REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - ALLEGATI IV E X
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1 MACCHINE_ Pagina 1 di 7 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - ALLEGATI IV E X INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento per l organizzazione Art. 4 Condizioni generali per l ottenimento e il mantenimento della certificazione Art. 5 Fasi della certificazione 5.1 Presentazione della domanda di marcatura CE Richiesta documentazione 5.2 Valutazione iniziale e documentale Iter Visite ispettive Prove iniziali Rapporti di valutazione Valutazione dei risultati delle verifiche e delle prove Art. 6 Rilascio della marcatura CE 6.1 Emissione del certificato CE di conformità 6.2 Uso del marchio CE Art. 7 Sorveglianza Art. 8 Modifiche ed estensione della marcatura CE 8.1 Modifiche alle condizioni di marcatura CE Art. 9 Validità della marcatura CE Art. 10Rinnovo della marcatura CE Art. 11Sospensione, rinuncia e revoca della marcatura CE 11.1 Sospensione 11.2 Rinuncia 11.3 Revoca Art. 12Sanzioni Art. 13Reclami, ricorsi e contenziosi 13.1 Reclami 13.2 Ricorsi 13.3 Contenziosi Art. 14 Tariffe Art 15 Consenso al subappalto Art 16 Uso logo CSI Art. 17 Riservatezza 16/01/ _11 2 Revisione definizioni M. Stevenazzi P. Cau P. Fumagalli 19/12/ _11 1 Revisione generale M. Stevenazzi P. Cau P. Fumagalli 12/09/ _11 0 Prima emissione M. Stevenazzi P. Cau P. Fumagalli Data Doc. N. Rev. Descrizione Preparato Approvato
2 MACCHINE_ Pagina 2 di 7 Art. 1 PREMESSA Il presente regolamento definisce le attività della DIVISIONE DIRETTIVE EUROPEE (di seguito denominato DE) per la certificazione cogente di prodotto e delle modalità che i Produttori devono seguire per ottenere e mantenere tale certificazione. Un Produttore, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto è conforme a un documento tecnico di riferimento. Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Produttore senza discriminazioni di alcun genere. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, sorveglianza, estensione, riduzione, sospensione, revoca e rinuncia della marcatura CE secondo Direttiva Macchine (di seguito denominata DM) ai Produttori, in riferimento alle procedure di valutazione e certificazione adottate da DE. Il presente regolamento vincola DE ed il Produttore richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dal Produttore a seguito della sottoscrizione della domanda di marcatura CE DM secondo gli Allegati IV e X. Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da DE al Produttore. Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI DE DM - RG01 Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, - Direttiva Macchine 2006/42/CE, eventuali norme tecniche di prodotto applicabili, - Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 17, documento di recepimento della Direttiva Macchine, - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, - UNI CEI EN ISO/IEC 17025: EC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, - UNI CEI 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti. 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PRODUTTORE Direttiva e norme applicabile ai prodotti oggetto di marcatura CE DM Documenti tecnici (guidelines) emessi da Gruppi di Lavoro Regolamento generale DE per la marcatura CE DM di prodotto Regole particolari relative allo schema di certificazione specifico. Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere e mantenere la marcatura CE DM, il Produttore deve: avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, ovvero quelli cogenti di legge e regolamentati; permettere l effettuazione, da parte del personale di DE, dei campionamenti di prodotto previsti dalla Direttiva 2006/42/CE nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica; fornire al personale incaricato da DE tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami; predisporre il registro dei reclami da parte dei clienti e aver provveduto alle azioni conseguenti ai reclami stessi; assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da DE; comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto di prova, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto; soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di DE entro il periodo di tempo concordato; comunicare a DE il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto; comunicare tempestivamente a DE qualsiasi modifica apportata al prodotto o all organizzazione del Produttore; qualora DE ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti certificati sino alla notifica del consenso di queste; mantenere per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
3 MACCHINE_ Pagina 3 di 7 Art. 5 FASI DELLA CERTIFICAZIONE 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCATURA CE DM I Produttori che desiderino ottenere la marcatura CE DM devono farne richiesta scritta a DE, utilizzando l apposito modulo di domanda, compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata, ed assume validità di contratto. L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione di DE. La domanda di certificazione deve essere ritornata, firmata e timbrata dal rappresentante legale RICHIESTA DOCUMENTAZIONE I Produttori devono fornire a DE la documentazione relativa al prodotto indicata dall Allegato VII punto a) di DM. 5.2 VALUTAZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ITER La fase di valutazione comincia solo nel momento in cui DE riceve dal Produttore tutta la documentazione indicata al punto 5.1 e DE, accertata la completezza della documentazione ricevuta e, richieste eventuali correzioni e/o integrazioni, ne informa il Produttore e predispone le attività di valutazione/prova; a seguito della verifica iniziale necessaria alla certificazione del prodotto, le sorveglianze periodiche vengono previste solo in caso di applicazione dell Allegato X della Direttiva 2006/42/CE, Garanzia Qualità Totale, al prodotto AUDIT INIZIALE Il Produttore, prima dell audit iniziale, deve avere già attuato tutte le procedure al fine di garantire la conformità del prodotto alla Direttiva 2006/42/CE ed alle eventuali norme di riferimento applicabili. L audit iniziale coinvolge il Produttore richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda di marcatura CE e prenderà in considerazione la Direttiva 2006/42/CE, e le eventuali norme di riferimento applicabili, rispetto alla quale verrà valutata la conformità del prodotto e/o della produzione. Nel caso vengano evidenziati dei rilievi, il Produttore deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a DE nei tempi e nei modi concordati. In caso di non conformità, DE potrà disporre una nuova visita ispettiva, da effettuare solo dopo che il Produttore abbia provveduto ad attuare le azioni correttive proposte e accettate da DE. La mancata risoluzione delle non conformità non consente di procedere nella certificazione del prodotto. La documentazione di riferimento per le verifiche ispettive è composta dal Rapporto di audit (Mod. RVI_DE) e dalla check-list di valutazione relativa alla Direttiva Macchine e all eventuale norma di prodotto applicabile. Gli audit presso i luoghi di produzione sono condotte da uno o più Ispettori qualificati secondo la procedura interna di DE, designati tra quelli iscritti nell elenco degli ispettori DE, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l attività di DE (avente funzione d'osservazione dell operato dell Ispettore) o personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente nelle attività di verifica. Il Produttore ha facoltà di ricusare il gruppo di audit, entro tre giorni dalla notifica dell audit stesso motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da DE. Il piano di audit prevede i seguenti aspetti: controllo della documentazione richiesta dall Allegato VII della Direttiva Macchine esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento verifica della conformità alla Direttiva ed alle eventuali norme applicabili. Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante le verifiche si fa riferimento al criterio seguente: Non Conformità, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un completo non soddisfacimento di un requisito applicabile o un parziale soddisfacimento di un requisito che: - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per tutte le NC rilevate il Produttore è tenuto a comunicare (per scritto, via fax o via ) a DE, entro 10 giorni lavorativi le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, audit supplementare c/o produttore, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. La marcatura CE ovvero l emissione/la conferma del Certificato di Conformità CE sono subordinati alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell audit. Inoltre DE verificherà l efficace attuazione delle azioni correttive approvate in occasione del successivo audit.
4 MACCHINE_ Pagina 4 di 7 Osservazione, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un parziale non soddisfacimento di un requisito che: - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per le Osservazioni il Produttore è tenuto a comunicare (per scritto via fax o via ) a DE, entro 10 giorni lavorativi le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verifica l adeguatezza delle azioni individuate dal Produttore, ne approva il contenuto e ne verificherà l efficace attuazione in occasione del successivo audit. Commenti, rappresentano un opportunità di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione che il gruppo di audit raccomanda al Produttore di mettere in atto. Presuppongono la totale conformità ai requisiti applicabili PROVE INIZIALI Le prove iniziali sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, o sul prodotto unico, secondo quando indicato dalla Direttiva e dalle eventuali norme di riferimento. Le prove vengono eseguite presso i Produttori o presso Laboratori terzi scelti dai produttori Nel caso in cui le prove avvengano presso il laboratorio del produttore, le stesse saranno effettuate eseguendo i controlli secondo quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE RAPPORTI DI VALUTAZIONE A seguito di ogni visita ispettiva presso il Produttore, viene compilato un Rapporto di audit che riassume i risultati delle attività svolte e delle prove assistite con i relativi esiti, che verranno presentati e discussi in una riunione finale alla presenza dei responsabili dell Azienda; gli eventuali rilievi emersi verranno verbalizzati. I rapporti di verifica e gli eventuali rilievi emersi vengono fatti controfirmare per accettazione, e ne viene rilasciata copia al produttore VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DE, valutata la documentazione inerente la certificazione, decide sulla conformità dei prodotti sottoposti a certificazione rispetto alla Direttiva 2006/42/CE Allegati IV e X, ed alle norme di riferimento adottate, sia nella fase iniziale sia in quella successiva di sorveglianza; autorizza inoltre la marcatura CE e l emissione dei documenti ad essa relativi ed è competente per la decisione circa eventuali provvedimenti nei confronti del Produttore, in relazione a segnalazioni inerenti la certificazione. Il Responsabile di DE è competente per l esame dei ricorsi inerenti l attività di certificazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Art. 6 RILASCIO DELLA MARCATURA CE Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, DE decide per il rilascio della certificazione o il mantenimento della stessa. Il Produttore sarà informato formalmente della decisione presa e riceverà indicazioni sul piano delle eventuali successive verifiche di sorveglianza. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti specificati, la certificazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità e richiedere la ripetizione delle prove iniziali di tipo. 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITA Nel Certificato CE di Conformità, rilasciato in seguito a delibera della Funzione Deliberante di DE, sarà indicato: Marchio e riferimenti dell ente di certificazione numero di registrazione della certificazione ragione sociale del Produttore Norme e Direttiva di riferimento Denominazione del prodotto sottoposto a certificazione data di rilascio, eventuali aggiornamenti e scadenza, se prevista eventuali indicazioni aggiuntive relative al prodotto certificato, se previste Il Certificato è pubblico e pertanto può essere fornito da DE a chiunque ne faccia motivata richiesta.
