Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus anno 2011

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1 Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus

2 PARTE A Decisione 2008/425 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l approvazione in accordo a quanto stabilito dall articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Esso si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 questo programma ha l obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da S. Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne all 1% nei tre anni di applicazione, a partire dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l allevamento. OBIETTIVI PREFISSATI Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell uomo, e gli alimenti di origine avicola vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella, relativamente ai sierotipi rilevanti, nei polli da carne e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi Membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di polli da carne: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2005/636/CE. In Italia la prevalenza di S. Enteritidis e Typhimurium, identificati come sierotipi rilevanti, stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2005/636/CE è risultata pari al 2.3% (95% IC ). L obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne della specie Gallus gallus in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007, deve essere una riduzione all 1% della percentuale massima dei gruppi rimasti positivi entro il 31 dicembre del

3 L obiettivo del presente programma è di ridurre la prevalenza all 1% entro il 31 dicembre del Consistenza della produzione nazionale di polli da carne Gallus gallus. Nel territorio nazionale sono presenti 4983 allevamenti di polli da carne, registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) al 31 marzo MISURE DEL PROGRAMMA Le misure di controllo previste sono: il campionamento macellazione dei capi positivi e conseguente trattamento termico delle carni. Qualora ciò non sia possibile Il Servizio Veterinario competente dispone la distruzione delle carcasse che derivano da gruppi positivi. l ottimizzazione delle misure di biosicurezza a seguito di una accurata indagine epidemiologica. Il programma di controllo nazionale è stato adottato per la prima volta in Italia nel Le misure restrittive riguardano i gruppi positivi per S. Enteritidis e Typhimurium. I risultati (soli campioni ufficiali) dell applicazione del programma 2009, trasmessi alla Commissione Europea ed all dall EFSA, indicano una prevalenza del 0,86%, (su una percentuale di copertura del 18,39%) riferita ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica. AUTORITÀ COMPETENTI Il Ministero della Salute è l Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell applicazione del programma. Flusso informativo dei controlli ufficiali ASL Istituti Zooprofilattici Sperimentali Regioni Ministero Commissione Europea Per quanto riguarda il flusso relativo all autocontrollo, l isolamento di sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario competente per territorio sull allevamento a cui il gruppo appartiene. 3

4 LABORATORI Il Laboratorio Comunitario di riferimento per le Salmonelle è sito in Bilthoven, Olanda Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi negli animali ha sede presso l Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD). Il Centro di Referenza Nazionale per l Antibioticoresistenza ha sede presso l Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma Le indagini di laboratorio dei campioni ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma EN/ISO come previsto dal Regolamento (CE) 2160/2003. Le indagini di laboratorio dei campioni su iniziativa dell allevatore (autocontrollo) possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati allo stesso modo. L accreditamento è certificato dagli Enti specifici e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali. L elenco dei laboratori, pubblici e privati, accreditati per gli esami previsti dal programma, è disponibile anche sul sito METODO D INDAGINE E utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo. METODI ALTERNATIVI Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 1.4 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO CONSERVAZIONE DEGLI ISOLATI Almeno un isolato per gruppo per anno è conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l integrità degli isolati per almeno due anni. SIEROTIPIZZAZIONE, FAGOTIPIZZAZIONE E ANALISI DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta deve essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White- Le Minor presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlabortatorio organizzato dal Centro Nazionale di Referenza 4

5 I ceppi di S. Enteritidis e Typhimurium vengono successivamente inviati al Centro Nazionale di Referenza per le salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporli a tipizzazione fagica, secondo la metodica elaborata dall HPA di Londra (UK). I risultati della tipizzazione fagica vengono inviati ai laboratori che hanno eseguito l isolamento e la tipizzazione sierologica. Per ogni campione ufficiale positivo a S Enteritidis e Typhimurium, oltre che al Centro di Referenza per le Salmonellosi, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio anche al Centro di Referenza Nazionale per l Antibioticoresistenza per l analisi del profilo dell antibiotico resistenza. CAMPIONAMENTI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI CAMPIONAMENTI UFFICIALI 2011 Polli da carne Gallus gallus Campionamento per: a) Controllo routinario - almeno in un gruppo una volta all anno nel 10% degli allevamenti con capacità registrata in BDN- uguale o superiore a 5000 capi b) Controllo nei casi in cui il proprietario dell allevamento ne faccia richiesta, in accordo a quanto previsto dal Programma c) Controllo per acquisizione dell accreditamento in allevamenti con meno di 5000 capi, su richiesta del proprietario d) Controllo per la riacquisizione dell accreditamento precedentemente revocato e) Controllo in tutti i casi in cui la ASL lo consideri opportuno a) Controllo ambientale dell avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per S. Enteritidis o Typhimurium. b) Controllo della presenza di Salmonella spp nel muscolo pettorale profondo nei casi previsti c) Ricerca inibenti d) Controllo di conferma, in casi eccezionali Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull alimentazione per gli animali e comunque ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno. 5

