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3 Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE Produttività - Decontribuzione e detassazione 2014 Notizia D.M. 14 febbraio 2014; Min. lavoro - Circ. n. 14 del 29 maggio 2014 Bonus Irpef e prestazioni a sostegno del reddito - Chiarimenti Inps Notizia Inps - Circ. n. 67 del 29 maggio 2014 Contributo Fondo Colf - Riscossione da parte dell Inps Notizia Inps - Circ. n. 68 del 29 maggio 2014 Lavoro accessorio - Nuova procedura telematica Notizia Inps - Msg. n del 29 maggio 2014 Modello 730/ Chiarimenti Notizia Ag. Entrate - Ris. n. 57/E del 30 maggio 2014 Riduzione contributiva per l assicurazione dei lavoratori agricoli per l anno 2014 Notizia Inail - Nota n del 28 maggio 2014 Brevi dall Unione europea Rassegna Adempimenti dal 14 al 28 giugno 2014 Scadenzario Inserto Comunicazione - Aziende artigiane Archivio... II Contrattazione CONTRATTI Comparto Confcooperative Notizia Accordo interconfederale 22 maggio 2014 Trasporto aereo - Attività aeroportuali Notizia Accordo 27 maggio 2014 Giurisprudenza SENTENZE Non spetta all autista la remunerazione del tempo impiegato per rientrare nel luogo di inizio della prestazione Notizia... Cassazione sez. lav. n del 24 aprile 2014 PRATICA LAVORO 25/

4 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F Milanofiori Assago (Mi) Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, Corsico (MI) Tel. 02/ Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio Iscrizione al R.O.C. n Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski Roma Tel (legale-amministrativa) Tel (contratti collettivi) Fax normativalegale@indicitalia.it contratticollettivi@indicitalia.it Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale Milano Tel Fax Servizio risposta automatica: Tel servizio.clienti@ipsoa.it - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski Roma Tel Fax assistenza.clienti@indicitalia.it Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio Clienti: tel servizio.clienti@ipsoa.it - Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell abbonamento l estensione on line della Rivista, consultabile all indirizzo Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Prezzo copia: Euro 8,00 Arretrati Prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto Varese tel. 0332/ fax 0332/ info@db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), o inviando un Fax al numero:

5 Normativa Produttività - Decontribuzione e detassazione 2014 D.M. 14 febbraio 2014 Min. lavoro, circ. 29 maggio 2014, n. 14 In materia di produttività è stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2014, l atteso decreto 14 febbraio 2014, con cui il Ministero del lavoro ha determinato, per l anno 2014, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello prevista dai contratti collettivi aziendali e territoriali, oggetto dello sgravio contributivo di cui all art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. Sempre in data 29 maggio 2014, il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 14, con la quale ha definito gli ambiti applicativi per usufruire della detassazione 2014 stabilita dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 21/2014, pag. 961). Decontribuzione 2014 Con il D.M. 14 febbraio 2014 il Ministero del lavoro ha stabilito che le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all altra tipologia. Con riferimento alle somme corrisposte nell anno 2013, sulla retribuzione imponibile di cui all art. 27 del D.P.R. n. 797/1955, è concesso, con effetto dal 1º gennaio 2014, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. Entro il 30 ottobre dell anno 2014, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall Inps, con apposita Conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, può essere rideterminata, per l anno 2014, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita, fermo restando quanto stabilito dall art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. Sono escluse dall applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, rappresentate negozialmente dall ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Ai fini dell ammissione allo sgravio, i datori di lavoro inoltrano a decorrere dal 29 maggio 2014 (data di pubblicazione del presente decreto), esclusivamente in via telematica, apposita domanda all Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall Istituto medesimo. La domanda deve contenere: i dati identificativi dell azienda; PRATICA LAVORO 25/

