Anno 2016 N.RF015 LEGGE DI STABILITÀ NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

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1 Anno 2016 N.RF015 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO LEGGE DI STABILITÀ NOVITÀ IN MATERIA DI IVA RIFERIMENTI LEGGE N. 208/2015; ART. 26, DPR N. 633/72; L. 190/2014 CIRCOLARE DEL 26/01/2016 Sintesi: la Legge di stabilità 2016 apporta numerose novità in materia di IVA; tra i principali interventi: Nota di credito: può essere emessa per mancato pagamento (in tutto/parte) in presenza di: - procedura concorsuale/accordo di ristrutturazione del debito/piano attestato di risanamento: dalla data di instaurazione della procedura (per le sole procedure instaurate dal 31/12/2016); - procedure esecutive individuali rimaste infruttuose: la infruttuosità, oltre alle ordinarie ipotesi di verbale di esecuzione negativo, si presume nel caso di interruzione della procedura esecutiva per eccessiva onerosità dopo la terza asta andata deserta. Contratti di somministrazione: in caso di risoluzione per inadempimento di contratti a esecuzione continuata o periodica, la nota di credito è ammessa anche senza l attivazione di specifiche procedure di recupero (salvo il caso in cui entrambe le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni). Editoria elettronica: l aliquota agevolata 4% viene estesa alle cessioni di giornali/periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico (prima soggetti ad aliquota del 22%): - purché identificati con un codice "ISBN" o "ISSN" (Tab A parte II n.18) DPR 633/72) - indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico). Cooperative sociali: si applica l'aliquota IVA del 5% alle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti dei soggetti svantaggiati ; per le cooperative non sociali, l aliquota Iva passa dal 4% al 22%. Reverse charge nei consorzi: si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una P.A. in cui trovi applicazione lo split payment (la disposizione è subordinata all autorizzazione della UE). Compensazione prodotti agricoli: è previsto l aumento delle percentuali di compensazione per prodotti del settore lattiero-caseario e per gli animali vivi della specie bovina e suina, al fine della detrazione dell imposta da parte dei produttori agricoli. Aliquote: viene rinviato al 1/01/2017 l aumento delle aliquote ordinaria e ridotta, previsto per il Con la Legge di stabilità 2016 vengono apportate numerose novità in materia di Iva. NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE L art.1 c. 126 L. 208/2015 riformula l art. 26 Dpr 633/72 relativo l'emissione delle note di credito. Generalità: la nota di variazione Iva in diminuzione può essere emessa (art. 26 c. 2 Dpr 633/72) se l operazione per la quale è stata emessa fattura (dopo la registrazione) viene meno a seguito di: Fattispecie Nullità/annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (disposta da un giudice) Abbuoni o sconti previsti contrattualmente Accordo sopravvenuto (es.: sconti non previsti nel contratto iniziale) Errore di fatturazione Mancato pagamento Termine Nessun limite Entro 365 gg Nessun limite

2 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 2 / 8 PROCEDURE CONCORSUALI Il riformulato art. 26 c. 4 lett. a) DPR 633/72 prevede che, nel caso di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario o committente, la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa a partire dalla data di emanazione: fallimento: della sentenza dichiarativa del fallimento (o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa) concordato preventivo: del decreto di ammissione alla procedura amministrazione straordinaria: del decreto che dispone la procedura. Novità: ai fini della emissione della nota di credito: fino al 31/12/2016: la infruttuosità della procedura (e dunque l emissione della nota di credito) si verificava solo a conclusione dell iter della procedura concorsuale (CM 77/2000); nel caso del fallimento, ad esempio, occorreva attendere il decreto di chiusura (in seguito all ultimo piano di riparto) dal 2017: vi sarà una coincidenza rispetto al trattamento della svalutazione del credito ai fini dei redditi; nel momento in cui Il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale si verifica il presupposto sia per emettere la nota di credito che per dedurre fiscalmente l imponibile. PROCEDURE ASSIMILATE Il momento di emissione della nota di credito è individuato nella data: del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42) di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (art. 67 del RD 267/42). Procedure non modificate: l emissione della nota di credito non è disciplinata in caso (L. 3/2012): - di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - di procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Termine ultimo: resta fermo che il termine ultima per l emissione della nota di credito: - è quello ordinario previsto per l esercizio del diritto alla detrazione (art. 19 c.1 DPR 633/72) - e cioè il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2 anno successivo. DECORRENZA: la novità è applicabile: alle procedure concorsuali instaurate successivamente al 31/12/2016. Esempio1 La Alfa Snc ha emesso nel 2015 una fattura per Iva nei confronti della Beta Srl, dichiarata fallita con sentenza del 15/01/2017. In pari data Snc potrà: - emettere nota di variazione di sola Iva per svalutare il credito di con piena deducibilità ai fini Irpef. EFFETTUAZIONE OPERAZIONE (cess. di beni/prestaz. di servizi) ENTRO IL 31/12/2016 DAL 1/01/2017 NOTA DI CREDITO SOLO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NOTA DI CREDITO IMMEDIATA (SENZA ATTENDERE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA)

