Reti di piccole aziende agricole

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1 Quali adempimenti per le aziende agricole multifunzionali? Reti di piccole aziende agricole Innovazione nella collaborazione Assetto societario e reti di aziende per servizi innovativi (Vademecum: seminario formativo) Cascina Forestina, Cisliano MI 3 dicembre 201 a cura di: Giovanni Molina Testi: Lorenzo Vinci, Francesco Possenti immagini: Giovanni Molina Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l Europa investe nelle zone rurali PSR Direzione Generale Agricoltura - Misura 111B: Formazione, Informazione e diffusione della conoscenza

2 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Reti di piccole aziende agricole Innovazione nella collaborazione Assetto societario e reti di aziende per servizi innovativi ( Vademecum: seminario formativo DiNAMo 3 dicembre 201) a cura di: Giovanni Molina testi di: Lorenzo Vinci Francesco Possenti Giovanni Molina con la collaborazione di: Dario Olivero Paolo Villa Pagina 1

3 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Sommario 1 INTRODUZIONE... 2 LA FISCALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI La definizione di attività agricola e di attività connessa Tipologie di conduzione Regimi IVA nel settore agricolo: Imposte dirette La regolamentazione della Vendita diretta Le norme sull'agriturismo FISCALITA e FORMA DI IMPRESA DELLE ATTIVITA CONNESSE IN AGRICOLTURA...16 LE RETI DI IMPRESE e IL CONTRATTO DI RETE Introduzione : la CIRCOLARE 18 GIUGNO 2013 N.20/E Le forme del contratto di rete La rete soggetto La rete contratto I CONTRATTI DI RETE Un approfondimento Obiettivi: perché farlo Cos è il contratto di rete Chi può stipulare il contratto di rete I principali vantaggi Riassunto finalità e vantaggi La rete contratto La rete soggetto Rete contratto e rete soggetto tabella di confronto I vantaggi in campo agricolo Assunzione e job sharing Analogie e differenze con altre reti Procedura: come si fa il contratto Il programma di rete...29 Il programma di rete - dettagli Durata del contratto di rete...30 Pagina 2

4 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 5.1 Modalità di adesione alla rete Regole per le decisioni dei partecipanti Elementi facoltativi del contratto Il Fondo comune L organo comune di rete...31 Condizioni di recesso ed esclusione...31 L agevolazione fiscale...31 LA RETE DI IMPRESA IN SINTESI LE FORME PIU' COMUNI DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE:...33 UN QUADRO SINOTTICO RIASSUMENDO...3 A) DEFINIZIONI DEL CONTRATTO DI RETE... 3 B) LE FONTI NORMATIVE...3 C) IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE...35 D) L'ORGANO COMUNE E) INCENTIVI...36 F) F.A.Q. - Frequently Asked Questions I DISTRETTI AGRICOLI E LA NASCITA DI DiNAMo Allegato Allegato Pagina 3

5 1 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) INTRODUZIONE L evoluzione dell agricoltura europea ha portato il mondo rurale ad accrescere fortemente competitività tecnica dei processi produttivi e organizzazione agronomica delle aziende. La crescita della internalizzazione di diversi passaggi di trasformazione delle filiere agroalimentari all interno dei processi produttivi agricoli e i servizi multifunzionali sempre più complessi, mettono a dura prova le singole aziende sul piano dell efficacia organizzativa e dei necessari investimenti strutturali. L aggregazione di imprese con specificità diverse, rappresenta un opportunità per realizzare sinergie ed economie di scala significative per la diversificazione dell offerta. Per tali ragioni, si è redatta questa dispensa al fine di fornire informazioni utili e risposte concrete che consentano agli imprenditori agricoli di approfondire la propria conoscenza sulle opportunità per la crescita imprenditoriale attraverso le relazioni tra imprese. Tale dispensa è stata raccolta dal seminario tenutosi presso cascina Forestina in data 3 dicembre 201 anche grazie alla fattiva collaborazione di professionisti di diversi settori della filiera agroalimentare con comprovata esperienza, che hanno dato un prezioso contributo di conoscenza e professionalità. Aggregarsi od uniformarsi? Soluzioni di rete! Pagina

6 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 2 LA FISCALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI 2.1 La definizione di attività agricola e di attività connessa Il Codice Civile all'articolo 2135 definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Le Attività agricole si distinguono quindi come: a) coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali b) attività connesse. Le attività connesse sono attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo: 1. dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall allevamento di animali; 2. dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata (comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità). Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Con la nuova formulazione dell'art c.c. è radicalmente mutata la nozione di imprenditore agricolo, in quanto l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all'elemento dinamico. La nozione di imprenditore agricolo si concretizza, ora, nel concetto di cura e di sviluppo del ciclo biologico o di una parte necessaria di esso, relegando l'utilizzo del fondo ad elemento accessorio ed eventuale. La norma infatti, nella nuova formulazione, dice espressamente che nelle attività agricole il fondo non deve essere necessariamente utilizzato, ma può essere utilizzato (in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, 3 giugno 200, n. 331 (T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, , n. 625). La nuova formulazione dell'articolo 2135 del c.c., introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha carattere innovativo e non di interpretazione autentica. La stessa, pertanto, non ha efficacia retroattiva (Cass.civ. Sez. III, , n. 1580). Pagina 5

7 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Decreto legislativo n. 228/2001 Anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001 n il cui art. 1, aggiungendo un comma terzo all'art cod. civ., ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la ricezione ed ospitalità come definite dalla legge - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art cod. civ. venir integrata con quella dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale. Fattispecie in tema di applicabilità ai conferimenti di immobili destinati ad attività agrituristiche dell'esenzione dall'invim e dell'aliquota ridotta dell' imposta di registro previste in rapporto alle aziende agricole - (Cassazione Civile sez. V, sent. n. 176 del 12 Maggio Rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 16 Giugno 1999) La nozione d'imprenditore agricolo contenuta nell'art c.c., alla quale occorre fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 192, n. 267) - nel testo (applicabile nella specie "ratione temporis") precedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, che ha innovato la pregressa nozione allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse -, presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", con la conseguenza che deve ritenersi estranea all'attività agricola l'attività di realizzazione e gestione di villaggi turistici, la gestione, locazione e vendita d'appartamenti, bungalows, alberghi e sale di convegni (in applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la qualità d'imprenditore agricolo del ricorrente, sottolineando che, peraltro, l'attività sopra precisata non era neppure riconducibile a quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale prevista dall'art c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 228 del 2001 citato) (Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 889 del ) Art. 1, co. 2, D.Lgs 228/2001 Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (art. 1, co. 1, D.Lgs 228/2001) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Art. 8, D.Lgs 227/2001 Esercizio di attività selvicolturali 1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Art. 5. D.Lgs n. 99 1) Attività agromeccanica: è definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta. 2) Visti i principi della legge delega, L 38/2003, e rilevato che il legislatore, quando ha voluto attrarre nella definizione dell imprenditore agricolo lo svolgimento di alcune attività (per esempio, 2 impresa ittica ), ha richiesto espressamente l equiparazione all imprenditore agricolo, assume rilievo l utilizzo del termine regolamentazione e l assenza di uso dei termini equiparazione all art Ne consegue che, con la definizione delle attività agromeccaniche, di cui all art. 5 D.Lgs 99/0, si è voluto soltanto dare una specificazione alle modalità di svolgimento delle 3 attività di fornitura di beni e servizi, di cui all art c.c.. Pagina 6

