LA VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE DA SOCIETÀ DI CAPITALI: INCERTEZZE, ARBITRARIETÀ, PATOLOGIE

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1 Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Economia Aziendale Annalisa BALDISSERA - Federico MANFRIN LA VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE DA SOCIETÀ DI CAPITALI: INCERTEZZE, ARBITRARIETÀ, PATOLOGIE Paper numero 124 Dicembre 2011

2 LA VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE DA SOCIETÀ DI CAPITALI: INCERTEZZE, ARBITRARIETÀ, PATOLOGIE di Annalisa BALDISSERA Ricercatore di Economia Aziendale Università degli Studi di Brescia e Federico MANFRIN Dottore di Ricerca in Economia Aziendale Università degli Studi di Brescia

3 Tutti i problemi della vita aziendale, prima o poi, vengono espressi in numeri. Le sintesi numeriche risentono del processo interpretativo che ad esse ha dato vita e di quello a cui debbono essere in via susseguente assoggettate. Egidio Giannessi, Il Kreislauf tra costi e prezzi come elemento determinante delle condizioni di equilibrio del sistema d azienda (1982)

4 Indice 1. Prefazione Antinomie e incertezze interpretative La valutazione delle azioni di società non quotate Il valore di liquidazione delle azioni quotate Il valore di liquidazione delle quote di S.r.l La discrezionalità tecnica del valutatore tra arbitrarietà eterodiretta e patologie secundum legem Il caso Beta S.r.l Introduzione La determinazione preventiva del valore della quota da parte della società La determinazione preventiva del valore della quota da parte del socio recedente La <negoziazione> del valore della quota Conclusioni...42 Bibliografia...46

5 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie 1. Prefazione La normativa in materia di recesso e, in particolare, di valutazione della partecipazione del socio che tale diritto abbia esercitato si presenta caratterizzata da un ampio ventaglio di variegate e possibili interpretazioni oltre che da numerose zone d ombra di non facile soluzione. Il diritto alla liquidazione (o al rimborso) 1 della propria partecipazione consegue alla decisione discrezionale del socio adottata a seguito del verificarsi di rilevanti fattispecie, ritenute ex lege o ex statuto idonee ad alterare l originario contratto sociale e la conseguente affectio societatis. È noto che l ampiezza del diritto di recesso rappresenta il variabile punto di incontro di due interessi contrapposti: a) la tutela del socio di minoranza, non più in sintonia con le politiche manageriali selezionate dal soggetto economico (soprattutto in assenza di potenziali acquirenti, situazione questa che costringerebbe il socio uscente, in mancanza del diritto di recesso, a svendere la propria partecipazione); b) la salvaguardia dell integrità del patrimonio sociale in favore sia dei creditori sociali, sia dell istituto-impresa che viene ad essere privato di parte delle risorse originariamente destinate allo svolgimento dell attività economica 2. La preferenza anche involontariamente accordata dal legislatore all uno o l altro dei menzionati interessi, o la possibile scelta almeno sul piano formale del loro contemperamento, trova inevitabile rappresentazione nella selezione dei criteri volti a determinare il valore di liquidazione della partecipazione relativamente alla quale il socio abbia esercitato il diritto di recesso. Già la normativa pre riforma del diritto societario si mostrava al riguardo contraddittoria 3. Con riferimento ai titoli non quotati (sia azioni sia quote) disponeva infatti che il socio uscente avesse diritto di ottenere il rimborso (*) Sebbene il presente lavoro sia frutto di discussioni comuni, i 1 e 2 devono essere attribuiti a Federico Manfrin, e i 3 e 4 ad Annalisa Baldissera. 1 Ove non diversamente indicato, non si affronterà in questa sede l analisi della possibile diversa portata dei concetti di liquidazione e rimborso della partecipazione oggetto di recesso, utilizzati dal legislatore rispettivamente per le S.p.A. (art ter c.c.) e per le S.r.l. (art c.c.). 2 Così A.M. BISCOTTI, Il diritto di recesso nelle società di capitali alla luce della novella legislativa. Alcune considerazioni civilistiche, economiche e contabili, Roma, 2007, pp Si consulti inoltre V. CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. Comm., 2005, n. 3, pp. 304 ss. 3 Cfr. A. MUSAIO, La riforma del diritto societario. Profili economico-aziendali, Milano, 2005, pp

6 Annalisa Baldissera Federico Manfrin della propria partecipazione 4 in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell ultimo esercizio, ovvero, per le azioni di società quotate, per un valore pari al prezzo medio dell ultimo semestre 5. Nel primo caso con evidente preferenza per gli interessi dell impresa, la quale avrebbe liquidato la partecipazione del socio uscente a un valore nella maggior parte dei casi inferiore al valore economico; nel secondo caso a miglior tutela dell interesse del socio uscente, che poteva scegliere il valore maggiore tra il prezzo di contrattazione delle azioni nel momento in cui esercitava il diritto di recesso, e il valore medio determinato a norma di legge (che, in ipotesi di valori decrescenti nell arco dei sei mesi considerati, sarebbe stato comunque maggiore del prezzo di Borsa al tempo del recesso). Oggi, con riferimento alle società per azioni, il dettato del nuovo art ter c.c., sebbene lasci pressoché immutato il criterio di valorizzazione per le partecipazioni di società quotate 6, attua una radicale innovazione per quanto concerne i titoli non quotati 7. Vengono infatti introdotti nel secondo comma tre criteri di ampia portata: la consistenza patrimoniale, le prospettive reddituali e l eventuale valore di mercato delle azioni, con il chiaro obiettivo di mutare la base di calcolo dal capitale di funzionamento, di cui al precedente art c.c., al capitale economico. A differenza del precedente dettato legislativo, il nuovo privilegia pertanto una configurazione del capitale d impresa che tenga conto non soltanto dei cespiti che lo compongono, ma altresì dei risultati che esso capitale è in grado di produrre in termini di capacità di reddito 8. Tuttavia, la difficoltà riscontrata da parte della dottrina giuridica nell attribuire significato tecnico alle tre espressioni sopra menzionate evidenzia come, più che di criteri specificamente indicati, si tratti in verità di canoni economico-aziendali cui 4 In tutto ovvero, ove consentito, in parte. 5 Cfr. P. ONIDA, Il bilancio di esercizio delle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione, Milano, 1951, pp Viene in particolare chiarito, rispetto al previgente testo, che il valore di riferimento per il calcolo della media deve essere il prezzo di chiusura. 7 Si consulti sul punto G. FERRERO, La valutazione del capitale di bilancio, Milano, 1995, pp e M. CATTANEO, Alcune osservazioni sulla scelta della formula di valutazione del capitale economico, in Finanza Marketing e Produzione, n. 1, 1986, pp Nella prassi tale configurazione di capitale è normalmente ritenuta la più idonea in ipotesi di cessione in blocco dell azienda o di un suo ramo a terzi. Cfr. E. CAVALIERI-R. FERRARIS FRANCESCHI, Economia aziendale. 1. Attività aziendale e processi produttivi, Torino, 2005, pp ; A.M. BISCOTTI, Il diritto di recesso nelle società di capitali alla luce della novella legislativa. Alcune considerazioni civilistiche, economiche e contabili, Roma, 2007, pp ; N. ANGIOLA, Il diritto di recesso del socio di società di capitali. Riflessioni economico-aziendali alla luce dell innovata disciplina civilistica, in N. Abriani e T. Onesti (a cura di), La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, Atti del Convegno di Foggia, 12 e 13 giugno 2003, Milano, 2004, p

