CRITERI DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI A.S

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1 CRITERI DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI A.S. 2014/2015 (DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 20 MAGGIO 2015) Premessa Al fine di rendere più agevoli le operazioni relative al 3 punto all o.d.g. della seduta del Collegio unitario prevista per il 20 maggio 2015 e per favorire la redazione del relativo verbale, si invita ad un esame preventivo della presente bozza predisposta dallo scrivente. Si ricorda che, ai sensi dell abbondante normativa vigente in materia, il Collegio docenti è tenuto a determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe (così recita, ad es., l art.13, intitolato Scrutini finali, comma 3, dell O.M. 90/2001, come ribadito dall art. 4, comma 1 e dall art. 6, comma 1 dell O.M. 92/2007). Tale adempimento è, quindi, espressamente prescritto e la ratio che lo ispira ampiamente condivisibile, in quanto, senza voler in alcun modo affievolire l autonomia decisionale di ciascun Consiglio di classe, l Istituzione scolastica, dopo aver esplicitato formalmente, nel suo documento pubblico più importante, cioè a dire il P.O.F., cosa e come valuta, non può certo consentire, in sede di scrutinio finale, l assunzione di comportamenti che, soprattutto se non sorretti da adeguata motivazione, producano deliberazioni diverse in presenza di fattispecie uguali. Il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 01 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169) così recita all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9: 2. La valutazione è l espressione dell autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall art. 2, comma 4, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa e attraverso l individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi e al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza, con l obiettivo dell apprendimento permanente di cui alla Strategia di Lisbona nel settore dell istruzione e della formazione, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e del 24 marzo Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell offerta formativa. 6. Al termine dell anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado ( ) la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di 1

2 sostenere il processi di apprendimento, di favorire l orientamento per la prosecuzione degli studi ( ). 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale, in quanto soggetti all obbligo d istruzione ai sensi dell articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Risulta evidente, pertanto, che, pur con il dovuto ed imprescindibile distinguo che deve essere effettuato tra la realtà e le finalità precipue della scuola primaria e quelle della scuola secondaria di I grado, e senza peraltro voler sminuire la rilevanza di aspetti quali la socializzazione e l inserimento dell alunno nel gruppo classe (sui quali comunque il legislatore qui tace, insistendo piuttosto, a chiare lettere, sul fatto che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni ), il complesso e delicato atto della valutazione finale dell iter annuale di ogni studente deve riferirsi al grado di preparazione da lui raggiunto, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti, alle conoscenze ed alle competenze acquisite (tenendo in considerazione anche gli esiti di eventuali interventi didattici di sostegno e/o integrativi effettuati), nonché al suo comportamento. Cioè a dire che, soprattutto per quanto concerne la scuola secondaria di I grado, la valutazione di meri aspetti socio-affettivi favorevoli all alunno non dovrebbe, di norma, di per sé, costituire elemento determinante la sua ammissione alla classe successiva in assenza del raggiungimento, da parte sua, degli obiettivi minimi di apprendimento attestati dal suo rendimento scolastico accertato dai docenti. SCUOLA PRIMARIA Ammissione/Non ammissione alla classe successiva Com è noto, ai sensi della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, art., 3, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l attribuzione di voti espressi in decimi ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione da essi raggiunto. Sempre ai sensi della vigente normativa in materia, i voti numerici attribuiti sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli art. 4, comma 4, e 14, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n Si ricorda altresì che, con l abrogazione (D.Lgs.vo 9 febbraio 2004, n. 59, art. 8) dell art. 145 del T.U. in materia di istruzione, la competenza per deliberare la non ammissione alla classe successiva non è più del Consiglio di interclasse, ma del singolo Consiglio della classe frequentata dall alunno, cioè a dire del team dei docenti contitolari in detta classe, i quali possono non ammettere l alunno alla classe successiva soltanto con decisione assunta all unanimità ed esclusivamente in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione (D.Lgs.vo 9 febbraio 2004, n. 59, art. 8 e C.M. 14 marzo 2008, n. 32, art. 1). Valutazione del comportamento Vedasi la tabella docimologica di cui al P.O.F. a.s. 2013/2014. E espressa attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio docenti, riportato nel documento di valutazione (art. 2, comma 8, lettera a, del D.P.R. 122/2009). 2