8 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Art. 1. D.Lgs n. 99 Semplificazione degli adempimenti amministrativi. 13 -quater. L attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato l articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria. Art. 1, co. 23, L n. 266 (legge finanziaria 2006) come sostituito dall art. 1, co. 369 L 296/06 (legge finanziaria 2007) Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Art. 2, L n. 96 Disciplina dell'agriturismo. 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di 1 Art. 1, co. 2, L 38/2003 I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: ff ) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti; Art. 8, L 57/2001. Princìpi e criteri direttivi. 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi: b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; 3 F. Bonari, Commento all art. 5, Riv. Dir. Agrario Apr. Giu. 200, Ed. giuffrè capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo, comma ; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.(artt. 2, 3 e 9) Pagina 7

9 2.2 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Tipologie di conduzione 1. Ditta individuale 2. Impresa famigliare Non assumono in agricoltura particolarità alcuna rispetto alla normale accezione civilistica Società agricola (art.2 D.Lgs. 99/0), società che : - prevede nell oggetto sociale l esercizio esclusivo dell attività agricola ai sensi art.2135 c.c. - nella denominazione sociale include la dicitura Società Agricola Società semplice agricola (forma sociale più diffusa in agricoltura) Viene adottata con l'introduzione dell'obbligo di iscrizione delle imprese agricole nella sezione speciale Registro imprese in Camere di commercio (Dpr n. 599/96), Sotto il profilo civilistico: non richiede alcuna forma scritta (articolo 2251 del codice civile, la forma scritta è strumento opportuno per far risultare volontà di tutti i compartecipi); è invece indispensabile la registrazione della scrittura di costituzione per l iscrizione al Registro delle Imprese e vi è obbligatorietà dell'intervento del notaio in caso di costituzione o modificazioni per: 1. Conferimento beni immobili 2. Conferimento di azienda ancorché priva di immobili (art c.c.) 3. Attribuzione quote di utili diverse da quote di partecipazione NB: Società agricole Se rispondono ai requisiti di cui sopra possono comunque essere considerate società agricole le società con la forma di s.n.c.; s.a.s.: ed anche s.r.l. Pagina 8

10 2.3 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Regimi IVA nel settore agricolo: L Art.3 D.P.R. 633/72 prevede: 1. Regime di esonero 2. Regime speciale 3. Regime ordinario REGIME DI ESONERO fino a 7.000,00 Euro con almeno 2/3 cessioni di prodotti propri della Tab. A parte I oltre 7.000,00 Euro non può essere applicato LA RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO (passaggio ad altri regimi) - E ammessa - E vincolante per almeno 3 anni - Rimane valida sino a revoca REGIME SPECIALE Si applica unicamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici (elencati nella Tab.A parte I allegata al D.P.R. 633/72) provenienti prevalentemente dal proprio fondo o dal proprio allevamento. E' un Regime di detrazione forfetaria: - IVA incassata con normali aliquote su prodotti agricoli meno imposta corrispondente alle percentuali di compensazione indicate nella Tab. A parte I allegata al D.P.R. 633/72 - versamento dell eventuale differenza con liquidazione mensile o trimestrale E' il Regime naturale del settore agricolo: - Non presenta limiti superiori di Volume d Affari - Consente l'esonero della certificazione dei corrispettivi per cessione a privati (scontrino ricevuta fiscale ) art.2, comma 1, lett. c, DPR 696/96 - Il regime speciale agricolo non si applica a: 1. cessione di beni acquistati e rivenduti direttamente 2. prestazione di servizi REGIME ORDINARIO E' il Regime comunemente adottato dalle imprese commerciali. Pagina 9

11 2. (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Imposte dirette Nelle aziende agricole si individuano due gruppi di soggetti: 1. ditte individuali e società semplici, 2. altre società agricole diverse da quella semplice (S.a.s. e S.n.c., S.r.l., soc. coop. e S.p.a.) NB: Le ditte individuali e le società semplici se non eccedentarie sono sempre tassate sulla base dei redditi fondiari. Regime fiscale delle Attività agricole connesse Richiamiamo l'art c.c. Lettera - Attività connesse: - Manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali: - prodotti elencati nel decreto ministeriale: reddito agrario (articolo 32, comma 2, lettera c); - altri prodotti: reddito determinato in modo forfetario, nella misura del 15% dei corrispettivi IVA (Art.78-bis, comma 2); - Fornitura di beni e servizi utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse normalmente impiegate nell attività agricola. Tabella Prodotti Agricoli (D.M. pubblicato il ) - Produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( ); - Lavorazione e conservazione delle patate ( ), escluse le produzioni di purè di patate disidratate, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate; - Produzione di succhi di frutta ed ortaggi ( ); - Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi n.a.c. ( ); - Produzione di olio di oliva e di semi oleosi ( ) produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex ); - Trattamento igienico del latte e produzione derivati del latte ( ); - Lavorazione delle granaglie (da a ); - Produzione di vini ( ); - Produzione di aceto (ex ); - Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.9.0); - Manipolazione dei prodotti di cui ai codici 01.11, e Modifica Tabella Prodotti Agricoli (D.M pubblicato in G.U. il ) Le modifiche che hanno interessato l elenco dei prodotti agricoli riguardano l inclusione delle seguenti attività: - Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex ); - Disidratazione di erba medica (ex ); - Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex ) Pagina

12 - (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Seconda modifica tabella prodotti agricoli (D.M pubblicato in G.U. il ) Le modifiche riguardano l inclusione delle seguenti attività: produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibili (ex.61.); produzione di prodotti di panetteria freschi (.71.1); produzione di grappa (ex ); produzione di malto ( ); produzione di birra ( ). Terza modifica tabella prodotti agricoli (D.M pubb. in G.U. n. 17 del ) Le modifiche riguardano la produzione di prodotti di panetteria freschi (.71.1), infatti al posto di produzione di prodotti di panetteria freschi troviamo: - produzione di Pane (solo parte della voce.71.1) Sono quindi state escluse dal regime agevolato, le cialde, i rustici e le pizzette in quanto non rientranti nella trasformazione primaria dei beni. Manipolazioni Le manipolazioni sono interventi sui prodotti che non modificano la loro natura (ad esempio, preparazione di insalate lavando, tagliando e mescolando ortaggi). - Trasformazioni Le trasformazioni sono interventi sui prodotti che determinano una modifica del prodotto originario ad esempio: trasformazione di uva in vino; latte in formaggi; olive in olio; frutta in marmellata; latte in yogurt; carni in insaccati e simili. Sono escluse le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Pagina 11

