IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.
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- Luigina Ferretti
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1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. Aggiornato al A cura dell Ufficio Tributi FONTI E VIGENZA Fonti: Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011; Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011 Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 n.504 Vigenza: in via sperimentale dal 2012 al 2014 a regime dal 2015 Sostituisce: l I.C.I. l I.R.P.E.F. e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati escluso il reddito agrario Presupposto: PRESUPPOSTO E DEFINIZIONI Il presupposto della nuova imposta è il possesso di: fabbricati aree edificabili terreni agricoli a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa. La prima novità è pertanto la reintroduzione del prelievo sulla abitazione principale e relative pertinenze che viene mitigato, come meglio specificato più avanti, dalla detrazione di 200,00 e da una ulteriore detrazione di 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore ad anni 26. La seconda novità è la introduzione del prelievo sugli immobili rurali da sempre esenti dai tributi comunali. Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassata come tali con l aliquota agevolata dello 0,40% e con le detrazioni di legge diversamente con l aliquota ordinaria. Per i fabbricati strumentali agricoli è prevista invece una aliquota particolare. Si ricorda ai proprietari di fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni che nel D.L. n.201/2011 è prevista l obbligatoria iscrizione di tali immobili al catasto dei fabbricati entro il
2 Definizioni: Per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto; costituisce parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza il fabbricato è imponibile dall ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se precedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato tra i fabbricati sono ricompresi anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali alla attività agricola. Per area fabbricabile si intende l area utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di edificazione su un area, dalla data di inizio lavori fino al momento di ultimazione degli stessi, la base imponibile IMU è data solo dal valore venale dell area in comune commercio senza computare il valore del fabbricato in corso di costruzione. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull area di risulta oppure in caso di interventi di recupero edilizio, per il periodo compreso tra l inizio dei lavori di demolizione o di recupero e la fine dei lavori, la base imponibile IMU si calcola sul valore venale dell area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo e/o ricostruendo recuperando. Presunzione di non edificabilità: sono considerati tuttavia non edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale. I requisiti sono: identità tra possessore e conduttore requisiti soggettivi destinazione agricola Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all esercizio delle attività agricole. Terreni condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli Per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all articolo n. 1 del D.Lgs. n.99/2004, vengono reintrodotti gli abbattimenti a scaglioni (articolo n. 9 D.Lgs. n.504/92 ICI) con l applicazione dell IMU sulla parte eccedente i 6.000,00 euro denominata franchigia e con abbattimenti del 70% dell imposta gravante sulla parte eccedente la franchigia e fino a ,00, del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente ,00 fino a ,00 e del 25% di quella gravante sulla parte eccedente ,00 fino a ,00. ANCORA SUI FABBRICATI Abitazione principale:
3 si intende l immobile, iscritto a da iscrivere nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedano anagraficamente. In linea di principio dunque, in presenza di due unità autonomamente accatastate, l abitazione principale può essere solo una delle due. Pertinenza della abitazione principale: si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità da uso abitativo. Il Comune non ha nessuna possibilità di regolamentare diversamente quanto stabilito. Le pertinenze non sono più quindi di numero illimitato ma al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti autonomamente accatastata ovvero che nono abbia un autonomo classamento catastale perché compresa nello stesso elaborato planimetrico dell unità immobiliare al cui sevizio essa è posta. Usi gratuiti ai parenti: E scomparsa la fattispecie della abitazione concessa in uso gratuito ai genitori e/o figli prevista nel regolamento ICI e pertanto tali unità immobiliari sono di fatto seconde abitazioni. Fabbricati inagibili o inabitabili ed immobili storici: La base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati è ridotta del 50%. Ugualmente è ridotta del 50% la base imponibile degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico. E stato però abrogato il comma n.2 dell articolo n. 11 della legge n.413/1991 in tema di tassazione agevolata per immobili storici e pertanto la base imponibile non può più essere determinata utilizzando la minore delle tariffe d estimo riferibili alla zona censuaria nella quale risulta collocato l immobile storico. La base imponibile quindi degli immobili storici dovrà essere determinata come per qualsiasi altro fabbricato Assimilazioni per legge o per regolamento Unità immobiliare assimilate all abitazione principale sia ai fini dell aliquota che della detrazione ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato che vive nella casa anche se non proprietario (vale il diritto di abitazione ) ASSIMILAZIONE PER LEGGE unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione risulti non locata ASSIMILAZIONE PER REGOLAMENTO Unità immobiliare assimilate all abitazione principale ai soli fini della detrazione Immobili Ater/Iacp regolarmente assegnati;
