APERTURA DELLA SUCCESSIONE
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- Agnese Galli
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1 IL PROCEDIMENTO SUCCESSORIO PROF.SSA MANUELA COCCA
2 Indice 1 APERTURA DELLA SUCCESSIONE VOCAZIONE E DELAZIONE CAPACITÀ DI SUCCEDERE INDEGNITÀ BIBLIOGRAFIA di 16
3 1 Apertura della successione consta di vari momenti: apertura della successione, vocazione, delazione e acquisto dell eredità. La morte di una persona determina l apertura della successione 1. L art. 456 c.c. stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell ultimo domicilio del defunto. L apertura della successione dunque consiste in un momento temporale e spaziale: il momento iniziale e il luogo della successione. Va pertanto preliminarmente affrontato il problema della corretta individuazione del momento della morte. Infatti, può accadere che il momento della morte dell uomo non coincida con quella dell intero organismo (c.d. morte biologica). In sostanza, non è sempre necessario attendere l estinzione di tutte le cellule dell organismo umano per aversi la morte. In passato, si riteneva che la morte clinica coincidesse con l arresto dell attività respiratoria. In seguito, con l avanzare delle conoscenze mediche, si è preferito far coincidere la morte clinica con l arresto del battito cardiaco. 1 Sull argomento, v. ALBANESE, L apertura della successione, in Tratt. Succ., diretto da Bonilini, I, Milano, 2009, p. 987; LISERRE, L apertura della successione, la delazione e l acquisto dell eredità, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, V, Torino, di 16
4 Successivamente, con l avvento di nuove tecniche di riabilitazione attraverso cui era divenuto possibile la riattivazione del battito cardiaco, si è stabilito che ai fini dell accertamento della morte era necessaria la cessazione della respirazione e della circolazione per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell encefalo 2. Dunque, nell attuale impostazione il concetto di morte va identificato con la irreversibile cessazione di ogni attività del sistema nervoso centrale (c.d. morte celebrale). Tale accertamento è molto importante soprattutto se si considera che solo da tale momento è possibile effettuare l espianto degli organi. In conclusione, per l accertamento del momento ufficiale dell evento morte occorre far riferimento alla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell encefalo. mortis causa. Da tale momento si generano gli effetti giuridici relativi all apertura della successione È ritenuta equivalente alla morte naturale anche la morte presunta 3. Infatti, secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di morte presunta determina una vera e propria apertura di successione mortis causa, in quanto si distingue dalla morte naturale per il solo modo di accertamento della morte, che viene effettuato dall autorità giudiziaria e si fonda su una presunzione legale connessa al decorso del tempo dalla scomparsa. Più specificamente, il momento della morte presunta deve risultare dalla sentenza che dichiara la morte presunta. 2 Così recita l art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n Specificamente sull argomento, cfr. G. AZZARITI, Dichiarazione di morte presunta e data di apertura della successione, in Giur. merito, 1988, pag di 16
5 Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l ultima notizia dell assente o quando qualcuno sia stato fatto prigioniero dal nemico, o da questi internato o comunque trasportato in paese straniero, la data della morte viene fissata nel giorno a cui risale l ultima notizia dello scomparso. Invece, quando la scomparsa sia avvenuta in operazioni belliche o per infortunio, la sentenza determina il giorno e possibilmente l ora a cui risale tale scomparsa. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato. Invece, diversa è la disciplina in caso di assenza, nel qual caso gli eredi possono soltanto domandare l immissione nel possesso temporaneo dei beni. 5 di 16
6 2 Vocazione e delazione Aperta la successione, occorre verificare a quali soggetti spettano i singoli beni del de cuius. La vocazione e la delazione si collegano alla necessità di far subentrare un nuovo soggetto nei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius. Il termine vocazione ereditaria significa indicazione di colui che è chiamato all eredità. Quando ad un soggetto viene attribuita la qualifica giuridica di vocato all eredità, egli acquista poteri atti a tutelare l aspettativa di delazione. Si ricordano, tra tali poteri, la richiesta di apposizione di sigilli, la richiesta di rimozione dei medesimi, la richiesta di formazione dell inventario, la richiesta di nomina di un curatore dell eredità giacente. Il termine delazione indica il fenomeno secondo cui tutti i diritti, i doveri e le altre situazioni giuridiche vengono offerte, alla morte del de cuius, al soggetto che gli succederà. 1. Secondo il diritto romano: delata hereditas intelligitur quam quis possit adeundo consequi, ossia si intende devoluta l eredità che uno possa, accettandola, acquistare. testamento. Tale concetto si rinviene nell art. 457 c.c. che recita l eredità si devolve per legge o per 6 di 16
