Convegno del 25 gennaio Intervento dott. Stefano Tonelato
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- Placido Clemente
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1 Convegno del 25 gennaio 2011 Intervento dott. Stefano Tonelato del contributo di mantenimento dei figli e del coniuge nei giudizi di I e II grado La consulenza tecnica come attività rivolta a svelare i segreti patrimoniali delle parti Al fine di individuare i temi e le problematiche che si affrontano nello svolgimento delle consulenze tecniche in materia di famiglia si e cercato di dare, in questa breve e sintetica relazione, un inquadramento generale su come potrebbe svolgersi una consulenza tecnica in questo ambito; inoltre sono stati evidenziati tutti quegli elementi che consentono di pervenire ad una relazione definitiva con un contenuto qualitativo minimo e con un necessario approfondimento. Ci si è posti l obiettivo, quindi, di definire alcune modalità operative concrete con le quali si potrebbe procedere, (anche al fine contenere costi e tempi) alla valutazione della documentazione da acquisire presso le parti o i terzi ed in che modo. Va premesso tuttavia, che questo tipo di perizie affrontano temi molto delicati perché nell ambito di conflitti familiari spesso molto accesi. Di conseguenza, il CTU nominato deve necessariamente addentrarsi ad approfondire delle operazioni e delle attività che di solito sono mantenute riservate dalle parti, e, relative ai segreti patrimoniali più intimi delle persone da pochi conosciuti. Il CTU, pertanto, mette a nudo tutte quelle operazioni, quelle attività e quei patrimoni che le parti non vorrebbero mai far conoscere, anche alla luce dei modificati rapporti che si vengono a creare con nuove famiglie. In queste situazioni, infatti, e facile constatare l esistenza di diverse operazioni che vengono poste in essere da una parte all insaputa dell altra o degli altri componenti della famiglia. Per questi motivi, dunque, è opportuno cercare di svolgere questi incarichi con il massimo rispetto per le parti, cercando di ottenere la massima collaborazione dei consulenti dalle stesse nominati, per evitare, nei limiti del possibile, il coinvolgimento della Polizia Tributaria o di altre pubbliche istituzioni e la ricostruzione di redditi presunti. Pagina 1 di 27
2 Di seguito sono riportati gli argomenti trattati: 1 Poteri del CTU Data di riferimento della stima richiesta dal quesito Individuazione del patrimonio Indagini patrimoniali e finanziarie da Svolgere: Indagini bancarie: Individuazione dei beni mobili o immobili mediante la ottenibile presso l Ufficio del Registro sugli atti registrati nel territorio nazionale Consistenza del patrimonio immobiliare Consistenza del patrimonio mobiliare Verifica partecipazioni societarie e/o incarichi societari nonche esistenza di ditte individuali o imprese familiari intestate ai due coniugi ovvero altri incarichi attribuiti alle parti Visura presso il PRA per la verifica degli autoveicoli nella disponibilità delle parti Eventuale inventario e stima di altri beni mobili di pregio Individuazione del reddito Alcune tipologie di reddito e relative particolarità Redditi di lavoro dipendente o di pensione Redditi di fabbricati Redditi di attività professionali Redditi di attività imprenditoriali Redditi da incarichi di amministratori di società Redditi da partecipazioni in altre società Redditi agrari Alcuni casi specifici: Ipotesi n. 1 possibile attività occulta o illecita Ipotesi n. 2 - Professionista o imprenditore che dichiari un reddito annuo modesto in relazione al tenore di vita dimostrato dal CTU Ipotesi n. 3 - soggetto che sostenga un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità dichiarate e che utilizzi beni che sembrerebbero essere fittiziamente intestati a terzi Ipotesi n. 4 proprietario di beni immobili che non producono alcun reddito Ipotesi n. 5 ipotesi transattive e relativi problemi annessi Pagina 2 di 27
3 1 Poteri del CTU Il codice civile non attribuisce al CTU in questa materia particolari poteri, se non quelli che derivano dal fatto che e pubblico ufficiale nell esercizio delle sue funzioni. Gli unici poteri allo stesso attribuiti sono quelli che derivano dall incarico e dal quesito ricevuto dal G.I., che generalmente autorizza lo stesso ad acquisire eventuali ulteriori documenti presso enti pubblici o presso terzi. Lo stesso deve, dunque, esaminare la documentazione acquisita ed ha il dovere, (proprio in qualità di pubblico ufficiale) di informare il magistrato di eventuali anomalie riscontrate. Il CTU non e vincolato alla documentazione dimessa e, di conseguenza, non e vincolato ai redditi dichiarati ed al patrimonio comunicato dalle parti; nel caso in cui rilevi eventuali anomalie, e le stesse siano adeguatamente documentate, ha il dovere di indicare al magistrato anche gli effetti delle medesime. Di conseguenza si può generare una netta diversità tra i redditi dichiarati ed i redditi accertati in sede di consulenza tecnica e sulla base dei quali possono essere quantificati gli assegni di mantenimento. Le segnalazioni al magistrato vanno effettuate su circostanze ed operazioni specifiche che potrebbero poi essere oggetto di verifica della polizia tributaria, (risulta infatti difficile ipotizzare un intervento della polizia tributaria su circostanze generiche). Nel caso in cui la polizia tributaria venga incaricata di svolgere una indagine su particolari operazioni, se specificamente autorizzato dal G.I., si ritiene che il CTU possa assistere a tali operazioni. Il recente protocollo della famiglia