REPUBBLICA ITALIANA. LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di controllo per la Liguria

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1 Pronuncia n. 14/2006 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di controllo per la Liguria Composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore GRECO Presidente dott. Antonio SCUDIERI Consigliere dott.ssa Luisa D EVOLI Primo Referendario dott. Pietro MALTESE Primo Referendario dott. Silvio RONCI Referendario (relatore) ha reso la seguente pronuncia, ai sensi dell art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Esaminata la relazione sul bilancio di previsione del Comune di Bordighera per l esercizio 2006, che il Collegio dei revisori dei conti, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti con delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/06 del 28 aprile 2006, ha predisposto ed inviato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ai sensi dell art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; visti i chiarimenti e le precisazioni forniti, a seguito di richiesta formulata dal magistrato istruttore, dal medesimo organo di revisione (con nota prot del ) e dal Dirigente del Servizio finanziario del Comune (con nota prot del ); vista la relazione con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni di carattere finanziario e contabile attinenti al bilancio di previsione per l anno 2006 deliberato dall Amministrazione comunale; vista l ordinanza presidenziale n. 36 del 6 ottobre 2006, con la quale è stata convocata per il 26 ottobre 2006 la Sezione regionale di controllo per pronunciarsi in ordine alle osservazioni contenute nella relazione indicata; 1

2 vista la nota presidenziale n. 433 del 6 ottobre 2006, inviata al Sindaco dell ente, al Segretario comunale e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, con la quale è stata trasmessa copia della predetta relazione e dell ordinanza di convocazione del Collegio e si invitava ad intervenire all adunanza; valutate la deduzioni dell Amministrazione comunale di cui alla nota prot del , pervenute alla Sezione di controllo in data 19 ottobre 2006 in vista dell adunanza del 26 ottobre 2006; udito, nell adunanza del 26 ottobre 2006, il magistrato relatore dott. Silvio Ronci; Ritenuto in fatto Dalla relazione sul bilancio di previsione relativo all esercizio 2006 che il Collegio dei revisori dei conti ha predisposto ed inviato alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai sensi dell art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) emerge che nel calcolo della spesa corrente netta rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obblighi discendenti dal Patto di stabilità interno, sono state esclusi, in base alla lettera c) dell art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2006, complessivi euro, previsti come trasferimenti correnti a Pubbliche Amministrazioni ed iscritti nell intervento 05 del bilancio preventivo Di essi fa parte anche l erogazione, pari a euro, che l Ente intende disporre in favore della istituzione comunale Cultura, spettacolo e sport di Bordighera, costituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 17 maggio Nella relazione depositata al termine dell istruttoria, il magistrato incaricato contestava l ammissibilità della deduzione relativa alla spesa in favore della istituzione, in quanto non si tratterebbe come richiesto dal citato art. 1, comma 142, lett. c) della legge finanziaria di trasferimento a pubblica amministrazione. Di conseguenza, dovendosi ricomprendere nel computo delle spese correnti rilevanti ai fini del Patto anche tale previsione di uscita, il bilancio preventivo 2006 approvato dal Comune non rispetterebbe il limite massimo di ,32 euro, che rappresenta l obiettivo programmatico relativo alla spesa corrente per il medesimo esercizio. Con nota prot del fatta pervenire in vista dell adunanza della Sezione regionale di controllo del 26 ottobre 2006, 2

