Novità fiscali dell'1 giugno 2011
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- Isabella Carlucci
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1 Novità fiscali dell'1 giugno 2011 Pubblicato il 1 giugno 2011 ammortamento software sorgente; proroga Sistri in Gazzetta Ufficiale; ravvedimento operoso: cambiata la misura delle sanzioni; le novità sul redditometro: Guida Agenzia delle Entrate; punti INPS e punti cliente: no ad iniziative dalle Direzioni locali; pubblicata in G.U. la legge di conversione del D.L. anti-scalata ; presentazione dichiarazione di rettifica rimborso Indice: 1) Ammortamento software sorgente 2) Proroga Sistri in Gazzetta Ufficiale 3) Ravvedimento operoso: cambiata la misura delle sanzioni 4) Le novità sul redditometro: Guida Entrate 5) Punti INPS e Punti Cliente: no ad iniziative dalle Direzioni locali 6) Pubblicata in G.U. la legge di conversione del D.L. anti-scalata 7) Presentazione dichiarazione di rettifica rimborso 1) Ammortamento software sorgente La Commissione Tributaria del Lazio, con la sentenza n. 228/04/2011, depositata il 26 maggio 2011, ha stabilito che in tema di software sorgente, l ammortamento non è deducibile in base alla durata di utilizzazione, così come previsto dal secondo comma dell art. 103 del Tuir, ma in tre anni, secondo le previsioni del principio contabile nazionale n. 24 e del primo comma dello stesso art
2 La cessione dei diritti di sfruttamento dei software sorgente va attuata con la deducibilità massima del 50%. Sul trattamento applicabile al cosiddetto software applicativo (costituito per soddisfare specifiche esigenze dell utente) il Principio contabile n. 24 opera una distinzione tra i software acquistati a titolo di proprietà e quelli acquistati a titolo di licenza d uso. Aspetti civilistici e contabili del software acquistato in proprietà I costi relativi al software acquistato a titolo di proprietà vanno iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 dello Stato Patrimoniale. Detti costi vanno poi ammortizzati in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura se determinabile, altrimenti in tre esercizi. Aspetti fiscali Ai fini fiscali questi costi sono deducibili nella misura annua non superiore al 50% (il costo potrà essere ammortizzato, quindi, anche in tre anni). Software applicativo acquistato a titolo di licenza d uso Per quanto riguarda, invece, il software applicativo acquistato a titolo di licenza d uso viene distinto da citata dottrina tra quelli acquistati a: Tempo indeterminato i cui costi vanno capitalizzati osservando le regole previste per i software applicativi acquistati a titolo di proprietà (si veda sopra); tempo determinato. Se il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, i relativi costi vanno imputati a conto economico quando sostenuti (e quindi dedotti nell esercizio di 2
3 competenza). Se, invece, il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo una tantum pagato all inizio a valere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi vanno capitalizzati ed iscritti in bilancio nella voce B.I.4. Aspetti civili e fiscali del software in licenza d uso Ai fini civilistici e fiscali tali costi vanno ammortizzati in quote costanti nel periodo di durata della licenza d uso. In sostanza, i costi relativi alle licenze d uso vanno capitalizzati se il software è stato acquistato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con pagamento di un corrispettivo a valere per tutto il periodo di licenza. Altrimenti, gli stessi vanno rilevati nel conto economico tra i costi dell esercizio se il software è stato acquistato a tempo determinato ed il contratto preveda il pagamento di un corrispettivo periodico. 2) Proroga Sistri in Gazzetta Ufficiale E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 124 del 30 maggio 2011, il Decreto 26 maggio 2011 riguardante la proroga del termine di cui all art. 12, comma 2, del Decreto 17 dicembre 2009, recante l istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Nuova entrata in vigore del Sistri: 3
4 il 1 settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, ecc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle tonnellate (circa ); il 1 ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania ; il 2 novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; il 1 dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a tonnellate (circa ); il 1 gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. 3) Ravvedimento operoso: cambiata la misura delle sanzioni È stata modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di ricorso all istituto del ravvedimento operoso. Le nuove misure si applicano per la regolarizzazione delle violazioni commesse a partire dal 1 febbraio Mancato pagamento di tributi La sanzione ordinariamente prevista nella misura del 30% per l omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell Iva, e 4
5 per l omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d imposta, è così ridotta: 1/10 del 30%, cioè il 3%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve); 1/8 del 30%, cioè il 3,75%, se il versamento è effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo). Violazioni di natura sostanziale Gli errori e le omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d acconto e di crediti d imposta potranno essere regolarizzati mediante il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. Gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione (l omessa o errata indicazione di redditi, l errata determinazione di redditi, l esposizione di indebite detrazioni o deduzioni) potranno essere regolarizzati mediante il pagamento della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante. Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni 5