6 MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI Se riscontrata la presenza di S. Enteritidis o S. Typhimurium, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, non è prevista la conferma ufficiale. La conferma ufficiale può essere solo in casi eccezionali, a discrezione del Servizio Veterinario. Il responsabile dell allevamento o il veterinario aziendale ed il laboratorio che ha effettuato l analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo e applica le misure previste per prevenire conseguenze nella salute pubblica. Tali misure sono le stesse qualora la presenza di S. Enteritidis o S. Typhimurium venga riscontrata a seguito di accertamenti eseguiti sia in autocontrollo che a seguito di controlli ufficiali. Esse sono: 1) gli animali del gruppo positivo devono essere posti sotto vincolo sanitario dal Servizio Veterinario competente per territorio. 2) gli stessi devono essere macellati, mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di Salmonella spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo. Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali. (vedi anche nota P-22/02/2010)..3) Se il gruppo di animali in cui è stata riscontrata la positività a S. Enteritidis o S. Typhimurium è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell esito dell accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l intenzione di inviarli alla macellazione. 4) Il Servizio Veterinario, in collaborazione con il responsabile dell allevamento e con il veterinario aziendale, deve eseguire immediatamente un accurata indagine epidemiologica. Eventuali ulteriori opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell infezione o contaminazione. 5) A seguito dei risultati dell indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l efficacia delle misure sanitarie adottate. Qualora, a seguito di un campionamento ufficiale venga isolata in un gruppo di polli da carne una salmonella non appartenente ai sierotipi S. Enteritidis e S. Typhimurium, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un indagine epidemiologica. 6

7 Nel caso in cui nel medesimo allevamento vengano isolate a seguito di campionamenti successivi salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l Autorità competente, valutando caso per caso anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, aggiorna sinteticamente l indagine epidemiologica già svolta. Macellazione dei gruppi positivi Gli animali dei gruppi risultati positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Indagine epidemiologica Il Servizio veterinario dell azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l indagine epidemiologica nell allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle. L indagine epidemiologica è volta a: a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature; b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo; c) verificare l idoneità delle misure di biosicurezza presenti; d) raccogliere informazioni relative ad eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati) Durante l indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l obiettivo di chiarirne il ruolo nell ingresso/diffusione delle salmonelle. DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimuruim devono essere sottoposti ad un accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi prima dell immissione dei nuovi gruppi. ANTIMICROBICI L uso di antimicrobici per il controllo delle salmonelle è vietato ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n. 1177/2006, a seguito dell autorizzazione da parte dell Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi 7

8 BASE NORMATIVA Norme comunitarie Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio Regolamento (EC) n 646/2007 del 12 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni,che applica il Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei polli da carne di Gallus gallus ed abroga il Regolamento CE n. 1091/2005 Decisione 2006/965/CE del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario Regolamento (CE) n 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario Norme nazionali Decreto Ministeriale 04 ottobre 1999, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria. Decreto Legislativo n. 191 del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. 8

9 Norme relative agli alimenti per animali Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull alimentazione degli animali Indennità di abbattimento In caso gli animali vengano abbattuti e distrutti dal Servizio Veterinario ai sensi del presente piano, al proprietario non spetterà alcun rimborso, in quanto lo stesso non è previsto dalla normativa comunitaria. Norme di biosicurezza Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dall Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E opportuno che l Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell adozione di tali criteri. CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE Il controllo mira ad assicurare l idonea applicazione del programma. Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell azienda per ragioni: di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall applicazione di attività specifiche legate all attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI In accordo all art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN) Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell allevamento ed il numero di gruppi totale. 9