5 MACCHINE_ Pagina 5 di USO DEL MARCHIO CE Il marchio CE ed il suo uso, relativamente alla sola DM, sono disciplinati dalla Direttiva 2006/42/CE e dalla Direttiva 93/68/CEE Art. 7 SORVEGLIANZA Nell'arco del periodo di validità della certificazione, DE organizzerà delle visite ispettive allo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti indicati nella Direttiva 2006/42/CE e nelle eventuali norme applicabili. Qualora emergano dei rilievi, il Produttore deve definirne le modalità di trattamento e le relative azioni correttive ed impegnarsi ad attuarle entro i tempi concordati con DE. DE valuterà l applicabilità e l efficacia di tali azioni. Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della certificazione. Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA MARCATURA CE Il Produttore, qualora voglia effettuare cambiamenti sostanziali al proprio prodotto oggetto di marcatura o ampliare la relativa famiglia di prodotti, deve inoltrare preventiva richiesta a DE in forma scritta. A seguito di ciò DE effettua le attività di valutazione, secondo le modalità descritte al punto 5.1, ed in base all esito comunica se l estensione richiesta può essere concessa. Le modifiche della certificazione possono riguardare: a) modifiche della ragione sociale; b) estensione della certificazione a nuovi prodotti non contemplati nella richiesta iniziale; c) riduzione della certificazione relativa ad uno o più prodotti d) eventuali altri elementi previsti nei documenti tecnici di riferimento Nel caso a) il Produttore dovrà fare pervenire a DE una richiesta formale di modifica specificando nel dettaglio la natura della stessa. Dopo verifica della documentazione DE provvederà alla remissione dei certificati. Per tutti gli altri casi b), c), d) il Produttore dovrà comunque fare pervenire a DE una richiesta formale di modifica, estensione, riduzione della certificazione specificando nel dettaglio la natura della stessa. DE, dopo verifica della richiesta, provvederà a comunicare l iter previsto per la gestione della modifica che potrà consistere in una analisi della documentazione del prodotto oppure in un audit in campo dedicato a tale scopo. Tutte le modifiche dei casi b), c), d) dovranno essere approvate dalla funzione Deliberante di DE. La scadenza originaria del certificato di cui all Art. 9 non viene modificata a seguito di modifiche intercorse dopo il rilascio iniziale. 8.1 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI MARCATURA CE Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare: a) modifiche del Documento tecnico di riferimento (direttiva e/o norme); b) modifiche al presente Regolamento; c) modifiche delle condizioni economiche. Nel caso avvenissero delle variazioni, DE ne darà comunicazione al Produttore, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro il termine deciso dalla Funzione Deliberante (salvo se non già precisato nella norma) o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di mantenimento della certificazione, DE avrà la facoltà di ripetere le attività di verifica, la cui spesa sarà a carico del Produttore secondo le tariffe del medesimo. Art. 9 VALIDITA DELLA MARCATURA CE La validità della certificazione è di 5 anni; per i prodotti certificati in accordo agli Allegati IV e X della Direttiva, detta validità è subordinata all esecuzione delle verifiche di sorveglianza periodiche, così come indicato negli Allegati IV e X della Direttiva 2006/42/CE. In mancanza di situazioni che possano portare alla sospensione o alla revoca della certificazione, da cui all articolo 10, si conferma la certificazione del prodotto dandone comunicazione al Produttore. Art. 10 RINNOVO DELLA MARCATURA CE Al momento della scadenza quinquennale della certificazione, DE eseguirà una visita ispettiva per verificare il mantenimento dei requisiti iniziali che ne hanno permesso il rilascio. Art. 11 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLA MARCATURA CE 11.1 SOSPENSIONE DE, nel caso vengano a mancare temporaneamente i requisiti sopra indicati per il rilascio e/o il mantenimento della marcatura CE DM, può sospendere la certificazione la certificazione in essere.