prevede espressamente che il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, possa richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc. e da privati, acquisire scritture contabili ecc. In ogni caso il Giudice può richiedere alla polizia tributaria nell ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73. In chiave problematica, poi, dovranno porsi i seguenti interrogativi: - Ci si chiede poi se, nell ambito delle operazioni che possono essere delegate alla polizia tributaria da parte del G.I. il CTU possa svolgere un ruolo analogo a quello del consulente del P.M. ovvero possa esaminare i documenti acquisiti e possa poi eventualmente indicare alla polizia tributaria l eventuale opportunità di svolgere eventuali ulteriori indagini mirate. - Ci si chiede inoltre se la polizia tributaria possa essere delegata a svolgere anche eventuali interrogatori delle parti o di terzi al fine di ottenere informazioni utili e se il CTU possa poi, se opportunamente autorizzato dal G.I., assistere agli interrogatori svolgendo un ruolo di Pagina 3 di 27
4 supporto alla polizia tributaria dato che (il CTU non può certo avere poteri per interrogare le parti o i terzi). Nel caso in cui le indagini svolte portino ad individuare dei redditi diversi rispetto a quelli dichiarati si reputa necessario segnalare al magistrato anche i conseguenti carichi fiscali associati a tali maggiori redditi. Si pone, ad esempio, il caso che dalla trasmissione degli atti alla competente polizia tributaria scaturisca poi un carico fiscale elevatissimo che comporti il successivo sequestro del patrimonio mobiliare ed immobiliare della parte sottoposta a verifica. Va da se che, in questo caso, la determinazione di un importante reddito non dichiarato, potrebbe avere un effetto assolutamente negativo sul patrimonio della parte che verrebbe colpito dai carichi fiscali, con il conseguente inevitabile riflesso negativo anche sul reddito che il CTU dovrà indicare in perizia al G.I.. Gli accertamenti che tipicamente vengono demandati al CTU di questa materia sono di duplice natura: a) - Patrimoniali ovvero l individuazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei soggetti da valutare. La struttura patrimoniale dei soggetti da valutare spesso e direttamente collegata alla conseguente struttura reddituale dei soggetti: è evidente infatti che da un determinato patrimonio, spesso dipende anche parte del reddito attribuibile ai soggetti. b) - Reddituali ovvero l individuazione del reddito dei soggetti da esaminare che, generalmente, dipende inscindibilmente dalla struttura del patrimonio dei medesimi. Si può, dunque, comprendere che le due grandezze sopra indicate (il patrimonio ed il reddito) sono strettamente connesse tra di loro nel senso che: - dalla struttura patrimoniale di un soggetto, dipendono inevitabilmente anche i conseguenti redditi; - dalla redditività dell attività svolta da un soggetto dipende anche la sua capacità di generare o incrementare il patrimonio, ovvero quella di ridurlo, nel caso in cui la redditività accertata sia negativa. Pagina 4 di 27
5 2 Data di riferimento della stima richiesta dal quesito. In via preliminare, e necessario delimitare temporalmente l ambito delle indagini del CTU che dovranno necessariamente tenere conto degli effetti di eventuali eventi, di carattere sia positivo che negativo, che possono essere intervenuti: dalla conquista di qualche particolare merito o successo professionale al possibile assoggettamento delle società di una delle parti a procedura concorsuale e conseguente effetti sull altra per effetto delle garanzie eventualmente prestate. Una indicazione da dare può essere quella di svolgere la verifica relativa al patrimonio ed al reddito delle parti con riferimento ad un periodo temporale antecedente almeno di un paio d anni rispetto alla avvenuta separazione, questo al fine di verificare qual era il tenore di vita della coppia e confrontarlo poi con gli accadimenti successivi e con le mutate situazioni reddituali e finanziarie dei due ex coniugi sino alla data della perizia. 3 Individuazione del patrimonio 3.1 Indagini patrimoniali e finanziarie da svolgere: Con riferimento alle indagini patrimoniali e finanziarie da svolgere, di seguito sono proposte alcune verifiche che si ritengono necessarie al fine ricostruire il patrimonio delle parti. Le stesse si propongono l obiettivo di: - ricostruire l entità del patrimonio mobiliare (saldi attivi di c/c bancari, titoli di investimento, polizze vita, autoveicoli, partecipazioni, ecc ) ed immobiliare della famiglia all epoca della separazione, e nel periodo antecedente per verificare se vi può essere stata una spoliazione di patrimonio da parte di un coniuge a discapito dell altro o dei figli; - esaminare la capacità reddituale della famiglia in costanza di matrimonio e dei coniugi nel periodo successivo alla separazione e di valutare le cause delle possibili variazioni nel periodo individuato (valutazione delle eventuali fonti di reddito mobiliare ed immobiliare, lavorative, oltre che l esame delle capacità di spesa e del relativo tenore di vita tenuto dai coniugi attraverso l esame dei flussi finanziari). Ciò premesso, di seguito si procede a proporre un ipotesi di lavoro basata sulle verifiche minime che il CTU potrebbe effettuare: Indagini bancarie: In merito alle verifiche bancarie da intraprendere, può essere utile per il CTU chiedere alle parti di voler indicare, con apposita memoria, le banche presso le quali ciascuna di esse ha intrattenuto rapporti; ovvero quelle di cui ciascuna parte e a conoscenza che l ex coniuge abbia avuto rapporti e gli estratti conto delle carte di credito, ovvero la copia della carta di credito con la quale e poi Pagina 5 di 27
