- Tutti i diritti riservati

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "www.dirittobancario.it - Tutti i diritti riservati"

Transcript

1 gennaio 2010 Problemi interpretativi dell art. 117, comma 7, del TUb e tasso di interesse sostitutivo, nota a Tribunale di Lecce 16 dicembre 2009, di Antonio Tanza, avvocato, vicepresidente Adusbef *** La sentenza n. 407 del 16 dicembre 2009 del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, estensore Dott. Angelo RIZZO, presenta numerosi spunti di assoluta originalità e rilevanza1. Per la prima volta si accendono i riflettori sulla nullità causale delle valute fittizie, derivanti dall avvento (datato primi anni 80) delle tecnologie informatiche. Viene esaminato inoltre uno dei problemi interpretativi più delicati che è recentemente emerso dalla prassi giudiziaria applicativa dell art. 117, comma 7, del TUb2 è quello dell eventuale aggiornamento annuale del tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei 1 La sentenza è disponibile nella sezione giurisprudenza 2 L art 117, comma 4, del T.U. bancario dispone che: I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ; mentre l art. 117, comma 6, prevede che: Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In queste due ipotesi di nullità, lo stesso art. 117, al comma 7, TUb prevede un tasso sostitutivo da applicarsi alle operazioni che hanno interessato i conti correnti di corrispondenza, disponendo che: In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della

2 dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. Hanno risposto in maniera logicamente uniforme e giuridicamente corretta due Tribunali (quello di Lecco e quello di Lecce), anche se hanno trattato le due ipotesi opposte del correntista con un saldo debitore (operazione attiva per la banca) e quella del correntista con un saldo creditore (operazione passiva per la banca, in quanto operazione di raccolta fondi ). Il Dott. Massimiliano NOCCELLI, estensore della sentenza n. 812, pubblicata il 2 settembre 2009, del Tribunale di Lecco (edita in che inizialmente sembrava costituire un ἅπαξ λεγόμενον, ma che a distanza di pochi mesi è stato confermato dal Tribunale di Lecce, ha così statuito sul punto: Occorre, inoltre, osservare che un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 117 del T.U.B. farebbe ritenere unico il tasso da sostituire nel corso del rapporto, cioè il tasso BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Ma il tasso riferito al momento della conclusione del contratto, se appare ragionevole per i contratti bancari che contengono un'unica operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi per quelli di durata, ove le operazioni si susseguono nel tempo e vi è la necessità di agganciare la misura degli interessi al costo del denaro con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate. Per tali contratti, risultando il saggio di interesse soggetto a continue modifiche in funzione dei mutamenti del mercato, si ritiene che il valore minimo e massimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti (trimestrale o annuale). D'altra parte, una rigida applicazione dei portato letterale dell'art. 117 del T.U.B. condurrebbe a soluzioni anacronistiche. Infatti, con la discesa dei tassi intervenuta negli anni '90, si verrebbero a praticare tassi oltremodo elevati, talvolta superiori anche ai tassi soglia disposti dalla legge 108/96: il tasso durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 2

3 minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti il 9/7/92 (data di entrata in vigore della legge 154/92), pari a 11,88%, verrebbe a risultare maggiore, a partire dal '99, al tasso soglia stabilito dalla legge 108/96 per le aperture di credito superiori a L. 10 milioni. Va, poi, precisato che l'adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto si giustifica alla stregua della considerazione secondo cui la previsione contenuta nell'art. 5 l. 154/92 e poi nell'art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un'unica operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell'ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata, caratterizzato da molteplici operazioni poste in essere nella continua variazione dei tassi di interesse a causa delle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con modalità semplificate dagli artt. 6 l. 154/92 e 117 comma 5 del T.U.B), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca), che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell'anno antecedente alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall'istituto di credito durante il corso del rapporto. Tale eventualità diviene addirittura una certezza ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi di interesse, fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di mutui bancari, come si desume dal preambolo al d.l n. 394). La finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 l. 154/92 e 117 del T.U.B., d'altro canto, è stata proprio quella di ancorare il tasso sostitutivo degli interessi ad un altro in qualche modo legato all'andamento del mercato dei tassi. In altre parole applicando ai conti in passivo dell utente il tasso dell 11,88%, si renderebbe una norma con la nota finalità sanzionatoria (per la banca), norma premiale per l istituto di credito che si vedrebbe riconoscere dei tassi addirittura superiori a quelli previsti dalla normativa antiusura. Ovviamente 3

