IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

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1 Anno 11 Numero 18 2 ottobre 2013 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ DIRETTA DA ORESTE CAGNASSO E MAURIZIO IRRERA COORDINATA DA GILBERTO GELOSA IN QUESTO NUMERO: REGISTRO DELLE IMPRESE SRL: RIDUZIONE DEL CAPITALE VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI ItaliaOggi

2 DIREZIONE SCIENTIFICA Oreste Cagnasso Maurizio Irrera COORDINAMENTO SCIENTIFICO Gilberto Gelosa La Rivista è pubblicata con il supporto degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di: Bergamo, Biella, Busto Arsizio, Casale Monferrato, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Verbania NDS collabora con la rivista:

3 SEZIONE DI DIRITTO FALLIMENTARE a cura di Luciano Panzani SEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIALE a cura di Massimo Travostino e Luca Pecoraro SEZIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO a cura di Gilberto Gelosa SEZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA a cura di Marco Casavecchia SEZIONE DI TRUST E NEGOZI FIDUCIARI a cura di Riccardo Rossotto e Anna Paola Tonelli COMITATO SCIENTIFICO DEI REFEREE Carlo Amatucci, Guido Bonfante, Mia Callegari, Oreste Calliano, Maura Campra, Matthias Casper, Stefano A. Cerrato, Mario Comba, Maurizio Comoli, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Toni M. Fine, Patrizia Grosso, Javier Juste, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Alberto Musy, Gabriele Racugno, Paolo Revigliono, Emanuele Rimini, Marcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe COMITATO DI INDIRIZZO Carlo Luigi Brambilla, Alberto Carrara, Paola Castiglioni, Luigi Gualerzi, Stefano Noro, Carlo Pessina, Ernesto Quinto, Mario Rovetti, Michele Stefanoni, Mario Tagliaferri, Maria Rachele Vigani, Ermanno Werthhammer REDAZIONE Maria Di Sarli (coordinatore) Paola Balzarini, Alessandra Bonfante, Maurizio Bottoni, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Alessandra Del Sole, Massimiliano Desalvi, Elena Fregonara, Sebastiano Garufi, Stefano Graidi, Alessandro Monteverde, Enrico Rossi, Cristina Saracino, Marina Spiotta, Maria Venturini HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO Amal Abu Awwad, Mario Anaclerio, Elena Fregonara, Sergio Luoni, Federico Magliulo, Giorgio Marasà,, Angelo Miglietta, Flavio Servato

4 INDICE STUDI E OPINIONI L evoluzione del registro delle imprese e il regime pubblicitario delle società tra professionisti di Giorgio Marasà La morte del socio nel sistema originario delle s.n.c. e nuovi profili di Elena Fregonara Profili di tutela delle azioni convertibili di Amal Abu Awwad La riduzione reale del capitale nella società a responsabilità limitata di Federico Magliulo Vendita di partecipazioni sociali, vizi della volontà e garanzie di Sergio Luoni La responsabilità per debiti delle società partecipanti alla scissione di Sergio Luoni Il D. Lgs. 231/01 e i nuovi reati di corruzione tra privati: prime evidenze e applicazioni pratiche Mario Anaclerio, Angelo Miglietta e Flavio Servato Pag SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE 124 SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO 128 4

5 SOMMARIO STUDI E OPINIONI L evoluzione del registro delle imprese e il regime pubblicitario delle società tra professionisti L Autore esamina l evoluzione della disciplina del registro delle imprese istituito ad opera dell art. 8, l. 580/1993 e del successivo reg. 581/1995 ed il regime pubblicitario delle società tra professionisti. di Giorgio Marasà La morte del socio nel sistema originario delle s.n.c. e nuovi profili Il lavoro si propone di analizzare l istituto della morte del socio di s.n.c. anche alla luce delle ricadute sistematiche provocate dalla riforma delle società di capitali e dalla disciplina dei patti di famiglia. di Elena Fregonara Profili di tutela delle azioni convertibili Il tema, oggetto di indagine, concerne il problema che emerge anche alla luce dell esperienza statunitense con particolare riferimento alle operazioni di venture capital della tutela delle azioni convertibili da una categoria di azioni ad altra categoria e viene affrontato nella prospettiva della protezione da riconoscere ai soci nel caso in cui: i) ricorra un ipotesi di conversione obbligatoria [e cioè se la conversione a) forma oggetto di una decisione della società o b) essendo condizionata, trova attuazione a fronte del verificarsi di particolari eventi]; ii) vengano poste in essere dalla società operazioni che possano svuotare di significato il valore o l interesse alla conversione, quali, ad esempio, l aumento del capitale sociale o la fusione o la scissione. In dette ipotesi, le tradizionali tecniche di protezione (le assemblee speciali, nonché il recesso) non paiono tuttavia idonee a essere utilizzate per risoluzione del problema in esame: si tratta infatti di tutelare la posizione (non già attuale, bensì) futura dei soci. Pertanto, al fine di colmare il vuoto normativo, si sostiene la necessità di riconoscere ai titolari di azioni convertibili la facoltà di conversione anticipata prevista per i titolari di obbligazioni convertibili in azioni. di Amal Abu Awwad 5

6 SOMMARIO La riduzione reale del capitale nella società a responsabilità limitata L articolo analizza la disciplina della riduzione reale nella società a responsabilità limitata con particolare riferimento alle particolarità che essa presenta, nel sistema riformato, rispetto alla medesima operazione nelle società per azioni. In particolare si sottolinea il carattere non ripristinatorio della riduzione rispetto al conferimento originariamente effettuato dai soci e la circostanza che nelle s.r.l., in caso di quote non interamente liberate, la riduzione non può essere attuata mediante rimborso, ma solo mediante liberazione dei soci dall obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti. di Federico Magliulo Vendita di partecipazioni sociali, vizi della volontà e garanzie L articolo affronta il problema, che ha spesso riscontro nella pratica degli affari, della cessione della partecipazione totalitaria, o comunque di controllo, di una società di capitali in relazione al caso in cui il bene oggetto del contratto non corrisponda alla rappresentazione che di tale oggetto ha il compratore. Individua quindi i possibili rimedi che spettano al compratore deluso nonché le cosiddette pattuizioni di garanzia che possono essere inserite nei contratti di trasferimento delle partecipazioni sociali di Sergio Luoni La responsabilità per debiti delle società partecipanti alla scissione L articolo analizza il problema della responsabilità delle società partecipanti alla scissione sia per i debiti attribuiti espressamente dal progetto ad una di esse, sia per quelli la cui destinazione non è desumibile dal progetto stesso, anche in relazione alla mancata (o respinta) opposizione da parte di un creditore all'operazione stessa. di Sergio Luoni 6