6 possibile ottenere i relativi estratti conto, a partire quantomeno dal biennio anteriore alla separazione. Nel caso in cui le parti non comunichino al CTU tali informazioni, in forza delle autorizzazioni contenute nel quesito per individuare i rapporti bancari intestati ai soggetti o sui quali gli stessi hanno delega, il CTU potrebbe svolgere le seguenti indagini: - scrivere alle società che in Italia gestiscono i circuiti delle carte di credito (sono circa un ventina) e chiedere alle stesse la copia degli estratti conto delle carte di credito intestati alle parti stesse o che le stesse parti hanno facoltà di utilizzo; - scrivere alla Banca d Italia per chiedere se il soggetto risulti indicato nel sistema in qualità di debitore, creditore, garante di terzi o garantito da terzi, ecc ; - Scrivere alla società che gestisce il Telepass per chiedere se la parte risulta intestataria o utilizzatrice di qualche servizio particolare; - Scrivere alla CRIF, la società che gestisce l EURISC, un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti Oltre a tali richieste, si ritiene utile: - ricostruire l esatta situazione relativa al patrimonio mobiliare posseduto ed investito presso i medesimi istituti o presso società finanziarie (dossier titoli, fondi comuni, ecc ); - richiedere alle parti la copia degli estratti conto nei quali risultano accreditati gli stipendi o i compensi per gli incarichi di ciascuna parte (nel caso in cui la parte non produca questi documenti e possibile chiedere agli enti o società che effettuano i bonifici le coordinate bancarie delle parti beneficiarie). - Richiedere alle parti l eventuale documentazione relativa agli impegni assunti nei confronti degli istituti di credito (fideiussioni, pegni, ipoteche od altro) o di terzi, in merito all attività imprenditoriale in corso o nelle quali detengono delle partecipazioni. - qualora le attività imprenditoriali siano sottoposte ad una reale crisi finanziaria, richiedere alle parti che sia eventualmente documentato anche l avvenuta escussione delle garanzie e/o l eventuale rischio di escussione, in considerazione dell attuale patrimonio e dell andamento delle società e/o delle attività garantite; - esaminare l eventuale esistenza di procedure esecutive mobiliari od immobiliari a carico delle parti; - verificare la sussistenza di eventuali pegni esistenti sulle somme investite presso i vari istituti di credito (vi potrebbero essere, infatti, disponibilità finanziarie costituite in pegno per altre operazioni); - verificare eventuali disponibilità finanziarie pervenute e dichiarate dalle parti in merito agli atti di vendita di immobili, di partecipazioni, di titoli ed investimenti finanziari, di beni mobili, ecc. ed in merito alle quali e necessario che la parte interessata e beneficiaria produca la copia degli estratti conto contenenti i relativi accrediti e gli eventuali successivi investimenti effettuati. In questo modo e quindi possibile riconciliare gli atti di disposizione patrimoniale con i movimenti bancari. Pagina 6 di 27
7 In pratica, con il ricevimento di tale documentazione bancaria, e possibile effettuare le seguenti verifiche: - individuare e ricostruire il patrimonio finanziario delle parti ad una certa data, generalmente antecedente la separazione (sia giacente sui c/c bancari, sia investita in vari modi nel mercato finanziario); - detta disponibilità finanziaria, alla data scelta antecedente la separazione, potrà poi essere monitorata e seguita dal CTU in tutti i movimenti finanziari successivi (ad esempio il CTU potrà riconciliare gli eventuali incrementi o decrementi finanziari con gli atti di disposizione compiuti tra i coniugi); - evidenziare eventuali spese voluttuarie sostenute dalle parti in maniera eccessiva rispetto alle possibilità dimostrate (ad esempio, spese per viaggi, spese per acquisti in negozi particolarmente costosi risultanti dagli addebiti contabilizzati sui c/c o sulle carte di credito, ecc ); - confrontare i flussi in entrata ed i flussi in uscita contabilizzati sui c/c bancari esaminati; i flussi in accredito potrebbero essere riconciliati con gli stipendi o con i flussi di cassa relativi ai redditi dichiarati o con i disinvestimenti patrimoniali esaminati, mentre i flussi in uscita potrebbero essere riconciliati con gli investimenti patrimoniali esaminati ovvero con le spese documentate. A titolo esemplificativo, e stato ricostruito qui sotto uno schema di lavoro che vuole essere solo uno spunto di riflessione in merito all attività che e possibile svolgere per l accertamento del patrimonio e del reddito. Si e voluto poi indicare alcune particolari fattispecie proprio per accentuare e far comprendere meglio le possibile anomalie riscontrabili. In pratica, con l ausilio di tale schema, costruito sulla base delle informazioni ricevute in merito al patrimonio esistente ad una certa epoca ed all esame dei flussi finanziari, e possibile ricondurre i flussi finanziari in entrata ed in uscita con gli atti esaminati e, di conseguenza, evidenziare le eventuali anomalie. Pagina 7 di 27
