La ricettazione in Medicina Veterinaria nella Clinica degli Animali d affezione

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1 La ricettazione in Medicina Veterinaria nella Clinica degli Animali d affezione Cristina Cellini, Angelo Peli, Stefano Cinotti INTRODUZIONE La normativa vigente in materia di medicinale veterinario, costituisce ormai un corpus iuris tanto vasto, complesso ed articolato da renderne difficile una sufficiente conoscenza ed un univoca interpretazione, non solo per il libero professionista, ma anche per gli stessi operatori del Servizio Sanitario Nazionale. I numerosi articoli sulle riviste di settore, i vari convegni, tavole rotonde, giornate di studio dedicati all argomento, nonché addirittura le vicende giudiziarie che, anche di recente, hanno assunto il clamore della cronaca (vedesi ad es. il ricorso in appello al Consiglio di Stato di Federfarma che chiede l annullamento del DM 306/01, già respinto dal TAR del Lazio il 10 gennaio 2002), ne sono efficace testimonianza. Indubbiamente a creare tale situazione ha contribuito, in maniera significativa, l enorme produzione giuridica a livello comunitario, alla quale il nostro paese ha iniziato ad adeguarsi dal Infatti, allo scopo di rendere concreto il Mercato Unico europeo e permettere un libero mercato fra gli Stati membri, garantendo animali sani ed alimenti salubri, il Parlamento europeo e il Consiglio dell Unione europea, per armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative al farmaco veterinario, hanno deliberato ed adottato numerose direttive, fra le quali le più importanti sono: la Direttiva 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai medicinali veterinari, la Direttiva 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, la Direttiva 90/677/CEE, che estende il campo di applicazione della Direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica, la Direttiva 92/74/CEE, che amplia il campo di applicazione della Direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari. Diverse e sostanziali modifiche sono state apportate a queste direttive nel corso degli anni, tanto da spingere il Legislatore europeo a procedere, ai fini di una migliore razionalità e chiarezza della norma, alla codifica delle suddette direttive riunendole in un unico testo: la Direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e pubblicato sulla GUCE n. L 311 del 28/11/2001. Per poi migliorare e semplificare il quadro legislativo generale, ed eventualmente completare o precisare talune disposizioni in materia di medicinali veterinari, la Commissione delle Comunità europee ha presentato nel documento COM (2001) 404 definitivo del 26/11/2001, fra le altre, anche la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio - che modifica la Direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. 1

2 In Italia la legislazione specifica sul farmaco veterinario è stata recepita solo nel 1992 con il DL.vo 119/92. E da notare che, prima di quella data, non si era ritenuto necessario separare la legislazione del farmaco veterinario da quella del farmaco umano. Pertanto, i due settori, quello veterinario e quello umano, risultavano indistinti nella regolamentazione della produzione (officina farmaceutica), della registrazione (commissione unica del farmaco), della distribuzione (grossisti e farmacie) e dell impiego. Nella tabella seguente si riportano i principali disposti normativi nazionali sul medicinale veterinario. Principali riferimenti normativi nazionali relativi al medicinale veterinario DL.vo n (attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari) Rettifica al DL.vo119/92 Circ n.7 (applicazione del DL.vo 119/92) Circ n.24 (applicazione del DL.vo 119/92) Circ. Min n.29 (applicazione del DL.vo 119/92) DL.vo n.66 e succ. mod. (in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica) DM e succ. mod. (approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria) Circ. Min n.21 (modalità applicative del DL.vo 119/92) DL.vo n.110 (in materia di medicinali omeopatici veterinari) DM (individuazione dei medicinali veterinari non sottoposti all obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria) DL.vo n.47 (in materia di medicinali veterinari) DL.vo n. 336 (concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β- agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti) Circ. Min n.14 (Linee guida applicative del DL.vo 336/99) DM n.306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli artt. 31 e 32 del DL.vo 119/92 e succ. mod.) In un simile scenario, una trattazione completa ed esaustiva dell intero corpus in materia di farmaco risulterebbe di proporzioni tanto vaste e di così ardua interpretazione da esorbitare, sicuramente, le sole forze e competenze degl Autori. Pertanto, si è scelto di focalizzare l attenzione su quegli aspetti peculiari del medicinale veterinario che si ritiene di più immediata applicazione nella pratica professionale. Ciò vuol dire che l obiettivo è stato quello di estrapolare dalla grande produzione giuridica comunitaria e nazionale, quei disposti normativi che, più da vicino, dettano il comportamento, di fronte alla legge, del medico veterinario nell uso 2

