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1 Bellinzona 5463 fr 3 dicembre 2014 Il Consiglio di Stato Repubblica e Cantone Ticino Ufficio federale dell'ambiente Protezione dell'aria e prodot chimici 3003 Berna chemicals@bafu.admin.ch Indagine conosciva inerente la quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi ineren ai prodot chimici - Presa di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino Genli signore, egregi signori, con lettera del 6 settembre 2014 abbiamo ricevuto la proposta della quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi ineren ai prodot chimici, ORRPChim. Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito. L'ORRPChim regola i divie e le limitazioni d'uso per determina prepara o sostanze pericolose. Disciplina inoltre le competenze necessarie per l'ulizzo di determina sostanze, prepara o ogget parcolarmente pericolosi. La presente revisione propone principalmente l'adattamento all'evoluzione a livello europeo così da prevenire ostacoli al commercio e garanre sul nostro territorio lo stesso livello di sicurezza per la salute dell'uomo e dell'ambiente. I principali cambiamen includono: limitazioni all'uso di mercurio e compos del mercurio in impian stazionari e negli strumen di misura; divieto di immissione sul mercato di odoran per l'ambiente contenen diclorobenzene; divieto di immissione sul mercato di arcoli di consumo con par in gomma o in plasca contenen IPA; divieto di immissione sul mercato di ogget d'uso che vengono in contatto con la pelle fabbrica con cuoio e contenen cromo VI;

2 2 estensione del divieto per sostanze organiche alogenate; divieto di spargimento dall'aria di prodot fitosanitari e biocidi; regolamentazione d'uso di sottoprodot agricoli come prodot disgelan e addivi per salamoie; revisione dell'elenco delle deroghe per i divie riguardan i metalli pesan negli autoveicoli. Prendendo spunto dalla presente revisione, vengono ripropos dei suggerimen già segnala in occasione di consultazioni analoghe del recente passato. 1) Revisione attuale: presa di posizione su aspet generali Nel suo complesso, il Consiglio di Stato saluta posivamente la proposta di revisione, segnalando tuttavia delle perplessità su alcuni aspet puntuali. Il progetto di revisione comprende l'inserimento di due nuovi allega (2.2a e 2.6a) che non rispettano la struttura ulizzata finora nella ORRPChim. Si invita, in linea con la struttura esistente, a prendere in considerazione una sistemazione alternava dei nuovi allega. Mercurio La versione attuale dell'ordinanza prevede il divieto generale per l'ulizzo di mercurio accompagnato da delle deroghe settoriali. La nuova versione prevede invece dei divie per determinate ulizzi. In futuro diverse limitazioni coperte attualmente dal divieto generale potrebbero non più essere valide in considerazione dalla modifica proposta. Spargimento dall'aria di biocidi, fitosanitari e concimi La proposta di revisione prevede che in futuro non sia più possibile spargere prodot fitosanitari, biocidi o concimi dall'aria. Questa praca è di fatto ulizzata soprattutto nei cantoni Vallese, Vaud, Ginevra e Neuchâtel per il trattamento delle vigne con prodot fitosanitari, mentre nei Cantoni Friburgo e Ticino per la lotta alle zanzare con l'impiego di prodot biocidi. Lo spargimento di concimi dall'aria è una praca che era per lo più ulizzata in zone montuose e discoste in passato ma che, con l'abbandono dei pascoli e dei campi alpini, è sempre più desueta. Per il nostro Cantone questo cambiamento corrisponde a un aumento, anche se allo stato attuale contenuto, dei compi. Sarebbe necessario da un lato introdurre un regolamento cantonale che definisca le modalità di concessione dell'autorizzazione e dall'altro reperire le risorse per valutare dal punto di vista amministravo i casi. In sostanza, si riene interessante nel merito il passaggio di competenza ai Cantoni che meglio conoscono la situazione locale e sono in grado di valutarla. Da parte della Confederazione è tuttavia necessario prevedere delle risorse specifiche a favore dei Cantoni per lo svolgimento dei nuovi compi.

