Diritti reali - diritti obbligatori
|
|
- Gianluigi Filiberto Meloni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N O E S Percorso D I diritti reali Approfondimenti Diritti reali - diritti obbligatori I diritti reali, per le loro caratteristiche, differiscono sostanzialmente dai diritti di credito (o di obbligazione o obbligatori) in quanto: il diritto reale è caratterizzato dalla immediatezza, giacché consente al titolare l immediata realizzazione dell interesse attraverso la cosa; per soddisfare il diritto di credito occorre, invece, la cooperazione del debitore. Tale distinzione si riverbera sul piano della tutela: il diritto reale può essere fatto valere contro chiunque (c.d. actio in rem), il diritto di credito invece soltanto nei confronti del soggetto obbligato (c.d. actio in personam); altra differenza è data dalla normale perpetuità dei diritti reali (con la sola eccezione di usufrutto, uso ed abitazione) in contrapposizione alla temporaneità dei diritti di credito. La dicotomia diritti reali - diritti obbligatori appare oggi meno netta che in passato, perché: alcuni caratteri peculiari dei diritti reali non si riscontrano in tutti i «diritti reali», ad esempio l immediatezza del potere del titolare sulla cosa non si riscontra nella ipoteca, che pure rientra tra i diritti reali di garanzia, poiché il creditore ipotecario non può soddisfare il suo interesse immediatamente sulla cosa, ma può farlo solo mediante l instaurazione di un processo di espropriazione: (art. 2808) che si conclude con la vendita del bene e con il soddisfacimento del creditore sul prezzo ottenuto; alcuni caratteri peculiari dei diritti reali si riscontrano anche in situazioni che si collocano al di fuori dei diritti reali: nella locazione, ad esempio, in base alla regola, propria del diritto romano, «emptio non tollit locatum» (la vendita non tocca la locazione) ed in applicazione della legislazione vigente, il diritto del conduttore a permanere nel godimento dell immobile fino alla scadenza del contratto prevale di fronte a qualunque proprietario che sia divenuto successivamente acquirente dello stesso; alcuni caratteri peculiari dei diritti di credito si riscontrano anche in situazioni di diritti reali (serie di diritti ed obblighi che fanno capo a due soggetti determinati, es: tra proprietario ed enfiteuta). L evoluzione storica della proprietà La concezione romana arcaica della proprietà risentiva della struttura fortemente centralizzata della famiglia, che costituiva un nucleo chiuso e intangibile a qualsiasi interferenza esterna, rigidamente sottoposto all autorità del pater familias. Questi era l esclusivo ed assoluto titolare del dominium sulle cose e sui servi, della patria potestas sui figli, della manus maritalis sulla moglie. Il diritto di proprietà, dunque, era assoluto, illimitato ed intangibile anche da parte dello stesso Stato. Tale concezione si andò affievolendo con l evolversi della repubblica e dell impero, fino alla nascita e all affermarsi dei primi vincoli pubblicistici (imposte, canoni etc.) e privatistici (enfiteusi) alla proprietà. La concezione germanica e longobarda, per quanto riguarda i beni immobili, fu invece agli antipodi. Originariamente, infatti, la proprietà immobiliare spettava all aggregato politico al quale i singoli apparte-
2 nevano. Esisteva, dunque, un tipo di proprietà collettiva cui si andò affiancando, dopo l impatto con il sistema romano, anche una proprietà di tipo privato sottoposta, però, a vincoli e limiti pubblicistici. Il codice Napoleonico (1804) riconobbe il diritto di proprietà, quale simbolo della libertà e sovranità individuale, come il più esteso, pieno e assoluto dei diritti, limitabile solo per motivi di convivenza civile. Con l affermarsi del liberalismo questa concezione si andò rafforzando e la proprietà, nata come liberazione dell individuo dal privilegio feudale, assunse sempre più il carattere della esclusività e della illimitatezza. Questi caratteri furono confermati dal nostro codice civile nel 1865 che, agli artt. 436 e 440, definì il diritto di «proprietà» come il «diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti», stabilendo che «la proprietà si estende allo spazio sovrastante e a tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie». La illimitatezza del diritto di proprietà, in particolare, incontrava un solo limite negativo nelle leggi e nei regolamenti. La illimitatezza del diritto di proprietà è stata in qualche modo ridimensionata prima dall art. 832 del codice del 1942 (l attuale codice civile) e poi dall art. 42 della Costituzione. La proprietà agricola Anche la proprietà della terra è considerata, nella Costituzione e nelle leggi ordinarie, come un problema che coinvolge interessi pubblici fondamentali: lo «sfruttamento razionale del suolo» e gli «equi rapporti sociali» sono, secondo l art. 44, 1 comma, Cost., gli obiettivi finali, cui la legge deve tendere anche fissando limiti e vincoli e imponendo obblighi ai proprietari, limitando l estensione della proprietà, promuovendo o imponendo la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo etc. Il codice civile prevede, in tre sezioni (artt ) alcuni interventi di questo tipo: fissa la «minima unità colturale», cioè un area minima da non dividere nemmeno in caso di successione ereditaria (artt. 846 ss.); prevede l obbligo di esecuzione di opere per i proprietari di terreni dichiarati soggetti