NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI
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- Dino Corradini
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1 NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI Alla luce delle modifiche introdotte dal DL 83/2012 convertito dalla L. 134/12. 1 NOVITÀ Inserimento del piano di ristrutturazione tra le procedure concorsuali. Inserimento tra le ipotesi di sopravvenienza attiva non imponibile della riduzione del debito in virtù di un piano di ristrutturazione. Introduzione di nuove ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite su crediti. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE ART. 182-BIS L.F. I piani di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. sono stati inseriti nell art. 101 comma 5 del TUIR. La perdita che ne consegue è deducibile a partire dalla data del decreto di omologa. ULTERIORI INFORMAZIONI... Non sono invece citati i piani attestati di risanamento ex art. 67 L.F. che pertanto rimangono esclusi dal nuovo regime fiscale. 3 - Dott. Mario Montagni 1
2 IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA Il nuovo art. 88 comma 4 del TUIR stabilisce che non costituisce sopravvenienza attiva la riduzione del debito in sede di concordato preventivo o fallimentare né la riduzione del debito derivante da accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. omologato o da piano attestato ex art. 67 L.F. pubblicato nel registro delle imprese. Nelle ipotesi di accordo di ristrutturazione e piano attestato l irrilevanza della sopravvenienza attiva si determina per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, di cui all art. 84 del TUIR. Sopravvenienza non imponibile (var. in dimuzione) = Sopravvenienza totale (perdita pregressa riportabile + perdita di periodo) 4 NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ EX LEGE ART.101 co.5 TUIR Crediti di modesto importo, decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento. Soglia di per le imprese di più rilevante dimensione (volume d affari o ricavi non inferiore a 150 milioni); Soglia di per tutte le altre imprese. Crediti il cui diritto alla riscossione sia prescritto. ULTERIORI INFORMAZIONI... Prima dell ultima modifica normativa l Agenzia delle Entrate riteneva che per dedurre il credito prescritto fosse indispensabile riuscire a dimostrare di avere perseguito senza successo l incasso del credito. 5 NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ EX LEGE ART.101 co.5 TUIR Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali IAS/IFRS, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (es. cessione pro-soluto, transazione, rinuncia). 6 - Dott. Mario Montagni 2
3 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI - NUOVO ART. 101 co.. 5 TUIR Le perdite su crediti sono deducibili quando In ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ivi compreso il piano di ristrutturazione ex art. 182 L.F. Risultano da elementi certi e precisi 7 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI - NUOVO ART. 101 co.. 5 TUIR Elementi certi e precisi Ex lege Crediti scaduti di modesto importo; Crediti prescritti. Altre circostanze sufficientemente definite che consentono di rilevare con una certa attendibilità l entità della perdita e la sua collocazione nel tempo. 8 ELEMENTI CERTI E PRECISI Dimostrazione da parte del creditore di aver tenuto inutilmente un comportamento attivo volto alla riscossione coattiva del credito: Mancanza di beni di proprietà del debitore documentata da un verbale di pignoramento negativo; Denuncia del debitore per truffa; Irreperibilità del debitore. 9 - Dott. Mario Montagni 3
4 ELEMENTI CERTI E PRECISI Contro le tesi ristrettive dell Agenzia delle Entrate (ris. 16/2009) per la quale neppure il pignoramento con esito negativo assicura la certezza dell inesigibilità CTR Marche (113/2010): certezza e precisione possono derivare da relazione di consulente di parte. Cass del 18/07/12: la revoca degli affidamenti bancari al debitore costituisce elemento certo e preciso di inesigibilità del credito. 10 DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI SCADUTI: DUBBI INTERPRETATIVI Individuazione dei crediti e determinazione del valore. Decorrenza. Riflessi fiscali in ordine alla diversa contabilizzazione delle perdite su crediti. 11 CIRCOLARE N 15N DI ASSONIME Individuazione del credito: riferimento al singolo credito scaduto, ovvero alla singola prestazione periodica anche se ricompresa in un rapporto contrattuale più complesso, e non a tutta la posizione del singolo cliente. Determinazione del valore: valore nominale del credito, al netto degli importi nel frattempo riscossi, al lordo dell IVA e senza conteggiare gli interessi di mora Dott. Mario Montagni 4