3 del farmaco. Su questa base, si è proceduto ad un lavoro di sintesi che avesse come risultato quello di arrivare a descrivere, per tutti i tipi di ricetta medico veterinaria le specifiche indicazioni d impiego a seconda sia del tipo di medicinale sia della specie animale a cui è destinato. IL MEDICINALE VETERINARIO: DEFINIZIONI Vista l ampiezza e l eterogeneità d impiego dei farma ci in medicina veterinaria e dal momento che lo stesso Legislatore ha previsto regimi d uso, di dispensazione e di ricettazione differenti per le varie categorie di farmaci veterinari, si ritiene utile riportare in sintesi le diverse definizioni (e di conseguenza le differenti tipologie) che al medicinale veterinario sono attribuite secondo la vigente normativa. il DL.vo 178/91 art. 1 comma 1 definisce come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all uomo o all animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell uomo o dell animale. il DL.vo 119/92 art. 1 comma 1 punto d definisce poi medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali. Da questa legge, modificata ed integrata da atti successivi, discende l attuale configurazione giuridica e normativa del farmaco veterinario. I medicinali veterinari possono essere classificati in: Specialità medicinali Descrizione Rif. normativo DL.vo 178/91 art.1 com.3 DL.vo 119/92 art.1 com.1 c) Medicinali veterinari prefabbricati DL.vo 119/92 art.1 com.1 e) Galenici magistrali veterinari FU X ed. Premiscele per alimenti medicamentosi DL.vo 119/92 art.1 com.1 f) Alimento medicamentoso DL.vo 119/92 art.1 com.1 g) Medicinali veterinari ad azione immunologica Medicinali omeopatici per uso veterinario DL.vo 66/93 art.1 com.2 DL.vo 110/95 art. 1 com.1 Sono specialità medicinali i farmaci precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale (nome di fantasia) ed in confezione particolare. Si intende per medicinale veterinario prefabbricato qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione di specialità medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza trasformazione (ex galenico officinale, Circ. 7/92 - prima si distingueva dalla specialità per l assenza di indicazioni terapeutiche e di foglietto illustrativo, in origine si trattava di quei medicamenti ottenuti da manipolazioni di droghe animali o vegetali e quindi di farmaci complessi non ben definiti, art. 144 TULLSS). Sono galenici veterinari magistrali quelli preparati estemporaneamente in farmacia su specifica ordinazione del medico veterinario prescrittore che indica: il principio 3

4 attivo o i principi attivi da impiegare, gli eccipienti, le sostanze veicolo, la preparazione in varie unità della composizione totale, l indicazione della modalità di somministrazione, le dosi e la durata d impiego. E una premiscela per alimenti medicamentosi qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi (ex integratore medicato o premiscela medicata, Circ. 7/92) Si intende per alimento medicamentoso qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà medicinali (ex mangime medicato, DL.vo 90/93). Si intendono medicinali veterinari ad azione immunologica quelli somministrati agli animali allo scopo di indurre una immunità attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria. E considerato medicinale omeopatico veterinario ogni medicinale veterinario ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle Farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. MODALITA D USO DEI FARMACI Le modalità di ricettazione differiscono a seconda che il medicinale veterinario venga impiegato per uso proprio, per uso improprio o venga acquisito per scorta. a) Per uso proprio s intende l impiego di un farmaco secondo le indicazioni autorizzate al momento dell autorizzazione all immissione in commercio (AIC) e chiaramente elencate nel foglietto illustrativo. b) Per uso improprio si intende l impiego di un farmaco in modo diverso da quello per cui è stato autorizzato. A tale riguardo, sono da evidenziare due punti. Il primo è che la condizione imposta dalla norma per l uso improprio è la salvaguardia del benessere animale. Il disposto dell art. 3, comma 5 del D.L.vo 119/92 e succ. modif., recita infatti: ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario può somministrare ad uno o a più animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia: un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un altra categoria di produzione o per un altra specie animale, o autorizzato per la stessa specie ma per una diversa affezione; in mancanza di uno dei suddetti farmaci, un medicinale autorizzato per l impiego in campo umano (escludendo però chemioterapici ed antibiotici immessi in commercio da meno di 5 anni); in mancanza di tale medicinale, un prodotto preparato in farmacia dal farmacista su ricetta magistrale del medico veterinario. Il secondo punto è che il ricorso a medicinali impropri va fatto nello stretto rispetto della gerarchia indicata dalla medesima norma. Quindi, una volta accertato che, nel territorio nazionale, non esiste in commercio un medicinale veterinario autorizzato per il caso specifico, il Medico Veterinario può prescrivere e somministrare un farmaco improprio, rispettando strettamente l ordine gerarchico indicato nello stesso comma 5. In caso, negli animali da compagnia, del ricorso all uso improprio di un farmaco registrato per l uomo, la ricetta medico veterinaria deve essere non ripetibile indipendentemente dal regime di dispensazione ad esso autorizzato (DL.vo 119/92 art.3 comma 5 punto b). 4

