Segnalazioni Novità Prassi Interpretative
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- Luisa Simone
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1 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA DISCIPLINA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013 Con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dall art. 1, commi dal 325 al 328, della Legge 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica. In particolare, si precisa che l articolo 1, comma 325, della Legge di stabilità 2013, nel recepire le disposizioni sulla fatturazione elettronica della Direttiva 2010/45/UE, che ha modificato la precedente Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, ha importato novità rilevanti nella disciplina di cui agli artt. articoli 21 e 39 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di pervenire alla piena equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea e di favorirne un più ampio utilizzo. Prendendo le mosse dalla definizione contenuta nell art 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, l Agenzia delle Entrate evidenzia che circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario. Ne consegue, ad avviso dell Amministrazione finanziaria, che non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create in formato elettronico, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo e che, al contrario, possono essere ritenute fatture elettroniche quelle che, seppur create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici, a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge. Viene, inoltre, espressamente chiarito che la fattura può essere elettronica per 1 / 6
2 chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa. Laddove l emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest ultimo può non accettare il processo e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, ed analogica in capo al secondo. Per quanto attiene ai requisiti della fattura elettronica, nella circolare in commento si evidenzia che la nuova formulazione dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 pone espressamente in capo al soggetto passivo l obbligo di assicurare gli specifici requisiti di autenticità dell origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura elettronica, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. La circolare, richiamando quanto previsto dalle Note esplicative alla citata Direttiva 2010/45/UE, precisa, in buona sostanza, che l origine di una fattura si considera autentica quando l identità del fornitore/prestatore o dell emittente sono certi e che l integrità del contenuto è garantita anche qualora venga mutato il formato della fattura, a patto che i dati non siano alterati. Nella circolare si ricorda, inoltre, che il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico. Con riferimento alle modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica, nella circolare, si precisa che il novellato art. 21 rimette al soggetto emittente l utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i menzionati requisiti di autenticità ed integrità. A titolo esemplificativo, l Agenzia delle Entrate richiama: i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; la firma elettronica qualificata o digitale dell emittente; i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati; le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo. In particolare si specifica il sistema di controllo di gestione è un processo con il quale un soggetto passivo crea, attua e aggiorna la garanzia riguardo l identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell emittente della fattura (autenticità dell origine) e controlla che il contenuto della fattura non sia stato alterato (integrità del contenuto). Nella circolare si chiarisce che chi sceglie di utilizzare un sistema di controllo di gestione deve assicurarsi che non venga conservata soltanto la fattura ma che, per tutto il ciclo di vita del documento, sia disponibile anche la documentazione che ne garantisce l autenticità e l integrità, consentendo cioè che il valore di un componente sia verificabile almeno con una fonte indipendente. In alternativa ai sistemi di gestione, i requisiti di autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantiti mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente. Al fine dell individuazione delle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, nella circolare in commento si rinvia a quanto previsto in proposito dal D.P.C.M. del 22 febbraio I requisiti di autenticità ed integrità menzionati possono essere, inoltre, garantiti anche mediante sistemi EDI; trattasi di sistemi di trasmissione dati caratterizzati dallo scambio di informazioni strutturate di tipo commerciale, amministrative e logistiche in un formato standard, a mezzo di reti di telecomunicazioni nazionali ed internazionali. 2 / 6
