AIDA DFKA e il Fondo di garanzia MCC per le PMI

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1 AIDA DFKA e il Fondo di garanzia MCC per le PMI Il modulo AIDA DFKA AIDA DFKA è un modulo aggiuntivo della banca dati AIDA implementato in relazione al Fondo di Garanzia gestito da MCC allo scopo di favorire l accesso al credito alle PMI mediante il rilascio di una garanzia statale (Legge 662/96 e Legge 266/97). AIDA DFKA consente di: - identificare le società la cui attività rientra tra quelle ammesse alle garanzie del Fondo; - la fascia di delibera (I, II o III); - le posizioni per le quali ricorrono le condizioni di accesso alla procedura semplificata (certificazione diretta del merito creditizio); - un rating basato su una analisi quantitativa degli indicatori economici, finanziari e patrimoniali effettuata sugli ultimi bilanci ufficiali. I punteggi di rating sono ordinati secondo una scala predefinita da 1 a 16. Il software BvD permette di selezionare campioni di società di proprio interesse utilizzando anche altri criteri di ricerca, quali i codici identificativi, l area geografica, i dati finanziari, la forma e lo stato giuridico, etc. In AIDA, in aggiunta all indicazione della fascia di garanzia, del rating, del parametro di automatismo, per ciascuna azienda sono disponibili tutte le informazioni anagrafiche (ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice CCIAA, etc.) ed economico-finanziarie in serie storica (bilanci depositati secondo lo schema della IV Direttiva CEE ed indici di efficienza, economicità, redditività, solvibilità finanziaria, etc.), il settore di attività, l azionariato e le partecipazioni, nonché le operazioni di M&A. Il fondo di garanzia MCC per le PMI (Legge 662/96) La legge 662/96 ha istituito il Fondo di Garanzia a favore delle PMI per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in mancanza di garanzie reali, mediante il rilascio di una garanzia da parte dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, che varia dal 30% all'80% del finanziamento concesso. Le imprese sono valutate economicamente e finanziariamente sane sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell impresa beneficiaria. La valutazione del merito creditizio ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o le dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dei valori ottimali, con il conseguente inserimento dell impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione: - fascia I : impresa valutata positivamente - fascia II : valutazione caso per caso - fascia III : delibera generalmente negativa 1

2 Garanzia diretta 1. Soggetti richiedenti: a. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche; b. gli Intermediari (intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo , n. 385; c. le SFIS (società finanziarie per l innovazione e lo sviluppo iscritte all albo di cui all articolo 2, comma 3, della legge , n. 317). d. Le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul Capitale di Rischio 2. Soggetti beneficiari finali: I soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori di attività riportati nell Appendice. Limitatamente ad alcune specifiche attività del settori Agricoltura,caccia e silvicoltura le operazioni sono ammissibili solo se l attività è esercitata a titolo principale ed il soggetto beneficiario finale non è iscritto tra le Imprese Agricole della CCIAA. I soggetti beneficiari finali devono: a. essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; b. essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria. Non sono ammesse alla garanzia diretta le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali la cui sede legale e/o sede operativa interessata all operazione finanziaria sia ubicata nel territorio della Regione Toscana o della Regione Lazio 3. Operazioni ammissibili: a. Operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata superiore a 36 mesi; b. Operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 36 mesi; Le suddette operazioni devono essere finalizzate a: -investimenti produttivi, -ripristino liquidità aziendale per pagamento fornitori, acquisto scorte, spese del personale, -operazioni di consolidamento delle passività a breve termine in essere su altra Banca, -operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine finalizzate alla modifica del piano di rimborso mediante allungamento della durata,rimodulazione delle quote capitale,riduzione del tasso d interesse, -prestiti partecipativi, -finanziamenti a medio-lungo termine; c. Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine in essere sulla stessa Banca d. Operazioni sul Capitale di rischio e. Operazioni di anticipazione dei crediti verso le P.A. f. Operazioni a favore delle PMI dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni. 2