7 SOMMARIO Il D. Lgs. 231/01 e i nuovi reati di corruzione tra privati: prime evidenze e applicazioni pratiche Il presente articolo è finalizzato a inquadrare le nuove fattispecie di reato di corruzione tra privati introdotte nel D. Lgs 231/2001 dalla Legge , n Dopo una breve premessa sul regime della responsabilità amministrativa degli enti, si passerà a delineare i profili normativi, le responsabilità che possono ricadere sugli enti e le aree aziendali teoricamente esposte a tali nuovi rischi. Nella seconda parte dell articolo verranno descritte invece alcune proposte applicative che potranno risultare utili per una corretta implementazione dei sistemi di controllo nell ottica di prevenire tali nuovi reati. Mario Anaclerio, Angelo Miglietta e Flavio Servato 7

8 INDEX-ABSTRACT STUDIES AND OPINIONS The Development of the Commercial Register and the Legal Publicity of Professionals Partnership The author examines the development of the discipline of the commercial register - established by art. 8, l. 580/1993 and subsequent reg. 581/ and the form of legal publicity of professionals partnership. by Giorgio Marasà Death of a Partner in General Partnerships: Original provisions and New Profiles This paper aims to analyze the discipline of the death of the partner, even in light of the systematic effects caused by the reform of the limited liability companies as well as of the regulation of the so-called patto di famiglia. by Elena Fregonara Protection for the convertible shareholders This paper analyzes the issues raised by with specific regard to two different contexts: i) the imposed conversion (i.e., when the shareholders general meeting is able to impose the conversion upon the holders of other convertible stock or when the conversion is linked to specific events); ii) when the corporation approves measures capable of reducing the value of the right (and/or the interest) to convert, such as new share issuances or mergers. In said cases, it is deemed that the traditional way in which the protection of the convertible stockholders has been conceived (exit right, special meetings approval right) is inadequate and or unfeasible. In fact, both techniques show severe loopholes in protecting the future (i.e., after the conversion) position of the special stockholders. Therefore, the article argues that in order to compensate the lack of protection it is necessary to grant to the convertible shareholders the right to convert before the potentially prejudicial action is approved or carried out. by Amal Abu Awwad Page

9 INDEX-ABSTRACT Reduction of Share Capital in the Limited Liability Company The article analyzes the discipline of reduction of share capital in the limited liability company with particular reference to the peculiarities which it presents in the reformed corporate law system, especially when compared to the same operation carried out in public limited companies. by Federico Magliulo Sale of Shares, Defect Will and Guarantees The article deals with the problem, which it is often reflected in the practice of business, of the sale of the totality (or the majority) of shares of a corporation, in relation to the case in which the leased asset does not correspond to the representation that of such an object the buyer has got. It then identifies the possible remedies that belong to the disappointed buyer as well as so-called "agreements to guarantee" that can be add in the contracts of transfer of shares. by Sergio Luoni The liability for debts of the companies involved in the division The Article analyzes the issue of liability of the companies involved in the division for both debts expressly attributed by the project to one of them, and for those whose destination cannot be established by the project itself, including in relation to the rejected opposition by a creditor to the operation. by Sergio Luoni The Legislative Decree n. 231/01 and the Corruption Offenses between Individuals recently Introduced by the Lawmaker: Preliminary Remarks and Practical Implementations This article is intended to frame the new offenses of corruption between private, introduced by the Legislative Decree n. 231/2001 and Law n. 190/2012. by Mario Anaclerio, Angelo Miglietta e Flavio Servato

10 L EVOLUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E IL REGIME PUBBLICITARIO DELLE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI (*) L Autore esamina l evoluzione della disciplina del registro delle imprese istituito ad opera dell art. 8, l. 580/1993 e del successivo reg. 581/1995 ed il regime pubblicitario delle società tra professionisti. di GIORGIO MARASÀ 1. L evoluzione della disciplina del registro delle imprese L istituzione del registro delle imprese ad opera dell art. 8, l. 580/1993 e del successivo reg. 581/1995 si prefiggeva sia di modernizzare sia di semplificare il sistema della pubblicità delle imprese. Alla realizzazione del primo obiettivo sono funzionali la struttura informatica del registro e la possibilità di consultarlo telematicamente assicurando così < la tempestività dell informazione su tutto il territorio nazionale > senza necessità di accesso fisico all ufficio (art. 8, co. 6, l. 580/1993) ; al secondo obiettivo mira la concentrazione di tutte le informazioni presso un unico ufficio, con la contestuale soppressione del registro delle ditte e la conseguente eliminazione di duplicazione di adempimenti pubblicitari a carico delle imprese (art. 8, co. 8, lett.c e lett.d, l. 580/1993) (1). Tuttavia, come era stato segnalato fin da allora (2), talune scelte normative si ponevano in contraddizione con i suindicati obiettivi. Mi riferisco, in particolare: a) alla previsione accanto ad una sezione ordinaria del registro, destinata all iscrizione dei soggetti per i quali tale obbligo era già contemplato dalla disciplina del cod. civ. di una pluralità di sezioni speciali, rispettivamente per società semplici, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli, cioè per soggetti per i quali l obbligo dell iscrizione è stato introdotto solo con la riforma del ; b) alla previsione di effetti diversi a seconda che l iscrizione avvenga nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali, in quanto solo nel primo caso si produce l effetto della cosiddetta pubblicità dichiarativa, cioè dell opponibilità ovvero della conoscenza legale da parte 10

