Confindustria Genova: Club Finanza d Impresa Incontro del 19 ottobre Studio Bolla Quaglia & Associati Genova Milano

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1 - attuazione Direttiva UE 45/2010 Aspetti fiscali e amministrativi: spunti di discussione e approfondimento Dott.ssa Barbara Pollicina Confindustria Genova: Club Finanza d Impresa Incontro del 19 ottobre 2012 Studio Bolla Quaglia & Associati Genova Milano - Savona web site:

2 Quadro normativo di riferimento Direttiva Comunitaria 13 luglio 2010 n 45/2010 UE Note esplicative alla Direttiva UE 45/2010: «Norme sulla fatturazione dell IVA» Agenda Digitale Europea 26 agosto 2010 Decisione n 8467 della Commissione Europea del che istituisce il Forum Europeo multilaterale delle parti interessate alla fatturazione elettronica Comunicazione n 712 del della Commissio ne al Parlamento Europeo: «sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa» Art. 21 D.P.R 26 ottobre 1972 n 633 «fatturazione delle operazioni» Art. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972 n 633 «tenuta e co nservazione dei registri» Schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva UE n 45/2010 ( vers )* Note illustrative allo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva UE 45/2010 Decreto Legge 22 giugno 2012 n 831 recante: misure urgenti per l agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione segue * Si è chiusa il 25 settembre scorso la consultazione aperta dal Ministero delle Finanze nell ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica coordinato dal Ministero dell Economia e delle Finanze d intesa con l Agenzia delle Entrate, sulla bozza di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 45/2010

3 Quadro normativo di riferimento segue Provvedimento Dir. Ag. Entrate del 25 ottobre 2010 comunicazione impronta dell archivio informatico Codice dell amministrazione digitale DL nr. 82 del 7 Marzo 2005 Deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 Decreto legislativo nr. 52 del 20 febbraio 2004 D.M. 23 gennaio Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto

4 Principali Interventi ministeriali di prassi in tema Circ. Min. 5/E del 29 febbraio 2012 Ris. Min. Agenzia delle Entrate n 220/E 30 agosto 2009 Ris. Min. Agenzia delle Entrate n 195/E 30 luglio 2009 Ris. Min. Agenzia delle Entrate n 158/E 15 giugno 2009 Ris. Min. Agenzia delle Entrate n 14/E del 21 genn aio 2008 Ris. Min. Agenzia delle Entrate n 267/E del 27 set tembre 2007 Ris. Min. Agenzia delle Entrate n 161/E del 9 lugl io 2007 Circ. Min. Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 dicembre 2006 Risposta ad Interpello Prot. 2006/21161 Ag. delle Entrate 2 Marzo 2006 (Conservazione Sostitutiva Comunicazioni Ag. Entrate Esibizione scritture e documenti ai fini tributari) Circ. Min. Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 Ottobre 2005

5 Dal 1 gennaio 2013, in attuazione della Direttiva Comunitaria n 45/2010 UE. entrano in vigore le nuove disposizioni europee sulla fatturazione Cosa cambierà? Con riferimento al contenuto della «bozza» di Decreto Legislativo di recepimento saranno introdotte sensibili modifiche: alle modalità (regole di fatturazione) e ai mezzi di fatturazione (fatturazione elettronica) sia delle operazioni in ambito nazionale che di quelle internazionali

6 Regole di fatturazione - cenni L integrazione della fattura del cedente/prestatore comunitario con il meccanismo del «reverse charge» - diventerà la modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi IVA nei rapporti INTRA-UE L autofattura sarà il meccanismo di assolvimento degli obblighi IVA utilizzabile per i soli acquisti effettuati presso operatori non stabiliti nell ambito dell Unione Europea

7 Regole di fatturazione - cenni Ampliamento delle operazioni per le quali sarà obbligatorio emettere fattura ed in particolare per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72: effettuate nei confronti dei soggetti passivi dell imposta in altro Stato UE con obbligo di indicare sulla fattura la dicitura: «INVERSIONE CONTABILE» e nei confronti dei soggetti NO UE con obbligo di indicare sulla fattura la dicitura: «OPERAZIONE NON SOGGETTA» Sulle autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio dovrà essere riportata la dicitura «autofatturazione»

8 Regole di fatturazione - cenni Modifiche al contenuto della fattura (sia essa cartacea o elettronica) Obbligo di indicare: il numero di identificazione IVA (VAT number) del Cessionario/Committente nazionale o UE anche se lo stesso non è debitore dell imposta ovvero il numero di codice fiscale del soggetto nazionale non soggetto passivo di imposta (privato consumatore) Nella bozza di testo modificato dell art. 21 del D.P.R. 633/72 non compare più l obbligo di progressività PER ANNO SOLARE della numerazione della fattura ma viene richiesta l attribuzione di un «numero progressivo che la identifichi in modo univoco».

