STUDIO PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI
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1 Circolare n. 1/2012 Milano e Roma, Gennaio 2012 Novità fiscali del decreto Salva Italia Il è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 214/2011 di conversione del decreto Monti D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia). La Legge 214/2011 apporta numerose modifiche alla normativa fiscale che di seguito verranno esaminate con particolare attenzione alle novità riguardanti le persone fisiche. 1. IMU L art. 13 del D.L. 201/2011 anticipa in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, (anziché come previsto a regime dall anno 2015) l Imposta Municipale propria (IMU), istituita dal D.L. 23/2011 (recante l attuazione del federalismo fiscale) e da applicarsi in tutti i comuni del territorio nazionale, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del citato D.L. 23/2011 e dall art. 13 del D.L. 201/2011, qui in commento. L IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati, e l ICI. Presupposto di applicazione dell IMU sperimentale è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Tra i fabbricati è compresa l abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale deve intendersi l unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano in cui il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenze dell abitazione principale devono intendersi, esclusivamente, quelle classificate nelle seguenti categorie catastali e nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto in uno con l unità ad uso abitativo: - C/2: magazzini e locali di deposito; - C/6: autorimesse; - C/7: tettoie chiuse o aperte. L IMU si applica sul valore degli immobili così determinato: MILANO - VIA BARTOLOMEO EUSTACHI 12 - TEL FAX SEDE.MILANO@STUDIOPPP.IT ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE TEL FAX SEDE.ROMA@STUDIOPPP.IT ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE COD. FISC P. IVA MEMBER OF - A WORLDWIDE ASSOCIATION OF INDEPENDENT FIRMS
2 - per i fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è data dalla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti, distinti a seconda della categoria catastale, come da tabella che segue: Gruppi/Categorie catastali Moltiplicatore Gruppo A esclusa categoria A/ Gruppo B e categorie C/3 C/4 e C/5 140 C/2; C/6 e C/7 160 A/10 80 Gruppo D esclusa categoria D/5 60 (65 dal ) D/5 (istituti di credito, di cambio e 80 assicurazioni) C/1 55 Gruppo E: non soggetti ad IMU 0 - per i terreni agricoli: la base imponibile è data dall ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 130 (110, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. - Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. L aliquota base, applicata al valore come sopra determinato, è pari allo 0,76%, con facoltà dei comuni di deliberare variazioni in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali. Per l abitazione principale e relative pertinenze, l aliquota applicabile è lo 0,4%, con facoltà dei comuni di deliberare modifiche in aumento o in diminuzione della stessa fino a 0,2 punti percentuali. Dall IMU dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell ammontare, 200 da rapportare al periodo dell anno in cui permane detta destinazione. In caso la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione dei 200 sull abitazione principale e relative pertinenze è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo di detta maggiorazione, al netto della detrazione di base dei 200, non può eccedere l importo massimo di 400. I comuni hanno facoltà di elevare la detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta nel rispetto dei propri equilibri di bilancio. In questo modo, potrebbe verificarsi il caso limite di Pagina 2 di 11
3 comuni che assorbano con la detrazione l intera imposta dovuta sull abitazione principale, con il risultato di esentarla dall assoggettamento ad IMU. I comuni che addivengano a questa decisione, non potranno, però, applicare un aliquota superiore a quella ordinaria dello 0,76% per le unità immobiliari tenute a disposizione. La detrazione prevista per l abitazione principale e relative pertinenze si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari (art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992). Ha diritto all applicazione dell aliquota ridotta dello 0,4% disposta per l abitazione principale e relative pertinenze e alla detrazione il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo soggetto non sia titolare di altro immobile posseduto a titolo di abitazione principale nello stesso comune di appartenenza della casa coniugale (art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992). L aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale (costruzioni, di cui all art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, strumentali e necessarie allo svolgimento dell attività agricola) è pari allo 0,2%, con facoltà dei comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%. E, ancora, facoltà dei comuni ridurre l aliquota di base fino allo 0,4%: - per immobili non produttivi di reddito fondiario, quali, ex art. 43 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli strumentali all esercizio di arti e professioni; - per immobili posseduti da società ed enti soggetti passivi all Imposta sul Reddito delle Società (I.RE.S.); - per immobili locati. A decorrere dal , sono esplicitamente abrogate: - l esenzione da imposta dell abitazione principale (art. 1 D.L. 93/2008); - la disposizione secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto (lett. d dell art. 59 D.Lgs. 446/1997); - l assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (lett. e dell art. 59 D.Lgs. 446/1997); - l applicazione dell imposta comunale con riduzione al 50% per gli immobili la cui fatiscenza non sia superabile con appositi interventi di manutenzione (lett. h dell art. 59 D.Lgs. 446/1997); - la possibilità di vedersi riconosciuta la ruralità degli immobili mediante attribuzione ai medesimi della categoria catastale A/6 - per le unità abitative - o D/10 - per gli immobili strumentali - a seguito di apposita domanda da presentare all Agenzia del Territorio (commi 2- Pagina 3 di 11