a bonifica (artt. 857 ss.), o sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici (artt. 866 e ss.); in particolare, sia per scopi di bonifica che di difesa fluviale, i proprietari possono essere riuniti obbligatoriamente in consorzi, che sono persone giuridiche pubbliche, il cui scopo è provvedere all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere necessarie (artt. 857, 868). Ma nel dopoguerra, alcuni interventi legislativi hanno parzialmente attuato il programma costituzionale: così le leggi di riforma agraria del 1950, che hanno espropriato i latifondi per distribuire la terra fra i coltivatori; le «disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» contenute nella L , n. 590, che ha introdotto forme di credito agevolato ai coltivatori per l acquisto di fondi rustici, e ha istituito il diritto di prelazione a favore dei coltivatori per il caso di alienazione del fondo; di recente, la legislazione sulle terre incolte, che ne ha previsto l assegnazione in affitto forzoso a chi ne faccia richiesta (L , n. 440): ma già l art. 838 c.c., come si è detto, prevedeva in casi simili l espropriazione. La disciplina della proprietà agricola, però, è influenzata soprattutto dalla disciplina dei contratti agrari, cioè dei contratti tra il proprietario e l imprenditore, grande o piccolo, che lavora la terra. Il diritto di sopraelevazione La sopraelevazione consiste nella costruzione di uno o più piani ovvero di nuove fabbriche sull ultimo piano dell edificio. Tale diritto è disciplinato dall art c.c. che è una regola speciale dettata per il proprietario dell ultimo piano dell edificio, al quale, salvo che diversamente risulti dal titolo (ossia dall atto costitutivo della proprietà), è attribuita la facoltà di sopraelevare previa corresponsione di un indennità agli altri condomini, e fermo restando l obbligo di ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare soltanto quando le condizioni statiche dell edificio consentano la sopraelevazione e purché questa non pregiudichi l aspetto architettonico dell edificio né provochi una diminuzione notevole dell aria o della luce dei piani sottostanti. Si può affermare, più precisamente, che titolare del diritto di sopraelevazione è chi ha nell edificio la proprietà della porzione sita alla massima quota altimetrica e, qualora all ultimo piano vi siano più appartamenti, ciascun proprietario può sopraelevare soltanto nell area sovrastante la superficie del proprio appartamento. 2 percorso D I diritti reali
3 Molto discussa è la natura di tale diritto. Alcuni autori hanno ritenuto che il proprietario dell ultimo piano sarebbe nel contempo titolare di due diritti e cioè del diritto di proprietà dell ultimo piano e del diritto di sopraelevazione che assumerebbe la connotazione giuridica del diritto di superficie. Altri, invece, ritengono che il diritto di sopraelevazione sia una emanazione del diritto di proprietà e, precisamente, rientri nelle facoltà del proprietario dell ultimo piano il quale, per la posizione in cui si trova, è preferito agli altri condomini. Tuttavia sembra inquadrare esattamente l istituto la giurisprudenza allorquando distingue a seconda che il diritto di sopraelevazione resti nella titolarità del proprietario dell ultimo piano (o del lastrico solare), ovvero sia da quest ultimo trasferito a terzi. Nel primo caso esso rientrerebbe in una delle facoltà del proprietario; nel secondo caso si configurerebbe come un vero e proprio diritto di superficie. Si è detto che titolare del diritto di sopraelevare è il proprietario dell ultimo piano, ma la circostanza che costui debba un indennizzo agli altri condomini, commisurato al valore attuale dell area da occupare, induce la dottrina a ritenere che, nel caso in cui detto proprietario rinunci al diritto di sopraelevare, tale diritto spetti agli altri condomini. Occorre, però, a tal fine, una rinuncia espressa da parte del proprietario, non ritenendosi sufficiente la semplice astensione dell esercizio del diritto. Data l autonomia del diritto di sopraelevazione il relativo titolare non abbisogna, per poterlo esercitare, del consenso degli altri condomini, i quali possono soltanto opporsi nel caso in cui la sopraelevazione venga effettuata nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge. In realtà l ordinamento pone soltanto un limite obiettivo all esercizio del diritto in questione, che deriva dalla compatibilità o meno della nuova costruzione con le condizioni statiche dell edificio. Alcuni autori ritengono che tale limite sia di ordine pubblico, sì che esso, in caso di inerzia degli altri condomini, potrebbe venire opposto dall autorità amministrativa. Tale tesi trova il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l accertamento delle condizioni statiche dell edificio non costituisce un limite all esercizio del diritto, ma un presupposto della sua esistenza. Gli altri limiti cui la legge subordina l esercizio del diritto di sopraelevare, sono, invece, rimessi alla discrezionale facoltà dei condomini dell edificio, i quali, appunto, «possono opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l aspetto architettonico dell edificio, ovvero diminuisca notevolmente l aria o la luce dei piani sottostanti» (art. 1127, 3 comma, c.c.). Il diritto alla sopraelevazione, avendo natura reale, si trasferisce automaticamente con il trasferimento dell ultimo piano o della proprietà esclusiva del