9 Regole di fatturazione - cenni Modifiche ai termini di emissione della fattura (sia essa cartacea o elettronica) Possibilità di emettere una sola «fattura differita» entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione delle prestazioni di servizi e recante il dettaglio delle prestazioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nell arco dello stesso mese solare purché le stesse prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione segue

10 Regole di fatturazione - cenni Modifiche ai termini di emissione della fattura (sia essa cartacea o elettronica) segue Il termine di emissione delle fattura relativa a prestazioni di servizi ex art. 7-ter D.P.R. 633/72 (prestazioni di servizi «generici») passa dal giorno di effettuazione della prestazione al giorno 15 del mese successivo all effettuazione delle prestazioni stessa. Modifica al termine per l emissione della fattura relativa a cessioni intraue: sarà possibile emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione

11 Regole di fatturazione - cenni Introduzione della «fattura semplificata» Applicabile solo per certificare compensi/corrispettivi fino a 100 Euro. Possibilità di indicare, in sostituzione di tutti i dati identificativi del Cliente il solo numero di codice fiscale o di Partita IVA dello stesso Possibilità di indicare, in luogo di imponibile ed imposta, il corrispettivo complessivo e l imposta ovvero i dati necessari per calcolarla (es: totale corrispettivo ed aliquota applicata ai fini della determinazione dello scorporo)

12 Regole di fatturazione - cenni Estensione del principio di pagamento dell «IVA per cassa» Lo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva UE 45/2010 introduce la facoltà, per i soggetti passivi con volume d affari non superiore a 2 milioni di Euro, di OPTARE per il differimento del momento di esigibilità dell imposta all atto della riscossione del corrispettivo. E in corso di pubblicazione in G.U. il Decreto di attuazione del nuovo «Regime IVA per cassa». Sul sito del MEF è disponibile il Decreto e la Relazione illustrativa Il nuovo regime, opzionale, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2012 Le modalità di esercizio dell opzione saranno individuate da un Provvedimento dell Agenzia delle Entrate L opzione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell anno in cui è esercitata

13 Regole di fatturazione - cenni Estensione del principio di pagamento dell «IVA per cassa» L opzione comporta, per il soggetto che se ne avvale, il differimento del diritto all esercizio della detrazione dell imposta sui proprio acquisti fino al momento del pagamento dei propri fornitori. Resta fermo, invece, il diritto alla detrazione dell imposta in capo al cessionario committente anche se il corrispettivo relativo non è stato ancora pagato

14 Modifiche ai mezzi di fatturazione Definizione di FATTURA ELETTRONICA: Lo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 45/2010 introduce, nell ambito del comma 1 del novellato testo dell art. 21 del DPR 633/72, la definizione di FATTURA ELETTRONICA (viene sancito il principio di parità, sul piano giuridico, della fattura elettronica con quella cartacea): «per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente»

15 Modifiche ai mezzi di fatturazione Definizione di FATTURA ELETTRONICA ( continua): Il soggetto passivo assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati.» novellato testo del comma 3 art. 21 del D.P.R. 633/72 così come previsto dallo Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 45/2010

16 Modifiche ai mezzi di fatturazione La fattura è ELETTRONICA solo se EMESSA e RICEVUTA in formato elettronico (qualunque esso sia: posta elettronica certificata, sistemi EDI, ecc.) e subordinatamente all ACCETTAZIONE a ricevere il documento elettronico da parte del destinatario (che dovrà attivarsi per conservare con modalità elettroniche i documenti ricevuti). La Circolare ministeriale 36/E del 6 dicembre 2006 ha chiarito che è possibile istituire, sia da parte dell emittente che del destinatario, un apposito registro sezionale con numerazione progressiva e distinta per le fatture elettroniche da conservare in modalità sostitutiva rispetto alle tradizionali fatture analogiche (cartacee o ricevute in modalità digitale ) da stampare e conservare con modalità tradizionali. La Risoluzione ministeriale n 267 del 27 settembre 2007 ha chiarito la possibilità di emettere e conservare - nei confronti del medesimo cliente - sia fatture in formato analogico (es: cartaceo) che fatture elettroniche quando queste siano emesse in modo differenziato in relazione a diversi ed omogenei settori di attività esercitati (e gestiti con contabilità separate) dal soggetto emittente.

