Milano, 28 giungo 2013 PERCHÉ IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE

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1 Milano, 28 giungo 2013 PERCHÉ IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE Il Regolamento (UE) 305/2011 CPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n. 88 del 4 aprile 2011, ha introdotto regole armonizzate: per l espressione delle prestazioni, in relazione alla specifiche caratteristiche essenziali per l apposizione della marcatura CE andando ad abrogare a partire al 1 luglio la Direttiva 89/106/CEE CPD. Nella stesura del Regolamento, il Legislatore ha tenuto conto di tutti quegli elementi di criticità che hanno impedito la piena e corretta implementazione della Direttiva 89/106/CEE, quale ad esempio la non-uniforme applicazione della CPD tra gli Stati Membri che di fatto ha talvolta portato alla creazione di vere e proprie barriere alla libera circolazione dei prodotti. Questa particolare criticità è stata giustappunto superata utilizzando lo strumento del Regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati Membri senza necessità di recepimento alcuno da parte dei medesimi. Due sono i capisaldi che hanno guidato il Legislatore nella stesura del Regolamento: l importanza di fissare condizioni armonizzate per la libera circolazione dei prodotti da costruzioni l importanza di assicurare un affidabile informazione relativamente alle specifiche prestazioni dei prodotti da costruzione Cinque invece i concetti-chiave del Regolamento: 1. Un sistema di specifiche tecniche armonizzate 2. Un condiviso sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 3. Un sistema di Organismi Notificati 4. La Dichiarazione di Prestazione 5. La Marcatura CE AVVERTENZA Il presente documento è esclusivamente una breve presentazione di quelli che sono i concetti chiave del Regolamento (UE) 305/2011 CPR e non si sostituisce in alcun modo alle prescrizioni, disposizioni e procedure di cui al suddetto Regolamento, che è l unico riferimento legislativo cui gli Operatori Economici devo rifarsi per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione.

2 ALCUNE DEFINIZIONI prodotto da costruzione, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse Allegato IV CPR Aree di prodotto nel campo di applicazione del Regolamento kit, un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione caratteristiche essenziali, le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione Rispetto alla Direttiva CPD i requisiti di base delle opere di costruzione sono 7 (e non più 6): resistenza meccanica e stabilità sicurezza in caso di incendio igiene salute e ambiente sicurezza e accessibilità nell'uso protezione contro il rumore risparmio energetico e ritenzione del calore uso sostenibile delle risorse naturali (NEW) prestazione di un prodotto da costruzione, la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione specifica tecnica armonizzata, norme armonizzate e documenti per la valutazione europea messa a disposizione sul mercato, la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'unione nel corso di un'attività commerciale immissione sul mercato, la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'unione fabbricante, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio; distributore, qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato; importatore, qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'unione, che immetta sul mercato dell'unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo; documento per la valutazione europea (EAD), un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (Techcnical Assessment Bodies TABs) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee; 2 valutazione tecnica europea (ETA), la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea; la Valutazione viene realizzata mediante l utilizzo dei documenti di valutazione tecnica (EAD) controllo della produzione in fabbrica (FPC), si intende il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate

3 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE La Dichiarazione di Conformità CPD è sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP), di cui l Allegato III del Regolamento presente un fac-simile. Attraverso la compilazione della DoP - basata sull utilizzo di un norma armonizzata o di una ETA il Fabbricante si assume la responsabilità del prodotto da costruzione e delle relative prestazioni dichiarate. Cosa troviamo in una DoP? Informazioni che consentono l identificazione del prodotto e del Fabbricante L indicazione del sistema o dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione L'uso o gli usi previsti, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; L'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata o nella valutazione tecnica europea, per l'uso o gli usi previsti dichiarati; La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; Il Fabbricante dovrà decidere quali caratteristiche essenziali dichiarare nella DoP. Nel caso in cui non fosse dichiarata alcuna prestazione, si dovrà utilizzare la dicitura NPD (Nessuna Prestazione Determinata), fatte salve due eccezioni: dovrà essere dichiarata almeno una caratteristica essenziale (la NPD non è valida per tutte le caratteristiche essenziali) la Commissione europea può riservarsi di indicare caratteristiche essenziali per cui la NPD non è consentita La DoP deve essere redatta nella lingua o lingue dello Stato Membro in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La Dichiarazione dovrà essere fornita, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, in forma cartacea o su supporto elettronico. Comunque quando richiesta dal ricevente, dovrà essere fornita una versione cartacea. La compilazione della DoP è un pre-requisito essenziale per l apposizione della marcatura CE sul prodotto da costruzione. Se il prodotto da costruzione ricade anche nello scopo di altre direttive di prodotto, il Fabbricante deve compilare sia una DoP in conformità alle prescrizioni del CPR sia una Dichiarazione UE di Conformità in base a quanto previsto dalle altre Direttive. In particolari casi il Fabbricante, pur immettendo sul mercato un prodotto rientrante nell ambito di applicazione di una norma armonizzata, è sollevato dalla compilazione della DoP (e quindi dalla marcatura CE) nei seguenti casi: 1. Il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione 2. Il prodotto da costruzione è fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione 3

