ALIQUOTA IVA 22% DAL 1 OTTOBRE 2013

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1 C i r c o l a r e N u m e r o n. 2 1, 0 1 o t t o b r e ALIQUOTA IVA 22% DAL 1 OTTOBRE 2013 Dal 1 OTTOBRE 2013 l aliquota IVA ordinaria del 21% aumenta al 22%. Restano invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Pertanto dal 1 ottobre 2013 la nuova aliquota del 22% dovrà essere usata per le fatture di vendita, per l'integrazione delle fatture di acquisto di beni e servizi intracomunitari, per le bollette di importazione, per le autofatture per acquisti di servizi da soggetti stranieri quando gli stessi si considerano effettuati in Italia. CAMBIO DI ALIQUOTA L aliquota Iva da applicare 21% o 22% va individuata in base al momento in cui l operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, momento di effettuazione che risulta così stabilito dall art 6/633: - vendita beni mobili (merce) al momento della consegna o spedizione (data DDT). Per consegna si intende sia la consegna fisica della merce al compratore che la consegna dei documenti che rappresentano la merce e consentono al cessionario di disporre della merce. Se il cedente cura il trasporto con mezzi propri la consegna si considera effettuata quando la merce entra nella disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito. Si ha spedizione quando i beni sono inviati al cliente tramite vettore, se la cessione è franco magazzino venditore la cessione è effettuata al momento della consegna dei beni al vettore; se franco magazzino acquirente l'operazione è effettuata al momento dell'arrivo dei beni presso il magazzino del cliente compratore. Giova precisare che in caso di cessioni P agina 1

2 con consegna ripartita l'operazione si considera effettuata all'atto dell'ultima consegna; - cessione beni immobili si considerano effettuate all atto della stipulazione del rogito notarile; - prestazioni di servizi al momento del pagamento indipendentemente dall avvenuta esecuzione della prestazione. - Le cessioni di beni (mobili ed immobili) con effetti traslativi differiti si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, non oltre l anno per i beni mobili (c/visione, c/prova). Se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi sia emessa fattura o sia eseguito il pagamento in tutto o in parte l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. Pertanto le operazioni che si considerano effettuate: 21%; sino al 30 settembre 2013 restano soggette alla vecchia aliquota del a partire dal 1 ottobre 2013 sono assoggettate al 22%. CASI Emissione DDT, spedizione mezzo vettore franco magazzino venditore, con fattura differita Si deve fare riferimento alla data del DDT per cui per DDT sino al 30/09 aliquota 21%, DDT per consegne al vettore emessi dal 1/10 aliquota 22%. P agina 2

3 Emissione DDT, spedizione mezzo vettore franco magazzino acquirente, con fattura differita Rileva il momento di arrivo dei beni presso il compratore, per cui per DDT emessi entro il 30, con merce arrivata dal 1 ottobre in poi, l'operazione di cessione si considera effettuata dal 1/10 (essendo franco magazzino acquirente) l'aliquota Iva applicabile è il 22% DDT consegna diretta a soggetto terzo (terzista c/lavoro / terzo cessionario) e non al compratore finale La cessione si considera effettuata il giorno della consegna o spedizione al soggetto terzo. Note di variazione in diminuzione (note accredito) Conservano l aliquota IVA della fattura che rettificano per cui se la fattura ha aliquota 21% anche la nota di accredito conserva il 21%. Note di variazione in aumento (note addebito) Ossia note di addebito che comportano aumento dell IVA rispetto alla fattura originaria l aliquota IVA resta quella della fattura originaria. Acconti e saldi Le fatture emesse per acconti sino al 30/09 hanno aliquota 21%, al successivo saldo, pagato dal 1/10 in avanti, si applica la nuova aliquota del 22%. Parcelle professionisti Nel caso di emissione anticipata della fattura entro il 30/9 si applica l aliquota 21% indipendentemente dal momento in cui avverrà il pagamento. P agina 3