11 REGISTRO DELLE IMPRESE dei terzi dei fatti o degli atti iscritti (art. 2193, co. 2, c.c.) mentre, nel secondo, si hanno soltanto effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, co. 5, l. 580/1993), cioè gli stessi effetti che la dottrina e la giurisprudenza anteriori alla riforma attribuivano all iscrizione nel registro delle ditte. Tali effetti, non assicurando alcun beneficio agli obbligati come, invece, quello dell opponibilità ai terzi, conseguente all iscrizione nella sezione ordinaria potevano e possono tuttora nuocere all attendibilità del registro quale strumento censuario di tutti gli imprenditori operanti sul mercato(3). In sintesi, l istituzione delle sezione speciali non solo non arreca alcun vantaggio aggiuntivo sul piano dell informazione dei terzi (4) ma, considerando la diversità di effetti per chi si iscrive, la può pregiudicare. Negli anni successivi il legislatore non ha saputo fornire alcuna plausibile soluzione agli inconvenienti segnalati e, quindi, perché ci debbano essere sezioni speciali del registro delle imprese e perché gli effetti della pubblicità non debbano essere uguali per tutti ma diversi a seconda della sezione, ordinaria o speciale, in cui avviene l iscrizione sono rimasti interrogativi senza risposta(5). Anzi, qualche anno dopo i vizi originari della disciplina del registro delle imprese hanno prodotto altri guasti, perché nel cuneo creato dalle disposizioni originarie si sono inserite politica e burocrazia, dando il peggio di sé. Infatti, anziché sopprimere le sezioni speciali ed estendere a tutti i soggetti tenuti al iscrizione la regola dell opponibilità ex art. 2193, co. 2, c.c., si è proceduto nella direzione opposta(6). Ad onor del vero va ricordato che un tentativo di semplificazione vi è stato con il d.p.r. 558/1999, che ha eliminato almeno un incongruenza, concentrando in una sola le quattro sezioni speciali previste dal regolamento originario (7). Subito dopo, però, sono sopraggiunti in direzione contraria prima il d.lgs. 96/2001 e, poi, il d.lgs. 228/2001. a) Il primo ha introdotto una nuova sezione speciale per l iscrizione nel registro delle imprese delle società tra professionisti, destinata ad accogliere le società tra avvocati (artt. 16 ss.). Queste, benché regolate da norme speciali, hanno come tipo di riferimento, sia pure residuale, la società in nome collettivo (secondo quanto dispone l art. 16, co. 2, d. lgs. 96/2001), cioè un tipo di società che, per disciplina generale, è soggetto, a prescindere dalla natura dell oggetto sociale, all iscrizione nella sezione ordinaria con effetti di pubblicità dichiarativa e costitutiva del grado di autonomia patrimoniale. Per le società tra avvocati, invece, gli effetti sono quelli di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia come espressamente sancito dall art. 16, co. 2. Emerge, così, una prima singolarità, cioè che l iscrizione delle società tra avvocati nel registro delle imprese è, da un lato, priva degli effetti dichiarativi delle pubblicità, d altro lato, munita di effetti sananti di eventuali invalidità sulla base di quanto dispone l art. 20, co. 11

12 REGISTRO DELLE IMPRESE 4 (8). Da qui si sono originati i tentativi di una parte della dottrina (9) di estendere alle società tra avvocati quantomeno gli effetti costitutivi, previsti dalla disciplina comune delle s.n.c. come conseguenza dell iscrizione nel registro delle imprese, evitando così una seconda singolarità : quella di sottoporre le società tra avvocati, sol perché soggette ad iscrizione nella sezione speciale, alla disciplina delle s.n.c. irregolari, cioè al trattamento proprio delle s.n.c. che non rispettano l obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto concerne, invece, l opponibilità ai terzi non potendosi invocare gli effetti della pubblicità dichiarativa ex art. 2193, co. 2, perché negati dall attribuzione di effetti meramente anagrafici e di pubblicità notizia all iscrizione nelle sezione speciale la società tra avvocati si sarebbe trovata (e si trova tuttora per chi segue questa opinione ) in condizione analoga a quella allora prevista per (tutte) le società semplici. b) Senonché, con riguardo a queste ultime il regime pubblicitario è stato poco dopo modificato dal d.lgs. 228/2001. Infatti, in questo nuovo intervento riformatore (<orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell art. 7 della l. 5 marzo 2001 n. 57 > ), il legislatore, è partito dall evidente e giusto presupposto che gli effetti dichiarativi della pubblicità ex art. 2193, co. 2, c.c., sono, per gli obbligati, più vantaggiosi degli effetti meramente anagrafici e notiziali, ma, invece, di uniformarli per tutti, attribuendo alla pubblicità effetti sempre dichiarativi, ha stabilito che solo <l iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all art e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l efficacia di cui all art del codice civile> (art. 2). Si sono così persi di vista gli obiettivi generali della pubblicità come strumento di informazione del mercato per farne occasione di privilegio da riservare solo ad alcuni e, infatti, non è un caso che la disciplina in esame sia stata concepita nell imminenza di una scadenza elettorale, cioè le elezioni politiche del Il risultato è una discriminazione di dubbia costituzionalità tra i soggetti tenuti all iscrizione, perché solo alcuni di essi (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici con oggetto agricolo) fruiscono del regime della pubblicità dichiarativa (10) mentre ne sono esclusi, senza alcuna plausibile ragione, gli altri, cioè i piccoli imprenditori (artigiani e piccoli commercianti) diversi dai coltivatori diretti e, in base a quanto è risultato dall analisi precedente, le società tra avvocati. Dopo di allora, però, la situazione è ulteriormente e notevolmente peggiorata, vanificando definitivamente il senso della riunificazione delle sezioni speciali realizzata dal d.p.r. 588/1999. c) Infatti, le sezioni speciali sono proliferate sicché il loro censimento necessita di continui aggiornamenti. Così, a quelle già menzionate vanno aggiunte, prima la sezione apposita prevista dall art. 2497bis, c.c., per le società o gli enti che 12