3 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 3 / 8 REGISTRAZIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE Il nuovo art. 26 c. 5 Dpr 633/72 stabilisce che: a fronte dell'emissione di una nota di variazione da parte del dal cedente/prestatore in capo al cessionario/committente assoggettato ad una procedura concorsuale non sussiste l obbligo di annotazione della nota nel registro delle fatture emesse /corrispettivi. Nota: in attuazione dell art. 185 Dir. 2006/112/CE, secondo cui la rettifica della detrazione operata non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, si prevede ora che: - per le note di variazione emesse a seguito di assoggettamento a procedure concorsuali - il curatore fallimentare/commissario giudiziale non sarà più obbligato ad effettuare la corrispondente variazione in aumento dell Iva originariamente detratta (l imposta rimane a carico dell erario). Attenzione: la registrazione della nota di variazione da parte del cessionario/committente resta dovuta nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano attestato di risanamento. DECORRENZA: la novità è applicabile: alle procedure concorsuali instaurate successivamente al 31/12/2016. SUCCESSIVO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Nel caso in cui, successivamente: all apertura della procedura concorsuale all emissione della nota di variazione in diminuzione il cessionario/committente provveda al pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo, il cedente o prestatore emette nota di debito in relazione all ammontare imponibile dell operazione. Al cessionario/committente, che abbia provveduto a registrare la fattura di acquisto, è concesso il diritto alla detrazione dell imposta corrispondente alla variazione in aumento. Esempio2 Nell Esempio1 precedente si ponga ora che a conclusione del fallimento il curatore ripartisca al creditore Alfa la somma (inclusive ad Iva) di (cioè Iva). La società dovrà: - emettere nota di variazione Iva in aumento per annotare una sopravvenienza attiva (tassata ai fini dei redditi) per Creditori privilegiati: ai fini della nota di credito andrà valutato, in base ai documenti rilasciati dalla procedura, se la somma corrisposta contenga o meno l Iva (in generale rientranti tra i crediti chirografari). PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI RIMASTE INFRUTTUOSE Come anticipato, il cedente/prestatore può emettere nota di credito - in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente - a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Nota: secondo costante orientamento di prassi (RM 195/2008) occorre completare l ultimo atto della procedura: - non essendo possibile limitarsi all emissione di un decreto ingiuntivo, dell atto di precetto o altro - dovendo giungere all atto di pignoramento e successiva vendita all asta dei beni del debitore.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 4 / 8 NOVITÀ: il riformulato art. 26 c. 4 lett. b) Dpr 633/72 codifica ora alcune fattispecie per le quali si presume la infruttuosità della procedura esecutiva. A tal fine la nota di credito può essere emessa al ricorrere dei seguenti eventi: VERBALE DALL UFFICIALE GIUDIZIARIO SOSPENSIONE DELL ASTA Pignoramento di beni mobili Pignoramento presso terzi dal verbale di pignoramento risulta, alternativamente: la mancanza di beni da pignorare l impossibilità di accesso al domicilio del debitore la irreperibilità del debitore dal verbale di pignoramento risulta che presso il terzo pignorato (debitore del debitore) non vi sono beni/crediti da pignorare dopo che per 3 volte l asta della vendita del bene pignorato è andata deserta si decida di interrompere la vendita per eccessiva onerosità (la base d asta è troppo ridotta) DECORRENZA: per espressa previsione di legge la disposizione ha carattere interpretativo e pertanto si applica anche anteriormente al 31/12/2016. Mentre le prime due previsioni erano già state considerate applicabili dalla giurisprudenza o dall orientamento dell Agenzia, la terza previsione appare invece innovativa. Aste deserte: premesso che (soprattutto in ambito immobiliare) è piuttosto frequente la fattispecie indicata, si deve notare che: - la norma prevede che l asta sia risultata deserta e dunque non vi siano state offerte irrevocabili di acquisto (non