7 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie ricondurre la valutazione; da tali principi derivano poi metodi, dai quali a loro volta il valutatore è chiamato a desumere i parametri più adeguati nel rispetto della voluntas legis e impiegando la più opportuna combinazione tra le numerose tecniche che le scienze appunto economico-aziendali gli mettono a disposizione 9. Da tale contemperamento di criteri economicoaziendali e legislativi scaturirà naturaliter il valore di liquidazione delle azioni. Parimenti, anche relativamente alle società a responsabilità limitata gli operatori sono oggi chiamati a effettuare le loro valutazioni sulla base di un nuovo canone svincolato dai dati storici e prudenziali di bilancio, i.e. il valore di mercato del patrimonio sociale: si tratta nondimeno, anche per questa fattispecie, di un criterio connotato da scarsa chiarezza e idoneo a dare adito a molteplici e contrastanti interpretazioni, con conseguenti valori di sintesi differenziati. Occorre tuttavia sottolineare che, nonostante l ampia formulazione dei nuovi criteri-quadro di cui agli artt ter e 2473 c.c., pare improbabile che il valore alla fine determinato possa effettivamente rispecchiare vuoi la misura del capitale economico (S.p.A.) vuoi il valore di mercato del patrimonio sociale (S.r.l.). E per numerose ragioni, legate non solamente alle diverse metodologie di valutazione impiegabili, ma altresì alla natura economico-aziendale dell iter valutativo in sé considerato e alla plasticità di confini del bene oggetto di valutazione. Si potrebbe infatti definire il processo di valutazione in oggetto quale forma particolare di contrattazione implicita, ove il valore della partecipazione del socio uscente costituisce il risultato di un procedimento valutativo influenzato da condizioni oggettive e soggettive di negoziazione 10. La norma di legge richiede infatti almeno espressamente per le S.p.A., ma non si vede come potrebbe operarsi diversamente per le S.r.l. che siano gli amministratori a determinare il valore di liquidazione, e non un valutatore esterno e indipendente 11. Gli amministratori, invero, in 9 Cfr. E. VIGANÒ, La natura del valore economico del capitale di impresa e le sue applicazioni, Napoli, 1967, pp ; G. FERRERO, La valutazione economica del capitale d impresa, Milano, 1966, passim; I. GREZZINI, La valutazione delle imprese industriali in funzionamento. Analisi comparata dei metodi di stima del «capitale economico» d azienda, Padova, 2005, passim. 10 Cfr. C. MASINI, L ipotesi nella dottrina e nelle determinazioni dell economia di azienda, Milano, 1961, passim e A. MUSAIO, Valore intrinseco e valore soggettivo delle partecipazioni, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, nn. 5-6, 1995, pp. 248 ss. 11 Ricorda P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, p. 461, come la scelta di affidare la determinazione del valore di liquidazione delle azioni agli amministratori sia stata dettata dal fatto di essere questi i soggetti considerati 3

8 Annalisa Baldissera Federico Manfrin quanto soggetti direttamente interessati a ridurre al minimo sia la fuoriuscita di capitali dall impresa sia l eventuale esborso per l acquisto della partecipazione del socio uscente a beneficio proprio o altrui, opteranno in generale non per il valore economico di tale partecipazione, bensì per il minor valore che i potenziali soci recedenti saranno presumibilmente disposti ad accettare senza sollevare impugnazioni (condizioni soggettive) 12 ; inoltre, gli stessi amministratori saranno con ogni probabilità a conoscenza di informazioni riservate sconosciute al socio di minoranza intenzionato a recedere, il quale, pertanto, non le potrà in nessun caso eccepire in sede di contestazione (condizioni oggettive). La presenza di una contrattazione (successiva ma già implicita ex ante) in grado di influenzare il valore di liquidazione della partecipazione è del resto confermata dalla numerosità dei soggetti che sono chiamati ex lege a partecipare al processo valutativo: obbligatoriamente gli amministratori, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione contabile nelle società per azioni, eventualmente i soci recedenti e i non recedenti, i creditori della società 13, l esperto nominato dal Tribunale in caso di contestazione; e non ultimi tutti i professionisti che a vario titolo sono chiamati a compiere valutazioni tecniche a tutela degli interessi particolari dei soggetti predetti 14. Nondimeno, e ancora a monte della selezione e dell effettivo utilizzo di specifici criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione, il valutatore deve interrogarsi in merito alla stessa nozione di valore che intende adottare quale linea direttrice del suo incarico, in particolare: a) valore di trasferimento, b) valore di mercato, c) valore di liquidazione, d) valore di rimborso? 15. Si ricorda al riguardo la tradizionale dicotomia disciplinare tra i due momenti dell unitario fenomeno della liquidazione: da un lato più rappresentativi nell ambito della società emittente e, presuntivamente, più informati in materia di valore aziendale. 12 Il punto trova chiara esemplificazione in G. FERRERO, La valutazione economica del capitale d impresa, Milano, 1966, pp Tali soggetti sono legittimati a proporre opposizione all eventuale deliberazione di riduzione del capitale sociale ai sensi dell art c.c. per le S.p.A. e dell art c.c. per le S.r.l. 14 In merito alle funzioni, al ruolo e alle aspettative dei soggetti coinvolti, si veda P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, pp Parte della dottrina sostiene che a un valore stand alone, determinato estrapolando l impresa dalle sue interazioni con l ambiente esterno, si contrapponga un valore strategico (o di acquisizione) in grado di tener conto altresì delle sinergie e delle interazioni con imprese terze (alias, le note business combinations). Sul punto si consulti A. SALVIDIO, La valutazione in caso di recesso del socio, in La valutazione delle aziende, a cura di Finanza e Valore, n. 36, 2005, p

