LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

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1 L ARGOMENTO DEL MESE LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA Fonti e finalità La Cassa Integrazione Guadagni nasce, all interno del nostro ordinamento giuridico, allo scopo di attenuare la conflittualità sociale derivante da processi di riduzione o sospensione dal lavoro e di costituire un sostegno al reddito dei lavoratori. Essa, tra gli strumenti creati con la medesima finalità noti come ammortizzatori sociali rappresenta quello di utilizzo più comune e nel contempo più antico come nascita. Fu infatti un accordo interconfederale del 13 giugno 1941, stipulato tra Confindustria e Sindacato, a prevedere per la prima volta, a fronte delle difficoltà produttive conseguenti allo stato di guerra, una forma di sostegno economico ai lavoratori che a causa di un fatto estraneo alla loro volontà ed a quella delle imprese erano costretti a lavorare ad orario ridotto. Il meccanismo, individuato dalle parti sociali, trovò una disciplina legislativa nel dopoguerra, col decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e poi col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 869 del 12 agosto Dopo la legge 5 novembre 1968, n. 1115, che istituì il trattamento straordinario di cassa integrazione destinato ad intervenire nelle situazioni di crisi economiche settoriali e/o locali e nei casi di ristrutturazione aziendale, prevedendo a favore dei lavoratori un trattamento economico di più ampia durata e di maggiore importo rispetto a quello dell intervento ordinario, la legge 20 maggio 1975, n. 164 modificò in taluni aspetti l assetto originario di quest ultimo e gli conferì, unitamente alla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223, l ossatura attuale. Si tratta, in sintesi, di una forma di previdenza a carattere temporaneo, con lo scopo di sollevare le imprese in momentanea difficoltà produttiva dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, senza disperdere la professionalità dei lavoratori, i quali riprenderanno la loro collaborazione, una volta superato il periodo di crisi. A distanza di quasi 70 anni dalla sua creazione, essa continua a svolgere una importante funzione di politica economica. Aziende destinatarie del trattamento Rientrano nell ambito della normativa della Cassa integrazione ordinaria le aziende di qualunque dimensione inquadrate ai fini contributivi INPS nel ramo industria, nonché le cooperative che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Ne sono invece escluse alcune attività tra le quali quelle svolte da: - imprese di navigazione marittima ed aerea o ausiliarie dell armamento; - imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna; - imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; - imprese esercenti impianti di trasporto e risalita a fune; - imprese dello spettacolo; - imprese esercenti la piccola pesca industriale; - imprese artigiane. III

2 Lavoratori beneficiari Inizialmente la Cig ordinaria era riservata solo agli operai. Nel 1991 la legge n. 223 la estese agli impiegati ed ai quadri. Sono ammessi al trattamento di cassa integrazione ordinaria anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento.. Ne sono beneficiari altresì gli apprendisti passati in qualifica con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica assunti a tempo indeterminato. Sono invece esclusi dalla Cig ordinaria 1 : - i lavoratori con qualifica di dirigente; - gli apprendisti; - i lavoratori a domicilio. Finanziamento La gestione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria è finanziata con un contributo di carattere generale, dovuto da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa, e da un contributo addizionale, dovuto dalle sole imprese che fanno ricorso alla stessa. Come stabilito dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 12, le aliquote ordinarie sono differenziate a seconda della dimensione dell impresa: le aziende fino a 50 dipendenti versano un contributo dell 1,90% del monte retributivo, quelle con un numero superiore versano il 2,20%. Al fine di determinare - con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno quale aliquota ciascuna azienda dovesse pagare, l INPS aveva disposto che le stesse dovessero presentare una dichiarazione relativa al numero medio di dipendenti in forza nell anno precedente. In seguito, avendo rilevato che tale procedura si presentava onerosa e non più al passo con il progressivo livello di informatizzazione dei nostri giorni, l INPS ha semplificato tale prassi 2 disponendo che le aziende possono limitarsi ad inviare la dichiarazione in argomento unicamente nei seguenti casi: in occasione dell inizio dell attività con dipendenti (in tale circostanza il riferimento è al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività): al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscono ai fini della contribuzione di cui trattasi. In assenza di comunicazioni le sedi dell Istituto, ai fini della determinazione dell aliquota di contribuzione per il finanziamento della Cig, considerano invariata la media occupazionale aziendale. Nel calcolo del numero dei dipendenti in forza si tiene conto di tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all interno, sia all esterno dell azienda 3. Il contributo addizionale dovuto dalle sole imprese che ottengono l intervento della cassa è dovuto sull ammontare delle integrazioni autorizzate nella misura dell 8% nel caso in cui l impresa abbia oltre 50 dipendenti, ovvero del 4% nel caso in cui ne abbia sino a 50. L importo di tale contributo deve essere riportato nel quadro B-C del mod. DM10/M, in un rigo in bianco preceduto dalla dizione Ctr.add.cig e dal codice E Per approfondimenti: circolari INPS n /1956; 63791/1965; 701/1981; 188/1995. Cfr, da ultimo, la circ. INPS n. 96 del 22 maggio 2002 con la quale l Istituto, sulla base delle direttive ministeriali, ha ripristinato l obbligo della contribuzione Cig per le aziende ex municipalizzate trasformate in Spa a capitale misto e, tra le disposizioni legislative: art. 2, comma 9 D.L. n. 510/1996; art. 4, L. n. 270/ INPS, circolare n. 89 del 20 maggio Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 13 ultimo comma. IV