4 detta regola vale anche nell ìpotesi inversa, cioè quella del conto creditore per l utente (operazione passiva per la banca e quindi operazione per la quale sarà applicabile il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto). La fattispecie è stata esaminata anche dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, estensore Dott. Angelo RIZZO, sentenza n. 407 del 16 dicembre 2009 che ha così chiaramente statuito: In ogni caso si contesta recisamente la tesi secondo cui si pretenderebbe di applicare dal 9 luglio 1992 al soddisfo il tasso massimo dei BOT rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, senza effettuare alcuna variazione di detto tasso durante il corso del rapporto. Tale tasso massimo dei BOT, com è noto, è pari (alla data del 9 luglio 1991) al 13,64% per le operazioni a credito del correntista e mantenendo detto tasso invariato nel tempo si andrebbero, perfino, a superare i limiti di tollerabilità fissati dalla legge 108/96 per contrastare il fenomeno dell usura (cfr. in particolare A. Tanza La misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore in dove si pubblica uno schema nel quale si evidenzia come il tasso del 13,64% superi in vari periodi il limite governativo di tollerabilità del tasso di soglia; in giurisprudenza in tal senso Tribunale di Lecco, sent. 812 del 2 settembre 2009). E innegabile, dunque, che il periodo di applicazione del tasso massimo/minimo dei BOT debba essere limitato all arco temporale di un anno e successivamente variato di anno in anno, in quanto il presupposto della norma è di remunerare le maggiori o minori somme della quale non si è avuta la disponibilità nelle varie epoche e nel corso del rapporto, avendo come periodo di misurazione l anno (e non, ad esempio, il trimestre). Non vi è chi non veda come sarebbe paradossale remunerare con il 13,64% delle maggiori somme rinvenute, ad esempio, nel 2008 quando nessun investimento finanziario a quella data (neanche quello più speculativo) ha mai avuto tali 4

5 performances. Da alcuni si è osservato che detto trattamento sarebbe in linea con la finalità sanzionatoria dell art. 6 della L. 154/92 e dell art. 117 del TUb. Ma è facile replicare evidenziando che la finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 L. n. 154/92 e l art. 117 T.U.b. è stata quella di ancorare il tasso sostituivo degli interessi ad un altro in qualche modo legato all andamento del mercato dei tassi e, dunque, la variazione degli stessi non può non prendersi in considerazione (Cfr. Tribunale di Lecce, Sentenza del 27 marzo 2007 n. 660; Tribunale di Verbania, Sentenza del 10 dicembre 2007, n. 856 e Corte d Appello di Brescia 23 maggio 2007). Si tenga poi conto che con l ingresso della legge 154/92 non vi è stato alcun obbligo per la banca di stipulare un nuovo contratto: la banca, nel silenzio dell utente, poteva continuare con la vecchia pattuizione e non la si può certo sanzionare o punire per il sol fatto di non aver fatto in assenza di un obbligo di fare. E ovvio che una sanzione potrà giustificarsi ed essere ammissibile solo contro quegli istituti che hanno posto in essere un contratto o hanno modificato un vecchio contratto, violando le prescrizioni di cui alla legge 154/92 ed in particolare all art. 117 del T.U.b. - Infine, non va trascurata l altra faccia della medaglia: mantenere il tasso minimo dei BOT per gli interessi debitori dovuti dal cliente al parametro rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per tutta la durata del rapporto, si tradurrebbe in un premio per la banca che verrebbe a percepire un tasso dell 11,89% (rilevazione al 9 luglio 1991) ad esempio nel 2009 quando l interesse legale è notevolmente più basso. Come è evidente la questione non è di poca rilevanza economica: si pensi che nel caso appena esaminato la differenza tra le diverse interpretazioni ha comportato una riduzione del credito, nel periodo di esame di quasi trent anni (dal 1977 sino al 2004), di quasi sette milioni di euro: infatti da un presunto credito di nove milioni di euro, calcolato con il parametro fisso del tasso di interesse massimo dei BOT alla data del 9 luglio 1991, si è al contrario riscontrato in sentenza, con l applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 5

