SERVIZIO DISTRETTUALE TUTELA MINORI REGOLAMENTO E PROCEDURE DI INTERVENTO

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1 Consorzio Progetto Solidarietà SERVIZIO DISTRETTUALE TUTELA MINORI REGOLAMENTO E PROCEDURE DI INTERVENTO Allegati: A) Procedure per l attivazione degli interventi di affido dei minori B) Procedure per l attivazione degli interventi di Spazio Neutro Approvato con Delibera Assemblea Consorzio Progetto Solidarietà del 02/10/08

2 INDICE Parte I Regolamento del Servizio Distrettuale Tutela Minori pag. 4 TITOLO I: Norme generali pag. 4 Art 1. Oggetto regolamento pag. 4 Art 2. Definizione pag. 4 Art 3. Obiettivi pag. 5 Art 4. Destinatari pag. 5 Art 5. Organizzazione pag. 6 TITOLO II: Caratteristiche del Servizio pag. 6 Art 6. Prestazioni e competenze del Servizio Sociale Comunale pag. 6 Art 7. Prestazioni e competenze del Servizio Distrettuale Tutela Minori pag. 7 Art 8. Prestazioni e competenze a carico dell A.S.L. pag. 9 TITOLO III: Organizzazione del Servizio Distrettuale Tutela Minori pag. 9 Art 9. Presa in carico pag. 9 Art 10. Modalità di accesso pag. 10 Art 11. Cessazione della Presa in carico pag. 10 Art 12. Collaborazione con altri Servizi pag. 10 Art 13. Verifiche pag. 11 TITOLO IV: Norme Finali pag. 11 Art 14. Tutela della Privacy pag. 11 Art 15. Accessibilità agli atti pag. 11 2

3 Parte II Procedure di intervento pag. 12 A) Fase di indagine e Valutazione pag. 12 Procedura per indagine psico-sociale pag. 13 Procedure per valutazioni psicodiagnostiche pag. 14 B) Fase di attuazione del Decreto pag. 15 Permanenza del minore nella sua famiglia di origine pag. 16 Provvedimento di Allontanamento pag. 16 Affido consensuale pag. 17 C) Fase di Monitoraggio e Accompagnamento del nucleo pag. 18 Allegati A) Procedure per l attivazione degli interventi di affido dei minori pag. 19 B) Procedure per l attivazione degli interventi di Spazio Neutro pag. 24 3

4 PARTE I REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE TUTELA MINORI TITOLO 1: NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Individuazione e definizione delle prestazioni psico-socio-assistenziali in materia di Tutela dei Minori, rientranti negli articoli della L.R. 1/86 e Legge 03/08. Suddivisione delle competenze tra Comuni deleganti del distretto di Mantova, il Servizio Distrettuale Tutela Minori e l ASL. Art. 2 Definizione Il Servizio Distrettuale Tutela Minori si occupa di minori soggetti a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria che si trovano in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti ed il recupero delle risorse educative familiari. Il Servizio, su mandato del Tribunale per i Minorenni, in ambito civile, amministrativo e penale e/o del Tribunale Ordinario in ambito civile, assicura ai minori ed ai relativi contesti familiari, sociorelazionali ed ambientali prestazioni psicologiche e sociali volte a ripristinare condizioni di vita favorevoli ad un adeguato sviluppo psico-fisico del minore. L intervento del Servizio si concretizza in azioni, anche di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze dell individuo e della sua famiglia, affinché la stessa sviluppi una situazione di benessere e di autonomia, volta al superamento della condizione di disagio e/o di devianza del minore. 4

5 Laddove non sia possibile il recupero delle risorse educative familiari, verranno individuate soluzioni familiari o comunitarie in grado di rispondere ai bisogni evolutivi e/o di disagio del minore, in sostituzione o in appoggio della famiglia d origine. Il Servizio prevede l attuazione di un approccio globale ed integrato tra le diverse professionalità, attraverso un lavoro di èquipe multidisciplinare ed una collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e gli eventuali Servizi, pubblici o privati, coinvolti, per la definizione, la realizzazione e la verifica dei progetti di intervento concernenti i minori soggetti a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria e le loro rispettive famiglie. Art. 3 Obiettivi Il Servizio Distrettuale Tutela Minori si propone di assicurare e concorrere alla tutela dei minori, residenti sul territorio, sottoposti a provvedimento dell Autorità Giudiziaria, perché oggetti di maltrattamento fisico e/o psichico, grave trascuratezza, abbandono o che si trovano in situazioni di rischio e/o sono sottoposti a procedimenti penali a loro carico. Gli interventi del Servizio sono finalizzati ad una corretta valutazione psicologica e sociale del minore e della sua famiglia, all elaborazione, realizzazione e verifica di un progetto di aiuto specifico per gli stessi ed alla vigilanza sull attuazione delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria. Rientrano nelle azioni del Servizio Distrettuale anche le procedure per l affido familiare, comprese le valutazioni degli aspiranti affidatari ed il sostegno e la formazione degli stessi. Art. 4 Destinatari Destinatari degli interventi sono i minori e le loro famiglie, residenti sul territorio distrettuale, interessati da richieste di indagine preliminare o da provvedimenti della Magistratura nell area civile, penale, amministrativa e i minori stranieri non accompagnati, sin dalla segnalazione. 5

6 Art. 5 Organizzazione Il Servizio Distrettuale Tutela Minori è costituito da un equipe di operatori, composta dalle seguenti figure professionali: Psicologo Coordinatore Assistenti Sociali Personale Amministrativo Si può inoltre prevedere l integrazione dell équipe con figure di competenza psicologica ed educativa in funzione di bisogni specifici o azioni particolari, anche con modalità di collaborazione temporanea. Il Servizio ha la propria sede operativa a Mantova in Via Conciliazione, 128. Il Responsabile del Servizio è il Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà. TITOLO 2: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Il Servizio Distrettuale Tutela Minori opera in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dei singoli Comuni, sia nella conoscenza globale della situazione del minore segnalato e del funzionamento del suo nucleo familiare, sia nell elaborazione di un progetto condiviso d intervento, sia infine nella periodica verifica sull evoluzione della situazione. Art. 6 Prestazioni e competenze del Servizio Sociale Comunale Il Servizio Sociale del Comune, che svolge la funzione di prima accoglienza e di valutazione del bisogno, segnala all Autorità Giudiziaria Minorile le situazioni di abbandono, di trascuratezza e di maltrattamento di un minore o di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di un minore, nonché ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi del minore. 6