3 Tale contributo addizionale non è però dovuto nel caso in cui l intervento della Cig sia determinato da eventi oggettivamente non evitabili vale a dire da accadimenti che sono del tutto estranei alla sfera di intervento del datore di lavoro (alluvione, incendio, ecc.) e che non rientrano nel normale rischio di impresa. Cause di intervento L integrazione salariale viene corrisposta dall INPS per il tramite del datore di lavoro ai lavoratori in caso di riduzione dell attività produttiva che comporti la sospensione dal lavoro o l effettuazione di prestazioni ad orario ridotto rispetto al normale orario contrattuale. Le cause che possono determinare l intervento della Cassa integrazione ordinaria devono essere estranee alla volontà delle parti, e ad esso non imputabili ed essere inoltre di natura temporanea. In particolare, l art. 1, della legge n. 164/1995, a tale proposito, prevede che l integrazione è dovuta in caso di contrazione o sospensione dell attività produttiva: per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori; ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. In primo luogo, la nozione di eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori ricomprende quei fatti che sono determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa 4. La non imputabilità consiste non solo nella involontarietà, mancanza di imperizia o negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all organizzazione o programmazione aziendale. Sul punto si è espressa più volte anche la dottrina evidenziando che per eventi oggettivamente non evitabili si intendono quelli determinati oltre che da forza maggiore e da caso fortuito anche da altri eventi di natura analoga e che comunque prescindono dalla volontà umana (per inciso anche un evento prevedibile può essere non evitabile, ad esempio, il black out elettrico). In conclusione, sono tipici esempi la mancanza di energia elettrica addebitabile al fornitore della stessa, la rottura improvvisa di un macchinario peraltro regolarmente revisionato, l incendio, l alluvione, come anche la ordinanza di un autorità emanata per motivi non riconducibili all azienda. Se l evento è oggettivamente non evitabile ne consegue l esonero dal versamento del contributo addizionale sull importo delle integrazioni salariali autorizzate e l esclusione dal calcolo, ai fini del periodo massimo integrabile, di siffatte settimane autorizzate. Non possono invece farsi rientrare nel concetto di eventi oggettivamente non evitabili quei fatti che, pur non imputabili né al datore di lavoro né ai dipendenti, sono però riconducibili a situazioni di mercato ovvero sono connessi con il tipo di attività produttiva svolta dall azienda e con la sua organizzazione. Ad esempio, nell industria, contrariamente a quanto previsto nel settore edile, in relazione alla diversa normativa ivi vigente, gli eventi metereologici sono sempre considerati oggettivamente evitabili. Per situazioni temporanee di mercato si intendono invece tipicamente la contrazione di ordinativi o la loro disdetta, la mancanza di commesse e simili evenienze. 4 In tal senso si esprime l INPS con circolare n /1975:..devono intendersi eventi oggettivamente non evitabili quelli determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa. Nella valutazione sulla natura della causale addotta sarà ovviamente tenuto conto degli elementi presenti nella domanda o nella documentazione allegata e degli altri elementi di cui sarà ritenuta necessaria l acquisizione... V

4 In tutti i casi, il requisito della temporaneità della situazione che ha determinato la richiesta di Cig, e quindi della prevedibilità della ripresa della attività produttiva, è condizione essenziale per la concessione dell intervento. L attendibilità delle previsioni di ripresa che l azienda è tenuta ad indicare nel modulo di richiesta di intervento (I.G.i15) - viene valutata dalla Commissione Provinciale CIG in sede di esame della domanda. In forza dell art. 5 del D.l.C.p.s. n. 869/1947, l autorizzazione è subordinata alla ripresa dell attività lavorativa, cioè alla certezza della riammissione dei lavoratori nell attività dell azienda. A proposito della ripresa e al fatto se essa si riferisca soltanto all attività aziendale, o anche alla riammissione in servizio dei singoli lavoratori interessati, l INPS si è espresso più volte 5, anche sulla base degli orientamenti giurisprudenziali. In particolare, la previsione secondo cui risulti certa la riammissione entro breve periodo degli operai stessi nell attività produttiva dell impresa (stabilita dall art. 5, p.1, del D.L.C.P.S. 12/8/1947 n. 869 ed implicitamente confermata dall art. 1, p.1 della legge 20/5/1975, n. 164, mediante il riferimento alla temporaneità ed alla transitorietà della causa integrabile), va inteso nel senso che le situazioni aziendali, addotte a giustificazione delle domande di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, devono basarsi su elementi oggettivi attendibili che consentono di prevedere la probabilità che l impresa continui ad operare sul mercato. Da ciò discende, secondo l Istituto che per l ammissione al trattamento integrativo dell impresa istante si esige che sia compiuto un favorevole giudizio prognostico sulla capacità dell impresa di continuare l attività al termine della contrazione di lavoro, fondato su elementi di valutazione forniti principalmente dall istante ed eventualmente, acquisiti dalla Commissione Provinciale, ove ravvisi la necessità di compiere indagini istruttorie. Tale giudizio è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell attività dell impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell intervento previdenziale. Da tali enunciazioni consegue che le autorizzazioni alle integrazioni salariali non potranno essere più sottoposte alla clausola relativa alla ripresa dell'attività aziendale, ne' possono escludersi dalle integrazioni, qualora queste siano autorizzate, i lavoratori licenziati e dimessi. Ciò, tuttavia, non esclude che licenziamenti o dimissioni sopravvenuti al rilascio dell autorizzazione, pur non dispiegando effetti sull efficacia della stessa e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, devono essere opportunamente valutate in occasione delle successive richieste di intervento al fine di verificare, sussistendone le altre condizioni di legge, che la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta sia effettivamente riconducibile a una situazione temporanea di mercato o transitoria. Per converso, l eventuale provvedimento di diniego deve essere congruamente motivato, mediante la indicazione da parte della Commissione provinciale, degli elementi di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento in ordine all improbabile ripresa della attività. Sempre in tema di ripresa dell attività lavorativa, un caso particolare, ma non infrequente, è quello di richieste di cassa integrazione ordinaria presentate da imprese che nel corso del periodo di intervento procedono a cessione di rami aziendali o ad altre operazioni societarie che comportano il passaggio del personale posto in cassa dalla società cedente ad altre società giuridicamente differenti. La ripresa dell attività produttiva dei lavoratori, si verifica dunque non presso la prima, ma presso le seconde. 5 INPS, circolare n G.S./212 del 18 ottobre 1984; circolare n. 130 del 14 luglio VI

5 Sul punto, si ritiene che in tutti i casi in cui la nuova società subentra nel complesso dei rapporti giuridici preesistenti ed il rapporto di lavoro con i dipendenti permane senza soluzione di continuità, siano realizzati i presupposti di legge dell avvenuta ripresa, e pertanto l autorizzazione alla Cig debba essere concessa. Ciò è ancor più vero se si considera che, recentemente, l INPS, ha ritenuto di dover intervenire per uniformare la prassi decisionale delle Commissioni provinciali sui criteri di valutazione della ripresa dell attività lavorativa, la cui corretta individuazione riveste un ruolo di grande importanza in un momento, come quello attuale, di particolare difficoltà per le imprese 6. In particolare, l INPS, nel ribadire che il giudizio delle Commissioni circa la certezza della ripresa dell attività produttiva, va espresso in via preventiva, interviene in senso favorevole alle imprese per ciò che riguarda i criteri di concessione di proroghe della Cassa integrazione. L Istituto sottolinea che nessuna ripresa dell attività lavorativa può essere imposta nell ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell ambito dei primi 12 mesi di intervento della Cigo. La ripresa è infatti prevista esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria. Procedura di richiesta e domanda di autorizzazione L art. 5 della Legge n. 164/1975 differenzia la procedura sindacale a seconda della causa che ha prodotto la contrazione o la sospensione dell attività. Se la contrazione o la sospensione riguarda eventi non oggettivamente evitabili il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle RSA oppure, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della sospensione o contrazione e il numero dei lavoratori interessati. Qualora la sospensione o la riduzione di orario superi le 16 ore settimanali, a richiesta del datore di lavoro o degli organismi sindacali si procede ad un esame congiunto sulla ripresa dell attività e sui criteri di distribuzione dell orario di lavoro. La richiesta di esame congiunto deve essere presentata entro 3 giorni dalla comunicazione della sospensione o della contrazione e la procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi. Negli altri casi di contrazione e sospensione il datore di lavoro deve comunicare preventivamente le cause di sospensione o riduzione di orario, l entità, la durata prevedibile, il numero e i criteri di scelta dei lavoratori interessati alle RSA e, anche tramite l associazione territoriale dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative in ambito provinciale. A tale comunicazione seguirà, su richiesta da una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell impresa. L intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni (10 giorni per le aziende con meno di 50 dipendenti). L irregolarità oppure la mancanza della procedura sindacale comportano l inammissibilità e quindi l illegittimità della CIG. Espletata la procedura sindacale l azienda procede a formalizzare nei confronti dell INPS la richiesta di ammissione alla integrazione salariale, presentando alla sede dell Istituto competente per territorio - anche attraverso spedizione a mezzo di raccomandata, o invio telematico 7 -apposita domanda redatta sul Mod.. I.G.i 15. La competenza territoriale è individuata in relazione alla ubicazione della unità produttiva interessata alla cassa, anche se l impresa accentra i propri adempimenti contributivi presso altra sede dell Istituto. 6 INPS, messaggio n del 27 marzo INPS, messaggio n del 6 marzo VII

6 Il termine perentorio di presentazione è di 25 giorni decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell attività lavorativa. Ai fini del computo, la settimana è composta dai giorni che vanno dal lunedì alla domenica successiva compresa. Pertanto, nei casi in cui l ultimo giorno del mese cada di sabato, per le domande di autorizzazione relative a periodi aventi inizio nell ultima settimana del mese stesso, il termine di 25 giorni decorrerà, nel caso di periodo di paga mensile, dalla fine del mese successivo, posto che la domenica cadente il primo giorno di tale mese è da considerare il giorno finale della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. Se nell ultimo giorno utile gli uffici dell Istituto sono chiusi al pubblico, il termine si intende prorogato al primo giorno di apertura successivo. Nel caso in cui la domanda sia inoltrata in ritardo, l integrazione salariale non può essere concessa per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. In caso di omessa o tardiva presentazione, l azienda è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all importo della integrazione non percepita. Ovviamente tale somma, non avendo natura di prestazione previdenziale, è soggetta alla normale imposizione contributiva. La domanda deve essere sottoscritta dall imprenditore o da un suo rappresentante, a pena di nullità 8. Nel modello I.G.i 15 devono essere indicate, tra l altro, le cause che determinano la necessità della sospensione o della riduzione dell orario lavorativo; la relativa durata; il numero dei lavoratori interessati e il numero di ore di lavoro che effettueranno nel periodo del richiesto intervento, la previsione documentata circa la data in cui verrà ripresa l attività lavorativa. Il modello dovrà altresì contenere la comunicazione dell avvenuto espletamento della procedura di consultazione sindacale. La domanda, una volta debitamente istruita dagli uffici dell Istituto, viene sottoposta all esame della Commissione provinciale sopra citata, che delibera in merito. Quest ultima è composta in misura paritetica da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed è presieduta dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro. Partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione un funzionario della sede provinciale dell INPS. La Commissione può rinviare ad un successivo esame la domanda (stralcio) chiedendo un supplemento di istruttoria agli uffici dell Istituto, per reperire ulteriori elementi ritenuti essenziali; tale domanda verrà nuovamente sottoposta all organo deliberante. In caso di accoglimento della domanda da parte della Commissione provinciale, la sede INPS competente invia all impresa l autorizzazione a corrispondere l integrazione salariale ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto. In essa sono indicate il numero di settimane di durata dell intervento, il numero dei dipendenti aventi diritto, le ore integrabili, l eventuale obbligo dell impresa di versare il contributo addizionale oppure l esonero dallo stesso. Di indubbia utilità per le aziende è il servizio, da ultimo previsto dall INPS attraverso l accesso al Cassetto previdenziale aziende, che consente di visionare l autorizzazione alle domande di Cassa integrazione. Dunque, l accoglimento di una domanda di Cassa integrazione entra a far parte delle informazioni che le imprese possono consultare in via telematica all interno del proprio cassetto previdenziale e grazie a questa funzione esse possono operare in conguaglio recuperando le indennità anticipate per conto dell INPS, prima che dall Istituto stesso sia inviata formale comunicazione scritta di autorizzazione 9. 8 INPS, messaggio n del 26 febbraio INPS, messaggio n del 24 luglio VIII

7 Termine per la richiesta da parte dell impresa del rimborso delle anticipazioni effettuate ed effetti della decadenza del diritto dell impresa al rimborso delle somme anticipate ai dipendenti L importo delle integrazioni autorizzate, che l azienda ha corrisposto ai dipendenti per conto dell INPS, può essere posto a conguaglio con i contributi nella dichiarazione mensile di modello DM10/M. La richiesta di rimborso di tali somme è soggetta al termine di decadenza di sei mesi. Tale termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, se la autorizzazione è stata notificata all azienda prima che tale periodo sia terminato 10. Nel caso invece in cui, come spesso avviene, l autorizzazione venga notificata all impresa dopo la scadenza di tale periodo, la decadenza non si applica e la richiesta di rimborso delle integrazioni è soggetta al normale termine di prescrizione 11. L INPS ha altresì ritenuto di puntualizzare che il verificarsi della decadenza del diritto del datore di lavoro al rimborso delle prestazioni anticipate non fa mutare la natura di integrazione salariale agli emolumenti percepiti dai lavoratori conformemente all'autorizzazione concessa dagli Organi della Cassa 12. Un caso particolare è quello in cui il rimborso delle integrazioni salariali spetti ad un impresa che, nelle more dello stesso, abbia sospeso la propria attività. E chiaro che in tale caso non viene presentata la denuncia di modello DM10/M e non è quindi utilizzabile il sistema del conguaglio con i contributi correnti. L impresa per la quale si verifichi tale situazione deve rivolgere all INPS una domanda di rimborso specificando l importo delle integrazioni salariali anticipate; il numero delle ore integrate; l eventuale importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative alle integrazioni salariali; l importo dell eventuale contributo addizionale, oltre che, ovviamente, il numero e la data della autorizzazione ricevuta dalla competente sede dell INPS. In calce alla richiesta l impresa dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che la somma chiesta a rimborso corrisponde a quella erogata ai dipendenti. Tale procedura vale anche nel caso di intervenuta cessazione dell attività aziendale 13. Durata dell intervento L integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di tredici settimane continuative; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato per successivi periodi massimi di tre mesi, fino ad un totale complessivo di 52 settimane. Qualora l impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva non prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Nel caso che vengano richiesti periodi non consecutivi, la durata dell integrazione non può comunque superare complessivamente i dodici mesi in un biennio. La formulazione della norma fa ritenere che il calcolo del limite massimo di concessioni è effettuato con riferimento ad un periodo (biennio) mobile 14. Come si è già ricordato, gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non concorrono al computo di tali limiti. 10 Art. 16, legge n. 164/ INPS, messaggio n. 49 del 15 gennaio INPS, circolare n del 20 aprile INPS, circolari n. 689 dell 8 settembre 1976 e n del 15 settembre INPS, circolare n /1975. IX

8 Proprio in merito al computo dei limiti temporali, l INPS, d intesa con il Ministero del Lavoro, considerata l attuale fase di forte rallentamento dell attività produttiva e di generale difficoltà delle imprese, ha ritenuto di dover consentire un utilizzo più flessibile della Cassa integrazione come indispensabile strumento di sostegno al reddito. Pertanto, nell ottica di modulare l utilizzo della forza lavoro in relazione all andamento del mercato, è stato stabilito che i limiti massimi di cui sopra siano computati avendo a riguardo non più ad un intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione dal lavoro: una settimana sarà quindi considerata usufruita solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni o cinque in caso di settimana corta. In base alle nuove indicazioni, le aziende con trimestri di cassa integrazione in corso al 20 aprile 2009, data di emanazione della circolare INPS, comunicano all Istituto il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché lo stesso ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane 15. Infine, resta fermo che, ai fini del raggiungimento dei limiti temporali di durata delle integrazioni salariali ordinarie, sono conteggiate dall INPS solo le settimane autorizzate e fruite dall azienda, mentre non devono essere computate quelle che pur autorizzate non sono state utilizzate. Quindi è opportuno che le imprese informino l Istituto nel caso in cui non abbiano beneficiato di tutte le settimane autorizzate, per consentirgli, anche attraverso questa ultima comunicazione, di individuare correttamente il periodo massimo integrabile. Ore integrabili Sono integrabili tutte le ore di lavoro non prestato, nell ambito dell orario contrattuale, e comunque con il limite di 40 ore settimanali. Una particolare normativa regola peraltro il caso di festività eventualmente cadenti nel periodo di intervento della cassa integrazione. Essa distingue il caso di lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile da quello dei lavoratori retribuiti in misura fissa. In sintesi si ha che: per i lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile: - il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno sono sempre a carico del datore di lavoro, e quindi la cassa non interviene; - le festività religiose (1 gennaio, lunedì di Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) sono a carico dell azienda soltanto se i lavoratori non sono sospesi da più di due settimane, ovvero se lavorano ad orario ridotto; altrimenti fanno carico alla cig. per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile tutte le festività sono a carico dell INPS. Dal 1 gennaio 2009, il nuovo CCNL dei lavoratori addetti all industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti stabilisce che la retribuzione è determinata in misura fissa mensile. Pertanto, in applicazione della modifica, anche per gli operai dell industria metalmeccanica, tutte le festività ricadenti nell ambito di un periodo di sospensione dell attività lavorativa per Cassa sono integrabili 16. Erogazione del trattamento economico, suo ammontare e regime contributivo L azienda non è tenuta ad anticipare ai lavoratori il trattamento economico di competenza dell INPS finché non abbia ricevuto la relativa autorizzazione, a seguito di conforme decisione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni. 15 INPS, circolare n. 58 del 20 aprile 2009 e messaggio n del 16 giugno In merito al regime delle festività cfr, da ultimo, INPS, messaggio n del 12 giugno X