6 3, del c.c., il minor credito di circa due milioni di euro (nel caso di specie, infatti, non era intervenuto dopo l entrata in vigore della c.d. legge sulla trasparenza alcun contratto che giustificasse l applicazione della legge 154/92 e del successivo D. Lgs. 385/93). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da una minoritaria parte della dottrina e della giurisprudenza, non è possibile applicare ad un rapporto nato prima del 9 luglio 1992 la normativa di sostituzione del tasso (cfr. art. 117, comma 7, del TUb) derivante da un contratto invalido, senza che vi sia stata, successivamente a questa data, una rinegoziazione delle pattuizioni scritta e, principalmente, sottoscritta dall utente. In questo caso, la invalida pattuizione (cfr. condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza) comporterà l applicazione del criterio sostitutivo del tasso previsto dall art. 1284, comma 33, c.c. e non certo quello di cui all art. 117, comma 7, del TUb. Il punto è stato recentemente affrontato dalla S.C.: Cassazione civile, sez. I, 08 maggio 2008, n ha statuito che In relazione alla clausola in questione, che atteneva al primo contratto stipulato nel 1980, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la nullità della pattuita eccedenza degli interessi rispetto alla misura legale, e a ricondurre l'accordo a legalità applicando la misura legale, come specificamente disposto dall'art c.c., u.c.; non poteva, quindi, porsi alcuna questione di integrazione o sostituzione della clausola con diverse e/o successive norme, delle quali ultime la stessa ricorrente ha anche sottolineato l'irretroattività. Nello stesso senso si era espressa anche l anno precedente Cassazione civile, sez. I, 01 marzo 2007, n. 4853: Dichiarando l'illegittimità della pattuizione del tasso ultralegale, il tribunale ha implicitamente ritenuto applicabile alla fattispecie il tasso legale. E' superfluo, nel presente giudizio, entrare nell'analisi della disciplina legale sostitutiva applicabile in caso di nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse, in base al R.D.L. 3 Art. 1284, comma 3, c.c. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. 6

7 12 marzo 1936, n. 375, art. 117 (t.u. bancario). Come questa corte ha già avuto occasione di affermare, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia d'usura. Mentre nell ipotesi di mancanza di contratto valido (perché verbale o sottoscritto da una sola delle parti in causa), appare poi significativa la recentissima pronuncia del Tribunale di Marsala, estensore il Dott. Francesco Lupiae, emessa il 9 dicembre 2009 (edita in secondo la quale nell ipotesi di produzione di un contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista va dichiarata la nullità del contratto con la conseguente restituzione di ogni competenza, senza alcun interesse: "Il giudice, melius re perpensa, ritenuto che non può darsi raggiunta la prova della sussistenza di un valido contratto di conto corrente fra le parti, stante la presenza in atti di un documento sottoscritto unilateralmente dal correntista e non recante la sottoscrizione anche della convenuta, da reputarsi pertanto nullo (tribunale di Mantova 13 marzo 2006); ritenuto che, vertendosi in tema di contratti di durata, tale nullità importa la ripetibilità di ogni somma versata dal correntista in favore della banca a qualunque titolo, laddove essa non risulti essere stata successivamente restituita da quest'ultima tramite versamento diretto al correntista di fatto o a terzi per suo ordine, stante l'operatività anche in sede di ripetizione dell'indebito del generale principio compensatio lucri cum damno, indipendentemente dalla mancata opposizione di una specifica eccezione di compensazione delle somme dovute con quelle versate da parte della banca; ritenuto tuttavia che l'azione di ripetizione esercitata a cagione della nullità del contratto incontra il limite della prescrizione; rilevato che nella specie la stessa è stata specificamente eccepita, che il primo atto interruttivo di cui si ha prova è quello della citazione nel presente giudizio, risalente al 19 marzo 2009, che pertanto potranno essere ripetuti i pagamenti che risultino dal decennio 7