5 La prescrizione impropria negli animali da reddito è sempre in triplice copia non ripetibile, e il medico veterinario deve sempre indicare i tempi di sospensione indicati dalla normativa (DL.vo 119/92 art.3 comma 6). E da notare che, recentemente, l uso improprio è stato espressamente esteso anche ai medicinali ad uso ospedaliero ed a quelli prescrivibili solo da uno specialista. L art. 17, commi 6 e 7, del DM 306/01, consente infatti alle strutture veterinarie, di acquistare attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e di utilizzare per uso improprio, in mancanza di medicinali ad uso veterinario, medicinali ad uso umano (DL.vo 119/92 art. 3, comma 5) cedibili solo ad Ospedali e Case di cura (con l esclusione di antibatterici) e medicinali prescrivibili solo da uno specialista (DL.vo 539/92 art. 8). Quest ultimi medicinali, peraltro, sono acquistabili solo in farmacia. Prescrizione per uso improprio (DL.vo 119/92 art. 3 commi 5 e 6) Ricetta Ripetibile in copia semplice (RR) per medicinali registrati per animali da compagnia di altra specie o per altra affezione Per animali da compagnia Per animali da reddito Ricetta Non Ripetibile: in copia semplice (RNR) per medicinali ad uso umano e per i medicinali omeopatici veterinari autorizzati con procedura semplificata (DL.vo 110/95 art.2); in Triplice copia (RNRT) per i medicinali registrati anche o solo per animali da reddito. Ricetta Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT) Tempi di attesa minimi (se non indicati): 7 gg per uova e latte; 28 gg per la carne; 500 C/giorno per i pesci; Zero gg per i medicinali omeopatici veterinari con p.a. 1 ppm. c) La scorta infine è da intendersi come l approvvigionamento di medicinali destinati a costituire una riserva per gli impianti dove si allevano/detengono animali, ovvero per le strutture in cui opera il medico veterinario, o propria del libero professionista. Poichè in tal caso alla base della ricettazione del medicinale non esiste una diagnosi rivolta ad uno o più animali, è da notare che l atto formale col quale il medico veterinario richiede i farmaci destinati alla scorta, non è da intendersi in senso stretto come ricettazione mancandone i requisiti e le indicazioni della prescrizione (vedi oltre), quanto piuttosto è da considerarsi una richiesta per approvvigionamento. Questa richiesta di approvvigionamento dei medicinali per scorta prevede due modalità: quella sui medicinali veterinari, regolata dal DL.vo 119/92, che possono essere acquisiti come scorta dell impianto (art. 34) o come scorta del libero professionista (art. 35). e quella specifica sulle sostanze stupefacenti, regolata dal DPR 309/90 art. 42 e dalla L 12/01; LA RICETTA MEDICO VETERINARIA La ricetta medica e, nel nostro caso, la ricetta medico veterinaria è un provvedimento composto di tre parti, due delle quali l ordinazione e la sottoscrizione, sono rivolte al farmacista, mentre la terza, quella dell istruzione è rivolta al paziente. 5

6 Il termine ricettazione, in campo medico, indica, sensu strictu, la compilazione di una ricetta. E tuttavia singolare notare come, di recente, molti sanitari preferiscono impiegare in sua vece il termine di prescrizione, forse per non confondere la ricettazione (di un medicinale) con l omonimo illecito penale. Ricettazione e prescrizione non sono però sinonimi. Infatti la prescrizione si riferisce a quelle due parti, ordinazione e sottoscrizione, indirizzate al farmacista, nelle quali il medico veterinario da le indicazioni relative alla preparazione del medicamento, chiedendogli l impiego di determinati principi attivi, l aggiunta di eccipienti o di sostanze veicolanti, la suddivisione in dosi unitarie al fine di favorirne l assunzione da parte dell animale. Questo nella formulazione della ricetta magistrale. Quando il sanitario ordina una specialità medicinale, un medicinale veterinario prefabbricato o una premiscela per alimenti medicamentosi, la prescrizione è già esaurita dall azienda farmaceutica produttrice. Molti sanitari, così come il legislatore in diverse norme, hanno cominciato ad estendere, impropriamente, l uso del termine prescrizione anche a quella parte della ricetta indirizzata al cliente, e meglio definita istruzione, che riguarda le modalità di assunzione del farmaco quali sono la dose, la durata del trattamento, la via di somministrazione e i tempi di sospensione (negli animali da reddito). La prescrizione è diventata quindi oggi, l insieme di tutte le indicazioni che il medico veterinario fornisce al farmacista ed al cliente. Dal punto di vista giuridico, la ricetta è contemporaneamente: una attestazione per il medico veterinario, che certifica che un ben individuato animale necessita di un determinato farmaco, una ordinanza per il farmacista, che deve strettamente attenersi a quanto indicato nella stessa, e può modificarne i contenuti solo previo assenso del medico veterinario, che dovrà essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante comunicazione sottoscritta dallo stesso medico prescrittore (DM 306/01 art. 11 comma 2), una autorizzazione per il proprietario o detentore responsabile dell animale ad acquistare il farmaco. Quindi nell attività di prescrizione e compilazione della ricetta (ricettazione) sono coinvolte tre parti: un agente, individuato nel medico veterinario, che è colui che avendone la competenza tecnica e giuridica da le indicazioni terapeutiche stabilendo il farmaco, la dose giornaliera, la durata del trattamento e quant altro ritenga opportuno o sia stabilito dalla legge; un destinatario delle indicazioni presenti nella ricetta, che è il farmacista; un paziente animale ben individuato, che è l unico destinatario della prestazione professionale costituita dalla prescrizione e dalla formulazione della ricetta. In base all art. 3 comma 4 del DL.vo 119/92 e all allegato I del DM , la prescrizione medico-veterinaria è obbligatoria per la vendita di: Medicinali veterinari che contengono principi attivi dotati di proprietà stupefacenti (ovvero sostanze incluse nell elenco dei farmaci psicotropi per l uomo); Medicinali veterinari che contengono principi attivi soggetti a restrizioni particolari da parte delle legislazioni comunitaria e/o nazionale; Medicinali veterinari che contengono principi attivi dotati di stretto margine di maneggevolezza commisurabile in un rapporto fra dose tossica e dose terapeutica inferiore a 5 nelle specie di destinazione; 6