13 REGISTRO DELLE IMPRESE esercitano attività di direzione e coordinamento e per quelli che vi sono soggetti, poi, l altra, introdotta dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, per le organizzazioni che esercitano un impresa sociale. In questi due casi, però, le nuove sezioni sono < destinate ad accogliere non categorie di soggetti diversi da quelli già tenuti all iscrizione (come potrebbe essere per le società tra avvocati), bensì particolari situazioni o qualificazioni relative a soggetti iscrivibili in altra sezione (come le situazioni di controllo attivo o passivo o la natura di impresa sociale) ; situazioni o qualificazioni che avrebbero ben potuto essere pubblicizzate indicandole in aggiunta ai dati dei soggetti interessati già assoggettati ad iscrizione>(11). d) Le stesse osservazioni si possono ripetere con riferimento all ultima sezione speciale che è stata prevista dall art. 25, co. 8, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012 (12) per le cosiddette start up innovative e per i cosiddetti incubatori certificati di start up innovative ; infatti, trattandosi di soggetti che devono avere la forma giuridica di società di capitali o di società cooperativa o di società europea avente sede in Italia, essi sono,in quanto tali, già soggetti ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro e, tuttavia, al fine di poter beneficiare della disciplina particolare prevista dai successivi artt della legge, devono iscriversi anche nella nuova sezione speciale (13). E perciò evidente che l introduzione di queste nuove sezioni non corrisponde ad alcun disegno coerente con la funzione di migliorare l informazione del mercato ma apre la strada come si constaterà più avanti anche con specifico riferimento alla sezione speciale delle S.T.P. a duplicazioni di adempimenti pubblicitari non solo del tutto inutili ma anche palesemente in contraddizione con quanto viene costantemente predicato in questi tempi, cioè che è essenziale per la competitività delle nostre imprese e per la loro stessa sopravvivenza sui mercati che gli adempimenti burocratici ad esse imposti siano semplificati, con riduzione dei relativi costi(14). 2. La funzione dell iscrizione della S.T.P. nella sezione speciale del registro delle imprese E veniamo al ruolo del registro delle imprese nella disciplina della pubblicità delle S.T.P. Esso è individuato dall art. 7, co. 1 del regolamento ( d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, in G.U. 6 aprile 2013, n. 81 ), dove si legge che: <con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell incompatibilità di cui all articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96>. Se però, si va alla fonte primaria, cioè alla l. 183/2011, si constata che nessuna disposizione della legge contempla, almeno in modo diretto, quest adempimento pubblicitario(15). 13

14 REGISTRO DELLE IMPRESE Tuttavia, come è noto, la burocrazia è irresistibilmente attratta da ogni occasione che consenta di imporre a qualcuno nuovi adempimenti e nuovi balzelli e qui la circostanza era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire(16). Dunque gli estensori del regolamento hanno ritenuto che la disposizione pubblicitaria sia giustificata dalla previsione dell art. 10, co. 10 della legge 183, là dove si demanda alla successiva normativa regolamentare < di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lett. c, 6 e 7>. Il richiamato comma 6, in particolare, prevede che la partecipazione ad una S.T.P. sia incompatibile con la partecipazione ad altra S.T.P. Nel commentare a caldo la l. n. 183 mi ero chiesto quale fosse la ratio di questo divieto che è stato mutuato pedissequamente dalla precedente disciplina delle società tra avvocati (art. 21, co. 2, d.lgs. 96/2001) ma che nell originario contesto normativo poteva giustificarsi, a mio parere, in relazione alla peculiarità della professione forense e, quindi, con l obiettivo di tutelare interessi non dei soci ma esterni : tramite il divieto si mirava ad evitare il rischio di situazioni di conflitto d interessi, anche meramente potenziali, in pregiudizio dei clienti, che potrebbero derivare dalla partecipazione di un avvocato a più società (17).Non sussistendo, però, per le altre S.T.P., almeno non per tutte, analogo rischio, il divieto nel nuovo contesto normativo potrebbe trovare ragion d essere in funzione anticoncorrenziale, sebbene sia problematico spiegare, seguendo questa chiave di lettura, l inderogabilità pattizia del divieto stesso(18). Ma non è questo il tema su cui intendo tornare in questa sede. Mi preme, invece, rimarcare che il divieto dell art. 10, co. 6 della legge (19) è la ragione posta a base della disposizione regolamentare dell art. 7, co. 1. Infatti, l iscrizione nella sezione speciale del registro è prevista < ai fini della verifica dell incompatibilità di cui all art.6>, cioè, dell incompatibilità derivante da una duplice partecipazione ; quest ultima, se non rilevata o rimossa, integrerà <illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista> (art. 6, co. 6, reg.) (20). Tale incompatibilità potrà, però, essere desunta <anche dalle risultanze dell iscrizione all albo o al registro tenuto presso l ordine o il collegio professionale > (d ora in poi, per brevità, albo) (art. 6, co. 6, reg. ). In sintesi, per la verifica dell incompatibilità si hanno a disposizione due strumenti: uno, principale, cioè la sezione speciale del registro delle imprese, l altro, supplementare, cioè l albo professionale. Per la pubblicità presso il registro delle imprese il regolamento non istituisce, però, una nuova sezione speciale ma pensa bene di sfruttarne una già prevista dalla legge (superando così il rischio di un eccesso di delega), cioè la sezione speciale istituita dal d.lgs. 96/2001 in occasione dell introduzione della disciplina delle società tra avvocati : da qui il richiamo contenuto nell art. 7, co.1, reg., alla sezione speciale <istituita ai sensi dell art. 16, co. 2, secondo periodo del decreto legislativo 2001, n. 2 febbraio 96>. Infatti, la disposizione in materia di società tra avvocati ha istituito una sezione speciale non riservata alle sole società tra avvocati ma, secondo la dizione letterale 14