9 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie l accertamento dei presupposti giuridici per l applicabilità necessaria o opzionale dei criteri di valutazione di origine legale o statutaria (in altre parole l an dei parametri e delle tecniche di stima), dall altro la concreta utilizzazione di tali criteri onde pervenire al valore di liquidazione della partecipazione (e che potremmo definire il quomodo della valorizzazione). Ricostruzione questa talora tanto elegante dal punto di vista formale quanto priva di reale valenza empirica se, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, l estrema e inevitabile soggettività di interpretazione dei criteri di valutazione fissati ex lege può agilmente scardinare qualunque lodevole ricostruzione giuridica dell istituto. Chiarite le problematiche valutative di fondo, si procede di seguito a introdurre una preliminare analisi della portata e della discrezionalità (tecnica?) dei giudizi estimativi per mezzo dei quali viene determinato il valore della partecipazione da liquidare. 2. Antinomie e incertezze interpretative 2.1. La valutazione delle azioni di società non quotate La dottrina aziendalistica è pressoché concorde nell affermare che, per determinare il valore di liquidazione delle azioni per le quali si sia esercitato il diritto di recesso, è necessario valutare ex ante l intero complesso aziendale in funzionamento 16. A tale fine gli studi economico-aziendali offrono numerose metodologie tradizionalmente raggruppate nelle macroclassi dei metodi a) patrimoniali, b) reddituali, sovente variamente combinate nei c.d. c) metodi misti. I metodi patrimoniali di valutazione del capitale economico di un impresa perseguono il fine di stimare analiticamente gli elementi attivi e passivi che tale capitale vanno a comporre 17. Diversamente, i metodi 16 Per una panoramica della principale dottrina aziendalistica si vedano in particolare: C. MASINI, La dinamica economica nei sistemi di valori d azienda, valutazioni e rivalutazioni, Milano, 1955; A. AMADUZZI, La teoria delle valutazioni dei complessi aziendali, in Rivista di Politica Economica, 1954; C. CARAMIELLO, Il problema della valutazione di azienda in caso di cessione, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 3, 1977, pp e La valutazione dell azienda. Prime riflessioni introduttive, Milano, 1993; G. BRUGGER, La valutazione di aziende ed acquisizioni, in S. Pivato (a cura di), Trattato di finanza aziendale, Milano, 1983; G. CERIANI, Il trasferimento dell impresa in economia aziendale, Padova, 1990; G. ZANDA, M. LACCHINI e T. ONESTI, La valutazione delle aziende, Torino, 2005, passim. 17 Si osservi tuttavia che i metodi patrimoniali in tema di valutazione appaiono ormai diffusamente in disuso nelle costruzioni dottrinali e nelle applicazioni pratiche, in ragione della visione palesemente parziale del valore d impresa che i medesimi risultano in grado di esprimere : così I. GREZZINI, La valutazione delle imprese industriali in funzionamento. 5

10 Annalisa Baldissera Federico Manfrin reddituali mirano a determinare il valore lato sensu economico dell azienda in funzione della sua durevole capacità di reddito. E proprio a tale bipartizione parrebbero fare eco, almeno in prima approssimazione e con riferimento alle società non quotate, i concetti di consistenza patrimoniale e prospettive reddituali di cui al secondo comma del vigente art ter c.c. Ma se la correlazione logica appare verisimile 18, più difficile risulta asserire la necessità di utilizzazione di tali metodi. La norma si rivolge agli amministratori, e tramite questi ai professionisti che li affiancano, chiedendo loro solamente di tenere conto di tali parametri, rimettendoli di fatto al loro prudente apprezzamento; con la possibilità di poterli anche disattendere del tutto? 19 Parrebbe infatti che con tale espressione il legislatore non abbia voluto esaurire mediante l indicazione dei criteri contenuti nell art ter c.c. per la determinazione del valore della partecipazione oggetto di recesso il procedimento valutativo ma, in un certo senso, lo abbia voluto valorizzare, consentendo di coniugare molteplici metodi propri della dottrina economico-aziendale. Sia gli aziendalisti sia i giuristi hanno poi alimentato l ulteriore dibattito in merito alla molteplicità delle possibili tecniche valutative con le quali soddisfare i criteri legali di determinazione del valore della partecipazione oggetto di recesso. Va in particolare osservato che la mancanza di un criterio chiaro e definitivo deve venire interpretata come precisa voluntas legis, onde consentire un certo grado di discrezionalità tecnica nella scelta dei metodi stessi (siano essi analitico-patrimoniali, sintetico-reddituali, Analisi comparata dei metodi di stima del «capitale economico» d azienda, Padova, 2005, p Contra si consulti A. SALVIDIO, La valutazione in caso di recesso del socio, in La valutazione delle aziende, a cura di Finanza e Valore, n. 36, 2005, p Il comma 6 dell art ter introduce la possibilità per il socio recedente di contestare la valutazione effettuata dagli amministratori. In tale ipotesi il valore di liquidazione è demandato ad un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, il quale dovrà procedere, ai sensi del comma 1 dell art. 1349, con equo apprezzamento. Tale ultimo parametro non ha mancato di destare interrogativi in merito alla sua autonomia rispetto ai criteri espressamente indicati dai commi 2 ( consistenza patrimoniale, prospettive reddituali ed eventuale valore di mercato delle azioni ), 3 ( media aritmetica dei prezzi di chiusura ) e 4 ( criteri diversi stabiliti dallo statuto) dell art ter. Sebbene l interpretazione letterale del testo di legge sembri consentire il superamento dei predetti criteri, nondimeno occorre riconoscere che difficilmente l esperto potrà adottare metodologie non rientranti in quelle menzionate dall art ter. Come già evidenziato, infatti, i parametri indicati da tale norma, nel momento della loro effettiva operatività, rappresentano non specifici criteri bensì macroclassi di metodologie, alle quali è improbabile che l esperto possa sottrarsi senza ricorrere a metodi avulsi e biasimevoli di mero arbitrio, e come tali fonte di possibili impugnazioni. 6