7 Medicinali veterinari che contengono principi attivi caratterizzati da effetti collaterali gravi, riconosciuti e già noti, nonché da altri comprovati dalla prevista attività di farmacovigilanza; Medicinali veterinari che contengono principi attivi di riconosciuto abuso e/o uso improprio e comunque quelli contrassegnati dall avvertenza circa i rischi derivati da uso improprio nelle specie di destinazione; Medicinali veterinari che comunque prevedono un tempo di sospensione; Medicinali veterinari che contengono principi attivi per i quali esistano noti e comprovati rischi di impatto ambientale; Medicinali veterinari per il cui impiego sia essenziale l intervento da parte di un medico veterinario; Formule magistrali destinate agli animali; Tutti i medicinali veterinari somministrabili per la sola via parenterale, esclusi quelli per la terapia dell anemia ferropriva degli animali lattanti, le soluzioni per la terapia reidratante, anche quelle contenenti vitamine idrosolubili, oligoelementi, aminoacidi e monosaccaridi; Medicinali veterinari a base di principi attivi o di loro associazioni presenti sul mercato dei Paesi comunitari da meno di 5 anni. Nel seguente prospetto si riportano i tipi di ricetta previsti in medicina veterinaria dalla normativa vigente ed i principali riferimenti legislativi per ciascuno di essi. Tipi di Ricetta Ricetta veterinaria Ripetibile in copia semplice (RR) Ricetta veterinaria Non Ripetibile in copia semplice (RNR) Ricetta veterinaria Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT) Ricetta Ministeriale Speciale per stupefacenti (appartenenti alle Tab. I - II - III) (RMS) Ricetta Ministeriale Speciale per stupefacenti per la terapia del dolore (appartenenti all All. III-bis) (RMStd) Riferimenti normativi RD 27/7/34 n art. 167 DL.vo 119/92 artt. 3, 32 DM 28/9/93 art. 2, commi 3, 5 e 6 DM 306/01 artt. 7 e 11 RD 27/7/34 n art. 167 DL.vo 119/92 artt. 3, 32 DM 28/9/93 art. 2, commi 3 e 4 DM 306/01 artt.7 e 11 DL.vo 119/92 artt. 3, 32 DM 28/9/93 DM 306/01 artt. 11 e 15 (L 685/75) DPR 309/90 modif. dalla L 12/01 artt. 14, 43 e 45 DPR 309/90 modif. dalla L 12/01 DM 24/5/2001 A premessa della discussione sui vari tipi di ricetta, si ricorda che il Ministero della Sanità ha stabilito con il DM 23/11/95 le categorie di medicinali veterinari sottoposti all obbligo di vendita dietro presentazione di prescrizione medico veterinaria (art. 1 comma 1 e allegato I), la possibilità di esenzione da tale obbligo per i medicinali veterinari non appartenenti alle categorie presenti in allegato I (art. 1 comma 2) e l elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico veterinaria (art. 1 comma 3 e allegato II). A questi ultimi farmaci è stata concessa l Autorizzazione all Immissione in Commercio (AIC) senza presentazione di prescrizione medico veterinaria. La loro vendita al proprietario degli animali è riservata ai farmacisti in farmacia (art. 2). Per questi medicinali il farmacista non ha alcun obbligo di registrazione. 7

8 Possono essere liberamente acquistati su indicazione, anche solo verbale, del medico veterinario, su consiglio del farmacista o per semplice richiesta del proprietario dell animale. La vendita al dettaglio dei medicinali destinati esclusivamente all uso per i pesci d acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica e comunque senza obbligo di prescrizione medico veterinaria (DL.vo 119/92 art. 37 comma 3ter). Ricetta medico veterinaria Ripetibile in copia semplice (RR) (TULLSS) RD 27/7/34 n art. 167 DL.vo 119/92 artt. 3 e 32 DM 28/9/93 art. 2 DM 306/01 artt Si tratta della ricetta, prevista dall art. 167 del TULLSS, redatta su carta intestata del medico veterinario e deve essere utilizzata per la prescrizione di quei medicinali veterinari, destinati esclusivamente ad animali da compagnia, per la cui dispensazione è esplicitamente prevista la ripetibilità nell AIC (DL.vo 119/92 art. 32 comma 7). In deroga a quanto stabilito dal DL.vo 119/92 art. 32 comma 3, i medicinali veterinari per uso orale contenenti antibiotici, chemioterapici e antiparassitari destinati al trattamento di animali le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, qualora il Ministero della Salute lo autorizzi (DL.vo 119/92 art. 32 comma 3 bis). Formalismi La ricetta deve essere redatta su carta intestata del medico veterinario (con qualifica, indirizzo e numero di telefono), su cui devono essere indicati la specie dell animale curato ed il nome del suo proprietario, vi devono inoltre figurare il nome della specialità, la dose ed il modo di somministrazione, la data e la firma del medico veterinario. Non vi è obbligo di altri formalismi quali cifre in tutte lettere, uso di inchiostro indelebile e indirizzo del proprietario. Validità La ricetta medico veterinaria ripetibile ha validità di 3 mesi dalla data di rilascio e può essere utilizzata fino a 5 volte (DM 28/9/93 art.2 comma 5). Adempimenti per il Farmacista Il farmacista ad ogni evasione deve apporre sulla ricetta il timbro e la data, e nei casi, previsti dall art. 32 comma 4 del DL.vo 119/92, in cui è richiesto l obbligo di registrazione, egli è tenuto a munirsi di fotocopia della ricetta dopo ogni spedizione. Al termine del periodo di validità il farmacista deve ritirare l originale per assolvere agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente (DM 28/9/93 art.2 comma 6 e DM 306/01 art. 7 comma 3). Ricetta medico veterinaria Non Ripetibile in copia semplice (RNR) RD 27/7/34 n art. 167 D.L.vo 119/92 artt. 3 e 32 D.M. 28/9/93 art. 2 DM 306/01 art.7 e 11 La non ripetibilità per la ricettazione di un farmaco in campo veterinario può derivare o dal fatto che per il medicinale in questione è espressamente previsto tale regime di dispensazione nell AIC, oppure da una precisa scelta del medico veterinario 8