4 3. Il prodotto da costruzione è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette DECLARATION OF PERFORMANCE No. 001CPR Unique identification code of the product-type: Positive pressure air/flue terminal with metal flue duct for C62- and C63-type gas appliances T120- P1- D-Vm-L O50 2 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): Positive pressure air/flue terminal with metal flue duct for C62- and C63-type gas appliances T120- P1- D-Vm-L O50 3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: Convey air for combustion, and the products of combustion from appliances to the outside atmosphere. 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): AnyCo SA, PO Box 21 B-1050 Brussels, Belgium Tel Fax: anyco.sa@provider.be 5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): Anyone Ltd Flower Str. 24 West Hamfordshire UK United Kingdom Tel Fax: anyone.ltd@provider.uk 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: System In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: Notified factory production control certification body No performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control. 8. Declared performance Essential characteristics Performance Harmonised technical specification Compressive strength Pass Resistance to fire 050 Gas tightness/leakage: - of the flue - of the air supply duct Flow resistance coefficient: - of the flue - of the air supply duct Thermal resistance of air/flue terminal: - with separate air/flue configuration - with concentric air/flue configuration Thermal shock Flexural tensile strength Durability: - against chemicals - against corrosion - freeze thaw 0,006 l s -1 m -2 (under a positive pressure of 200 Pa) 0,28 l s -1 m -2 (under a positive pressure of 40 Pa) 1,5 (declared) 2,5 (declared) 0,5 m 2 K/W (declared) 0,35 m 2 K/W (declared) Pass Pass Pass Pass Pass EN : The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by: (name and function).... (place and date of issue) (signature) Figura 1 - Esempio Dichiarazione della Prestazione (rif. TF N 530 Rev 2 - Implementation of the Construction Products Regulation (CPR) in harmonized standards - Template for Annex ZA

5 LE NORME ARMONIZZATE E L ETA Le norme armonizzate sono state identificate come la via privilegiata per la compilazione della DoP e l apposizione della marcatura CE secondo CPR. Le norme armonizzate in particolare: Aiutano il Fabbricante nella valutazione della prestazione del proprio prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali Riportano l uso previsto per il prodotto coperto Determinano quale controllo della produzione in fabbrica (FPC) Riportano i dettagli tecnici necessari per l implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Al momento non esistono norme armonizzate CPR ma solo CPD. Le norme armonizzate CPD verranno mano a mano revisionate, in modo da aggiornare gli ANNE ZA a quelle che sono le specificità del Regolamento CPR. I Fabbricanti posso continuare ad utilizzare le attuali norme armonizzate CPD per immettere sul mercato (anche dopo il 1 luglio) nuovi prodotti da costruzione marcati CE secondo CPR. Nel caso in cui un prodotto da costruzione non sia coperto da una norma armonizzata e il Fabbricante vuole immetterlo sul mercato apponendo la marcatura CE secondo CPR, è necessario intraprendere la procedura della Valutazione Tecnica Europea (VTE/ETA). Il fabbricante dopo aver preparato un fascicolo tecnico, che descrive il prodotto, l'uso da lui previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare, deve contattare un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB). L organizzazione dei TAB produrrà una Documentazione Tecnica Europea che sarà usata la preparazione della Valutazione tecnica europea (ETA) necessaria per la compilazione della DoP. 5

6 LA VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE Il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (AVCP) definisce il grado di coinvolgimento degli enti/organismi notificati nella valutazione di conformità del prodotto secondo le relative specifiche tecniche. Cinque gli elementi che la cui combinazione definisce il sistema AVCP: Controllo della produzione in fabbrica (FPC) sulla base di un controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (Type Testing), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto Prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato. L indicazione del pertinente sistema AVCP è riportata all interno dell ANNE ZA delle norme armonizzate di pertinenza CHI TASK S1+ S1 S2+ S3 S4 Fabbricante Organismo Notificato FPC Type-Testing DoP Ispezione Iniziale Sorveglianza Type-Testing Controllo Campioni 6