7 Dunque la delazione può essere effettuata solo per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria) 4, mentre è esclusa la successione per contratto. La delazione può avere varie forme. La delazione si dice condizionale quando l istituzione sia sottoposta a condizione sospensiva. In tale ipotesi la delazione diviene attuale al momento del verificarsi della condizione. Nel periodo antecedente al verificarsi della condizione si avrà soltanto un attesa di delazione. La delazione è successiva, quando è indicato un sostituto, chiamato all eredità nel caso in cui l erede istituito non possa o non voglia accettare. In tale ipotesi il testatore indica una sorta di graduatoria di successibili. Ad esempio, il testatore nomina erede Tizio, ma se questi non voglia o non possa accettare, nomina erede Caio e via discorrendo. Pertanto, il primo della serie è il c.d. istituito, l altro o gli altri sono i c.d. sostituiti. La delazione è solidale, quando tra i coeredi vi è un diritto di accrescimento. In tale ipotesi si ha un unica delazione che si espande man mano che si esaurisce il diritto dei chiamati in concorso. La delazione è indiretta, nel caso di successione per rappresentazione, ossia quando un soggetto subentra nel luogo e nel grado di un altro soggetto. de cuius. Quasi sempre vocazione e delazione si verificano nello stesso momento, ossia alla morte del 4 Secondo NICOLÒ, Raccolta di scritti, I, 1980, p. 17 e G. B. FERRI, Causa e tipo, 1966, p. 191, la delazione è sempre legale, cosicché in caso di successione testamentaria la funzione del testamento sarebbe quella di indirizzare la legge nella direzione voluta dal de cuius e non di determinare l effetto successorio. 7 di 16
8 Ecco perché vi è poca differenza pratica tra i due fenomeni e dunque una parte della dottrina considera le due figure sostanzialmente equivalenti. Invece, secondo un altra interpretazione i due fenomeni sono diversi, in quanto ben potrebbe verificarsi l ipotesi di vocazione senza delazione. delazione. La distinzione sarebbe ben evidente quando non vi è coincidenza temporale tra vocazione e Si consideri, ad esempio, il caso in cui l erede sia istituto sotto condizione sospensiva. Ebbene egli sarebbe chiamato all eredità, ma non sussisterebbe ancora una delazione, poiché costui potrà adire l eredità solo dopo l avveramento della condizione sospensiva. In tale ipotesi, mentre la vocazione è attuale, la delazione viene differita ad un momento successivo: al verificarsi della condizione sospensiva 5. 5 Altre ipotesi in cui emerge il carattere distintivo tra vocazione e delazione sono: istituzione di nascituri, successione del legittimario preterito. In questi casi la delazione è differita, nel primo caso, al momento della nascita e, nel secondo caso, al momento dell esito vittorioso dell azione di riduzione. 8 di 16
9 3 Capacità di succedere L esaurimento delle fasi del procedimento successorio non comporta ipso iure il verificarsi della successione mortis causa, in quanto è necessario, a tal fine che il chiamato all eredità dichiari di accettare. Problema preliminare è quello di stabilire se tale soggetto abbia la capacità di succedere o, al contrario, se sia indegno. Ai sensi dell art. 462, 1 comma, c.c. sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell apertura della successione. Dunque, anzitutto è capace di succedere qualunque persona fisica che sia già nata al momento dell apertura della successione sia ancora in vita. Inoltre, il legislatore concede la capacità di succedere anche a coloro che al momento dell apertura della successione erano soltanto concepiti, presumendo, salvo prova contraria, che sia concepito colui che sia nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (art. 462, comma 2, c.c.). Pertanto, tale disposizione riconosce la capacità di succedere a chi è ancora privo della capacità giuridica. In aggiunta a ciò, va precisato che nell ambito della successione testamentaria il legislatore allarga ulteriormente la capacità di succedere: possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (art. 462, comma 3, c.c.). 9 di 16
10 Dunque, possono essere chiamati a succedere anche coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte del de cuius qualora ricorrano due condizioni: si tratti di una successione che avviene per testamento e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione. Se è chiamato alla successione un concepito, l amministrazione dei beni nel periodo di incertezza per l attribuzione dei beni a lui devoluti, spetta al padre e alla madre (art. 643, comma 2, c.c.). Se invece alla successione è chiamato ex testamento un nascituro non ancora concepito (purché figlio di una determinata persona vivente) l amministrazione dell eredità è affidata, durante il periodo di incertezza circa la sorte dei beni a lui destinati, a coloro a cui l eredità sarebbe devoluta qualora il nascituro chiamato alla successione non dovesse venire ad esistenza. 10 di 16
11 4 Indegnità Passiamo ora ad analizzare l indegnità a succedere, disciplinata dall art. 463 c.c. che indica quali sono le cause tassative di indegnità: - chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; - chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; - chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; - chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima; - chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; - chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 11 di 16
