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1 Introduzione In un contesto così complesso di mercati globali, i fattori di fragilità dei sistemi finanziari si sono moltiplicati e sono divenuti per molti versi più pericolosi e più difficilmente controllabili, evidenziando, quindi, un elevata insufficienza della vigilanza prudenziale basata sui coefficienti patrimoniali. L attuale evoluzione dei mercati finanziari, derivante anche dalla progressiva applicazione delle nuove regole di accesso al credito e dalla necessità di una maggiore trasparenza, impone l obbligo di ridefinire il rapporto banca-impresa. Alle imprese si richiede, infatti, una maggiore valorizzazione del processo informativo che non può esaurirsi nella semplice trasmissione dei bilanci, ma sarà necessario fornire un adeguata informativa su tutte le potenzialità che l azienda sarà in grado di esprimere, in modo da ben rappresentare al sistema bancario la propria affidabilità in termini di capacità di credito. La natura e la portata di queste profonde trasformazioni dei sistemi finanziari, hanno imposto la necessità di riflettere su una possibile ed eventuale revisione della disciplina regolamentare, sia a livello nazionale che internazionale, al fine di definire assetti di vigilanza in grado di garantire la crescita e lo sviluppo degli intermediari e dell economia in un contesto di stabilità. Gli obiettivi perseguiti sono, pertanto: tutela della concorrenza nel settore dell intermediazione e dei mercati organizzati; trasparenza sul mercato e sugli intermediari al fine di assicurare un adeguata informazione; stabilità degli operatori finanziari. Il Nuovo Accordo sul Capitale delle Banche, più sinteticamente noto come Basilea 2, oltre all indubbio contributo positivo che dà alla misurazione ed al controllo dei livelli di patrimonializzazione e di solvibilità degli intermediari creditizi, produce benefici effetti sul rapporto tra banche e imprese, soprattutto per quel che riguarda la maggiore diffusione delle informazioni, un utilizzo più 6

2 razionale delle stesse, un ulteriore affinamento delle metodologie di valutazione del merito del credito. Sicuramente Basilea 2 si presenta come una rivoluzione annunciata, poiché rilevante sarà l impatto sul sistema bancario, il quale si troverà ad affrontare problematiche complesse, quali la valutazione del rischio operativo, l onere di introdurre un sistema di rating efficiente, la necessità di programmare interventi sui sistemi informatici, l esigenza di dover attuare cambiamenti organizzativi nel processo di erogazione del credito. Occorre rilevare, però, come la situazione italiana presenti ancora aspetti di scarsa trasparenza ed efficienza nel rapporto tra banca e impresa che potrebbero risultare penalizzanti nell ambito delle nuove regole. Ecco, quindi, che Basilea 2 diventa l occasione per reimpostare il rapporto banca-impresa e, al tempo stesso, per sviluppare, all interno dell impresa stessa, una vera e propria cultura finanziaria, con una particolare attenzione al tema della trasparenza. Il nuovo sistema di valutazione del merito creditizio delle aziende da parte delle banche rappresenta quindi l opportunità per una svolta nella cultura degli imprenditori italiani, i quali, alle loro tradizionali competenze in campo tecnico, commerciale e gestionale, dovranno affiancare un altrettanta approfondita competenza in campo finanziario e comunicativo che li permetta di gestire un nuovo tipo di rapporto con le istituzioni finanziarie e di strategia e di sviluppo della propria azienda. Per le banche questo nuovo quadro normativo ha l obiettivo di definire regole di adeguatezza patrimoniale. I motivi che spingono a regolamentare il livello minimo di capitalizzazione 1 delle banche derivano dall esistenza della vigilanza prudenziale che a sua volta trae origine dalla più ampia vigilanza sulle istituzioni bancarie e finanziarie. Questo perché, mentre il fallimento di un impresa non finanziaria, nonostante i notevoli danni che può arrecare a numerosi soggetti (dipendenti, creditori, clienti, 1 Il livello di capitalizzazione di un impresa è il rapporto tra il capitale proprio ed un aggregato indicativo del volume dei debiti contratti, oppure della dimensione aziendale (come ad es. il totale dell attivo). 7