13 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Prevalenza La prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore (articolo 2513 del codice civile) il codice civile stabilisce che nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci e superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti. Si pensi, ad esempio: - per le attività di trasformazione, all'acquisto di latte da terzi per produrre formaggio della stessa qualità di quello ottenuto dal latte di propria produzione; - per le attività di manipolazione, al produttore di radicchio che acquista anche radicchio da terzi e, dopo la pulitura e il confezionamento, lo rivende insieme a quello proprio. Sempre con riferimento alle attività di trasformazione, ad esempio, è ammissibile: - l'acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata di ciliegie parallelamente alla produzione di marmellata di fragole ottenuta con le fragole prodotte direttamente; - l'acquisto di uve bianche da terzi per ottenere vino bianco effettuato da un imprenditore che produce vino rosso da uve rosse Rientrano nei redditi agrari anche i redditi prodotti nell'esercizio di attività connesse che comportino l'utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, semprechè i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura). NB: Qualora i beni ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non rientrino nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri, viene a mancare il presupposto di accessorietà e strumentalità rispetto all'attività agricola principale - Non e' ammissibile, invocare l'applicazione dei citati articoli anche in relazione all'attività conserviera di pomodori svolta con prodotti acquistati da terzi, da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti. - Nell'ipotesi in cui l'imprenditore effettui acquisti di prodotti presso terzi al fine di un miglioramento della gamma dei beni offerti, non potendo confrontarsi quantità relative a beni di specie diversa (ad esempio, mele con pere, pomodori con cipolle) la condizione della prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi. NB: IMPOSTE SUI REDDITI per altri prodotti non elencati nel D.M. I derivati da manipolazioni, trasformazioni, ecc., fatti con prodotti prevalentemente propri, ma che però non sono indicati nella tabella pubblicata dal Ministero delle Finanze, il reddito si determina in modo forfetario, nella misura del 15% dei corrispettivi IVA (Art.78- bis, comma 2); Pagina 12

14 2.5 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) La regolamentazione della Vendita diretta Legge n. 59 del 9 febbraio del 1963 (Norma la vendita al pubblico dei prodotti agricoli) Legge n. 228 del 5 marzo 2001 (Legge di orientamento e modernizzazione dell Agricoltura) Premessa: Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità Quindi occorre essere in regola con le autorizzazioni sanitarie relative alla produzione dei prodotti e con l autocontrollo! L articolo modifica la legge 59/63 sulla vendita diretta dei prodotti agricoli in alcuni punti essenziali: non più esclusività ma prevalenza dei prodotti propri posti in vendita e, applicando immediatamente l art. 1, la vendita diretta non solo del prodotto primario ma anche del trasformato e di prodotti di terzi (entro certi limiti di fatturato), in deroga alle disposizioni previste dal d. lgs 11/98 (legge sul commercio). Legge 228 del 5 marzo 2001 articolo recita: Gli Imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all art 8 della Legge 29 dicembre 1993, n 580 possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Legge 228 del 5 marzo articolo ( modifiche apportate dalla L. 98/2013) Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 11. (Commercio) La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivanti, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell impresa. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n 11, in conformità a quanto stabilito all articolo, comma 2, lettera d del medesimo decreto legislativo n. 11 del Qualora l ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non proveniente dalle rispettive aziende nell anno solare precedente sia superiore a ,00, per gli imprenditori individuali ovvero a milioni di euro, per le società (limite così modificato dalla Legge Finanziaria 2007), si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n.11 del 1998 Degustazioni: nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico - sanitario. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. Pagina 13

15 2.6 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Le norme sull'agriturismo Leggi di riferimento Antecedenti le leggi regionali: Art. 2 della legge n. 730/85 abrogata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96: Attuali: Legge 20 febbraio 2006 n. 96; Legge Regionale n. 31 del 2008, integrata dalla legge n. 25 del 28/12/2011; Regolamento Regionale n. del 2008 modificato e integrato in data 1/12/2011. Legge del n. 96 Art. 7 Abilitazione e disciplina fiscale Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all esercizio dell attività agrituristica. Lo svolgimento dell attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 13, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all attività agrituristica. Legge Regionale n. 31/2008 Art. 151 Definizione di attività agrituristiche Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, attraverso l utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di cui al 2135 del c.c. Possono essere addetti allo svolgimento dell attività agrituristica l imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge: dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno; somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; L attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l abitazione e la cucina dell imprenditore, quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell attività agrituristica. Pagina 1

16 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Legge Regionale n. 31/2008 Art. 155 Locali da utilizzare nell attività agrituristica Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell azienda agricola; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell intera azienda; Legge Regionale n. 31/2008 Art. 157 Requisito della somministrazione pasti e bevande Nella somministrazione di pasti e bevande l azienda agrituristica garantisce l apporto di prodotti propri, secondo le seguenti proporzioni minime: a) almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato da materie prime dell azienda agricola direttamente trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali; b) una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall insieme dei prodotti aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale; Inquadramento Fiscale Fiscalmente l attività di agriturismo è regolata dalla norma speciale contenuta dall art. 5 della legge 13/91: i soggetti, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi conseguiti con l esercizio di tale attività, al netto dell imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%. Inquadramento Fiscale Iva: I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, determinano l imposta sul valore aggiunto riducendo l imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Pagina 15

17 3 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) FISCALITA e FORMA DI IMPRESA DELLE ATTIVITA CONNESSE IN AGRICOLTURA Abbiamo richiamato le attività previste dall'articolo 2135, del codice civile come definizione tecnica. Fiscalmente le predette attività vengono richiamate dal comma 2 dell art. 32 del T.U.I.R ( DPR 917/1986 e sue successive modificazioni) che aggiunge anche non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni 2 anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali. In agricoltura, pertanto, rientrano nel reddito agrario le seguenti attività : Prodotti codici attività Produzione di carni e prodotti della loro macellazione Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salcicce e salami ex.13.0 Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di puré di patate disidratate, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale ex.31.0 Produzioni di succhi di frutta e di ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi Produzione di olio di oliva e di semi oleosi Produzione di olio di semi di granoturco ( olio di mais) ex.62.0 Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte Lavorazione delle granaglie da.61.1 a.61.3 Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici ex.61. Lavorazione delle granaglie da.61.1 a.61.3 Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici di patate o tuberi o di frutta in guscio commestibile ex.61. Produzione di pane ex.71.1 Produzione di vini Produzione di grappa ex Produzioni di aceto ex.8.0 Produzioni di sidro e di altri vini a base di frutta Produzione di malto e birra Disidratazione di erba medica ex.91.0 Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele ex.89.0 Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essicazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce ex.20.0 NB: La Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi: 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01, 19, 01.21, 01.23, 01.2, 01.25, 01.26, 01.27, e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi. Pagina 16

