REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sezione Prima SENTENZA

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1 Appalto privato Accettazione - Decreto ingiuntivo Mancato pagamento del corrispettivo - Assenza di prova attinente la consegna l accettazione o il collaudo dell opera Esigibilità del credito Esclusione Revoca del decreto ingiuntivo Contratti in generale Risoluzione per inadempimento: eccezione di inadempimento - Sospensione dei lavori per volontà del committente Condotte contrarie a buonafede Grave inadempimento Risoluzione Diniego di ripresa dei lavori da parte dell appaltatore in mancanza di corrispettivo Difetti dell opera Inadempimento - Unicità del rapporto - Compensazione legale - Rif.Leg.artt.1241, 1460, 1665,1667 cc;art.633 cpc; Sentenza n. 1684/2007 Pronunziata il Depositata il REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sezione Prima Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2525/01 R. G. promossa da: CONDOMINIO XX rappresentato e difeso dall'avv. S. Lucchi del Foro di Modena (attore); contro: YY rappresentato e difeso dall'avv. N. Scalzo del Foro di Modena (convenuto). In punto a: Opposizione a decreto ingiuntivo All'udienza del 3/4/07 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 2/6/07 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 22/6/07 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "Nel merito: Ogni contraria istanze ed eccezione reietta. Nel merito ed in via riconvenzionale: dichiararsi risolto il contratto inter partes per inadempimento di YY e condannarsi il medesimo a risarcire al Condominio XX 31 dei maggiori danni subiti, calcolati all'esito dell'istruttoria, in ipotesi di accoglimento della subordinata istruttoria che segue, ovvero, in caso contrario, secondo il prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria adita. Conseguentemente, condannarsi il convenuto a versare la relativa eccedenza ovvero, in subordine, diminuire del corrispondente importo la somma ancora dovuta. In ogni caso:

2 revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. ( ) e che la Ditta YY comunicò al Condominio XX la possibilità di un parziale sollevamento causato dalle radici". Nella denegata ipotesi in cui sia ammesso il capitolo 2) di controparte chiede l'ammissione anche dei seguenti capitoli: 13) "vero che il Comune di Modena ha rifatto solo parzialmente il marciapiede esterno del Condominio XX 31, per esigenze connesse alla realizzazione della pista ciclabile e segnatamente perché i mezzi utilizzati per realizzare la ciclabile lo danneggiavano"; 14) "vero che nell'ambito di tale intervento il Comune di Modena rifaceva tutti i marciapiedi di via XX"; 15) "vero che l'intervento del Comune di Modena non ha riguardato l'ancoraggio al muro, lo scavo, l'inghiaiamento del marciapiede, ma solo la parte superiore del marciapiede"; 16) "vero che l'intervento del Comune è stato effettuato esclusivamente a spese del Comune stesso"; 17) "vero che la parte di marciapiede in ordine alla quale è intervenuto il Comune di Modena corrisponde a circa il 30% del marciapiede rifatto dall'opposto con esclusione dell'intero tratto posto in via Carlo Sigonio". Indica a testi: sui capitoli da n. 1) a n. 12) YY Luca, residente in Campogalliano (MO), via Pio La Torre 14, Schifo Alessandro, residente in Campogalliano (MO), via Pio La Torre 14; sui capitoli n. 13), 14), 15), 16), 17) YY Luca e YY Alessandro e il geom. Donato Infante e/o Comune di Modena. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex adverso capitolate cap.li n. 1, 2, 3, 4 chiede che i testi indicati siano ammessi anche a controprova e chiede l'ammissione a controprova anche del teste geom. Giovanni Barozzi in Modena, c.so Canalchiaro 26. Chiede in subordino ammettersi C.T.U. in ordine alla determinazione del corrispettivo dei lavori svolti". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data il condominio XX di via XX 31 di Modena proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 954/01 emesso dal Tribunale di Modena in data che lo condannava al pagamento, in favore dell'impresa individuale YY, della somma complessiva di L , oltre interessi e accessori. Allegava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa convenuta, che aveva eseguito solo parzialmente i lavori commissionati ed abbandonato ingiustificatamente il cantiere, nonché vizi e difetti delle opere compiute, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, condanna al risarcimento del danno da inadempimento. 2. Con comparsa ritualmente depositata in Cancelleria il si costituiva in giudizio l'impresa individuale YY, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché chiedendo, in via subordinata riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore con condanna al risarcimento dei danni.