9 prescrittore. Infatti a quest ultimo proposito è da sottolineare che il medico veterinario può volontariamente decidere di rendere non ripetibile la sua ricetta indicando un preciso numero di confezioni o specificando un periodo determinato e finito di somministrazione, allo scopo di evitare un uso indiscriminato del farmaco prescritto con ricetta semplice ripetibile da parte del proprietario dell animale. Questo tipo di ricetta ricorre obbligatoriamente nei seguenti casi previsti dalla normativa: medicinali per uso umano rientranti nelle Tabelle IV, V e VI previste dal D.P.R. 309/90; medicinali per i quali il medico veterinario debba prendere particolari precauzioni per evitare rischi alla specie animale o alla persona che li somministra o all ambiente; medicinali appartenenti ad una delle categorie della Tabella 5 della FU X ed. (estrogeni, progestinici, androgeni, ecc.) destinati esclusivamente ad animali da compagnia; medicinali omeopatici veterinari immessi in commercio con procedura semplice di registrazione (mentre quelli immessi in commercio con procedura completa richiedono il tipo di ricetta previsto dall Autorizzazione all Immissione in Commercio - D.L.vo 110/95); galenici veterinari magistrali preparati estemporaneamente; nuovi medicinali veterinari contenenti principi attivi utilizzati in medicinali veterinari da meno di 5 anni, salvo eventuali deroghe stabilite dal Ministero della Salute; medicinali autorizzati per l uomo Infine, per la prescrizione di medicinali veterinari contenenti principi attivi non appartenenti alle categorie elencate nel DL 119/92 art. 32 comma 3 e comprese nell allegato III del Regolamento CE 2377/90 (sostanze non soggette ad un LMR), il Ministero della Salute può concedere l AIC richiedendo la ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia semplice anche per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l uomo. Formalismi La ricetta deve contenere: nome, cognome e domicilio del proprietario dell animale; la specie dell animale; il dosaggio, i modi e i tempi di somministrazione; la data e la firma del medico veterinario. Nonostante il richiamo contenuto nel D.M. 28 settembre 1993 all art. 167 del TULLSS, è consentita l indicazione del dosaggio e dei modi e tempi di somministrazione in cifre e non in tutte lettere (Nota Min. San. del 17 febbraio 1994). Validità La ricetta medico veterinaria non ripetibile ha validità di 3 mesi. Adempimenti per il Farmacista Il farmacista deve spedirla una sola volta, entro 3 mesi dalla data della compilazione e deve apporre sulla ricetta il timbro, la data di spedizione, e può, per sua cortesia e su richiesta, darne fotocopia al cliente. Il DM 306/01 art.7 comma 3 stabilisce che la ricetta medico veterinaria non ripetibile, limitatamente all ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all articolo 3, comma 5, lettera b), del D.L.vo N. 119/92 e succ. mod. (medicinali uso umano), deve essere conservata per 6 mesi a decorrere dalla data del suo rilascio. In caso di prescrizione non redatta secondo le necessarie modalità il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta. In caso di particolare urgenza del farmaco, egli può contattare il medico veterinario e concordare le eventuali istruzioni da dare al proprietario dell animale se omesse. Così come in mancanza della disponibilità del 9

10 farmaco prescritto ed a fronte dell urgenza dell inizio della terapia, egli può consegnare un medicinale veterinario diverso per denominazione purchè corrispondente a quello prescritto per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario prescrittore. La regolarizzazione della ricetta tramite atto formale del veterinario prescrittore deve avvenire nei cinque giorni lavorativi successivi (ciò vale anche per la ricetta ripetibile in copia semplice e la ricetta non ripetibile in triplice copia, in caso di terapia d urgenza - DM 306/01 art. 11 comma 2). Dati del medico veterinario obbligatori: nome e cognome indirizzo facoltativi: numero telefonico e recapito orario delle visite o di apertura titoli di studio, accademici, di specializzazione, le onorificenze Dati dell animale nome, cognome e domicilio del proprietario specie e razza dell animale Dati concernenti la prescrizione Pr/ oppure R/ nome del medicinale, tipologia della confezione, numero di confezioni FAC-SIMILE Ricetta in unico esemplare (RR - RNR) su Ricettario o Carta intestata (art. 4 del Reg. FNOVI del 6/5/95) *Copia firmata della ricetta deve essere inviata all Ordine provinciale di appartenenza. S/ dose, via di somministrazione, durata del trattamento, precauzioni particolari Data Firma Timbro (con numero d iscrizione all ordine) Ricetta medico veterinaria Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT) DL.vo 119/92 artt. 3, 32 DM 28/9/93 DM 306/01 artt. 11 e 15 Questa ricetta, il cui modello è previsto da un apposito Decreto ministeriale (D.M. 28/9/93 art. 1 comma 2), è composta da un originale, di colore rosa, destinato al farmacista, una prima copia, di colore giallo per il proprietario dell animale, una seconda copia, di colore azzurro per l ASL competente per territorio, dove ha sede l utilizzazione finale, ed una terza copia, bianca per il medico veterinario prescrittore. E usata dal medico veterinario in caso di prescrizione di medicinali autorizzati per, o anche per, la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l uomo. La ratio è quella di creare un sistema di controllo da parte dell Autorità sanitaria 10