10 DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO GLI ALLEVAMENTI Il programma di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente con gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso; Registro delle movimentazioni degli animali entrati e di quelli usciti, nonché di quelli morti; Registro trattamenti farmacologici; Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori; Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti. DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ANIMALE Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre che in osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) per quanto riguarda animali potenzialmente infetti. Ai fini dell effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione è quella di cui alla Direttiva 2009/158. Essa è compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame Gli stabilimenti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari devono essere registrati negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712 ( Altre misure pertinenti che assicurano la rintracciabilità degli animali Gli operatori del settore avicolo tengono e mettono a disposizione dell Autorità Competente le informazioni e le registrazioni di cui al capitolo Documentazione tenuta presso gli allevamenti da cui si possono ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158. Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale. 10

11 PARTE B Dec. 2008/425 IDENTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA Programma nazionale per il controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimuriunm nei polli da carne della specie Gallus gallus STATO Membro: ZOONOSI: ITALIA Salmonellosi nei polli da carne Gallus gallus Anno di applicazione: 2011 Contatti: Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Viale Giorgio Ribotta, Roma Dr. Donatella Capuano, tel: ; fax: e.mail: d.capuano@sanita.it Dr Anna Sorgente, tel: ; fax: ; a.sorgente@sanita.it Il Programma è stato trasmesso alla Commissione con nota P-30/04/2010 ai sensi articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003 E stato approvato con Decisione 2010/712/UE del 23 novembre 2010 (GUCE del 25 novembre 2010) 11

12 AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO Il Programma si applica su tutto il territorio nazionale. Il campionamento riguarda tutti i gruppi di polli da carne della specie Gallus gallus, così come previsto dall articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003. Sono esclusi gli allevamenti con capacità inferiore a 250 capi. Il gruppo è l unità epidemiologica del piano ed è definito come l insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. MISURE ATTUATE I gruppi di polli da carne Gallus gallus, di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a campionamento nell'ambito di un programma di autocontrollo condotto su iniziativa dell allevatore. Tali allevamenti sono sottoposti anche ad un programma di controlli ufficiali (vedi pagina 5) AUTOCONTROLLO Piano di autocontrollo Il responsabile dell allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a: dati anagrafici dell azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo; struttura e descrizione dell allevamento; applicazione delle misure di biosicurezza; informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo; piano di campionamento per la ricerca di Salmonella spp.; indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati; gestione delle positività. Il piano di autocontrollo deve essere presentato all Autorità competente che provvede alla sua approvazione previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell allevamento anche dall Autorità competente. I risultati delle analisi eseguite in autocontrollo devono essere conservate dal responsabile dell allevamento e trasmesse all Autorità Competente. 12

13 Frequenza e modalità di campionamento in autocontrollo I campioni di autocontrollo sono prelevati dal veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato. Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno, in accordo a quanto previsto dall articolo 5(3) del Regolamento n. 2160/2003: PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI 2011 Polli da carne Gallus gallus In tutti i gruppi degli allevamenti con capacità superiore a 250 capi ed in tutti i gruppi, in presenza di Piani autocontrolli approvati dall Autorità Competente. Controlli entro tre settimane dalla data prevista di macellazione In deroga il campionamento in autocontrollo può essere effettuato almeno in un gruppo per ciclo negli allevamenti con più gruppi contemporaneamente presenti e comunque dopo approvazione da parte dell Autorità competente nel caso in cui: (a) venga applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento (b) le modalità di gestione siano comuni a tutti i gruppi (c) vengano distribuiti medesimo mangime e acqua agli animali (d) nel corso di un anno e per almeno 6 cicli, il campionamento per la ricerca di Salmonella spp. è stato effettuato su tutti i gruppi e almeno per un ciclo tutti i gruppi sono stati campionati dall Autorità competente e tutti i campioni sono risultati negativi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium. Al fine di ottemperare a quanto descritto nel punto d il proprietario dell azienda dovrà richiedere all Autorità competente che vengano effettuati i campionamenti previsti; tali campionamenti dovranno comunque avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista. Per ottenere tale deroga il proprietario dell azienda deve fornire all Autorità competente documentazione comprovante quanto richiesto nei punti da a a d. L Autorità competente entro 1 mese da quando ha ricevuto tale documentazione deve provvedere ad approvare o meno la richiesta. In caso di mancata approvazione, l Autorità competente deve fornire un documento dove le ragioni di tale decisione vengano chiaramente riportate. Protocollo di campionamento Devono essere prelevati almeno due paia di sovrascarpe per ciascun capannone. Nel caso di allevamenti free range i campioni devono essere prelevati solo nell area all interno del capannone. Tutti i campioni di sovrascarpe devono essere riuniti in un unico pool. 13