15 REGISTRO DELLE IMPRESE dell art. 16, co. 2, secondo periodo, alle <società tra professionisti > e, dunque, secondo gli estensori del regolamento, capace di accogliere tutte le S.T.P. e non solo quelle tra avvocati (21). Senonché bisogna tenere conto che nella disciplina delle società tra avvocati l iscrizione nella sezione speciale sostituisce quella prevista dalla normativa comune per le società. Infatti, secondo il d.lgs. 96/2001, la disciplina codicistica della s.n.c. si applica soltanto per quanto non disposto dalla disciplina speciale (art.16, co. 1, d.lgs. 96/2001), con la conseguenza che, in presenza di una disposizione speciale in materia di pubblicità (cioè, quella che prevede l iscrizione della società tra avvocati nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle S.T.P. ), la disciplina comune, che stabilisce l iscrizione delle s.n.c. nella sezione ordinaria del registro, non si applica. Da qui gli inestricabili problemi interpretativi che si sono ricordati inizialmente (v. sopra par. 1, sub lett. a ) e dovuti alla circostanza che l iscrizione delle società tra avvocati nella sezione speciale delle S.T.P., avendo effetti di mera certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (ex art. 16, co. 2, d.lgs. 96/2001), non sarebbe in grado di produrre anche gli altri effetti che secondo la disciplina di diritto comune -- conseguono all iscrizione di una s.n.c. nella sezione ordinaria del registro delle imprese ( effetti su cui v. anche oltre sub par. 3). Invece, in base alla disciplina della l. n. 183/2011, le S.T.P., cioè tutte le società tra professionisti tranne le società tra avvocati, si costituiscono secondo uno dei tipi societari di diritto comune disciplinati nei Titoli V e VI del Libro V, cod. civ. (art. 10, co 3, l. 183/2011), con la conseguenza che esse sono soggette alla normale disciplina pubblicitaria prevista per il tipo utilizzato, con i relativi effetti dichiarativi e costitutivi ( o, secondo una diversa terminologia normativi ) (22). Ne deriva che l iscrizione nella sezione speciale prevista dall odierno regolamento non sostituisce ma si aggiunge all iscrizione stabilita dalla disciplina comune. In tal modo, da un lato, non si determinano quelle disarmonie sistematiche rilevate in materia di pubblicità delle società tra avvocati e dovute all impossibilità di attribuire all iscrizione della società nel registro delle imprese gli effetti di pubblicità dichiarativa previsti per tutti gli altri tipi di società (stante la previsione di un unica iscrizione nella sezione speciale, con effetti di mera certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ex art. 16, co. 2, d.lgs. 96/2001), d altro lato, si introduce, per tutte le S.T.P., diverse dalle società tra avvocati, un doppio adempimento pubblicitario presso il registro delle imprese : l iscrizione nella sezione ordinaria, secondo la disciplina comune del tipo utilizzato e la successiva iscrizione nella sezione speciale delle S.T.P., secondo la disciplina del regolamento. Che sia questo il risultato non è dubbio e di ciò sono perfettamente consapevoli gli estensori del regolamento, là dove scrivono, nella relazione illustrativa, che : <resta ferma, poiché del tutto estranea alla presente regolazione secondaria, la disciplina degli effetti dell iscrizione nel registro delle 15

16 REGISTRO DELLE IMPRESE imprese dettata per i singoli modelli societari previsti dal codice civile e mutuabili per la costituzione di una società professionale>. 3. Se il regime pubblicitario delle S.T.P. sia capace di assolvere la funzione assegnatagli dal regolamento A questo punto occorre domandarsi quale sia l utilità di un secondo adempimento pubblicitario, cioè se l iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sia effettivamente funzionale rispetto allo scopo assegnatole dagli estensori del regolamento, di strumento per la verifica dell incompatibilità. Dalle considerazioni che seguono emergerà come tale seconda iscrizione sia non solo inidonea a tale scopo ma anche, più in generale, priva di qualsiasi utilità sul piano dell informazione dei terzi o, se si preferisce, del mercato. Anzitutto, si deve osservare che una verifica dell incompatibilità, derivante dall assunzione della veste di socio in più S.T.P., presuppone che la pubblicità, in qualunque sede effettuata (registro delle imprese o albo professionale), sia in grado di rispondere non solo al quesito se Tizio sia socio di una determinata S.T.P. ma, più specificamente, al quesito se Tizio sia contemporaneamente socio di più S.T.P.. Bisogna, dunque, accertare se e in che misura gli strumenti pubblicitari previsti dalla disciplina regolamentare siano in grado di assolvere in modo attendibile ed efficiente all obbiettivo di appurare l incompatibilità, fornendo risposte ai due quesiti di cui sopra. Tale accertamento richiede una breve disamina delle diverse fasi in cui si articola il procedimento pubblicitario secondo la disciplina della l. n. 183/2011 e del regolamento attuativo. a) Anzitutto, come si è già visto, la S.T.P. si dovrà iscrivere nel registro delle imprese secondo la disciplina propria del tipo utilizzato. Pertanto, ad eccezione della S.T.P. in forma di società semplice, per la quale la disciplina del registro delle imprese (art. 8, co. 4, l. 580/1993 e art. 18, d.p.r. 581/1995 ) stabilisce l iscrizione nella sezione speciale con effetti di pubblicità notizia, in ogni altro caso ( altra società personale, società di capitali e società cooperativa ) l iscrizione avverrà nella sezione ordinaria del registro con gli effetti di opponibilità ai terzi ex art. 2193, co. 2, c.c.. e con gli ulteriori effetti, costitutivi del grado di autonomia patrimoniale (previsti dagli artt e 2305 per le società personali regolari ) o costitutivi della personalità giuridica ( previsti dall art. 2331, co. 1, per le s.p.a., richiamato dall art. 2463, co. 3 e dall art. 2523,co. 2, rispettivamente per la s.r.l. e per le cooperative). b) A questa prima iscrizione ne seguirà una seconda sulla quale ci si è ampiamente soffermati nella sezione speciale delle S.T.P.< con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell incompatibilità > (art. 7, co. 1, reg.). 16