3 fornitori ), in genere non propaga i propri effetti negativi sui risparmiatori o sulle altre imprese (le quali addirittura ne traggono un vantaggio ampliando la propria quota di mercato), viceversa, il fallimento di un impresa finanziaria produce immediati effetti negativi sia sulle altre banche, a causa degli ampi rapporti esistenti sul piano dei finanziamenti interbancari così come dall esistenza di possibili crediti derivanti dalla gestione del sistema dei pagamenti, sia può intaccare la fiducia dei risparmiatori e degli utilizzatori di mezzi di pagamento bancario. Basilea 2 rappresenta principalmente, anche se non esclusivamente, la revisione delle modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità che è uno strumento della vigilanza prudenziale. Le nuove regole di Basilea 2 prevedono la classificazione delle aziende in base ad un sistema di rating. Esso focalizza l attenzione sul rischio di credito, considerato da sempre l elemento critico nella gestione delle banche, l oggetto principale dell azione della vigilanza e il fattore originario tipico delle crisi bancarie. Il 2007 è stato l'anno della definitiva attuazione dell'accordo di Basilea 2, ma i suoi effetti sul sistema banca-impresa, sono cominciati già da prima. Le banche, infatti devono dimostrare 3 anni di conformità operativa per poter accedere agli approcci più avanzati (e meno onerosi) previsti dall'accordo, pertanto per esse Basilea 2 è entrato in vigore già da almeno due anni. Il 24 febbraio 2007 Basilea 2 è diventata legge, il che significa che il lungo iter di adozione di Basilea 2 è formalmente terminato. Nel nostro ordinamento, pertanto, dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova normativa sull'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi. 8

4 CAPITOLO I EVOLUZIONE DELLA VIGILANZA BANCARIA DAGLI ANNI 80 AD OGGI 1.1 L Accordo di Basilea I: il primo sistema di adeguatezza patrimoniale La vigilanza internazionale, negli ultimi decenni, si è sempre più consolidata come una funzione fondamentale da assolvere per garantire stabilità e, al contempo, concorrenza ad un sistema imperniato sul concetto di fiducia 2. Nel corso degli anni 80 è cambiato il peso relativo alle varie forme di vigilanza bancaria: si è passati dal privilegiare la vigilanza strutturale (che definisce le scelte aziendali consentite tanto da influenzare la struttura competitiva del sistema di intermediazione finanziaria) ad una vigilanza prudenziale (che, invece, lascia liberi gli intermediari di articolare le proprie strategie nel rispetto di alcuni vincoli, tra cui quello della patrimonializzazione). La ragione fondamentale di questo passaggio sta nell esigenza di aumentare la competitività tra le banche al fine di migliorarne l efficienza e, al tempo stesso, di offrire ai risparmiatori ed alle imprese servizi finanziari migliori ed economicamente più convenienti. Con l emanazione del Nuovo Accordo di Basilea in materia di regolamentazione internazionale del sistema bancario giunge quindi a compimento il profondo, laborioso e tormentato processo di revisione dell originario Accordo del 1988 sull adeguatezza patrimoniale delle istituzioni finanziarie. Autore di entrambi gli accordi di Basilea è il Basel Committee on Banking Supervision (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria), organismo internazionale fondato nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali del 2 Uno degli obiettivi primari della vigilanza, infatti, è stato proprio quello di limitare la propagazione di crisi finanziarie dal Paese nel quale si manifesta a tutti gli altri a quest ultimo legati. 9

5 cosiddetto Gruppo dei Dieci (G10) 3 che include Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, e Stati Uniti d America (ossia i Paesi del G10 integrati da Lussemburgo e Spagna). Esso si riunisce presso la Bank for International Settlements, BIS (Banca dei Regolamenti Internazionali) a Basilea, organizzazione internazionale per la promozione e cooperazione monetaria e finanziaria, nonché banca di ultima istanza per la Banche Centrali Nazionali, la quale predispone accordi che, tuttavia, non hanno valore nei singoli paesi se non dopo il loro recepimento dalle rispettive Autorità nazionali. Il Comitato esercita le sue funzioni in tre settori: vigilanza bancaria; coordinamento tra autorità nazionali di vigilanza; rafforzamento degli standard di sorveglianza. Forte della reputazione e dei consensi acquisiti, il Comitato ha ampliato la sua sfera di influenza ben oltre la ristretta cerchia dei Paesi del G10, instaurando una stretta collaborazione con le Autorità di vigilanza di numerosi Paesi esterni, con il Fondo Monetario Internazionale, con la Banca Mondiale, tanto che l Accordo di Basilea, in realtà, è stato adottato da oltre cento Paesi, anche nei confronti delle banche operanti a livello domestico. L obiettivo era quello di prevenire l insorgere di situazioni critiche nei mercati finanziari internazionali e la propagazione all intero sistema economico attraverso uno strumento per la valutazione dell adeguatezza patrimoniale degli istituti creditizi, la cui previsione fondamentale consisteva nel richiedere che il patrimonio bancario venisse adeguato ai rischi assunti. 3 Quest ultimo fece la sua prima comparsa nel 1962, quando le nazioni costituenti Belgio, Canada, Francia, Giappone, Italia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, USA, Svezia e Svizzera sottoscrissero gli Accordi relativi all istituzione del FMI, il Fondo Monetario Internazionale, divenuto presto il punto di riferimento per la regolamentazione delle attività finanziarie transnazionali in quasi tutto il mondo. 10