lastrico solare. Il proprietario dell ultimo piano può anche alienare a terzi il solo diritto alla sopraelevazione, conservando per sé la proprietà del piano, come pure può alienare la proprietà di quest ultimo riservandosi il diritto di sopraelevare. Obbligato al pagamento dell indennità, in questo caso, è colui che costruisce. La dottrina ravvisa la ratio dell obbligo di indennizzo gravante sul costruttore piuttosto che nella esigenza di compensare gli altri condomini per i danni o le molestie che potranno derivare ai beni di loro proprietà esclusiva dalla nuova costruzione, nella necessità di far luogo ad una nuova ripartizione, tra i condomini, del valore dell area su cui l edificio sorge. Da ciò il complesso calcolo di essa, previsto dall art c.c., che deve tener conto del valore attuale dell area che verrà occupata con la nuova costruzione, determinazione oggetto di una complessa operazione aritmetica (art. 1127, 4 comma, c.c.). Usufrutto improprio o quasi usufrutto Il titolare dell usufrutto ha l obbligo di rispettare la destinazione economica della cosa e, alla fine dell usufrutto, di restituire la cosa stessa al proprietario. Da ciò consegue che oggetto di usufrutto possono essere soltanto i beni inconsumabili. La legge ammette, tuttavia, che l usufrutto possa avere ad oggetto anche beni consumabili, facendone derivare effetti notevolmente diversi; in questo caso, infatti, l usufruttuario acquista la proprietà dei beni e, di conseguenza, non è più tenuto a rispettarne la destinazione economica, salvo l obbligo di pagarne il valore, secondo la stima convenuta, al termine dell usufrutto (art. 995). L usufrutto su cose consumabili è pertanto una forma impropria di usufrutto, che viene denominata «quasi usufrutto». percorso D I diritti reali 3
4 Da non confondere col quasi-usufrutto è l usufrutto avente ad oggetto beni deteriorabili. Beni deteriorabili sono quelli che, pur se con l uso continuato subiscono una diminuzione nel loro valore economico, possono essere usati più volte e, perciò, sono inconsumabili (es.: l uso di un abito comporta necessariamente il suo logorio e deterioramento, ma non certo la sua distruzione). L usufruttuario di cose deteriorabili ha diritto di servirsene secondo l uso al quale sono destinate ed alla fine è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. La multiproprietà La multiproprietà consiste nella comproprietà da parte di più soggetti di uno stesso bene immobile di cui però possono godere solo per un determinato periodo dell anno. Il diritto di ciascun soggetto sull immobile è individuale e non collettivo ma limitato ad un certo periodo dell anno. La natura di tale diritto è oggetto di discussione. Si esclude ovviamente che si tratti di un diritto reale su cosa altrui ma allo stesso tempo si ha difficoltà anche a configurarlo come un vero diritto di proprietà per i limiti e i vincoli a cui è sottoposto il diritto di proprietà. Il multiproprietario, infatti, non può godere a proprio piacimento dell immobile. Risponde di ogni deteriramento che ecceda l uso normale della cosa e deve destinare l immobile all esclusivo uso fissato nel contratto. Per quanto riguarda il potere di disporre del suo diritto, può farlo con i limiti sostanziali e temporali che lo caratterizzano. Numerose sono state le teorie esposte dalla dottrina per individuare l esatta natura giuridica del fenomeno anche per le difficoltà poste dal principio che sancisce il numero chiuso dei diritti reali impedendo quindi ai privati di crearne di nuovi. Una parte della dottrina e anche la giurisprudenza ha inquadrato la multiproprietà nella comunione, ritenendo che si tratti di una comunione particolare anche perché l alienante di solito predispone un regolamento della comunione con cui disciplina il regolamento turnario tra i multiproprietari. Tuttavia il fenomeno della multiproprietà sembra contrastare con la nozione e la disciplina della comunione, dal momento che è immodificabile la destinazione del bene, è inammissibile la divisione e l uso turnario è un aspetto essenziale e necessario dell istituto. Anche la tesi della proprietà temporanea è stata criticata poiché si è evidenziato che le ipotesi di proprietà temporanea si caratterizzano per la presenza di un termine iniziale e di un termine finale. La multiproprietà invece si atteggia quale diritto perpetuo anche se ciclico e turnario, di qui la non assimilabilità con le ipotesi di proprietà temporanea. Altra dottrina ritiene che la multiproprietà è una proprietà avente ad oggetto una frazione spazio-temporale del bene. «Più coerente ricostruzione del fenomeno è quella che fa capo all idea di una proprietà individuale su un bene, identificato non solo nello spazio ma anche nel tempo e definito come bene spaziotemporale. Da questo punto di vista l invenzione della multiproprietà non ha dato vita ad un nuovo diritto reale sulle cose (ciò che è reso inammissibile dal ben noto numero chiuso dei diritti reali) ma ad una cosa nuova (ciò che è pienamente ammissibile), oggetto pur sempre del comune diritto di proprietà. Essendo pur sempre l interesse degli uomini la misura di ciò che è bene e di ciò non lo è, nulla vieta di concepire un bene che non ha solo confini nello spazio ma anche, se ciò ne fa un entità idonea a realizzare interessi, limiti nel tempo» (GALGANO). Altra dottrina ritiene preferibile configurare la multiproprietà come proprietà immobiliare speciale «con un particolare statuto che tenga conto della natura del bene, del collegamento tra spazio e tempo, e del problema fondamentale dei servizi. Tale statuto è pattizio, ossia risiede nel regolamento convenzionale che le parti hanno l autonomia di dare al contenuto del diritto reale» (COMPORTI). Con il D.Lgs , n. 206 (Codice del consumo), poi modificato dal D.Lgs. 79/2011 (Codice del turismo), si è provveduto a disciplinare il contratto di multiproprietà, ossia il «contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione». 4 percorso D I diritti reali