11 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie misti, finanziari, o altri ancora) 20, primariamente in funzione delle concrete circostanze di fatto 21. Si osserva poi che, proprio a seguito del silenzio del legislatore in merito alla gerarchia dei criteri stabiliti ex lege, si scontrano sia nella dottrina sia nella prassi l approccio che considera quale punto di partenza per la valutazione del quantum da liquidare il valore dei beni impiegati per l esercizio dell impresa (orientamento questo che trova la sua fonte nell originaria prospettiva formalistica e prudenziale, sebbene oggi parzialmente superata, del nostro legislatore), e l approccio che si fonda principalmente sulla capacità prospettica di generare flussi di reddito o di cassa (prospettiva quest ultima tipicamente anglosassone). In particolare, per quanto concerne poi la portata interpretativa dei suddetti criteri individualmente considerati, in merito alla consistenza patrimoniale si prospetta la scelta tra un metodo patrimoniale semplice, che prenda in considerazione il solo valore del capitale netto rettificato; ovvero, come preferito dalla dottrina maggioritaria, un metodo patrimoniale complesso, che tenga altresì conto, oltre al capitale netto rettificato, anche del valore complessivo dei componenti immateriali non contabilizzati, nonché dell avviamento 22. Sempre con riferimento alla 20 Cfr. S. CAPPIELLO, Prospettive di riforma del diritto di recesso dalle società di capitali: fondamento e limiti dell'autonomia statutaria, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d Italia, n. 54, 2001, p. 26, per il quale occorre osservare che per quanto la possibilità di determinare il valore di mercato della partecipazione del socio uscente rappresenti una condicio sine qua non per l efficace funzionamento di un diritto al disinvestimento, tuttavia non sembra enucleabile un criterio legislativo di valutazione capace di assicurare con sufficiente margine di certezza il rispetto di detta condizione. La scelta tra diversi criteri di valutazione è infatti un processo necessariamente ed intrinsecamente discrezionale, che sconta un inevitabile grado di aleatorietà circa gli esiti a cui la stessa può condurre nei singoli casi, si tratti di società quotate o non. 21 Cfr. L. GUATRI-M. BINI, La valutazione delle aziende, Milano, 2007, p. 441, ove si osserva che i parametri valutativi di cui all art ter c.c. si traducono sul piano minimale: a. nel ricorso al modello misto patrimoniale-reddituale, dove il calcolo, se ne è il caso, si svilupperà considerando anche il valore di intangibili specifici; b. nel ricorso alla valutazione patrimoniale, integrata dalla verifica reddituale. Le combinazioni consigliate prevedono inoltre la considerazione, in aggiunta e per ambedue le ipotesi precedenti, della prova dei moltiplicatori impliciti. Questo completamento del processo valutativo adempie anche all obbligo di tenere conto, indirettamente, del valore di mercato delle azioni. 22 Come ricorda P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, p. 469: non tutte le attività aziendali sono iscritte in bilancio, né tutte sono iscrivibili. Si veda inoltre I. GREZZINI, La valutazione delle imprese industriali in funzionamento. Analisi comparata dei metodi di stima del «capitale economico» d azienda, Padova, 2005, pp e N. ANGIOLA, Il diritto di recesso del socio di società di capitali. Riflessioni economico-aziendali alla luce dell innovata disciplina civilistica, in N. Abriani 7

12 Annalisa Baldissera Federico Manfrin prospettiva patrimoniale, la dottrina si è poi interrogata dando sovente risposta affermativa sulla necessità o meno di redigere un bilancio straordinario, nel quale dovrebbero trovare manifestazione sia l avviamento sia gli intangibles normalmente non presenti nel bilancio di esercizio 23. Relativamente al parametro delle prospettive reddituali è dubbio se si debba tener conto unicamente delle capacità reddituali già perseguite o ragionevolmente perseguibili in un breve arco temporale, ovvero anche delle aspettative di lungo periodo del soggetto economico (eventualmente già dichiarate, ma che in ogni caso non potrebbero trovare ragione nei maggiori flussi reddituali attesi a fronte dell operazione contestata che ha determinato l esercizio del diritto di recesso) 24. e T. Onesti (a cura di), La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, Atti del Convegno di Foggia, 12 e 13 giugno 2003, Milano, 2004, p Il dibattito sul tema era particolarmente vivace nel vigore della normativa pre riforma. Ricorda in particolare P. ONIDA, Le dimensioni del capitale d impresa. Concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale, Milano, 1951, p. 238, che il bilancio ufficiale può essere stato composto in vista della prossima fusione della società con altre o di un prossimo aumento di capitale con emissione di nuove azioni da collocare presso terzi. In connessione alla stima delle azioni per la fusione od alle previste condizioni della nuova emissione, particolari sopravalutazioni o svalutazioni possono essere state apportate al capitale di bilancio, in confronto ai valori che si sarebbero accolti ove le accennate circostanze non si fossero presentate. Tali sopravalutazioni o svalutazioni non sempre potrebbero essere ammesse nella determinazione del valore di rimborso delle azioni dei soci recedenti. Inoltre, la nuova dicitura consistenza patrimoniale della società utilizzata dal legislatore, rispetto alla precedente che faceva riferimento unicamente al patrimonio netto della società risultante dall ultimo bilancio di esercizio, sembra perseguire la finalità di qualificare la variabile de quo in termini reali e non di considerarla sic et simpliciter a valori contabili : così A.M. BISCOTTI, Il diritto di recesso nelle società di capitali alla luce della novella legislativa. Alcune considerazioni civilistiche, economiche e contabili, Roma, 2007, p. 21. Sottolinea infine P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, p. 467, che la mancata qualificazione del patrimonio autorizza, sia a rilevare la ricercata consistenza patrimoniale anche a livello consolidato, nella ipotesi di una società posta al vertice di un gruppo, sia a recuperare le eventuali attività (soprattutto intangibili) non iscritte/iscrivibili nello stato patrimoniale. Per i profili legati alla rappresentazione in bilancio dell operazione di recesso, si veda quanto disposto dal Principio contabile n. 28: il Patrimonio Netto del 30 maggio 2005, in ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Principi contabili nazionali 2007, Milano, pp È indubbio che l operazione di stima della capacità reddituale dell impresa si qualifichi quale operazione complessa. Si pensi alla difficoltà di valutare le prospettive economiche del settore in cui l impresa opera, il prospettico andamento dei costi dei fattori produttivi, la previsione della domanda legata ai gusti e alle preferenze dei consumatori e la possibilità di ingresso di nuovi concorrenti nel mercato di riferimento. Afferma infatti sul punto T. ONESTI, Problemi valutativi nella liquidazione della quota del socio uscente nelle società di persone e nelle società di capitali, Torino, 1991, p. 33: al fine di considerare i fattori determinanti della redditività dell impresa, è necessario far riferimento ad essa come ad un sistema complesso, inserito nell ambito di un sistema ancor più complesso, l ambiente. Si consulti inoltre L. GUATRI-M. BINI, La valutazione delle aziende, Milano, 8