nel caso di aggiudicazione successivamente considerata nulla) - si deve ritenere che la sospensione possa essere disposta autonomamente dal giudice (oppure debba essere richiesta dal creditore). Esempio3 Un professionista vanta un credito di ( Iva) nei confronti di una società. Dopo numerosi solleciti di pagamento, si è risolto ad esperire la procedura esecutiva, giungendo a pignorare un immobile della società (valore di perizia ). Nell ambito degli impianti fissati dal giudice: - alla prima asta (base d asta ) non sono state proposte offerte di acquisto - così come nella 2 asta (base d asta ) e neppure alla 3 (base d asta ). Il giudice, nel reputare il valore della 4 asta ( , con riduzione del 25% rispetto all ultima base d asta) troppo modesto, ritiene di sospendere la procedura: Il professionista potrà emettere nota di credito per sola Iva di CONTRATTI A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA In caso di risoluzione per inadempimento del cessionario/committente, con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, il nuovo art. 26 c. 9 Dpr 633/72 prevede che: è ammessa l emissione della nota di credito in relazione alle cessioni/prestazioni per le quali l inadempimento ha generato la risoluzione indipendentemente dall aver esperito azione esecutiva individuale. Obbligazione adempiute: conformemente alle disposizioni civilistiche (art cc), la nota di credito non è ammessa nel caso in cui il cessionario/committente (oltre che il cedente/prestatore) abbia adempiuto alle proprie obbligazioni (ovviamente non di natura pecuniaria, nel qual caso il credito si sarebbe già estinto).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 5 / 8 Nota: il problema riguarda i contratti di utenze (telefonia, energia elettrica, ecc.), leasing e simili, in relazione ai quali gli Uffici non consideravano corretta l emissione della nota di credito con riferimento alle prestazioni già rese se non dopo aver esperito azione di recupero. DECORRENZA: per espressa previsione di legge la disposizione ha carattere interpretativo e pertanto si applica anche anteriormente al 31/12/2016. NOTA DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI IN REVERSE Ai sensi del nuovo art. 26 c. 10 Dpr 633/72 la facoltà di emettere nota di credito (ricorrendone, ovviamente, i presupposti) è ammessa anche da parte dei cessionari/committenti per le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge (in tal caso, infatti, il debitore dell imposta è quest ultimo). Nello specifico, la disposizione si applica: reverse charge esterno reverse charge interno operazioni con soggetti non residenti fattispecie di cui all art. 17 c. 5 e 6 e all art. 74 del DPR 633/72 con soggetti residenti Nota: il concetto e analogo a quanto già avveniva per gli acquisti intraue; in tal caso, infatti (CM 13/1994): - l acquirente nazionale può considerare esclusa da Iva la nota di credito ricevuta dal fornitore UE (in quanto variazione in diminuzione dell Iva, ex art. 26 c. 1 Dpr 633/72) - ciò permette di considerare escludere tale variazione dei registri Iva (e non presentare l Intrastat). Esempio4 La Alfa Srl ha ricevuto una fattura in reverse charge da un idraulico per l installazione di una caldaia: Iva. In seguito ad una contestazione per lavori effettuati non ad arte, le parti si accordano per una riduzione del corrispettivo di 5.000; in tal caso la nota di variazione, in alternativa a quella emessa dall artigiano: - potrà essere emessa dalla Alfa Srl, che emetterà un documento (che potrà integrare con l aliquota Iva 10% ed annotare su acquisti e vendite) dell importo di in tal caso l artigiano sarà obbligato ad annotare la variazione dell imponibile. REVERSE CHARGE PER LE PRESTAZIONI DEI CONSORZIATI L art. 1 c. 128 Legge di stabilità 2016: introduce una nuova fattispecie di reverse charge (art. 17 c. 6 lett. a-quater) Dpr 633/72) estendendo l inversione contabile: alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e renda il servizio in regime di split payment (art. 17-ter, DPR 633/72). Nota: l introduzione dello split payment, dal 2015, ha determinato condizioni strutturali di credito Iva per quei consorzi che hanno quale committente principale le PA. La norma si intende ridurre l eccedenza di IVA a credito per i consorzi, i quali non riceveranno più l addebito dell IVA in rivalsa dalle consorziate. Esempio5 Il consorzio edile Primavera ha stipulato un contratto per la costruzione di una scuola per conto di un Comune per Iva; i lavori sono affidate ad imprese consorziate.