IMU sui terreni agricoli: ulteriore proroga einterventodelmef Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore contabile e giornalista pubblicista

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1 IMU sui terreni agricoli: ulteriore proroga einterventodelmef Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore contabile e giornalista pubblicista NOVITÀ " Sono stati definiti dal MEF i nuovi criteri per l applicazione dell esenzione IMU sui terreni agricoli, al fine di risolvere alcune problematiche emerse a seguito dell introduzione della disposizione che aveva individuato i Comuni nei quali, a decorrere dall anno d imposta 2014, trovava applicazione l esenzione. RIFERIMENTI " D.M. 28 novembre 2014 D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 (al momento di andare in stampa in attesa di pubblicazione in G.U. della legge di conversione) Min. Finanze, risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " SCADE " CASI PARTICOLARI " FISCO Elenco dei Comuni italiani predisposti dall ISTAT. A differenza di quanto stabilito in precedenza, non si fa più riferimento all ubicazione in termini di altitudine del centro del Comune, bensì alla codifica data dall ISTAT al suo territorio. Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT Terreni non coltivati purché posseduti e condotti da CD (coltivatori diretti) e IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L IMU sui terreni montani andava versata entro il 10 febbraio 2015, relativamente al 2014 è stata prevista una mini-sanatoria che consente il versamento, entro il 31 marzo 2015, dell imposta senza il pagamento di sanzioni né di interessi con riferimento al 2015 occorrerà verificare la qualifica soggettiva del proprietario del terreno agricolo con versamento alle consuete scadenze di giugno e dicembre ) Ravvedimento operoso: se il contribuente non ha pagato l IMU sui terreni agricoli entro il 10 febbraio 2015 può utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso reso ancora più appetibile dalle modifiche introdotte con la legge di Stabilità Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2014

2 NOVITA " In cosa consiste SOGGETTI INTERESSATI " A seguito di diverse problematiche applicative emerse sulla corretta applicazione dell I- MU sui cd. terreni montani, il Governo ha varato il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015), recante il titolo Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Per effetto delle novità introdotte dal legislatore, i proprietari di terreni agricoli di collina e di montagna, che in passato non hanno mai pagato l imposta comunale o municipale, devono ora verificare se i loro terreni hanno mantenuto l esenzione. Ciòal fine di assolvere l imposta che doveva essere versata entro il 10 febbraio 2015, per il 2014, come stabilito dal D.L. n. 4/2015; l elenco completo dei Comuni montani e parzialmente montani predisposto dall ISTAT è allegato al decreto legge in commento. In sostanza, per effetto delle nuove disposizioni, i terreni considerati montani dall ISTAT diventano tali anche per l Amministrazione finanziaria, ed escono dall ambito di applicazione dell IMU. Questa scelta vale anche per l imposta del 2014, che quindi non si applica negli oltre Comuni classificati come montani dall istituto di statistica. I nuovi criteri indicati dal D.L. n. 4/2015, per stabilire chi paga e chi non paga l IMU sui terreni agricoli montani, rimandano all elenco dei Comuni italiani predisposti dall ISTAT, ma a differenza di quanto stabilito in precedenza, con il D.M. 28 novembre 2014, non si fa più riferimento all ubicazione in termini di altitudine del centro del Comune, bensì alla codifica data dall ISTAT al suo territorio. Le novità rispetto al vecchio regime dell IMU agricola si concentrano principalmente nei 652 Comuni che l ISTAT definisce parzialmente montani. In questi casi, prima, l esenzione dipendeva dalla posizione del terreno; per effetto delle novità introdotte sarà decisa dalla qualifica del proprietario: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non pagheranno più l IMU sui loro terreni, mentre gli altri proprietari saranno chiamati al versamento. Nell elenco ISTAT, nella colonna terreni montani se a fianco del proprio Comune risulta la lettera T (totalmente montano) il terreno è esente da imposta municipale sia per il 2014, sia per il futuro se il Comune nell elenco ISTAT è contrassegnato dalla sigla P (parzialmente montano) l IMU è dovuta dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. In caso di comproprietà del terreno tra più persone di cui alcuni con la qualifica professionale predetta ed altri che svolgono un altra attività, l imposta municipale dovrà essere corrisposta soltanto da questi ultimi per la percentuale di possesso nei territori parzialmente montani i proprietari coltivatori diretti ed IAP non pagano mai l imposta municipale qualora conducano direttamente il fondo o lo lascino incolto Per effetto della norma di maggior favore prevista nel decreto legge, i predetti soggetti non pagano l imposta nemmeno se i loro terreni sono stati concessi in affitto ad altri coltivatore diretti o IAP (D.M. 28 novembre 2014). Invece, per i terreni situati nei Comuni contraddistinti con le lettere NM (non montani) l imposta municipale doveva essere versata entro il 10 febbraio IMU 2014 Per l IMU 2014, la cui scadenza era il 10 febbraio 2015, si fa riferimento alle stesse regole indicate nel paragrafo precedente, ma con una sorta di clausola di tutela che funziona così: chi risultava esente in base al D.M. 28 novembre 2014 continua a esserlo, anche se solo per l IMU Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile

3 In sostanza occorre verificare la colonna P: qui è indicata l altitudine della casa comunale. Le regole sono queste: ESEMPIO ESEMPIO SOGGETTI ESCLUSI " tra 0 e 280 metri pagano tutti tra 281 e 600 pagano solo coloro che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali oltre i 600 metri non paga nessuno. Qualora un soggetto risultasse non esente in base all altitudine, ma esente in base alla classificazione T-P-NM indicate nell elenco ISTAT, alla colonna R, non doveva pagare, comunque l IMU 2014, il 10 febbraio Chi risulta esente in base all altitudine (colonna P), anche se non in base alla classificazione, non doveva comunque l IMU 2014, il 10 febbraio Il MEF ha chiarito che in base a detti nuovi criteri, l esenzione in questione si applica (D.L. n. 4/2015, art. 1, lett. a) e lett. b); ris. n. 2/DF/2015): a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, di cui all elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD (coltivatori diretti ) e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. SCADE " Relativamente al 2015, il D.L. n. 4/2015 chiarisce che l IMU si pagherà a giugno e dicembre Mini-proroga 2014 Per l IMU 2014, la cui scadenza era il 10 febbraio 2015, per effetto delle novità introdotte al D.L. n. 4/2015 durante la conversione in legge, il contribuente interessato avrà tempo fino al 31 marzo Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2014

4 CASI PARTICOLARI " Attenzione Sarà opportuno che il contribuente che abbia già pagato riveda i calcoli effettuati, per effetto delle complesse novità introdotte dal legislatore, con il citato D.L. n. 4/2015 e provveda, se del caso, al pagamento in caso di omesso versamento o all integrazione se sono stati commessi degli errori, di quanto già versato, entro il prossimo 31 marzo 2015, beneficiando della non applicazione di sanzioni e interessi. 1) Ravvedimento operoso La legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha riformato in maniera consistente l istituto del ravvedimento operoso. Le nuove disposizioni (art. 1, commi ) consentono all autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati, di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, fino al momento del ravvedimento. Due sono le principali novità introdotte che si possono così riassumere: la prima innovazione è da attribuire alla circostanza che il ravvedimento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l anno dall omissione o dall errore, per le violazioni, ad esempio, in materia di imposta di registro) il secondo si riferisce al fatto che il contribuente potrà ravvedersi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973). Ravvedimento operoso (Legge di stabilità 2015) A 1/7 del minimo A 1/6 del minimo A 1/5 del minimo È disposta la riduzione delle sanzioni se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo, entro due anni dall omissione o dall errore se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione Le rimodulazioni sanzionatorie previste nei nuovi punti b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai soli tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate (nuovo comma 1-bis, art. 13, D.Lgs n. 472/1997). Per essi, dunque, si potrà ricorrere al ravvedimento operoso senza limitazioni temporali e beneficiando di una riduzione automatica delle sanzioni irrogabili modulata in modo da premiare i ravvedimenti meno distanti, rispetto all epoca in cui sorge l obbligo tributario. I chiarimenti dell IFEL L IFEL (nota 19 gennaio 2015, Nota sul nuovo ravvedimento per i tributi comunali - Legge di Stabilità 2015) specifica che le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2015 risultano Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile

5 applicabili in modo generalizzato ai tributi comunali nella sola ipotesi di cui alla lettera a-bis), comma 1, dell art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, la quale prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni. La disposizione fa riferimento ad un termine di 90 giorni collegato o alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. La nota dell IFEL, sul tema, osserva che diversamente da quanto ritenuto dal Ministero delle Finanze (risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013), in tema di tributi locali (nello specifico IMU e TASI), l obbligo dichiarativo deve essere assolto solo in occasioni circostanziate e ben precise ovvero qualora intervengano variazioni specifiche inerenti il possesso, la detenzione degli immobili, o ancora modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo. A tal fine, quindi, con riferimento ai citati tributi, un interpretazione sistematica e coordinata della nuova disposizione riporta necessariamente alla circostanza di far decorrere la specifica ipotesi (D.Lgs n. 472/1997, art. 13, lettera a-bis), unicamente con riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza di pagamento del tributo. Per quanto riguarda l ipotesi introdotta della sanzione ridotta ad un quinto del minino se la regolarizzazione avviene dopo la contestazione della violazione, va in primo luogo osservato che il richiamo all art. 24, alla Legge n. 4 del 1929, evoca una norma pur generale, ma non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tuttavia, possono essere individuate, secondo la nota dell IFEL, fattispecie residuali alle quali la sanzione innovata (il 20% del minimo) può essere collegata nell ambito del sistema tributario comunale. Si tratta dei casi in cui l attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali (vigilanza urbana o funzionari accertatori, ex Legge n. 296/2006, comma 179) porta, in effetti, alla constatazione di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento. In questo caso, appare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell incentivazione alla regolarizzazione insita nell abbattimento al 20% della sanzione. Modalità di pagamento Di seguito si evidenziano le diverse modalità di pagamento in caso di omesso versamento dell IMU agricola, relativamente ai soli casi del ravvedimento nei novanta giorni e del cd. ravvedimento lungo. Ravvedimento IMU Ravvedimento Ravvedimento entro novanta giorni Ravvedimento lungo Modalità La regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell errore è oggi possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima del 30%, ovvero dell applicazione della sanzione del 3,33% il ravvedimento lungo è per chi decide di rimediare entro il termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all anno 2014, cioè entro il 30 giugno 2015, scontandounasanzioneridottaparial 3,75% pari ad 1/8 del 30% In sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori, che maturano giorno per giorno e si applicano all importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro-rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi lo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal D.M. 11 dicembre 2014). 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2014

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