6 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; la data di avvenuto deposito del contratto di secondo livello, presso la competente Dtl; l indicazione dell Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall Istituto di previdenza. L ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall Inps quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. Ai fini del rispetto del limite di spesa fissato, l Inps, ferma restando l ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. Detassazione 2014 Facendo seguito al D.P.C.M. 19 febbraio 2014, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014, previste dalla legge n. 228/2012, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 14/2014, ha fornito le precisazioni di seguito indicate, con particolare riferimento ai contratti collettivi e alla retribuzione di produttività. Preliminarmente, la circolare ministeriale ricorda che, in base al decreto 19 febbraio 2014: le misure per l incremento della produttività del lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell anno 2013, ad euro , al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all imposta sostitutiva di cui all art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 22 gennaio 2013; la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell agevolazione non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso del 2014, ad euro lordi; continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013, con il quale erano state declinate le modalità di attuazione della agevolazione. Contratti collettivi di lavoro L erogazione delle somme deve avvenire «in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (...) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda». La circolare ministeriale ribadisce che, sia il riferimento alle rappresentanze sindacali operanti «in azienda», sia quello agli accordi interconfederali vigenti, lasciano intendere che il legislatore voglia indicare tanto le R.S.A. che le R.S.U. Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più Associazioni dei lavoratori a livello territoriale. In ogni caso, sia a livello territoriale che a livello aziendale, i contratti dovranno essere sottoscritti da Associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto; non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini della applicabilità dell agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria. Retribuzione di produttività Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 aveva già stabilito che «per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione». La circolare ministeriale ribadisce che si tratta di voci retributive separatamente valorizzate all interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all andamento dell impresa. In particolare tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una «efficientazione» aziendale. Tali voci retributive possono infatti far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda, ovvero modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti col /2014 PRATICA LAVORO

7 Normativa lettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell utilizzo degli impianti e dell organizzazione del lavoro, tali modifiche potranno comportare l applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività. La circolare ministeriale ricorda anche che, in via alternativa, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 aveva già introdotto una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell art. 4 della L. n. 300/1970, per facilitare l attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell art. 13 della L. n. 300/1970. In sostanza, in questa seconda ipotesi, il decreto consente l applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento sopra riportate. La circolare ministeriale ribadisce altresì che le due nozioni di «retribuzione di produttività» possono coesistere all interno del medesimo contratto collettivo, pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto di tutte le condizioni previste dal decreto in ordine alla applicabilità della agevolazione. La rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti. Efficientazione aziendale La circolare ministeriale chiarisce anche che l impegno datoriale nella «riorganizzazione del lavoro» attraverso l applicazione delle misure di «efficientazione aziendale» previste dalla contrattazione territoriale, può realizzarsi o attraverso l introduzione di misure del tutto nuove o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale. L adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma un elemento di novità per le aziende che le applicano. In tal senso appare quindi corretto, da parte della contrattazione collettiva territoriale, fornire altresì indirizzi in ordine alla «diversità», rispetto al passato, delle misure di «efficientazione aziendale», così come del resto hanno fatto le parti sociali comparativamente più rappresentative con gli accordi interconfederali del Procedimento e monitoraggio La circolare ministeriale precisa che le aziende che siano in regola con quanto previsto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (deposito unitamente ad autodichiarazione di conformità) non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità. Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito e l autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo deposito. PRATICA LAVORO 25/