18 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Se invece i beni esterni prevalgono, l attività è produttiva di reddito di impresa (determinato in base alla contabilità, ovvero al regime forfetario previsto dall art. 56 bis T.U.) per la parte eccedente il doppio delle quantità prodotte ( si fa riferimento al valore se i beni sono diversi e non confrontabili in base alle quantità) Se invece i beni non derivanti dal fondo: 1) non sono manipolati o trasformati a prescindere dall elenco del D.M , ma ad es. solo commercializzati per integrare la gamma dei prodotti venduti, la relativa gestione è produttiva di separato reddito d impresa rispetto all attività agricola. 2) non rientrano tra i beni previsti del D.M. 17/06/2011, ma sono manipolati o trasformati: a) se non prevalenti l intera attività diviene produttiva di reddito di impresa ( determinabile in base alla contabilità, ovvero con il regime forfetario previsto dall art. 56-bis) per la parte eccedente il doppio delle quantità prodotte; b) se prevalenti l intera attività è produttiva di reddito di impresa, da determinarsi con i normali criteri previsti dall art. 56. Tra le attività agricole ritroviamo: La produzione di vegetali Per questo tipo di attività, specificatamente, l art..32, comma 2, del TUIR, alla lettera b) stabilisce che: sono considerate agricole le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui al produzione insiste. Pertanto gli scaffali, ripiani o bancali e non quella ricoperta dalla struttura, come precisato dalla C.M. 137/E del 15 maggio Dall 01/01/2008 la disposizione si applica anche alle coltivazione di vegetali per conto di terzi ( vedi art. 33, co.2 bis T.U.) Attività cinotecnica La legge 23/08/1993 nr. 39 qualifica come attività agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Non sono, invece, considerati imprenditori agricoli gli allevatori di piccolissime dimensioni, cioè coloro che detengono in allevamento un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle 30 unità. Attività di apicoltura E riconosciuta come attività agricola ( legge 2 dicembre 200 n.313) anche se non è necessariamente correlata alla gestione del terreno Pagina 17

19 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Produzione di energia elettrica e di calore Fra le attività agricole connesse merita particolare attenzione, sia per l attuale argomento, che per la rilevanza che ha assunto negli ultimi Tempi, l attività di produzione di energia elettrica e di calore. L Agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E del 6 luglio 2009, ha posto ordine a seguite delle normative emesse : in particolare ha precisato che la produzione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche è da considerarsi un attività connessa atipica in quanto non si utilizzano direttamente i prodotti del fondo. Per la tassazione dei relativi ricavi su base catastale è necessario che i terreni siano condotti dall imprenditore agricolo che ne è proprietario e che siano ubicati nel Comune o Comuni confinanti con quello dell impianto. La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 Kw è sempre attività agricola connessa. La produzione eccedente è considerata agricola per chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: a) La produzione è ottenuta da impianti integrati o parzialmente integrati su strutture aziendali; b) Il volume d affari agricolo, esclusa la cessione di energia fotovoltaica, supera quello della cessione di energia eccedente i 200Kw; c) Si detiene almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l attività agricola ogni Kw di potenza eccedente i 200 Kw ( con il massimo di 00 Kw) Pagina 18

20 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Attività degli agriturismi Il comma 3 dell art C.C. annovera tra le attività connesse anche le attività di Ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L attività di agriturismo comprende 2 distinte imprese facenti capo allo stesso imprenditore : quella agricola di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti, e quella commerciale di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti a turisti. Il regime fiscale agevolato che prevede un reddito imponibile in modo forfetario applicando ai ricavi al netto dell iva, il 25%, si applica soltanto alle imprese individuali, alle società semplici e alle società di persone (vedi art.5 della legge 13/1991 che stabilisce espressamente che detto regime si applica ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1 dell art. 73 TUIR). E, tuttavia, consentito ai soggetti di rinunciare al predetto regime optando, nella dichiarazione annuale iva, per la determinazione del reddito in modo ordinario. Detta opzione è vincolante per tre esercizi. Pagina 19

21 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) LEGGE DI STABILITA 201 Tutte le società agricole, con esclusione di quella avente natura di Spa, con effetto dal 01/01/201, possono esercitare l opzione per la determinazione del reddito su base catastale Il reddito determinato resta sempre reddito di impresa anche se determinato catastalmente. PRINCIPALI MODIFICHE Rivalutazione delle rendite catastali; Modifica delle disposizioni in materia di perdita per mancata coltivazione per eventi naturali; Trattamento fiscale della produzione da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; Nuova detrazione prevista per la locazione di terreni da parte di giovani agricoltori. 1 - Rivalutazione delle rendite catastali Per il 2015 il reddito dominicale verrà rivalutato dapprima nella misura dell 80%; il reddito agrario nella misura del 70%, e poi anziché il 15% (vale per il 201) il 30% e per il 2016 il 7%. 2 - Perdita per la mancata coltivazione per eventi naturali Il legislatore ha predisposto l abrogazione del comma 1 dell art. 31 del TUIR; pertanto anche in caso di mancata coltivazione il reddito dominicale deve essere determinato secondo le regole ordinarie. 3 - Energie agroforestali e rinnovabili Per le attività connesse consistenti nella produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, si prevede a decorre dal 2015, l abrogazione del regime catastale, a prescindere dalla forma giuridica del contribuente. Al posto della tassazione in funzione della rendita dei terreni, sarà applicato un coefficiente di redditività del 25% sull ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA (come per gli agriturismi) fatta salva la facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari. Per l anno 201 è prevista una norma di carattere transitorio per le persone fisiche, società di persone, srl e cooperative che esercitano esclusivamente l attività agricola di cui all art del C.C. nel rispetto dell art. 2 del D.Lgs 99/200, recando inoltre nella propria denominazione sociale o ragione sociale la locuzione società agricola potranno determinare il reddito derivante dalla produzione delle predette energie agroforestali e rinnovabili nel seguente modo: Conservazione della tassazione catastale in funzione di determinate soglie di produzione. (Con una franchigia prevista pari a = Kwh per quanto concerne la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e di = Kwh per la produzione e cessione derivante da fotovoltaico). Sono inoltre tassati in maniera catastale anche i carburanti ottenuti da produzioni vegetali e i prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo; Applicazione del nuovo coefficiente del 25% per le produzioni eccedenti. Pagina 20

22 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) - Agevolazioni per i giovani agricoltori A decorrere dal periodo di imposta 201 l art. 16 del TUIR ha previsto una nuova detrazione a favore dei giovani agricoltori che lavorino terreni agricoli non di proprietà In caso di incapienza dall imposta lorda (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all art. 13) avviene il recupero del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione, attribuendo di fatto, una sorta di credito di imposta. Nello specifico, il nuovo comma 1-quinquies 1, dell art. 16 del TUIR, nel rispetto della regola de minimis (ossia i massimali autorizzati dalla Comunità Europea) riconosce ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e che hanno meno di 35 anni una detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli pari al 19% fino ad un massimo di 80 per ciascun ettaro preso in affitto, con un tetto massimo di 1.200= annui. In pratica il tutto si traduce in un tetto massimo per affitto di 21 /ettaro che si può estendere fino a 15 ettari. Pagina 21