4 Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci Sono soggetti passivi (chi deve pagare l Imu): SOGGETTI PASSIVI il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto uso abitazione (spettante al coniuge superstite a seguito di successione) enfiteusi superficie il concessionario di area demaniale il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di locazione Non hanno alcun obbligo IMU il nudo proprietario, il locatario, l affittuario ed il comandatario, il coniuge separato/divorziato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario. Coniugi separati o divorziati Per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati, l IMU sarà versata esclusivamente dal coniuge che vive nella casa anche se non proprietario. Quindi l IMU sarà versata da chi ha il diritto di abitazione sulla casa a prescindere da chi ne è proprietario. ESENZIONI DI IMPOSTA Per legge e/o per regolamento comunale sono esenti i seguenti immobili: 1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati anche a compiti non esclusivamente istituzionali; 2. i fabbricati classificati o classificabili nelel categorie catastali da E/1 a E/9; 3. i fabbricati destinati ad uso culturale di cui all articolo n. 5 bis del D.P.R. n.601 del 29/9/1973 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall utilizzazione dell immobile); 4. i fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto; 5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articolo n. 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense; 6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali peri quali è prevista l esenzione dell imposta locale sul reddito dei fabbricati; 7. i terreni agricoli ricadenti in area di montagna o di collina ai sensii dell articolo n. 15 della Legge n. 984/1977;
5 8. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all articolo n.73 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.917/1986, delle O.N.L.U.S. costituite a norma del D.Lgs. n.460/1997, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l esercizio di un attività commerciale. BASE IMPONIBILE per i fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano applicando all ammontare delle rendite la rivalutazione del 5% ed i seguenti moltiplicatori: classificazioni catastali Abitazioni (fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7 con esclusione della categoria catastale A/10) Caserme comunità edifici pubblici - ( fabbricati classificati nel gruppo catastale B) Laboratori artigiani ed altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro (fabbricati classificati nelle categorie C/3 C/4 C/5) Nuovo moltiplicatore Uffici - (fabbricati classificati nella categoria catastale A/10) 80 Edifici industriali e commerciali - (fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5) Il moltiplicatore in questione sarà aumentato a 65 dal 1 gennaio Banche ed Assicurazione (categoria D/5) 80 Negozi (fabbricati classificati nella categoria C/1) 55 per i terreni agricoli applicando al reddito domenicale risultante in catasto la rivalutazione del 25% ed i seguenti moltiplicatori: Tipologia di terreno agricolo Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo Nuovo moltiplicatore 110 Altri terreni agricoli 135 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il valore è determinato ancora con le modalità di cui al comma n.3 del D.Lgs. 504/1992 istitutivo dell imposta comunale sugli immobili
6 per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in commercio secondo quanto stabilito dal comma n. 5 del D.Lgs. n.504/1992 istitutivo dell imposta comunale sugli immobili. Organo competente: Consiglio Comunale Termine: ALIQUOTE entro il termine fissato dalla legge statale per l approvazione del bilancio in caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate l anno precedente Anno 2012: termine ultimo per l approvazione delle aliquote da parte del Comune La aliquota di base dell imposta è del 0,76% con possibilità da parte dei Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l aliquota di base sino a 0,3 punti percentuale.(portandola quindi 0,46% oppure all 1,06%) L aliquota è ridotta: allo 0,4% per le abitazioni principali e per le relative pertinenze con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti percentuale sia in aumento che in diminuzione (portandola quindi 0,2% oppure al 4%) allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alla Legge n.133 del con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,1 punti percentuale solo in diminuzione (portandola quindi 0,1%); i comuni possono inoltre ridurre l aliquota di base fino allo 0,4% nei seguenti casi: a) immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all art. 43 DPR n.917/1986; b) immobili posseduti da soggetti passivi IRES; c) immobili locati; Allo Stato è riservata la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando, senza considerare le riduzioni di aliquota, alla base imponibile di tutti i fabbricati, ad eccezione delle abitazioni principali delle pertinenze della abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali alla attività agricola, l aliquota di base dello 0,76%. La quota di IMU riservata allo Stato non è una mera attribuzione di gettito ma una vera e propria imposta erariale per questo non è possibile esercitare nessuna facoltà deliberativa da parte degli enti
7 locali. (riconoscere quindi ai contribuenti maggiori detrazioni o minori aliquote non intaccano la quota del 50% riservata allo Stato quindi il costo di tali scelte rimane a carico dell ente) DETRAZIONI per L ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Dall imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400,00.Il diritto alla maggiorazione spetta non oltre il mese di compimento del ventiseiesimo anno di età. L importo quindi della maggiorazione si calcola per i mesi in cui persiste il requisito che da diritto alla maggiorazione. Si precisa inoltre che per godere della maggiorazione non occorre che il figlio sia fiscalmente a carico (il reddito del figlio è quindi irrilevante) La detrazione si applica anche: - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/ATER Periodicità: PERIODICITA E VERSAMENTI L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell anno nei quali si e protratto il possesso; A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione Versamenti: Prima rata di acconto entro il 18.Giungo 2012 (il 16 è di sabato) pari al 50% dell imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni fissate nel D.L. n.201/2011 0,40% per l abitazione principale e pertinenze 0,76% sugli altri immobili Seconda rata a saldo entro il 17.Dicembre 2012 (il 16 è domenica) il saldo dell imposta dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata versata in base alle aliquote dell imposta deliberate dal Comune Limitatamente all anno 2012 ed esclusivamente per l imposta dovuta sull abitazione principale e pertinenze è possibile effettuare il pagamento in tre rate (18 Giugno, 17 Settembre, 17 Dicembre) di cui la prima e seconda rata pari ad 1/3 con utilizzo della aliquota del 0,40% e della detrazione e la terza a saldo per l ammontare determinato a conguaglio.