8 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bonus Irpef e prestazioni a sostegno del reddito - Chiarimenti Inps INPS, circ. 29 maggio 2014, n. 67 L Inps, con la circolare 29 maggio 2014, n. 67, dopo aver individuato le condizioni necessarie (requisiti soggettivi, limiti di reddito, regola per la concessione del credito e soggetti esclusi) per la concessione del credito introdotto dal D.L. n. 66/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 20/2014, pag. 917), fornisce le istruzioni per l erogazione del bonus fiscale anche a chi usufruisce di prestazioni a sostegno del reddito pagate direttamente dall Istituto. Il credito in parola è quello riconosciuto, per il solo periodo di imposta 2014, a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative). Per avere diritto al credito occorre essere titolari di un reddito complessivo, al netto del reddito della casa adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a euro. Se il reddito complessivo è compreso tra e euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Per espressa previsione del D.L. n. 66/2014 sono esclusi dal beneficio fiscale i titolari di redditi da pensione ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli sopra elencati. Sono esclusi, inoltre, i titolari di redditi professionali ed, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o d impresa. Infine, sono esclusi i c.d. «incapienti» ossia coloro che hanno un imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito. Prestazioni a sostegno del reddito Le prestazioni di sostegno al reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Rientrano nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e Mini-ASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, alla perdita del posto di lavoro. In merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all Inps. In tale ipotesi, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che deve riconoscere l eventuale credito fiscale spettante. Per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all assicurato dall Inps, in qualità di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), è l Istituto previdenziale che deve riconoscere l eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari. Quindi, solo tali prestazioni devono essere prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l eventuale riconoscimento del credito in esame. Così come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 23/2014, pag. 1053), le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell ambito di applicazione del D.L. n. 66/2014 in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del TUIR. Peraltro, anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni di cui all art. 13, comma 1, del TUIR le quali competono nell anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente. Per la determinazione del credito, il D.L. n. 66/2014 prevede che lo stesso sia rapportato al periodo di lavoro nell anno e che le disposizioni si applichino per il solo periodo di imposta A tal proposito, l Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 20/2014, pag. 917), ha precisato che il credito va calcolato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell anno. Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall Inps, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, le /2014 PRATICA LAVORO

9 Normativa detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione. L Istituto previdenziale, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni. Modalità di calcolo del credito Ai fini della determinazione del credito, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie: a) le prestazioni per le quali il credito è determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale. Per tali fattispecie si deve tener conto della durata teorica della prestazione spettante all assicurato non oltre il 31 dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. Rientrano in tale categoria: indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI; indennità di mobilità ordinaria; trattamenti di disoccupazione speciali per l edilizia; sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di «Welfare to work»; crediti da lavoro, c.d. ultime tre mensilità, pagati a carico del Fondo di garanzia; indennità di maternità per congedo obbligatorio; congedo obbligatorio del padre; b) le prestazioni per le quali il credito è determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione né l effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti, per tali prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non è possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell attività lavorativa e, quindi, il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi, il riconoscimento del credito è effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati. Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie, a pagamento diretto, di integrazione salariale (C.i.g. ordinaria, C.i.g. straordinaria e C.i.g. in deroga). Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l indennità di malattia, l indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari Tbc, i permessi ex lege n. 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola. Prestazioni a sostegno del reddito escluse Restano escluse dal riconoscimento del bonus fiscale le seguenti tipologie di prestazioni a sostegno del reddito: le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all art. 17 del TUIR (t.f.r. Fondo di garanzia; t.f.r. esattoriali; una tantum per i co.co.pro; pagamenti degli arretrati delle prestazioni a sostegno del reddito se rientrano nel regime fiscale della tassazione separata); i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione al fine di incentivare l avvio di un attività di lavoro autonomo dell assicurato (anticipazione dell indennità ASpI e Mini-ASpI; anticipazione dell indennità di mobilità; anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U.; anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di «Welfare to work» e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle regioni); le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre); le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite Iva; i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile; l assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai comuni; l assegno di maternità dello Stato concesso dall Inps. Prestazioni di accompagnamento alla pensione Assegni straordinari di sostegno al reddito Gli assegni straordinari, erogati dai Fondi di solidarietà, sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. La corresponsione degli assegni a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità rappresenta una misura atta a sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro. Tali somme sono, pertanto, inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria. PRATICA LAVORO 25/