5 La proprietà nell ordinamento inglese Property e Law of property La disciplina della proprietà nei sistemi anglosassoni, ed in particolare nel diritto inglese, è da sempre al centro dell attenzione degli studiosi di diritto comparato, per l estrema complessità e possibilità di obsolescenza della disciplina della common law in materia (MOCCIA) e, soprattutto, per la notevole diversità, concettuale e di disciplina, della proprety inglese rispetto alla proprietà come intesa nei sistemi di civil law (in particolare la proprietè francese e la eigentum germanica). Sin dalla conquista dell Inghilterra da parte dei Normanni, il connotato tipico della proprietà di tradizione romanistica, l esclusività, fu ridimensionato a causa del moltiplicarsi di singoli rapporti di utilizzazione della medesima res da parte di più soggetti (es.: servitù pubbliche), con il conseguente attenuarsi della distinzione tra dominium e iura in re. La continuità della tradizione giuridica inglese ha mantenuto il concetto di proprietà (specie immobiliare) fedele al suo carattere antico. Nel modello romanistico, la proprietà è un diritto assoluto ed esclusivo di un soggetto su una determinata cosa mobile o immobile, classificato nell ambito della più ampia categoria cd. diritti reali. Nel modello inglese, invece, il temine property assume una doppia connotazione patrimonialistica: in senso soggettivo, con riguardo ad una serie di diritti reali concernenti l utilità di una cosa; in senso oggettivo, considerando tutti i beni (materiali, immateriali, diritti personali) che possono formarne oggetto e che, insieme, costituiscono il patrimonio di un determinato soggetto. Con la conseguenza che la property inglese può riferirsi tanto al dominio esclusivo quanto ad una serie di diritti meno intensi che fanno capo al titolare nei confronti del bene. Inoltre, mentre nel diritto continentale la principale distinzione relativa alla proprietà riguarda il piano sostanziale (beni mobili ed immobili), nel diritto anglosassone si distingue, sul piano processuale, tra: real property, ovvero le situazioni di carattere possessorio aventi ad origine il libero godimento (freehold) del bene immobile in virtù delle antiche concessioni feudali (tenures), tutelate attraverso le cd. real actions, dirette ad ottenere la reintegrazione nel possesso ed il recupero effettivo del bene; personal property, che rappresenta una categoria residuale avente ad oggetto una ampia gamma di beni mobili o diritti (cd. goods), tutelata attraverso le cd. personal actions, che non assicurano sempre il recupero specifico del bene ma solo la possibilità di ottenere il pagamento del controvalore a titolo di risarcimento (detinue o trover) o la restituzione in forma specifica. Nell ambito delle due categorie, si distinguono le cose corporali da quelle incorporali, tra le quali rientrano i crediti (debts, rents), suscettibili di tutela mediante azione diretta ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di danaro. Inoltre nell ambito delle res incorporales rientra la cd. new property, comprendente, ad esempio, i diritti all assistenza sociale derivanti da provvedimenti delle pubbliche amministrazioni. Oggi tale distinzione è notevolmente attenuata, mentre ha acquisito maggiore rilevanza la distinzione tra beni mobili ed immobili. Mentre nei modelli di derivazione romanistica è marcata la distinzione tra diritti reali (tra i quali il dominium del proprietario) ed obbligazioni, nel diritto anglosassone il concetto stesso di dominio non rimanda ad una appartenenza piena ed esclusiva della res bensì al complesso di tutti i diritti che fanno capo alla stessa, concernenti non solo il godimento ma anche posizioni sociali, giurisdizionali, privilegi, titoli o uffici. Nel diritto feudale, la real property era articolata in due classi di beni e diritti: beni corporali (cd. corporeal) nei quali rientravano tutti i maggiori diritti sulla terra (estates in the land), che implicavano un godimento effettivo del fondo; la materialità o corporeità costituiva una estensione della fisicità del bene sul quale cadevano e veniva certificata da un solenne atto di costituzione (cd. seisin o livery of seisin), consistente in una cerimonia di infeudazione con consegna materiale del possesso del bene; beni incorporali (cd. incorporeal), ovvero diritti rientranti nei rapporti di concessione feudale ma insuscettibili di consegna reale, che traevano origine in un atto unilaterale di concessione (cd. grant) effet- percorso D I diritti reali 5