3 l Amministrazione comunale faceva presente che. l istituzione comunale è stata costituita sulla scorta delle considerazioni contenute nella circolare n. 8/2006 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ; precisava, inoltre, che la sua scelta di esternalizzare l attività all istituzione, in considerazione del tetto alle spese correnti derivante dal Patto di stabilità, costituisce l unica modalità per poter utilizzare le relative risorse, rappresentando queste la quota - spettante al Comune di Bordighera - del riparto delle entrate della Casinò s.p.a. del Comune di Sanremo, le quali sono vincolate a spese con fini turistici e non possono avere diversa destinazione; avanzava dubbi, infine, sulla effettiva natura pubblica dei trasferimenti provenienti dal Comune di Sanremo, in quanto, trattandosi di entrate della Casinò s.p.a., i fondi proverrebbero da un soggetto privato e sarebbero in ultima analisi, fondi extra plafond pubblico. Considerato in diritto Ai sensi dell art. 1, comma 142, lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il complesso delle spese correnti rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno è calcolato al netto delle spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall ISTAT nell elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n Pertanto, solo i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche rispondenti ai requisiti descritti dalla norma vale a dire l inserimento nel conto economico consolidato e l individuazione da parte dell ISTAT mediante ricomprensione nell apposito elenco annuale - possono essere esclusi dal calcolo delle spese correnti da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici discendenti dal Patto di stabilità interno. Ciò premesso, va ritenuto che i trasferimenti operati dall Ente locale in favore di una istituzione comunale non sono suscettibili di esclusione dal predetto calcolo: a tale conclusione si perviene sia sulla scorta dell interpretazione letterale della norma, sia per considerazioni di ordine sistematico, sia, da ultimo, per ragioni connesse alla coerenza stessa del sistema di calcolo delle spese rilevanti per il Patto. Innanzi tutto, va tenuto presente che l elenco annuale predisposto dall ISTAT (sia quello pubblicato nella G.U. n. 175 del 29 3

4 luglio 2005, sia quello pubblicato nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006) non contiene alcun riferimento alle istituzioni comunali di cui all art. 114 del TUEL. Queste, pertanto, non rappresentano come invece richiede espressamente l art. 1, comma 142, lett. c) della legge finanziaria amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato: ne deriva che i trasferimenti di risorse comunali destinate al loro funzionamento non sono deducibili dal complesso delle spese correnti dell ente locale. L interpretazione letterale del citato comma 142, lettera c) della legge finanziaria 2006, peraltro, trova conferma anche in considerazioni di ordine sistematico. L ISTAT, infatti, predispone il predetto elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto consolidato in base alle norme classificatorie e definitorie previste dal Sistema Europeo dei Conti (SEC 95), secondo le quali le unità istituzionali comprese nel settore amministrazione pubblica sono oltre agli organismi pubblici e ai fondi pensione autonomi, che nella fattispecie non rilevano le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche (Regolamento CE n. 2223/96, paragrafi 2.68 e 2.69). Ne consegue che giammai possono essere considerate amministrazioni pubbliche alla stregua di tali criteri (e quindi non potranno essere inserite dall ISTAT nel suddetto elenco) le istituzioni comunali di cui all art. 114 del TUEL. L istituzione, infatti, è un organismo strumentale dell ente locale, dotato di autonomia gestionale ma privo di personalità giuridica (requisito necessariamente previsto in base alle disposizioni del SEC 95): si tratta, in sostanza, di una unità organizzativa che si distingue dagli organi ed uffici dell ente locale esclusivamente a causa della sua autonomia gestionale, la quale si realizza in concreto secondo quanto stabilito dagli appositi statuti e regolamenti mediante il conferimento del capitale di dotazione e dei mezzi finanziari, nonché l assegnazione del personale comunale con procedure di mobilità interna. L inammissibilità della deduzione a titolo di trasferimento a pubblica amministrazione della spesa per l istituzione, infine, deriva anche dalla ratio della esclusione prevista dal citato comma 142, lettera c). Tale norma, infatti, escludendo i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche dal complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto 4