7 Nella fase di prima valutazione e di accertamento delle situazioni di rischio, gli Assistenti Sociali dei Comuni possono avvalersi delle consulenze psico-socio-sanitarie dei Servizi Specialistici dell ASL (Consultori, SerT, NOA) o dell Azienda Ospedaliera (CPS, UONPIA) per un approfondimento psicodiagnostico della situazione del minore e/o dei genitori. Il Servizio Sociale Comunale: invia contestualmente la segnalazione del caso alla Procura Minorile e al Servizio Distrettuale Tutela Minori con il quale avvia una relazione di collaborazione finalizzata alla predisposizione della presa in carico; attua gli eventuali interventi che la situazione rende possibile in attesa di emissione del provvedimento dell Autorità Giudiziaria; In seguito all emissione del provvedimento dell Autorità Giudiziaria, il Servizio Sociale Comunale, mantiene una collaborazione e un confronto costante con il Servizio Distrettuale Tutela Minori. L Ente Locale favorisce la realizzazione degli interventi socio-assistenziali ed educativi a favore del nucleo predisposti dal Servizio Distrettuale Tutela Minori ed assicura la copertura finanziaria per l inserimento dei minori, residenti o figli di un genitore residente, in comunità educative o socio-assistenziali o in affido familiare. Art. 7 Prestazioni e competenze del Servizio Distrettuale Tutela Minori Il Servizio Distrettuale Tutela Minori, che si avvale della competenza psicologica dell Asl (come definito dal protocollo di intesa interistituzionale area minori), a seguito delle richieste e dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario, assicura le seguenti prestazioni ed interventi psicosociali: collaborazione con il Servizio Sociale Comunale nella fase che precede l emissione del provvedimento dell Autorità Giudiziaria, come definito dal terzo comma del precedente articolo 6. In particolare, la collaborazione tra Servizio Distrettuale Tutela Minori e Servizio Sociale Comunale può configurarsi come un confronto sul caso e condivisione delle ipotesi di intervento, sia ai fini della segnalazione del caso all A.G. sia per quanto riguarda la gestione della situazione nella fase compresa tra la segnalazione e l arrivo del decreto. Nell ambito di questa collaborazione precedente la presa in carico da parte del Servizio Distrettuale Tutela Minori, risulta opportuno che non vi siano contatti diretti tra gli utenti e gli 7

8 operatori del Servizio Distrettuale Tutela Minori, fatta eccezione per eventuali situazioni particolari che potranno essere valutate dagli operatori dei due Servizi. Indagine psico-sociale sui nuclei familiari di minori oggetti di maltrattamento fisico e/o psicologico, grave trascuratezza e abbandono, o che si trovano in situazioni di rischio e/o sottoposti a procedimenti penali a loro carico. Indagine psico-sociale per l affidamento di minori in caso di separazione conflittuale dei genitori. Indagine e valutazione psicodiagnostica sui minori e sulla personalità dei genitori. Valutazione delle competenze genitoriali. Psicodiagnosi della famiglia allargata. Valutazione complessa sulle diagnosi individuali, familiari e socio-ambientali. Programmazione, organizzazione ed attuazione di un progetto personalizzato di intervento sul minore e sulla famiglia, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e gli eventuali altri servizi coinvolti, pubblici o privati, per i casi sottoposti a provvedimento dell Autorità Giudiziaria. Partecipazione alle udienze del Tribunale per i Minorenni. Esecuzione delle prescrizioni contenute nei decreti del Tribunale per i Minorenni. Valutazioni su collocazioni del minore alternative alla sua famiglia (affidamento, comunità o apertura dello stato di adottabilità). Sostegno psico-sociale individuale e familiare. Vigilanza sull attuazione delle prescrizioni, contenute nei decreti del Tribunale per i Minorenni, e sull andamento della situazione. Relazioni periodiche di aggiornamento al T.M. e per conoscenza al Servizio Sociale Comunale. Valutazione, formazione e sostegno delle famiglie affidatarie. Attivazione, integrazione, collaborazione e coordinamento della rete dei Servizi, socio-sanitari ed educativi, pubblici o privati, coinvolti nel progetto dei minori in carico e relative famiglie. Il Servizio Distrettuale assicura inoltre le seguenti attività tecnico-amministrative: Gestione archivio e banca dati dei minori segnalati e con decreto del Tribunale per i Minorenni. Gestione archivio e banca dati relativi ai minori in affido o in Comunità nonché alle famiglie affidatarie e alle famiglie ritenute idonee all affido. Trasmissione e presentazione del progetto all ente locale comunale competente, per l assunzione degli oneri ad esso relativi. 8

9 Art. 8 Prestazioni e competenze a carico dell ASL Nell ambito delle proprie competenze istituzionali, l ASL partecipa (cfr. protocollo di intesa interistituzionale area minori) alle funzioni della Tutela Minori garantendo la copertura finanziaria per il personale psicologico che effettua le seguenti prestazioni: Valutazione psicodiagnostica dei minori. Psicodiagnosi delle capacità genitoriali. Diagnosi personalità genitoriale. Psicodiagnosi della famiglia allargata. Relazione complessa sulle diagnosi individuali e familiari. Partecipazione alle udienze del Tribunale per i Minorenni per la restituzione della valutazione psicodiagnostica. Valutazione complessiva e stesura del progetto di intervento in collaborazione con l èquipe del Servizio Distrettuale Tutela Minori e il competente Servizio Sociale Comunale. Interventi psicoterapeutici individuali o famigliari. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi. TITOLO 3: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE TUTELA MINORI Art. 9 Presa in carico La presa in carico del soggetto da parte del Servizio Distrettuale Tutela Minori avviene a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria, fatta salva la collaborazione con il Servizio Sociale Comunale nella fase preliminare l emissione del provvedimento, come specificato nel precedente Art. 7 comma 2. 9