4 bis, 2-ter e 2-quater dell art. 7 D.L. 70/2011). Pertanto, a differenza di quanto previsto ai fini della abrogata ICI, i fabbricati rurali non saranno più esentati dall assoggettamento ad IMU. Tutti i fabbricati rurali, abitativi e non, ancora iscritti al Catasto Terreni, dovranno essere iscritti al Catasto Edilizio Urbano, con attribuzione di rendita autonoma, entro il Per i fabbricati rurali privi di rendita catastale, l IMU dovrà essere versata in acconto e calcolata con riferimento ad immobili similari già accatastati, in attesa di regolare conguaglio dopo l accatastamento. L'IMU è un'imposta annuale autonomamente dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il contribuente ha facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno. L Imposta è indeducibile dalle Imposte sui Redditi e dall I.R.A.P.. 2. IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI, SU VALORI SCUDATI E SU ATTIVITA FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESTERE Bollo su conti correnti, titoli, prodotti e strumenti finanziari Ai sensi dell art. 19 del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1 Gennaio 2012: - l Imposta di Bollo dovuta in misura fissa sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali è pari i) ad 34,20, se il cliente è persona fisica; ii) ad 100,00 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica (così sostituito il comma 2-bis dell art. 13 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 642/1972 in tema di Imposta di Bollo). L estratto conto o il rendiconto si considerano, in ogni caso, inviati almeno una volta nel corso dell anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. In caso di estratti conto inviati periodicamente nel corso dell anno, l Imposta di Bollo come sopra determinata è rapportata al periodo rendicontato. Per il cliente persona fisica, l Imposta di Bollo non è dovuta quando il valore medio della giacenza annua risultante dagli estratti e dai libretti di deposito non supera (così sostituita la nota 3-bis all art. 13 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 642/1972). - l Imposta di Bollo proporzionale sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, è pari all 1 per mille annuo per il 2012 e all 1,5 per mille annuo Pagina 4 di 11
5 a decorrere dal 2013, calcolato per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso (così sostituito il comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 642/1972). La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, compresi i buoni postali fruttiferi, si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta all anno nel corso dell anno, anche quando non sussiste un obbligo specifico di invio o di redazione. L imposta è comunque dovuta una volta all anno o alla chiusura del rapporto. In caso di comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell anno, l Imposta di Bollo è rapportata al periodo rendicontato. L imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 e limitatamente al 2012 nella misura massima di Restano, comunque, esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivo non superiore ad Bollo su valori scudati Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.L. 350/2001 (I Scudo Fiscale) e dell art. 13-bis del D.L. 78/2009 (II Scudo Fiscale), sono soggette ad un Imposta di Bollo speciale annuale del 4 per mille. - Per l anno 2012 l aliquota dell Imposta di Bollo Speciale è del 10 per mille; - per l anno 2013, l aliquota è del 13,5 per mille. L imposta di Bollo sulle attività finanziarie scudate è determinata al netto dell eventuale Imposta di Bollo proporzionale già assolta sui prodotti e strumenti finanziari di cui al comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 642/1972 (dell 1 per mille per il 2012 e dell 1,5 per mille a decorrere dal 2013). L imposta di Bollo sulle attività finanziarie scudate è assolta entro il 16 febbraio di ciascun anno sul valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente tramite l intermediario finanziario presso cui i rapporti sono intrattenuti. L intermediario tratterrà l Imposta da versare o curerà di ricevere la provvista dallo stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare entro il 16 Febbraio 2012, il valore delle attività segretate da considerare è quello al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011). In caso di mancata provvista da parte del cliente, l intermediario segnalerà il mancato assolvimento dell Imposta di Bollo all Agenzia delle Entrate che procederà a riscuotere l Imposta mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni. Per l omesso versamento dell Imposta di Bollo sulle attività finanziarie scudate è applicata una sanzione pari all importo non versato. Pagina 5 di 11