8 Valore patrimonio Banca 1 Banca 2 Totale debiti o garanzie Patrimonio iniziale alla data del saldo titoli al , , ,00 saldo fondi di investimento al , ,00 saldo c/c n. alla data del , , ,00 totale patrimonio finanziario iniziale , , , ,00 valore beni mobili iniziale , ,00 valore autovetture iniziale , ,00 valore beni immobili inizile , , ,00 totale patrimonio finanziario iniziale , , ,00 totale patrimonio iniziale , , , , ,00 Flussi in entrata esaminati nell'anno 2000 Valore patrimonio Banca 1 Banca 2 Totale debiti o garanzie Realizzi per affitti (dichiarati) , ,00 Realizzi per stipendi o emolumenti , ,00 Realizzi per bonifici provenienti dall'estero , ,00 Altri realizzi particolari da chiarire , ,00 totale flussi in entrata riconducibili a redditi dichiarati e potenziali , , ,00 - Accrediti dai familiari (con carattere di straordinarietà) , ,00 realizzi autovetture , ,00 Altri realizzi particolari per disinvestimenti mobiliari , ,00 Altri realizzi particolari per disinvestimenti immobiliari - Vendite in titoli , ,00 vendita fondi comuni , ,00 Totale flussi in entrata per realizzi di patrimonio , , ,00 - totale flussi in entrata , , ,00 - Pagina 8 di 27
9 flussi finanziari in uscita esaminati nell'anno 2000 Valore patrimonio Banca 1 Banca 2 Totale Valore patrimonio Banca 1 Banca 2 Totale Spese varie e ordinarie (utenze, spese personali e alimentari, prelievi bancomat, ecc..) , , ,11 debiti o garan zie debiti o garan zie imposte varie personali e contributi 6.200, , ,00 eventuale assegno di mantenimento figli e/o ex coniuge , ,00 Altre spese particolari per beni voluttuari (viaggi, centri benessere, hotel, ecc ) , ,00 Altre spese particolari , ,00 pagamentorate mutui e finanziamenti 4.500, , ,00 Totale addebitiper spese anno 200_ , , ,11 - acquisto autovetture , , ,00 investimenti immobiliari , , , ,00 acquisto beni mobili , ,00 Acquisto titoli , , ,10 acquisto fondi di investimento al , ,00 Totale addebitiper investimenti anno 200_ , , , ,00 totale flussi in uscita , , , ,00 Patrimonio finale alla data del Valore patrimonio Banca 1 Banca 2 Totale Totale autovetture , , ,00 beni immobili di proprietà , , ,00 beni mobili di proprietà , ,00 saldo titoli al , , , ,00 saldo fondi di investimentoal , ,00 saldo c/c n. alla data del , , ,79 totale patrimonio alla fine del periodo esaminato , , , , ,00 Pagina 9 di 27
10 Dal prospetto sopra proposto, realizzato a puro titolo esemplificativo, e che andrà ovviamente calato ed integrato con le particolari necessità richieste dal caso specifico, si possono ricavare molte informazioni utili come ad esempio: - la capacità di spesa della famiglia che, in questo caso, evidenzia come nel periodo in esame siano stati spesi ben ,00 euro in spese ordinarie come utenze, spese personali e alimentari, prelievi bancomat, ecc a fronte di redditi per affitti e per accrediti di stipendi per complessivi ,00 ( Si potrebbe sul punto anche fare un confronto tra le spese fisse mensili addebitate in c/c (ad. Es. utenze, rate mutuo, assegni di mantenimento, affitti, ecc ) e i flussi in entrata mensili ); - oltre a tali spese il soggetto esaminato avrebbe speso ulteriori ,00 per l assegno di mantenimento, provvisoriamente liquidato, e ben ,00 per spese voluttuarie (viaggi, centri benessere, ecc ) oltre ad altre spese non ben chiarite e alle rate del mutuo; - nel caso ipotizzato, le spese sostenute sarebbero state consentite a fronte di alcuni accrediti provenienti dall estero o da terzi (ad. es. società fiduciarie o altro) che risultano del tutto anomali rispetto ai redditi dichiarati ( il CTU dovrà, dunque, segnalare al magistrato tali accrediti anomali, in maniera da consentire a quest ultimo di valutare le iniziative opportune, anche con l ausilio della Polizia Giudiziaria ). Nel caso ipotizzato, si può notare che e possibile effettuare una sorta di quadratura tra il patrimonio iniziale, i flussi in entrata (derivanti da redditi di vario tipo o da dismissioni di patrimonio) ed i flussi in uscita (dovuti a spese ordinarie, straordinarie, voluttuarie, o investimenti). Di conseguenza, una ricostruzione di questo tipo, potrebbe consentire: a) da un lato una verifica sulla congruità dei flussi in entrata rispetto ai redditi dichiarati e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, consentire al CTU di evidenziarle al magistrato per le opportune eventuali successive indagini; b) dall altro lato una vera e propria quadratura e quindi una riprova matematica che le verifiche compiute possano ritenersi attendibili e complete Individuazione dei beni mobili o immobili mediante la ottenibile presso l Ufficio del Registro sugli atti registrati nel territorio nazionale Per individuare la consistenza e le variazioni intervenute nel periodo del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle parti, e possibile effettuare le visure degli atti registrati sul territorio nazionale a favore e contro le due parti. In questo modo si accertano gli eventuali beni mobili o immobili di proprietà delle stesse o ceduti nel periodo oggetto di esame, nonché di tutti i contratti soggetti a registrazione. Pagina 10 di 27