5 di stabilità interno, vuole evitare che la stessa spesa sia conteggiata due volte nel calcolo della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato: la prima quale spesa dell amministrazione trasferente, la seconda quale spesa finale effettuata dall amministrazione ricevente. Attraverso il meccanismo della detrazione dal complesso delle spese del soggetto trasferente, la somma viene calcolata soltanto come spesa dell amministrazione ricevente (e quindi una sola volta). Se questa è la ratio della disposizione, è evidente che il trasferimento di somme all istituzione di cui trattasi non può essere ammesso in deduzione dalle spese correnti del Comune ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità. Ove, infatti, l esclusione fosse consentita, la spesa relativa sfuggirebbe al calcolo complessivo della spesa rilevata dal conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. Le esposte considerazioni valgono a superare le deduzioni presentate dal Comune ed esposte nella parte in fatto. Pur riconoscendo che l Amministrazione ha escluso dal computo i trasferimenti previsti in favore della istituzione in quanto indotta a ciò dalla circolare n. 8/2006 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pur dandosi atto della stringenza dei vincoli di spesa discendenti dal Patto, è innegabile che il ricorso, da parte dell ente locale, alle istituzioni di cui all art. 114 del TUEL integri un comportamento non conforme alle norme previste all art. 1, commi , della legge finanziaria 2006, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Priva di rilevanza, infine, è l ultima argomentazione introdotta dall Ente locale, che si fonda sulla diversa provenienza pubblica o privata - delle risorse erogate dal Comune all istituzione: a giudizio dell Amministrazione, sembrerebbe che se le risorse erogate afferiscono al bilancio comunale da soggetti privati, la spesa di trasferimento finanziata con tali fondi sarebbe da escludere dal computo del tetto. In realtà, il legislatore ha previsto con carattere tassativo le spese che, in presenza di determinati presupposti e ricorrendo precisi requisiti, possono essere escluse dal conteggio ai fini della verifica del rispetto del Patto. Dalle disposizioni della legge finanziaria 2006 si ricava che tra tutte le ipotesi di esclusione da detto computo solo nel caso disciplinato dall art. 1, comma 145 (somme derivanti da atti a titolo gratuito e da liberalità di soggetti diversi da pubbliche amministrazioni e destinate a spese in conto capitale) viene presa in considerazione (anche) la 5

6 provenienza delle risorse: ma, evidentemente, si tratta di fattispecie diversa da quella de qua, riguardante i trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall ISTAT nell apposito elenco annuale), che invece possono essere esclusi dal calcolo a prescindere dalla natura e dalla tipologia di entrata dei relativi fondi nel bilancio del Comune trasferente. Dalla inammissibilità della deduzione della erogazione in favore della istituzione Cultura, spettacolo e sport di Bordighera discende che il bilancio preventivo approvato dal Comune per l esercizio 2006 non è coerente con il rispetto delle norme relative al Patto di stabilità interno, in quanto le spese correnti nette previste superano il limite massimo di ,32 euro (obiettivo programmatico relativo alla spesa corrente per il medesimo anno). Pur considerato che il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno può essere verificato soltanto a consuntivo, non può non rilevarsi sotto altro profilo che il bilancio di previsione dato il suo carattere autorizzatorio (artt. 164 e 171 del TUEL) - deve essere informato al principio contabile generale di coerenza, interna ed esterna (come previsto dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nei Principi contabili degli Enti locali ). La coerenza esterna, in particolare, esige la necessaria connessione tra la programmazione dell ente e gli obiettivi di finanza pubblica: essa impone, quindi, il rispetto del quadro normativo generale di riferimento, che indubbiamente ricomprende anche le norme relative al Patto di stabilità contenute, per il 2006, nell art. 1, commi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) le quali, per espressa previsione del comma 138 della stessa, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione. Deve, quindi, ritenersi contrastante con il principio di coerenza (esterna) il bilancio di previsione recante stanziamenti eccedenti rispetto ai limiti previsti dalle norme relative al Patto di stabilità interno (il quale impone vincoli precisi all assunzione di impegni di spesa corrente ed in conto capitale). P.Q.M. dichiara non conforme all art. 1, comma 142, lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 l esclusione dal computo della spesa 6

7 corrente netta della erogazione pari a euro che l Amministrazione comunale prevede di effettuare nel 2006 in favore della istituzione comunale Cultura, spettacolo e sport di Bordighera ; dichiara non coerente con il rispetto delle norme relative al Patto di stabilità interno (contenute, per il 2006, nell art. 1, commi della citata legge n. 266/2005) il bilancio preventivo per il 2006 limitatamente agli stanziamenti di parte corrente, in quanto le spese correnti nette previste superano il limite massimo di ,32 euro, che rappresenta l obiettivo programmatico relativo alla spesa corrente per il medesimo anno; dispone che copia della presente pronuncia venga inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, ai fini dell adozione delle necessarie misure correttive, da comunicare a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell art. 3, comma 6, della legge 20 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 ottobre Il Magistrato estensore dott. Silvio Ronci Il Presidente dott. Salvatore Greco Depositata in Segreteria il 6 novembre 2006 (dott.ssa Silvana Di Marsico 7

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