AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI UE

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1 Dr. Bartali Claudio Dr. Bartali Luca Dr. Barsottini Claudio Dr. Maltomini Antonio Dr. Turini Stefano Dr. Grossi Simone Dr. Scannerini Daniele AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI UE Nel corso del forum sulle novità fiscali 2011 organizzato dal quotidiano "Italia oggi" il 24 gennaio, l'agenzia delle entrate ha fornito i primi, importanti chiarimenti sul regime autorizzatorio per le operazioni intracomunitarie, istituito dall'art. 27 del D.L. n. 78/2010 con l ' intento di contrastare più efficacemente le frodi all'iva e, attuato dall ' Agenzia con due provvedimenti del 29 dicembre scorso. Questi chiarimenti che, come di consueto, saranno ufficializzati dall'agenzia attraverso una circolare dopo lo svolgimento dell`analoga iniziativa de "Il Sole-240re", consentono di tracciare con maggiore precisione Il perimetro del regime e di indicare le prime soluzioni di carattere operativo, nonché di sviluppare qualche considerazione, non priva di utilità pratica, su quelli che sembrano i possibili effetti secondari delle nuove disposizioni. NORMA DI LEGGE L'art. 27 del D.L. n. 78/2010, com`è noto, ha integrato l'art. 35 del D.P.R. n. 633/72, concernente gli obblighi anagrafici Iva, prevedendo che: -I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, manifestano tale volontà nella dichiarazione di Inizio attività; -nei confronti dei soggetti che hanno manifestato tale volontà, l ' Ufficio può emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, un Provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare le suddette operazioni; -con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o di revoca dell'autorizzazione -ai fini del contrasto delle frodi sull Iva intracomunitaria, con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di Inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni Intracomunitarie (cd. VIES, acronimo di Vat Interchange Electronic System). Art. 27 del D.L. n. 78/ i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, manifestano tale volontà nella dichiarazione di Inizio attività; - l'ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione nei confronti dei soggetti che hanno manifestato tale volontà; - con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o di revoca dell'autorizzazione; - con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati. I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Nel fissare le regole: per il diniego o la revoca, l'agenzia ha precisato anzitutto che la volontà di effettuare le suddette operazioni va espressa:

2 - compilando il quadro I della dichiarazione di inizio -attività (modello AA7 o AA9): 1. indicando negli appositi campi, l'importo degli. scambi intracomunitari (acquisti e cessioni di beni) che si presume di realizzare. Gli enti non commerciali che non svolgono attività rilevante al fini dell'iva, esprimono la volontà barrando la casella C del quadro A del modello AA7, all'atto della richiesta del numero di partita Iva per effettuare acquisti intracomunitari tassabili In Italia (si rammenta che questi soggetti, fino alla soglia annua di euro, sono esonerati, salvo opzione, dal pagamento dell'iva sugli acquisti intracomunitari, e in tal caso non sono Identificati come contribuenti Iva). Qualora l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie sorga dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, dovrà essere espressa: 2. presentando direttamente (deve dunque ritenersi esclusa qualsiasi altra modalità) apposita Istanza ad un Ufficio dell Agenzia delle entrate. I soggetti non residenti, infine, esprimono la volontà, all'atto dell'identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter oppure successivamente, in ogni caso presentando apposita Istanza al Centro Operativo dl Pescara, la struttura dell'agenzia delle entrate competente nel loro confronti. Manifestazione della volontà di effettuare le operazione Inizio attività Compilazione del quadro I della dichiarazione di inizio attività indicando gli scambi intracomunitari presunti Successivamente all inizio attività Presentazione di un apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia delle entrate Soggetti non residente - all atto dell identificazione diretta ai sensi dell art. 35-ter; oppure - successivamente, presentando apposita istanza al Centro Operativo di Pescara PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE L Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dai ricevimento della manifestazione di volontà: -riscontra l'esattezza dei dati dell ' interessato ed effettua una prima valutazione dei rischi di frode; -in caso di esito negativo, emana nel detto termine un provvedimento di diniego dell'autorizzazione, fondato sugli elementi indicati nei due provvedimenti attuativi (es. assenza dei presupposti per la soggettività passiva, precedenti fiscali, ecc.). In assenza di diniego, l autorizzazione si intende rilasciata con effetto dal trentunesimo giorno dalla manifestazione della volontà, termine dal quale la partita Iva del contribuente è inserita nell archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni intracomunitarie ( banca dei VIES). PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