13 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie È tuttavia con riferimento al terzo criterio indicato dal legislatore, ossia l eventuale valore di mercato delle azioni che si riscontrano le maggiori differenze in tema di posizioni dottrinali 25. Alcuni Autori identificano infatti tale parametro con il criterio finanziario dei multipli 26 ; altri sostengono che tale valore possa esistere solo qualora la società abbia, in un arco temporale relativamente recente, compiuto operazioni straordinarie per le quali si sia dovuto determinare un opportuno prezzo di mercato delle azioni 27 ; altri infine ricavano da tale parametro la possibilità di poter valutare soggettivamente l impresa tenendo conto delle più varie condizioni d ambiente 28 riscontrabili nel momento di esercizio del diritto di recesso 29. E tuttavia, proprio per questa sua elasticità, tale parametro sembra essere verisimilmente il più adatto per la valutazione di azioni non ordinarie provviste di specifici privilegi accordati in sede statutaria , p. 248, ove si evidenziano le principali variabili che possono influenzare il modello reddituale di valutazione delle aziende, inter alia, la misurazione dei flussi reddituali, la durata dell orizzonte temporale di riferimento, le modalità di definizione delle attese e delle proiezioni future, la scelta dei tassi di attualizzazione. 25 Cfr. P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, p. 472: La locuzione «eventuale valore di mercato delle azioni» è certamente la più problematica sul piano interpretativo della norma in esame. Ciò dipende non solo dal carattere di eventualità della presenza del parametro valutativo (accertabile, si ipotizza, da parte degli amministratori chiamati ad effettuare la valutazione e non, presuntivamente, in senso assoluto), ma anche dall accostamento del concetto di «valore» (per definizione soggettivo e calcolabile in base a metodologie non scientifiche o pragmatiche) al concetto di «mercato» (per definizione fonte di «prezzi» oggettivi, espressione dell univoco incontro della domanda e dell offerta). 26 In particolare L. GUATRI-M. BINI, La valutazione delle aziende, Milano, 2007, p. 441, sostengono che i multipli impliciti e il loro confronto con un campione di società comparabili sono l unico modo (in assenza di prezzi espressi direttamente dal mercato, com è regola nelle società non quotate) per realizzare la comparazione con il mercato. 27 Cfr. A.M. BISCOTTI, Il diritto di recesso nelle società di capitali alla luce della novella legislativa. Alcune considerazioni civilistiche, economiche e contabili, Roma, 2007, p Ad esempio, tra gli altri, il contesto normativo, le particolari tutele delle minoranze riconosciute dallo statuto e la presenza di un efficiente e liquido mercato di private equity. 29 Per una disamina delle soluzioni adottabili cfr. A.M. BISCOTTI, Il diritto di recesso nelle società di capitali alla luce della novella legislativa. Alcune considerazioni civilistiche, economiche e contabili, Roma, 2007, pp Ricorda P. ONIDA, Le dimensioni del capitale d impresa. Concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale, Milano, 1951, p. 242, che le clausole statutarie relative ai privilegi accordati a particolari categorie di azioni, debbono essere attentamente considerate non solo quando si ricerca il valore di rimborso delle azioni privilegiate ma pure quando si valutano le azioni ordinarie, giacché i privilegi delle prime possono limitare la somma rimborsabile sulle seconde. 9

14 Annalisa Baldissera Federico Manfrin Il dettato legislativo non consente poi di definire se i tre parametri debbano venire necessariamente utilizzati congiuntamente, come sostenuto da autorevole dottrina con riferimento ai già citati metodi misti 31, ovvero se il valutatore possa discrezionalmente impiegarne due o addirittura solamente uno. Tuttavia, anche qualora si optasse per un utilizzo simultaneo di tali criteri, il valutatore resterebbe comunque arbitro del sistema di ponderazione fra gli stessi, risultando tecnicamente inadeguata la semplice media aritmetica fra i valori risultanti dall applicazione isolata delle tre metodologie 32. Ai parametri di cui al comma 2 dell art ter c.c. si aggiungono poi gli eventuali criteri convenzionali dichiarabili statutariamente, a norma del comma 4 del medesimo articolo. In particolare lo statuto potrà indicare le componenti patrimoniali iscritte in bilancio che possono essere rettificate (ad esempio, i fabbricati, i marchi, i brevetti, i fondi per rischi ed oneri), i criteri da utilizzare per la rettifica, nonché altre componenti del patrimonio suscettibili di valutazione (ad esempio, il know-how, il portafoglio lavori), compreso l avviamento 33. Una volta concluso il processo di determinazione del valore fondamentale delle azioni 34 per mezzo di criteri giustificabili alla luce dei parametri legislativi più sopra esaminati, il valutatore è chiamato a interrogarsi sull opportunità e la legittimità di correggere tale valore in funzione di eventuali sconti a) di minoranza per ridotti poteri, b) di liquidità per mancanza di mercato e conseguente difficile smobilizzo delle azioni stesse 35. Tali sconti infatti, in sede di valutazione delle partecipazioni sociali in ipotesi di operazioni straordinarie, assumono sovente valori diversi a seconda che ad essere coinvolte siano partecipazioni di minoranza semplice 31 Alcuni Autori, particolarmente rispettosi del dettato legislativo, si sono espressi per la necessaria applicazione congiunta dei tre parametri indicati dal legislatore, con l utilizzo ad un tempo di valutazioni patrimoniali, modelli reddituali e verifiche basate su moltiplicatori impliciti. Così, tra gli altri, L. GUATRI-M. BINI, La valutazione delle aziende, Milano, 2007, p Sul punto si veda P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, pp Così N. ANGIOLA, Il diritto di recesso del socio di società di capitali. Riflessioni economico-aziendali alla luce dell innovata disciplina civilistica, in N. Abriani e T. Onesti (a cura di), La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, Atti del Convegno di Foggia, 12 e 13 giugno 2003, Milano, 2004, p Cfr. L. GUATRI-M. BINI, La valutazione delle aziende, Milano, 2007, p Cfr. M. MASSARI, Il valore di mercato delle aziende. Approfondimenti teorici e metodi di stima, Milano, 1984, pp e Ancora in tema di cessione di pacchetti di controllo, in Riv. Soc., 1979, pp