6 tuato anch esso in forma solenne (deed) ma senza la consegna materiale del bene. Tra gli incorporeal rientravano, tra l altro, diritti di patronato, franchigie, decime, servitù prediali (easements), diritti di trarre i frutti (profits a prendre) etc. Ownership e possession Anche il concetto anglosassone di ownership, letteralmente possesso in nome proprio, titolarità (MOCCIA), appare poco compatibile con gli istituti continentali, anche perchè l istituto assume significati e valenze tra loro ben distinti negli ordinamenti di derivazione romanistica; owner è infatti il proprietario di un bene, ma anche il titolare di uno o più interessi di tipo proprietario aventi rilevanza patrimoniale (cd. estate owner). La ownership degli ordinamenti anglosassoni non corrisponde assolutamente, né sul piano concettuale né su quello sistematico, alla proprietà dei sistemi di civil law, ma assume valore descrittivo di una mera titolarità di diritti, di qualsiasi tipo, su beni mobili o immobili. Le ragioni di tale distinzione di fondo sono ancora una volta di ordine storico. All epoca della conquista dei Normanni, in Inghilterra la terra era tutta di proprietà della corona (terra regis), sicché ogni privato proprietario terriero, chiamato appunto land owner, altro non era che un mero possessore di un bene altrui (del sovrano), ed il relativo diritto non poteva che essere esercitato sotto le dipendenze del sovrano stesso, al quale andavano resi oneri e servigi. In epoca medioevale, partendo dal presupposto della pienezza dei poteri riguardo al fondo, molti autori (GLANVILL, BRANCTON) omologarono la posizione del land owner a quella del dominus rei di stampo romanistico. Tale avvicinamento, tuttavia, nasceva da una confusione tra la sfera privata (proprietà dei territori) e quella pubblica (governo dei territori). Nel 1660 (Tenures abolition Act), gli obblighi tipicamente feudali di prestare oneri e servigi al sovrano vennero convertiti nel cd. free and common socage (ovvero nell unica obbligazione di pagare una rendita), il che sancì la decadenza dell antico sistema feudale e l affermarsi di una sistema borghese fondato sulle libertà economiche e civili, con un conseguente rafforzamento del concetto di «signoria generale» in capo al proprietario. Il principio feudale del dominio eminente della corona, tuttavia, rimase sempre concettualmente in vigore, sicché la property immobiliare rimase ben distinta dalla proprietà assoluta (absolute ownership). La ownership anglosassone, ben distinta dalla proprietà dei sistemi continentali, presenta invece una strettissima connessione con la possession di stampo romanistico. Mentre nei sistemi di civil law proprietà e possesso rappresentano concetti ben distinti sia sul piano sostanziale sia processualmente (in quanto diversamente tutelate da azioni petitorie e possessorie), nel modello inglese si instaura tra le due figure un rapporto di implicazione reciproca, ben rappresentato dalla formula possessory ownership (possesso come presunzione di proprietà). Non vi è, comunque, assoluta identità tra ownership e possession: la prima, infatti, costituisce pur sempre una situazione di diritto, mentre il rapporto possessorio resta relegato tra quelli di fatto. Dal che deriva, processualemnte, che solo la absolute ownership è oggetto di apposita tutela mediante declaratory judgement (giudizio di accertamento). Nel sistema immobiliare della real property, alla posizione di «proprietario» (landowner) compete il diritto di ownership che, come detto, non costituisce una proprietà assoluta ma solo un diritto al possesso del bene (right to possess). Si parla, perciò, di titolarità al possesso (title to land) e non direttamente di titolarità del bene (ownership to land). Il possesso conferisce pertanto un titolo valido erga omnes (ad eccezione di chi può vantare un diritto superiore al possesso). Tale concezione possessoria del tilte to land ha origine da un atto formale di attribuzione e riconoscimento, la cd. seisin. Gli Estates Accanto alla seisin-possession, l altra componente fondamentale del modello inglese di real property è rappresentata dall estate, ovvero lo status giuridico di cui taluno è investito in relazione ad un determinato bene. L idea si «estate» presuppone un altra delle fondamentali caratteristiche del modello inglese di proprietà, ovvero la frazionabilità (cd. fragmentation of ownership) dei diritti connessi alla proprietà. 6 percorso D I diritti reali
7 L origine dalla doctrine of estates risale all epoca medioevale, nella quale si sostituiva alla materialità dell oggetto l effettivo godimento delle utilità relative allo stesso: nacque così una moltiplicazione di rapporti di appartenenza relativi (e non assoluti) facenti capo a soggetti diversi in relazione al medesimo bene. La dominazione normanna, con l affermarsi della monarchia e dell idea del sovrano come unico proprietario assoluto del suolo, favorirono il proliferare dei rapporti relativi, nascenti da una formale concessione ed aventi ad oggetto possesso e godimento dei fondi. Mentre nel resto dell Europa il modello feudale veniva progressivamente abbandonato, tuttavia, in Inghilterra si verificò l omologazione, e la successiva evoluzione, di un modello di tipo feudale derivato dal rifiuto dell idea romanistica di proprietà: anziché concentrarsi su chi fosse il proprietario del bene in senso fisico, l attenzione si concentrò sulla utilizzazione effettiva della cosa e sui diritti relativi. Da qui nacque la caratteristica flessibilità dei property rights, e, in luogo di quella del proprietario, si affermarono altre figure di titolari di posizioni tutt altro che assolute dalle quali derivavano diritti assolutamente analoghi a quelli del proprietario (come inteso nei sistemi di