
COSTI BLACK LIST Il punto A cura di Spf - Studio Legale Tributario Santacroce Nel seguito si coglie l occasione per riepilogare la disciplina di interesse, contenuta nel D.P.R. n. 917/1986 ( TUIR ), tenuto
DettagliASSOCIAZIONE PROMOSER.IT. Nuove Black list
Periodico informativo n. 72/2015 OGGETTO: Le Nuove Black list Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.M. 27.04.2015 pubblicato sulla
DettagliNuova «BLACK LIST» e nuova «WHITE LIST»
Nuova «BLACK LIST» e nuova «WHITE LIST» Dott. Cristiano Desiderà mail cristiano.desidera@ferrinassociati.it BLACK LIST e CFC fino al 31/12/2015 Art 167 TUIR, co. 4: «Si considerano privilegiati i regimi
DettagliRISOLUZIONE N.46/E. Roma, 16 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N.46/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004 Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell art. 11, comma 13, della legge 31 dicembre 1991, n. 413. Art.110, comma 11
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. Dott. Comm. Alice Paccagnella COMMISSIONE DI STUDIO FISCALITA INTERNAZIONALE
LE MODIFICHE APPORTATE AL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI «COSTI BLCK LIST» DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE E L ABROGAZIONE DEL REGIME OPERATA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 Dott. Comm. Alice Paccagnella
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 08.04.2016 Super ammortamento e UNICO 2016 Profili generali e indicazioni in dichiarazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico
DettagliFiscalità internazionale: costi black-list, stabili organizzazioni e transfer pricing interno. Dott. Mario Mastromarino
Fiscalità internazionale: costi black-list, stabili organizzazioni e transfer pricing interno Dott. Mario Mastromarino Bologna, 11 febbraio 2016 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO Art. 1, comma 678, Legge n. 190/2014
DettagliSTUDIO ASSOCIATO ORLANDI CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA LEGALE
Roberto Orlandi, Claudio Orlandi, Marzia Passerini, Maurizio Orlandi, Marcello Orlandi, Roberto Orlandi, Paolo Piccinno, Marco Orlandi, Stefano Orlandi, Mauro Santini, Vincenzo Baraldi, Milano, 25 ottobre
DettagliOGGETTO: Comunicazione Black List per il 2015
OGGETTO: Black List per il 2015 Gentile Cliente, con riferimento al recente provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 45144/2016, che ha prorogato la scadenza per l invio della comunicazione di operazioni
DettagliART SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE
Trraanssf feerr p rri i cci ing Con la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) il fisco intende evitare che, tramite la modulazione dei prezzi, società facenti parte dello stesso gruppo
DettagliLe principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione
Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Dr. Francesco Nobili Unindustria Reggio Emilia Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015 COSTI
DettagliPMI e Dogane: Nuove normative
Milano Via G. Donizetti n. 30 Roma Via Aniene n. 19 Bologna Via San Vitale n. 15 PMI e Dogane: Nuove normative NUOVE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 9 giugno 2010 CONFAPI
DettagliIntroduzione al Transfer Pricing. Studio Associato Furlotti
Introduzione al Transfer Pricing 1 Elementi del Transfer Pricing - EsistenzadiunGruppo:dueopiùsocietàsottopostea comune controllo - Residenza estera di talune società del Gruppo - Presenza di operazioni
DettagliStudio Professionale Dott. Giuseppe Barletta
Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL) Tel. 0933.923244 366.1710075 - Fax 0933.462105 e.mail: studiobarlettag@tiscali.it OGGETTO: Decreto Crescita e
DettagliI SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani
I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani REGIME DI CASSA il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell art. 18, D.P.R. 600/1973
DettagliComunicazione Black list 2016 (anno 2015)
Comunicazione Black list 2016 (anno 2015) Gentile cliente, di seguito le indicazioni relative alla comunicazione black list. Soggetti obbligati L adempimento grava sui soggetti passivi IVA (titolari di
DettagliFiscal News N Costi black list: la nuova tassazione. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 223 07.09.2015 Costi black list: la nuova tassazione Le novità del Decreto crescita e internalizzazione Categoria: Riforma fiscale Sottocategoria:
DettagliIRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali
IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte
DettagliComunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016
CIRCOLARE A.F. N. 47 del 25 Marzo 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Comunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliASPETTI FISCALI NEI RAPPORTI COMMERCIALI E SOCIETARI CON L ESTERO. Dr. Nicola Sartori
ASPETTI FISCALI NEI RAPPORTI COMMERCIALI E SOCIETARI CON L ESTERO Dr. Nicola Sartori INDICE RELAZIONE Principi generali di diritto tributario internazione; Le principali problematiche fiscali nella operazioni
DettagliComunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016
Ai gentili clienti Loro sedi Comunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016 Premessa I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare le operazioni che vedono
DettagliComunicazione black list 2017
Vigevano, 21 marzo 2017 Comunicazione black list 2017 La Comunicazione black list dal 2017 da trasmettere tramite il modello polivalente annuale, è lo strumento che i contribuenti Soggetti passivi IVA
DettagliCircolari per la clientela
Circolari per la clientela Circolare n. 37 del 1 dicembre 2014 DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali INDICE 1 Premessa...
DettagliCIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto
DettagliCIRCOLARE DI STUDIO 25/2016. Parma, 5 settembre OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016).
CIRCOLARE DI STUDIO 25/2016 Parma, 5 settembre 2016 OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016). Di seguito si fornisce una breve sintesi della Circolare n.35/e del 4 agosto 2016, con
DettagliDAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista
1/6 OGGETTO COMUNICAZIONE BLACK LIST : LE NOVITA RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, commi 1, 2 e 3, DL n.40/2010 Decreto MEF 12.2.2014 (G.U. 24.2.2014 n. 45) - DMEF 4.5.99 - Legge 19.7.2013 n. 88 (Ratifica
DettagliIndicazioni in UNICO 2015
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 98 20.03.2015 Dividendi. Società di persone e imprenditori individuali Indicazioni in UNICO 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico
DettagliAvv. Massimo Antonini. Vicenza, 26 ottobre 2017
Avv. Massimo Antonini Vicenza, 26 ottobre 2017 1. 1. Disciplina domestica del transfer pricing 2.2. Documentazione transfer pricing e penalty protection 3.3. Guidelines OCSE 4.4. Metodi di valutazione
DettagliCIRCOLARE N. 1E. Roma, 26 gennaio 2009
CIRCOLARE N. 1E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 gennaio 2009 OGGETTO: Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità
DettagliCIRCOLARE n. 4/2010. Informativa ed adempimenti per le operazioni con cd PAESI BLACK LIST
CIRCOLARE n. 4/2010 Informativa ed adempimenti per le operazioni con cd PAESI BLACK LIST Con la circolare n. 53/E/10 l Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al nuovo obbligo di
DettagliCIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO. Serie 2015 n. 23 REVISIONE DELLE BLACK LIST. Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 5
Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 5 Studio Mantovani & Associati s.s. Consulenza Aziendale Commerciale e tributaria Partners: Mantovani Dott. Rag. Sergio Scaini Rag. Andrea Mantovani Dott. Rag.
DettagliL'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR:
UNICO Società di capitali e la nuova disciplina delle perdite Con il D.L. n. 98/2011 (convertito legge n. 111/ 2011), il legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR, che disciplinano i criteri
DettagliNUOVI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
Circolare N. 31 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 23 aprile 2010 NUOVI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Il DL 40/2010 (c.d. Decreto Incentivi ) ha introdotto l obbligo, in
DettagliCIRCOLARE n. 25 del 11/12/2014 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI - NUOVI TERMINI E PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE
CIRCOLARE n. 25 del 11/12/2014 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI - NUOVI TERMINI E PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE INDICE 1. PREMESSA 2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE 3. INDIVIDUAZIONE
DettagliLe contestazioni fiscali! sui prezzi di trasferimento! Alcuni casi pratici
Le contestazioni fiscali! sui prezzi di trasferimento! Alcuni casi pratici VERONA, 12 APRILE 2018 STEFANO ARTUSO INTRODUZIONE AL T.P. Transfer pricing is not ax exact science (così le Linee guida OCSE)!