11 sull impiego dei farmaci negli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati all alimentazione umana. E utilizzata per: a) la prescrizione di premiscele per alimenti medicamentosi, medicinali veterinari prefabbricati (ad eccezione di quelli esentati dall obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria - DM 23/11/95 art. 1 commi 2 e 3), medicinali veterinari ad azione immunologica, specialità medicinali per uso veterinario, destinate ad animali produttori di alimenti per l uomo, contenenti principi attivi appartenenti alle seguenti categorie: chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope (contenute nelle tabelle IV, V e VI del DPR 309/90), sostanze neurotrope (anche se non soggette al DPR 309/90), tranquillanti (anche se non soggette al DPR 309/90), β-agonisti (DL.vo 119/92 art.32 comma 3); sostanze ad azione ormonica quali estrogeni, diversi dagli stilbenici, androgeni e gestageni, prescritti per uso terapeutico o zootecnico consentito (DL.vo 336/99); b) la prescrizione di medicinali presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali da reddito, destinati ad animali da compagnia o animali curati, allevati o custoditi professionalmente non a fini di produzione di alimenti per l uomo; c) la richiesta di medicinali veterinari contenenti principi attivi appartenenti alle categorie sopra elencate (ad eccezione di quelli compresi nelle tabelle I, II, III e IV di cui al DPR 309/90) destinati a costituire scorta propria del medico veterinario, o di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali, barrando l apposita casella (scorte proprie/scorte dell impianto); Formalismi La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia deve essere compilata in ogni parte e firmata sia dal medico veterinario che dal farmacista, per la parte di propria competenza, utilizzando inchiostro indelebile (DM 28/9/93 art.42 comma 2). Se la prescrizione non è redatta secondo le modalità previste, il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta (DM 28/9/93 art. 4 comma 2). Anche in questo caso, per particolare urgenza del farmaco, il farmacista può contattare il medico veterinario e concordare le eventuali istruzioni da dare al proprietario dell animale, se omesse, o il farmaco sostitutivo qualora non vi fosse immediata disponibilità di quello prescritto, nonché per richiedere la regolarizzazione della ricetta, tramite atto formale, entro cinque giorni lavorativi e prima dell inoltro all ASL (DM 306/01 art. 11 comma 2). Indicazione del codice allevamento Il Ministero della Salute, con Circolare AG del 07/02/2002, ha ribadito che l indicazione del codice di allevamento a cura del veterinario prescrittore rappresenta un elemento indispensabile per consentire al farmacista la spedizione delle ricette in triplice copia tenuto conto che l art. 2 comma 2 del DM 28 settembre 1993, prevede la compilazione della ricetta in ogni sua parte. Quando riguarda le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina, il codice di identificazione dell allevamento è stabilito dal DPR 317/96, mentre per le altre specie animali è necessario fare riferimento alle indicazioni regionali in applicazione del DL.vo 336/99. Validità Il DM 306/01 relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del D.L.vo 119/92 e successive modifiche, ha stabilito, all art. 15, che la ricetta non ripetibile in triplice copia richiamata all art. 32, comma 3 del D.L.vo 119/92, ha validità massima di sette giorni lavorativi dalla data di emissione. Adempimenti del farmacista Il farmacista deve apporre sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (originale rosa e copie gialla e azzurra): il timbro, la data di spedizione, e la propria firma. Egli deve spedire la copia azzurra alla ASL competente per territorio, dove ha 11

12 sede l utilizzazione finale (DM 28/9/93 art. 1 comma 2), entro una settimana dalla vendita (DL.vo 119/92 art. 32 comma 3), anche in caso di prescrizione per un animale da compagnia (DL.vo 119/92 art. 32 comma 6), inoltre, ha l obbligo di conservare per almeno 3 anni la copia rosa delle ricette, numerate progressivamente. 12

13 Ricette per Sostanze Stupefacenti e Psicotrope DPR 309/90 artt. 14, 43 L 12/01 DM 24/5/2001 La prescrizione medico veterinaria di sostanze stupefacenti e psicotrope merita una trattazione più approfondita. Per quanto riguarda questa categoria di farmaci, il DL.vo 119/92 nell art. 3 comma 4, rimanda esplicitamente a speciali disposizioni più restrittive relative a stupefacenti e 13

14 psicotropi, disposizioni che, quindi, prevalgono sulla normativa generale del farmaco veterinario. Il Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 309/90 disciplina e regolamenta l impiego e la ricettazione di tutti i medicinali classificati come stupefacenti o psicotropi registrati per uso umano e/o per uso veterinario. La L 12/01, recante norme per agevolare l impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore prevede, inoltre, specifiche modificazioni al Testo Unico approvato con DPR 309/90, rendendo più agevole la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di medicinali contenenti determinati farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore per particolari patologie. Il DPR 309/90 art. 14 classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope, e i medicinali che le contengono, in sei diverse Tabelle: Tabella I: comprende sostanze e preparazioni a base di oppio e suoi derivati, coca e suoi derivati, anfetamine e tutte le sostanze ad azione allucinogena, oltre ad ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o ordine superiore a quelle precedentemente indicate (fra le sostanze d interesse veterinario troviamo morfina, ossimorfone, codeina, fentanyl, fenilpropanolammina, ketamina); Tabella II: comprende la cannabis indica i suoi derivati e le relative preparazioni; Tabella III: comprende sostanze e relative preparazioni di tipo barbiturico aventi notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati (fra le sostanze d interesse veterinario troviamo il pentobarbital); Tabella IV: comprende sostanze di corrente impiego terapeutico, e relative preparazioni, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità inferiori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle Tabelle I e III (fra le sostanze d interesse veterinario troviamo butorfanolo e fenobarbitale); Tabella V: comprende preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle Tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione (d interesse veterinario troviamo il diazepam); Tabella VI: comprende i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva e psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. Fra le altre novità, la L 12/01 ha introdotto l Allegato III-bis contenente un elenco di principi attivi, appartenenti a diverse tabelle secondo il DPR 309/90, per i quali sono previste modalità di prescrizione semplificate, qualora siano usate per la terapia del dolore. Allegato III-bis comprendente: - Buprenorfina, - Codeina, - Diidrocodeina, - Fentanyl, - Idrocodone, - Idromorfone, 14