10 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sono esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al regime della tassazione separata. Prestazione di esodo Anche la prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei dipendenti più prossimi alla pensione, è soggetta al regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Pertanto, anche in tale caso, trova applicazione il credito fiscale, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio. Prestazioni pensionistiche Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio fiscale sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come Fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sezione tributaria, n /2006. Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall Inps in favore degli ex dipendenti. L Inps deve, pertanto, corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria 094-PI. Gli Enti, diversi dall Inps, erogatori di prestazioni complementari o integrative, provvedono all eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del casellario centrale pensioni per l anno corrente. Pluralità di sostituti di imposta Nel caso in cui un assicurato abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell anno 2014, se presenta il CUD, rilasciatogli dal datore di lavoro, l Inps tiene conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l importo. Dall importo del credito spettante deve essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall altro sostituto di imposta. Nel caso in cui non venga prodotto il CUD relativo all eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l Inps determina la spettanza del credito e l importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione. Il soggetto sostituito è tenuto a comunicare al nuovo sostituto di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito per il superamento della soglia di reddito (sommando i redditi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla prestazione previdenziale percepita). Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito A fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori da corrispondersi durante l anno, ed a fronte dei dati di cui l Inps, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, l Istituto previdenziale può effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito anche prima del conguaglio di fine anno. Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non spettante, l Inps, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno. Comunicazioni del soggetto L Inps, in qualità di sostituto di imposta, riconosce, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall assicurato, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all Istituto previdenziale, il quale recupererà il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Se l assicurato è titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, è tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all Inps, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito. Laddove, invece, l importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l assicurato è tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta /2014 PRATICA LAVORO

11 Normativa Contributo Fondo Colf - Riscossione da parte dell Inps INPS, circ. 29 maggio 2014, n. 68 L Inps, con la circolare 29 maggio 2014, n. 68, rende noto che, il 14 marzo 2014, è stata sottoscritta una convenzione tra l Istituto, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato il 16 luglio 2013 ed il Fondo Colf che prevede l affidamento all Inps della riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal medesimo contratto collettivo. La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte delle Organizzazioni sindacali deve pervenire all Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. È, comunque, prevista, laddove sussista una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno tre mesi. Secondo le modalità stabilite dalla convenzione, la riscossione dei contributi avviene unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi. A tal fine, i datori di lavoro domestico, tenuti a trattenere anche le quote a carico dei propri dipendenti, devono indicare per ciascun versamento, ed in relazione alla modalità di pagamento prescelto, il codice «F2» assegnato dall Inps al Fondo Colf ed il relativo importo, autorizzando in tal modo l Istituto ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale, da versare al Fondo. È escluso, per l Inps, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi. L Istituto, infatti, non effettua alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione. Compito delle Organizzazioni sindacali firmatarie della convenzione è quello di portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall Inps, nonché l ammontare del contributo da versare. Le Organizzazioni, devono, inoltre, informare gli associati, ai sensi della normativa sulla privacy, che i dati relativi all operazione saranno trattati dall Inps per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla convenzione. Le medesime Organizzazioni sindacali ed il Fondo Colf si impegnano, inoltre, a corrispondere all Istituto previdenziale le spese affrontate per l espletamento del servizio di riscossione, il cui costo unitario di gestione è stato individuato dall Inps, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l esercizio 2011, in 0,16 euro per singola trasmissione di pagamento trimestrale. Per la fornitura dei dati di rendicontazione, Fondo Colf è tenuto, altresì, al rimborso dei costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche, quantificati, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l esercizio 2011, come segue: costo complessivo una tantum: 7.044,80 euro; costo annuale di esercizio: 2.641,8 euro. Gli stessi costi sono ricalcolati dall Istituto e ripartiti, al termine di ciascun anno, in base al numero dei sottoscrittori. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata, a seguito della quale le Organizzazioni sindacali firmatarie della convenzione hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. PRATICA LAVORO 25/