6 Per le attività finanziarie scudate che alla data del 6 Dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate dai conti segretati o, comunque, dismesse è dovuta per il solo 2012 un Imposta Straordinaria del 10 per mille sui valori illo tempore indicati nella dichiarazione di emersione. Imposta su immobili esteri A decorrere dal 2011, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati, devono pagare un Imposta sul valore dei predetti immobili. L imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili esteri, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno in cui detto possesso si è protratto; a tal fine, il mese entro il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, viene computato per intero. Il valore dell immobile su cui calcolare l aliquota dello 0,76% è rappresentato dal costo d acquisto rilevato in atto o nei contratti e, solo in mancanza di detto dato, dal valore di mercato rilevabile nel luogo ove l immobile è sito. Dall imposta come sopra determinata, si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta per l eventuale imposta patrimoniale estera versata allo Stato in cui l immobile è ubicato. Il versamento dell Imposta sugli immobili esteri è da assolvere entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dell anno di riferimento. Imposta su attività finanziarie estere A decorrere dal 2011, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengano attività finanziarie all estero, sono soggette ad un Imposta sul valore delle attività finanziarie estere commisurata: - all 1 per mille per il 2011 e per il 2012; - all 1,5 per mille a decorrere dal Il valore delle attività finanziarie su cui calcolare le su elencate aliquote è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e risultante dalla documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività, ovvero in mancanza, il valore nominale o di rimborso. Pagina 6 di 11
7 Dall imposta come sopra determinata, si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all eventuale imposta patrimoniale estera versata allo Stato in cui le attività finanziarie sono detenute. Il versamento dell Imposta sulle attività finanziarie estere è da assolvere entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dell anno di riferimento. Tassa su auto di lusso 3. TASSA SU AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI ED AEREI Il D.L. 98/2011, all art. 23 comma 21, aveva già introdotto a partire dall anno 2011 un addizionale erariale della tassa automobilistica pari ad 10 per ogni chilowatt di potenza superiore a 225KW su autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose. L art. 16 del D.L. 201/2011 aggiunge al sopracitato art. 23, comma 21, un secondo periodo che, a partire dall anno 2012 aumenta ad 20 per ogni KW di potenza superiore a 185 KW del veicolo l addizionale erariale della tassa automobilistica. L addizionale erariale sulla tassa automobilistica (cd. superbollo) è ridotta in funzione del decorso degli anni dalla data di costruzione del veicolo, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione, così come schematizzato nella seguente tabella: Numero anni dalla costruzione % di riduzione Importo del superbollo Decorsi 5 anni 60% 12 per ogni KW > 185 KW Decorsi 10 anni 30% 6 per ogni KW > 185 KW Decorsi 15 anni 15% 3 per ogni KW > 185 KW Decorsi 20 anni non dovuta Tassa su imbarcazioni Sempre l art. 16 del D.L.201/2011, al comma 2 introduce a far data dal la tassa annuale sullo stazionamento in porti marittimi nazionali, sulla navigazione o l ancoraggio in acque pubbliche per le unità da diporto, calcolata per ogni giorno o frazione di esso nelle misure di seguito schematizzate in funzione della lunghezza dello scafo: Pagina 7 di 11
8 Importo Tassa di Stazionamento Lunghezza dello scafo in metri 5 Da 10,01 a 12 8 Da 12,01 a Da 14,01 a Da 17,01 a Da 24,01 a Da 34,01 a Da 44,01 a Da 54,01 a Superiore a 64 La tassa è ridotta alla metà per imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente come propri mezzi di locomozione da proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia e per barche a vela con motore ausiliario. La tassa non si applica a: - unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici; - imbarcazioni obbligatorie di salvataggio; - battelli di servizio; - unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente a fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; - unità nuove con targa di prova, ancora disponibili presso il cantiere costruttore o manutentore o presso il distributore, ovvero a quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita in attesa di perfezionamento dell atto. Soggetti obbligati al versamento sono: - i proprietari; - gli usufruttuari; - gli acquirenti con patto di riservato dominio; - gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Riduzioni sono previste in funzione del decorso degli anni dalla data di costruzione dell imbarcazione, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione, come di seguito schematizzato in tabella: Numero anni dalla costruzione % di riduzione Decorsi 5 anni 15% Decorsi 10 anni 30% Decorsi 15 anni 45% Il mancato versamento della Tassa comporta l applicazione di una sanzione dal 200% al 300% dell importo non versato, in aggiunta all importo della tassa dovuto. Pagina 8 di 11