6 Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni la violazione potrà essere regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo di 258 euro), ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. (Agenzia delle Entrate, annuario del contribuente, edizione maggio 2011) 4) Le novità sul redditometro: Guida Entrate Con il Decreto Legge n. 78/2010 (art. 22) è stato modificato parzialmente l art. 38 del D.p.r. n. 600/1973 che disciplina, oltre all accertamento sintetico di tipo analitico (comma 4), l accertamento sintetico di tipo induttivo (il cd. redditometro ). Il redditometro è lo strumento attraverso il quale l Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito delle persone fisiche al verificarsi di determinate condizioni calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva. Comunque, per l applicazione del nuovo strumento occorre attendere l apposito Decreto del Ministero dell Economia Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva. L obiettivo è quello di adeguare all attuale contesto socio-economico questa particolare forma di 6
7 accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti. Il nuovo redditometro, che potrà produrre i suoi effetti già a partire dal periodo d imposta 2009, presenta, nella sua versione aggiornata, alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato. Il nuovo redditometro in sintesi L ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta. È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto: con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d imposta; con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Quando é ammesso L accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile reddito presunto risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro tale percentuale era pari al 25%). Nuovi indici La determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di 7
8 contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell area territoriale di appartenenza. Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito saranno determinati con appositi decreti ministeriali che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Contradditorio obbligatorio Sarà obbligatorio per l ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione Riconoscimento oneri e detrazioni Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sarà possibile dedurre gli oneri di cui all art. 10 del D.p.r. n. 917/1986 (contributi previdenziali, erogazioni liberali, ecc.). La maggior imposta lorda accertata sarà diminuita dalle detrazioni previste dalla legge (per familiari a carico, per tipologia di reddito, spese mediche, ecc.). L accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile reddito presunto risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro tale percentuale era pari al 25%). (Agenzia delle Entrate, annuario del contribuente, edizione maggio 2011) 8
9 5) Punti INPS e Punti Cliente: no ad iniziative dalle Direzioni locali L Inps, nel perseguire l adeguamento del modello organizzativo in relazione alle nuove esigenze di servizio reso alla cittadinanza, sta predisponendo una circolare con la quale saranno fissate le linee guida per l attuazione dei Punti INPS, di cui all art. art. 23 del Regolamento di organizzazione, e dei Punti Cliente al fine di favorire la presenza dell Istituto sul territorio e assicurare la massima articolazione e differenziazione in relazione alle specifiche esigenze dei cittadini. In relazione a quanto sopra, e nelle more del completamento dell iter di predisposizione della citata circolare, le Direzioni regionali e provinciali dovranno astenersi, pertanto, dal prendere iniziative in tale ambito. (Inps, messaggio n del 30 maggio 2011) 6) Pubblicata in G.U. la legge di conversione del D.L. anti-scalata La legge 23 maggio 2011, n. 73 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, che introduce misure urgenti per garantire l ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2011l 23 marzo Il decreto legge n. 26 del 2011 era stato adottato per consentire alle società quotate, in sede di prima applicazione del d.lgs. 27/2010 di trasposizione della direttiva sui diritti degli azionisti, di 9
10 convocare l assemblea nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non fosse prevista dallo statuto della società (come previsto dall art c.c.). Tale facoltà era riconosciuta anche se l avviso di convocazione fosse stato già pubblicato; in questo caso, sarebbe stata competenza del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di convocare l assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso in cui l assemblea fosse stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l emittente sarebbero considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione e sarebbe stata comunque consentita la presentazione di nuove liste. La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 26 maggio 2011, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Assonime, nota del 31 maggio 2011) 7) Presentazione dichiarazione di rettifica rimborso I contribuenti possono modificare in richiesta di compensazione l originale richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell Irap. La nuova scelta deve essere espressa con una dichiarazione integrativa, da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario. 10
11 La novità introdotta dal cd. Decreto sviluppo è relativa, quindi, ai crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap. Non riguarda, invece, i crediti Iva. In particolare, tale norma ha previsto la possibilità di convertire in compensazione le somme precedentemente richieste a rimborso, come risultano dalla dichiarazione dei redditi, nel seguente modo: La richiesta per rimborso d imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; nell art. 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è stato aggiunto il seguente: 8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Vincenzo D Andò 11
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