15 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie ovvero di minoranza qualificata 36. Inoltre, ove si opti per la correttezza valutativa del loro impiego, non sembra di facile soluzione il dubbio se gli amministratori possano discrezionalmente correggere il valore delle azioni con l impiego di tali sconti anche qualora ciò non sia menzionato tra i criteri convenzionali previsti statutariamente. Si osserva nondimeno che parte della dottrina si è dichiarata fortemente critica in merito all utilizzabilità degli stessi 37. Inoltre, qualora si sia esercitato il diritto di recesso per un pacchetto di minoranza qualificato, sembra ad alcuni corretto in sede di valutazione decurtarne il valore pro quota del danno subito dalla società a seguito della decisione operata dal socio recedente. A fronte del recesso, infatti, è verisimile che il sistema-azienda nel suo complesso possa risentire di un danno economico in termini di futura capacità reddituale, sia per la diminuzione del capitale, qualora il rimborso della partecipazione avvenga con esborso a carico della società, sia per l incremento degli oneri finanziari, qualora la società sia costretta a indebitarsi per far fronte alla diminuzione dei mezzi propri 38. I correttivi testé esaminati richiedono però che il rimborso della partecipazione del socio uscente avvenga sulla base del valore pro quota del capitale economico calcolato dopo l operazione di recesso: è infatti dalla significatività della partecipazione azionaria oggetto di recesso che dipendono il valore degli sconti e l entità del nocumento subito dalla società. Tuttavia, dal dettato del comma 5 dell art ter c.c., conformemente al quale i soci hanno diritto di conoscere il valore delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l assemblea, discende che tali aggiustamenti dovrebbero essere determinati in un momento che precede l esercizio del diritto di recesso e, di conseguenza, senza conoscere l ammontare totale delle azioni coinvolte. Per tale motivo, in questa sede si pone l ulteriore interrogativo se si possa rimediare a tale limite ricorrendo alla determinazione di un prezzo con collegata una formula correttiva in grado di tenere conto, necessariamente ex post, del valore semplice o qualificato della partecipazione oggetto di recesso. 36 Per minoranza semplice intendiamo il socio titolare di una frazione irrilevante del capitale; per minoranza qualificata facciamo riferimento al socio che possiede una quota rilevante, pur sempre minoritaria, del capitale della società. 37 Si veda per tutti P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, pp Esprimendosi favorevolmente per l applicazione di tali correttivi, T. ONESTI, Problemi valutativi nella liquidazione della quota del socio uscente nelle società di persone e nelle società di capitali, Torino, 1991, p. 39, conclude sul tema affermando che il valore economico della partecipazione del socio recedente dovrà essere sicuramente inferiore al valore economico del capitale d azienda calcolato pro quota, determinato prima dell operazione di recesso. 11

16 Annalisa Baldissera Federico Manfrin 2.2 Il valore di liquidazione delle azioni quotate Ulteriori problematiche emergono inoltre con riferimento alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni di società quotate. Per questa ipotesi il legislatore ha optato per un operazione di mero calcolo negando in nuce l applicabilità di un processo valutativo 39. Tale valore, infatti, andrà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell avviso di convocazione dell assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Trattandosi poi di titoli tendenzialmente liquidi, ed essendo il recesso e la cessione in Borsa valori strumenti concorrenziali a disposizione dello stesso socio 40, l azionista ricorrerà al recesso solo qualora il valore determinato ex lege sia superiore al valore negoziato dal mercato nel medesimo periodo. Si rileva inoltre come parte della dottrina, nonostante la nuova formulazione del testo di legge, lamenti il perdurare della differenza di trattamento tra società quotate e non quotate: infatti, mentre il prezzo di mercato sconta inevitabilmente (o dovrebbe) le attese della futura performance della società emittente, allo stesso risultato non sembra si possa giungere impiegando i soli criteri previsti per le società non quotate 41. Tralasciando in questa sede le perplessità in merito all utilizzabilità del suddetto metodo di calcolo previsto ex lege in ipotesi di turbative occorse nel periodo temporale di riferimento, o qualora la quotazione abbia registrato una durata inferiore al semestre, ovvero ancora qualora si siano verificate sempre nel semestre di riferimento operazioni straordinarie in grado di alterare i valori di Borsa, si osserva che la dottrina aziendalistica ha sottolineato in più occasioni che tali valori sono normalmente soggetti a molteplici variabili economiche e psicologiche, e inoltre alle manovre di speculatori e market makers, non di rado poi degli stessi soci di maggioranza che ad esempio potrebbero essere interessati a scoraggiare il recesso tramite la svalutazione delle azioni, ovvero a deprimere il prezzo per 39 Cfr. L. GUATRI-M. BINI, La valutazione delle aziende, Milano, p Cfr. A.M. BISCOTTI, Il diritto di recesso nelle società di capitali alla luce della novella legislativa. Alcune considerazioni civilistiche, economiche e contabili, Roma, 2007, p Sul punto P.M. IOVENITTI, Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, p. 464, sottolinea opportunamente che la «consistenza patrimoniale» valorizza il passato che è andato stratificandosi nel presente (risultante dalla situazione patrimoniale utilizzata per la stima), mentre le «prospettive reddituali», indubbiamente orientate al futuro, scontano attese ipotizzabili solo dall interno dell impresa e non dal mercato, e l «eventuale valore di mercato» è un parametro più idoneo a riflettere le utilità attribuite alle azioni sociali dalle parti della negoziazione che lo ha generato. 12