Dettagli730, Unico 2016 e Studi di settore
730, Unico 2016 e Studi di settore N. 18 31.03.2016 730: dividendi di fonte estera Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 A cura di Gioacchino De Pasquale Nella presentazione del Modello 730 2016,
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 162 02.05.2017 Regime di cassa: modalità di determinazione del reddito A cura di Micaela Chiruzzi Categoria: Regime speciali Sottocategoria: Contribuenti
DettagliTassazione dei dividendi e dei redditi diversi
Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 24 gennaio 2006 Le novità in materia di tassazione di dividendi e redditi di natura finanziaria dal Correttivo IRES. L Agenzia
DettagliLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO
Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura
DettagliLa nuova disciplina dei costi black list: l Agenzia delle entrate indica la strada per gestire i periodi 2015 e 2016
Circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 La nuova disciplina dei costi black list: l Agenzia delle entrate indica la strada per gestire i periodi 2015 e 2016 di Carola Cerbini e Antonio Parasiliti Collazzo
DettagliComunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016
Ai gentili clienti Loro sedi Comunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016 Premessa L Agenzia delle Entrate, con provv. 25.3.2016 n. 45144, ha disposto il differimento al 20.9.2016
DettagliLA COMUNICAZIONE BLACK LIST 2014
INFORMATIVA N. 02 19 FEBBRAIO 2014 STUDIO PIETROSTEFANI CONSULENZA AZIENDALE, FISCALE E FINANZIARIA 00135 Roma Via della Camilluccia 535 20121 Milano Via Turati 32 65123 Pescara - Via E. Brandimarte 63
DettagliFervendo il periodo relativo alla compilazione alla dichiarazione dei redditi, si vuole proporre in tale
730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 21 05.04.2016 UNICO SP. Le principali novità nel Modello Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Fervendo il periodo relativo alla
DettagliNUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI
NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI Alla luce delle modifiche introdotte dal DL 83/2012 convertito dalla L. 134/12. 1 NOVITÀ Inserimento del piano di ristrutturazione tra le procedure concorsuali. Inserimento
DettagliSan Marino fuori dalla black list
Numero 42/2014 Pagina 1 di 7 San Marino fuori dalla black list Numero : 42/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : ADEMPIMENTI BLACK LIST COMUNICATO STAMPA DEL MEF N. 39 DEL 12.02.2014, DECRETO MINISTERO
DettagliLA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,
Dettagli3 marzo Spettabile CLIENTI LORO SEDI
3 marzo 2011 Spettabile CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Le novità sui prezzi di trasferimento intragruppo. Definizione Con il termine inglese transfer pricing si intende, nella comune accezione economica, il
DettagliInternazionalizzazione: riforma con avvio scaglionato dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Internazionalizzazione: riforma con avvio scaglionato dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati Abstract Entrata in vigore a tappe per le novità del decreto sull internazionalizzazione, attuativo
DettagliINDEDUCIBILITA DEI BLACK COSTS (ART. 110, Co. 10 e ss., TUIR)
INDEDUCIBILITA DEI BLACK COSTS (ART. 110, Co. 10 e ss., TUIR) 1 ART. 110, Co. 10 e 12 bis, TUIR: indeducibilità dei black costs Co.10 Nonsonoammesseindeduzionelespesee gli altri componenti negativi derivanti
DettagliNOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI
NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore
Dettagli730, Unico 2015 e Studi di settore
730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 10.06.2015 Deducibilità dell Irap riferita al costo del lavoro Ex art. 2, D.L. N. 201/2011 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 382 14.12.2016 Credito d'imposta estero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 24.11.2016 Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:
DettagliCircolare n 6 del Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il. sistema di registrazione contabile appropriato
Circolare n 6 del 24.01.2017 Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il Premessa sistema di registrazione contabile appropriato L art. 1, co. 17 23, della L. 11.12.2016 n. 232 (c.d. legge
DettagliRoma, 09 novembre 2006
RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese
DettagliProfessionisti: deducibilità dei costi degli immobili
Professionisti: deducibilità dei costi degli immobili di Federico Gavioli Pubblicato il 15 giugno 2010 come vanno trattati, in dichiarazione dei redditi, i costi immobiliari per un lavoratore autonomo
DettagliIL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015)
IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015) a cura del dott. Umberto Zagarese 5 maggio 2016 1 Introduzione Il decreto legislativo n. 147/2015 su internazionalizzazione e crescita delle imprese
DettagliLinee guida per l applicazione delle disposizioni previste dall art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.p.r.
Linee guida per l applicazione delle disposizioni previste dall art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento
DettagliSTABILE ORGANIZZAZIONE: OPZIONE PER LA BRANCH EXEMPTION. A cura di Gianpaolo Valente
STABILE ORGANIZZAZIONE: OPZIONE PER LA BRANCH EXEMPTION A cura di Gianpaolo Valente NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 168-TER DEL TUIR Un impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l esenzione
DettagliNovità in materia di comunicazione delle operazioni con i paesi c.d. Black List
Circolare n. 15/2014 Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paesi c.d. Black List INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti obbligati alla comunicazione... 2 3 Individuazione delle controparti
DettagliDefinitivamente cancellata la disciplina sui costi black list
Definitivamente cancellata la disciplina sui costi black list A cura di Marco Bargagli Dottore in economia e giurisprudenza, esperto di fi scalità internazionale La normativa sostanziale di riferimento
DettagliB) Partecipazioni non qualificate In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni qualificate.
I CAPITAL GAINS I capital gains alla luce della riforma del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 (pubblicato in G.U. n. 291 Suppl. Ordinario n. 190 del 16 dicembre 2003). Introduzione Il capital
DettagliRISOLUZIONE N. 127/E
RISOLUZIONE N. 127/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,6 giugno 2003 Oggetto: IRPEG. Art. 76, comma 7-bis, del T.U.I.R. Spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese
Dettagli730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 33 21.04.2016 Il reddito d impresa nel quadro G del modello Unico/PF Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche Il quadro
Dettagli1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al. a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 110. [ex art. 76]- Norme generali sulle valutazioni Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244 Decorrenza: Vedi note Entrata in vigore: 1 gennaio 2004 1. Agli effetti
Dettaglile semplificazioni per i rimborsi (Capitolo II); le semplificazioni per le società (Capitolo III).
PAGINA 1 CIRCOLARE PER LA CLIENTELA I chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 17/201 contenuti nella Circolare dell Agenzia delle Entrate 0.12.201 n. 1/E 1 Gennaio 201 Indice: Spese di
DettagliUNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners
UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO I soggetti IRES, in sede di calcolo
DettagliComunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016
CIRCOLARE A.F. N. 119 del 7 Settembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Comunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che entro
DettagliCircolare n. 22/2010
Circolare n. 22/2010 La deducibilità dei costi derivanti da operazioni black list Indice 1 Il quadro di riferimento... 2 2 L'individuazione dei professionisti "black list"... 3 3 I territori a fiscalità
DettagliIVA AL 10% E BENI SIGNIFICATIVI : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CM 15/E/2018
Fiscalità Edilizia AL 10% E BENI SIGNIFICATIVI : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CM 15/E/2018 Le parti staccate dei cd. beni significativi, forniti nell ambito di interventi di manutenzione
DettagliAmbito oggettivo di applicazione. Euroritenuta e accordi con Paesi terzi e territori dipendenti e associati
Ambito oggettivo di applicazione. Euroritenuta e accordi con Paesi terzi e territori dipendenti e associati Intervento dott. Lorenzo FRIGNATI incontro ASSOFIDUCIARIA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/48/CE
DettagliDICHIARAZIONI DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETÀ DI PERSONE 2017 NOVITÀ
Circolare informativa per la clientela n. 16/2017 del 04 maggio 2017 DICHIARAZIONI DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETÀ DI PERSONE 2017 NOVITÀ 1. Modd. Redditi SC, SP ed ENC
DettagliCOSTI BLACK LIST ED ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETA
COSTI BLACK LIST ED ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETA Tavole sinottiche a cura di Francesco Facchini STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO FACCHINI & VIRGILI dottore commercialista 1 COSTI BLACK LIST 2 COSTI BLACK
DettagliIMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA: IL PUNTO SULLE CRITICITA IRRISOLTE
SLIDE 1 1 MARZO IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA: IL PUNTO SULLE CRITICITA IRRISOLTE a cura di Guido Berardo - ODCEC di Torino 2 I SEMPLIFICATI PER CASSA Art. 66 comma 1 T.U.I.R. Il reddito d impresa
DettagliRISOLUZIONE N. 217/E
RISOLUZIONE N. 217/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Alfa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Rilevazione dei ricavi relativi
DettagliRISOLUZIONE N. 400/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 400/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 ottobre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000 - Applicabilità disciplina
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 269 22.10.2015 CFC: le modifiche del Decreto Internalizzazione 2 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
DettagliCircolare N. 47 del 25 Marzo 2016
Circolare N. 47 del 25 Marzo 2016 Comunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che i soggetti titolari di partita
DettagliFiscal News N Trasferimento in paesi a fiscalità privilegiata. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 100 23.03.2015 Trasferimento in paesi a fiscalità privilegiata Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie L art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986
DettagliRISOLUZIONE N. 65/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 106 del TUIR è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 giugno 2017 Prot. n. OGGETTO: Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Svalutazione crediti. Articolo 106, commi 1 e
DettagliDeducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione
Deducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione Vincenzo D'Andò in Non sono deducibili le minusvalenze su azioni Pex realizzate nel biennio transitorio,
DettagliLe principali novità in materia di fiscalità internazionale
Le principali novità in materia di fiscalità internazionale Dr. Francesco Nobili Dr.ssa Roberta Sironi Unindustria Reggio Emilia Reggio Emilia, 3 novembre 2016 Indice Parte 1: L evoluzione della disciplina
DettagliRisoluzione del 30/11/2010 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 30/11/2010 n. 123 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Interpello ai sensi dellarticolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi
DettagliTHE POWER OF BEING UNDERSTOOD
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI FISCALITA INTERNAZIONALE DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DELLE IMPOSTE dott. Gian Piero BALDUCCI dott.ssa Annamaria ESPOSITO Stabile
Dettagli