8 precedente in poi; ritenuto che la ricostruzione dei versamenti effettuati dalle parti reciprocamente può essere effettuato solo in forza di documentazione idonea a provare i relativi pagamenti; che nel caso di specie tale documentazione deve essere individuata nelle copie degli estratti conto relativi al contratto nullo e la cui veridicità non è stata contestata da alcuna delle parti. Pqm revoca l'ordinanza del nella parte in cui dispone per l'udienza odierna la discussione orale della causa; ordina alla Banca d'italia di comunicare eventuali iscrizioni, tuttora presenti, effettuate alla Centrale Rischi in forza di denunzie della convenuta; dispone CTU contabile, intesa a ricostruire, sulla base delle esposte premesse, l'eventuale ragione creditoria vantata dall'attore nei confronti del convenuto, come emergenti dagli estratti conto depositatati in giudizio; nomina a tal fine il Dott. S. Andrea, con studio (omissis) rinviando all'udienza del 28 luglio 2010 ore 11 per il giuramento e la formulazione del seguente quesito: "letti i documenti prodotti in giudizio ed in particolare gli estratti conto, nonché ogni altra documentazione non prodotta e fornita con il consenso di ambedue le parti, dica il CTU quali siano le somme versate, a qualunque titolo, dall'attore alla banca a partire dal 18 marzo 1999 e sino alla chiusura del conto, decurtate di quelle versate dalla banca all'attore in persona o su suo ordine, stabilisca all'esito di tale calcolo quali siano le eventuali ragioni di credito complessivamente vantate dall'attore." 8

L ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili L ANATOCISMO (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Materia: tecnica professionale Mercoledì 02/03/2016 Docente: Dott.ssa Simona

Dettagli

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE L'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), impone la forma scritta del contratto di conto corrente Inoltre ai commi

Dettagli

LUCA PAGLIOTTA Dottore Commercialista Revisore dei conti. Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e

LUCA PAGLIOTTA Dottore Commercialista Revisore dei conti. Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e 1. Introduzione Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e contabile del rapporto di conto corrente, dedichiamo il presente al tema della pattuizione del tasso

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

tasso dovuto dalla banca al correntista creditore

tasso dovuto dalla banca al correntista creditore La misura del d tasso dovuto dalla banca al correntista creditore Avv. Antonio Tanza* A seguito delle sentenze emesse dalla S.C. nella primavera del 1999, e non solo (le sentenze sulla nullità degli usi

Dettagli

International Business & Communication

International Business & Communication International Business & Communication RDL Anatocismo e Usura Bancaria AGENDA ANATOCISMO USURA BANCARIA a) Usura oggettiva b) Usura soggettiva TASSO DI SOGLIA D USURA DOCUMENTI NECESSARI PER ANALISI LEGGI

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

QUESITI IN TEMA BANCARIO

QUESITI IN TEMA BANCARIO QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 21.12.2014 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO. Se il rapporto è costituito ANTE 29.01.2009 12. Se il rapporto è costituito POST

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè

Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè Anatocismo Interessi ultralegali Commissione di massimo scoperto ARGOMENTI Usura bancaria Costituisce il criterio di calcolo degli interessi applicato dalle

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA Ufficio Consulenti Tecnici e Periti

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA Ufficio Consulenti Tecnici e Periti REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA Ufficio Consulenti Tecnici e Periti PERIZIA TECNICA - USURA OGGETTIVA Mutuatario : Banca: Notaio: Stipula: 19/01/2006 Repertorio:

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta. www.ifa-nordest.it

Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta. www.ifa-nordest.it Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta www.ifa-nordest.it Anatocismo Interessi ultralegali Commissioni di massimo scoperto Usura bancaria Di cosa si tratta? Anatocismo: Costituisce il criterio di

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti.

Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti. Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti. Relatore: Dott. Luca Burani Roma, 24 Giugno 2009 1 Temi di discussione Individuazione somme non dovute Ricalcolo estratto conto

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

GUIDA ALLE OPZIONI DI RICALCOLO PIU FREQUENTI

GUIDA ALLE OPZIONI DI RICALCOLO PIU FREQUENTI 1 GUIDA ALLE OPZIONI DI RICALCOLO PIU FREQUENTI Per l illustrazione delle opzioni di ricalcolo ex Cass. SU 24418/10 si veda l apposita guida Per ricevere assistenza, segnalare eventuali malfunzionamenti

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Software di ricalcolo del conto corrente bancario Conto giusto

Software di ricalcolo del conto corrente bancario Conto giusto Software di ricalcolo del conto corrente bancario Conto giusto Formulazione criteri e algoritmi di calcolo: Dott. Roberto Marcelli, Antonio Giulio Pastore e Amedeo Valente Elaborazione informatica: Ing.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO L ANATOCISMO È la produzione di interessi da interessi appositamente capitalizzati Nella gestione del conto corrente quando la Banca, liquidando le competenze trimestrali,

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. A LLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

L attività del consulente tecnico

L attività del consulente tecnico II Giornata Il contenzioso con le banche: rilievi pratici e giurisprudenziali L attività del consulente tecnico 1) Il ruolo del consulente tecnico: differenza tra CTP e CTU del Tribunale. 2) CTP: stretta

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 12/02/2004 Titolo del provvedimento: Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato. (Pubblicato in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda

Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda MODULARIO Tesoro - 112 Mod. 211/A Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente Norme specifiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente PREMESSA

Dettagli

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO Via Flaminia n. 160 00196 Roma (RM)

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO Via Flaminia n. 160 00196 Roma (RM) CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO Via Flaminia n. 160 00196 Roma (RM) Gara a procedura aperta per l affidamento del servizio di tesoreria della Cassa Nazionale del Notariato per il triennio 01.01.2014-31.12.2016

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Comunicato Stampa DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE Roma, 22 dicembre 2015 Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale del 21 dicembre

Dettagli

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI Ambito di applicazione Il decreto si applica alle seguenti operazioni: Aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Abi: nessuna differenziazione nella dinamica dei prezzi fra raccolta e prestiti

Abi: nessuna differenziazione nella dinamica dei prezzi fra raccolta e prestiti NOTA PER LA STAMPA DOCUMENTO DELL ABI A GOVERNO, AUTORITA E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Abi: nessuna differenziazione nella dinamica dei prezzi fra raccolta e prestiti Non è cambiato lo spread per i tassi

Dettagli

Deliberazione n. 119/2015/PAR

Deliberazione n. 119/2015/PAR Deliberazione n. 119/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

CircolariABI 27.2. 2001 1. serie Legale n. 12. BILANCI BANCARI (pos. 1205)

CircolariABI 27.2. 2001 1. serie Legale n. 12. BILANCI BANCARI (pos. 1205) BILANCI BANCARI (pos. 1205) Bilanci delle banche con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati Richiesta di informazioni ai sensi dell art. 114 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Premessa La

Dettagli

OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto

OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto Informativa per la clientela di studio N. 162 del 04.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA L AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari Piazzetta Banco di Sardegna, 1 Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v. Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 06/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37200-la-negoziazione-assistita-il-termine-entro-ilquale-intraprendere-l-azione-giudiziaria-l-obbligatoriet-per-tutti-i-crediti-anche-per-quellidegli-avvocati

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO DECRETO 19 settembre 2003 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre/dicembre 2003. Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,

Dettagli

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) SOMMARIO

PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) SOMMARIO PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) INTESTARIO CONTO...XXX BANCA...YYY NUMERO C.C...123456 TIPOLOGIA CONTO...ORDINARIO DATA APERTURA CONTO/PRIMO ESTRATTO DISPONIBILE...01/01/2004 DATA CHIUSURA/ULTIMO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

FONDAZIONE DELL AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE

FONDAZIONE DELL AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE FONDAZIONE DELL AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE Il contenzioso bancario alla luce delle recenti novità normative e della sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 Il quesito per il C.T.U. RELATORE:

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli