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1 UNICO 2014: quadro LM redditi da imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Donatella Cerone e Mascia Dalmaggioni - Dottori commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " FISCO Dal 1º gennaio 2012, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di soggetti che hanno perso il lavoro, rafforzare la struttura produttiva attraverso il consolidamento di attività già svolte in forma occasionale o precaria, è stato introdotto un regime fiscale agevolativo, che, pur se modellato sulle disposizioni che regolavano il precedente regime dei cosiddetti contribuenti minimi, presenta importanti differenze in relazione a requisiti di accesso, periodo di applicabilità e misura dell imposta sostitutiva. RIFERIMENTI " D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 27, commi 1 e 2 Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 novembre 2011, n Agenzia delle Entrate, Circolare 30 maggio 2012, n. 17/E SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " Coloro che determinano per l anno 2013 il reddito derivante dall esercizio di attività commerciali o di arti e professioni secondo il cosiddetto regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA Soggetti non residenti che svolgono l attività nel territorio dello Stato Soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi Soggetti che esercitano attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a S.r.l. a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza Compilazione del Modello UNICO 2014, Quadro LM - Imposta sostitutiva: I riquadro: determinazione del reddito II riquadro: determinazione dell imposta III riquadro: eccedenze IV riquadro: perdite non compensate SCADE " 30 settembre 2014: invio telematico del Modello UNICO 2014 CASI PARTICOLARI " 1) Esercizio di più attività: il contribuente deve verificare che per ogni attività sussistano i presupposti per l accesso al regime agevolato. In caso contrario, dovrà determinare il reddito con le modalità ordinarie 2) Attività soggetta a regime speciale IVA: impossibilità di avvalersi del trattamento di vantaggio, non solo per l attività soggetta a regime speciale, ma anche per ulteriori attività d impresa o lavoro autonomo esercitate 3) Indeducibilità del costo d acquisto di un immobile strumentale e dei relativi ammortamenti: il contribuente minimo non può dedurre il costo d acquisto di un immobile strumentale acquistato dal 1º gennaio Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio 2014

2 MODELLO UNICO 2014 ADEMPIMENTO " In cosa consiste SCHEMA DI SINTESI Il Quadro LM del Modello UNICO 2014 PF (Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2014) deve essere compilato dai soggetti che determinano per l anno 2013 il reddito derivante dall esercizio di attività commerciali o dall esercizio di arti e professioni,secondo il cosiddetto regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si applica per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa, arte o professione hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, ma non oltre il periodo d imposta di compimento del 35º anno di età. Il previgente regime dei minimi viene, in pratica, assorbito dal nuovo regime di vantaggio (Agenzia delle Entrate, Circolare 30 maggio 2012, n. 17/E). L introduzione del regime in commento non pregiudica la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Possono accedere al citato regime le imprese familiari, mentre sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati (T.U.I.R., art. 5), tra cui, pertanto, le associazioni professionali e gli studi professionali associati. Il Quadro LM si compone di quattro riquadri. Composizione del quadro Primo riquadro, Righi da LM1 a LM10 Secondo riquadro, Righi da LM11 a LM 19 Terzo riquadro, Righi LM20 ed LM21 Quarto riquadro, Righi LM22 ed LM23 Determinazione del reddito Determinazione dell imposta Eccedenze Perdite non compensate SOGGETTI INTERESSATI " Requisiti oggettivi L accesso al regime in commento è subordinato alla titolarità dei seguenti requisiti oggettivi: i soggetti interessati non devono aver esercitato, nel triennio precedente a quello di inizio dell attività, lavoro autonomo o attività d impresa, anche in forma associata ovvero nella qualità di collaboratore di impresa familiare. Non possono accedere al regime i soggetti che, nei tre anni precedenti, abbiano svolto un attività in qualità di socio di società di persone ovvero collaboratore dell impresa familiare l attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione dell attività già svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Il predetto requisito non rileva nel caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni qualora il contribuente prosegua l attività svolta da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi conseguiti dal medesimo, nel periodo d imposta precedente, non deve essere superiore a ,00 euro. In caso di prosecuzione dell attività svolta da altri, qualora il subentro avvenga in corso d anno, il limite dei ricavi di 30.00,00 dovrà essere rispettato anche nell anno del subentro Inoltre, possono accedere al regime i soggetti che (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2011): dopo essere andati in pensione, svolgano in forma autonoma un attività precedentemente esercitata nella qualità di lavoratore dipendente pur avendo esercitato analoga attività nel corso del triennio precedente, dimostrino di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio

3 Requisiti regime «ex minimi» Ai requisiti oggettivi precedenti, introdotti specificatamente per il regime in commento, dovranno sommarsi quelli previsti per il regime ex minimi: i soggetti interessati nell anno precedente devono aver conseguito ricavi per l esercizio d impresa o percepito i compensi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (ex artt. 57, 85 e 54 del T.U.I.R.), ragguagliati ad anno, non superiori a ,00 euro i soggetti interessati nell anno precedente non devono aver realizzato cessioni all esportazione e operazioni ad esse assimilate i soggetti interessati nell anno precedente non devono aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti secondo modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso i soggetti interessati nell anno precedente non devono aver erogato somme a titolo di utili agli associati in partecipazione di solo lavoro (T.U.I.R., art. 53, comma 2, lett. c) i soggetti interessati nel triennio solare precedente non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a ,00 euro. Nel caso di beni ad uso promiscuo, si terrà conto del 50%. Possono aderire al regime fiscale di vantaggio anche i soggetti che hanno iniziato un attività d impresa, artistica o professionale a partire dal 1º gennaio 2008, purché in possesso, alla data di inizio dell attività, dei requisiti previsti (D.L. n. 98/2011, art. 27 e Legge n. 244/2007, art. 1, commi 96 e 99). In via transitoria è stato stabilito che possono accedere al nuovo regime di vantaggio i soggetti che, sebbene in possesso dei requisiti per applicare l ex regime dei minimi, hanno optato per il regime delle nuove iniziative (Legge n. 388/2000, art. 13) o per il regime ordinario. In tal caso, l adesione avrà efficacia per i periodi d imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Va peraltro rispettato l obbligo di mantenimento del regime ordinario per almeno un triennio (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 dicembre 2011). SOGGETTI ESCLUSI " Cause di esclusione dal regime È preclusa l applicazione del regime ai soggetti che: si avvalgono di regimi speciali IVA non sono residenti e svolgono l attività nel territorio dello Stato effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato e di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi esercitano attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a S.r.l. a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza (T.U.I.R., art. 116). Disapplicazione e decadenza del regime La disapplicazione del regime dei minimi può avvenire: per esercizio dell opzione per il regime ordinario mediante comportamento concludente (Circolare Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E) e comunicazione all Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata, per il regime delle nuove iniziative, da effettuarsi mediante apposita comunicazione (Mod. AA9/11) ovvero per il regime contabile agevolato per legge, qualora vengano meno i requisiti di accesso, ovvero si verifichi una causa ostativa Il regime dei contribuenti minimi cessa di trovare applicazione: dall anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti necessari o si verifica una causa di esclusione dal regime 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio 2014

4 MODELLO UNICO 2014 dall anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di ,00 euro (superano, cioè, l importo di ,00 euro). PROCEDURE " Modalità di adesione al regime I soggetti che iniziano l attività nel 2013 possono avvalersi del regime in esame, attestando, nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/11), di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio. L Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare 30 maggio 2012, n. 17/E) che i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività utilizzando il vecchio modello (Mod. AA9/ 10), barrando la casella relativa al vecchio regime dei contribuenti minimi, non dovranno effettuare alcun ulteriore adempimento, in quanto l Amministrazione finanziaria interpreta tale scelta come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio. Durata del regime Il regime dei contribuenti minimi può essere applicato nel periodo d imposta di inizio dell attività e per i 4 periodi d imposta successivi. I minori di anni 35 potranno applicare il regime di vantaggio anche oltre il quarto anno successivo e fino all esercizio in cui viene compiuto il 35º anno. Compilazione del quadro LM I Riquadro: Determinazione del reddito Il reddito d impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività d impresa o dell arte o professione. Concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio dell arte o professione. Sono inapplicabili al regime dei minimi le norme del T.U.I.R. che prevedono limi-tazioni alla deducibilità dei costi; i beni ad uso promiscuo rilevano per il 50%. L imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, in considerazione, quindi, del momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Relativamente all indicazione del Codice Attività (LM1), occorre far riferimento alla tabella delle classificazioni economiche ATECO2007. I soggetti che svolgono attività d impresa dovranno barrare la casella Impresa, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella Autonomo ed infine, nei casi in cui l attività viene svolta sotto forma di impresa familiare, deve essere barrata la relativa casella Impresa familiare. Le caselle si trovano nella parte sinistra del riquadro, al di sotto della dicitura Determinazione del reddito. Qualora un soggetto eserciti contemporaneamente più attività, sia di impresa sia di lavoro autonomo, dovrà essere barrata la casella corrispondente all attività prevalente in termini di ricavi o compensi. Colonna 1 Nel Rigo LM2 deve essere indicato il recupero dell incentivo fiscale derivante dalla cessione dei beni oggetto dell investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (Legge Tremonti-ter, comma 3-bis). Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per l effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento agevolato. Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio

5 Colonna 2 Nella Colonna 2, oltre all importo indicato nella Colonna 1, andrà indicato: l ammontare dei ricavi derivanti dall esercizio dell attività, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (T.U.I.R., art. 85, comma 1, lett. a) e b) l ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall attività professionale o artistica, percepiti nell anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all estero l ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti da attività rientranti nell oggetto proprio dell arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza, anche se non rientranti nell oggetto dell arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile) l ammontare delle sopravvenienze attive realizzate l ammontare delle plusvalenze attive conseguite, ivi comprese le plusvalenze patrimoniali (T.U.I.R., art. 54, commi 1-bis e 1-ter e art. 86) realizzate nel presente esercizio ed afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, 2008 e 2009 ed esclusi gli oggetti d arte di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all arte o professione l ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d imposta, che concorrono a formare il reddito d impresa o di lavoro autonomo. SCHEMA DI SINTESI Guida alla compilazione del I riquadro N. riga Contenuto 3 Nel caso si tratti di contribuente al primo anno di applicazione del regime, transi-tando da un regime ordinario, vanno indicate le rimanenze finali relative al periodo d imposta precedente. Viceversa, qualora si tratti di contribuente che nel periodo d imposta precedente applicava il regime di vantaggio, deve essere riportata l eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel Rigo LM18 del Modello UNICO PF Va indicata la differenza tra l importo dei Righi LM2 - Colonna 2 e LM3. Qualora l importo risulti negativo, occorre indicare zero. 5 Deve essere indicato: l ammontare degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d imposta il 50% dell ammontare delle spese relative a beni ad uso promiscuo l ammontare dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d imposta, ad eccezione di quelli relativi a beni ad uso promiscuo, deducibili al 50% l ammontare delle spese per omaggi, vitto e alloggio, a condizione che siano inerenti all esercizio dell attività l ammontare del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d imposta l ammontare delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d imposta l ammontare delle altre spese sostenute nel presente periodo d imposta 6 Va indicata la differenza tra l importo dei Righi LM4 e LM5. Qualora il risultato sia negativo, l importo va preceduto dal segno -. 7 Tale Rigo va compilato unicamente nel caso in cui l importo indicato nel Rigo LM6 è positivo e va indicato: in Colonna 1, l ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati nel presente periodo d imposta in ottemperanza a disposizioni di legge 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio 2014

6 MODELLO UNICO 2014 N. riga Contenuto in Colonna 2, l importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel Rigo LM6 8 Va indicata la differenza tra l importo del Rigo LM6, se positivo, e l importo del Ri-go LM7 Colonna 2. 9 Vanno indicate le eventuali perdite pregresse, fino a concorrenza dell importo del Rigo LM8. In particolare, si fa riferimento: nel caso di esercizio d impresa, alle perdite indicate nei Righi RS9, RS12 o RS13 del Modello UNICO PF 2013 nel caso di lavoro autonomo, alle le eventuali perdite pregresse indicate nei Righi RS8 o RS11 del Modello UNICO PF 2013 nel caso di contribuenti provenienti dal regime di vantaggio, alle eventuali perdite indicate nel Rigo LM20 del Modello UNICO PF Va indicata la differenza tra l importo del Rigo LM8 e l importo del Rigo LM9. L importo indicato al Rigo LM10 rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (D.M. 2 gennaio 2008, art. 9, comma 1). Il reddito come sopra determinato è tassato forfetariamente con un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%. II Riquadro: Determinazione dell imposta Il II riquadro, per la determinazione dell imposta sostituiva, dal rigo LM11 a rigo LM19, prevede la seguente modalità di compilazione: SCHEMA DI SINTESI Guida alla compilazione del II riquadro N. riga Contenuto 12 Vanno indicati, fino a concorrenza dell importo del Rigo LM11 (rigo in cui è indicata l imposta sostitutiva, pari al 5% dell importo del Rigo LM10, se positivo), i crediti di imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell imposta sosti-tuiva dovuta. 13 Va indicato l ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nel Rigo RS33 Colonna 2, nonché l eventuale ammontare delle ritenute indicate nel Rigo RS40. L importo da indicare in questa colonna va diminuito dell importo relativo alle rite-nute indicate nel quadro RS già compreso nel Rigo RN32 Colonna Va indicato l importo dell imposta sostitutiva (LM11), al netto dei crediti d imposta (LM12 Col. 8) e delle ritenute d acconto subite (LM13). Se il risultato è negativo, l importo deve essere preceduto dal segno 15 Va indicato l importo di Colonna 4 del Rigo RX13 del Modello UNICO PF 2013, re-lativo all eccedenza d imposta per la quale è stato chiesto il rimborso nella prece-dente dichiarazione. 16 Va indicata la parte dell eccedenza d imposta risultante dalla precedente dichiara-zione, già riportata nel Rigo LM15, che è stato utilizzato in compensazione nel Modello F24. In tale Rigo, deve essere compreso anche l eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione 17 Devono essere indicati i seguenti importi: in Colonna 1, l importo degli acconti dovuti ma non versati, in quanto i relativi termini di versamento sono stati sospesi da appositi provvedimenti, a fronte di eventi eccezionali: l importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese in Colonna 2 va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla Colonna Importi a debito versati della Sezione Erario del Mod. F24: va compreso anche l importo già indicato nella Colonna 1 del Rigo LM17 18 In questo rigo deve essere riportato, esclusivamente se positivo, il risultato della seguente somma algebrica: LM14 - LM15 + LM16 - LM17. Detto valore rappresenta l imposta a debito. Il saldo a debito deve essere versato utilizzando il Codice tributo Va compilato qualora il risultato della somma algebrica di cui al Rigo precedente LM18 risulta essere negativo. Il credito indicato al Rigo LM19 è utilizzabile in compensazione, e dovrà essere riportato nel Rigo RX31 Colonna 1 del Modello UNICO PF. Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio

7 III Riquadro: Eccedenze In questo riquadro (Rigo LM20) deve essere indicatala la differenza tra gli importi indicati ai Righi LM3 e LM2, Colonna 2, solo se positiva. Mentre, al Rigo LM21, deve essere indicata, l eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2 del Rigo LM7. Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, e pertanto va indicata al Rigo RP21 del Quadro RP Modello UNICO PF. IV Riquadro: Perdite non compensate In questo riquadro vanno indicate, al rigo LM22, le eventuali perdite dei contribuenti in regime di vantaggio non compensate, se riportabili negli anni successivi (T.U.I.R., art. 8, comma 3). In particolare: in Colonna 1, la perdita maturata nel 2012 (esposta nel Rigo LM20, Colonna 1 del modello UNICO PF 2013), al netto di quanto eventualmente utilizzato in Colonna 2, laperdita maturata nel 2013 (esposta nel Rigo LM6 della presente dichiarazione) Mentre, al Rigo LM23, vanno indicate le perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza limiti di tempo (T.U.I.R., art. 84, comma 2) e nello specifico: in Colonna 1, la parte delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza limiti di tempo e formatesi nel presente anno in Colonna 2, l importo complessivo delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio, riportabili senza limiti di tempo. Tale importo è altresì comprensivo dell importo indicato in Colonna 1 e delle eventuali eccedenze di perdite dal periodo precedente (desunte dal Rigo LM20, Colonna 2 del Modello UNICO PF 2013), al netto degli eventuali scomputi In caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio, le perdite pregresse maturate in tale regime e non compensate nell anno vanno indicate nell apposito prospetto contenuto nel Quadro RS denominato Perdite pregresse non compensate nell anno - ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio. ESEMPIO Compilazione del quadro 38 Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio 2014

8 MODELLO UNICO 2014 SCADE " CASI PARTICOLARI " I versamenti delle imposte a saldo del 2013 e primo acconto 2014 devono essere effettuati entro il 16 giugno 2014 o entro il 16 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (per tale versamento è prevista l eventuale rateazione). La seconda rata deve essere versata entro il 1º dicembre ) Esercizio di più attività La qualifica di contribuente agevolato riguarda il contribuente nel suo complesso e non una specifica attività svolta. Ciò significa che il contribuente che esercita più attività deve verificare che per ognuna di esse siano verificati i presupposti per l accesso al regime. In caso contrario, il contribuente non potrà accedere al regime per nessuna delle attività svolte, e dovrà determinare il reddito con le modalità or-dinarie. Conseguentemente, non è ammessa la contemporanea compilazione del Quadro LM e di uno o più dei seguenti Quadri: RF, RG, RD, RE. 2) Attività soggetta a un regime speciale ai fini IVA L esercizio di un attività soggetta ad un regime speciale ai fini IVA, espressiva ai fini IRPEF di un reddito d impresa, comporta l impossibilità di avvalersi del regime di vantaggio, non solo per l attività soggetta al regime speciale, ma anche per ulteriori attività d impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate. I produttori agricoli (esercenti l attività nei limiti del T.U.I.R., art. 32) rappresentano un eccezione, potendosi avvalere del regime dei contribuenti minimi, limitatamente alle altre attività d impresa, arti e professioni eventualmente svolte (Circolari Agenzia delle Entrate n. 7/E e n. 12/E del 2008). 3) Indeducibilità del costo di acquisto di un immobile strumentale e dei relativi ammortamenti L Agenzia delle Entrate ha chiarito (Risoluzione 30 novembre 2010, n. 123/E) che per gli immobili acquistati a decorrere dal 1º gennaio 2010 non è più consentita la deducibilità degli ammortamenti di tali beni. Di conseguenza, al fine di evitare un ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, si ritiene che la stessa limitazione trovi applicazione anche per un professionista che rientri nel regime dei minimi ; ciò comporta quindi che il lavoratore autonomo minimo non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dal 1º gennaio È da ritenere che quanto precede si applichi anche al contribuente che aderisce al regime fiscale di vantaggio in esame. 4) Ulteriori aspetti del regime Beni concessi in godimento ai soci Si precisa che i costi relativi ai beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 36-quaterdecies). Spese non documentate Le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nel regime in esame, in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute. Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio

9 Trattamento fiscale delle perdite Le perdite fiscali relative ai periodi d imposta precedenti a quello da cui decorre il regime di vantaggio possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi d imposta di applicazione del regime secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Le perdite fiscali maturate nel corso dell applicazione del regime di vantaggio sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell esercizio di impresa, arte o professione nei periodi d imposta successivi, illimitatamente o entro i 5 anni (a seconda che sia stata realizzata nei primi 3 periodi d imposta di attività). Disciplina ai fini delle imposte dirette I contribuenti minimi, pur obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi, sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dall adempimento degli obblighi di: registrazione tenuta delle scritture contabili Disciplina IVA I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio sono esonerati, ai fini IVA, dal versamento dell imposta e da tutti gli obblighi connessi, ad eccezione di quelli relativi a: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali certificazione dei corrispettivi comunicazione all Agenzia delle Entrate per essere inclusi nell archivio VIES integrazione della fattura per acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta versamento dell IVA a debito (nei casi di cui al punto precedente) nei termini ordinari presentazione agli uffici doganali degli elenchi INTRASTAT I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio non addebitano l IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Studi di settore e parametri I contribuenti aderenti al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità sono esclusi dall applicazione degli studi di settore e dei parametri. Sono, quindi, esonerati dalla compilazione del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore e dei parametri. Disciplina ai fini IRAP I contribuenti aderenti al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità sono esenti da IRAP e sono esonerati dall obbligo della dichiarazione prevista dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 19. Beni ad uso promiscuo Si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia. Ne consegue che tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili nella misura del 50%. Ritenuta d acconto I ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti aderenti al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità non sono assoggettati a ritenuta d acconto. A questo fine, tali soggetti rilasciano al sostituto d imposta apposita dichiarazione (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2011, n , par. 5.2). 40 Pratica Fiscale e Professionale n. 28 del 14 luglio 2014

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