10 Art. 10 Modalità di accesso Le persone oggetto di intervento o di provvedimento dell Autorità Giudiziaria accedono al Servizio su convocazione o invito degli operatori (Coordinatore e Assistente Sociale) referenti del caso, individuati al proprio interno, dall equipe del Servizio Distrettuale Tutela Minori. Art. 11 Cessazione della presa in carico Le situazioni restano in carico al Servizio fino a chiusura o ad archiviazione del procedimento per decreto dell Autorità Giudiziaria competente, per trasferimento di residenza del nucleo familiare d origine in altro Distretto Sociale, per il raggiungimento della maggiore età da parte dei minori seguiti o, ancora, per loro decesso. Il Servizio Distrettuale Tutela Minori potrà decidere di archiviare il caso anche decorsi dodici mesi dall esecuzione dell ultimo mandato di indagine, richiesta da parte del Tribunale, senza che in seguito il Tribunale stesso riformuli altri mandati al Servizio. Art. 12 Collaborazione con altri Servizi Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza sono favorite e sollecitate forme di collaborazione ed integrazione con tutti i Servizi, pubblici o privati e le varie agenzie educative che possono concorrere alla definizione e alla realizzazione dei progetti di intervento concernenti i minori in carico e le loro famiglie. In particolare detti progetti possono prevedere: Invio e collaborazione con operatori sanitari per interventi di competenza specifica. Collaborazione ed invio degli interessati a Servizi Specialistici. Invio e collaborazione con operatori dei Servizi che si occupano di disabilità ed handicap, in presenza di problematiche specifiche. Attivazione di interventi assistenziali e socio educativi in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale. Collaborazione con le Associazioni di volontariato che si occupano del sostegno delle famiglie affidatarie. 10

11 Art. 13 Verifiche Si prevede una modalità di lavoro in équipe multidisciplinare (composta dagli operatori del Servizio Distrettuale Tutela Minori referenti del caso, quelli del territorio comunale e degli eventuali altri Servizi specialistici coinvolti) in fase di conoscenza e valutazione della situazione. Successivamente, per la definizione e l attivazione del progetto d intervento, si prevedono periodiche riunioni di équipe multidisciplinare finalizzate alla verifica ed al confronto sull andamento del progetto e sull evolversi della situazione. Al fine di verificare l andamento del Servizio, sono inoltre previsti incontri periodici di confronto con il Coordinatore del Servizio. TITOLO 4 : NORME FINALI Art. 14 Tutela della Privacy In applicazione della L.676/03 (legge sulla privacy) i dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Il trattamento di questi dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Art. 15 Accessibilità agli atti E escluso il diritto di accesso agli atti trattandosi di documenti relativi alla funzione giurisdizionale e non di natura prettamente amministrativa, secondo costante orientamento giurisprudenziale della legge 7 Agosto 1990 n

12 PARTE II PROCEDURE DI INTERVENTO La segnalazione e/o la richiesta di intervento da parte della Magistratura o di altro Servizio per trasferimento di competenza, per utenti che abbiano la residenza nel territorio distrettuale, viene valutato dall équipe del Servizio Distrettuale Tutela Minori che individua al proprio interno gli operatori referenti del caso (Coordinatore e Assistente Sociale). Il Servizio è chiamato ad intervenire su richiesta del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario nelle seguenti fasi del procedimento: A) Indagine e valutazione B) Attuazione del decreto C) Monitoraggio e accompagnamento del nucleo familiare. A) FASE DI INDAGINE E VALUTAZIONE Il Servizio Distrettuale Tutela Minori può essere coinvolto dal Tribunale per i Minorenni per: Procedimenti Civili: per indagine psico-sociale per minori in situazione di rischio, maltrattamento fisico o psicologico, grave trascuratezza e abbandono, separazioni di genitori non coniugati. Procedimenti Amministrativi: per indagine psico-sociale per minori con condotta irregolare. Procedimenti Penali: per indagine psico-sociale per minori soggetti a procedura penale. Il Servizio Distrettuale Tutela Minori può essere coinvolto dal Tribunale Ordinario per: Indagine psico-sociale per l affidamento di minori in caso di separazione conflittuale dei genitori. Affido di minore straniero non accompagnato. Nomina del tutore. Affido consensuale per i primi due anni di attuazione dell affido. 12

13 Procedura per indagine psico-sociale Gli operatori referenti del caso, dopo un confronto con il servizio segnalante per conoscere i motivi che hanno portato alla segnalazione, ed una prima indagine di conoscenza della situazione con gli operatori del Servizio Sociale Comunale e gli eventuali Servizi Specialistici coinvolti, convocano al servizio le persone destinatarie dell intervento o di provvedimento dell Autorità Giudiziaria, per un primo colloquio, finalizzato alla definizione dell intervento richiesto dal Tribunale oltre ad informarli sui tempi e le modalità del percorso diagnostico valutativo. L Assistente Sociale, attraverso colloqui in ufficio e visite domiciliari, con il minore, i suoi genitori, la famiglia allargata e le eventuali agenzie educative o altri adulti coinvolti con il minore e il suo nucleo, effettua una conoscenza del contesto familiare e socio-relazionale in cui il minore vive. Il numero degli incontri è subordinato alla complessità rilevata durante l iter valutativo ed alla collaborazione degli interessati. Lo psicologo, tramite colloqui, somministrazione test, incontri con insegnanti e altri adulti coinvolti, effettua una diagnosi psicologica sul minore e sul suo nucleo familiare. (Vedi procedure per la valutazione psicodiagnostica). Al termine dell intervento, previsto entro il termine stabilito dal Tribunale, l assistente sociale e lo psicologo stendono una relazione contenente i risultati dell indagine psico-sociale effettuata. Quindi gli operatori convocano gli interessati per un colloquio di restituzione di quanto emerso nel corso della valutazione. Gli operatori inoltre si incontrano con l Assistente Sociale del Comune di residenza del nucleo oggetto d indagine, per : - una messa in comune dei risultati dell indagine; - evidenziare gli aspetti problematici della situazione; - condividere il progetto d intervento da proporre al Tribunale dei Minori; - definire le eventuali azioni da realizzare in attesa di emissione del decreto. La relazione contenente i risultati dell indagine psicosociale e le proposte di intervento viene inviata, dagli operatori referenti del Servizio Distrettuale Tutela Minori, al Tribunale per i Minorenni e per conoscenza al Servizio Sociale Comunale. 13