11 Per ottenere dalla Agenzia delle Entrate competente questa visura e necessario verificare che nel quesito posto al CTU sia inserita anche una apposita autorizzazione da parte del magistrato che consenta l accesso dello stesso CTU agli atti della pubblica amministrazione. Con questa autorizzazione e possibile ottenere dalla Agenzia delle Entrate informazioni inerenti tutti gli atti stipulati dalle parti soggetti a registrazione, come ad esempio: - compravendite di immobili; - compravendite di azioni e di partecipazione; - compravendita di natanti, aerei, ecc ; - compravendita di titoli soggetti a registrazione; - contratti di locazione; - contratti di mutuo; - contratti di donazione; - atti di successione; - ecc Questa visura assume importanza fondamentale per la verifica del patrimonio delle parti. Da questa visura si possono vedere, infatti, con precisione tutti i contratti di compravendita di beni immobili e mobili registrati, ed e possibile anche verificare la sussistenza di eventuali eredità in capo ad una delle parti attraverso la verifica delle dichiarazioni di successione. Una volta individuato l atto da esaminare basterà, quindi, chiedere, con una semplice raccomandata alla Agenzia delle Entrate competente (allegando la copia autentica del provvedimento di nomina e del quesito del magistrato con le autorizzazioni connesse) la copia integrale di tale atto contenuta nel fascicolo della registrazione e lo stesso verrà trasmesso direttamente presso lo studio del CTU Consistenza del patrimonio immobiliare Con riferimento alla consistenza patrimoniale delle parti, e possibile anche effettuare una verifica sommaria sul territorio nazionale e sul sito Entratel della Agenzia delle Entrate dal quale si possono rilevare i beni immobili iscritti al Catasto terreni e fabbricati a nome delle parti. La visura che si può gratuitamente estrarre dal sito della Agenzia delle Entrate, a mero titolo esemplificativo, utilizzando il codice fiscale del soggetto, può dare un risultato come quello sotto riportato: Pagina 11 di 27
12 Data: 18/10/ :09:22 Provincia: VERONA Tipo soggetto: Persona fisica Ult.Aggiornamento: 09/10/2010 Codice fiscale: DA INDICARE Catasto: Fabbricati Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di Contact Center o all'ufficio provinciale di pertinenza. Zona e Titolarità Comune Foglio Particella Sub Indirizzo Cl. Consistenza Rendita Categoria Proprieta' superficiaria per 1000/1000 VERONA VERONA (VR) VIA, 4 Piano S1 zona3 cat. C/ mq Euro:51,34 L Proprieta' per 1/1 VERONA VERONA (VR) VIA, 4 Piano S1 zona3 cat. C/ mq Euro:440,02 L Proprieta' per 1/1 VERONA Proprieta' per 1/1 VERONA VERONA (VR) VIA, 4 Piano S1-T zona3 cat. A/2 4 2 vani VERONA (VR) VIA, 4 Piano S1-T zona3 cat. A/2 4 9 vani Euro:304,71 L Euro:1.371,19 L Nuda propriatà per 1/1 OLBIA OLBIA VIA, 4 Piano S1-T zona1 cat. A/2 3 4 vani Euro:951,16 Nuda propriatà per 1/1 DOBBIACO DOBBIACO (bz) VIA, 21 Piano zona1 cat. A/2 3 5 vani Euro:1,021,12 Per svolgere una adeguata valutazione del patrimonio immobiliare, e necessario poi richiedere alle parti, in merito a tali immobili, la seguente documentazione: - la copia degli atti di compravendita degli stessi; - la visura aggiornata da effettuarsi presso la competente Conservatoria in merito agli stessi, al fine di verificare gli eventuali gravami iscritti e/o trascritti nel ventennio antecedente; - la copia dei certificati di abitabilità; - le planimetria catastali di tale immobile; - la copia dei certificati di conformità degli impianti; - la copia delle concessioni edilizie (al fine di verificare la conformità degli edifici).. - la copia eventuali contratti di mutuo, garanzie di terzi, ecc. a garanzia del debito contratto per l acquisto e la documentazione bancaria che certifichi il debito residuo. Al ricevimento di tale documentazione sarà poi necessario richiedere la nomina di un ausiliario per la stima degli immobili stessi e per la verifica in loco dell attuale stato in relazione alle concessioni edilizie ed allo stato degli impianti. Il problema e la verifica, ovviamente, si complica enormemente qualora le parti possiedano immobili al di fuori del territorio Italiano. Pagina 12 di 27
13 In questo caso, e evidente che una eventuale nomina di ausiliario incaricato di redigere una stima diventi necessariamente costosa per effetto della trasferta che dovrà effettuare e, in ogni caso dovrebbe assicurare che lo stesso sia in grado di conoscere l andamento del mercato locale. In via alternativa, per contenere i costi della perizia, se non vi sono particolari ragioni che impongano una verifica in loco dello stato degli immobili, dettati da particolari caratteristiche degli stessi o dello stato degli stessi (deve trattarsi di immobili finiti e già censiti) con il necessario consenso dei consulenti delle parti, e possibile individuare dei criteri di valutazione alternativi e approssimativi: ad esempio, in qualche caso sono stati assunti per la valutazione i dati di riferimento presso l Osservatorio Immobiliare dell Agenzia del Territorio, che indicano un valore al metro quadro di determinati immobili sulla base delle località nelle quali si trovano e che sono pubblicate su internet su un apposito sito. Le stesse tabelle danno anche una indicazione del valore di mercato delle locazioni. E evidente che tali parametri non sono utilizzabili per il caso in cui vi siano da stimare delle aree fabbricabili dotate di apposite concessioni edilizie ovvero di progetti già approvati. In questo caso sarà necessario ottenere la nomina di un tecnico ausiliario in grado di stimare tali progetti. Ai valori del patrimonio immobiliare determinati sulla base delle stime effettuate andranno ovviante sottratti i valori dei debiti residui relativi ai mutui in essere Consistenza del patrimonio mobiliare Di seguito viene proposto uno schema di lavoro che comprende una serie di indagini minime da svolgere e che consente al CTU di avere una prima valutazione della consistenza del patrimonio mobiliare delle parti, in aggiunta alla già richiamata visura da effettuare presso l Ufficio del Registro di tutti gli atti registrati sul territorio nazionale Verifica partecipazioni societarie e/o incarichi societari nonche esistenza di ditte individuali o imprese familiari intestate ai due coniugi ovvero altri incarichi attribuiti alle parti In merito a tale analisi, e necessario effettuare tutte le visure necessarie presso il Registro delle Imprese per verificare se le parti risultino o meno titolari di quote societarie, di incarichi societari o di ditte individuali. In particolare e possibile estrarre: 1) Visure delle partecipazioni possedute dalla parte in altre società; 2) elenco storico delle partecipazioni in altre società possedute dalla parte e cedute nel periodo interessato (al fine di verificare i conseguenti flussi finanziari); Pagina 13 di 27