14 Utilizzare sovrascarpe di materiale sufficientemente assorbente e inumidirle prima di indossarle (con soluzione fisiologica o acqua peptonata o eventualmente acqua sterile); è proibito utilizzare per inumidire le sovrascarpe acqua contenente antimicrobici o disinfettanti. Il campionamento deve essere effettuato in modo tale che sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone. Fare attenzione a rimuovere le sovrascarpe in modo tale da non disperdere il materiale adeso; le sovrascarpe possono essere messe in un sacchetto che deve essere identificato esternamente in modo tale che vi sia corrispondenza tra capannone campionato e materiale prelevato e quanto riportato nella scheda accompagnatoria campioni. Nel caso in cui l Autorità competente effettui un campionamento su sospetto o comunque nel caso in cui lo ritenga appropriato, provvede ad effettuare ulteriori campioni al fine di escludere l uso di sostanze antimicrobiche nei gruppi/capannoni di interesse. In questo caso la ricerca inibenti deve essere effettuata in un minimo di 5 animali per capannone. Se non è stata identificata la presenza di Salmonella Enteritidis e/o Salmonella Typhimurium ma viene accertato l uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica (RICERCA INIBENTI POSITIVA) il gruppo è considerato positivo, con conseguente applicazione delle misure previste per i gruppi positivi.. ESAME DEI CAMPIONI Trasporto e preparazione dei campioni I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all articolo 11 e 12 del Regolamento (CE) 2160/2003) entro 24 ore dal campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento. Campioni di soprascarpe (a) le due paia di soprascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste entrambe in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente; (b) il campione deve essere agitato in modo tale che l APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al capitolo Metodo d indagine. RISULTATI Un gruppo di polli da carne è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti in uno o più campioni. 14

15 I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero reale di campionamenti effettuati. REPORTISTICA Informazioni da trasmettere al Ministero della salute attraverso gli appositi sistemi informatizzati: a) il numero totale di gruppi di polli da carne, comprendenti almeno 250 capi; b)il numero totale di gruppi di polli da carne sottoposti a campionamento; c) il numero totale di gruppi di polli da carne positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi; d) il numero totale di gruppi di polli da carne positivi a qualsiasi sierotipo di Salmonella (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) o a Salmonelle non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi; Nel sistema informativo specifico, con frequenza almeno trimestrale, devono essere inseriti i dati relativi ai singoli controlli. I risultati del piano, ed ogni altra informazione rilevante, andranno ad implementare le informazioni nell ambito dell attività prevista dalla Direttiva 2003/99/CE. Nei sistemi informativi devono essere registrati, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, anche i dati relativi alla gestione della positività del gruppo per Salmonella Enteritidis e Typhimurium. Nei casi di riscontro di positività in seguito a campionamenti ufficiali alle Salmonelle enteritidis e typhimurium, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvederà a registrare in automatico un sospetto focolaio nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile all indirizzo Le Autorità Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese. La registrazione della chiusura dell episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati: Indicazione dell avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No) Numero animali abbattuti e distrutti Numero animali macellati Numero dei test utilizzati per valutare l efficacia delle disinfezioni Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium, indicando la denominazione del sierotipo. 15

16 I gruppi positivi (caratterizzati ciascuno da identificativo dell allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) devono essere conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero reale di campionamenti effettuati. Tutti i documenti relativi all applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni. NOTIFICA DELLA MALATTIA L isolamento di S. Enteritidis e/o S. Typhimurium, sia in campioni ufficiali che in campioni eseguiti in autocontrollo, deve essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre, in caso di isolamento di S. Enteritidis, S. Typhimurium, devono essere inviati al Ministero della Salute, al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto. QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo, secondo i quali tutti i gruppi sono stati sottoposti ad almeno un controllo con risultato negativo. L accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi. L accreditamento è revocato nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale o campionamento in autocontrollo si identifichi una positività per Salmonella Enteritidis e/o Typhimurium. L allevamento riacquisterà l accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda. 16

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