civil law); tra queste, vanno ricordate: il tenant in fee, ovvero colui che possedeva (tenant) il fondo per sé e per i suoi eredi in forza di una concessione di godimento ad infinitum e che poteva definirsi owner of the land in quanto, avendone il possesso, poteva usarlo, finanche abusarne e comunque escludere ingerenze altrui; il tenant for life, ovvero colui che aveva diritto di possedere il fondo fino al termine della sua vita in virtù di una concessione del proprietario o del tenant in fee; al termine della vita del tenant, il possesso del fondo tornava al concedente (istituto paragonabile all usufrutto). La ownership inglese era pertanto strettamente connessa ad una concezione temporalmente limitata dei diritti reali ed all effettività del godimento del bene, mentre era del tutto svincolata dalla corporeità del bene. Le situazioni soggettive di godimento della terra (estates o, in latino, status) qualificavano appunto lo status giuridico di cui taluno era investito e non erano diversificate dal punto di vista qualitativo, ma solo in relazione all aspetto quantitativo della durata. Essendo così ripartito tra più soggetti il godimento di un fondo, risultava impossibile assimilare tali posizioni al concetto di proprietà assoluta del diritto romano ed affermare che ogni appezzamento dovesse avere un unico proprietario: dal che l affermazione che ognuno dei titolari di un estate era proprietario di un proprio interesse (CROSSLEY VANES), ovvero titolare di un proprio status rispetto al bene stesso che lo legittimava, per un periodo più o meno lungo, all esercizio dei relativi poteri di godimento. La doctrine of estates, sulla quale si fonda gran parte dell istituto della real property inglese, muovendo dalle esigenze, tipicamente feudali, di godimento della terra, tendeva quindi a pianificare la distribuzione del possesso e del godimento dei fondi sullo schema delle vigenti gerarchie sociali. Preliminarmente, è opportuno distinguere (GRAY, MOCCIA) la terra intesa come oggetto fisico (land) dai diritti sulla stessa, oggetto di property e, pertanto, qualificabili come estates. Distinzioni derivanti Molteplici sono le distinzioni tra i vari estates proposte dalla dottrina, tutte imperniate sulla qualità e sulla durata del diritto del titolare: Innanzitutto vanno distinti gli estates riconosciuti in law (cd. legal estates) da quelli disciplinati dall equity (cd. equitables estates). Tale distinzione, a seguito della fusione in un unico apparato giuridico delle corti di common law ed equity operata dai Judicature Acts del , assume oggi rilevanza solo in relazione ai mezzi di tutela: difatti solo i legal remedies (come ad es. la liquidazione di danni) conseguono di diritto (automaticamente: MOCCIA) all accertamento giudiziale dei fatti, mentre gli equitable remedies (come l esecuzione in forma specifica) sono concessi discrezionalmente all esito di una valutazione di opportunità operata dal giudice. Tra i legal estates, in origine riconosciuti e tutelati dalle corti di Westminster ed a numero chiuso, possono annoverarsi: estates in fee simple, caratterizzati da una durata potenzialmente indefinita in quanto ereditabili da tutta la discendenza; degli stessi il titolare poteva disporre anche per testamento; nella disciplina attua- percorso D I diritti reali 7
8 le, è indivisibile e non può essere frazionato dal titolare in una molteplicità di diritti dello stesso genere (anche se, in equity, ammette una divisione sotto forma di trust); estates in fee simple conditional (o fee tail), ugualmente ereditario, ma limitato nella durata dalla predeterminazione della classe di eredi idonei alla successione (ad esempio, solo la linea maschile o quella femminile); estates for life, di durata limitata alla durata della vita del titolare; term of years, ovvero il diritto di possesso esclusivo di un fondo per un periodo di tempo determinato. Al di fuori dei diritti relativi al libero possesso del fondo in precedenza elencati (cd. estates of freehold), troviamo altre situazioni comunque caratterizzate da un diritto di possedere un fondo: tenancy at will («a volontà»), che ciascuna della parti poteva liberamente far cessare in qualsiasi momento; tenancy at sufferance («per tolleranza»), caratterizzato da un primo periodo di concessione al termine del quale il tenant poteva continuare a rimanere in possesso del fondo sino a quando il concedente non avesse manifestato esplicito dissenso; leasehold (tramite il quale si costituiva comunque un term of years), ovvero l affitto delle terre per un tempo già inizialmente determinato. Altra rilevante distinzione tra gli estates è tra: presenti (etsates in possession), caratterizzati dal godimento immediato del bene; futuri (estates in expectancy), nei quali il godimento è posticipato e solo eventuale. La notevole frazionabilità degli estates in capo ad una pluralità di titolari determinava pesanti riflessi sui trasferimenti immobiliari e sull attività negoziale, costringendo l acquirente a ricerche spesso estenuanti per ricostruire tutte le vicende traslative e costitutive intervenute tra tutti i possibili co-titolari del bene. Allo scopo di ridurre l elevata frammentazione dell uso e del godimento dei beni e, soprattutto, di garantire maggiore sicurezza nelle situazioni proprietarie e nella loro trasferibilità, la Law of property Act del 1925 ha distinto nettamente tra: legal estates (estates at law), indicati