14 3) scheda persona con le cariche attuali della parte interessata; 4) la scheda persona completa con gli incarichi storici avuti e definiti. 5) fascicolo storico completo (anche degli ultimi bilanci) per ciascuna delle società in cui la parte risulta avere degli interessi specifici; 6) copia di tutti gli atti di rilievo (verbali di assemblee straordinarie, cessioni di ramo di azienda, cessioni di quote, cessione di partecipazioni, ecc ) In merito alle visure sopra indicate, si consiglia di richiedere ai consulenti di parte una memoria tecnica, adeguatamente documentata, che contenga le seguenti indicazioni per il periodo che si vuole esaminare; a) elenco delle società nelle quali le parti avevano ed hanno avuto partecipazioni; b) elenco delle società nelle quali le parti avevano ed hanno avuto incarichi in qualità di dipendenti, procuratori, amministratori, liquidatori, ecc,; c) copia dei bilanci delle società nelle quali le parti hanno avuto incarichi o partecipazioni di cui ai precedenti punti a) e b); d) copia degli atti relativi a cessioni di azienda e di partecipazioni relativi alle suddette società. e) Copia della documentazione bancaria delle parti, dalle quali risulti l accredito o l addebito delle somme incassate o pagate a seguito delle varie cessioni delle diverse partecipazioni possedute, con la relativa riconciliazione rispetto agli atti notarili di cessione; f) Copia documentazione bancaria relativa agli accrediti percepiti dalle parte in relazione agli incarichi ricevuti dalle diverse società, sempre dal 2002 ad oggi; g) Copia documentazione bancaria relativa alle eventuali cessioni od acquisti di altri beni mobili di valore appartenenti alle parti nell anno Si consiglia di acquisire ed esaminare la documentazione sopra indicata a partire dagli atti antecedenti di almeno un biennio rispetto alla separazione. La documentazione e gli atti acquisiti andranno poi riconciliati con i flussi finanziari pervenuti alle parti in tali anni e con il patrimonio mobiliare (investimenti finanziari, saldi bancari attivi, eventuali beni mobili di valore, ecc ) che dovranno essere documentati dalle parti in una apposita memoria che il CTU può richiedere. In conclusione, la memoria che potrebbe essere chiesta dal CTU alle parti dovrebbe contenere la formazione e la ricostruzione del patrimonio mobiliare delle stesse a partire almeno dal biennio antecedente la separazione con la relativa riconciliazione rispetto alle compravendite di partecipazioni e di beni avvenute. Si raccomanda la necessità di esaminare con attenzione eventuali atti di natura straordinaria compiuti dalle società esaminate (cessioni di azienda, di quote, di immobili, trasformazioni, ecc.) che potrebbero sottendere distrazioni di patrimonio o di reddito a favore di terzi. Pagina 14 di 27
15 visura presso il PRA per la verifica degli autoveicoli nella disponibilità delle parti. Rimangono infine da effettuare le visure presso il PRA per l individuazione degli autoveicoli di proprietà o nella disponibilità dei due coniugi a partire quantomeno dal biennio antecedente la separazione in maniera da ricostruire anche il tenore di vita in corso di matrimonio e nel periodo immediatamente successivo. Attraverso tale visura storica e possibile individuare l intestazione o le vendite di: - autovetture prestigiose; - auto storiche; - camper; - ecc Eventuale inventario e stima di altri beni mobili di pregio. Può capitare talvolta che, nel possesso di una delle parti, rientrino anche beni mobili di particolare pregio (oggetti d arte preziosi, come quadri, statue, ecc, ovvero gioielli, argenti, orologi, ecc...). In questo caso e possibile che il CTU provveda ad effettuare: - l inventario dei beni indicati dalle parti e presenti al momento del sopralluogo effettuato nei luoghi ove gli stessi si trovano (ovviamente con l assistenza e l autorizzazione delle parti stesse); - una stima di tali beni avvalendosi eventualmente di un ausiliario nominato a tale scopo e specializzato nella valutazione degli oggetti inventariati. Pagina 15 di 27
16 4 Individuazione del reddito Per consentire una individuazione del reddito delle parti, si ritiene opportuno effettuare una rapida digressione sulle diverse modalità di approccio della consulenza in relazione alla tipologia di redditi e patrimoni che debbono essere accertati. Si pensi, ad esempio; - all accertamento della capacità reddituale di un'azienda che comporta l'analisi dei bilanci, per valutare eventuali manovre non lecite volte a ridurre la capacità reddituale; - oppure la capacità di evasione fiscale della detta azienda; - eventuali altre indagini mirate che possono essere svolte al fine di accertare l'effettiva produttività di un'azienda. E necessario precisare che l entità del reddito delle parti non può prescindere dalla struttura delle varie tipologie di reddito con conseguenti oneri di struttura e fiscali. - Oneri di struttura: per oneri di struttura, si intendono quegli oneri che dipendono dalla particolare tipologia e struttura patrimoniale di proprietà di un soggetto: si pensi ad esempio al caso di un soggetto che