Anno 2012 N.RF061 SEMPLIFICATE - COSTI < DEDUCIBILI PER REGISTRAZIONE

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1 Anno 2012 N.RF061 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO SEMPLIFICATE - COSTI < DEDUCIBILI PER REGISTRAZIONE RIFERIMENTI ART. 66 C. 3 TUIR - ART. 3 C. 8 E 9 DL 16/2012 CIRCOLARE DEL 19/03/2012 Sintesi: a partire dal periodo 2011 le imprese in contabilità semplificata hanno la facoltà di dedurre: i costi indicati in un unico documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale, ecc.) di importo non superiore a relativi a contratti a corrispettivi periodici di competenza di 2 periodi di imposta nel periodo d'imposta di registrazione del documento in luogo all'ordinario criterio di competenza. Il Decreto Sviluppo era intervenuto a semplificare per le imprese minori la gestione delle rettifiche di fine anno con riferimento a costi di importo modesto, prevedendo la possibilità di dedurre determinati costi in funzione della data di ricevimento del documento di spesa. Il Decreto sulla Semplificazione fiscale è nuovamente intervenuto, razionalizzando tali modifiche; in particolare è ora previsto che la deduzione: spetta in funzione della data di registrazione (non di ricevimento) del documento tale criterio è facoltativo e alternativo quello ordinario di competenza. CRITERIO DI DEDUZIONE DEL COSTO In deroga al principio generale della competenza, a decorrere dal periodo d'imposta 2011 viene disposto che: le imprese in regime di contabilità semplificata possono (facoltà) dedurre l intero costo nel periodo d imposta in cui registrano il documento di spesa: a condizione che la spesa sia riferita: a) a contratti a "corrispettivi periodici b) sia relativa a costi di competenza di 2 periodi di imposta (spese "a cavallo") c) il documento sia di importo (solo imponibile) Nuovo comma 3 art. 66 Tuir: "... A costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro " Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, l'intento è quello di: derogare al criterio di competenza (art. 109 Tuir) sostituendolo con il momento di registrazione del documento (che normalmente coincide con la data di ricezione dello stesso) e dunque con il momento rilevante ai fini della detrazione dell'iva. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 061/2012 Pag. 2 / 6 Opzione libera: la scelta tra la deduzione in base alla registrazione oppure secondo le ordinarie regole di competenza: non è subordinata particolari adempimenti (non richiede alcuna "opzione espressa") si esercita applicando di volta in volta per ogni singola fattura il primo criterio o l'altro. REGISTRAZIONE E NON RICEVIMENTO: la deduzione scatta: - nel periodo d'imposta in cui il documento viene registrato - e non più il periodo in cui detto documento viene "ricevuto" (fin dal periodo d'imposta 2011). In sostanza: sarà possibile differire il costo al periodo d'imposta successivo semplicemente ritardandone la registrazione contabile sarà rilevante l'eventuale contabilizzazione entro il 31/12 (al fine di anticipare la detrazione dell'iva in tale anno) della fattura ricevuta solo l'anno successivo. Non rileva infine in alcun modo l'aspetto finanziario (non è un principio "di cassa"). FATTURE RICEVUTE IMPRESE IN SEMPLIFICATA IMPRESE IN ORDINARIA Iva ALLA REGISTRAZIONE > Iva PER COMPETENZA Iva > Iva PER COMPETENZA EFFETTI CONTABILI Le imprese minori, al fine di determinare il reddito imponibile, non dovranno più stanziare le rettifiche di fine anno relative: a ratei passivi e/o risconti attivi per la maggior parte delle fatture di utenze, di tenuta contabilità, di assistenza periodica e simili, con addebito per importi periodici (bimestrali, trimestrali, ecc.) inferiori al limite di a fatture da ricevere per acquisto di beni o servizi con imponibile inferiore o pari ad (sempreché riconducibili a operazioni periodiche e di competenza di 2 periodi). LIMITE DI IMPORTO Il limite di va riferito: all'imponibile della fattura Iva indetraibile: ai fini fiscali normalmente l'iva indetraibile si cumula al valore dell'imponibile; tuttavia, nel caso di specie l'agenzia potrebbe essere di avviso diverso, considerato lo specifico riferimento all'imponibile indicato nel documento ed alle finalità di semplificazione della norma Costo parzialmente deducibile: anche nel caso di beni ad uso promiscuo (utenze di cellulari, noleggi di autovetture, ecc.) l'agenzia potrebbe ritenere rilevante il costo deducibile. al totale addebito e dunque: corrispettivo dell'operazione principale + oneri accessori Ove ci si avvalga di tale possibilità non avrà più alcuna rilevanza la quota parte "di competenza" dell'esercizio.