4 In caso di emissione di avviso di parcella non pagati entro il 30/9 gli stessi dovranno essere sostituiti con nuovi avvisi di parcella con aliquota 22%, infatti per avvisi emessi entro il 30/9 e pagati dal 1/10 la fattura deve essere emessa Iva 22%. Acquisti di servizi cee o da extracee L'acquisto di servizi generici ex art 7/ter da soggetti CEE o da soggetti EXTRACEE si considerano effettuati nel momento in cui le prestazioni sono ultimate; in tale momento il committente italiano ha obbligo di integrare se il fornitore è CEE o emettere autofattura se EXTRACEE. Per cui se la prestazione è ultimata, ancorché pagata successivamente o se successivamente sia arrivata la fattura estera, entro il 30/09 l'integrazione (autofattura) è al 21% se il servizio è ultimato dal 1/10 l'integrazione (autofattura) è al 22%. La Circolare 16/2013 precisa che il servizio si considera ultimato al ricevimento della fattura del fornitore estero. Integrazione fatture acquisti beni cee Con la modifica all'art 39/331 sia le cessioni che gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all'inizio del trasporto o della spedizione. Se gli effetti translativi o costitutivi si hanno in un momento successivo alla consegna le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti (comunque entro un anno dalla consegna). Se la fattura è emessa prima dell'inizio del trasporto/spedizione l'operazione si considera effettuata, per l'importo della fattura, alla data fattura (art 39, c. 2, DPR 331/1993. P agina 4

5 Giova evidenziare che per le cessioni trattasi di una variazione formale per gli acquisti comunitari il cambiamento è radicale. Infatti si passa dalla data di consegna/arrivo nel territorio dello Stato al momento di inizio del trasporto, (con evidenti difficoltà pratiche per gli acquirenti italiani di individuare la data di partenza dal Paese di origine cee). Altre due novità rilevanti sono: - nell'ambito degli acquisti e cessioni di beni (solo beni on vale per i servizi) il pagamento anticipato, totale o parziale non assume alcuna rilevanza, per cui in tale circostanza non si realizza più la nascita dell'operazione e conseguentemente l'obbligo di emissione della fattura. Per cui nel caso di incasso di acconti per la cessione di beni da clienti comunitari non sarà più obbligatorio emettere la fattura di acconto - giova precisare invece che gli acconti sono rilevanti per le prestazioni di servizi per cui in caso di incasso o pagamenti di acconti la prestazione di servizi è effettuata per la somma pagata. Acquisto servizi da soggetti extracee considerati rilevanti Iva in Italia Per gli acquisti, imponibili in Italia, da soggetti extracee l'autofattura (no integrazione della fattura estera) deve essere emessa entro: il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (secondo le regole dell'art 6/633) senza attendere la fattura del fornitore extracee (nuovo art 21, c.4, lett d) se trattasi di prestazioni di servizi generici 7/ter; negli altri casi cessioni di beni e servizi specifici (diversi da quelli 7/ter) all'atto di effettuazione dell'operazione determinato ai sensi dell'art 6/633. Giova rilevare che non assume alcuna rilevanza il momento di ricezione della fattura estera! Per cui l'autofattura DEVE essere emessa per le prestazioni P agina 5

6 di SERVIZI diversi da quelli generici non oltre il momento del pagamento (in caso di pagamenti parziali limitatamente all'importo pagato)e per le cessioni di BENI non oltre il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento. L emissione dell autofattura è obbligatoria nel momento in cui il servizio si considera effettuato ossia nel momento del pagamento. Da tale momento l autofattura deve essere registrata entro 15 giorni nel registro delle fatture emesse (Art 23/633) con riferimento alla data di emissione; nel registro degli acquisti l autofattura può essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Il soggetto italiano può decidere di chiudere l'operazione in anticipo emettendo autofattura a prescindere dal pagamento. Appalti e beni prodotti in base a contratti d'opera I beni prodotti in base a contratti d'opera o di appalto sono tassati in base alla aliquota propria dei beni prodotti ma sono considerati servizi; in quanto servizi sono effettuati alla data del pagamento, o se anteriore alla data fattura. Non rileva il momento di consegna del bene. Beni prodotti su misura in base a contratto di appalto o d'opera consegnati in data 30/9 con DDT emissione della fattura a fine mese si applica l'aliquota del 22% e non 20% come sarebbe per la vendita di beni. Vendita con posa in opera E' considerata una cessione di beni in cui il servizio di posa in opera è accessorio alla cessione del bene, l'operazione si considera effettuata con la P agina 6