3 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Ammissione/Non ammissione alla classe successiva Ai sensi dell art. 2, comma 6, del succitato D.P.R. n. 122/2009, l ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell anno scolastico, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che così recitano: Art Valutazione del comportamento degli studenti 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo ( ). Art Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Vale la pena di rammentare, altresì, che, secondo quanto disposto dall art. 2, comma 7, del suddetto D.P.R. 122/2009, nel caso in cui l ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ( ) e a trasmettere quest ultimo alla famiglia dell alunno. Considerazioni e procedure operative Una situazione di profitto è da ritenersi di insufficienza quando il deficit delle conoscenze disciplinari e delle competenze acquisite abbia impedito il raggiungimento, da parte dell alunno, di un livello almeno accettabile degli obiettivi minimi formativi e di contenuto prefissati in sede di riunione dei Gruppi disciplinari all'inizio dell'anno scolastico e/o specificati nel P.O.F. e/o in altri documenti di programmazione didattico-educativa. L'eventuale progresso rispetto alla situazione di partenza, il quale tuttavia non si risolva nel raggiungimento di tali obiettivi minimi, costituisce un elemento apprezzabile, ma non di per sé tale da determinare necessariamente e automaticamente una deliberazione positiva, quando il quadro generale attesti una situazione di diffusa ed oggettiva impreparazione. Laddove il competente Consiglio di classe ritenga, motivatamente e con sua specifica valutazione tecnico-discrezionale, che il livello di impreparazione dello studente ed il suo insufficiente profitto in una o più discipline siano tali da ritenere impossibile (sia per le sue attitudini che per i suoi stili cognitivi, sia per la consistenza delle carenza formative che per la rilevanza delle materie, etc.) un effettivo recupero nel periodo estivo e che, quindi, egli non sarebbe in grado di affrontare detta classe senza mortificanti disagi, sarà deliberata la non ammissione. Ciò premesso, i C.d.C. adotteranno responsabilmente deliberazioni sulla base dei criteri e delle linee guida qui di seguito elencati (restando salva comunque l'autonomia di ciascun Consiglio nel decidere l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva purché opportunamente e 3

4 debitamente motivata a verbale, sorretta da argomentazioni che presentino requisiti di ragionevolezza, coerenza e buon senso): 1. Effettivo livello raggiunto dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze disciplinari in relazione agli obiettivi minimi previsti. 2. Assiduità nella frequenza, nell impegno; partecipazione alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola. 3. Iter compiuto dallo studente rispetto ai livelli e alla situazione di partenza (progresso/stasi/regresso). 4. Attento esame della situazione complessiva dello studente in relazione al profitto conseguito ed alle competenze acquisite (ivi comprese quelle trasversali), operando, dove ciò risulti possibile e sensato, anche un equilibrata e congrua valutazione compensativa. 5. Possibilità dello studente di raggiungere, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e cognitivi delle varie discipline, in cui abbia fatto registrare lacune ed insufficienze, per poter egli seguire proficuamente il programma di studi previsto. La valutazione di tale possibilità è naturalmente determinata da: a) numero di materie insufficienti; b) entità di esse (lievi, cioè a dire non inferiori al 5 ; gravi, cioè a dire inferiori al 5 fino al 4" sulla scorta delle tabelle docimologiche del P.O.F.; c) l insistenza delle insufficienze nel corso dell anno scolastico (costante/discontinua). Per quanto concerne la valutazione del comportamento, nel ricordare che essa è formulata con voto numerico espresso collegialmente in decimi ed illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione (art. 2, comma 8, lettera b, del D.P.R. 122/2009), si procederà in conformità alla tabella docimologica di cui al P.O.F. a.s. 2014/2015. Criteri ammissione esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell istruzione Come disposto dall art. 3, comma 1, del D.P.R. 122/2009, l ammissione all esame di Stato, ai sensi dell articolo 11, comma 4-bis. del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell anno scolastico, nei confronti dell alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Si ricorda che il requisito della frequenza è che l alunno sia stato presente per almeno i 3/4 dell orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste. 4