14 In presenza di convocazione l Assistente Sociale del Servizio Distrettuale e lo Psicologo che hanno effettuato l indagine, e l Assistente Sociale del Comune se convocato, partecipano all udienza in Tribunale per i Minorenni. Procedure per valutazioni psicodiagnostiche Il percorso di valutazione psicodiagnostica viene attivato in seguito all incarico del Tribunale per i Minorenni di realizzare un approfondita indagine sulle condizioni personali e familiari del minore in oggetto. L intervento secondo quanto specificato nell art. 8 del presente Regolamento, viene effettuato dallo psicologo dell ASL. La valutazione della famiglia, in particolare delle capacità genitoriali, viene realizzata secondo la seguente metodologia: 4/5 colloqui individuali e/o di coppia; valutazione, mediante colloqui psicologici, delle famiglie di origine dei genitori laddove esse siano coinvolte come figure di riferimento o di appoggio dei minori; La valutazione individuale delle condizioni del minore è realizzata attraverso: almeno 4/6 incontri di osservazione di gioco, colloqui, somministrazione di test volti alla conoscenza della personalità del minore e dei vissuti relativi alla propria esperienza familiare; incontri e/o contatti telefonici con altre figure che entrano in relazione con il minore e la famiglia, come le insegnanti, le assistenti sociali comunali, eventuali servizi specialistici coinvolti. Il lavoro di valutazione si conclude con: la stesura di una relazione conclusiva da trasmettere al Servizio Distrettuale Tutela Minori per l invio al Tribunale per i Minorenni; uno o due incontri di restituzione per condividere con la famiglia il contenuto della relazione e favorire la comprensione del significato delle proposte di intervento formulate dagli operatori; l eventuale comparizione in Tribunale (a discrezione del giudice relatore). 14

15 Tra le prestazioni non dirette all utenza sono necessarie almeno due riunioni di équipe tra lo psicologo ASL e gli operatori del Servizio Distrettuale Tutela Minori: all avvio del lavoro per concordarne il programma ed al termine per la stesura della relazione finale. La realizzazione di un percorso valutativo come quello sopra descritto, ipotizzando che la famiglia conservi un atteggiamento collaborante con gli operatori consentendo lo svolgimento di incontri almeno settimanali, comporta una durata di circa tre mesi. B) FASE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO Ricevuto il decreto attuativo, l équipe del Servizio Distrettuale Tutela Minori individua al suo interno gli operatori (Assistente Sociale e Coordinatore) che prenderanno in carico la situazione rendendo esecutive le prescrizioni del decreto. L équipe valuterà l opportunità o meno di mantenere sul nucleo gli stessi operatori già coinvolti nella fase dell indagine psico-sociale. Gli operatori referenti del Servizio Distrettuale Tutela Minori promuovono una riunione d équipe con il Servizio Sociale Comunale e gli specialisti degli eventuali Servizi coinvolti per: - una presa visione del decreto (previa la trasmissione ufficiale degli atti); - la definizione di un progetto condiviso di intervento sul minore e la sua famiglia; - promuovere l attivazione nella rete territoriale delle risorse sociali, sanitarie ed educative necessarie alla realizzazione del progetto. In un colloquio degli operatori del Servizio Distrettuale Tutela Minori con gli interessati al provvedimento della Magistratura si delineano gli interventi previsti per rendere esecutive le prescrizioni del decreto e i tempi e le modalità di realizzazione. 15

16 Permanenza del Minore nella sua famiglia di origine Nel caso in cui il decreto preveda la permanenza del minore nel suo nucleo familiare, l Assistente Sociale e lo Psicologo ed eventualmente altri operatori coinvolti, attivano un intervento di sostegno psico-socioeducativo a favore del minore e della sua famiglia. Lo stato di avanzamento dell intervento viene documentato dagli operatori che sono tenuti ad inviare al Tribunale per i Minorenni, secondo le scadenze stabilite nel Decreto, relazioni di aggiornamento. Le relazioni di aggiornamento verranno contestualmente inviate per conoscenza al Comune di residenza del minore. Gli operatori del Servizio Distrettuale, referenti del caso, promuovono riunioni d équipe, con gli operatori socio educativi del Comune di residenza e gli eventuali Servizi specialistici coinvolti per aggiornamenti e verifiche sull andamento del progetto, e sull evoluzione della situazione. Provvedimento di Allontanamento Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni disponga un temporaneo allontanamento del minore dalla sua famiglia ed il suo collocamento presso un altro nucleo o in comunità, gli operatori del Servizio Distrettuale Tutela Minori referenti del caso effettuano i seguenti interventi: Selezione degli affidatari o individuazione della struttura in base alle caratteristiche della situazione (l individuazione della struttura avviene in collaborazione con il Comune di residenza del minore). Preparazione e abbinamento del minore. Definizione ed attivazione del progetto di affido (tempi, modalità, obiettivi dell affido; regolamentazione dei rapporti tra minore e famiglia d origine; ruoli e compiti degli eventuali operatori coinvolti oltre all assistente sociale titolare della presa in carico). Definizione ed attivazione del progetto di inserimento in struttura. Informazione sul progetto all Assistente Sociale del Comune di residenza del minore. Monitoraggio della situazione attraverso colloqui con la famiglia d origine e con gli affidatari o gli operatori della struttura nella quale è ospitato il minore. Programmazione ed attuazione (anche in collaborazione con altri operatori ed agenzie) degli incontri protetti minore/ genitore/ famiglia allargata. Sostegno alla famiglia affidataria e recupero della famiglia d origine. 16