3 3 Ulizzo di sottoprodot agricoli come disgelan Non disponendo di dettagli specifici si riene potenzialmente problemaca per l'ambiente l'introduzione all'ulizzo di ques prodot, in parcolare per quanto riguarda il probabile aumento del carico organico. Divieto per arcoli con sostanze pericolose che vengono a contatto con la pelle A livello europeo saranno introdot due nuovi regolamen per tutelare i consumatori contro i rischi dalle sostanze pericolose. Proprio da ques regolamen scaturiscono i divie di immissione sul mercato di ogget d'uso che vengono a contatto con la pelle contenen IPA o cromo VI. Mentre nel merito tali limitazioni sono condivisibili, ritenuta la pologia del divieto e in base al campo di ulizzo si riene che i divie cita vadano considera nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli ogget d'uso piuttosto che nell'orrpchim. 2) Revisione attuale: presa di posizione su aspet specifici In considerazione degli aspet generali e per pracità, vengono elencate di seguito le osservazioni a singoli arcoli con le relave proposte di modifica. Allegato 1.1 Inquinan organici persisten - Cifra 1, Divie Chiarire i paragrafi 3 e 4. Deve essere formulato in maniera chiara quando applicare l'allegato 1.9 per Pesabromociclodecano (HBCDD) e i difenileteri broma e l'allegato 1.16 per l'acido perfluorottanato sulfonato e i suoi deriva (PFOS). Alcune sostanze o gruppi di sostanze sono da considerarsi inquinan organici persisten in quanto inseri nella lista riportata alla cifra 3 dell'allegato. Queste sostanze vengono però regolamentate in altri allega, in parcolare nell'allegato 1.9 e Questa situazione potrebbe portare a delle interpretazioni non univoche. Allegato 1.7 Mercurio Aggiunta al paragrafo 1.2. Alla cifra 1.2 è necessario riprisnare il divieto generale di uso del mercurio già contemplato dall'ordinanza attuale. La revisione dell'allegato 1.7 implica che alcune applicazioni che comportano rischi per l'ambiente e la salute non potranno venire più limitate, visto che non rientrano in nessun divieto. Ad esempio non sarebbe possibile vietare la termolisi dell'ossido di mercurio, così come non sarebbe possibile vietare l'importazione di medicamen e cosmeci contenen mercurio. Senza il mantenimento di un divieto generale potrebbero venire sviluppa nuovi impieghi industriali o commerciali del mercurio o di suoi deriva con conseguenze sull'ambiente e la salute. Iii

4 4 Allegato 1.9 Sostanze con effet ignifughi - Cifra 3, Esabromociclododecano HBCDD Chiarire il paragrafo 2 della sezione 3.2 (Divie). Il concetto di "impurità inevitabile" deve essere esplicitato. Non è chiaro a quale concentrazione per un determinato metodo di produzione corrisponda il concetto di "impurità inevitabile". In parcolare, arcoli contenen plasca riciclata potrebbero contenere dei ritardan di fiamma, pertanto la concentrazione massima ammissibile di HBCDD deve essere indicata nell'allegato. Eliminare parte del paragrafo 2 alla cifra 3.2 (Divie). Non possono essere immessi sul mercato nuovi ogget, se le componen trattate con materiale ignifugo contengono HBCDD non solo come impurità inevitabili. Non è necessaria la limitazione del divieto di immissione sul mercato solo ai nuovi ogget. La commercializzazione di vecchi ogget è disciplinata dalle disposizioni transitorie (Sezione 4). La restrizione che unicamente le par con materiali ignifughi devono essere privi di HBCDD è forviante. Ogni materiale contenente HBCDD deve essere vietato, dunque anche le par senza nessun requisito di resistenza al fuoco. Allegato 2.2a Disodorizzan e deodoran per ambien Osservazione Accogliamo favorevolmente l'introduzione del divieto d'uso di 1,4-diclorobenzene in deodoran e disodorizzan. II tolo del allegato 2.2 "Prodot di pulizia" dovrebbe tuttavia essere esteso in modo da includere anche i deodoran e i disodorizzan. Il nuovo divieto deve essere integrato nella struttura esistente. Per chiarezza, è auspicabile che nuovi allega siano aggiun unicamente per nuovi gruppi di materiali o di prodot. Allegato 2.7 Prodot disgelan e addivi per salamoie I sottoprodot agricoli devono poter essere ulizza come addivi per prodot disgelan unicamente se esiste un vantaggio ambientale ed ecologico rispetto all'uso di altri addivi oppure se questo rappresenta un vantaggio rispetto allo smalmento di ques sottoprodot. Gli addivi per salamoie organici basa su sottoprodot agricoli devono essere defini all'arcolo 1 capoverso 2 in maniera chiara e senza possibilità di interpretazione. È opportuno chiedersi se l'aggiunta di addivi organici a base di sottoprodot agricoli nei prodot disgelan, considerando la problemaca in maniera complessiva, abbia o meno un effetto posivo sull'ambiente. La degradazione biologica di ques prodot poterebbe causare problemi all'ambiente o alle infrastrutture. Sono plausibili anche problemi di igiene, in parcolare a causa della possibile formazione di biofilm.