6 MACCHINE_ Pagina 6 di RINUNCIA Il produttore può rinunciare alla certificazione, nei seguenti casi: a) alla scadenza della sorveglianza periodica, dando preavviso scritto minimo di 3 (tre) mesi; b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; c) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; d) nel caso di variazioni della normativa, come menzionato al punto 5.4. Nei casi b) e c) il Produttore deve dare comunicazione della propria decisione entro 4 (quattro) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di DE. A seguito della rinuncia, il Produttore si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; non utilizzare la dichiarazione di conformità ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione; cessare immediatamente l utilizzo del Marchio CE e la distribuzione d'ogni prodotto che lo riproduca. La rinuncia comporta da parte di DE: la cancellazione del Produttore dall elenco delle certificazioni; comunicazione dell avvenuta rinuncia al Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) 11.3 REVOCA La revoca della certificazione può essere decisa da DE e comunicata per iscritto al Produttore nei seguenti casi: a) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro 6 (sei) mesi; b) se vengono riscontrate delle non conformità considerate particolarmente gravi; c) non osservanza, conseguente a negligenza grave, di quanto disposto nel presente Regolamento; d) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave; e) fallimento o liquidazione del Produttore; f) per rifiuto od ostacolo alle visite; g) per non appropriato uso della certificazione; h) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; i) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; j) per ogni altro serio motivo a giudizio di DE. A seguito della revoca, il Produttore si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; non utilizzare la dichiarazione di conformità ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione. La revoca comporta da parte di DE: la cancellazione del Produttore dall elenco delle certificazioni; la tempestiva comunicazione di tale revoca a MSE. Art. 12 SANZIONI DE può comminare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; viene rivolto al Produttore a seguito del rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni, b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di un precedente richiamo impartito da DE, c) sospensione o revoca della certificazione; prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più prodotti, Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all efficacia della sospensione o della revoca della certificazione, DE terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Nel caso in cui il prodotto venga dichiarato pericoloso, il relativo provvedimento avrà efficacia immediata, in ogni altra ipotesi il preavviso non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni. Ogni decisione di DE sarà tempestivamente comunicata in forma scritta al Produttore. Art. 13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 13.1 RECLAMI Il Produttore potrà presentare reclamo a DE, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento.
7 MACCHINE_ Pagina 7 di RICORSI Il Produttore può fare ricorso contro le decisioni di DE, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse; il ricorso è la segnalazione di non accettazione di una decisione presa da DE. DE esamina il ricorso entro 3 (tre) mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Produttore. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Produttore, salvo i casi di riconosciuta fondatezza CONTENZIOSI Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri: uno nominato da DE uno nominato dal Produttore il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte. Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio. Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Per qualsiasi contestazione è stabilita l esclusiva competenza del Foro di Milano Art. 14 TARIFFE Le tariffe per il servizio di certificazione svolto da DE sono approvate dall Amministratore Delegato di CSI S.p.a.. Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i Produttori almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il Produttore ha diritto di rinunciare alla certificazione, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione. Nel periodo di preavviso, al Produttore che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni; nel caso di non accettazione delle nuove condizioni contrattuali, DE potrà revocare la certificazione. Art. 15 CONSENSO AL SUBAPPALTO Il Produttore prende conoscenza del fatto che DE per l esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali DE assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all interno della domanda di certificazione a DE, si ritiene acquisito il consenso del Produttore al subappalto delle dette attività. Art. 16 USO LOGO CSI L uso del logo CSI deve essere autorizzato da CSI su richiesta del Produttore. L uso del logo è possibile solo sui documenti, è vietato apporlo sui prodotti. Il produttore deve inviare bozza dell utilizzo del logo e dichiarare su quali documenti sarà apposto. L utilizzo del logo può essere iniziato solo successivamente ad espressa autorizzazione di CSI. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione monocromatica. Art. 17 RISERVATEZZA DE, salvo consenso del Produttore o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del rapporto con il Produttore. Informazioni relative ad un prodotto saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte del Produttore. DE è tenuto a mettere a disposizione dell Ente di Accreditamento tutta la documentazione relativa alle pratiche di certificazione. Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, DE metterà al corrente il Produttore circa le informazioni fornite.
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