9 In base a tale autorizzazione, l impresa deve erogare ai dipendenti interessati il trattamento di Cig, alla fine di ogni periodo di paga, salvo chiederne il rimborso all INPS, mediante conguaglio con i contributi dovuti. Solo in casi eccezionali l INPS consente una deroga a detto obbligo di erogazione, infatti, in caso di fallimento di azienda, le integrazioni salariali regolarmente autorizzate e non percepite dai dipendenti possono essere corrisposte agli aventi diritto direttamente dalla Cassa previa insinuazione nel passivo fallimentare degli eventuali crediti della gestione per contributi dovuti dall azienda 17. La deroga è inoltre possibile in caso di sopravvenuta cessazione dell azienda o di serie e documentate difficoltà finanziarie 18 Ovviamente l accoglimento della richiesta dell impresa di pagamento diretto da parte dell INPS presuppone una istruttoria da parte degli uffici dell Istituto, finalizzata ad acquisire elementi idonei a consentire alla propria Direzione Generale di decidere sulla richiesta stessa. In particolare, la sede competente verifica gli elementi preesistenti, rilevanti ai fini della validità dell autorizzazione soprattutto sotto il profilo della temporaneità e transitorietà dell evento, che non siano stati valutati in sede di decisione da parte della Commissione provinciale nonché l effettività del diritto dei singoli lavoratori alla percezione dei trattamenti autorizzati.. La misura della indennità è pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra le ore 0 ed il limite dell orario contrattuale, e comunque non oltre le 40 ore settimanali. Nel caso di lavoratori con contratto part-time, l importo della integrazione è relativo alle ore non lavorate nel limite delle ore previste da tale contratto. La relativa indennità deve essere commisurata alla perdita effettiva di guadagno, e quindi tenendo conto della differenza tra l orario di lavoro dedotto in contratto e quello effettivamente svolto 19. Ancora l INPS precisa che, nella determinazione del trattamento di cassa, i massimali vanno applicati anche ai lavoratori con contratto di lavoro part time rapportando il relativo importo all orario del part time 20. L ammontare della integrazione si calcola tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione che abbiano il carattere di continuità e che vengono assoggettati alla contribuzione obbligatoria, ivi compresi la gratifica natalizia, la eventuale quattordicesima mensilità, i premi di produzione, ecc.; sono invece esclusi gli eventuali emolumenti collegati a prestazioni o rischi particolari 21. Pertanto è esclusa, ad esempio, l indennità di trasferta. Relativamente alla gratifica natalizia ed agli altri compensi che maturano con periodicità annuale, l integrazione è determinata dividendone l importo per il divisore convenzionale 2000 (ridotto proporzionalmente nel caso in cui il compenso si riferisca ad un periodo inferiore all anno), e moltiplicando la quota corrispondente all 80% del risultato di tale divisione, per il numero di ore integrate. L importo della integrazione salariale, comprensivo dei ratei delle erogazioni ultra mensili, non può superare un dato limite massimo, che varia di anno in anno, in relazione alle variazioni dell indice Istat dei prezzi al consumo. Per l anno 2009 tale limite è pari a 886,31 per retribuzioni fino a 1917,48 e ad 1065,26 per retribuzioni di importo superiore. E bene ricordare che da tali importi deve essere dedotto un contributo pari al 5,84% 22, per cui i massimali netti sono rispettivamente pari a 834,55 e ad euro 1003, INPS, circolare n del 10 agosto INPS, messaggio n del 30 marzo INPS, circolare n. 93 del 20 aprile Per maggiori dettagli cfr INPS, circ. n. 155 del 19 maggio 1994, punto INPS, circolare n del 7 novembre Art. 26, legge 28 febbraio 1986 n. 41. XI

10 Le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale sono soggette alle ritenute a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche 23. Si rammenta che l intervento della Cassa integrazione guadagni ha natura di prestazione economica previdenziale, e non è quindi soggetta a contribuzione obbligatoria. Un attenzione particolare va posta sul trattamento contributivo delle somme indebitamente corrisposte a titolo di integrazione salariale. E l ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso in cui l impresa abbia anticipato delle somme ai lavoratori posti in cassa integrazione, ma la Commissione provinciale abbia rigettato la domanda; è il caso altresì in cui detta Commissione abbia ritenuto di annullare un suo provvedimento autorizzativo. L INPS ha preso in esame la questione affermando che: una volta discrezionalmente valutata e dichiarata la sussistenza delle cause di intervento, dal relativo atto amministrativo sorge, sul piano previdenziale, il diritto soggettivo del lavoratore alla prestazione costituita dalla integrazione salariale ed il diritto soggettivo del datore di lavoro ad ottenere dall'istituto, mediante il conguaglio con i contributi a quest'ultimo dovuti, il rimborso delle somme da esso, quale mandatario "ex lege", versate ai suoi dipendenti per conto dell'inps a titolo di integrazione salariale 24. Al contrario, prosegue l Istituto, la mancanza di un provvedimento autorizzativo (o il suo annullamento o il rigetto della domanda) mentre non fa sorgere alcun diritto soggettivo del lavoratore alla integrazione salariale, allo stesso tempo non consente di qualificare gli importi corrisposti ai dipendenti come anticipazioni di integrazioni salariali, con la conseguenza della loro qualificazione come retribuzione imponibile e del loro assoggettamento alla normale contribuzione obbligatoria. Rapporti tra la Cassa integrazione ordinaria e i principali istituti legali e contrattuali Cig e permessi ex lege 104/1992 In merito alla fruizione dei permessi mensili previsti per coloro che assistono disabili gravi 25, durante i periodi nei quali gli stessi sono interessati dalla Cassa integrazione, il Ministero del Lavoro si è recentemente espresso delineando la necessità di operare una decurtazione/riproporzionamento delle tutele in presenza di Cigo 26. In prima analisi il Ministero ricorda che INPS e INPDAP hanno regolamentato il godimento dei giorni di permesso di cui all art. 33, comma 2 L. 104/92 nel caso di part-time verticale. In particolare, la Direzione Generale dell INPS ha stabilito che, in caso di contratto di lavoro parttime con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente 27. Tale interpretazione, a parere del Ministero del Lavoro, può essere condivisa anche in riferimento alla fattispecie dei giorni di permesso utilizzati in presenza di Cigo. Ciò in quanto, la ridotta entità della prestazione lavorativa in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto 23 Art. 10, comma 5, legge n. 887/ INPS, circolare n. 267 del 23 novembre L art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, prevede che, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 26 Interpello n. 46 del 3 ottobre INPS, circolare n. 133 del 17 luglio XII