5 CIRCOLARE N 15N DI ASSONIME Decorrenza: la nuova disciplina dovrebbe applicarsi alle svalutazioni imputate a bilancio a partire dal 12 agosto 2012, anche se riferite a crediti scaduti maturati prima del CONTABILIZZAZIONE DELLE PERDITE SU CREDITI: RIFLESSI FISCALI L interpretazione letterale del TUIR indurrebbe a ritenere che siano deducibili ex lege i componenti negativi di reddito qualificati come perdite su crediti. Sarebbe dunque possibile dedurre le perdite su crediti soltanto se definitive, ovvero nei casi di rinuncia da parte del creditore o di prescrizione. 14 CONTABILIZZAZIONE DELLE PERDITE SU CREDITI: RIFLESSI FISCALI È auspicabile un intervento da parte dell Agenzia delle Entrate per confermare la deducibilità delle perdite su crediti contabilizzate come svalutazioni, in quanto non definitive. Tesi preferibile e sostenuta in dottrina, considerato lo spirito della normativa Dott. Mario Montagni 5
6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Iscrizione dei crediti al presunto valore di realizzo (art c.c). Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste, con riguardo ai crediti esposti in bilancio (OIC 15). Occorre tenere di conto: delle perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi; delle perdite non ancora manifestatesi ma temute o latenti. 16 DEDUCIBILITÀ FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Art. 106 del TUIR Deducibilità annua della svalutazione crediti nel limite del 0,5 % del valore nominale dei crediti; fino al raggiungimento da parte del fondo svalutazione e rischi su crediti della soglia 5% del valore nominale dei crediti stessi. 17 PERDITE SU CREDITI Perdite definitive. Primaria imputazione al fondo rischi su crediti e per l eccedenza componente negativo di reddito Dott. Mario Montagni 6
7 TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ESEMPIO Un impresa al 31/12/12 presenta la seguente situazione: Crediti scaduti da oltre sei mesi: Credito A inesigibilità e rinuncia; Credito B inesigibilità; Credito C inesigibilità non definitiva. Crediti prescritti Fondo svalutazione crediti pari a di cui tassato TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ESEMPIO 1. Rilevazione della perdita relativa ai crediti prescritti DARE AVERE F.do sval. crediti Perdita su crediti Clienti Variazione in dim. di = ( Fondo dedotto). Rilevazione della perdita relativa al credito A DARE AVERE Perdita su crediti Clienti Perdita interamente deducibile 20 TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ESEMPIO 3. Rilevazione della perdita relativa al credito B DARE AVERE Sval. crediti F.do sval. crediti Perdita interamente deducibile tesi preferibile 4. Rilevazione della perdita relativa al credito C DARE Sval. crediti AVERE F.do sval. crediti Svalutazione deducibile nel limite dello 0,5 % del valore nominale dei crediti 21 - Dott. Mario Montagni 7
8 DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST Alla luce della circ. dell Agenzia delle Entrate n 35E/ REQUISITI DI DEDUCIBILITÀ ART. 110 DEL TUIR - ESIMENTI Sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata individuati da appositi decreti (DM 23/01/2002, DM 22/03/2002, DM 27/12/2002) Salvo che il contribuente fornisca prova circa: Effettivo svolgimento da parte dell impresa estera di un attività commerciale; oppure Che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico dell impresa residente e che le operazioni hanno avuto concreta attuazione. ULTERIORI INFORMAZIONI... Vi rientrano anche i servizi resi da professionisti residenti in paesi a fiscalità privilegiata. 23 II ESIMENTE: INTERESSE ECONOMICO Prezzo concorrenziale Prodotto esclusivo Vincoli contrattuali 24 - Dott. Mario Montagni 8
9 INTERESSE ECONOMICO: ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA La giurisprudenza spesso usa il termine di marginalità economica, individuando l interesse economico quando dall operazione l impresa ricava un profitto. Sentenze recenti: CTR Lombardia 33/22/2013, in tema di prezzi concorrenziali; Cassazione n del 08/05/13: individua nei prezzi competitivi e nella puntualità e serietà del fornitore l effettivo interesse economico. 25 CIRCOLARE N. 35E/2012 Specifica i costi indiretti soggetti alla disciplina dell art. 110 del TUIR: Minusvalenze e ammortamenti: rientrano nella normativa se il bene da cui originano è stato acquistato da soggetto black list (non rileva la cessione del bene a soggetto non black list); Perdite su crediti: soggiacciono alla normativa a prescindere dal tipo di operazione che le ha generate; Oneri finanziari: rientrano tra i componenti negativi soggetti alla normativa. 26 ADEMPIMENTI FISCALI Separata indicazione in Unico dei costi black list ritenuti deducibili (variazione in aumento e in diminuzione righi RF30-RF52) Sanzione pari al 10% della spesa omessa con un minimo di 500 ad un massimo di Presentazione della black list (mensile o trimestrale) Sanzione amministrativa in caso di omissione (da un minimo di 516) Dott. Mario Montagni 9
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