7 consegna che si realizza con l'ultimazione dell'installazione. Per cui beni consegnati entro il 30/9 ed ultimazione della posa in opera dal 1/10 l'aliquota Iva da applicare è il 22%. Corrispettivi Nel registro dei corrispettivi dovrà essere attivata dal 1/10 la colonna iva 22%. Giova precisare che per quelli in ventilazione nulla deve essere fatto, la ventilazione avverrà sulla base degli acquisti. Fatturazione locazioni Le locazioni di beni siano essi mobili che immobili (compreso il leasing), sono considerate dal legislatore prestazioni servizi e non cessioni di beni (articolo 3 comma 2 Dpr 633/72). Ciò comporta, ai fini del momento impositivo Iva (articolo 6 del citato Dpr 633/72), che tali operazioni seguano le regole previste per le prestazioni di servizi ai sensi dell articolo 6 del decreto Iva. Pertanto, le locazioni in oggetto si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o dei singoli canoni periodici (essendo irrilevante la data di conclusione del relativo contratto), ovvero al momento di emissione della fattura anticipata per l importo oggetto della fatturazione, indipendentemente dal pagamento. SANZIONI In caso di emissione di una fattura (o errata integrazione di fattura intracee o emissione di autofattura) al 21% anziché al 22% comporta l'irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell'iva non fatturata con un minimo di 516 per ogni singola operazione. Se la violazione comporta anche un minor versamento si applica la sanzione del 30% dell'iva non versata. P agina 7

8 Tuttavia l Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha precisato che se per esigenze tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali dovessero essere emesse fatture/corrispettivi al 21% invece che al 22%;, i soggetti passivi possono regolarizzare, senza sanzioni, le eventuali fatture errate e corrispettivi emessi con la vecchia aliquota del 21%, purché sia messa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell art. 26, comma 1 del DPR 633/72, ed avvenga il versamento dell'iva dovuto con aggiunta degli interessi entro: - il 27 dicembre 2013 per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre; - entro il 16 marzo 2014 per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali ADEGUAMENTO LISTINI PREZZI Non vi è obbligo di adeguare i listini dei prezzi al pubblico nei negozi, chi non lo fa però assorbe la maggior Iva del 1% senza riversarla sui clienti. Per adeguare il prezzo al minuto già comprensivo dell'iva alla nuova aliquota sarà necessario procedere con il seguente calcolo: iva 21% = = 121 presso sino al 30/09 x 1, = 122 nuovo prezzo dal 1.10; coloro che non adeguano il prezzo se vendono a 121 sino al 30/9 hanno Iva 21 e ricavo 100; dal 1/10 hanno Iva 22 e ricavo 99,18. P agina 8

9 Si ricorda che bar, ristoranti, alberghi applicano l'iva al 10% e non hanno subito alcun aumento per cui eventuali aumenti dei listini giustificati dall'aumento dell'iva sono del tutto illegittimi. Verona, Lì 1 ottobre 2013 Dott. Alberto Donato Citazione d autore: Le previsioni sono difficili, soprattutto quando riguardano il futuro" Niels Bohr Per ricevere le circolari anche precedenti, per trasmettere le vostre opinioni e i vostri commenti, o per richiedere ulteriori informazioni sull argomento contattate: STUDIO DONATO-GOTTARDELLI Dottori Commercialisti Associati Via Dietro Filippini VERONA TEL FAX dogovr@tiscali.it Lo Studio non è responsabile per l uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento P agina 9

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