3 Entro trenta giorni L Agenzia delle entrate - riscontra l esattezza dei dati dell interessato ed effettua una prima valutazione dei rischi di frode; - in caso di esito negativo, emana nel detto termine un provvedimento di diniego dell autorizzazione Dal trentunesimo giorno In assenza di diniego, l autorizzazione si intende rilasciata L abilitazione comunitaria della partita Iva può essere verificata dall interessato attraverso l interrogazione telematica nell apposita sezione del sito Internet dell Agenzia. Prima del decorso di trenta giorni dalla manifestazione di volontà, il contribuente, come precisato nella relazione illustrativa del D.L. 78/2010, può effettuare soltanto operazioni diverse da quelle intracomunitarie per le quali è necessaria l autorizzazione; in sostanza, durante tale periodo, egli ha soggettività passiva parziale. I soggetti autorizzati saranno sottoposti a controlli più approfonditi nei sei mesi successivi, nonché ad ulteriori controlli periodici, all'esito dei quali l ' agenzia potrà emettere provvedimento di revoca dell'autorizzazione. E' probabilmente in ragione dl questa particolare azione di vigilanza continua che è prevista la possibilità, per li contribuente che abbia manifestato la volontà di effettuare operazioni lntracomunitarie, di " retrocedere " da tale volontà presentando direttamente istanza in tal senso ad un ufficio dell ' Agenzia. Va evidenziato che, secondo quanto prevede Il "provvedimento VIES", il contribuente può altresì, entro trenta giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, chiedere di non essere incluso nell'archivio informatico presentando direttamente apposita istanza, questa volta, "alla struttura dell'agenzia competente per le attività di controllo". IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO Il provvedimento di diniego e quello di revoca dell autorizzazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla notifica, davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Sarà Interessante, ai riguardo, verificare come sarà delimitato l'oggetto della controversia, in relazione all'attività discrezionale sottesa ai predetti provvedimenti, come pure I'adottabilità della sospensione provvisoria dell'atto impugnato ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92 SOGGETTI GIA IN ATTIVITA In fase di avvio del nuovo regime, il provvedimento dell'agenzia stabilisce regole particolari per l'esclusione (o la conferma) in VIES delle posizioni Iva aperte entro il 28 Febbraio Il provvedimento prevede che, entro il 28 febbraio 2011, saranno esclusi dall'archivio i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività fra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio 2011 senza esprimere la volontà di effettuare operazioni Intracomunitarie (è da osservare che, prima dell'emanazione del provvedimenti attuativi, i contribuenti non potevano sapere che la compilazione dei dati opzionalmente richiesti nel quadro I del modello della dichiarazione di inizio attività sarebbe valsa come espressione della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 27, D.L. n. 78/2010). Non saranno però esclusi coloro che, pur non avendo espresso la volontà, nel secondo semestre del 2010 hanno effettuato operazioni Intracomunitarie e adempiuto agli obbighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi (modelli Intrastat).