3 3. Non poteva essere tentata la conciliazione della lite per assenza delle parti all'udienza di trattazione del La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, stante l'inammissibilità delle prove orali dedotte. All'udienza del 3/4/07 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il giudizio nasce da una opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Impresa YY contro il Condominio XX, non avendo questo ultimo provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto per le opere svolte, nell'ambito del contratto d'appalto intercorso tra le parti. Il creditore richiede, infatti, il pagamento di somme dovute in base a prestazioni oggetto di un contratto d'appalto e documentate da fattura, allegata già nella fase monitoria, consistite nel rifacimento di un marciapiede ed intonacatura di cantine. A fronte della prova documentale fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, l'opponente non ha contestato il fatto storico, limitandosi ad eccepire le circostanze della mancata ultimazione delle opere e dell'inadempimento. L'appaltatore ha eccepito la decadenza. Il primo punto controverso concerne, infatti, le circostanze relative alla consegna dell'opera, la verifica, e il periodo di tempo intercorso prima della denuncia di vizi e difetti. In proposito è sostanzialmente pacifico, tra le parti che la data di sospensione dei lavori va individuata in luglio Peraltro, si è trattato di sospensione, e non fine, dei lavori; e dall'istruttoria non risulta l'effettuazione, in senso formale, di alcuna verifica e di alcun collaudo. Le opere non risultano, né in tutto né in parte, essere mai state accettate. Nessun documento attesta la verifica, consegna e collaudo delle opere, e le circostanze non sono state provate dall'istruttoria orale. Ne consegue (artt e 1667 c.c.) l'irrilevanza delle eccezioni di decadenza o prescrizione, non essendovi mai stata accettazione, e nemmeno formale consegna dei lavori. 5. La circostanza sopra evidenziata ha effetti decisivi in riferimento all'eccezione in rito, svolta dal Condominio XX, di nullità del decreto opposto, per il difetto di uno dei tre presupposti di legge richiesti per la emissione (art. 633, 2 c., c.p.c.) e cioè la esigibilità del credito. Il credito posto a base del decreto ingiuntivo ha fonte in un contratto d'appalto, quindi è certo e liquido, ma non ancora esigibile. Infatti, proprio la mancanza, sopra evidenziata, di prova dell'avvenuta consegna, verifica e collaudo delle opere appaltate, esclude l'esigibilità del credito per il pagamento del corrispettivo all'appaltatore, a norma dell'art. 1665, u. c., c.c., che subordina il pagamento del corrispettivo all'avvenuta accettazione dell'opera. In mancanza, infatti, il credito diviene liquido ed esigibile solo dal momento della sentenza di condanna giudiziale (cfr. Cass. II, 22/6/04, n ). Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Nel presente giudizio ordinario di cognizione resta, quindi, da determinare l'eventuale dovuto per le prestazioni effettuate, e i presupposti della richiesta risoluzione negoziale per inadempimento. 6. Fatte le premesse di cui ai punti precedenti, quindi, va esaminata la condotta delle parti, che risulta documentata come segue: il 17/7/2000 l'amministratore del condominio invia all'impresa una comunicazione teletrasmessa (telefax) con la quale chiede, in

4 base ad un deliberato dell'assemblea condominiali, la temporanea sospensione dei lavori, fino a nuove istruzioni (doc. n. 4 di parte convenuta); nessuna ulteriore istruzione di ripresa dei lavori risulta successivamente impartita; nel marzo 2001 l'impresa, a mezzo legale, chiede il pagamento del corrispettivo per le opere svolte (doc. n. 5 di parte convenuta); il 20/4/01 il condominio risponde, a mezzo legale, eccependo la mancata ultimazione dei lavori ed i difetti delle opere (doc. n. 6 di parte attrice), e dichiara la disponibilità al pagamento solo a fronte della ripresa e ultimazione dei lavori; in data 11/5/01 l'amministratore del condominio lamenta disagi provocati dal cantiere ancora aperto, chiede la liberazione del cantiere e di comunicare le intenzioni in ordine all'ultimazione dei lavori; in data 21/5/01 l'impresa risponde che provvederà a sgomberare il cantiere e comunica l'indisponibilità al compimento di ulteriori lavori perché i lavori eseguiti non sono stati pagati; successivamente, tra maggio e luglio 2001, seguono l'invio della fattura, la contestazione di vizi e difetti, il ricorso monitorio, l'instaurazione del presente giudizio di opposizione. 7. Dalla esposta ricostruzione emerge che l'eccezione di inadempimento svolta dal condominio con la comunicazione del 20/4/01 è illegittimamente formulata, in quanto contraria a buona fede ai sensi dell'art. 1460, 2 c., c.c. In materia di contratto d'appalto, infatti, occorre fare riferimento ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza per i contratti con prestazioni corrispettive, per i quali, in particolare, si ritiene che, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra le prestazioni inadempiute, per stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra; a tal fine il giudice non deve avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, nell'appalto, a pagamento del compenso, per il committente ed il compimento dell'opera, per l'appaltatore), ma anche a quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamento della loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico (cfr. Cass. I, 27/9/99, n ). Nel caso di specie, non risulta che le parti avessero pattuito il pagamento di acconti, per cui per l'appaltatore l'unico termine di adempimento era quello della consegna dell'opera compiuta (cfr. Cass. II, 28/8/02, n ); tuttavia, i lavori erano fermi da oltre sette mesi per volontà del committente, che ne aveva chiesto la sospensione senza più richiederne la ripresa, e senza procedere al pagamento delle opere svolte; per cui, nel momento in cui, nel marzo 2001, l'appaltatore chiede il pagamento delle opere svolte, il committente non può essere considerato in buona fede nella contestazione della mancata ultimazione delle opere, essendo egli, per primo, venuto meno all'obbligo contrattuale di comportamento diligente, avendo fatto mancare per svariati mesi istruzioni all'impresa con il cantiere aperto. In altri termini, la lunga sospensione dei lavori, richiesta dall'appaltatore, e la sua successiva inerzia, integra comportamento contrario a buona fede e giustifica la richiesta di pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltatore. Quando, dunque, l'appaltatore svolge a sua volta eccezione di inadempimento, rifiutandosi di riprendere e terminare i lavori senza prima ricevere il corrispettivo delle opere già svolte, lo fa legittimamente, in quanto il committente versa già in condizione di inadempienza, ed essendo chiaramente incrinato il rapporto fiduciario, con particolare riferi-