15 - Metadone, - Morfina, - Ossicodone, - Ossimorfone. Prescrizione medico veterinaria su Ricettario Ministeriale Speciale per Stupefacenti (RMS) DPR 309/90 modificata dalla L 12/01 artt. 14, 43 e 45 La prescrizione, al proprietario di un animale, di medicinali registrati per uso veterinario o registrati per uso umano, nel caso di uso improprio consentito, compresi nelle Tabelle I, II, e III deve essere effettuata unicamente mediante apposito ricettario ministeriale (DPR 309/90 art. 43 commi 1 e 2). Formalismi Le ricette devono essere staccate da un ricettario a madre e figlia, predisposto dal Ministero della Sanità e distribuito dall Ordine provinciale di appartenenza del medico veterinario che ne faccia richiesta. All atto della consegna, il Presidente deve far firmare ciascuna ricetta al sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all atto della compilazione. Le ricette devono essere scritte con mezzo indelebile e devono indicare chiaramente il cognome, il nome e la residenza del proprietario dell animale, la denominazione del medicinale e, in tutte lettere, la dose, l indicazione del modo e dei tempi di somministrazione. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore a tre giorni. La ricetta deve inoltre contenere l indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico veterinario da cui è rilasciata. Di ciascuna ricetta il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: copia per documentazione. Questa ricetta non può essere usata dal medico veterinario per autoprescrizione al fine di approvvigionamento. Validità La L 12/01 ha prolungato il periodo di validità della ricetta ministeriale per stupefacenti di cui all art. 43 del DPR 309/90 a 30 giorni dalla data del rilascio. Adempimenti del farmacista Il farmacista non deve spedire la ricetta se sono scaduti i trenta giorni dalla data di emissione (DPR 309/90 art. 45 come modificato dalla L 12/01) o se questa non è stata redatta secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente. Egli è inoltre obbligato ad accertarsi dell identità dell acquirente e che questo abbia compiuto la maggiore età. Il farmacista deve ritirare la ricetta, apporvi la data di spedizione e conservarla per assolvere gli obblighi di registrazione. 15

16 Il modello di questa ricetta deriva dalla L 685/75 che è stata inglobata nel Testo Unico approvato con DPR 309/ Avvertenze per il Veterinario a) La ricetta deve essere compilata in modo chiaro e con mezzo indelebile (art.43) b) Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore a 3 giorni (art. 43) c) La firma deve essere apposta per esteso d) La legge punisce severamente la prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico (art. 83) Avvertenze per il Farmacista a) L acquirente deve aver compiuto il 18 anno di età e deve essere munito di valido documento di riconoscimento (artt. 44 e 45) b) La ricetta non può essere spedita scaduti 30 giorni dalla data del rilascio (art. 45) 16

17 Prescrizione medico veterinaria su Ricettario Ministeriale Speciale per Stupefacenti per la terapia del dolore (RMStd) DPR 309/90 modificata dalla L 12/01 DM 24/5/2001 Il DM 24/5/01, pubblicato sulla GU 133 del 11/6/01, ha approvato il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all allegato III-bis al DPR 309/90, introdotto dalla L 12/01 (fac-simile nelle pagine seguenti). Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente. La stampa delle ricette è effettuata a cura dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici veterinari operanti nel territorio di competenza. Esse provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi. E confermato l uso del ricettario predisposto dal Ministero della sanità col DPR 309/90 art. 43, per la prescrizione di preparazioni medicinali, diverse da quelle comprese nell allegato III-bis di cui alla L 12/01, comprese nelle Tabelle I, II e III previste dall art. 14 dello stesso DPR. Il DM 24/5/01 fissa anche le norme d uso della ricetta da utilizzare per la prescrizione dei farmaci di cui all allegato III-bis: La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi: Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone, Idromorfone. I medicinali contenenti Buprenorfina come principio attivo devono essere prescritti con la presente ricetta solo quando sono ad uso iniettivo. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione. Il medico veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvo i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione. Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità, modo e tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso farmaco. Per le prescrizioni medico veterinarie (non a carico, quindi, del Servizio sanitario nazionale) il sanitario rilascia solo la ricetta originale. Il medico veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole uso veterinario e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza, e il sesso dell animale curato. La ricetta risulterà firmata dal medico veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre. Il medico veterinario deve conservare le copie non rilasciate al cliente per sei mesi e quindi provvedere alla loro distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali. 17