5 Note e indicazioni operative valide per entrambi gli ordini di scuola (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) Stante l impossibilità materiale per il sottoscritto di presiedere le operazioni di scrutinio di tutte le classi, i Presidenti delegati vorranno attenersi alle seguenti indicazioni operative: 1) In apertura della seduta, essi ricorderanno che i contenuti orali della discussione sono vincolati perennemente, per legge, dal segreto d ufficio e che è ovviamente vietata la diffusione di notizie circa gli esiti degli scrutini fino al momento della loro pubblicazione o, nei casi previsti, prima della comunicazione ufficiale agli interessati da parte della Scuola. L eventuale violazione di detto segreto d ufficio, ivi compresa l abitudine, inammissibile, ma purtroppo non rara, di fornire informazioni a soggetti estranei al Consiglio di classe, nella sua composizione ristretta in sede di scrutinio, circa lo svolgimento della seduta e in ordine alle posizioni assunte dai docenti, comporta l irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi si renda di ciò responsabile. 2) L estratto del verbale del Collegio docenti relativo alla deliberazione dei criteri per lo svolgimento degli scrutini finali sarà allegato al verbale dello scrutinio di cui costituirà parte integrante. 3) Il docente con più ore per le classi della scuola primaria e il Coordinatore per quelle della scuola secondaria di I grado effettueranno una breve relazione sull iter didatticoeducativo compiuto dalla classe nell anno scolastico e, sentiti gli altri componenti del Consiglio, formuleranno un giudizio sintetico riassuntivo, che dovrà essere riportato nel verbale della seduta. 4) Ciascun docente proporrà, per ogni alunno, un voto espresso in decimi in relazione alla disciplina o ad ogni disciplina da lui impartita, in base ad un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti sia a scuola che a casa, regolarmente corretti, valutati e registrati. (art. 79 del R.D. n. 653/1925). Si ricorda che, in mancanza di una specifica delibera del Collegio docenti (organo preposto ad occuparsi in materia di valutazione all interno dell Istituzione scolastica) o di sua articolazioni (Dipartimenti disciplinari, etc.), in ordine alla determinazione del congruo numero, può essere considerato tale, per la scuola secondaria di I grado, alla luce di molte sentenze giurisprudenziali, quello di almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre. 5) Si deve assicurare che le singole deliberazioni, soprattutto se di rilevante importanza, vengano assunte dopo che tutti i docenti abbiano espresso il proprio parere. In nessun caso è possibile astenersi. Le votazioni debbono avvenire simultaneamente, nel senso che, appena il Presidente avrà messo ai voti la proposta, non si potrà attendere e magari esprimersi sulla scorta delle alzate di mano altrui. Le votazioni, che sono sempre, soprattutto se relative all ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato conclusivi, momenti particolarmente delicati e sofferti, non debbono essere interrotte da ulteriori interventi che possano turbare le operazioni. Una volta deliberato, non si dovrà dar luogo a manifestazioni di dissenso che, oltre a non servire a niente, non farebbero altro che nuocere alla serenità dell organo collegiale ed allungare i tempi a scapito degli scrutini a seguire. 5