possieda un compendio immobiliare considerevole e che e assoggettato ad una serie di oneri tipici che dipendono direttamente dalla struttura patrimoniale di proprietà (spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte di registro per i contratti di locazione, eventuali provvigioni corrisposte agli agenti immobiliari per ottenere nuovi contratti di locazione, spese straordinarie particolari, ICI, lavori straordinari, ecc ); oppure si pensi ad un soggetto che possieda una serie di partecipazioni in alcune società in difficoltà finanziaria, che necessitano di un finanziamento particolare da parte dei soci oppure ad una attività in fase di start-up che necessariamente richiede un particolare finanziamento iniziale. - Oneri fiscali: determinato il reddito delle parti, sulla base dei criteri che si andranno a descrivere, e necessario, calcolare e detrarre il carico fiscale e contributivo che ricade sullo stesso e che va necessariamente a diminuire le disponibilità finanziarie realmente a disposizione per la famiglia. Di conseguenza, la disponibilità finanziaria spendibile che rimane alla famiglia dovrà essere ridotta per effetto di tali oneri, posto che l eventuale assegno di mantenimento dovrebbe tenere conto delle disponibilità finanziarie effettive che rimangono alle parti e non di quelle solo teoriche. Occorre infatti tenere presente che la configurazione di reddito richiesta da questo tipo di perizia non coincide con la configurazione di reddito richiesta dal T.U.I.R. Sulla base del reddito determinato, il magistrato dovrà infatti stabilire l ammontare dell assegno di mantenimento che un coniuge dovrà poter versare all altro in maniera continuativa. Pagina 16 di 27
17 Di conseguenza, tale l importo che andrà indicato al magistrato dovrà necessariamente essere depurato da tutti i predetti oneri di struttura (in relazione alla particolare composizione del patrimonio) e oneri fiscali e contributivi che ricadono o che potrebbero ricadere sulla parte esaminata. Di conseguenza, la configurazione di reddito richiesta per queste particolari perizia coincide necessariamente con la disponibilità finanziaria effettiva che rimane alla parte e spendibile dalla stessa. Pagina 17 di 27
18 5 Alcune tipologie di reddito e relative particolarità. 5.1 Redditi di lavoro dipendente o di pensione E necessario prestare particolare attenzione ad alcune categorie di lavoratori dipendenti che possono beneficiare di disponibilità finanziarie che non sono ben visibili nelle buste paga prodotte (si pensi, ad esempio, alle particolari indennità per gli stipendi dei parlamentari, o per stipendi relativi ad incarichi pubblici, ovvero alle indennità per missioni militari all estero, o per i piloti di aereo, oppure ai fringe benefit di cui può godere la parte tipici sono l auto aziendale, il computer, il telefono, ecc..) Si pone, inoltre, il problema di verificare se, in mancanza di una adeguata documentazione giustificativa dei redditi generati e del lavoro svolto da una parte, rientri tra i compiti del consulente tecnico l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in nero. Nel caso in cui il CTU ravvisi elementi di difformità particolari tra i redditi dichiarati e le spese sostenute e opportuno che provveda ad informare il Giudice di tale eventuale anomalia in maniera tale che il Giudice possa valutare l eventuale intervento della Polizia Tributaria, come previsto dall art. 155 c.c. Si pone, infine, il problema di valutare se i coniugi che risultano disoccupati, pur avendo acquisito particolari competenze o titoli (lauree, diplomi od altro) possano avere un fondato motivo per rimanere tali. Spesso capita che uno dei coniugi risulti disoccupato, nonostante abbia le capacità ed i titoli e la salute per provvedere anche autonomamente al proprio fabbisogno. Tale verifica non pare, comunque, di competenza del consulente contabile, ma eventualmente del magistrato designato. 5.2 Redditi di fabbricati Per la valutazione di tali redditi si ritiene necessario effettuare le seguenti verifiche minime: - acquisizione dei contratti di locazione e stima della adeguatezza del canone; - preliminare valutazione della attuale stato degli immobili in relazione alla loro adeguatezza ad essere affittati (adeguamento degli impianti, ecc ) - conseguente necessità di verifica in loco dell attuale affittuario e del relativo canone, spese condominiali, eventuali noleggi di mobilio, ecc.; - riconciliazione tra le somme indicate nei contratti ed i bonifici mensili ricevuti sui c/c; - analisi spese condominiali ordinarie; Si pone inoltre il problema della valutazione delle spese straordinarie, che andrebbero però ad aumentare i mantenere il valore del patrimonio e non andrebbero invece considerate come spese ricorrenti e strutturali connesse agli immobili e, di conseguenza, alla struttura patrimoniale. Le stesse potrebbero forse essere riconosciute in decurtazione del redditi qualora, per la particolare struttura degli immobili, possano diventare sistematiche o ricorrenti. In alterativa, nel caso in cui determinati immobili necessitino di una ristrutturazione minima per essere affittati, sembrerebbe essere ragionevole decurtare i canoni di locazione Pagina 18 di 27