23 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) LE RETI DI IMPRESE e IL CONTRATTO DI RETE.1 Introduzione : la CIRCOLARE 18 GIUGNO 2013 N.20/E Secondo l attuale formulazione dell articolo 3, comma -ter, del decreto legge n.5 del 2009 con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Elemento fondamentale del contratto è il programma comune di rete sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Inoltre il contratto di rete può prevedere l istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. L adesione al contratto di rete non comporta l estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all accordo in questione, né l attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto. ( vedi circolare /E del 15/02/2011) Le recenti modifiche apportate ai commi -ter e -quater dell articolo 3 del decreto legge n.5 del 2009 dall articolo 5 del decreto legge 83 del 2012 ( decreto crescita) qualora sia previsto l istituzione di un fondo patrimoniale comune e l indicazione nel contratto anche della denominazione e la sede della rete può su opzione dei partecipanti acquisire la soggettività giuridica con l iscrizione nel registro delle imprese..2 Le forme del contratto di rete L attuale contesto normativo offre, pertanto, agli imprenditori l alterativa fra due forme giuridiche: 1. l adozione di un modello contrattuale puro di reti di imprese ( cosidetta rete-contratto) 2. oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosidetta rete-soggetto) - La rete soggetto Tale figura costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. In particolare, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all imposta sul reddito delle società ai sensi dell art. 73, comma 2 del TUIR rientrando tra gli enti commerciali o non commerciali diversi dalle società a seconda che svolgano attività commerciale in via principale o esclusiva. Di conseguenza nel caso in cui le reti soggetto esercitino l attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti commerciali di cui all art. 73, comma 1, lettera b) con l assoggettamento alle disposizioni di cui agli 81 e seguenti del TUIR. Viceversa nel caso in cui non esercitino l attività commerciale in via esclusiva o principale le stesse rientrano tra gli enti non commerciali e si rendono applicabili le disposizione relative previste dagli articoli 13 e seguenti del TUIR. Pagina 22

24 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Ai fini irap nel caso che svolgano attività commerciale in via principale o esclusiva di rendono applicabili le disposizioni di cui all art.5 del Dlgs n.6/1997; nel caso in cui rientrino tra gli enti non commerciali si rendono applicabili le disposizioni recate dall articolo del D.Lgs n.6/1997. Ai fini iva la rete-soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all art. del DPR 633/1972 con l attribuzione di un numero di partita IVA proprio della rete con tutti gli adempimenti contabili previsti. In sede di inizio attività sul modello AA7/ il codice 59 rete di imprese identifica la natura giuridica. Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto l impresa aderente assume lo status di partecipante; pertanto l adesione va trattata come una partecipazione al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente, che fiscalmente. - La rete contratto Nella rete contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Ai fini fiscali l imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell obbligo di fatturare da parte di quest ultime ed a quest ultime, rispettivamente le operazioni attive e passive poste in essere dall organo comune. Il fornitore dovrà pertanto per i beni e servizi dell esecuzione del programma di rete, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l indicazione della parte di prezzo ad essi imputate. Così pure ciascun partecipante emetterà fattura al cliente per la quota parte del presso a sé imputabile effettuate dall organo comune. Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto ed i ricavi che ha realizzato per l attuazione del programma di rete, a prescindere dall esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Nel caso in cui il conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi riferibili pro-quota a ciascun impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto. Le relative ritenute applicate dalle banca sono di competenza delle singole imprese. Pagina 23

25 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 5 I CONTRATTI DI RETE Un approfondimento 5.1 Obiettivi: perché farlo Collaborare è un esigenza sempre più sentita e necessaria da parte di tutti. In particolare sono sempre più evidenti le opportunità di mercato che si possono realizzare lavorando insieme, ad esempio presentandosi in modo unitario di fronte ad esempio ad alcuni grandi clienti (specie pubblici, ma non solo) e in svariati altri modi. Il contratto di rete (previsto da specifiche norme di legge) permette di unire le forze per la realizzazione di un progetto comune senza vincoli geografici o tematici e mantenendo intatta l autonomia aziendale. Si tratta cioè di una forma moderna e flessibile offerta dal legislatore alle imprese per associarsi intorno ad uno scopo mantenendo la propria storia e la propria autonomia e senza creare nuove sovrastrutture. Le imprese che scelgono di partecipare ad una rete possono, ad esempio, costituire e dare vita a collaborazioni commerciali con aziende della stessa filiera produttiva, al fine di acquisire maggiore forza contrattuale, nonché ottenere agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca e lo sviluppo. Le Reti di Imprese costituiscono un alternativa per quelle aziende che vogliono aumentare la loro forza senza doversi necessariamente unire in una fusione o ricadere sotto il controllo di un unico soggetto. Rappresentano perciò un modo per superare la frammentarietà del panorama imprenditoriale italiano, con un ottica quantomeno di medio periodo e con solide basi tecniche, finanziarie, organizzative, di processo e giuridiche. 5.2 Cos è il contratto di rete È un accordo tra imprenditori che prevede: La crescita delle imprese; La capacità innovativa; La competitività sul mercato. È lo strumento sulla base del quale si ufficializza il progetto e soprattutto gli obiettivi comuni. Non sostituisce, ma si affianca ad altri strumenti di aggregazione. Ha un riferimento normativo nazionale, in particolare la Legge 122 del 20. Può riguardare tutte le imprese (di tutte le dimensioni, di tutti i settori, di tutti i territori). In altre parole, il contratto di rete è un contratto stipulato tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, con il quale più imprese perseguono l'obiettivo di accrescere la propria competitività e capacità d'innovazione attraverso un programma comune con cui s impegnano a collaborare attraverso lo scambio di informazioni e prestazioni di natura industriale, tecnica o tecnologica. Il contratto può prevedere l'istituzione (non obbligatoria) di un fondo comune patrimoniale e di un organo decisionale e di rappresentanza unitaria. Attraverso questo strumento - che intende dare certezza giuridica a forme di collaborazione spontanee - le imprese, pur rimanendo indipendenti, potranno realizzare progetti comuni diretti ad accrescere la capacità innovativa e la competitività. Pagina 2

26 5.3 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) Chi può stipulare il contratto di rete La norma precisa che il contratto di rete può essere stipulato da più imprenditori. I contraenti debbano dunque essere imprenditori indipendentemente dalla loro rispettiva natura (sono quindi incluse anche le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali). Possono, pertanto, far parte del contratto di rete anche enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un attività di impresa non necessariamente commerciale; così come aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro. Nessun impedimento sussiste alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro. (Da: Guida pratica al contratto di rete di impresa RetImpresa/Confindustria) 5. I principali vantaggi In sintesi i principali vantaggi per le imprese che 'fanno' rete sono: Allargare l offerta di prodotti e servizi, senza modificare le proprie caratteristiche; Effettuare investimenti che non sarebbero accessibili alla singola impresa; Aumentare il proprio potere di negoziazione sul mercato; Aumentare il know-how aziendale; Ridurre i costi attraverso un'efficiente condivisione dei servizi trasversali (ad es. acquisti, vendite, ecc.). nonché le assunzioni di personale in regime di codatorialità Un esempio: il contratto di rete può rappresentare un valore aggiunto per imprese appartenenti allo stesso settore merceologico che sperimentano difficoltà di acquisizione di clienti o di gestione della clientela, ad esempio per motivi logistici. In questo caso il contratto di rete può consentire la creazione di una struttura commerciale comune, in Italia e anche all estero, oppure l acquisizione di una piattaforma logistica, o di mezzi di trasporto, che possono viaggiare a pieno carico per distribuire la merce delle varie imprese ai clienti dislocati in zone non lontane le une dalle altre, oppure anche solo per presentare alla clientela un catalogo più ampio e completo di prodotti 5.5 Riassunto finalità e vantaggi incremento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti, sia a livello individuale sia a livello collettivo. crescita dimensionale (preservando autonomia giuridica ed operativa); collaborazione per accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti; realizzazione progetti di sviluppo di PA ed altri enti locali accesso alle procedure di gara per l aggiudicazione di contratti pubblici; internazionalizzazione; sinergia per diffusione della tecnologia. Pagina 25