come i soli estates capaci di sussistere o di essere trasferiti o costituiti secondo lo stretto diritto: tra tali estates rientrano l estate in fee simple absolute ed il term of year absolute; legal interest (o charges), ovvero interessi o oneri relativi a beni immobili che, pur non assimilabili a veri e propri diritti, sono comunque idonei ad essere trasferiti secondo diritto (at law). Tra questi vi sono i diritti su fondo altrui (servitù prediali, diritti di pascolo, di raccolta prodotti, di pesca), le rendite, gli oneri costituiti con garanzia reale, ed i cd. rights of entry che, in ipotesi di rapporti d affitto con annessa rendita fondiaria, attribuiscono al concedente il diritto di rientrare in possesso dell immobile in caso di inadempimento. A differenza dei legal estates, i legal interest non attribuiscono potere di uso e godimento diretto dell immobile e, pertanto, prescindono da un possesso diretto del bene da parte del titolare (cd. non possessory rights). 8 percorso D I diritti reali
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliSi tratta di diritti che consentono varie forme di utilizzazione della res: Superficie Enfiteusi Usufrutto Uso Abitazione Servitù prediali.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI Funzione: attribuiscono ad un soggetto diverso dal proprietario della res alcune delle facoltà e/o dei poteri che tipicamente spettano al proprietario. Si tratta
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliSOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.
SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliPianificazione urbanistica La rendita fondiaria
Università di Pisa Facoltà di Ingegneria AA 2015/2016 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Luisa Santini TECNICA URBANISTICA I Pianificazione urbanistica La rendita fondiaria LA PROPRIETÀ PRIVATA
DettagliFONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)
FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliTerra nuda. Opere di miglioramento fondiario ESEMPI DI MIGLIORAMENTI FONDIARI
STIMA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI (CAP. 12) Cosa sono i miglioramenti fondiari Un miglioramento fondiario è dato da qualsiasi investimento stabile e duraturo di capitale e lavoro effettuato su un terreno
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliLE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
DettagliI contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliREGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985
REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 INDICE-SOMMARIO 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO. 2. LE GARANZIE PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO. 2.1 Privilegi 2.2 Garanzie reali 3. LE GARANZIE
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliDiritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015
Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI
DettagliIntroduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione
Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione 1 L attività economica L attività umana diventa attività ECONOMICA quando comporta l uso di beni, risorse ovvero di mezzi scarsi, per la
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliIL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
Dettagli1. La proprietà e il possesso nell ordinamento inglese
Percorso D I diritti reali lezione 4 Il possesso 1. La proprietà e il possesso nell ordinamento inglese Property e Law of property La disciplina della proprietà nei sistemi anglosassoni, ed in particolare
DettagliIndice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario.
2100 Se é perito un edificio che era stato assicurato contro tale evento dall'usufruttuario ed il nudo proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario può opporsi?
DettagliTOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES. Questionario sulle successioni transfrontaliere
TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF THE SUCCESSION REGULATION: BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES Questionario sulle successioni transfrontaliere DESTINATARI: PRATICI ED ACCADEMICI (avvocati,
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliCIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.
CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della
DettagliRISOLUZIONE N. 1/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 1/E Roma, 4 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello Trattamento fiscale degli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio
DettagliITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss
ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliRedditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE
Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
DettagliRegole che cambiano: accordi con i privati, perequazione, diritti edificatori
Università IUAV di Venezia Regole che cambiano: accordi con i privati, perequazione, diritti edificatori Ezio Micelli Gli accordi con i privati Gli accordi con i privati nella Lr 11/04 Gli accordi con
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliLe licenze d uso. Le principali tipologie di licenze
Le licenze d uso La legge 633/41 attribuisce in via esclusiva all autore dell opera software tutti i diritti derivanti dall opera stessa, e vieta e punisce ogni abuso che leda questi diritti esclusivi.