6 Con l Accordo di Basilea del 1988, infatti, si indicava un requisito patrimoniale minimo obbligatorio dell 8% rispetto alle attività della banca ponderate per fattori di rischio standard definiti dalla stessa normativa. Questo coefficiente si solvibilità rappresentava un evoluzione dei coefficienti dimensionali che imponevano un requisito minimo di patrimonio rispetto al totale delle attività (non ponderate per il rischio) e che avevano mostrato grossi limiti in quanto inducevano le banche ad aumentare le componenti più rischiose dell attivo (per aumentare i ricavi a parità di intermediazione), finendo perciò per incrementare i rischi assunti anziché limitarli. Il coefficiente di solvibilità era chiamato a salvaguardare la stabilità delle singole banche e del sistema bancario; la stabilità era ovviamente messa sotto minaccia dall aumento della concorrenza che si ricercava ai fini del miglioramento dell efficienza del sistema bancario. Nell Accordo del 1988 erano previste quattro categorie di ponderazioni, come è possibile vedere dalla tabella sottostante, in cui le attività della banca erano collocate sulla base di tre criteri (liquidità dell attività, natura dei debitori e paesi di residenza di questi); per le attività fuori bilancio venivano utilizzati alcuni fattori di conversione. 0 % 20 % 50 % 100 % Cassa Crediti verso Mutui con garanzia Crediti verso banche reale su abitazioni imprese multilaterali di utilizzate dal private sviluppo debitore Crediti verso Crediti verso Facility per Crediti verso Banche Banche di emissione di titoli Banche e Centrali di Paesi OCSE Governi di Paesi OCSE Paesi non OCSE Titoli di Crediti verso Impegni a erogare Partecipazioni governi dei enti del settore con scadenza > 1 in imprese Paesi OCSE pubblico anno private 11

7 Impegni a erogare con scadenza < 1 anno Impegni di firma connessi a operazioni commerciali Fideiussioni, accettazioni, cessioni prosolvendo Tabella 1: Le ponderazioni di Basilea 1988 per alcune principali classi di attività della banca 4 L assunto fondamentale dell Accordo di Basilea è che il rischio assunto da un istituto di credito deve trovare un adeguato sostegno nel capitale di vigilanza (o patrimonio di vigilanza). Quest ultimo è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni: Patrimonio di vigilanza = Patrimonio Base + Patrimonio Supplementare Deduzioni. Il Patrimonio Base è costituito: - capitale versato; - riserve; - fondo per rischi bancari generali; - strumenti innovativi di capitale; - l utile del periodo. Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il patrimonio base. Il Patrimonio Supplementare è costituito, invece, dai seguenti elementi: - riserve di rivalutazione; - strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate; - fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette sui titoli e degli altri elementi negativi; - plusvalenze o minusvalenze nette sulle partecipazioni. 4 DE LAURENTIS G., CASELLI S., Miti e verità di Basilea 2. Guida alle decisioni, EGEA, 2004, pag