11 ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili. Peraltro, per quanto concerne le modalità di riproporzionamento, il Ministero richiama altresì un principio, a suo tempo affermato dall Istituto in base al quale, per ogni dieci giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ai sensi della Legge n. 104/1992 e quando l assistenza è inferiore a dieci giorni continuativi non vi è diritto a nessuna giornata o frazione di essa 28. Cig e assegni per il nucleo familiare In forza dell articolo 6, comma 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ai lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione ordinaria sono dovuti gli assegni per il nucleo familiare nella misura intera. Cig e trattamento di fine rapporto In forza dell articolo 1, comma 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (8) i periodi di cassa integrazione ordinaria sono utili al trattamento di fine rapporto. Cigo e Cigs In materia di rapporti tra gli interventi ordinari e quelli straordinari della cassa integrazione, due sono le principali problematiche sulle quali si dibatte: a) se sia ammissibile che il trattamento ordinario e quello straordinario si succedano nel tempo senza soluzione di continuità e se sia quindi possibile la concessione dell intervento ordinario per un periodo immediatamente precedente al periodo per il quale sono già state concesse, con decreto ministeriale, le integrazioni salariali straordinarie; b) se sia ammissibile che aziende, beneficiarie del trattamento straordinario, facciano contestualmente ricorso alle integrazioni ordinarie. Relativamente alla prima questione, l INPS, ha da ultimo espresso l avviso in base al quale, poiché l intervento ordinario e quello straordinario si basano su presupposti differenti, è riscontabile che ad un periodo di Cigo ne segua immediatamente uno di Cigs, ben potendo la situazione su cui era fondata l autorizzazione alla Cigo essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità pertanto, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l istanza di CIGO, o ritenere legittima l autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime 29. Per quanto attiene alla seconda questione, a suo tempo, il Comitato speciale per la Cassa integrazione, ha ritenuto che le situazioni idonee a dar luogo alla concessione della integrazione salariale ordinaria, qualora si verifichino contestualmente agli eventi che determinano la concessione del trattamento straordinario, costituiscono in linea di massima una estrinsecazione della causale che motiva l anzidetto trattamento straordinario. Pertanto, secondo il parere dell Istituto, la causale che motiva l intervento straordinario è da ritenersi, in linea di massima, assorbente delle causali previste ai fini della concessione delle integrazioni salariali ordinarie. Per cui, generalmente, l emanazione di un decreto di concessione dell intervento straordinario preclude la possibilità di autorizzare contemporanee integrazioni salariali ordinarie. 28 INPS, circolare n. 128 dell 11 luglio 2003 e messaggio n del 16 febbraio INPS, messaggio n del 27 marzo XIII

12 In via eccezionale è, invece, ammissibile la concessione dell intervento ordinario, in presenza di trattamento straordinario, qualora gli eventi addotti a motivazione della richiesta abbiano una configurazione del tutto autonoma, e si pongano, quindi, in rapporto di completa indipendenza. Cig e trattamenti di malattia Prendendo atto dell ormai costante e prevalente orientamento giurisprudenziale, l INPS ha recentemente fornito 30 una serie di indicazioni che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali e che si pongono, per alcuni aspetti, in contrasto con quanto precedentemente affermato dall Istituto 31. In particolare, pur in assenza di espliciti riferimenti legislativi, l Istituto prende atto della giurisprudenza di Cassazione che si esprime in questi termini: quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva - non già alla mera contrazione della stessa attività - sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista 32. Pertanto, se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà neppure effettuare alcuna comunicazione e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Nel caso in cui, viceversa, lo stato di malattia fosse precedente l inizio della sospensione dell attività lavorativa per Cigo si avranno due possibilità: - se la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigo dalla data di inizio della stessa; - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. L Istituto, in occasione della disamina dei rapporti tra Cassa integrazione guadagni e malattia non prende in considerazione la fattispecie, piuttosto frequente e controversa, di eventi morbosi insorti nei periodi interessati da Cassa con riduzione dell orario di lavoro. In verità, in questi casi, la posizione dell Istituto è sempre stata, ed è da ritenersi sia, nel senso di affermare sempre e comunque la prevalenza della malattia. Tuttavia non possiamo non evidenziare come questo principio di assoluta prevalenza possa non rispondere a criteri equitativi in tutti i casi in cui i lavoratori ammalatisi durante un periodo di Cig a riduzione facciano pervenire la relativa certificazione medica. Infatti l evento Cig interviene oggettivamente sulle vicende aziendali ed esplica i suoi effetti su tutti i lavoratori. Lo stato di malattia non costituisce una specie di immunità del lavoratore rispetto all attività dell azienda e per il datore, il venir meno dell obbligo di corrispondere interamente o parzialmente la retribuzione, non può che ritenersi applicabile a tutte le maestranze, ivi compresi i lavoratori interessati da malattia, a prescindere che si abbia la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro. Pertanto, sembra possibile sostenere che i lavoratori, pur essendo considerati in malattia, come qualificazione giuridica dell evento e dell assenza, godano di un trattamento economico non superiore a quello di integrazione salariale per le giornate/periodi di malattia coincidenti con quelle di Cigo INPS, circolare n. 82 del 16 giugno INPS, circolare n. 152 del 7 luglio Cass. civ. sez. lavoro n del 13 giugno Secondo l'opinione delle giurisprudenza prevalente, nei casi di coincidenza di eventi di malattia con periodi di integrazione salariale, il datore di lavoro deve limitarsi a garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe XIV