17 DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA La fattura sia essa cartacea o elettronica, in base alla bozza del nuovo art. 21 del DPR 633/72, si considera emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La data di emissione della fattura è uno degli elementi obbligatori da riportare nella fattura. La firma elettronica qualificata o digitale che l emittente appone sulla fattura elettronica riporta un riferimento temporale non modificabile. Ricordiamo che la firma digitale costituisce uno dei possibili strumenti a disposizione dell emittente per assicurare l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

18 DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA: Aspetti della normativa che restano da chiarire QUALE E LA DATA DI EMISSIONE FISCALMENTE RILEVANTE AL FINE DELL ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER L EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE? Un interpretazione letterale del testo della bozza di Decreto Legislativo porterebbe a concludere che la data di emissione (fiscalmente rilevante) sia quella della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, indipendentemente dalla data di emissione riportata sul documento (cartaceo o elettronico) e della data in cui il documento elettronico è stato firmato digitalmente.

19 DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA Aspetti della normativa che restano da chiarire Impatti operativi e a rilevanza fiscale Attualmente : la fattura attiva «si ha per emessa all atto della sua consegna o spedizione all altra parte ovvero all atto della sua trasmissione per via elettronica» (art. 21 DPR 633/72)» La fattura attiva è annotata nei registri IVA entro 15 giorni dalla data della sua emissione. Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento (ai fini dell esigibilità e della liquidazione dell imposta) al mese di consegna o spedizione dei beni e riportata sui relativi Documenti di Trasporto (DDT).

20 DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA: Aspetti della normativa che restano da chiarire Attualmente: Impatti operativi e a rilevanza fiscale per data di emissione della fattura (cartacea) è da intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione. (Circolare 134/E del ) la data di emissione della fattura elettronica si identifica con la data della sua trasmissione elettronica pertanto affinché la data riportata sul documento coincida con la data di emissione, occorre che il processo di emissione della fattura elettronica si concluda con la trasmissione del documento firmato e con applicazione della marca temporale entro le ore 24 del giorno indicato sul documento. (Circ. 45/E del e Ris. 161/E del ).

21 Emissione della fattura: Aspetti della normativa ancora da chiarire Impatti operativi e a rilevanza fiscale La data di emissione della fattura è elemento essenziale per la corretta individuazione dei termini di esecuzione di molti adempimenti a carattere fiscale (esigibilità e liquidazione dell IVA, annotazione dei documenti nei registri IVA, comunicazioni operazioni black list, presentazione dei modelli Intrastat, decorrenza del termine di quindici giorni per la conclusione del processo di conservazione sostitutiva, ecc.) E auspicabile che con il recepimento della Direttiva UE 45/2010 si attui una «semplificazione» ed un coordinamento del testo di Legge che consenta di individuare con certezza il momento di emissione della fattura elettronica anche al fine dei correlati adempimenti fiscali.

22 Tenuta e conservazione dei documenti informatici a rilevanza fiscale (Conservazione Sostitutiva) D.M modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici Attualmente permane l obbligo di rispetto del termine di 15 giorni per il completamento e la chiusura del processo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica (art. 3 DM ) La R.M. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che: per le fatture attive elettroniche il termine dei 15 giorni decorre dalla data di emissione che, attualmente, si identifica con la data di trasmissione telematica del documento; per le fatture passive elettroniche il termine dei 15 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura. Nell ambito del recepimento della Direttiva UE 45/2010 è attesa una revisione del DM che semplifichi il processo di Conservazione Sostitutiva ed elimini il termine quindicinale per il completamento del processo di conservazione delle fatture.

23 Alcune definizioni: EDI (Electronic Data Interchange): metodo alternativo allo scambio in modalità elettronica dei dati (ordini, fatture e avvisi di pagamento) che attraverso la Raccomandazione della Commissione del 1994/820/CE del 19 Ottobre 1994 ha redatto un modello contrattuale di base al fine di garantire un modello giuridico ed europeo alla trasmissione dei dati. L EDI si basa sull impiego di messaggi strutturati e codificati secondo una norma concordata: essi possono essere elaborati dal computer automaticamente e senza ambiguità. PEC (Posta Elettronica Certificata): strumento di trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicura l avvenuta consegna che equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. Oltre alla ricevuta di avvenuta consegna alla casella di posta elettronica certificata del destinatario il gestore può anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio, al fine di dimostrare che è effettivamente quello consegnato. Segue

24 Alcune definizioni: segue Riferimento temporale: informazione, contenente la data e l ora che viene associata a uno o più documenti informatici. L operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate dal responsabile della conservazione Spool di stampa (Simultaneous peripheral operations on-line): immagine informatica di lavori da svolgere o da trasmettere ad un altro dispositivo immagazzinata in un buffer (un area particolare della memoria o su un disco) dove rimane in attesa di essere smistata verso il dispositivo di stampa.- Ossia è una rappresentazione informatica di un documento. segue

25 segue Alcune definizioni: Responsabile del procedimento della conservazione: a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene evidenza. b)organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l esibizione di ciascun documento conservato; c)archivia e rende disponibili, con l impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 1. descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 2. estremi identificativi del responsabile della conservazione; 3. estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 4. indicazione delle copie di sicurezza; segue

26 Alcune definizioni: segue d)mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni; e) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione; f)adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione; g)richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l assistenza e le risorse necessarie per l espletamento delle attività al medesimo attribuite; h)definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale; i)verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

27 La fattura elettronica è possibile La fattura elettronica conviene La fattura elettronica conviene ancora di più se è un «progetto sistema» Vediamo come Fonte: Rapporto 2011 Osservatorio Fatturazione elettronica e dematerializzazione presso il Politecnico di Milano

28 La fattura elettronica è possibile Dal punto di vista tecnico gli strumenti informatici necessari ad implementare i processi sono da tempo disponibili, affidabili, ed «economicamente accessibili» (es: firma digitale, marca temporale, sistemi di scansione documenti, software di riconoscimento automatico (OCR), lettori di codici a barre, storage sicuri, sistemi di gestione massiva dei documenti, i molteplici canali di comunicazione utilizzabili (EDI, PEC, EXTRANET) ecc.. Dal punto di vista normativo: il quadro complessivo risulta completo e grazie anche all ormai prossimo recepimento della Direttiva UE 45/2010 tendente ad un grado di armonizzazione, a livello comunitario, crescente. E tuttavia opportuno, a livello nazionale, il chiarimento di alcuni dubbi interpretativi della norma o di coordinamento della stessa con le altre norme di carattere fiscale

29 La fattura elettronica conviene In termini di benefici e di maggiore redditività delle aziende coinvolte in progetti di fatturazione elettronica - vediamo alcuni esempi: L adozione di sistemi di conservazione sostitutiva del ciclo attivo consente un risparmio variabile da 1 a 3 euro a documento* e tale risparmio è principalmente legato alla dematerializzazione della carta riduzione dei costi dei materiali (toner, carta, consumabili) Riduzione dei costi di archiviazione dei documenti Maggiore rapidità di ricerca e consultazione dei documenti archiviati elettronicamente rispetto alle ricerche nei faldoni cartacei segue *Fonte: Rapporto 2011 Osservatorio Fatturazione elettronica e dematerializzazione presso il Politecnico di Milano

30 La fattura elettronica conviene segue Alcuni esempi: Progetti di fatturazione elettronica non strutturata: in questo caso la fattura è un file di immagine non direttamente elaborabile dai sistemi informativi aziendali (ad esempio ottenuto dalla stampa pdf di un file excel) che viene firmato digitalmente ed inviato al destinatario senza essere mai materializzato (con stampe) e, quindi viene archiviato in Conservazione Sostitutiva a norma di legge. I benefici, in termini di risparmio di costi di conservazione e di costi di trasmissione, sono stati calcolati nell ordine di 4-5 Euro a fattura*. segue *Fonte: Rapporto 2011 Osservatorio Fatturazione elettronica e dematerializzazione presso il Politecnico di Milano