8 Dalla somma del patrimonio base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie, determinando così il patrimonio di vigilanza 5. Connesso ai significati di patrimonio di vigilanza e di coefficienti di ponderazione per il rischio, è il concetto di attivo ponderato per il rischio, definibile come la grandezza risultante dall applicazione al valore nominale delle attività rischiose dei coefficienti di ponderazione prima descritti. La conoscenza dell attivo ponderato per il rischio consente, poi, di quantificare il rischio cui è soggetta una banca che, come già detto, è fissato in misura pari all 8% dell attivo ponderato. Quindi, in base all Accordo di Basilea 1, le banche dovevano costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all 8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito). Per le banche appartenenti a gruppi bancari, l ammontare minimo di patrimonio era pari al 7 per cento. 1.2 Da Basilea I a Basilea II: esigenze di revisione dell Accordo del 1988 Le previsioni contenute nell Accordo di Basilea I producono, nei confronti delle banche, effetti meritevoli di essere evidenziati. In particolare, il vincolo patrimonio di vigilanza / attivo ponderato 8% si traduce nella necessità di incrementare il patrimonio nel momento in cui la banca assume attività contraddistinte da maggiore rischio. Tuttavia, essendo il patrimonio una risorsa limitata, nonché onerosa, non è raro che ad una maggiore patrimonializzazione si sostituisca: 5 Istruzioni di Vigilanza prudenziale per gli Intermediari Finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 TUB. Circolare n. 216 del 5 agosto aggiornamento del 9 luglio 2007 CAP. V. 13

9 una riduzione dell attivo; una diversa allocazione a favore di attività caratterizzate da minor rischio. In questi casi, si manifesta in modo evidente l esigenza di rivedere la complessiva strategia operativa dell intermediario finanziario, ricordando come una diminuzione dell attivo, in quanto fruttifero, genera una minore redditività. Inoltre, poiché il capitale di vigilanza è impiegato a copertura delle attività rischiose, quest ultime devono produrre una redditività commisurata al rischio. Al riguardo, occorre tenere in considerazione il rapporto rischio/rendimento, secondo cui, ad un maggior rischio (impiego di capitale) corrisponde un più elevato rendimento atteso. Il sistema di adeguatezza patrimoniale avviato dall Accordo di Basilea del 1988 ha retto con sufficiente solidità le sorti dei sistemi finanziari dei paesi sviluppati per oltre un ventennio. Alle soglie del nuovo millennio, tuttavia, apparivano sempre più evidenti i limiti del sistema che, in sintesi, erano riconducibili ai seguenti aspetti: - eccessiva ampiezza delle classi di controparte: in particolare, difficoltà di finanziamento della grande industria e dei debitori più affidabili (che possono beneficiare di bassi tassi di interesse) in conseguenza dell esigenza di remunerare il capitale regolamentare (cioè richiesto dalla capital regulation) in eccesso rispetto al capitale economico (cioè quello necessario a fronteggiare le perdite inattese secondo i sistemi gestionali della banca), poiché per ogni impiego verso privati di qualunque dimensione e rischiosità era richiesto l 8%, rientrando tutti questi finanziamenti nell amplissima classe dei crediti sottoposti alla ponderazione del 100% 6 ; - sottostima del requisito patrimoniale se l attività creditizia si concentra nei comparti più rischiosi dell intermediazione; - staticità del requisito nelle diverse fasi congiunturali, mentre è evidente che i rischi per le banche aumentano nelle fasi congiunturali negative; 6 Si crea quindi un arbitraggio regolamentare tramite differenza fra assorbimento di capitale economico e di capitale regolamentare (regulatory capital arbitrage RCA), consistente in una ricomposizione dei portafogli bancari orientata verso attività con maggiore rischio sottostante, a parità di capitale regolamentare. 14

10 - scarso peso della durata dell operazione e del valore delle garanzie accessorie nel definire le ponderazioni di rischio, mentre è evidente che i crediti di più lunga durata e meno assistiti da garanzie comportano rischi maggiori per i creditori; - il fatto che i benefici della diversificazione di portafoglio degli impieghi della banca risultano ignorati, mentre la capacità di diversificare adeguatamente gli investimenti è un elemento fondamentale della corretta gestione dei rischi 7. Inoltre, la scarsa sensibilità alla rischiosità delle diverse operazioni, incoraggia il management bancario a porre in essere transazioni che minimizzano il capitale obbligatorio, come i prestiti con durata residua inferiore ad un anno, a fronte dei quali, addirittura, non è richiesta alcuna dotazione di capitale regolamentare. Le conseguenze di questi limiti sono apparse sempre meno accettabili. Ecco quindi che si è reso necessario una revisione dell Accordo originario del 1988 che porterà alla nascita, dopo un lungo iter legislativo, del Nuovo Accordo di Basilea, il quale rappresenta principalmente una revisione delle modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità che, come indicato nella tabella sottostante, è uno degli strumenti della vigilanza prudenziale, vigilanza quest ultima contenuta nella più ampia classe della vigilanza regolamentare la quale, insieme alla vigilanza informativa e a quella ispettiva, rappresentano le tre principali forme di vigilanza sulle banche. Vigilanza informativa Le banche inviano alla Banca d Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, compresi i bilanci. 7 DE LAURENTIS G., CASELLI S., Miti e verità di Basilea 2. Guida alle decisioni, EGEA, 2004, pag