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 6 / 8 In esito ai lavori a) l impresa consorziata che ha realizzato: - la struttura grezza in cemento: emetterà fattura esclusa da Iva ex art. 17 c. 6 lett. a-quater) - gli impianti idraulici: emetterà fattura esclusa da Iva ex art. 17 c. 6 lett. a-ter) b) il consorzio: - applicherà l inversione contabile con l Iva 10% alle fatture dei consorziati - emetterà fattura al Comune con applicazione dello split payment DECORRENZA: l efficacia della disposizione è subordinata all autorizzazione del Consiglio UE NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ORDINARIA E RIDOTTA L art.1 c.6 della legge di stabilità 2016 ridetermina la misura delle aliquote IVA ordinaria e ridotta applicabili, a decorrere dal 01/01/2017, nello specifico, fatta salva l adozione di provvedimenti che consentano allo Stato di reperire le risorse finanziarie necessarie: IVA ORDINARIA IVA RIDOTTA è previsto l innalzamento dell aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 22%: al 24% a decorrere dal 01/01/2017 al 25% a decorrere dal 01/01/2018. nel modificare la L. 190/2014, relativamente all aliquota IVA ridotta (10%): - si elimina l incremento al 12%, previsto a decorrere dal 01/01/2016; - si conferma l incremento al 13%, a decorrere dal 01/01/2017. ALIQUOTA IVA DEL 4% PER L EDITORIA DIGITALE Si estende alla generalità delle pubblicazioni online l applicazione dell aliquota IVA agevolata al 4%, prevista dalla L. 190/2014 per i libri in formato digitale (art.1 c. 637 L. 208/2015). Con la legge di stabilità 2016, ai libri in formato elettronico sono affiancati gli ulteriori prodotti editoriali (Tabella A, Parte II n. 18, all. DPR 633/72) anche se resi in formato digitale: giornali notiziari quotidiani dispacci delle agenzie di stampa periodici Nota: fino all entrata in vigore della L.208/2015, era prevista l applicazione dell aliquota IVA ordinaria al 22%. L'aliquota Iva agevolata del 4%, a decorrere dal 1/01/2016, viene estesa a tutti i prodotti editoriali sia quelli identificati con codice "ISBN" sia quelli identificati con codice "ISSN" indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico). POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ UE: la Corte UE (sentenze del 5/03/2015 cause C-479/13 e C-502/13) ha affermato che non è ammessa l applicazione dell aliquota IVA super ridotta per la fornitura di libri elettronici attualmente in vigore in Francia e Lussemburgo considerato che: - le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica (art. 98, dir. 2006/112/CE) - si qualificano servizi prestati tramite mezzi elettronici ai fini della direttiva 2006/112/CE, i servizi ove figura il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche (art. 7, reg. UE 282/2011). Dunque alla fornitura di libri elettronici ( servizio fornito per via elettronica ) non è applicabile l IVA ridotta.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 7 / 8 ALIQUOTA IVA DEL 5% PER COOPERATIVE SOCIALI La legge di stabilità 2016 (art. 1 c.960 lett.c), L. 208/2015) stabilisce l'adozione dell'aliquota IVA nella misura del 5% per le prestazioni, rese nell ambito socio-sanitario: dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di soggetti degni di protezione sociale (art. 10 c.1 n. 27-ter) del DPR 633/72) Nota: la disposizione ha lo scopo di eliminare l incompatibilità dell aliquota vigente (4%) rispetto alla normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina previgente, l applicabilità dell aliquota IVA si estende anche alle prestazioni erogate direttamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette. AMBITO SOGGETTIVO Prestatore: l agevolazione riguarda le cooperative sociali e loro consorzi. Destinatario: le prestazioni sono effettuate in favore di (art. 10 c.1 n. 27-ter) del DPR 633/72): anziani inabili adulti tossicodipendenti e malati di AIDS handicappati psicofisici AMBITO OGGETTIVO minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo persone detenute donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Sotto il profilo oggettivo, fruiscono dell aliquota agevolata del 5% le seguenti prestazioni: PRESTAZIONI Art. 10 Dpr 633 a) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza c. 1 n. 18 b) prestazioni di ricovero e cura (...), compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali c. 1 n. 19 c) prestazioni educative dell infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (...), comprese le c. 1 n. 20 prestazioni relative all alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici d) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni c. 1 n. 21 accessorie e) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili c. 1 n. 27-ter DECORRENZA: le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 01/01/2016. Cooperative non sociali : per effetto delle nuove disposizioni: l IVA delle cooperative non sociali passa dal 4% al 22%. dal 1/01/2016, resta salva la possibilità di adottare il regime di esenzione per le prestazioni rientranti nella disciplina di cui all art. 10 c. 1 DPR 633/72. OPZIONE PER IL REGIME DI ESENZIONE: l art.1 c. 962 della legge di stabilità elimina la possibilità per le cooperative sociali di optare per il regime di esenzione IVA, in alternativa all applicazione dell aliquota agevolata (viene abrogata parte dell art.1 c.331 L. 296/06) - per i contratti stipulati entro il 31/12/2015, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (cioè alternativamente l aliquota agevolata del 4% o il regime di esenzione).