17 Stesura di relazioni di aggiornamento periodiche secondo le prescrizioni del T.M.. Partecipazione alle udienze in T.M.. Eventuali incontri periodici di verifica del progetto di affido o di inserimento in struttura con gli operatori del Servizio Sociale Comunale e gli eventuali servizi specialistici coinvolti. Affido consensuale E un intervento di sostegno alla famiglia attraverso il collocamento temporaneo del minore presso altro nucleo familiare o Comunità, con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, su richiesta di questi ultimi o segnalazione degli altri Servizi. Gli interventi psico-sociali a carico del Servizio Distrettuale Tutela Minori sono i seguenti: Selezione degli affidatari o individuazione della struttura in base alle caratteristiche della situazione. Preparazione e abbinamento del minore. Definizione ed attivazione del progetto di affido (tempi, modalità, obiettivi dell affido; regolamentazione dei rapporti tra minore e famiglia d origine; ruoli e compiti degli eventuali operatori coinvolti oltre all assistente sociale titolare della presa in carico). Definizione ed attuazione del progetto di inserimento in struttura, con l avvallo del Giudice Tutelare. Condivisione del progetto con l Assistente Sociale del Comune di residenza del minore. Monitoraggio della situazione attraverso colloqui con la famiglia d origine e con gli affidatari o gli operatori della struttura nella quale è ospitato il minore. Programmazione ed attuazione (anche in collaborazione con altri operatori ed agenzie) degli incontri protetti minore/ genitore/ famiglia allargata. Stesura di relazioni di aggiornamento periodiche ove necessario. Formulazione della proposta di rinnovo dell affido o di rientro presso la famiglia d origine. Incontri periodici di verifica del progetto di affido o di inserimento in struttura con gli operatori del Servizio Sociale Comunale e gli eventuali Servizi Specialistici coinvolti. Atti amministrativi a carico del Servizio Distrettuale Tutela Minori relativi ai provvedimenti di affido: 17

18 Predisposizione di un atto di consenso (Protocollo di Affido) firmato dai genitori naturali, dalla famiglia affidataria e dal Servizio Distrettuale Tutela Minori. Invio relazione al Servizio Sociale Comunale. Invio del Protocollo di Affido ed eventuale relazione al Giudice Tutelare per l emissione del decreto d affido. Invio relazioni di aggiornamento, di proposta di rinnovo o di chiusura del provvedimento al G.T.. Ricezione ed attuazione dell ordinanza di rinnovo o di chiusura del provvedimento emessa da parte del G.T.. C) FASE DI MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO DEL NUCLEO Gli operatori del Servizio Distrettuale Tutela Minori (Assistente Sociale e Coordinatore referenti del caso) in collaborazione con altri eventuali operatori coinvolti: attuano la vigilanza sui nuclei dei minori in carico attraverso colloqui in ufficio o domiciliari con il minore, i suoi genitori e la famiglia allargata, le eventuali agenzie educative o gli adulti coinvolti con il minore e il suo nucleo. Attivano la collaborazione con l Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia per i minori sottoposti a provvedimento penale. Promuovono l invio del minore e/o dei suoi genitori ai competenti Servizi Specialistici in presenza di problematiche specifiche. Coordinano l attivazione della rete territoriale delle risorse sociali, sanitarie ed educative. Organizzano ed attivano gli incontri protetti del minore con i genitori e/o la famiglie d origine, anche con la collaborazione di servizi ed agenzie esterne. Programmano incontri periodici di aggiornamento e di verifica sull andamento del progetto e sull evolversi della situazione con gli operatori socio-educativi del Comune di residenza del nucleo e gli eventuali Servizi specialistici coinvolti. Documentano lo stato di avanzamento dell intervento e inviano relazioni di aggiornamento (secondo le scadenze stabilite dal decreto) al T.M. e per conoscenza ai comuni di residenza. Partecipano alle udienze in caso di convocazione. 18

19 ALLEGATO A) PROCEDURE PER L ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDO DEI MINORI La presente procedura viene allegata quale documento procedurale e metodologico al Regolamento del Servizio Distrettuale Tutela Minori al fine di regolare e formalizzare nel dettaglio l ambito operativo dell attivazione degli interventi di affidamento dei minori, con particolare riferimento all attuazione degli artt. 3, 7, 12, 13 e delle relative sezioni della Parte II del suddetto Regolamento. Si premette che l istituto dell affido viene attivato in un momento di crisi temporanea della famiglia di origine. Per altri tipi di problemi, che si evidenziano come più duraturi nel tempo, ci si orienterà quindi ad altro tipo di intervento per la tutela del minore. Premettendo inoltre che la presente procedura è valida sia per l attuazione dell affido di tipo consensuale che giudiziale, si individuano i seguenti passaggi operativi. Fase iniziale e di attivazione dell affido a) ipotesi in cui la situazione problematica del minore e della sua famiglia sia in carico al Servizio Distrettuale Tutela Minori 1. Il Servizio Distrettuale Tutela Minori, in vista dell attivazione di un intervento di affido, effettua una prima scelta tra le famiglie affidatarie (già valutate come idonee e formate) in attesa, e, se opportuno, informa eventuali operatori esterni dell attivazione di una procedura di affido a favore di un minore in carico. 2. In un incontro congiunto, l A.S. e il Coordinatore del Servizio Distrettuale Tutela Minori, sentendo anche il parere di operatori esterni eventualmente coinvolti, valutano le caratteristiche del minore e 19