12 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Lavoro accessorio - Nuova procedura telematica INPS, msg. 29 maggio 2014, n L Inps, con il messaggio del 29 maggio 2014, n. 5000, fornisce le istruzioni operative per la gestione della telematizzazione delle procedure di inoltro delle domande, di accesso e di gestione delle richieste provenienti dai committenti di un rapporto di lavoro accessorio. La procedura telematica, denominata FastPOA, è strutturata, attraverso una modalità che guida l operatore nelle diverse fasi di gestione, in modo da rendere più facile e immediata la gestione delle operazioni fondamentali di utilizzo dei voucher virtuali, quali: la registrazione dei prestatori; la dichiarazione di inizio prestazione; la consuntivazione di compensi. La caratteristica principale della procedura è quella di consentire una gestione organizzata per liste di prestatori, con riferimento alle quali si può effettuare sia l inserimento delle prestazioni di lavoro (con contestuale invio della comunicazione di inizio prestazione all Inail) che la consuntivazione di tutti i rapporti di lavoro relativi ai lavoratori inseriti nella lista, tramite un unica operazione. Inoltre, la procedura FastPOA consente, tramite alcune utility, di inserire in maniera autonoma e preventiva le tipologie di prestatori e i luoghi dove verranno svolte le prestazioni lavorative. La nuova procedura si affianca alla procedura telematica «ordinaria»; in una prima fase di sperimentazione è resa accessibile a committenti e a loro delegati che ne facciano richiesta all Istituto. L abilitazione per la nuova procedura va richiesta, indicando il codice fiscale/ partita IVA del committente e l eventuale codice fiscale del delegato, obbligatorio per i committenti persone giuridiche, inoltrando una mail alle caselle di posta dei referenti regionali del lavoro accessorio, reperibili sul sito istituzionale. La procedura sul sito è raggiungibile dal percorso Servizi OnLine > Elenco di tutti i servizi > Lavoro Accessorio > Committenti/Datori di lavoro (Accesso con PIN) oppure Lavoro Accessorio > Consulenti associazioni e delegati (Accesso con Pin). Il manuale della procedura è reperibile sul sito nella sezione Utilizzare i Buoni Lavoro. Per accedere alla procedura FasPOA è necessario per i committenti, persone fisiche essere titolari di un proprio Pin. Nella prima fase sperimentale i committenti dovranno essere abilitati secondo quanto indicato sopra; i delegati dovranno essere muniti di un proprio Pin ed essere in possesso di una delega ad operare. Nella prima fase sperimentale i delegati dovranno essere abilitati secondo quanto sopra indicato. Dopo la verifica del Pin inserito, l utente accederà al menù principale del lavoro accessorio dove troverà il link alla procedura FastPOA /2014 PRATICA LAVORO

13 Normativa Modello 730/ Chiarimenti Ag. Entrate, ris. 30 maggio 2014, n. 57/E L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 30 maggio 2014, n. 57/E, fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento dell assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con modello 730/2014 (cfr. Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014, in Pratica Lavoro n. 6/2014, pag. 284), in particolare rispetto alle novità introdotte dalle recenti modifiche normative. Il novellato art. 51-bis, D.L. n. 69/2013, ampliando la platea dei soggetti ammessi all assistenza fiscale, prevede che, a decorrere dall anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ai CAF e agli altri soggetti che possono prestare l assistenza fiscale ai sensi del D.L. n. 203/2005. Pertanto, l Agenzia delle Entrate precisa che possono utilizzare il modello 730 in mancanza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione i contribuenti: con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio; con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa; con rapporti di lavoro dipendente svolto all estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente; titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; titolari di assegni periodici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio. Qualora dalle dichiarazioni presentate emerga un debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale deve trasmettere la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, deve consegnare la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell art. 19 del D.Lgs. n. 241/1997. I versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per l anno d imposta Ai sensi dell art. 51-bis, comma 3 del D.L. n. 69/2013, i rimborsi sono effettuati dall amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. I contribuenti possono presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente; detta condizione non è necessaria per il secondo dichiarante. In mancanza di sostituto d imposta il contribuente può presentare anche il «730 integrativo» infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre il contribuente, è possibile presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con la casella «MOD 730 Dipendenti senza sostituto» barrata, il rimborso sarà effettuato dall Agenzia delle Entrate. Invece, se è stato presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d imposta. Nel caso in cui il 730 originario sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all effettuazione del conguaglio e il contribuente non abbia un sostituto d imposta, è possibile predisporre il «MOD 730 Dipendenti senza sostituto» contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3. Rimborsi superiori a euro Per contrastare l erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d imposta nell ambito dell assistenza fiscale, l art. 1, commi della legge n. 147/2013 prevede che, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, l Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a euro, anche determinato da eccedenze Irpef di anni precedenti. A tal proposito, l Agenzia delle Entrate precisa che: i rimborsi complessivamente superiori ai euro de- PRATICA LAVORO 25/