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliIl progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO ALL ESTERO QUESITO (posto in data 7 giugno 2013) Sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Ospedale Pubblico. So che l'aspettativa, senza
DettagliFabio Bravo. Professore Aggregato di Diritto Privato presso l Università di Bologna. Le obbligazioni
Fabio Bravo Professore Aggregato di Diritto Privato presso l Università di Bologna Le obbligazioni Parte Prima Fonti, Definizione, Cenni Storici, Struttura, Elementi Soggettivi e Oggettivi del Rapporto
DettagliRelazione Tecnico - Giuridico - Assicurativa sul Patrimonio Artistico e Archeologico Italiano e Straniero in occasione di Esposizioni Temporanee in
Relazione Tecnico - Giuridico - Assicurativa sul Patrimonio Artistico e Archeologico Italiano e Straniero in occasione di Esposizioni Temporanee in Italia e all Estero Identificazione, analisi, strategie
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliS T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y
SLOVACCHIA CONTRATTI COMMERCIALI IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Contratto di agenzia in Slovacchia La disciplina degli art. 577 e seguenti del Codice commerciale slovacco regola un contratto
DettagliLe istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO
Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea
DettagliFABBISOGNO DI FINANZIAMENTO
FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO Fonti interne: autofinanziamento Fonti esterne: capitale proprio e capitale di debito Capitale proprio: deriva dai conferimenti dei soci dell azienda e prende il nome, in contabilità,
DettagliApprofondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti
Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di
DettagliIndice. Comparazione giuridica e unificazione del diritto di Michael Joachim Bonell 3
Indice Comparazione giuridica e unificazione del diritto di Michael Joachim Bonell 3 Introduzione, p. 3 1. Cenni storici sul movimento di unificazione internazionale del diritto, p. 4 2. Le diverse forme
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliVENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011
9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo
DettagliMod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo
Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo Come noto, l'imu sostituisce, in caso di immobili non locati, l'irpef e relative addizionali riguardanti i redditi fondiari. Il Mod. 730/2013, è stato di conseguenza
DettagliPROCEDURA --------------------------------------
PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (AREE O FABBRICATI) FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -------------------------------------- La PROVINCIA DI GENOVA, nella sua qualità
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliOrientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust
Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust In due recenti sentenze della giurisprudenza di merito viene chiarito che l imposta sulle donazioni e successioni si applica
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
DettagliL IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D
INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013
DettagliIl nuovo Codice Civile facile da comprendere
Il nuovo Codice Civile facile da comprendere SMEMBRAMENTI DEL DIRITTO DI PROPRIETA Gli smembramenti del diritto di proprietà sono regolamentati dal Nuovo Codice Civile al titolo III, art. 693-772. Questi
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliOGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliNel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.
Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliIMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IMU: SOGGETTO PASSIVO (chi paga?) Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Il titolare del diritto reale
DettagliCorso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007
Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani AA. 2006-2007 PIANO e PIANIFICAZIONE 3 Pianificazione È il Processo con il quale un individuo, una impresa, una istituzione, una collettività territoriale
DettagliRISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliI rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi
I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della
DettagliCollegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014
Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliOggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.
RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici
DettagliLA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI
Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia
DettagliCaratteri delle azioni come partecipazioni sociali
Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Indivisibilità = necessaria unità e non frazionabilità dei diritti inerenti all azione effetti sul rapporto tra i comproprietari e la società (per i rapporti
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliS E R V I Z I O B I L A N C I O. Programma dei criteri per la concessione di mutui fondiari agli iscritti della Fondazione SETTEMBRE 2014
S E R V I Z I O B I L A N C I O Programma dei criteri per la concessione di mutui fondiari agli iscritti della Fondazione SETTEMBRE 2014 Sommario Art. 1 - Norme generali... 3 Art. 2 - Garanzia ipotecaria...
DettagliI beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)
I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliAspetti fiscali del fondo patrimoniale
Aspetti fiscali del fondo patrimoniale GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE IMPOSTA DI DONAZIONE E REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IMPOSIZIONE DIRETTA Come concetto generale FONDO PATRIMONIALE è
DettagliBongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI
Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto
DettagliOBBLIGAZIONI SUBORDINATE: COSA SONO E PERCHÉ SONO RISCHIOSE
1 OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: COSA SONO E PERCHÉ SONO RISCHIOSE I bond subordinati sono una speciale categoria di obbligazioni il cui rimborso nel caso di problemi finanziari per l emittente - avviene successivamente
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliPrincipi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa
Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende IAS 17 Leasing by Marco Papa Outline o Definizioni o Classificazione del contratto di leasing o Contabilizzazione
DettagliCOMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliIL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Maurizio Voi
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Maurizio Voi Il regolamento di condominio è previsto dal codice civile all art. 1138 c.c. L articolo è l unico, nel capo dedicato al condominio, che prevede la necessità del
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
Dettagli