7 LA MARCATURA CE Il Fabbricante che immette sul mercato dell UE un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata CPR è obbligato ad apporre la marcatura CE secondo la CPR (previa compilazione della DoP) Se, diversamente, il prodotto da costruzione non è totalmente coperto da una norma armonizzata, il Fabbricante può apporre la marcatura CE solo se intraprende la strada delle ETA. Il marchio CE deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e indelebile: sul prodotto sull etichetta apposta sul prodotto sull imballo (nel caso in cui non sia possibile apporlo direttamente sul prodotto) Sui documenti di accompagnamento del prodotto (nel caso in cui non sia possibile apporlo sull imballo) 0123 AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, Belgium CPR-2013/05/12 EN 123-5: 2009 Product A intended to be used in (e.g. curtain walling, fire compartmentation, etc.) essential characteristic 1: 50N/cm 2 essential characteristic 2: Pass essential characteristic 3: Class A1 essential characteristic 4: RE 60 essential characteristic n: xxx Durability of essential characteristic 1: expressed as indicated in the DoP Durability of essential characteristic n: expressed as indicated in the DoP Dangerous substance : Less than 0,2 ppm CE marking, consisting of the CE - symbol Identification number of the product certification body name and the registered address of the manufacturer, or identifying mark Last two digits of the year in which the marking was first affixed reference number of the DoP No. of European standard applied, as referenced in OJEU Unique identification code of the product-type Intended use of the product as laid down in the European standard applied Level or class of the performance declared An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the Construction web site on EUROPA 7 Figura 2 - Esempio Marchio CE (rif. TF N 530 Rev 2 - Implementation of the Construction Products Regulation (CPR) in harmonized standards - Template for Annex ZA

8 LE RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI ECONOMICI Fabbricanti (Articolo 11) Importatori (Articolo 13) Distributori (Articolo 14) Compilazione della DoP e Marcatura CE per i prodotti coperti da norme hens in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 a partire dal 1 luglio 2013 Deve accertarsi che il Fabbricante abbia espletato quanto richiesto Deve accertarsi che il prodotto sia conforme e che tutta la documentazione sia disponibile Conservare la documentazione per 10 anni Assicurarsi che siano implementate procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Monitorare il prodotto immesso sul mercato, se necessario Assicurarsi che il prodotto sia univocamente identificabile Fornire le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in una lingua di facile comprensione, secondo quanto stabilito dallo Stato Membro Interessato Attuare misure correttive Stoccare e movimentare con appropriatezza i prodotti Cooperate con le Autorità Nazionali, al bisogno Attenzione Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante (art.15 Regolamento (UE) 305/2011). 8

9 APPENDICE A FAC-SIMILE - DICHIARAZIONE DELLA PRESTAZIONE DICHIARAZIONE DELLA PRESTAZIONE n Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente) ha effettuato...secondo il sistema... (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V) e ha rilasciato... (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo a seconda dei casi) 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:... (nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente) ha rilasciato... (numero di riferimento della valutazione tecnica europea) in base a... (numero di riferimento del documento per la valutazione europea) effettuata...secondo il sistema... (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V) 9 e ha rilasciato... (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo a seconda dei casi)

10 9. Prestazione dichiarata Note relative alla tabella: 1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3; 2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione; 3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene: a. il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata; oppure b. b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata; Caratteristiche essenziali (cfr. nota 1) Prestazione (cfr. nota 2) Specifica tecnica armonizzata (cfr. nota 3) Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:... (nome e funzioni) (luogo e data del rilascio) (firma) 10

11 APPENDICE B FAQ REGOLAMENTO (UE) 305/2011 CPR In questa sezione sono raccolte alcune delle principali frequently asked questions che la Commissione Europea ha raccolto sul portale Enterprise&Industry Construction. La selezione completa delle faq, che vi invitiamo a consultare, è disponibile al seguente indirizzo-web: ü Tutti i prodotti da costruzione devono essere marcati CE a partire dal 1 luglio 2013? A partire dal 1 luglio 2013, il fabbricante che immette sul mercato un prodotto da costruzione ha l obbligo di marcare CE e di accompagnare il prodotto con la Dichiarazione di Prestazione (DoP) se: il prodotto da costruzione rientra nel campo di applicazione di una norma europea armonizzata per la quale sia già terminato il periodo di coesistenza; OPPURE per il prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ossia una valutazione documentata della prestazione del prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali). N.B. l articolo 5 del Regolamento (UE) 305/2011 definisce le condizioni di deroga sulla base delle quali il fabbricante può, all'atto dell immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nel campo di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere la Dichiarazione di Prestazione e dal marcare CE il prodotto. Nel caso una di queste deroghe sia applicabile, il fabbricante può decidere se marcare CE o no il proprio prodotto (e di conseguenza se accompagnare o no il prodotto da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione). ü Un fabbricante già immette sul mercato un prodotto da costruzione marcato CE prima del 1 luglio Cosa deve fare per continuare a immettere sul mercato lo stesso prodotto dopo il 1 luglio 2013? Per continuare a immettere sul mercato il proprio prodotto da costruzione, il fabbricante deve soddisfare le seguenti condizioni: deve redigere la Dichiarazione di Prestazione in conformità all Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011. Copia della Dichiarazione di Prestazione deve essere fornita al proprio cliente. Per la redazione della Dichiarazione di Prestazione, il fabbricante può utilizzare i contenuti del Certificato di Conformità o della Dichiarazione di Conformità che erano state redatte sulla base della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE; deve marcare CE il prodotto da costruzione; la marcatura CE del prodotto deve essere completa delle informazioni richieste dall Articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 305/2011. Il fabbricante deve astenersi dall applicare sul prodotto iscrizioni o marchi che possono indurre confusione sul significato e sulla forma della marcatura CE. 11