17 REGISTRO DELLE IMPRESE c) Successivamente, cioè nel momento in cui la S.T.P. sarà in grado di disporre del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (cfr. artt. 8 e 9, lett. b, reg.), la società verrà iscritta < in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l ordine o il collegio di appartenenza dei soci professionisti >(cfr. art. 8, co. 1, reg.). L iscrizione avverrà in un solo albo se la S.T.P. svolge una sola professione mentre, se ne svolge più d una, l iscrizione potrà avvenire nell albo <relativo all attività individuata come prevalente nello statuto o nell atto costitutivo>oppure, in caso di mancata individuazione, in tutti gli albi relativi alle attività coinvolte(23)(24). L iscrizione della S.T.P. che sarà disposta dall ordine o dal collegio professionale previa verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari dovrà indicare, tra l altro, i nomi dei soci iscritti presso l albo e gli eventuali soci iscritti presso altri albi ((oltre alla denominazione sociale, all oggetto sociale unico o prevalente, alla sede e al nome del legale rappresentante). d) Ma non è finita qui perché il regolamento prevede che il cerchio debba chiudersi imponendo che l avvenuta iscrizione della S.T.P. nella sezione speciale dell albo professionale debba < essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società> (art. 9, co. 4, reg.). e) La sequenza descritta (sub a, b, c, d,), vale a dire : prima l iscrizione della S.T.P. nel registro delle imprese, poi, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle S.T.P., poi, nella sezione speciale dell albo di appartenenza ed, infine, l annotazione presso la sezione speciale del registro delle imprese dell avvenuta iscrizione presso l albo riguarda la fase della costituzione della S.T.P. mentre per quanto attiene alle eventuali modifiche successive che qui interessano limitatamente a quelle riguardanti i nominativi dei soci in relazione ai quali possono emergere situazioni di incompatibilità derivanti da una doppia partecipazione(25) l art. 9, co. 5, reg., prevede che le modifiche dell atto costitutivo o del contratto sociale comportanti variazioni della compagine sociale siano comunicate all ordine professionale competente affinché provveda alle relative annotazioni nella sezione speciale dell albo. Non è previsto, invece, alcun obbligo di comunicare queste variazioni alla sezione speciale del registro delle imprese, diversamente da quanto è stabilito, come si è visto, per la fase della costituzione della società. Ne consegue che le variazioni dei nominativi dei soci saranno oggetto di pubblicità soltanto tramite iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese e tramite annotazione nella sezione speciale dell albo professionale ; ma ciò non in ogni caso, nel senso che non sempre sono richiesti entrambi gli adempimenti pubblicitari. Infatti, per quanto attiene alla pubblicità nel registro delle imprese, i mutamenti delle persone dei soci saranno oggetto di iscrizione solo relativamente alle società di persone, in quanto configurano modifica del contratto sociale (art. 2300), e alle s.r.l., in quanto è previsto il deposito-iscrizione nel registro delle imprese dei trasferimenti di quote (art ). 17

18 REGISTRO DELLE IMPRESE Per quanto riguarda, invece, l annotazione nella sezione speciale dell albo, essa è prevista non soltanto per <le deliberazioni che importano modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della compagine sociale> ma anche, più generalmente, per tutte le variazioni delle indicazioni pubblicate all atto delle costituzione della S.T.P. (cfr. art. 9, co. 5, reg.), indicazioni che-- come si è visto ( retro sub c) comprendono anche i nominativi dei soci iscritti sia presso l albo sia presso altri albi. Conseguentemente saranno oggetto di annotazione presso la sezione speciale dell albo le variazioni della compagine sociale della S.T.P., qualunque sia il tipo societario utilizzato, cioè, anche quelle variazioni che, secondo la normativa del tipo societario, non sono sottoposte alla disciplina delle modificazioni dell atto costitutivo o del contratto sociale, come è nel caso dei cambiamenti delle persone dei soci di s.r.l., di s.p.a. e di società cooperativa(26). Al contrario, in base alla disciplina del codice civile, non sono oggetto di pubblicità presso il registro delle imprese ( e tantomeno presso la sezione speciale) le variazioni della compagine sociale delle S.T.P. costituite in forma di società per azioni o di società cooperativa. Vero è che per le s.p.a. non quotate un aggiornamento periodico sulla composizione della compagine sociale si realizza ugualmente attraverso l obbligo di depositare annualmente per l iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall approvazione del bilancio annuale, l elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 2435, co. 2, c.c.) (27). Tuttavia, va anche considerato che il rispetto di tale obbligo non appare presidiato da alcuna efficace sanzione ( non arrecando altro beneficio che quello di evitare la modesta sanzione prevista per la sua inottemperanza) diversamente da quanto accade per la mancata iscrizione del trasferimento delle quote di s.r.l. che lo priva di ogni efficacia non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti della stessa società (art c.c., nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dall art. 16, co 12-quater, lett. a, b, d.l. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009 ). 4. Valutazioni conclusive Dall analisi della disciplina del regolamento e di quella di diritto comune in punto di pubblicità quali indicazioni si possono ricavare in ordine alla capacità del registro delle imprese e dell albo professionale di rispondere ai due quesiti da cui siamo partiti (se Tizio sia socio di una S.T.P. e, più specificamente, se Tizio sia socio di più di una S.T.P. ) e quali elementi di giudizio in ordine all utilità a tal fine di una seconda iscrizione della società anche nella sezione speciale delle S.T.P.? A tal fine è opportuno considerare separatamente la fase della costituzione della S.T.P. (v. oltre sub lett. a) da quella delle eventuali successive variazioni delle persone dei soci (v. oltre sub lett. b). 18

19 REGISTRO DELLE IMPRESE a) L iscrizione iniziale della S.T.P. nel registro delle imprese che è imposta dalla disciplina di diritto comune, applicabile a tutte le S.T.P. tranne le società tra avvocati (28) rende conoscibili ai terzi i nomi dei soci fondatori, quale che sia il tipo societario adottato fra quelli previsti nei Titoli V e VI del codice. Sotto questo profilo, però, la previsione di una seconda iscrizione presso la sezione speciale ex art. 7, co. 1, reg., nulla aggiunge, sul piano dell informazione dei terzi, ai dati già conoscibili per effetto della prima iscrizione ed è, quindi, un adempimento assolutamente superfluo, quale che sia la funzione della pubblicità, se quella generale e generica di strumento di informazione del mercato o se anche, come nel nostro caso, quella specifica di strumento per la verifica di eventuali incompatibilità. L imposizione di un secondo adempimento pubblicitario dimostra che molto spesso chi redige leggi e regolamenti intervenendo sul registro delle imprese ne ignora il funzionamento e muove dall erroneo presupposto che, costringendo la società ad iscriversi anche presso una sezione speciale, cioè, come nel nostro caso, concentrando presso la sezione speciale riservata alle S.T.P. le informazioni già disponibili per effetto della prima iscrizione, ne risulterebbe agevolata la conoscenza di tali informazioni ( nel nostro caso, l accertamento di eventuali incompatibilità ). Ciò sarebbe, forse, ragionevole se il registro delle imprese fosse un registro cartaceo, come quello immaginato dal codice del 1942 ma mai attuato. Si può, infatti, immaginare che un controllo su registri cartacei, costringendo i terzi ad una consultazione materiale, possa risultare più facile e più rapido se il registro contiene le sole S.T.P. ( e sia, quindi, un registro riservato o speciale ) e non anche tutte le altre società. Tuttavia, la realtà non è questa perché il registro, istituito da quasi venti anni, è informatico e non cartaceo ; perciò, basta essere in possesso di un solo dato relativo ad una qualsiasi società iscritta (per esempio, la denominazione sociale o il codice fiscale ) per conoscere, stando comodamente seduti davanti ad un computer e quasi in tempo reale, tutti i dati iscritti relativi a quella società e senza che ne derivi alcun ritardo per la circostanza che, in ipotesi, la stessa sia iscritta soltanto in una sezione contenente tutte le società e non anche nella sezione speciale riservata alle sole S.T.P.(29). b) Durante la vita della società i soci possono cambiare e, pertanto, possono determinarsi situazioni di incompatibilità relative ai soci subentranti nella partecipazione sociale. Abbiamo prima constatato, però, che non sempre il registro delle imprese è in grado di informare in ordine alle variazioni soggettive della compagine sociale. Infatti, non è prevista pubblicità se la variazione soggettiva riguarda una s.p.a. o una cooperativa ( salva, per la prima, la possibilità di acquisire informazioni sulla composizione della compagine sociale tramite la pubblicazione annuale dell elenco dei soci). Solo gli albi professionali, come si è visto, devono essere aggiornati con i mutamenti dei soci della S.T.P., qualunque sia la forma societaria usata, mentre da quest ultima dipende 19