27 5.6 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) La rete contratto Si tratta della forma originaria, già ampiamente tratta in queste pagine: un contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti. Anche questo contratto può avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune. In questo caso l impresa di riferimento deve depositare la situazione patrimoniale all ufficio Registro delle Imprese ove ha sede entro 2 mesi dalla chiusura d esercizio. Il contratto è soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante. 5.7 La rete soggetto E' il contratto di rete stipulato tra imprese, necessariamente dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. L iscrizione di una rete soggetto alla sezione ordinaria del Registro Imprese, in quanto contratto di rete che acquista soggettività giuridica, deve essere predisposta e inoltrata dal notaio tramite una Comunicazione Unica all ufficio Registro Imprese ove ha sede. La pratica di deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete dotato di soggettività giuridica deve essere presentata dal soggetto giuridico che rappresenta il contratto nella posizione del Registro Imprese presso cui è iscritta e ha sede la rete. Rete contratto e rete soggetto tabella di confronto Requisit Forma del contrato Rete CONTRATTO Ato pubblico, scritura privata autentcata, ato frmato digitalmente Codice Fiscale Partta IVA Denominazione e sede della rete Organo comune Fondo Comune Agevolazioni fscali Co-datorialità e distacco del lavoratore Partecipazione ad appalt SI NO Facoltatvo/ obbligatorio se c è il fondo comune Facoltatvo Facoltatvo SI (se c'è il fondo comune) SI Pagamento dirito Annuale camerale Deposito situazione patrimoniale Tenuta Libri Contabili NO SI (purché sia negli obiettivi della rete) SI Obbligatorio SOLO se c'è il Fondo Obbligatorio SOLO se c'è il Fondo SI SI (purché sia negli obiettivi della rete) Rete SOGGETTO Ato pubblico, scritura privata autentcata, ato frmato digitalmente con frma eletronica autentcata SI SI Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio NO SI Pagina 26

28 5.8 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) I vantaggi in campo agricolo Per le imprese agricole, in particolare, la sinergia tra imprese in rete consente di: 5.9 divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero; ampliare l offerta; dividere i costi; accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto; godere di agevolazioni fiscali; partecipare alle gare per l affidamento dei contratti pubblici; impiegare il distacco del personale tra le imprese: l interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell operare della rete; assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. Assunzione e job sharing Il contratto di rete può prevedere ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità che partecipa al fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi agricoli (DL.83/2012 convertito in legge 13/20 12 con DL.179/2012 e L.221/2012). L assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative può essere effettuata anche da imprese legate ad un contratto di rete (se il 50% delle imprese del contratto è agricola - art.9 c.11 - DL.76/2003 conv. L.99/2013). Pagina 27

29 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 5. Analogie e differenze con altre reti l Ati (Associazione temporanea di impresa). L Ati viene istituita prevalentemente per la partecipazione ad un bando di gara, sia per raggiungere i requisiti dimensionali minimi richiesti dal bando, sia per suddividersi il lavoro (o la fornitura), spesso non realizzabile da parte di una sola azienda. La Rete è invece finalizzata ad una alleanza più strutturale, quindi non episodica, tutta centrata in iniziative che hanno l esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende coinvolte nella rete di imprese. Parafrasando M.Di Pace (UnionCamere), la Rete sta all Ati come il fidanzamento sta alla locuzione popolare una botta e via. Il Consorzio Nel Consorzio i soci mettono in comune alcune attività del proprio processo produttivo (esempio: produttori di uva che creano un consorzio per trasformare congiuntamente l uva in vino e venderlo). L elemento chiave del Consorzio è l unificazione di una fase della propria attività produttiva, o commerciale (es. il Consorzio export), o comunque la realizzazione in comune di specifiche fasi dell attività imprenditoriale. La Rete è invece una forma di aggregazione meno impegnativa, dove non è richiesta l unificazione di una parte del proprio business, con la conseguente rinuncia all autonomia imprenditoriale. In altre parole sono le singole imprese aderenti alla Rete ad emettere fattura, e non la Rete stessa. Riprendendo l immagine di cui sopra, se la Rete è un fidanzamento il Consorzio è un matrimonio suocere comprese. Il GEIE La Rete presenta invece qualche similitudine al Geie (Gruppo europeo di interesse economico), disciplinato dal regolamento comunitario 2137/85. Il Geie, che può essere costituito da società ed altri soggetti di diritto pubblico o privato di diversi paesi europei, ha per obiettivo quello di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse, attività ed esperienze, con il potenziale risultato di consentire il raggiungimento migliori risultati rispetto a quelli possibili per i singoli membri. Vi sono però alcuni limiti posti dalle norme, quali l obbligo che almeno 2 membri provengano da due paesi dell Ue diversi, un numero massimo di persone impiegate dal Geie (500), e la necessità che le attività del Geie siano collegate a quelle dei suoi membri, senza sostituirle. A differenza della rete di imprese, il Geie ha personalità giuridica, ed il suo obiettivo può essere anche diverso dal miglioramento della competitività. Inoltre, la disciplina del Geie non lascia molto spazio alla volontà delle parti, come nel caso della struttura organizzativa, e delle procedure decisionali. Pagina 28

30 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 5.11 Procedura: come si fa il contratto ll contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente (intendendosi per quest ultima firma il documento informatico munito di firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, c.d. Codice dell amministrazione digitale ) e contiene il programma di rete in cui i contraenti stabiliscono il chi fa cosa e come e l enunciazione dei diritti, degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Il contratto di rete è CONSIDERATO VALIDO quando tutte le imprese che ne fanno parte lo hanno registrato presso le proprie Camere di Commercio. Le successive modifiche al contratto sono depositate dall impresa aderente a ciò incaricata presso il proprio Ufficio del registro delle imprese, il quale provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri Uffici interessati Il programma di rete Il programma di rete serve a regolamentare le aziende sia nelle attività di Rete sia durante le attività effettuate singolarmente dalle Aziende. Attività quali l utilizzo del marchio Comune, la diffusione delle conoscenze maturate all interno della rete, le modalità di promozione della rete, la creazione di momenti di formazione sono alcune degli elementi che vanno regolamentati nel contratto di rete. Il programma di rete costituisce l elemento centrale del contratto. La legge elenca gli elementi fondamentali, che sono: 1. l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; 2. le modalità di realizzazione dello scopo comune; 3. qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali delle imprese aderenti alla Rete, e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo;. sempre in caso di presenza di un fondo patrimoniale, le regole di gestione del fondo medesimo. Il programma di rete - dettagli Maggior gamma di prodotti/servizi Maggior competitività Accesso a nuovi mercati Condivisione costi e risorse Piani di marketing di rete Eventi e manifestazioni in comune Accesso a bandi e finanziamenti Crescita tramite l innovazione La norma non fa elenchi di contenuti da immettere nel programma, lasciando che le parti regolino i loro rapporti secondo la più ampia autonomia negoziale. Pagina 29