14 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. rivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia, ovvero righi da 21 a 24 compresi, del prospetto di liquidazione mod , non valorizzati e, eccedenze da precedente dichiarazione, righi 58, 74, 77 e 82 del prospetto di liquidazione non valorizzati, sono rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal sostituto d imposta; le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione; nel caso in cui l imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non concorrerà al raggiungimento dei euro; le somme risultanti dal quadro «I Imposte da compensare» del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) non facendo parte dell importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei quattromila euro. In presenza di rimborsi superiori a euro e allo stesso tempo richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall Agenzia delle Entrate a seguito dei previsti controlli. L erogazione del rimborso, per tener conto della presenza del secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca, è effettuato al netto degli acconti. L Agenzia precisa che, nei casi in cui il rimborso superiore ai quattromila euro è determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, non trovando applicazione il controllo preventivo, il rimborso è erogato dal sostituto d imposta a seguito della ricezione dei risultati contabili. Il soggetto che presta l assistenza fiscale non è tenuto a produrre il risultato contabile modello destinato al sostituto d imposta in mancanza di seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione. Al contrario, nel caso in cui l importo della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca sia superiore all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione deve essere prodotto il modello limitatamente alla differenza tra i due importi. È necessario applicare tali modalità anche in caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto d imposta. In questa ipotesi, il sostituto d imposta che presta direttamente l assistenza fiscale non deve effettuare i rimborsi superiori ai euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione, in assenza di seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione. Al contrario, nel caso in cui l importo della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca sia superiore all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione deve trattenere sulla retribuzione, nel mese di novembre, la somma risultante dalla differenza tra i due importi. I risultati contabili dei modelli 730 relativi ad assistiti sostituiti dall Inps o dai sostituti gestiti dal Ministero dell economia e delle finanze da cui scaturisce un rimborso sottoposto a controllo preventivo perché superiore ai euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/ o di eccedenza da precedente dichiarazione, devono essere trasmessi in via telematica all Agenzia delle Entrate che provvederà direttamente all erogazione dei rimborsi a seguito dell effettuazione dei controlli previsti. Rimborsi effettuati direttamente dall Agenzia delle Entrate L art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 stabilisce, nelle ipotesi di contribuente in mancanza di sostituto d imposta, che i rimborsi siano effettuati dall amministrazione finanziaria previa ricezione del risultato finale delle dichiarazioni da parte del soggetto che ha prestato l assistenza fiscale. L Agenzia delle Entrate effettua direttamente anche l erogazione dei rimborsi soggetti a controllo preventivo disposto dall art. 1, comma 586 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione se di importo complessivamente superiore ai euro. In entrambi i casi restano ferme le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni. Il credito rimborsabile, che deriva dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito al netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante, viene rimborsato dall amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dal D.M. 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro. L Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i previsti controlli e verificato la spettanza del rimborso relativamente ai controlli preventivi previsti, rimborsa l ammontare risultante al rigo 164 del prospetto di liquidazione (al netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante) poiché, in tali /2014 PRATICA LAVORO