4 Sempre entro la data del 28 febbraio 2011, saranno inoltre esclusi dall'archivio i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del dl n. 78/2010, qualora non abbiano presentato, nel 2009 e nel 2010, elenchi Intrastat relativi ad acquisti e cessioni di beni, a prestazioni di servizi rese e ricevute, ovvero che, pur avendo presentato tali elenchi, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per l In merito alla condizione necessaria per mantenere l ' iscrizione in archivio, è da ritenere sufficiente la presentazione di modelli Intrastat nel 2009 oppure nel 2010; non occorre, in sostanza, che i modelli siano stati presentati in entrambi gli anni (cosa evidentemente impossibile per coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2010). Quanto all'espressione "obblighi dichiarativi Iva", sembra di poter dire, stante la natura non dichiarativa della comunicazione dati di cui all'art. 8-bis (in tal senso si esprimono le istruzioni dl compilazione), che essa debba riferirsi alla dichiarazione annuale. Dichiarazione di inizio di attività presentata fra il 31/05/2010 e il 28/02/2011 Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31/05/2010 SOGGETTI GIA IN ATTIVITA - saranno esclusi dall archivio i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività nel suddetto periodo senza esprimere la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; - non saranno però esclusi coloro che, pur non avendo espresso la volontà, nel secondo semestre del 2010 hanno effettuato operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi Esclusi dall archivio i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prims del 31 maggio 2010, elenchi Intrastat relativi ad acquisti e cessioni di beni, a presentazioni di servizi rese e ricevute, ovvero che, pur avendo presentato tali elenchi, non abbiano adempiuto gli obblighi dichiarativi Iva per il RICHIESTA DI CONFERMA IN ARCHIVIO I contribuenti che, in base ai criteri sopra indicati, saranno esclusi dall archivio entro il 28 febbraio 2011, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie possono richiedere di essere autorizzati presentando apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia delle entrate, attivando così la procedura sinteticamente descritta al paragrafo procedimento di autorizzazione. Riguardo agli "effetti sospensivi " di tale istanza, nel corso del forum prima richiamato l'agenzia ha chiarito che se alla data di conclusione delle procedure di esclusione (entro li 28 febbraio 2011) saranno decorsi trenta giorni dalla richiesta di permanenza in archivio, gli operatori saranno confermati senza soluzione di continuità, per cui sono legittimati ad effettuare operazioni intracomuntarie e anche nel suddetto periodo; la prima valutazione della posizione di tali soggetti sarà effettuata dall'agenzia entro il 31 luglio PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE

5 Qualora invece, alla data di conclusione delle procedure, non saranno ancora trascorsi trenta giorni dalla richiesta, l'operatore sarà escluso dall'archivio per esservi poi riammesso al trentunesimo giorno; in questo caso, quindi, nel suddetto periodo non potranno effettuarsi operazioni intracomunitarie. Questa procedura pone, invero, qualche problema, perché il contribuente non può sapere, a priori, se la propria posizione sarà "lavorata" prima o dopo il decorso di trenta giorni dalla richiesta, atteso che li termine del 28 febbraio 2011 segna, letteralmente, la conclusione della procedura di ripulitura degli archivi, che però potrebbe svolgersi anche nei giorni precedenti. Allo stato dell'arte, si può soltanto suggerire al contribuenti a rischio di esclusione: - di presentare, se interessati all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, la richiesta di permanenza in archivio al più presto; - di verificare ripetutamente, nel prossimi giorni, lo stato della propria posizione attraverso l'interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie. RICHIESTA DI CONFERMA IN ARCHIVIO Se alla data di conclusione delle procedure di esclusione (entro il 28 febbraio 2011) saranno decorsi trenta giorni dalla richiesta di permanenza in archivio Se alla data di conclusione delle procedure, non saranno ancora trascorsi trenta giorni dalla richiesta Gli operatori saranno confermati senza soluzione di continuità, per cui sono legittimati ad effettuare operazioni intracomunitarie L operatore sarà escluso dall archivio per esservi poi riammesso nel trentunesimo giorno OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Seconda la norma, il regime autorizzatorio riguarda coloro che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n Letteralmente, quindi, l autorizzazione è necessaria soltanto per effettuare: - acquisti intracomunitari di beni, come definiti dall art. 38 del D.L. 331/93; - cessioni intracomunitarie di beni, come definite dall art. 41 del D.L. 331/93. Si deve osservare, al riguardo, che, per varie ragioni, dovrebbero ritenersi pacificamente escluse dal regime autorizzatorio le seguenti operazioni, sebbene ricomprese formalmente nelle norme richiamate: -operazioni su catalogo, per corrispondenza e simili, con trasferimento di beni da uno stato membro all altro, effettuate nei confronti di privati (c.d. vendite a distanza), tassabili nel Paese membro di destinazione; ancorché assimilate, in uscita, alle cessioni intracomunitarie ai sensi dell art. 41, comma 1, lett. b), tali operazioni sono in realtà extraterritoriali; -cessioni di beni con istallazione nello Stato membro di destinazione; anche queste operazioni sono extraterritoriali, anche se impropriamente assimilate alle cessioni intracomunitarie ai sensi della lettera C del predetto comma1, art. 41; -operazioni senza pagamento dell'imposta effettuate con l ' utilizzo del deposito Iva di cui all'art. 50-bis del D.L,