3 Per quanto riguarda quindi l ulteriore profilo dell invio della fattura elettronica, nella circolare si illustra come il nuovo articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 non richieda più il previo accordo con il destinatario al fine della trasmissione elettronica della fattura, essendo sufficiente l accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato. È inoltre possibile trasmettere per via elettronica allo stesso destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come ad esempio, le generalità dell emittente, la partita Iva, la data di emissione, etc..), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura. Infine, in ordine all aspetto della conservazione della fattura elettronica, nella circolare si evidenzia che, a seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE, dalla formulazione del novellato art. 39 del D.P.R. 633/1972 emerge, in buona sostanza, che l emittente della fattura elettronica ne garantisce l origine informatica e l integrità del contenuto e procede con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa. Nella circolare si procede precisando che il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di accettare tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento garantendone la leggibilità invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l intenzione del destinatario di non accettare la fattura come elettronica (pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione). La stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell amministrazione digitale CAD). L Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, all emittente non è impedito di procedere all integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i summenzionati requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Si sottolinea peraltro che, ai sensi dell articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007, è obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione; ciò vale tanto per l emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, in tal caso, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica. Nella seconda parte della circolare sono infine riportate delle brevi risposte ad alcuni quesiti concernenti in generale gli obblighi di fatturazione. In particolare, con riferimento alla fattura differita di cui all art. 21, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, si prevede che gli operatori economici possono emettere fattura differita anche in 3 / 6
4 caso di prestazioni di servizi, e non più solo nelle ipotesi di cessioni di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Con riferimento alla fattura semplificata, di cui all art. 21bis del D.P.R. n. 633/1972, si precisa che è possibile, senza che ciò precluda l esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi tradizionali quali la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario/committente oppure il codice fiscale, la partita Iva o anche il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell Unione Europea. L Agenzia delle Entrate prevede di conseguenza, in base ad una interpretazione logicosistematica delle norme, che, in fase di registrazione, ove il cessionario/committente sia stato identificato con il solo codice fiscale o con il solo numero di partita Iva, l obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell emittente è correttamente assolto anche solo con l indicazione dei predetti dati, in luogo di quelli prescritti dall art. 23 del D.P.R. n. 633/1972. In relazione alle ipotesi di fattura rettificativa, ai sensi dell art. 26 D.P.R. n. 633/1972, nella circolare si precisa che la stessa può essere emessa in modalità semplificata a prescindere dall importo certificato. In ultimo, nella circolare si asserisce che anche la fattura semplificata può sostituire la fattura/ricevuta fiscale. In definitiva, è opportuno evidenziare i seguenti passaggi salienti: Il comportamento dell emittente la fattura elettronica è indipendente da quello del destinatario; ne consegue che ciascuno di tali soggetti può adottare le regole di conservazione che ritiene opportune. Anche al fine di evitare vincoli alla diffusione della fatturazione elettronica, si è ritenuto infatti di non prevedere un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura. Non è necessario un previo accordo per l accettazione della fattura elettronica; ne consegue che il comportamento concludente del ricevente che stampa la fattura esime lo stesso dal dover adottare le regole di conservazione per la contabilità informatica; Nell ambito dei requisiti per garantire l autenticità, l integrità e la leggibilità della fattura elettronica, è prevista la possibilità di provvedere anche a mezzo del proprio sistema di gestione. 4 / 6
5 La fatturazione verso la Pubblica Amministrazione segue regole in parte differenti; in particolare, nei confronti della PA è possibile emettere solo fatture strutturate in formato XML e, pertanto, anche ove siano stati adottati sistemi diversi per garantire i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità, qualora la fattura vada inviata alla Pubblica Amministrazione, è necessario convertirla in formato XML. Maria Concetta Cignarella *** Agenzia delle Entrate CIRCOLARE n. 18/E del 24 giugno 2014 OGGETTO: IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione. Sommario: PARTE I; PREMESSA; 1 LA FATTURA ELETTRONICA; 1.1 DEFINIZIONE; 1.2 REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA; 1.3 MODALITÀ CHE GARANTISCONO I REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA; Sistema di controllo di gestione; Apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente; Sistema EDI (Electronic Data Interchange); 1.4 INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA; 1.5 CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA; PARTE II; QUESITI A DOMANDA E RISPOSTA; 1. Fattura differita, di cui all articolo 21, comma 4, lettera a), idonea documentazione per le prestazioni di servizio e unica operazione nel corso del mese.; 2. Fattura 5 / 6
6 semplificata. Alternatività tra i dati identificativi del cessionario/ committente.; 3. Fattura semplificata. Modalità di registrazione; 4. La fattura semplificata. Fattura rettificativa; 5. Fattura semplificata e c.d. fattura/ricevuta fiscale. Per visualizzare il testo della circolare consultare il sito dell Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo colari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18e+del+ 24+giugno+2014/cir18e+del pdf 6 / 6
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