18 18

19 Tabella sinottica delle diverse ricette per gli animali d affezione previste in medicina veterinaria Tipo Medicinali prescrivibili Validità RR RNR RNRT RMS RMStd SOP Medicinali veterinari registrati solo per animali da compagnia; Medicinali omeopatici veterinari autorizzati solo per animali da compagnia senza procedura semplificata Medicinali registrati per l uomo (uso improprio); Medicinali appartenenti alle Tabelle IV, V e VI del DPR 309/90; Medicinali il cui uso comporta rischi all animale, all uomo che li somministra o all ambiente; Medicinali appartenenti alle categorie della Tabella 5 della FU X ed. registrati solo per animali d affezione (estrogeni, progestinici,...); Galenici veterinari magistrali; Medicinali veterinari contenenti principi attivi autorizzati da meno di 5 anni in veterinaria; Medicinali omeopatici veterinari registrati solo per animali da compagnia con procedura semplificata. Medicinali veterinari, anche omeopatici, autorizzati anche o esclusivamente per animali da reddito; Medicinali per uso veterinario o per uso umano compresi nelle Tabelle I, II e III del DPR 309/90. Solo per i medicinali appartenenti all Allegato III-bis introdotto dalla L 12/01 Tutti i medicinali elencati nell Allegato II del DM 23/11/95; Tutti i medicinali destinati esclusivamente all uso per i pesci d acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori. 3 mesi per 5 volte 3 mesi 7 giorni 30 giorni 30 giorni FARMACI ACQUISTATI E DETENUTI COME SCORTA DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO Scorta negli impianti di cura degli animali Scorta propria del medico veterinario Scorta in impianti d allevamento e custodia di animali non produttori di alimenti per l uomo Scorta propria o dell impianto di cura di sostanze stupefacenti o psicotrope Condizioni particolari d impiego: Farmaci acquistati e detenuti mediante prescrizione nominale Farmaci acquistabili senza obbligo di ricetta Dispensazione delle confezioni di medicinali utilizzate per iniziare la terapia Campioni gratuiti DL.vo 119/92 art. 34 DM 306/01 art.17 DL.vo 119/92 art. 35 DL.vo 119/92 art. 34 DM 306/99 artt.13 e 18 DPR 309/90 artt. 42 e 43 L 12/01 Scorta negli impianti di cura degli animali Le strutture veterinarie autorizzate all esercizio dell attività professionale (studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario - Reg. FNOVI del 7/5/95) hanno la facoltà di detenere scorte di 19

20 medicinali, sotto la responsabilità del direttore sanit ario della struttura stessa, chiedendone l autorizzazione al servizio veterinario dell ASL competente (DL.vo 119/92 art.34). Il direttore sanitario deve tenere un elenco aggiornato dei medici veterinari autorizzati ad utilizzare tale scorta, e la deve esibire su richiesta delle autorità di controllo. In caso di interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalla struttura veterinaria, i medici veterinari iscritti in quell elenco possono prelevare ed utilizzare i farmaci della scorta. Le stesse strutture veterinarie sopracitate, limitatamente all impiego su animali non produttori di alimenti per l uomo, ed esclusivamente nei casi di uso improprio consentito (DL.vo 119/92 art 3 comma 5), possono detenere scorte di medicinali ad uso umano, che possono essere somministrati agli animali unicamente dal medico veterinario che li ha in cura e non possono in alcun modo essere ceduti ai proprietari degli animali stessi (DM 306/01 art. 17 comma 5). L approvvigionamento dei medicinali per la scorta della struttura veterinaria, sia per medicinali ad uso veterinario che per medicinali ad uso umano, viene effettuato tramite Ricetta Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT), mettendo in evidenza rifornimento per scorta dell impianto alla voce medicinali da fornire, barrando gli spazi relativi alle voci che non interessano e indicando il numero dell autorizzazione della struttura veterinaria (DM 28/9/93 art.3). Sia per il farmaco ad uso veterinario che per quello ad uso umano, la copia gialla vidimata dal farmacista o dal grossista o dal produttore che ha spedito il farmaco, deve essere conservata insieme alla bolla di consegna nel registro di carico e scarico; mentre la copia azzurra deve essere inviata all ASL competente per territorio dal farmacista. L impianto ove si custodiscono o si curano animali può acquistare i medicinali oltre che in farmacia, direttamente dai grossisti e dai fabbricanti di medicinali autorizzati dal Ministero della Salute. Degli adempimenti relativi alla registrazione di carico dei medicinali costituenti scorta è responsabile il direttore sanitario che li assolve conservando la documentazione di acquisto (copia gialla della RNRT vidimata) per almeno tre anni, mentre lo scarico degli stessi è richiesto solo in caso di somministrazione ad animali produttori di alimenti per l uomo (per i medicinali di cui al DL.vo 119/92 art.3 comma 7 e art. 32 comma 3). Non è quindi richiesta la registrazione dello scarico dei medicinali somministrati agli animali non produttori di alimenti per l uomo (DM 306/01 art.17 comma 4). I medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, esclusi gli antibatterici, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico ed i medicinali prescrivibili solo da uno specialista (DL.vo 539/92 art.8), ricorrendo le condizioni di uso improprio consentito (DL.vo 119/92 art 3 comma 5), possono essere ceduti alle strutture veterinarie per l esclusivo impiego nell attività clinica all interno della struttura medesima. Gli approvvigionamenti dei farmaci ad uso umano sono effettuati attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di Ricetta Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT) per approvvigionamento di scorte, di cui la copia azzurra deve essere inviata all ASL competente per territorio dal responsabile alle vendite. Scorta propria del medico veterinario Scorta in impianti d allevamento e custodia di animali non produttori di alimenti per l uomo 20

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