5 mento alla solvibilità e serietà del committente, e sussistendo il ragionevole pericolo di perdere la controprestazione; circostanze tutte che, nell'insieme, determinano un difetto funzionale del sinallagma contrattuale dell'appalto. L'eccezione d'inadempimento può, infatti, essere sollevata quando l'altrui inadempimento incida in modo rilevante sul sinallagma contrattuale, ed in tal caso l'eccezione è conforme a buona fede. 8. Il comportamento successivo delle parti è inequivocabile: il ripetuto rifiuto di pagamento da parte del committente, non supportato da prova giustificativa di tale condotta, costituisce inadempimento grave, in quanto avente ad oggetto l'obbligazione principale del committente, dal quale discende la risoluzione del contratto di appalto. L'inadempimento, peraltro, è reciproco, in quanto risulta in certa misura la cattiva esecuzione delle opere svolte e, quindi, l'inadempimento per difetti. La sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento sono documentate dalla consulenza tecnica di parte prodotta, le cui conclusioni possono essere condivise ed utilizzate, mentre non risulta opportuno lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe antieconomica, attesa la minima rilevanza dei difetti ed il loro modesto valore, che può essere quantificato equitativamente dal giudicante, con riferimento alle spese occorrenti per i lavori di completamento e ripristino. 9. Ad esito del giudizio di opposizione, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo; va dichiarato risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato tra le parti; va condannata parte attrice al pagamento del corrispettivo delle opere svolte dal convenuto ( ,80); va condannata parte convenuta al pagamento delle spese di ripristino, in conseguenza dell'inadempimento per difetti dell'opera, costi che si quantificano equitativamente in ,00. Sul residuo dovuto al convenuto sono dovuti, trattandosi di credito di valuta, interessi al tasso legale dal momento della domanda ( ) al saldo effettivo, compensativi del danno da ritardo. Tra le diverse somme, reciprocamente dovute tra le parti, non è stata chiesta compensazione giudiziale, tuttavia l'applicabilità del divieto di compensazione giudiziale d'ufficio di cui all'art e ss. c.c. postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono i reciproci crediti, mentre quando essi abbiano origine da un unico rapporto si tratta solo di accertare le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il Giudice può procedere anche senza l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. S.L., 6/7/01, n. 9152). Per cui, nel caso di specie, ad esito della compensazione, risulta che parte attrice deve a parte convenuta la somma di 6.109,80, oltre accessori come sopra determinati. In accoglimento, quindi, dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e, ad esito della causa ordinaria di cognizione introdotta dall'opposizione al procedimento monitorio, in accoglimento della domanda riconvenzionale ed a seguito della compensazione, parte attrice va condannata al pagamento della predetta somma. 10. Per effetto della reciproca soccombenza, sia su questioni di rito che di merito, si fa luogo a compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione del condominio XX di Modena avverso il decreto ingiuntivo n. 954/01 del 23/5/01 del Tribunale di Modena, revoca il predetto decreto ingiuntivo; dichiara risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato tra le parti nell'anno 2000;

6 dichiara tenuto e condanna il condominio XX di Modena, in persona dell'amministratore pro tempore, a corrispondere all'impresa YY di Modena, ad esito di compensazione, la somma di ,80, oltre ad interessi in misura legale su detta somma dalla data del a quella del saldo effettivo; dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Modena il giorno 26/6/07. Il Giudice G. Pagliani Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2007.

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