12 ü Dopo il 1 luglio 2013, un distributore è obbligato a ritirare dal proprio negozio i prodotti da costruzione ricevuti prima del 1 luglio 2013 che sono già marcati CE in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) ma non sono accompagnati dalla Dichiarazione della Prestazione (DoP) OPPURE non recano la marcatura anche se sono coperti da una norma europea armonizzata ai sensi della CPD? No, può continuare a vendere questi prodotti sino ad esaurimento delle scorte che sono state consegnate prima del 1 luglio Diversamente, per ogni nuova fornitura di prodotti successiva al 1 luglio 2013, il distributore deve richiedere al fabbricante la Dichiarazione della Prestazione e l apposizione del marchio CE ai sensi del Regolamento CPR. ü Se il prodotto da costruzione non ha subito modifiche, dopo il 1 luglio 2013, il fabbricante è obbligato a rifare i rapporti di prova o le valutazioni esistenti e a richiedere agli Organismi Notificati la sostituzione dei Certificati rilasciati prima del 1 luglio 2013? I rapporti di prova e/o le valutazioni esistenti non hanno bisogno di essere rifatti e i certificati non hanno bisogno di essere sostituiti, dopo il 1 luglio Se il fabbricante non ha apportato modifiche al proprio prodotto, i rapporti di prova e/o le valutazioni esistenti andrebbero rifatti solo se: la norma hen è stata modificata per includere altri metodi di prova / valutazione delle caratteristiche essenziali per le quali il produttore intende dichiarare la prestazione, e se questi cambiamenti nei metodi di valutazione comportano un significativo cambiamento delle prestazioni dichiarate. Nel caso in cui l'organismo di Certificazione che ha rilasciato il Certificato non sia stato designato ai sensi del Regolamento CPR, esso non può effettuare, dopo il 1 luglio 2013, la valutazione e verifica della costanza della prestazione. Pertanto il fabbricante dovrà rivolgersi ad un altro l Organismo di Certificazione che è stato designato ai sensi del Regolamento CPR Nel caso in cui il prodotto sia stato modificato è necessario sottoporlo a una nuova valutazione e verifica della costanza della prestazione. 12

13 ü Un Benestare Tecnico Europeo rilasciato sotto CPD prima del 1 luglio 2013 può continuare ad essere utilizzato per vendere un prodotto da costruzione dopo il 1 luglio 2013? Nel caso, per quanto tempo può essere utilizzato? L'articolo 66 del Regolamento CPR prevede che i fabbricanti possono utilizzare i Benestare Tecnici Europei rilasciati prima del 1 luglio 2013 al pari delle Valutazioni Tecniche Europee ( ETA) previste nel Regolamento CPR per tutta la durata della loro validità. Pertanto il fabbricante può, sulla base del Benestare Tecnico Europeo esistente, compilare la Dichiarazione della Prestazione (DoP), marcare CE il prodotto da costruzione e commercializzarlo nel mercato.. All approssimarsi del termine della validità del Benestare Tecnico Europeo il fabbricante può richiedere una Valutazione Tecnica Europea ad uno dei competenti Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati ai sensi della CPR. ü Per un prodotto non coperto da una norma armonizzata il fabbricante, dopo il 1 luglio 2013, è obbligato a richiedere una Valutazione Tecnica Europea per poter vendere il prodotto nella UE? Il fabbricante, in questo caso, non è tenuto a richiedere una Valutazione Tecnica Europea. Egli può anche vendere il prodotto senza la Dichiarazione di Prestazione (DOP) e la marcatura CE. Inoltre, il fabbricante può presumere che il prodotto non sarà rifiutato negli altri Stati membri dell'ue. In questo contesto è importante ricordare il Regolamento CE 764/2008, che stabilisce le procedure relative all applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, così da rendere operativo il principio di mutuo riconoscimento. ü Qual è l'importanza del manuale di installazione / istruzioni? Si presume che la prestazione del prodotto dichiarata nella DoP sia ottenibile a condizione che il prodotto sia correttamente installato; questo è un punto particolarmente importante per i prodotti venduti come kit destinati ad essere installati nelle opere di costruzione. Pertanto, il/le manuale/istruzioni di installazione che deve/devono essere fornite/i dal fabbricante ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Regolamento CPR riveste/rivestono un ruolo fondamentale ai fini di consentire e garantire la corretta installazione del prodotto. 13

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