20 REGISTRO DELLE IMPRESE l aggiornamento o meno delle informazioni presso il registro delle imprese. Se è così, cioè, se, per quanto appena sottolineato, la pubblicità prevista dalla disciplina di diritto comune per i trasferimenti delle partecipazioni sociali è insufficiente allo scopo, la sezione speciale è uno strumento assolutamente inutile e ciò per almeno tre ragioni: anzitutto, perché il regolamento non prevede che i trasferimenti delle quote societarie, qualora siano soggetti pubblicazione presso il registro delle imprese, debbano essere pubblicati anche presso la sezione speciale delle S.T.P. ; poi, perché tale seconda iscrizione, quand anche fosse stata prevista, nulla aggiungerebbe sul piano dell informazione a quanto già conoscibile per effetto della precedente iscrizione ; infine, perchè mancando una disposizione che imponga di comunicare alla sezione speciale delle S.T.P. le variazioni soggettive annotate nell albo resterebbe, comunque, il buco informativo per i trasferimenti riguardanti le S.T.P. in forma cooperativa e di s.p.a.(30). c) Se, dunque, in ragione di quanto appena osservato sub a) e sub b), la pubblicità presso il registro delle imprese è inadeguata al fine di rispondere con certezza al quesito se Tizio sia attualmente socio di una sola S.T.P., a maggior ragione non potrà fornire risposte sicure in ordine alla partecipazione di Tizio a più di una S.T.P. ; pertanto, l attuale disciplina del registro delle imprese non ne fa uno strumento idoneo ai fini della verifica dell incompatibilità e ciò sia che si consulti la sezione ordinaria sia che si consulti quella speciale riservata alle S.T.P. d) Per quanto riguarda la prima informazione (se Tizio sia attualmente socio di una S.T.P. di qualsiasi tipo) certamente più attendibile si rivela, per quanto dianzi osservato, la pubblicità presso l albo professionale, sempreché si sappia dove effettuare la ricerca, cioè nell albo di quale professione e di quale territorio. Sotto questo profilo la ricerca è indubbiamente complicata considerato che gli albi sono numerosi, non sono consultabili, a quanto consta, con modalità telematiche e sono suddivisi territorialmente ma, effettuandola in modo esaustivo, l informazione ottenuta sarebbe ragionevolmente sicura, dato che qualsiasi variazione della titolarità della partecipazione sociale in qualsiasi tipo di S.T.P. deve essere oggetto di pubblicità presso l albo in base alla disposizione dell art. 9, co. 5, reg (su cui v. retro par. 3, sub lett e). Una complessa verifica a tappeto, cioè presso tutti gli albi e su tutto il territorio, dovrebbe consentire anche di accertare se Tizio partecipa a più d una S.T.P. e, quindi, se si trova in posizione di incompatibilità. Ma è chiaro che, in mancanza di uno strumento centralizzato in cui far affluire da tutto il territorio nazionale le informazioni pubblicate presso tutti gli albi, una tale ricerca si presenta, in concreto, molto problematica. e) In sintesi, il complicato procedimento pubblicitario, introdotto dal regolamento sulle S.T.P., è complessivamente inadeguato in relazione allo scopo perseguito, cioè l accertamento di posizioni di incompatibilità derivanti da una duplice partecipazione in S.T.P. e ciò perché la pubblicità presso il registro delle imprese è insufficiente, non 20