13 Ciò non significa che l impresa che giungesse a simile soluzione o agisse comunque in difformità dai principi INPS, e in assenza di specifiche espressioni giurisprudenziali sul tema, non debba tenere conto, in questa scelta, delle eventuali problematiche che potrebbero insorgere nei rapporti con la controparte sindacale. Cig e infortuni sul lavoro L INAIL ha chiarito, anche sulla base di indicazioni ottenute dal Ministero del Lavoro, il regime di cumulabilità della indennità per inabilità temporanea assoluta con trattamenti previdenziali o retributivi 34. In particolare, l Istituto dispone che detta prestazione è incumulabile con il trattamento di cassa integrazione guadagni. L INAIL procede regolarmente alla erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta e, nel contempo, effettua le opportune segnalazioni all INPS o al datore di lavoro interessato, per i conseguenti provvedimenti di competenza. Cig e attività lavorativa autonoma o subordinata svolta dal lavoratore cassintegrato Il lavoratore che svolge attività di lavoro sia autonomo sia subordinato durante il periodo di ammissione alle integrazioni salariali non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate 35. Inoltre, sussiste la decadenza dal diritto alle prestazioni nel caso in cui il lavoratore non abbia dato preventiva comunicazione all Istituto in merito allo svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale. In proposito sono intervenute varie sentenze della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato alcuni importanti principi interpretativi che, in parte hanno indotto l Istituto previdenziale a un parziale cambio di orientamento sulle indicazioni inizialmente fornite sulla base alla normativa Infatti, pur essendo necessaria la predetta comunicazione preventiva, resa dal lavoratore, sullo svolgimento dell attività secondaria al fine di evitare la decadenza, cioè la perdita del diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione, va osservato che la normativa non sancisce una assoluta incompatibilità delle prestazioni integrative del salario con il reddito ritraibile dallo svolgimento di una attività lavorativa, sia essa autonoma oppure subordinata (sia in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, sia con modalità a tempo pieno, sia part time). L incumulabilità tra i suddetti benefici e redditi è definita in misura variabile, a seconda delle modalità dell ammontare degli stessi, come appresso specificato a titolo esemplificativo: a) nell ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia ragguagliato alla retribuzione persa derivante da un rapporto di lavoro a tempo pieno ed il beneficiario svolga attività di lavoro dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, l incumulabilità è normalmente totale (e, quindi si risolve di fatto in una incompatibilità), perché deve presumersi che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura dell integrazione salariale rapportata alla durata dell attività lavorativa. È tuttavia ammessa la prova di una retribuzione inferiore, sicché in tal caso può risultare dovuta una quota differenziale di integrazione salariale (incumulabilità relativa); b) nell ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia riferito alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale ed il beneficiario presti lavoro subordinato, l incumulabilità sarà totale se l attività è svolta a tempo pieno, per la ragione indicata al punto a). L incumulabilità sarà relativa se invece trattasi di altro lavoro dipendente a tempo parziale; e non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa; percepito se non fosse stato malato (e quindi un trattamento complessivamente pari a quello dell'integrazione salariale). Una diversa soluzione significherebbe infatti attribuire ai lavoratori ammalati un trattamento privilegiato rispetto agli altri lavoratori posti in CIGO/CIGS. Si veda per tutte la sentenza della Corte di Cassazione n del 26 settembre INAIL, circolare n. 33 del 14 maggio Art. 8, comma 4, d.l. 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n XV

14 c) nell ipotesi in cui il lavoratore in godimento del trattamento di integrazione salariale eserciti una attività autonoma, l incumulabilità dei proventi da lavoro autonomo va affermata fino a concorrenza dell importo dell integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso 36. La rilevazione del reddito conseguito dallo svolgimento dell altra attività lavorativa verrà effettuata avvalendosi anche della documentazione fiscale. Cig e maturazione del diritto a pensione I periodi sia di sospensione dal lavoro che di lavoro ad orario ridotto, per i quali è ammessa l integrazione salariale, sono riconosciuti utili di ufficio senza limiti di durata - per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché per la determinazione della sua misura 37. Il contributo figurativo che viene accreditato a copertura dei periodi cassa integrazione è commisurato alla retribuzione presa a riferimento per il calcolo della integrazione stessa (compresi i premi, le mensilità aggiuntive, ecc.), dedotto quanto corrisposto dal datore di lavoro per gli stessi periodi. 36 INPS, circolare n. 179 del 12 dicembre Art. 8, comma 4, legge 23 aprile 1981, n. 155 come interpretato dall art. 4, comma 16 D.L. 12 settembre 1983 n. 463; cfr. circ. INPS n. 630 del 29 luglio XVI

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