20 della famiglia affidataria al fine di decidere per il possibile abbinamento. L esito di questo passaggio vede il parere vincolante del Servizio Distrettuale Tutela Minori per l eventuale prosecuzione dell intervento. 3. Gli operatori del nucleo affidi avvertono la potenziale famiglia affidataria considerata idonea della possibilità dell inserimento di un minore (nel caso si tratti di famiglia conosciuta e formata da tale servizio) e ne valutano la disponibilità attuale, comunicando in seguito all A.S. che ha in carico il minore l esito del colloquio. Nel caso in cui la potenziale famiglia affidataria non sia tra quelle conosciute e formate dal nucleo affidi, è l A.S. della Tutela Minori a compiere questo passaggio. 4. In un incontro congiunto (A.S. e Coordinatore Servizio Distrettuale Tutela Minori e operatori nucleo affidi, nel caso la famiglia sia tra quelle conosciute e formata da tale servizio) viene definito il progetto di affido quale parte integrante del protocollo che verrà in seguito condiviso con la potenziale famiglia affidataria e con la famiglia di origine per arrivare alla approvazione e firma congiunta. Il protocollo - progetto di affido che, in caso non sia già stato emesso decreto in tal senso, verrà successivamente proposto al Giudice Tutelare per la sua omologazione, si configura come documento vincolante che impegna in un contratto tutte le parti coinvolte, e si compone almeno dei seguenti punti: - durata dell affido; - tempi e modalità di avvio dell affido e inserimento del minore nel nucleo familiare affidatario; - obiettivi specifici del progetto di affido; - definizione delle modalità di rapporto tra famiglia affidataria e famiglia di origine; - ruoli degli operatori coinvolti (l A.S. del Servizio Distrettuale Tutela Minori rimane sempre e in ogni caso il punto riferimento e il soggetto responsabile di ogni aspetto del provvedimento di affido, poiché giuridicamente responsabile); - tempi e modi del monitoraggio e delle verifiche periodiche dell andamento dell affido; - tempi e modalità operative ed organizzative dei possibili eventuali interventi di sostegno alla famiglia affidataria nonché tempi e modi per cercare di eliminare le cause che hanno determinato l allontanamento dalla famiglia di origine anche in collaborazione con altri servizi esistenti (Servizio Sociale di base, Cps, Sert, etc) sul territorio. 5. L A.S. convoca la potenziale famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, l operatore del nucleo affidi per la presentazione del minore e delle caratteristiche del possibile affido. 6. L A.S. convoca la famiglia di origine per la presentazione e la condivisione del possibile affido e per organizzare l incontro congiunto con la potenziale famiglia affidataria, nonché per la sottoscrizione del patto delle azioni da svolgere per far rientrare il minore nel nucleo familiare. 20

21 7. L A.S. convoca un incontro congiunto con la famiglia di origine e la potenziale famiglia affidataria, con la presenza, se ritenuto necessario ed opportuno, del Coordinatore del Servizio Distrettuale Tutela Minori e degli operatori del nucleo affidi. In questo incontro viene firmato il protocollo progetto di affido dalle parti coinvolte (le due famiglie e l A.S. del Servizio Distrettuale Tutela Minori) e viene organizzato l inserimento del minore come previsto dal progetto condiviso. b) Ipotesi di minore e sua famiglia in carico a Servizi diversi dal Servizio Distrettuale Tutela Minori Nei casi in cui la situazione problematica del minore e della sua famiglia sia in carico ad un Servizio Sociale territoriale o ad un Servizio specialistico (diverso dal Servizio Distrettuale Tutela Minori) e questi ravvisino l opportunità di attivare l istituto dell affido familiare si osserva la seguente procedura. Il Servizio che ha in carico la situazione invia apposita relazione di segnalazione al Servizio Distrettuale Tutela Minori, illustrando le motivazioni sottostanti alla proposta di attivazione dell affido e si rende disponibile agli incontri necessari per l esame congiunto e l approfondimento della problematica. Nell evidenziare il problema, il Servizio inviante informa anche dell eventuale presenza di risorse, in termini di potenziali famiglie affidatarie, la cui idoneità dovrà venire accertata dal competente Servizio Tutela Minori. A partire da questo momento il Servizio Distrettuale Tutela Minori assume la titolarità della situazione problematica, provvedendo anche ad attivare eventuali interventi temporanei in attesa dell attuazione del progetto di affido. Fase attuativa dell affido - Durante tutta la fase operativa dell affido e fino alla sua conclusione, la presa in carico istituzionale del caso nel suo insieme (membri coinvolti della famiglia di origine, minore e membri coinvolti della famiglia affidataria, servizi coinvolti) vede la titolarità giuridica del Servizio Distrettuale Tutela Minori. La figura di riferimento primaria e costante per tutte la persone coinvolte è quindi l A.S. operante presso tale Servizio che ha in carico il caso. - In funzione delle caratteristiche peculiari del caso, della storia pregressa, delle problematiche attuali e degli obiettivi posti nel protocollo di affido, l A.S. che ha in carico il caso cura la regia della presa in carico ed organizza le azioni e gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti, fino alla conclusione del provvedimento. 21