19 percepiti dell importo pari alle rate del mutuo che potrebbe essere stipulato per far fronte a tali spese straordinarie e che comunque la proprietà deve sostenere per il mantenimento degli stessi. E poi necessario considerare i canoni annuali dichiarati e, dagli stessi, detrarre poi la tassazione. Occorre, infatti, considerare che il reddito fiscale degli immobili e calcolato tenendo conto del reddito fiscale (ovvero dalla sommatoria dei canoni annui detratti della quota forfettaria del 15 % a titolo di spese). L alternativa potrebbe essere quella di considerare i redditi fiscali, comprendendo nella detrazione forfettaria del 15 % tutte le spese ad essi connesse. Nel caso in cui i beni non risultino affittati, occorre valutarne il motivo (sono stati posti sul mercato degli affitti ad un canone adeguato? o ad un canone spropositato per non essere affittati? ovvero non sono affittabili per problemi di ubicazione, di disposizione, di struttura, ecc?) Nel caso in cui determinati immobili non siano affittati e l ausiliario nominato ritenga di stimare un reddito in una percentuale del valore degli immobili e necessario tenere conto dell eventuale effetto fiscale nella percentuale adottata (in questo caso si puo assistere a delle considerazioni soggettive che portano taluni CTU ad un valutazione presuntiva in ordine ad un reddito di fatto non realizzato dalla parte); Si pone, a questo punto, anche il tema della scelta tra l utilizzo o meno del reddito relativo agli immobili utilizzati dalle parti. Al proposito si precisa che questa indicazione da parte del CTU possa essere data qualora vi sia un evidente squilibrio tra le abitazioni dei due coniugi successive alla separazione (si pensi al caso di un coniuge che vive in una villa di proprietà e l altro in un piccolo appartamento di proprietà). Difficile invece risulta la valutazione del reddito generabile dagli immobili che non si riescono ad affittare per obiettive ragioni di mercato (si pensi ai capannoni industriali o agli immobili posti in località non interessanti). La valutazione va effettuata caso per caso, tenendo però conto del fatto che, l eventuale indicazione da parte del CTU di un reddito solo potenziale, e di difficile realizzo, potrebbe generare un ingiusto addebito a carico della parte proprietaria, nel caso in cui tale redditività sia poi utilizzata anche nel successivo provvedimento del giudice e non sia però realizzata dalla parte. 5.3 Redditi di attività professionali Quanto alle attività professionali, la verifica relativa alla redditività effettiva risulta tutt altro che semplice. Una prima verifica da fare riguarda la congruità della documentazione bancaria dimessa rispetto ai redditi dichiarati. Ci si deve chiedere se il CTU abbia i poteri per acquisire ed esaminare la documentazione contabile della parte e soprattutto se possa poi permettersi di ricalcolare e di ipotizzare un reddito diverso da quello dichiarato dalla stessa. Pagina 19 di 27
20 Non vi e dubbio che il CTU abbia la possibilità di ottenere la documentazione contabile dal soggetto esaminato e che possa, di conseguenza, esaminare la corrispondenza tra le scritture contabili e le dichiarazioni presentate. Nel caso del reddito professionale, poi, e ancor più difficile ricostruire od ipotizzare un reddito diverso rispetto a quello dichiarato, anche in considerazione del fatto che le spese sostenute dal professionista in un esercizio spesso sono connesse a ricavi che potrebbero essere realizzati negli esercizi successivi. Di conseguenza, diviene davvero difficile ipotizzare dei ricavi diversi da quelli dichiarati. E possibile eventualmente segnalare al magistrato eventuali anomalie come ad esempio: - struttura sovradimensionata rispetto al fatturato dichiarato (sia per il personale impiegato che per gli eventuali costi di struttura); - spese personali, ricavabili dall esame degli estratti conto, o dalle utenze o da altri dati, in misura addirittura superiore rispetto ai redditi dichiarati. La valutazione di questi elementi non potrà che effettuarsi sulla base di una verifica fisica da parte del CTU sui luoghi della attività. In questi casi, si ritiene che sia onere del CTU evidenziare queste anomalie al magistrato il quale può valutare un eventuale intervento della polizia tributaria. Ci si chiede, infatti, che valore potrebbe avere un accertamento di un maggiore reddito ricostruito dal CTU e se lo stesso possa o debba poi essere trasferito alla polizia tributaria. Ci si troverebbe in presenza di un maggiore reddito accertato in una CTU contabile anche in assenza di un regolare accertamento fiscale divenuto definitivo. In questo caso, comunque, il professionista assoggettato a questo tipo di verifica e di accertamento potrebbe essere condannato al pagamento di un assegno di mantenimento in misura diversa rispetto ad un reddito formalmente dichiarato. In linea generale, comunque, va detto che, nel caso si debba concludere una relazione peritale con la ricostruzione di un reddito diverso rispetto a quello dichiarato, si pone il problema di segnalare al magistrato anche quali potrebbero essere i conseguenti effetti fiscali e contributivi, per imposte sanzioni ed interessi, sui maggiori redditi determinati. Si pone ad esempio il caso che dalla trasmissione degli atti alla competente polizia tributaria scaturisca poi un carico fiscale elevatissimo che comporti il successivo sequestro del patrimonio mobiliare ed immobiliare della parte sottoposta a verifica. Ci si deve chiedere se tale effetto debba quindi essere considerato dal CTU e precisato al magistrato. Infatti, se da un lato andrebbe ad individuare un maggiore reddito della persona sottoposta a verifica, dall altro avrebbe la conseguenza di generare un successivo accertamento fiscale che andrebbe a colpire e a ridurre considerevolmente il patrimonio mobiliare ed immobiliare della parte. Pagina 20 di 27
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