15 Normativa fattispecie il sostituto d imposta è esonerato dall effettuazione del conguaglio e pertanto non riceve il relativo risultato contabile. Al fine di ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, spiega l Agenzia delle Entrate, i contribuenti, che non hanno ancora comunicato il codice Iban, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell Agenzia delle Entrate alla pagina: Cosa devi fare-richiedere-rimborsi-accredito rimborsi su conto corrente. Il modello per comunicare il codice Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell Agenzia delle Entrate; presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente. Compensazioni con il modello 730/2014 Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità della compensazione tramite mod. F24. Il contribuente può richiedere di utilizzare l intera somma a credito per il pagamento di imposte con il modello F24 (casella 2 del quadro I barrata) oppure indicare (casella 1) la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento di imposte con F24; se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante ovvero se la casella 2 risulta barrata, il rimborso non verrà effettuato. L Agenzia fa presente che, in caso di presentazione di 730 integrativo si deve indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel modello F24. Nel caso in cui nel modello 730 originario non sia stato compilato il quadro I o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. Modalità di certificazione del versamento degli acconti risultanti dai modelli 730/ Situazioni particolari In seguito all ampliamento della platea dei soggetti ammessi all assistenza fiscale è stata prevista, nel 2013, la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 Situazioni Particolari solo se a credito. A tal proposito, l Agenzia chiarisce che, per il rilascio del visto di conformità di cui all art. 35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 241/1997, il riscontro degli acconti è effettuato mediante la verifica degli stessi nella dichiarazione 730 Situazioni Particolari presentata nel Obblighi e modalità di conservazione della documentazione per i Caf e i professionisti abilitati Ai sensi del novellato art. 16, comma 1 del D.M. n. 164/ 1999, i Caf e i professionisti abilitati, nell ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedono a conservare: le schede relative alle scelte per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Tali documenti possono essere conservati anche in formato cartaceo. Nel caso in cui siano conservati in formato elettronico, l Agenzia delle Entrate puntualizza che: le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale; la copia della documentazione a base del visto di conformità è conservata in formato Pdf o Tiff; le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al D.P.C.M. 3 dicembre Detta documentazione dovrà essere trasmessa, dal responsabile del Caf anche tramite il Caf, o dal professionista abilitato, in via telematica a seguito di richiesta dell Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, l indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i Caf e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall obbligo di conservazione degli stessi. Modalità di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d imposta Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. PRATICA LAVORO 25/

16 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Nel caso in cui anche quest ultimo ammontare sia insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell anno. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l ammontare complessivo del credito da rimborsare. A tal proposito, l Agenzia spiega che il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730. Tale dato è indicato nel modello nel rigo denominato «Conguaglio da effettuare nel mese di luglio» che può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella «Importo da trattenere») ovvero per quelle a credito (casella «Importo da rimborsare»). Di conseguenza il sostituto, nelle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, deve effettuare la trattenuta dell importo risultante al rigo 161 del prospetto di liquidazione in caso di assistenza diretta o, di quello indicato nel rigo «Conguaglio da effettuare nel mese di luglio» casella «Importo da trattenere» del modello nel caso di assistenza prestata da un Caf o da un professionista abilitato. Riguardo ai conguagli a credito, per la verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati al rigo 162 dei prospetti di liquidazione in caso di assistenza diretta o, di quelli indicati nel rigo «Conguaglio da effettuare nel mese di luglio» casella «Importo da rimborsare» dei modelli nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Nel caso in cui l ammontare complessivo del credito da rimborsare, calcolato con riferimento alle indicazioni sopra riportate, non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto i rimborsi devono essere effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, ciò a prescindere dall entità delle ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo dipendente. Infine, l Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 22/2013, pag. 929), in merito allo svolgimento delle varie fasi dell assistenza fiscale dell anno 2014, prestata dai sostituti d imposta, dai Caf e dai professionisti abilitati e in merito agli argomenti non illustrati /2014 PRATICA LAVORO

17 Normativa Riduzione contributiva per l assicurazione dei lavoratori agricoli per l anno 2014 INAIL, nota 28 maggio 2014, n Con la nota 28 maggio 2014, n. 3699, l Inail comunica che, a partire dal 3 giugno 2014, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Nello specifico, l accesso alla predetta riduzione, prevista dall art. 1, comma 60, L. 24 dicembre 2007, n. 247, è subordinato al possesso di specifici requisiti, in base ai quali le aziende devono: essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico); dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le norme in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato «il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza» nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto, ai sensi dell art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), ad effettuare la valutazione dei rischi, disponendo anche l indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento; non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L applicazione dell agevolazione in parola è subordinata alla presentazione, esclusivamente in via telematica mediante l apposito servizio on line, di apposita richiesta di ammissione. Per l anno 2014, le aziende interessate devono inviare tale richiesta a partire dal 3 giugno 2014 e fino al 3 luglio PRATICA LAVORO 25/