21 REGISTRO DELLE IMPRESE essendo in grado di fornire risposte sicure, mentre la pubblicità presso gli albi è attendibile ma costringe ad accertamenti complessi e defatiganti. Quanto, in particolare, all imposizione di una seconda iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese riservata alle S.T.P., la sua assoluta inutilità per qualsiasi finalità informativa anche diversa dallo scopo di verifica di eventuali incompatibilità per cui è stata espressamente prevista sarebbe stata manifesta a chiunque avesse conosciuto il funzionamento del registro delle imprese. Ma forse questo è pretendere troppo dalla nostra burocrazia, specialmente se si considera che il registro delle imprese è operativo da soli diciotto anni! Note (*) Scritto destinato agli Studi in onore di Paolo Stella Richter. 1) Infatti, gli imprenditori soggetti all obbligo di iscrizione nel registro delle imprese erano tenuti, nel regime previgente, anche alla denunzia presso il registro delle ditte (ex art. 47, r.d. 20 settembre 1934, n e art. 1, d.m. 9 marzo 1982,in G.U. 23 marzo 1982, n.80 ). 2) G. MARASA, Il nuovo registro delle imprese : obiettivi, soluzioni, problemi, in Riv. dir. civ., 1997, II, p.133 ss. In senso contrario, cioè per una valutazione positiva delle scelte criticate nel testo, cfr. E. BOCCHINI, Manuale del registro delle imprese, Padova, 1999, spec. p. 20 ss. 3) Infatti, lo stimolo ad adempiere all obbligo di iscrizione nelle sezioni speciali è solo quello di evitare le sanzioni previste dal codice civile per l inottemperanza a tale obbligo. In senso affermativo sull applicabilità delle sanzioni previste dagli artt e 2630, c. c., anche al caso di violazione degli obblighi di iscrizione nelle sezioni speciali del registro v. C. IBBA, Gli atti da iscrivere, nel volume Il registro delle imprese, a cura di G. Marasà e C.Ibba, Torino, 1997, p. 86 ove altri riferimenti nello stesso senso. 4) < L informatizzazione del registro, infatti, consente di reperire rapidamente i dati relativi a qualunque soggetto a prescindere dalla sua collocazione in una sezione piuttosto che in un altra e senza che essa agevoli la ricerca >. Così, efficacemente, C. IBBA, Il registro delle imprese <Voce> per i Dizionari di diritto privato, promossi da N. Irti, Diritto commerciale, a cura di N. Abriani, Milano, 2011, p. 699 ss. e ora in La pubblicità delle imprese, II ed., Padova, 2012, p. 3 ss., ivi a p. 6 da cui è tratta la citazione. 5) Non mi sembra, infatti, risposta soddisfacente invocare come fa E. BOCCHINI, op. cit., p. 21 l equilibrio e la prudenza del legislatore che, in una visione di gradualità nell evoluzione del sistema di diritto commerciale, <non ha voluto ancora rivoluzionare il sistema del codice civile imperniato sulla distinzione tra statuto del grande imprenditore commerciale e statuto di tutti gli altri imprenditori>, evitando che ciò < potesse avvenire surrettiziamente attraverso il Cavallo di Troia del registro delle imprese>. Infatti, ammesso e non concesso che le scelte originarie fossero dovute ad equilibrio e prudenza, certamente tali virtù non traspaiono nei successivi sviluppi normativi di cui si riferisce nel testo. ( Per rilievi analoghi a quelli formulati nel testo cfr., tra gli altri, A. PAVONE LA ROSA, La pubblicità commerciale : non più differibile un meditato intervento legislativo per un riordino dell istituto, in Governo dell impresa e mercato delle regole, Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, t. I, p. 69 ss., spec. p. 73 ss. ; U. BELVISO, Il regime pubblicitario 21

22 REGISTRO DELLE IMPRESE dell imprenditore agricolo (la riforma di inizio secolo), in Studi in onore di P. Schlesinger, Milano, 2002, t. IV, p ss., spec. p ss.) 6) Cfr. G. MARASA, L evoluzione della normativa sul registro delle imprese tra semplificazione e privilegi, Relazione alla V Convention dei Conservatori del registro delle imprese, Roma, 26 ottobre 2001, ora in La riforma di società, cooperative, associazione e fondazioni, Padova, 2005, p. 19 ss. 7) Rispettivamente per l iscrizione degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori,delle società semplici e per l annotazione delle imprese artigiane, individuali e collettive. L unificazione raccolse unanimi consensi in dottrina. Cfr. A. PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, nel Trattato di dir. comm., diretto da V. Buonocore, Torino, 2001, p. 6, testo e nota 6 ; C. IBBA, L iscrivibilità delle procure, ne Il registro delle imprese nella giurisprudenza, II, Atti del convegno di Sassari, 5-6 novembre 1999, Sassari, 2000, p. 121 ss.; G. MARASA, L evoluzione, cit., p.25. 8) < L invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese>. Rilevano la contraddizione tra l attribuzione di effetti meramente notiziali all iscrizione ex art. 16, co. 2 e la previsione di effetti sananti ex art. 20,co. 4, tra gli altri, L. DE ANGELIS, La società tra avvocati : uno sguardo d insieme, nel volume Le società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003, p. 29 ss., a p. 57 ; O. CAGNASSO, L iscrizione nella sezione speciale e l invalidità della società, nel volume cit., p. 135 ss., a p. 140 ss. 9) Cfr. P. SPADA, Schegge di riforma del diritto delle società di persone, in Riv. dir civ., 2002, I, p. 347 ss., a p. 352 ss. ; C. IBBA, nel volume Le società di avvocati (commento al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in Quaderni di diritto commerciale europeo, a cura di C. Angelici e G. Marasà, Torino, 2002, p. 56 ss. ; G. SCOGNAMIGLIO, Amministrazione e responsabilità, ivi, p. 104 ss., a p. 118 ; M. STELLA RICHTER, Costituzione, modifiche e nullità, ivi, p. 68 ss., a p. 69. Per la negazione anche degli effetti costitutivi v. P. MONTALENTI, La società tra avvocati, in Società,2001, 1169 ss., a p ; O. CAGNASSO, La disciplina residuale del modello società tra avvocati, in Società, 2001, p ss., a p. 1181, ID., L iscrizione nella sezione speciale e l invalidità della società, cit., pp ; per la sostanziale equiparazione tra iscrizione nella sezione speciale e mezzo idoneo ai fini dell opponibilità ai terzi di quanto iscritto v., O. CAGNASSO, La disciplina residuale, cit. p ; L iscrizione nella sezione speciale, cit., p ) Cfr., con accenti critici, U. BELVISO, Il regime pubblicitario dell imprenditore agricolo (la riforma di inizio secolo) in Studi in onore di P. Schlesinger, Milano, 2002, t. IV, p ss., spec. pp ss. ; P. SPADA,op. cit., p. 355 ; C. IBBA, Il sistema della pubblicità d impresa, oggi, nel volume, La pubblicità delle imprese, cit. p.339; G. MARASA, L evoluzione, cit., pp ; A. PAVONE LA ROSA, La pubblicità commerciale : non più: differibile, cit., p. 75. E stato anche sostenuto che il riconoscimento di effetti dichiarativi all iscrizione nella sezione speciale implica che la società semplice con oggetto agricolo possa fruire anche degli effetti costitutivi della pubblicità e, quindi, di un grado di autonomia patrimoniale identico a quello delle s.n.c. In tal senso P. SPADA, op. loc. ult. cit. ; in senso contrario C. IBBA, op. ult. cit., p

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