9 Tassa su aeromobili L art. 16, comma 11 istituisce l Imposta Erariale sugli Aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale: a) per i velivoli, nella misura annua differenziata in base al peso massimo al decollo, come schematizzato nella tabella che segue: Peso massimo in Kg /Kg fino a ,50 fino a ,45 fino a ,25 fino a ,75 fino a ,65 fino a ,10 oltre ,55 b) per gli elicotteri, in misura doppia rispetto a quanto stabilito per i velivoli di corrispondente peso; c) per alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati, per 450. Obbligati al versamento, quali risultanti dai Pubblici Registri, sono: - il proprietario; - l usufruttuario; - l acquirente con patto di riservato dominio; - l utilizzatore con contratto di locazione finanziaria. Il versamento avviene all atto della richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione della aeronavigazione, in relazione all intero periodo di validità dello stesso; in caso di validità inferiore all anno, l imposta è rapportata per dodicesimi per ciascun mese di validità del certificato. Esenti dal pagamento dell imposta sono: - gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; - gli aeromobili di proprietà o in concessione ai licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo; - gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazione Registrate, delle scuole di addestramento aereo, dei centri di addestramento per il rilascio delle abilitazioni di volo; - gli aeromobili di proprietà o in esercenza della Aero Club di Italia, degli Aero Club locali e dell Associazione Nazionale Paracadutisti d Italia; Pagina 9 di 11
10 - gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori in attesa di successiva vendita; - gli aeromobili destinati all aviosoccorso ed elisoccorso. Tenuti al pagamento sono gli aeromobili non iscritti nel Registro Nazionale che sostano nel territorio italiano per un periodo superiore alle 48 ore. 4. DETRAZIONE IRPEF DEL 36% SU RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE A REGIME L art. 4 del D.L. 201/2011 mediante l aggiunta dell art. 16-bis al D.P.R. 917/1986 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ha istituito a regime la detrazione IRPEF del 36% per interventi: a) di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione (lett. a) b), c) e d) dell art. 3 del D.P.R. 380/2001) sulle parti comuni condominiali di qualsiasi tipo dell edificio residenziale; b) di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione lett. b), c) e d) dell art. 3 del D.P.R. 380/2001) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria catastale e sulle relative pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all entrata in vigore della presente disposizione; d) di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune; e) finalizzati all eliminazione di barriere architettoniche; f) relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (installazione di porte blindate e cancelli); g) finalizzati alla cablatura degli edifici ed al contenimento dell inquinamento acustico; h) finalizzati al risparmio energetico mediante installazione di impianti basati sullo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile; i) per l adozione di misure antisismiche ed opere per la messa in sicurezza su parti comuni di interi edifici; j) di bonifica dell amianto ed opere volte ad evitare infortuni domestici. L agevolazione istituita per la prima volta con Legge n. 449/1997, e successivamente prorogata di anno in anno da specifiche disposizioni normative, diventa strutturale a partire dal 1 gennaio Confermato il meccanismo di detrazione dall I.R.P.E.F. lorda dell importo pari al 36% delle spese documentate, fino al limite massimo di per ciascuna unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un idoneo titolo di proprietà o altro diritto reale o di godimento, l immobile su cui sono effettuati. Pagina 10 di 11
11 Confermata la detrazione nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 6 mesi dal termine dei suddetti lavori provvedano all alienazione o assegnazione dell immobile. La detrazione IRPEF del 36% spettante al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari è calcolata sul valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo di compravendita o di assegnazione risultante in atto e, comunque, sempre entro il limite massimo di In caso di prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo di spesa pari ad per ciascuna unità immobiliare, si tiene conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti. Per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente ad esercizio di attività commerciale o dell arte o professione, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall anno di sostenimento della spesa e per gli anni successivi. Sparisce la possibilità di rateazione abbreviata (5 anni per i contribuenti ultrasettancinquenni) e (3 anni per gli ultraottantenni). In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, il residuo di detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferito in capo all acquirente persona fisica dell unità immobiliare, salvo diverso accordo tra le parti che potrà farsi constare nello stesso atto di trasferimento. In caso di decesso dell avente diritto la fruizione del bonus si trasmette per intero esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell immobile. Viene, inoltre, prorogata di un solo altro anno, fino al , la detrazione IRPEF del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e il bonus viene esteso alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. A partire dal , gli interventi di riqualificazione energetica potranno fruire della detrazione I.R.P.E.F. del 36%. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners Pagina 11 di 11
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Ancona, lì 15 Marzo 2012 Ai Sigg. Associati - Loro Sedi - Circolare n.06 del 15 Marzo 2012 : a) Novità per la fruizione delle detrazioni del 36% e del 55%; b) Limiti all uso del contante; c) Accesso del
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