8 Redazione Fiscale Info Fisco 015/2016 Pag. 8 / 8 COMPENSAZIONE PER I PRODOTTI AGRICOLI (art. 1 c. 908 L. 208/2015) TAX REFUND (art. 1 c. 368 L.208/2015) ESONERO SPESOMETRO (art. 1 c. 953 L. 208/2015) ELIMINAZIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER EROGAZIONE LIBERALE DI DERRATE ALIMENTARI (art. 1 c. 396 L.208/2015) MARINA RESORT ALIQUOTA 10% (art. 1 c. 365 L.208/2015) ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA SINTESI è possibile, per i Min. Economia e Politiche agricole, adottare, entro il 31/01/2016, un provvedimento che disponga l aumento delle percentuali di compensazione dell IVA, ai fini della detrazione dell imposta, applicabili alle cessioni di: prodotti del settore lattiero-caseario animali vivi della specie bovina e suina. Pertanto, con apposito DM potrà essere innalzata la percentuale di detrazione dell IVA nella seguente misura: dall 8,8% al 10% per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario dal 7% al 7,7% per gli animali vivi della specie bovina dal 7,3% all 8% per gli animali vivi della specie suina si autorizzano gli intermediari iscritti all albo degli istituti di pagamento (art.114- septies,dlgs385/93) ad effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra UE che abbiano acquistato beni destinati all uso personale è prevista, l individuazione di apposite tabelle di percentuali minime di rimborso, che gli intermediari dovranno applicare; dette tabelle saranno determinate mediante apposito DM, da emanarsi entro il 28/06/2016. è previsto, per il 2016, l esonero dall obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema TS Si prevede l innalzamento a (in luogo di.5.164,57), della soglia oltre la quale, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti dei soggetti di cui all art. 10 n. 12) DPR 633/72, sorge l obbligo di inviare apposita comunicazione all Amministrazione finanziaria. In particolare, detta comunicazione scritta: va presentata agli uffici dell Amministrazione e alla GdF competente al fine di rendere non operativa la presunzione di cessione, in base al quale si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. va inviata almeno 5 giorni prima della consegna dei beni e deve indicare data, ora e luogo di inizio del trasporto, la destinazione nonché l ammontare del costo dei beni ceduti gratuitamente, calcolato sulla base del prezzo di acquisto. Se tale importo è inferiore alla soglia (ora ), la comunicazione può non essere inviata. E facoltativo l invio della comunicazione nel caso in cui la cessione gratuita nei confronti di detti enti abbia ad oggetto beni deperibili (alimentari). L art.1 c.365 della legge di stabilità 2016 dispone la messa a regime dell agevolazione in termini di aliquota prevista per i cd marina resort (art. 32 del DL 133/2014). La norma agevolativa era stata oggetto di proroga, fino al 31/12/2015 (art. 1 c.711 L. 190/2014). E dunque applicabile, a decorrere dal 1/01/2016, l aliquota IVA del 10% (in luogo del 22%) per i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo resi nei confronti dei clienti ivi alloggiati, per il pernottamento a bordo delle proprie unità da diporto. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ UE: secondo la dottrina, i cd marina resort potrebbero non rientrare nelle strutture ricettive per le quali la disciplina UE consente l applicazione dell aliquota IVA agevolata. Ai sensi dell art. 43 Reg. UE 282/2011, infatti, la fornitura di «alloggi per vacanze» di cui all All. III n. 12 Dir. 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi (elenco da considerarsi esaustivo e non esemplificativo).

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