17 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie acquistare eventualmente le azioni (qualora il recesso fosse comunque esercitato) a un prezzo inferiore al loro valore economico 42. In termini generali, inoltre, i fluttuanti valori di Borsa potrebbero addirittura, in un periodo di ampia incertezza dei mercati, generare un valore delle azioni inferiore al valore del patrimonio netto contabile dell impresa. In questa eventualità è dubbio se tale ultimo valore debba comunque rappresentare il limite invalicabile o se, fedeli al testo letterale della norma, si possa accogliere in ogni caso il valore risultante dalla media dei prezzi di Borsa 43. Fonte di incertezza è poi la stessa nozione di media, il testo di legge non chiarendo se si debba ricorrere a una media semplice o ponderata, e in quest ultimo caso a quale criterio di ponderazione si debba fare ricorso (ad esempio: volumi trattati, numero di contratti,e così via). Resta infine dibattuto il criterio adottabile in ipotesi di valutazione di azioni quotate palesemente sottili e a ridotto flottante. Il rispetto del dettato legislativo richiederebbe anche in questo caso l impiego della media dei valori registrati negli ultimi sei mesi; tuttavia in prospettiva meramente valutativa ci si interroga sul fatto se, in questa eventualità, possa essere corretto qualificare i titoli come non quotati e ricorrere pertanto ai criteri richiamati dal legislatore per le società ordinarie Il valore di liquidazione delle quote di S.r.l. Dando per note anche con riferimento a questa tipologia di società le vicende legislative o statutarie dalle quali può trarre origine il diritto di 42 Così P. ONIDA, Le dimensioni del capitale d impresa. Concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale, Milano, 1951, pp L Autore ricorda inoltre (p. 237) che in termini generali i prezzi di Borsa si formano col concorso di molteplici, mutevoli e contingenti condizioni di mercato, estranee alla situazione economico-finanziaria e alla situazione patrimoniale in qualunque senso intesa della società cui le azioni si riferiscono. In momenti di generale depressione del mercato finanziario, ad esempio, potrebbero essere negoziate al di sotto della pari, anche azioni di società solide, dotate di vaste riserve e prosperose. 43 A favore di tale limite si è espresso T. ONESTI, Problemi valutativi nella liquidazione della quota del socio uscente nelle società di persone e nelle società di capitali, Torino, 1991, p È nota, ad esempio, la posizione assunta da P. ONIDA su tale problematica sin dagli anni 50. In particolare l Autore, in Le dimensioni del capitale d impresa. Concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale, Milano, 1951, p. 237, dopo aver criticato la valorizzazione del prezzo di liquidazione fondata sulle quotazioni di Borsa, così si esprime: affinché non risultassero lesi i legittimi interessi del socio che recede in seguito a deliberazioni prese dalla maggioranza, il rimborso delle azioni dovrebbe essere effettuato ci sembra secondo il valore ad esse attribuibile, in funzione della loro presunta redditività. 13

18 Annalisa Baldissera Federico Manfrin recesso, si procede all analisi critica dei parametri statuiti ex lege per la determinazione del valore della quota del socio uscente (che il legislatore, senza apparente ragione, ha diversificato rispetto alle azioni di società non quotate). Ai sensi dell art c.c. il socio uscente ex recesso ha diritto di ottenere il rimborso (non già la liquidazione come detta la corrispondente disciplina delle S.p.A.) della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale... determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Viene pertanto richiesta una valutazione a valori correnti, in virtù sia del momento temporale di riferimento (la dichiarazione di recesso) sia dell espresso riferimento al mercato (che sottintende necessariamente valori attuali). Diversamente, come già osservato per le S.p.A. non quotate, il legislatore del 1942 aveva previsto un criterio di valorizzazione unicamente vincolato ai dati contabili dell ultimo bilancio di esercizio 45, criterio nel quale numerosa dottrina vi aveva intravisto il favor legis per la conservazione dell equilibrio finanziario e del patrimonio della società a scapito delle pretese individualistiche del socio uscente (che in virtù di tale criterio avrebbe solitamente ma solo solitamente come si avrà modo di osservare nel prosieguo conseguito un valore di rimborso inferiore al reale valore della partecipazione) 46. La nuova formulazione tuttavia, sebbene abbia posto rimedio a talune critiche sollevate in passato a tutela dei soci di minoranza, pare caratterizzata da opacità e dal conseguente ampio spettro di chiavi interpretative. Transeat per il concetto di patrimonio sociale, relativamente al quale si possono richiamare tutte le osservazioni già supra evidenziate in tema di capitale economico e le conclusioni che indirizzano verso un riconoscimento dell effettivo e non meramente contabile valore patrimoniale della partecipazione 47 ; a generare il maggior numero di letture dottrinali talora antitetiche è tuttavia il secondo parametro, rectius il valore di mercato : a) della partecipazione? b) del patrimonio sociale? Di certo, nell uno e nell altro caso, si tratta di espressione priva di alcun portato 45 La normativa pre riforma richiedeva infatti, al pari della disciplina dettata per le S.p.A. alla quale rinviava, che la partecipazione del socio recedente fosse valutata in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell ultimo esercizio. 46 Cfr. per tutti L. ENRIQUES, S. SCIOLLA e A. VAUDANO, Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma, in Giur. Comm., 2004, p Cfr. Trib. Lecco, Sez. II, 4 marzo 2010: Il nuovo art c.c. stabilisce che il rimborso della partecipazione al socio receduto avviene in proporzione del patrimonio sociale, che è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Pertanto la nuova disciplina delle s.r.l., nell ipotesi che nulla lo statuto preveda per la liquidazione della quota al socio receduto, fa riferimento, alla <consistenza patrimoniale>, volendo così indicare che non si è vincolati al risultato dei dati contabili. 14