22 - Nel caso insorgano problematiche durante l attuazione dell affido del minore, la figura alla quale ogni persona o servizio coinvolto deve far riferimento è l A.S. del Servizio Distrettuale Tutela Minori titolare del caso. In seguito, l A.S. stessa, ove necessario coadiuvata dal Coordinatore del Servizio, potrà attivare azioni ed interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche insorte, sia attraverso risorse e competenze interne al Servizio Distrettuale Tutela Minori stesso, sia reperibili presso Servizi esterni. - Gli incontri con le famiglie coinvolte e il minore, finalizzati al monitoraggio dell andamento dell affido, previsti il più possibile nei modi e nei tempi dal protocollo di affido, sono gestiti e condotti dall A.S. che ha la titolarità del caso e vengono realizzati esclusivamente presso la sede del Servizio Distrettuale Tutela Minori e/o la casa della famiglia affidataria. L A.S. titolare del caso potrà prevedere la presenza, durante gli incontri di monitoraggio, di figure terze quali altri operatori coinvolti nella gestione del caso (operatori del nucleo affidi o di altri servizi coinvolti), rimanendo comunque a carico dell A.S. la convocazione e la conduzione degli incontri di monitoraggio. - Durante la fase attuativa dell affido l A.S. titolare del caso organizza l attuazione degli interventi, ove previsti, finalizzati al supporto, sostegno, accompagnamento, formazione delle persone coinvolte. Tali interventi dovranno essere prefigurati, nella maniera più specifica possibile, nel protocollo di affido e per la loro realizzazione il Servizio Distrettuale Tutela Minori si potrà avvalere, oltre che delle proprie competenze e professionalità psicologiche e sociali interne, anche dell apporto di operatori e servizi esterni. Ogni azione e intervento rivolti ai membri delle famiglie coinvolte o al minore affidato dovranno avvenire esclusivamente presso sedi istituzionali o comunque espressamente autorizzate in via preventiva dal Servizio Distrettuale Tutela Minori. Fase conclusiva dell affido - Alla conclusione dell affido, che può avvenire per la terminazione del periodo previsto dal protocollo progetto di affido, ovvero per una interruzione anticipata a seguito di una valutazione in tal senso operata dall equipe del Servizio Distrettuale Tutela Minori, l A.S. di riferimento convoca le parti coinvolte (famiglia di origine e famiglia affidataria), congiuntamente o separatamente in funzione delle caratteristiche della situazione, e condivide con loro una valutazione dell intervento. - L esito dell intervento di affido viene quindi opportunamente documentato dal Servizio Distrettuale Tutela Minori, anche sentendo i pareri degli operatori di altri Servizi esterni ove coinvolti 22

23 nell intervento, e trasmesso nelle forme previste all A.G. o per l adozione di ulteriori provvedimenti o per sancire la conclusione del progetto di affido. - Nei casi di conclusione positiva dell affido, il Servizio Distrettuale Tutela Minori invia relazione di valutazione complessiva del progetto al Servizio Sociale territoriale per gli eventuali interventi di monitoraggio e/o di sostegno all inserimento sociale. A completamento del presente documento vengono riportati di seguito i compiti individuati per il nucleo affidi. COMPITI DEL NUCLEO AFFIDI 1. promozione dell affido nella comunità locale; 2. reperimento delle potenziali famiglie affidatarie; 3. valutazione di idoneità delle potenziali famiglie affidatarie; 4. formazione delle potenziali famiglie affidatarie; 5. istituzione di un registro delle famiglie affidatarie; 6. collaborazione con il Servizio Distrettuale Tutela Minori al momento dell abbinamento minore famiglia affidataria, ove richiesto; 7. collaborazione con il Servizio Distrettuale Tutela Minori alla stesura del protocollo progetto di affido, ove richiesto; 8. interventi di sostegno e accompagnamento della famiglia affidataria (ove richiesti e/o previsti nel protocollo progetto di affido). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si individua, come buona prassi da seguire, sia in via preventiva sia per la risoluzione di situazioni problematiche che intervengano durante l operatività, di fare riferimento al Coordinatore del Servizio Distrettuale Tutela Minori che avrà il compito di analizzare le istanze e individuare risoluzioni e modalità attuative. 23

24 ALLEGATO B) PROCEDURE PER L ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO La presente procedura viene allegata quale documento procedurale e metodologico al Regolamento del Servizio Distrettuale Tutela Minori al fine di regolare e formalizzare l ambito operativo dell attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di incontri protetti tra minori e adulti coinvolti nel procedimento, con particolare riferimento agli artt. 7, 12, 13 e delle relative sezioni della Parte II del suddetto Regolamento. Finalità di Spazio Neutro La attivazione dell intervento spazio neutro avviene su richiesta del Tribunale o del Servizio Distrettuale Tutela Minori o su proposta del Servizio Sociale dei singoli Comuni per: o la raccolta di elementi importanti per l indagine psico-sociale: allo spazio neutro viene dato un mandato di valutazione e osservazione della relazione genitore-figlio e/o del sistema familiare / genitoriale. o La facilitazione e la promozione della relazione tra genitore o altro familiare e minore per contribuire a superare le difficoltà preesistenti, possibilmente in funzione del ripristino dell autonomia dei componenti del sistema familiare nella gestione delle relazioni con il minore interessato. Fase iniziale e attivazione dello spazio neutro: 1. Il Servizio Distrettuale Tutela Minori o il Servizio Sociale comunale, in vista dell attivazione di un intervento di spazio neutro effettua una prima analisi della domanda e contatta il coordinatore del servizio Spazio Neutro, in seguito alla trasmissione della richiesta di attivazione dell intervento corredata di una breve presentazione delle caratteristiche del caso. 24