31 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 5.13 Durata del contratto di rete La normativa prevede l obbligo di indicare la durata del contratto di rete. Ragionevolmente la durata della rete deve essere compatibile al perseguimento degli Obiettivi del contratto di Rete Attenzione particolare va fatta relativamente al patto di non concorrenza che non può eccedere la durata di 5 anni 5.1 Modalità di adesione alla rete Il contratto di rete, come inteso dal legislatore, pare un contratto aperto ma con regole chiare per l accesso. E infatti obbligatorio prevedere le condizioni di accesso di nuovi Imprenditori. Elementi quali la forma sociale dell aspirante, i requisiti dimensionali, la documentazione antimafia, i documenti da corredare alla richiesta, l organo al quale va inviata la richiesta devono essere previsti nel contratto 5.15 Regole per le decisioni dei partecipanti Il contratto di rete deve indicare le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetti di interesse comune Qualora la rete preveda un organo deputato all amministrazione sarà l organo stesso ad esprimersi. Si consiglia l introduzione di un organo comune di gestione formato dai partecipanti alla rete (prassi che comunque è un po complessa) oppure ad un manager di rete esperto nella conduzione aziendale. Pagina 30

32 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) 5.16 Elementi facoltativi del contratto Istituzione di un Fondo Comune Istituzione di un organo comune di gestione della Rete di Impresa Le condizioni di recesso anticipato delle imprese unitesi in rete di impresa L indicazione della denominazione e della sede Il Fondo comune Il Fondo Comune della rete è un elemento non obbligatorio nella costituzione del contratto ma sicuramente utile per il perseguimento degli obiettivi (dipende quindi dagli obiettivi: se esiste un fondo comune diventa necessaria anche la redazione di un rendiconto ed i costi aumentano) Nella realizzazione del contratto di Rete è possibile demandare all organo comune di rete la determinazione degli investimenti necessari al perseguimento dell oggetto della Rete L organo comune di rete E prevista la possibilità (e non l obbligo) di nominare un organo comune incaricato di gestire l esecuzione del contratto o di singole parti Solitamente il Comitato di Gestione è composto da almeno una persona per ogni azienda con la nomina di un presidente e di un vicepresidente Il Contratto di Rete, qualora lo contempli, deve prevedere la composizione, il numero degli incaricati, la durata, le maggioranze e le condizioni di revoca del Comitato di Gestione. Condizioni di recesso ed esclusione Si consiglia di prevedere le condizioni di recesso ed esclusione delle aziende. L esclusione, solitamente, avviene per fallimento, per chiusura, per violazione grave agli obblighi contrattuali, etc. Non tralasciare la regolamentazione delle condizioni di trasferimento della presenza in rete (esempio in caso di cessione di azienda). L agevolazione fiscale L agevolazione fiscale per le imprese che stipulano contratti di rete è stabilita dall art. 2 del dl. 78/20. In cosa consiste: Una sospensione d imposta sugli utili dell azienda fino ad 1 milione di euro- se tale quota è destinata alla realizzazione entro l esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La sospensione perdura anche oltre la naturale scadenza del contratto di rete stesso, a meno che non si verifichino precise condizioni (circolare 15/E 2011, Ag. Entrate.) Per accedere all agevolazione fiscale, le imprese devono: 1. stipulare il contratto di rete ed iscriverlo al registro imprese; 2. accantonare ed evidenziare in bilancio in una apposita riserva gli utili destinati al fondo patrimoniale comune; 3. far asseverare il programma di rete dagli organismi abilitati. NOTA: nella maggior parte dei casi sembra poco utile (ma è sempre bene saperlo ) Pagina 31

33 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) LA RETE DI IMPRESA IN SINTESI Natura: Potenziali partecipant : Finalità: Oggeto: Strument: Contenut del contrato: Procedura: Contrato Due o più imprese Aumentare la capacità innovatva e compettva delle imprese partecipant. 1. programma comune; 2. modalità di collaborazione tra imprese, quali, ad esempio: a. lo scambio di informazioni; b. lo scambio di prestazioni; c. l'esercizio in comune di una o più attività. 1. fondo patrimoniale (eventuale); 2. organo o soggeto atuatore delle attività della Rete. 1. denominazione delle imprese aderent alla Rete; 2. obiettivi di innovazione e di compettvità; 3. modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;. programma di rete, con diritti e doveri dei partecipant; 5. modalità di realizzazione dello scopo comune; 6. fondo patrimoniale e relatve regole, inclusi i conferiment; 7. durata del contrato; 8. modalità di adesione di altre imprese; 9. eventuali cause di recesso;. soggeto che cura l'esecuzione del contrato, ed i suoi poteri; 11. procedure decisionali delle imprese partecipant. 1. ato pubblico o scritura privata autentcata; 2. iscrizione del contrato nel registro delle imprese da parte di ciascun aderente alla Rete. Pagina 32

34 6 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) LE FORME PIU' COMUNI DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE: UN QUADRO SINOTTICO Tipo Forma del contratto Associativo e Adesione Governance Responsabilità Durata Pubblicità Contratto di Rete Atto pubblico o scrittura privata autenticata Aperto all adesione successiva di altre imprese Facoltà dei retisti di nominare un Organo Comune (persona fisica o società anche esterna alla Rete) che agisce su mandato collettivo e non quale organo del soggetto rete Quella prescritta dalle norme codicistiche in tema di responsabilità contrattuale e, per l Organo Comune, in tema di mandato Durata prestabilita Obbligo di iscrizione al Registro Imprese nella sezione in cui è iscritto ciascun retista (medesimo obbligo anche in caso di nuove adesioni) Consorzio Atto pubblico o scrittura privata autenticata Aperto all adesione successiva di altre imprese Organo amministrativo (CdA, Amm. Un., Comitato Direttivo) Limitata al fondo consortile dotato di autonomia patrimoniale propria/ Resp. sussidiaria e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte per loro conto dagli amministratori Durata prestabilita Obbligo di iscrizione a Registro Imprese e deposito situazione patrimoniale per consorzi con attività esterna ATI Nessun requisito di forma Partecipazione limitata ai soli aderenti e attribuzioni ripartite in base alle specifiche competenze Mandato collettivo irrevocabile conferito ad una delle imprese partecipanti quale capogruppo Solidale e illimitata nelle ATI orizzontali/ pro quota per i lavori di propria competenza e solidalmente alla capogruppo nelle ATI verticali Sino al completam ento dello specifico lavoro per cui e imprese si sono associate Nessun obbligo pubblicitario Società Consortile Atto pubblico Aperto all adesione successiva di altre imprese Organo amministrativo (CdA, Amm. Un., Comitato Direttivo) e Collegio Sindacale Quella prescritta per il tipo societario prescelto (società di persone/società di capitali), purché non in contrasto con le norme sui consorzi Durata prestabilita Quelli prescritti per il tipo societario prescelto Pagina 33