6 I contrari alla deliberazione hanno invece facoltà di richiedere la messa a verbale della loro posizione soccombente. Il voto del Presidente vale doppio solo in caso di parità ed egli vota contestualmente agli altri componenti del Consiglio di classe. 6) Come ricorda l art. 15, comma 10, dell O.M. 90/2001, i docenti di sostegno, a norma dell art. 315, comma 5, del D.Lvo 297/1994, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Tale prescrizione è confermata dall art. 2, comma 5. del D.P.R. 122/2009, che così dispone: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni ( ) Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. E da ritenersi che questa confluenza su un unica posizione da parte dei docenti di sostegno valga per qualsiasi allievo appartenente alla classe, sia esso certificato o no. 7) L insegnante di Religione cattolica partecipa a tutte le operazioni di scrutinio limitatamente agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. La stessa cosa vale per i docenti incaricati dello svolgimento delle attività alternative. La valutazione dell insegnamento della Religione cattolica resta disciplinata dall articolo 314, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ( ) ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico (art. 2, comma 4, D.P.R. 122/2009). E noto, riguardo al pondus del voto del docente di Religione cattolica, quanti e quali siano stati, nel corso degli anni, gli interventi normativi, gli interventi ministeriali e le pronunce giurisprudenziali. Fare una cronistoria al riguardo sarebbe qui quanto meno inopportuno: basti ricordare, però, che è stato un continuo susseguirsi di altalenanti pareri e sentenze, che hanno determinato soltanto confusione. Di fatto, nelle Scuole trovano oggi applicazione prassi tra loro difformi, poiché i Dirigenti scolastici, in assenza di un chiarimento definitivo, si orientano diversamente sul problema, assicurando, ovviamente, analogo comportamento in ogni scrutinio. Tutto scaturì dal testo dell Intesa fra il Ministro della P.I. ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 giugno 1990, convalidata dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, che così recita al punto 2.7: Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una valutazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall insegnante di Religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. A parere di chi scrive, mai formulazione fu più infelice e la sua ambiguità è davvero notevole: il giudizio che deve essere messo a verbale ha carattere decisionale ed è, quindi, costituivo delle maggioranze, oppure no? Un interpretazione letterale sembrerebbe far intendere che tale voto, nel caso in cui fosse determinante, non sarebbe più un voto, ma sarebbe declassato a mero giudizio, perdendo così efficacia ai fini della deliberazione. In pratica, il voto dell insegnante di Religione cattolica, pur non essendo meramente consultivo, verrebbe conteggiato soltanto se non decisivo. In effetti l orientamento interpretativo prevalente nelle Scuole è stato ed è in tal senso, nonostante, come detto, interventi normativi e pronunce giurisprudenziali nella direzione opposta. La casistica che si può verificare è la seguente: 6

7 A) VOTAZIONE CON RISULTATO DI PARITA (IN CONSIGLIO CON NUMERO PARI DI COMPONENTI, AD ESEMPIO 10) SI = PROMOZIONE NO = NON PROMOZIONE Risultato Voto votazione Presidente Voto Docente Religione Primo Risultato senza voto docente di Religione Casi 1 5 SI e 5 NO SI SI SI 4 SI e 5 NO NO 2 5 SI e 5 NO NO NO NO 5 SI e 4 NO SI 3 5 SI e 5 NO NO SI NO 4 SI e 5 NO NO 4 5 SI e 5 NO SI NO SI 5 SI e 4 NO SI Secondo Come si può vedere, il voto di Religione cattolica, se l della votazione è di parità, è determinante soltanto se il docente ha votato come il Presidente. B) VOTAZIONE CON UN VOTO DI SCARTO (IN CONSIGLIO CON NUMERO DISPARI DI COMPONENTI, AD ESEMPIO 09) SI = PROMOZIONE NO = NON PROMOZIONE Risultato Voto votazione Presidente Voto Docente Religione Primo Risultato senza voto docente di Religione Casi 1 5 SI e 4 NO SI SI SI 4 SI e 4 NO SI 2 5 SI e 4 NO NO SI SI 4 SI e 4 NO NO 3 4 SI e 5 NO SI NO NO 4 SI e 4 NO SI 4 4 SI e 5 NO NO SI NO 4 SI e 4 NO NO Come si può vedere, il voto di Religione cattolica è qui determinante solo se il docente ha votato diversamente dal Presidente. 8) La valutazione degli alunni con disabilità certificata ( ) è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ( ) ed è espressa con voto in decimi ( ) (art. 9, comma 1, D.P.R. 122/2009). 9) Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti ( ) devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni ( ) (art. 10, comma 1, D.P.R. 122/2009). Essi, comunque, laddove si siano effettivamente adottati gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi, previsti dalla vigente normativa in materia, e concordati con la famiglia, debbono aver acquisito un profitto attestante, nelle singole discipline, il raggiungimento degli obiettivi minimi ai fini dell ammissione alla classe successiva o, per la scuola secondaria di I grado, all esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell istruzione. Secondo 7

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