6 n. 331/93, salvo naturalmente quelle che integrano comunque la nozione di acquisto intracomunitario o quella di cessione intracomunitaria; -acquisti di beni in altri Paesi comunitari, esentati dal pagamento dell ' Iva in Italia, In quanto effettuati dagli enti non commerciali che non rivestono la qualifica di soggetti passivi e dagli altri soggetti di cui all ' art. 38, comma 5, letti c), entro la soglia annua di euro; tali acquisti, infatti, non costituiscono acquisti intracomunitari; -cessioni non Imponibili ai sensi dell ' art. 58,D.L. n. 331/93, in quanto operazioni interne (fornitore IT che cede i beni al cessionario IT1, consegnandoli, su incarico dl questi, in altro Stato membro); -scambi di mezzi di trasporto nuovi, che costituiscono in ogni caso operazioni lntracomunitarie, anche se poste In essere fra privati Su questi aspetti, appaiono comunque necessari chiarimenti dall amministrazione. OPERAZIONI ESCLUSE DAL REGIME AUTORIZZATORIO acquisti di beni in altri Paesi comunitari, esentati dal pagameno dell Iva in Italia cessioni di beni con istallazione nello Stato membro di destinazione; scambi di mezzi di trasporto nuovi fra privati; operazioni su catalogo, per corrispondenza e simili; cessioni non imponibili ai sensi dell art. 58, D.L. n.331/93; operazioni senza pagamento dell imposta effettuate con l utilizzo del deposito Iva. Tornando alla lettera della norma, il rinvio certamente non include le prestazioni dl servizi, che non trovano la loro disciplina nel titolo II capo II del D.L. n. 331/93, Occorre però considerare che le prestazioni dl servizi c.d. generiche, scambiate fra soggetti passivi di due Stati membri, sono disciplinate, sotto vari aspetti, in modo analogo agli scambi Intracomunitari di beni, in quanto: - l ' imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione; - sussiste l'obbligo della dichiarazione riepilogativa modello Intrastat (salvo che si tratti dl prestazioni non Imponibili o esenti a destinazione); - è necessario ii possesso del numero di identificazione Iva, sia del cedente/prestatore sia del cessionario/committente, nei rispettivi stati membri, in base all ' art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come modificato dalla direttiva n. 2008/8/CE. Confermando la fondatezza delle perplessità suscitate dalla formulazione letterale della norma, in occasione dei forum l ' Agenzia ha precisato che "gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell ' Agenzia delle Entrate", L'interpretazione dell ' Agenzia, pur non trovando conforto nella lettera della norma nazionale, è perfettamente in linea con la normativa comunitaria e con la logica del sistema. Peraltro, l'estensione del regime autorizzatorio alle prestazioni di servizi potrebbe avere inattesi risvolti positivi per gli operatori che effettuano solo occasionalmente operazioni Intracomunitarie di importo esiguo

7 (si pensi al soggetto che, di regola, non effettua scambi con l ' estero, ma acquista annualmente l'aggiornamento del software antivirus via Internet). Se, come pare di poter dire, in assenza di autorizzazione l ' operatore " perde " la soggettività passiva nelle operazioni intracomunitarie, allorché effettuerà un acquisto di beni e/o servizi in altro Stato membro agirà come un privato consumatore; pagherà, dunque, al fornitore l'imposta del Paese di origine e non avrà adempimenti Iva in Italia, sicché non dovrà procedere all'autofattura e alla presentazione del modello Intrastat. Anche su questo delicato aspetto non mancheranno certamente i chiarimenti dell Agenzia. Esclusione/conferma delle posizioni aperte fino al 28 febbraio Dichiarazione di inizio di attività presentata fra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio Questi soggetti saranno esclusi dall archivio VIES se nella dichiarazione di inizio attività non hanno manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, salvo che abbiano effettuato tali operazioni nel secondo semestre 2010 e presentato i relativi modelli Intrastat. 2. Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31 maggio I soggetti in predicato di esclusione in base ai criteri a fianco indicati, se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, possono presentare richiesta di permanenza in archivio con apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia. Questi soggetti saranno esclusi dall archivio VIES se non hanno presentato modelli Intrastat relativi ad acquisti/cessioni di beni e a prestazioni rese/ricevute negli anni 2009 e 2010, oppure se, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

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