11 Vigilanza ispettiva La Banca d Italia può effettuare ispezioni presso la varie banche e richiedere ed esse l esibizione di documenti e di atti ritenuti necessari. Vigilanza regolamentare La Banca d Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale avanti ad oggetto: l adeguamento patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La vigilanza regolamentare si articola in: Fair play regulation (es. regole di trasparenza di prezzi e rischi) Vigilanza protettiva (modalità operative del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti Vigilanza prudenziale: Coefficiente di solvibilità Regole sulla concentrazione dei rischi di credito (grandi fidi) Regole sulle partecipazioni detenibili Regole sulla trasformazione delle scadenze Operatività in diversi comparti Vigilanza strutturale Attività esercitabili Controlli all entrata (requisiti per l esercizio dell attività) Assetti proprietari (forma giuridica) Tabella 2: Le diverse forme di vigilanza sulle banche Le varie tappe di avvicinamento al Nuovo Accordo di Basilea Lo sviluppo del financial risk management e dei relativi modelli di analisi nel corso degli anni 90 aveva indotto il Comitato di Basilea a definire nel gennaio del 1996 un emendamento inerente i rischi di mercato che, innovando radicalmente l Accordo del 1988 per quanto riguarda la copertura patrimoniale dei titoli detenuti dalle banche per scopi di negoziazione, accettava le risultanze dei modelli interni sviluppati dalle banche a fini gestionali, una volta validati dall Autorità di vigilanza. 8 DE LAURENTIS G., CASELLI S., Miti e verità di Basilea 2. Guida alle decisioni, EGEA, 2004, pag

12 A fronte dei limiti sopra sintetizzati, ed in particolare dell impossibilità per i modelli di vigilanza basati su regole fisse di tipo quantitativo (coefficienti patrimoniali) di differenziare a sufficienza le varie tipologie di clientela ai fini di una corretta valutazione del rischio, una serie di organismi internazionali ha sviluppato proposte più o meno organiche per un revisione dell Accordo del Per queste ragioni nel giugno del 1999 il Committee ha pubblicato il documento A New Capital Adequacy Framework che per la prima volta tratteggiava la struttura del Nuovo Accordo ed era finalizzato alla creazione di una nuova regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle banche, fondato su una più approfondita analisi di solvibilità della clientela. Questo processo si è ripetuto più volte: nel gennaio del 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato una seconda proposta intitolata The New Basel Capital Accord, poi raffinata nell aprile del 2003 e infine definitivamente articolata nel giugno 2004 nel quale è proposta una differente regolamentazione per il calcolo del coefficiente prudenziale. Ad ogni proposta è seguita una estesa fase di raccolta di osservazioni (da parte di banche, associazioni di categoria, centri di ricerca, agenzie di rating, singoli studiosi) e di analisi di impatto quantitativo sui requisiti patrimoniali a cui le banche avrebbero dovuto soggiacere se la proposta in esame fosse stata operativa. Il 28 settembre 2005 il Parlamento Europeo approva la nuova direttiva sull'adeguatezza patrimoniale degli istituti di credito, recependo sostanzialmente i termini dell'accordo di Basilea 2, mentre il 29 settembre dello stesso anno il Parlamento Europeo approva la direttiva che recepisce Basilea 2. È un passo importante del lungo iter di recepimento del Nuovo Accordo che vedrà il suo atto conclusivo nell'ecofin di novembre Nulla di inaspettato per un provvedimento che non può essere posticipato pena la perdita di competitività delle banche europee (che già hanno investito miliardi di euro) nei confronti delle altre. Il Nuovo Accordo sul Capitale, fu recepito a livello comunitario il 14 giugno 2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio che hanno adottato la direttiva 17

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