5 5 Ques prodot devono essere valuta sulla base di indagini, a nostra conoscenza oggi non disponibili, che tengano conto di tutte le problemache. La scelta di non definire chiaramente quali sottoprodot possano o meno venire ulizza consente l'impiego di molte sostanze agricole di scarto senza il necessario controllo e con il possibile insorgere di problemi collaterali. Allegato 2.9 Materie plasche, loro monomeri e addivi I divie per ogget contenen idrocarburi policiclici aromaci devono essere inclusi nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli ogget d'uso e non nella presente ordinanza. I divie riguardano gli ogget desna al grande pubblico con più di 1 mg / kg di IPA, che "nell'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo policiclico aromaco viene in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetu periodi brevi con la pelle o con la cavità orale delle persone". Visto il campo di applicazione si propone di regolamentare tali requisi nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli ogget d'uso. Il regolamento UE 1272/2013, dal quale è stato ripreso il presente divieto, è stato varato unicamente con lo scopo di proteggere la salute umana e regolamenta anche i giocattoli e altri prodot per neona. Allegato 2.16 Disposizioni parcolari concernen i metalli - Cr (VI) nei prodot in pelle I divie per ogget contenen cromo VI devono essere inclusi nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli ogget d'uso e non nella presente ordinanza. I divie riguardano i prodot in pelle con più di % in massa di cromo VI, che " vengono in contatto con la pelle ". Visto il campo di applicazione si propone di regolamentare tali requisi nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli ogget d'uso. Il regolamento UE 1272/2013, dal quale è stato ripreso il presente divieto, è stato varato unicamente con lo scopo di proteggere la salute umana e regolamenta anche i giocattoli e altri prodot per neona. 3) Altre proposte di temache da approfondire in relazione all'orrpchim Le limitazioni contemplate dall'orrpchim sulle sostanze organiche persisten nell'ambiente (POPs) sono in linea con la Convenzione di Stoccolma, volta a combattere i contaminan estremamente persisten che possono accumularsi nell'ambiente e lungo la catena alimentare. Come dimostrato da diverse indagini, in alcuni casi e a seguito dei divie di gruppi di sostanze come PFOS e PBDE, sono apparsi sul mercato compos con proprietà fisico-chimiche ed ecotossicologiche del tutto analoghe ma non ancora regolamentate. Per raggiungere dei miglioramen tangibili e duraturi, lo scrivente Consiglio suggerisce l'introduzione di limitazioni più generalizzate di compos alogena problemaci.

6 6 Con la recente proposta di revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiu OTR, viene prospettato che chiunque esegua lavori di costruzione debba fornire alle autorità preposte, nel quadro della domanda di autorizzazione edilizia, le informazioni concernen la pologia, la qualità e la quantà dei rifiu prodot nonché le vie di smalmento previste. È importante che gli accertamen di materiali con amianto, PCB, IPA o oltri inquinan siano effettua da personale competente e riconosciuto uniformemente a livello svizzero. Lo scrivente Consiglio è dell'opinione che uno strumento idoneo per garanre la qualità di tali accertamen sia, analogamente ad altri ambi di competenza dell'ufam, l'introduzione di un'autorizzazione speciale ancorata all'orrpchim. I divie di ulizzo di prodot fitosanitari di cui all'allegato 2.5 ORRPChim, che perseguono l'obietvo di escludere un ulizzo di fitosanitari in zone problemache o una loro dispersione indesiderata nell'ambiente, non si adattano in ogni caso alle situazioni riscontrabili sul territorio. Tali divie andrebbero pertanto specifica in maniera più univoca e precisa. L'ulizzo di prodot biocidi del tutto analoghi, sia per composizione che per le relave problemache ambientali, andrebbe limitato di conseguenza. Resamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere. Vogliate gradire, genli signore ed egregi signori, l'espressione della nostra alta sma. PER IL C CONSIGLIO DI STATO Il Presidente: Il Cancelliere: M. Bertoli >'. Gianella Copia p.c. : - Diparmento del territorio (dt-dir@.ch) - Divisione dell'ambiente (dt-da@.ch) - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@.ch) - Diparmento della sanità e della socialità (dss-dir@.ch) - Laboratorio cantonale (dss-lc@.ch) - Deputazione cinese alle camere federali (delegato.berna@.ch, joerg.debernardi@.ch, renata.gottardi@.ch, sara.guerra@.ch, nicolo.parente@.ch) - Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@.ch) - Pubblicazione in Internet

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