35 7 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) RIASSUMENDO... A) DEFINIZIONI DEL CONTRATTO DI RETE Il contratto di rete tra imprese è un nuovo strumento giuridico, introdotto nell ordinamento italiano nell anno 2009, che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali. Per aggregazioni di imprese si intende una realtà produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto il mero scambio di beni o prestazioni e rispetto le comuni relazioni di concorrenza di mercato. Sinteticamente, ci si riferisce alle aggregazioni di imprese quando una pluralità di imprese viene a costituire una realtà economico-produttiva in qualche modo unitaria. Dal punto di vista interno dell aggregazione, le singole imprese, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e la propria indipendenza giuridica ed economica, perseguono, oltre al singolo interesse individuale, un interesse comune e, a tal fine, strutturano i loro rapporti in modo tale che ciascuna di esse condiziona ed è condizionata dalle altre. Dal punto di vista esterno, l aggregazione può arrivare ad essere percepita, in particolare dai clienti e dai fornitori, quasi come un entità unitaria che assorbe le singole imprese che la costituiscono (un esempio su tutti: la rete di franchising). Il modello primigenio di aggregazione tra imprese è il c.d. distretto industriale, ossia quel fenomeno industriale, tipicamente italiano, caratterizzato da una elevata concentrazione, in un territorio ristretto, di piccole imprese specializzate nel medesimo settore produttivo, nell ambito del quale esse tessevano profondi legami, in termini occupazionali e sociali, con la comunità locale. Si pensi al distretto della calzatura della riviera del Brenta, al distretto della ceramica di Sassuolo o al distretto friulano della sedia. - Il contratto di rete è una nuova tipologia di contratto a disposizione delle imprese per aggregarsi e collaborare alla realizzazione di progetti e obiettivi comuni. Attraverso il contratto di rete le imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato nazionale e/o estero. La disciplina è contenuta nella legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009, modificata e integrata dalla legge n. 99/2009 e dal DL n. 78/20, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con la legge di conversione n. 122/20. Il contratto di rete è un contratto tipico di aggregazione tra imprese con comunione di scopo, non crea un nuovo soggetto di diritto né una nuova e distinta attività d impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto. B) LE FONTI NORMATIVE L istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell ordinamento giuridico dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. febbraio 2009, n. 5 (c.d. Decreto incentivi ), la quale ha aggiunto all art. 3 il co. ter, contenente la disciplina primigenia del contratto di rete. La norma ha suscitato vivo interesse da parte degli operatori ed un vivace dibattito da parte della dottrina, che hanno indotto il Legislatore ad intervenire più volte per riformarla. La disciplina del contratto di rete, quindi, si presenta come un cantiere in continua evoluzione: dapprima è stata modificata dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 (art. 1); poi dal D.L. 31 maggio 20, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 20, n. 122 (art. 2, co. 2 bis); ancora dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. Decreto sviluppo (art. 5), ed in particolare dalla relativa legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 13; infine dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. Decreto sviluppo bis, come convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n Tale complesso iter legislativo pare non essere del tutto concluso perché, ancora oggi, da più parti, in particolare da Confindustria - RetImprese, si manifestano forti pressioni affinché il Legislatore intervenga nuovamente a perfezionare la disciplina del contratto di rete. Pagina 3

36 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) C) IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE Il contratto di rete può prevedere l istituzione di un fondo patrimoniale comune, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all esecuzione del programma di rete. Dal punto di vista interno, le parti sono libere di stabilire la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo. Dal punto di vista esterno, al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 261 e 2615, co. 2 c.c., dettati in materia di consorzi con attività esterna. Tali norme prevedono che i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l ente; che i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell ente; che per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell ente e quello del partecipante interessato. È inoltre previsto che in ogni caso, per le obbligazioni contratte dell organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo. Nel caso in cui la rete sia dotato di fondo patrimoniale e di organo comune si assiste, quindi, ad un importante limitazione della responsabilità patrimoniale in relazione le obbligazioni assunte per l esecuzione dell attività di rete: le imprese aderenti non rispondo di tali obbligazioni, quasi come se la rete fosse una persona giuridica autonoma dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Nel caso di rete sprovvista di fondo comune, si ritiene che per le obbligazioni assunte nell esecuzione del contratto di rete, invece, siano responsabili direttamente ed in via solidale le imprese aderenti alla rete. La legge, inoltre, prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito, anziché attraverso il conferimento diretto dei beni, mediante l apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell art. 27 bis, co. 1, lett. a c.c. Se la rete è dotata di fondo patrimoniale (può anche non esserlo perché è un elemento accessorio), allora si applicano le seguenti disposizioni: a) il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la rete; b) la rete che si iscrive nel registro, con tale iscrizione, acquista soggettività giuridica; c) la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del bilancio d esercizio delle società per azioni; d) la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione. Se la rete, invece, non è dotata di fondo patrimoniale, non è previsto debba avere una propria denominazione, né una propria sede, né una posizione autonoma nel registro delle imprese e non è nemmeno soggetta all obbligo di redazione annuale della situazione patrimoniale. D) L'ORGANO COMUNE Il contratto di rete può prevedere il c.d. organo comune, ossia il soggetto incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In assenza di precisazioni legislative, l organo comune può essere composto sia da persone fisiche che giuridiche, può avere composizione individuale o collegiale e possono farne parte soggetti sia interni che esterni alle imprese aderenti. La disciplina delle competenze dell organo comune e delle sue modalità di funzionamento è completamente rimessa all autonomia negoziale delle parti contraenti: nessuna indicazione viene fornita dalla legge su questo punto. La composizione e il funzionamento dell organo comune rappresentano gli aspetti più delicati nella redazione di un contratto di rete, atteso che esso, di fatto, è l unico elemento che potrà garantire il mantenimento dell equilibrio degli interessi cristallizzato nell atto, evitando che le imprese più forti possano abusare della loro eventuale forza contrattuale per piegare la rete a proprio vantaggio a scapito degli altri partners. Nel caso in cui l organo comune non sia previsto (o per le attività contrattualmente non rientranti nella sua competenza), l esecuzione del programma di rete è gestita direttamente dalle parti, nei modi liberamente convenuti nel contratto. Pagina 35

37 (Vademecum: seminario informativo DiNAMo 3 dicembre 201) E) INCENTIVI La legge prevede l estensione alle reti di alcune delle misure di promozione previste per i distretti dalla Legge Finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), in particolare le previsioni in materia amministrativa, finanziaria, nonché di ricerca e sviluppo. Inoltre, il citato D.L. n. 78/20, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/20, prevede una sospensione d imposta per le imprese che conferiscano una parte degli utili nel fondo patrimoniale comune di una rete al fine di realizzare gli investimenti previsti nel programma comune di rete. Tale agevolazione è subordinata alla asseverazione del programma di rete da parte delle competenti associazioni di categoria e dei competenti organismi pubblici. Inoltre è previsto che l Agenzia delle Entrate vigili sulla corrispondenza tra l attività effettivamente svolta dalla rete ed il programma asseverato. Infine, la recentissima L. n. 13/2012 di conversione con modifiche del D.L. n. 83/2012, ha attribuito ulteriori benefici agli aderenti ad un contratto di rete. In primo luogo è previsto che i consorzi per l internazionalizzazione di cui all art. 2 del medesimo D.L. n. 83/2012 possano svolgere la loro attività, beneficiando dei relativi contributi statali (ai sensi del decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico entro 90 giorni dalla conversione del citato D.L.), anche stipulando contratti di rete con piccole e medie imprese, pur non consorziate. In secondo luogo, limitatamente al settore economico del turismo, l art. 66 del D.L. n. 83/2012 prevede che il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport stanzi dei contributi a fondo perduto, fino ad 8 milioni di Euro, per la realizzazione di progetti pilota di reti tra imprese e di filiere promossi da aziende del comparto turistico del territorio nazionale. Pagina 36

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