12 - chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Possiamo pertanto catalogare le cause di indegnità in due gruppi. Fanno parte del primo gruppo gli atti compiuti contro la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo, quali l'omicidio o il tentato omicidio, l'istigazione al suicidio, la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità e la decadenza dalla potestà genitoriale. Appartengo al secondo gruppo le offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso. Può essere dichiarato indegno chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta a fare, revocare, modificare un testamento, chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento. L'indegnità non consegue automaticamente, ma è necessaria una pronuncia del Tribunale. La sentenza che pronuncia l indegnità ha efficacia ex tunc: dunque, l indegno si considera come se non fosse mai stato erede ed è pertanto obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l apertura della successione. Legittimato a chiedere la pronuncia di indegnità è chiunque sia potenzialmente idoneo a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria. L'indegno può essere riabilitato. L istituto della riabilitazione, è disciplinato dall art. 466 c.c., che recita Chi è incorso nell indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente 12 di 16
13 abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria. In sostanza, si ha la riabilitazione espressa quando l indegno viene riabilitato con un atto scritto, e cioè con un atto pubblico o con un testamento. A tal fine è necessario che la disposizione contenga la volontà di riabilitare l indegno e la consapevolezza della sussistenza della causa di indegnità. Pertanto il de cuius deve non solo essere a conoscenza del fatto commesso dall indegno, ma anche delle sue conseguenze in campo successorio. Un semplice perdono, anche esplicito, non sarebbe quindi sufficiente, se non fosse accompagnato dalla espressa manifestazione di volontà che l indegno sia riammesso alla successione. In tale ipotesi la riabilitazione è totale. Si ha riabilitazione implicita quando il testatore abbia inserito l indegno tra i successori nonostante fosse a conoscenza della causa di indegnità. In tale seconda ipotesi la riabilitazione è parziale, ossia l indegno riabilitato può ricevere solo nei limiti della disposizione testamentaria e non può ricevere niente come successore legittimo né può impugnare il testamento per lesione di legittima, qualora quanto abbia ricevuto fosse inferiore alla quota di riserva. La ratio per la quale gli effetti di tale tipo di riabilitazione sono stati circoscritti entro i limiti di una specifica disposizione testamentaria è impedire che l indegno possa sommare al diritto al lascito testamentario anche altri diritti spettantigli quale successore legittimo, mettendosi addirittura in una condizione più favorevole di chi mai fosse incorso nell indegnità. 13 di 16
14 Bibliografia M. Bessone - Istituzioni di diritto privato, Torino, Giappichelli F. Bocchini E. Quadri, Diritto privato, Torino Giappichelli F. Galgano- Istituzioni di diritto privato, Padova, CEDAM L. Nivarra - V. Ricciuto - C. Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Torino Giappichelli M. Paradiso, Istituzioni di diritto privato, Torino, Giappichelli F. Gazzoni- Manuale di diritto privato, edizioni scientifiche italiane C. M. Bianca - Istituzioni di diritto privato, Giuffrè P. Perlingieri Manuale di diritto civile, edizioni scientifiche italiane Torrente Manuale di diritto privato, Giuffrè Trabucchi Istituzioni di diritto civile, CEDAM Albanese, L apertura della successione, in Tratt. Succ., diretto da Bonilini, I, Milano, 2009 G. Azzariti, Dichiarazione di morte presunta e data di apertura della successione, in Giur. merito, 1988 Barbero, Natura giuridica dell indegnità a succedere, in Foro pad., 1950, I, p. 843 ss. 14 di 16
15 Calvo, L indegnità, in Diritto delle successioni, Napoli, 2008, I, p. 109 ss. Capozzi G., Ferrentino C., Ferrucci A., Successioni e donazioni, Giuffrè, 2015 G. B. Ferri, Causa e tipo, 1966, p. 191 Ferri, Successioni in generale, art , in Commentario del c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 113 Liserre, L apertura della successione, la delazione e l acquisto dell eredità, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, V, Torino, 1997 Moscati, L indegnità, in Trattato di Diritto Privato, diretto da Rescigno, 1982, p. 73 ss. Moscati, Questioni vecchie e nuove in tema di capacità a succedere e indegnità, in Famiglia, 2006, I, p. 39. Natale, L indegnità a succedere, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Milano, 2009, I, p. 937 Nicolò, La vocazione ereditaria diretta i indiretta, Messina, 1934 Nicolò, Raccolta di scritti, I, 1980, p. 17 Prestipino, Delle successioni in generale. Art , in Commentario teorico pratico al codice civile, Roma, 1981 Radaelli, L eredità giacente, Milano, di 16
16 Rescigno, Trattato breve delle successioni e donazioni, Cedam, 2010 Salis, L indegnità a succedere, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, p. 928 ss. 16 di 16
Accettazione dell eredità BIBLIOGRAFIA
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