31 La fattura elettronica conviene segue Alcuni esempi: Progetti di fatturazione elettronica strutturata: in questo caso la fattura è un file i cui dati possono essere direttamente letti ed elaborati dai sistemi informativi aziendali (ad esempio la fattura ottenuta dallo spool di stampa dei dati inseriti ed elaborati nel gestionale utilizzato per la tenuta della contabilità aziendale) che viene firmata digitalmente ed inviato al destinatario senza essere mai materializzato (con stampe) e, quindi viene archiviato in Conservazione Sostitutiva a norma di legge. I benefici, in termini di risparmio di costi in questo caso salgono da 8 a 12 Euro a documento*: infatti ai risparmi sui costi di conservazione e di trasmissione si aggiungono i risparmi del costo del personale (ciò grazie alla riduzione dei costi di DATA ENTRY per la registrazione dei dati nei gestionali aziendali. segue *Fonte: Rapporto 2011 Osservatorio Fatturazione elettronica e dematerializzazione presso il Politecnico di Milano

32 La fattura elettronica conviene

33 Progetti di fatturazione elettronica strutturata con integrazione del ciclo «ordine-pagamento» Principali vantaggi: Riduzione costi di gestione degli archivi Riduzione dei costi di trasmissione di ordini, fatture e presentazioni all incasso Riduzione dei costi dei materiali «consumabili» (carta, toner. ecc.) Riduzione dei costi di manodopera per l attività di «Data Entry» Riduzione dei costi di gestione dei processi di trasmissione flussi per presentazioni Ri.Ba, anticipo o sconto fatture agli Istituti di credito Riduzione degli errori e miglioramento dell efficienza (grazie alla riduzione delle inesattezze derivanti dal disallineamento delle informazioni scambiate nelle diverse fasi del ciclo dai diversi operatori coinvolti nei processi: acquisizione ordine, elaborazione dello stesso, fatturazione, e gestione dell incasso) Segue

34 Progetti di fatturazione elettronica strutturata con integrazione del ciclo «ordine-pagamento» Principali vantaggi: Supporto alla creazione della Financial Value Chain (FVC): ovvero quell insieme di servizi, prevalentemente di tipo finanziario, cui le imprese possono accedere offrendo maggiore visibilità sui propri scambi informativi relativi alle relazioni commerciali in essere la FVC permette quindi un aumento del grado di collaborazione tra imprese e sistema bancario nei processi di pagamento ed erogazione del credito. L attuale situazione di credit crunch che sta «bloccando» la ripresa del sistema economico-finanziario rende la tematica di estrema attualità ed interesse.

35 Financial Value Chain (FVC) Principali benefici: Automazione dei processi di pagamento (mediante lo scambio di documenti in formato elettronico strutturato e la gestione delle principali informazioni di processo) Attivazione di nuovi modelli di erogazione del credito (per effetto di una maggiore visibilità, da parte del sistema bancario, dei processi e delle transazioni effettuate dalla singola impresa o da una «rete di imprese»: una maggiore trasparenza dei processi commerciali delle imprese consente al sistema bancario di ridurre il rischio di erogazione del credito e quindi può erogare più credito a migliori condizioni)

36 La fattura elettronica conviene ancora di più se è un «progetto sistema» I passi necessari per avviare un sistema «virtuoso» L adozione obbligatoria a livello comunitario di un formato standardizzato per la redazione delle fatture (come accaduto per il formato xbrl per il deposito del bilancio in formato CEE) Il supporto, da parte dell Unione Europea, alle imprese nel processo di cambiamento, mediante lo stanziamento di Fondi da destinare all erogazione di Contributi a sostegno dell innovazione dei processi amministrativi di gestione del ciclo ordine-pagamento La creazione e lo sviluppo all interno delle imprese di una cultura di automazione dei flussi informativi (es: adozione di sistemi EDI) con l integrazione dei gestionali sia a monte che e a valle del ciclo ordinepagamento segue

37 La fattura elettronica conviene ancora di più se è un «progetto sistema» segue I passi necessari per avviare un sistema «virtuoso» L adozione di provvedimenti da parte del Legislatore nazionale e dell Amministrazione Finanziaria volti alla «reale» semplificazione e riduzione degli adempimenti a carattere meramente «formale» in tema di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti aventi rilevanza fiscale ( tra i 108 «adempimenti inutili» che lo scorso 1 ottobre l Agenzia delle Entrate ha sottoposto al parere delle varie Associazioni di categoria e dei Consumatori per un «taglio della burocrazia» è presente anche la comunicazione all Agenzia delle entrate dell impronta dei documenti informatici oggetto di Conservazione sostitutiva).

38 Grazie per l attenzione. Per approfondimenti: barbarapollicina@studiocts.com Studio Bolla Quaglia & Associati Genova Milano - Savona web site:

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