19 La valutazione della partecipazione del socio recedente da società di capitali: incertezze, arbitrarietà, patologie empirico, non essendovi come noto, e come prevedibile trattandosi il più delle volte di piccole e medie imprese alcun mercato né delle partecipazioni di S.r.l. né dei patrimoni di tali società (certo si possono rinvenire nella prassi non poche operazioni straordinarie che comportano, anche solo incidentalmente, il trasferimento oneroso di partecipazioni societarie di S.r.l., tuttavia la loro numerosità e soprattutto pubblicità esterna non è sufficiente per poter inferire l esistenza di un mercato di tali partecipazioni o patrimoni in grado di generare prezzi che a loro volta possano configurarsi quali parametri di riferimento). Al riguardo, ci si potrebbe infatti chiedere se il <valore di mercato>, sia esso del patrimonio o della partecipazione, trovi manifestazione solamente ove in un arco temporale relativamente recente vi siano state operazioni straordinarie per le quali si sia dovuto valutare un effettivo prezzo di mercato di una o più quote (che per molteplici e non certo inusuali circostanze soggettive e oggettive ben potrà discostarsi dall effettivo valore pro quota del patrimonio o dell intero complesso aziendale), ovvero tale prezzo possa essere determinato anche in via teorica adottando, ad esempio, un criterio comparativo con altre imprese simili nello stesso settore, o in alternativa ricorrendo ad una valutazione soggettiva che tenga conto delle condizioni di ambiente (legislazione, particolari tutele delle minoranze previste dallo statuto, andamento del settore di riferimento, etc.). Vi è tuttavia il rischio che così operando la valutazione si tramuti in simulazione fondata su ipotesi altamente soggettive di negoziazione della partecipazione e su stime di scambio di volta in volta reputate adeguate alla fattispecie 48. Rileva poi osservare che al parametro del patrimonio sociale il legislatore non affianca alcun espresso riferimento al bilancio dell ultimo esercizio quale primaria base di calcolo, rendendo dunque giustificabile a priori (e forse doverosamente opportuno) la stesura di un bilancio ad hoc, tipicamente infrannuale, sulle risultanze del quale fondare la determinazione del valore della quota. È indubbio che il concorrente riferimento al valore di mercato chiarisce sin da subito che il patrimonio sociale debba intendersi a valori patrimoniali effettivi (valore economico) e non limitato ai valori derivanti dalle risultanze contabili della società (valore contabile). Nondimeno una situazione contabile è necessario punto di partenza per ogni altra valutazione di carattere sostanziale. Nella prassi si ricorrerà pertanto, di norma, alla redazione di un bilancio straordinario che, diversamente dal bilancio d esercizio destinato a pubblicazione, adotterà metodologie di valutazione e classificazione atte a far emergere il capitale economico 48 Emblematica al riguardo la critica di P.M. IOVENITTI che bolla come inesistente nella tecnica valutativa e inconsistente il concetto di <valore di mercato del patrimonio sociale>: così in Il nuovo diritto di recesso: aspetti valutativi, in Riv. Soc., 2005, p

20 Annalisa Baldissera Federico Manfrin dell impresa: tali metodologie saranno, verisimilmente e con i dovuti aggiustamenti che la fattispecie del recesso esige, le stesse impiegate per i bilanci straordinari predisposti a seguito della determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale sociale a pagamento 49 o nel caso di determinazione del rapporto di concambio in occasione di fusioni societarie. Le risultanze di tali bilanci consentiranno di determinare gli elementi base dai quali prendere le mosse per ottenere il valore di rimborso della quota oggetto di recesso, in particolare a seguito di opportuni ricalcoli volti in primis a far emergere eventuali plusvalenze latenti, ripulendo a tal fine il suddetto bilancio straordinario dalle inevitabili discrepanze contabili dovute inter alia: (i) alla mancata rivalutazione dei cespiti 50 ; (ii) all applicazione in parte ancora attuale del principio di prudenza e alla conseguente valorizzazione dell attivo sulla base di valori minimi 51 ; (iii) al continuato processo di mobilizzazione dei cespiti fissi e di reinvestimento delle disponibilità rivenienti. A suggerire la necessità di un bilancio straordinario è poi lo stesso dettato legislativo, ove si precisa che la valutazione deve essere effettuata al momento della dichiarazione di recesso, ossia in un qualsiasi momento tuttavia ben determinabile nel corso dell esercizio sociale solitamente non coincidente con la data di chiusura di quest ultimo 52. Riprendendo a trattare la metodologia dettata ex lege per la determinazione del valore della partecipazione da rimborsare, si osserva che rilevanti dubbi dottrinali paiono altresì collegati alla locuzione tenendo conto, infelicemente impiegata dal legislatore non solo per le S.p.A. ma anche per le S.r.l. Al riguardo ci si interroga ancora una volta sull eventualità che tale espressione (contrapposta ad esempio alla locuzione fare esclusivo riferimento prevista per le azioni di società quotate) possa consentire al valutatore di disattendere il parametro del valore di mercato 49 Cfr. M. CONFALONIERI, Aumenti e riduzioni del capitale sociale: versamenti dei soci, aspetti civilistici, contabili e fiscali, le disposizioni del testo unico bancario, Milano, 1994, pp Si rimanda inoltre a M. PAOLONI e F.M. CESARONI, I bilanci straordinari, Padova, 1999 e L. POTITO, Bilanci straordinari, Torino, 1993, passim. 50 Cfr. C. MASINI, La dinamica economica nei sistemi dei valori d azienda: valutazioni e rivalutazioni, Milano, 1955, passim. 51 Cfr. E. ARDEMANI, Il valore di presunto realizzo come parametro di riferimento, in AA.VV., Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, Milano, 1981, passim e R. PEROTTA, Il conferimento d azienda, Milano, 2005, p Parte della dottrina ammette la deroga statutaria di tale parametro temporale, suggerendo in alternativa il momento nel quale si è verificata la causa legittimante il recesso. Si eviterebbe così il rischio che un evento societario rilevante verificatosi tra due dichiarazioni di recesso, giustificate dalla medesima causa, possa alterare sensibilmente il valore di rimborso delle relative quote. 16

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