25 2. Il coordinatore dello Spazio Neutro, insieme all operatore individuato per il caso, incontra l assistente sociale di riferimento per una condivisione delle caratteristiche del caso, ipotizzando una prima ipotesi progettuale di intervento. In questo passaggio operativo potranno essere visionati congiuntamente le documentazioni relative al caso (relazioni dei Servizi, Decreti, relazioni peritali, ecc.). 3. L operatore dello Spazio Neutro insieme all assistente sociale incontra entrambi i genitori o i parenti del minore coinvolti, con l obiettivo di condividere il progetto di intervento e, in particolare, di spiegare le finalità degli incontri protetti, definire e condividere il setting operativo, concordare una calendarizzazione degli incontri tra il minore e il genitore non affidatario o altro famigliare. 4. Dopo la condivisione del progetto di intervento, può essere prevista una fase preliminare l avvio degli incontri tra minore e familiare, costituita da un ciclo di 2 / 4 incontri tra l operatore dello Spazio Neutro e il minore e/o i genitori o familiari coinvolti, al fine di instaurare una relazione di fiducia, chiarire cosa avverrà durante gli incontri, indagare le aree di criticità, di resistenza e di potenzialità della situazione, con un attenzione particolare al punto di vista e al vissuto del minore. Progettazione e attuazione dell intervento di Spazio Neutro: 1. dopo i primi contatti con il minore e la famiglia, alla conclusione della fase iniziale dell intervento, viene configurato dettagliatamente il progetto di lavoro, dove vengono esplicitati i tempi (giorni, orari, frequenza, durata complessiva), gli obiettivi, le condizioni e le modalità degli incontri minore - familiare, le persone coinvolte. 2. Il progetto definitivo di intervento così configurato viene opportunamente ed attentamente condiviso con gli utenti, al fine di ottenere un alleanza di lavoro tra le parti coinvolte. 3. Durante la fase operativa dell intervento, nel periodo di tempo in cui vengono realizzati gli incontri protetti, vengono anche attuati incontri di monitoraggio e verifica intermedi tra operatore di Spazio Neutro, assistente sociale, eventuali psicologi attualmente operanti sul nucleo e, ove ritenuto opportuno, genitori o familiari del minore. 4. Alla conclusione del periodo previsto per l intervento, in funzione anche delle considerazioni emerse durante gli incontri di monitoraggio in itinere, si procede per la terminazione del progetto con azioni di verifica finale dell intervento stesso e la realizzazione di documentazioni specifiche anche ai fini dell aggiornamento al Tribunale ove previsto e richiesto. Le valutazioni conclusive potranno essere 25

26 restituite nei modi adeguati agli utenti coinvolti, anche in vista di eventuali successive azioni o proposte di ulteriori interventi a loro rivolte. Al fine di una più specifica descrizione dell intervento si ritiene opportuno suddividere la casistica afferente allo Spazio Neutro in diverse categorie che, seppur spesso compresenti, possono costituire elementi utili per la concettualizzazione e la pianificazione dell intervento: 1. Situazioni ad elevata conflittualità: in queste situazioni risulta opportuno valutare la possibilità che non ci siano contatti diretti tra i genitori o i familiari coinvolti, almeno nelle fasi iniziali o più critiche, chiarendo comunque che il fine ultimo è quello di arrivare ad una mediazione del conflitto in essere al fine della tutela del minore. La mediazione del conflitto deve essere almeno funzionale agli incontri protetti. Verranno quindi proposti incontri periodici tra i genitori o i familiari coinvolti in presenza dell assistente sociale e/o dell operatore di Spazio Neutro o altri operatori espressamente incaricati al fine di condividere l andamento dell intervento, individuare e superare le eventuali criticità o conflittualità presenti. Si ricerca attivamente di tutelare gli incontri protetti e il minore da episodi di aggressività spesso presenti in occasione degli incontri protetti, in quanto occasioni di contatto diretto tra soggetti coinvolti in relazioni ad elevata conflittualità irrisolta. Ove possibile e ritenuto opportuno può essere prevista l attivazione di un intervento di mediazione familiare parallelo alla realizzazione degli incontri protetti. 2. Situazioni con lunghe separazioni pregresse: risulta fondamentale in queste situazioni predisporre un avvio graduale dello spazio neutro, per evitare un sovraccarico emotivo non solo per il minore ma per tutto il sistema familiare coinvolto. La costruzione di una relazione di fiducia e alleanza tra operatore e minore è un elemento imprescindibile poiché rappresenta una sicurezza per bambino il più delle volte necessaria per poter affrontare la ricostruzione di legami relazionali interrotti e spesso problematici. Nelle fasi di intervento preliminari agli incontri protetti tra minore e genitore o familiare, l operatore dovrà lavorare per facilitare il recupero o la ri-costruzione di una rappresentazione del genitore o familiare rimasto con cui il legame si è interrotto, in modo da preparare il ricongiungimento. In un ottica di servizio integrato rivolto a queste problematiche familiari, è possibile prevedere l attivazione di interventi adeguati al fronteggiamento delle problematiche potenzialmente connesse alla lunga interruzione di una relazione primaria: senso di abbandono, di tradimento, lutto psicologico della figura perduta, strutturazione di meccanismi interni, reazioni emotive e comportamenti disfunzionali o inadeguati, ecc.. Si prevede dunque l attivazione di interventi di tipo consulenziale e di supporto per gli utenti, la supervisione e confronto costante 26

27 dell andamento dell intervento con tutti gli attori coinvolti, l utilizzo di strumenti specifici per la valutazione della relazione e della genitorialità. 3. Situazioni con abuso e/o maltrattamento: l obiettivo dello spazio neutro in queste situazioni consiste soprattutto nel garantire uno spazio protetto che favorisca la comunicazione e la relazione tra il genitore abusante e il minore durante la fase di accertamento, anche al fine di acquisire elementi descrittivi e valutativi ove richiesto o ritenuto opportuno. Nella fase successiva all eventuale accertamento delle responsabilità del genitore e in funzione del mandato del Tribunale, lo spazio neutro contribuisce alla tutela del minore nei momenti di incontro con il genitore o familiare coinvolto, mantenendo una funzione osservativa della relazione e contribuendo, ove possibile, al mantenimento o ripristino di una relazione priva di elementi di inadeguatezza e pericolosità per il minore. Si ritiene fondamentale, in queste situazioni, curare molto il lavoro di rete tra gli operatori (operatori di spazio neutro, assistenti sociali, psicologi) al fine di una integrazione degli interventi per la massima tutela del minore. 4. Situazioni con problematiche psichiatriche e/o tossicodipendenza: l obiettivo principale dello spazio neutro in queste situazioni è quello di accompagnare il minore nella costruzione di strumenti protettivi rispetto alle difficoltà del proprio genitore, in modo da poter mantenere una relazione affettiva ed evitare la perdita della figura genitoriale o una sua presenza inadeguata per il minore. Anche in queste situazioni risulta molto importante impostare il progetto di intervento prevedendo un adeguato e funzionale lavoro di rete tra gli operatori e i Servizi coinvolti, in modo da rendere integrati e coerenti i vari interventi rivolti al nucleo familiare. 27

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