8 Per quanto riguarda le costruzioni rurali, strumentali ed i terreni agricoli, nel 2012 l acconto di giugno deve essere versato nella misura del 30% con versamento del rimanente 70% a saldo entro il 17 dicembre Per quanto riguarda invece i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni (e da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 Novembre 2012) il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione al 17 dicembre Arrotondamenti: L importo da pagare deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore p uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Ravvedimento operoso: Se il pagamento dell imposta viene fatto dopo le scadenze sopra indicate ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15 giorno di ritardo fino al 30 giorno di ritardo (quindi entro il 18 Luglio per l acconto ed entro il 16 gennaio 2013 per il saldo) dovrà essere pagata anche una sanzione pari al 3% dell imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,75%. Il contribuente dovrà inviare al Comune apposita comunicazione al Comune allegando la copia del versamento effettuato. Come pagare: l IMU deve essere pagata esclusivamente con il modello F/24 (con possibilità di compensare il debito IMU con eventuali crediti di imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi) ed utilizzando i seguenti codici tributo: 3912 abitazione principale e pertinenze (destinatario Comune) 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario Comune) 3914 terreni (destinatario Comune) 3915 terreni (destinatario lo Stato) 3916 aree fabbricabili (destinatario Comune) 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato) 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato) 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) Attenzione per i contribuenti che avessero ancora versamenti ICI in sospeso, sono stati ricodificati i codici tributo per tale imposta pertanto dal 18. Aprile 2012 i nuovi codici per l ICI sono: 3940 abitazione principale e pertinenze 3941 terreni agricoli 3942 aree fabbricabili 3943 altri fabbricati Non sono quindi più utilizzabili i vecchi codici
9 Rimangono invece ancora utilizzabili i codici ICI relativi agli interessi e sanzioni 3906 e Contribuenti residenti all estero Nuove disposizioni Per i cittadini italiani residenti all estero non può più considerarsi abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia. Inoltre gli stessi cittadini non potranno più effettuare il versamento dell imposta in un'unica soluzione entro il mese di dicembre come avveniva per l imposta Ici ma devono adottare le stesse modalità previste per i residenti pagando quindi la prima rata entro il 18 giungo e la seconda entro il 17 dicembre. Se il versamento dell imposta viene effettuato all estero, le modalità sono le seguenti: vaglia internazionale ordinario vaglia internazionale di versamento in conto corrente bonifico bancario DICHIARAZIONE IMU Per l imposta IMU è prevista la presentazione di una apposita dichiarazione su modello ministeriale da presentarsi entro 90 giorni dal possesso o dalla variazione. Per gli immobili già posseduti dal 1 gennaio 2012 la dichiarazione va resa entro il 30 Settembre Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI solo in quanto compatibili. Maggiori informazioni saranno fornite non appena emanata la circolare ministeriale esplicativa. ATTIVITA IMPOSITIVA Nomina Funzionario responsabile: Delibera di Giunta Poteri istruttori (sanzione amministrativa da 51,00 ad 516,00) esibizioni e trasmissione di atti e documenti compilazione di questionari richiesta di dati, notizie,ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti Atti impositivi Accertamento per omesso o parziale versamento d imposta: sanzione del 30% dell importo non versato (1/15 del 30% per ritardi fino a 14gg) Accertamento per omessa dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% (con un minimo di 51,00) dell importo dovuto (riducibile ad 1/3) Accertamento per infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del maggiore importo dovuto (riducibile ad 1/3) Notifica dell atto impositivo: entro il 31 dicembre del 5 anno successivo Contenzioso: si applicano le regole del decreto legislativo n. 546 del 31. dicembre 1992
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