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 061/2012 Pag. 3 / 6 DUBBI: le seguenti situazioni dovranno essere oggetto di chiarimenti da parte dell'agenzia: note di variazione: nel caso di maggiori/minori addebiti per variazioni di precedenti operazioni, la nota di variazione aumenta/abbatte retroattivamente l'importo del documento iniziale, che potrebbe così divenire maggiore/inferiore a (accedendo/sottraendosi così al regime di competenza) operazioni frazionate: la norma non chiarisce se sia possibile addebitare con più fatture il costo di un singolo periodo avvalendosi della disposizione (il riferimento è al solo importo del costo "indicato dal documento di spesa"). Essendo improbabile che sia concesso al contribuente di scegliere se dedurre il costo per competenza (unica fattura) o farsi emettere una serie di fatture tutte inferiori al limite di al fine di dedurre il costo al momento della registrazione, è probabile che sia in futuro chiarito che saranno sanzionate eventuali comportamenti elusivi tesi esclusivamente ad anticipare/differire ad altri periodi d'imposta la deduzione. CORRISPETTIVI "PERIODICI" Le operazioni andranno individuate tra quelle: riferite a singoli contratti che prevedono la cessione di beni o l'erogazione di servizi in più tempi. Esempi: è il tipico caso dei contratti: - di somministrazione di beni o servizi (in particolare le utenze: energia elettrica, gas, acqua, utenze telefoniche, ecc.) - delle assicurazioni (cioè di contratto unitario che estende la copertura su 2 o più annualità) - della tenuta della contabilità o di mandati professionali analoghi (es: compilazione delle dichiarazioni, ecc.) - contratti di assistenza e manutenzione periodica. COMPONENTI DI REDDITO ESCLUSI DALLA SEMPLIFICAZIONE Rimangono soggetti all'ordinario criterio di competenza: A) i componenti positivi di reddito Esempi: le fatture da emettere andranno rilevate per competenza anche per importi B) i componenti negativi di reddito riferiti alternativamente: ad acquisti (di beni e servizi) di natura "non periodica" Esempi: vanno rilevate per competenza le fatture d'acquisto per operazioni spot (non "periodiche") a costi non generati da "accordi contrattuali". Esempi: andranno rilevati per competenza i documenti di spesa riferiti a tributi (es: imposta di bollo, tarsu, ecc.), a interessi passivi, a sopravvenienze passive, ecc.. DOCUMENTO DI SPESA: non rileva la tipologia del documento, che potrà trattarsi: sia di una fattura d'acquisto (es: per le utenze) sia di quietanza di pagamento (es: assicurazioni). OPERAZIONI DI IMPORTO ATTIVE PASSIVE PER COMPETENZA PER COMPETENZA O PER REGISTRAZIONE

4 Redazione Fiscale Info Fisco 061/2012 Pag. 4 / 6 ENTRATA IN VIGORE DAL 2011 Il Decreto Semplificazione interviene a disciplinare anche l'entrata in vigore della disposizione differenza del Decreto Sviluppo); la norma si applica fin dal periodo d'imposta Esempio1 SPESE DI COMPETENZA DI PIÙ ESERCIZI Il sig. Rossi gestisce una negozio, in contabilità semplificata. A febbraio 2012 riceve una fattura di addebito dell'energia elettrica consumata riferita al bimestre dicembre gennaio 2012 per l'importo di Iva + costi accessori. 5 + Iva. In tal caso il costo potrà essere dedotto alternativamente: nel 2012 per l'intero di. 995 (nell'anno in cui è registrata la fattura) nel 2011 per. 492 nel 2012 per Alfa Energy S.r.l Via Puccini n. 18 P.I Trento (TN) Data di emissione: FATTURA n Mario Rossi 30/01/2012 Via Manzoni n. 8 Trento (TN) ITALY Descrizione: energia elettrica bimestre dic / genn Imponibile Aliq. Iva Totale Cons umi Dic , ,00 588,00 Cons umi Gen , ,00 600,00 Emissione RI.BA 5, ,00 6,00 Tot. Fattura 995,00 199, ,00 Anticipazione della detrazione Iva: se entro il 31/12/2011 nel registro acquisti venga effettuata la scrittura della "fattura da ricevere" al solo fine di detrarre l'iva, si ritiene che il costo possa diventare interamente deducibile nel 2011 (a nulla rilevando se la fattura giunga solo nel 2012, si dato che la stessa è già stata "registrata", peraltro con valenza anche ai fini Iva): 31/12/2011 Diversi a Fattura da ricevere (S.P.) Utenze (deducibile) 995 Iva a credito (detraibile) 199 (Anticipo della detrazione dell'iva) Il costo può essere dedotto nel periodo d'imposta di registrazione purché: sia di competenza di 2 periodi L'imponibile complessivo sia Nel 2012 occorrerà rilevare un costo indeducibile (peraltro irrilevante ai fini Iva, in quanto già detratta nel 2011) PROBLEMATICHE Il nuovo regime, se da una parte certamente introduce delle semplificazioni contabili, dall'altra obbliga comunque ad una serie di attenzioni. COSTI DI COMPETENZA DI UN PERIODO E FATTURA IN QUELLO SUCCESSIVO Si deve considerare che il nuovo regime è applicabile ai documenti che certificano: dei costi di competenza di più periodi d'imposta (giunti nel primo o nel secondo periodo) non anche ove il costo di competenza di un solo periodo e il documento giunga in quello successivo o precedente.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 061/2012 Pag. 5 / 6 Esempio2 SPESE DI COMPETENZA DI UN UNICO ESERCIZIO Nell'Esempio1 precedente la fattura che riceve il sig. Rossi sia relativa all'addebito dell'energia consumata nel bimestre novembre/dicembre Evidentemente il documento non è riferito a dei costi "a cavallo" d'anno e pertanto occorre continuare a stanziare il costo per competenza con una "fattura da ricevere" al 31/12/2011. N.B.: ciò comporterà comunque l'onere di verificare il periodo di competenza, come avviene attualmente. La semplificazione riguarda dunque non tanto il controllo dei costi addebitati, quanto il fatto che, in presenza di costi di competenza di più periodi, non si debba più procedere al calcolo del rateo/riscontro in funzione dei giorni di competenza. REGIME TRANSITORIO In sede di prima applicazione occorrerà fare attenzione a non duplicare il costo. Esempio3 Esempio4 Esempio5 Spese di competenza di più esercizi - fattura posticipata Si ritorni all'esempio1 precedente. Il sig. Rossi nel 2011: si è visto potrà dedurre l'intero costo di. 995 registrando anticipatamente il documento giunto nel 2012 nel 2012: dovrà successivamente fare attenzione a non dedurre alcunché nel periodo d'imposta 2012 (non si potrà dunque più adottare il criterio di competenza per tale fattura). Spese di competenza di un unico esercizio - fattura posticipata Nell'Esempio2 precedente il sig. Rossi: nel 2011: avrà stanziato per competenza l'intero costo della fattura (fatture da ricevere) nel 2012: farà attenzione a non dedurre alcunché in sede di registrazione della fattura (in modo ordinario, peraltro, come avvenuto anche in passato). Contratto di leasing - fattura anticipata Contratto stipulato il 1/11/2010 con corresponsione anticipata del canone trimestrale di. 900,00. Con riferimento al canone: a) nov gen. 2011: il contribuente: nel 2010: ha registrato il rateo passivo di. 300 riferito al canone pagato nel 2010 ma di competenza del 2012 nel 2011: dovrà continuare a "girare" il rateo passivo a "canoni di leasing" b) nov gen. 2012: il contribuente nel 2011 potrà alternativamente: evitare di registrare il rateo passivo registrando il canone nel 2011 e deducendo l'intero importo 900; nulla registra più nel 2012 continuare a registrare il rateo passivo da "girare" a "canoni di leasing" nel Discorso del tutto analogo per l'eventuale maxicanone di importo non superiore a Esempio6 Spese parzialmente deducibili La ditta Verdi paga il premio annuale RC auto per a copertura del periodo 1/10/ /09/2012, registrando la quietanza nel mese di luglio Il costo risulta deducibile per il 40% pari a 800; laddove l'agenzia dovesse ritenere non superato il limite di sarà possibile dedurre l'intero costo nel 2011 (in caso contrario, e comunque in via facoltativa, sarà sempre possibile dedurre l'importo di 200 nel 2011 l'importo delle ulteriori 600 nel 2012).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 061/2012 Pag. 6 / 6 COSTO PERIODICO (es.: tenuta della contabilità) CONTABILITÀ DI UN TRIMESTRE COMPETENZA Novembre 2011 / Gennaio 2012 Settembre 2011 / Dicembre 2011 (*) Opzione facoltativa FATTURA EMISS. FATT. REGISTRAZ. FATTURA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO Criterio Note Iva 2012 per Registrazione (*) Gen Iva 2011: 800 ; 2012: 400 Competenza Eccede il limite Iva 2011 per Registrazione (*) Dic Iva Dic. 2011: 800 ; 2012: 400 Competenza Eccede il limite Iva 2011 Gen Iva La spesa non è 2011 per Competenza "a cavallo" di Iva Dic più periodi Iva

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