18 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rassegna Brevi dall Unione europea Avv. Nicolina Tirino Corte di Giustizia europea Lavoro a tempo determinato Sulla G.U. dell Unione europea n. C 135 del 5 maggio 2014 è stata pubblicata la sentenza della Corte (Ottava sezione) del 13 marzo 2014, n. 2014/C135/13. La Corte si è pronunciata sull interpretazione dell art. 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nonché delle clausole 1 e 4 dell allegato di tale direttiva. Buona parte della normativa nazionale prevede termini di preavviso meno favorevoli nei contratti di lavoro a tempo determinato, rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Le clausole di cui sopra, secondo la Corte, devono essere interpretate nel senso che la normativa nazionale non può prevedere termini di preavviso differenziati tra contratti a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato, quando tali due categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili. Congedo per maternità - Maternità surrogata. Sulla G.U. dell Unione europea n. C 142 del 12 maggio 2014 è stata pubblicata la sentenza della Corte (Grande sezione) del 18 marzo 2014, con cui la stessa si è espressa riguardo alle questioni sollevate nella causa n. C-167/12. La pronuncia riguarda l interpretazione degli artt. 1, paragr. 1, 2, lett. c), 8, paragr. 1, e 11, paragr. 2, lett. b) della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, l interpretazione degli artt. 14 e 2, paragr. 1, lettere a) e b), e 2, lett. c) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il divieto di trattamento meno favorevole di una donna in relazione a gravidanza o a congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE. Secondo la Corte, la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi dell art. 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino. Infatti, la normativa, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata. Maternità surrogata - Condizioni di handicap. Sulla G.U. dell Unione europea n. C 142 del 12 maggio 2014, è stata pubblicata la sentenza della Corte (Grande sezione) del 18 marzo 2014 con cui la stessa si è pronunciata sulle questioni sollevate nel procedimento n. C-363/12, inerente la parità di trattamento fra lavora /2014 PRATICA LAVORO

19 Normativa Rassegna tori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - artt. 4 e 14 della direttiva 2006/54/CE -, la madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata ed il rifiuto di riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed il divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap. La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli artt. 4 e 14, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre committente. La situazione di una simile madre committente in ordine al riconoscimento di un congedo di adozione non rientra nell ambito di applicazione di tale direttiva. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sull handicap il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione a una lavoratrice che sia incapace di sostenere una gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di maternità surrogata. La validità di tale direttiva non può essere esaminata in riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ma la stessa direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di un interpretazione conforme a detta convenzione. Pensioni - Adeguamento dei trattamenti dei dipendenti dell Unione europea Con sentenza del 22 maggio 2014, la Corte si è pronunciata in merito all organizzazione dell orario di lavoro, al diritto alle ferie annuali retribuite, alla composizione della retribuzione, allo stipendio di base e alla provvigione in funzione del fatturato realizzato, questioni sollevate nella causa n. C-539/12. La Corte si è pronunciata nel senso che l art. 7, paragr. 1 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in tema di monetizzazione delle ferie, impedisce a disposizioni e prassi nazionali, riguardanti il calcolo del valore economico delle ferie di dipendenti, i cui contratti prevedano uno stipendio base e provvigioni connesse ai contratti di vendita realizzati, di effettuare detto calcolo del valore economico delle ferie esclusivamente sull importo dello stipendio base, dovendo essere incluso in tale calcolo anche il valore delle predette provvigioni. I metodi di calcolo della provvigione cui un lavoratore, come il ricorrente nel procedimento principale, ha diritto a titolo delle sue ferie annuali devono essere valutati dal giudice nazionale, sulla base delle regole e dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea e alla luce dell obiettivo perseguito dall art. 7 della direttiva 2003/88. PRATICA LAVORO 25/

20 Come cambia il mercato del lavoro dopo il decreto lavoro e decreto del fare? Misure per l occupazione e la crescita Aggiornato con la circolare 29 agosto 2013, n. 35, del Ministero del Lavoro Il volume presenta un analisi dettagliata delle novità in materia di occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal Decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal Decreto lavoro (D.L. 28 giugno di A. Casotti, M.R. Gheido pagg. 259, 25,00 Codice: , n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99): dagli incentivi per l assunzione di giovani, all ASpI, all apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e fisco. Acquista su Rivolgiti alle migliori librerie della sua città Contatta un agente di zona Contattaci info.commerciali@wki.it Y88EF LA

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