3 Ad eccezione dei Finanziamenti a medio e lungo termine e dei Prestiti Partecipativi per le operazioni ammissibili di cui sopra la garanzia diretta è concessa secondo il regime de minimis. Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nella fabbricazione di parti ed accessori di autoveicoli e per loro motori sono sottoposte ai limiti previsti dal regime de minimis. Si precisa che le operazioni a valere sulla Riserva PON, sulla Riserva POIN Energia e relative sottoriserve e quelle a favore di imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 non sono trattate in questa guida 4. Natura e copertura massima dell agevolazione: La natura della garanzia è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta (nel senso che si riferisce ad una singola esposizione). La copertura massima delle operazioni è: a. del 80% dell ammontare -di ciascuna delle operazioni ammissibili di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3 a favore di: - Imprese a prevalente partecipazione femminile - PMI aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise,Basilicata,Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna) - PMI dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni ubicate su tutto il territorio nazionale. b. del 70% dell ammontare - delle operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata superiore a 36 mesi per le PMI aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni non del Mezzogiorno ; -delle operazioni di Anticipazione dei crediti verso le P.A. a favore di imprese aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale ed a favore delle Imprese Femminili c. del 60% dell ammontare - delle operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata pari o inferiore a 36 mesi per le PMI aventi sede legale e/o operativa nelle Regioni non del Mezzogiorno ; d. del 50% dell ammontare -delle operazioni sul Capitale di Rischio favore di imprese aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale ed a favore delle Imprese Femminili e. del 30% dell ammontare -delle operazioni di consolidamento passività a breve sulla stessa banca a favore di imprese aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale ed a favore delle Imprese Femminili I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all intervento del fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitali già rimborsate, non sia superiore a: a) ,00 (unmilionecinquecentomila ) per operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata pari o inferire a 36 mesi,per le delle operazioni di consolidamento passività a breve sulla stessa banca e per le operazioni a favore delle PMI dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni b) ,00 (duemilionicinquecentomila ) per le operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata superiore a 36 mesi, per le Operazioni sul Capitale di Rischio e per le operazioni di Anticipazione crediti della P.A. 3

4 Controgaranzia 1. Soggetti richiedenti: a. I Confidi b. Gli altri fondi di garanzia 2. Soggetti beneficiari finali: I soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori di attività riportati nell Appendice. Le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali operanti nei settori Agricoltura, caccia e relativi servizi e/o Pesca, piscicoltura e servizi connessi sono ammissibili solo se la richiesta di Controgaranzia è presentata da un Confidi operante nei settori agricolo,agroalimentare e della pesca. Inoltre,limitatamente ad alcune specifiche attività del settore Agricoltura,caccia e silvicoltura le operazioni sono ammissibili solo se l attività è esercitata a titolo principale e il soggetto beneficiario finale non è iscritto tra le Imprese Agricole della CCIAA I soggetti beneficiari finali devono: a. essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; b. essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria. 3. Operazioni ammissibili: a. Operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata superiore a 36 mesi; b. Operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 36 mesi; Le suddette operazioni devono essere finalizzate a: -investimenti produttivi, -ripristino liquidità aziendale per pagamento fornitori, acquisto scorte, spese del personale, -operazioni di consolidamento delle passività a breve termine in essere su altra Banca, -operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine finalizzate alla modifica del piano di rimborso mediante allungamento della durata,rimodulazione delle quote capitale,riduzione del tasso d interesse, -prestiti partecipativi, -finanziamenti a medio-lungo termine; c. Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine in essere sulla stessa Banca d. Operazioni sul Capitale di rischio e. Operazioni di anticipazione dei crediti verso le P.A. f. Operazioni a favore delle PMI dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni. 4

5 Ad eccezione dei Finanziamenti a medio e lungo termine e dei Prestiti Partecipativi per le operazioni ammissibili di cui sopra la controgaranzia è concessa secondo il regime de minimis. Per i Finanziamenti a medio e lungo termine e dei Prestiti Partecipativi la controgaranzia è concessa secondo un particolare regime agevolativo previsto dal Regolamento della Comunità Europea Le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali operanti nella fabbricazione di parti ed accessori di autoveicoli e loro motori indipendentemente dalla loro tipologia sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis. Si precisa che le operazioni a valere sulla Riserva PON, sulla Riserva POIN Energia e relative sottoriserve e quelle a favore di imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 non sono trattate in questa guida 4. Tipologie di controgaranzia: a. a prima richiesta : è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore a: - 80% dell importo da essi garantito sui finanziamenti, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta e che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 80% per ciascuna operazione ammissibili di cui al punto 3 (ad eccezione delle Operazioni sul Capitale di rischio e Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine in essere sulla stessa Banca ) a favore di: - Imprese a prevalente partecipazione femminile - PMI aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale - PMI dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale (per le Operazioni sul Capitale di rischio ferma la percentuale dell 80% a condizione che soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60%) - 60% dell importo da essi garantito per finanziamenti relativi ad Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine in essere sulla stessa Banca a condizione che la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta e che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% L importo massimo garantito complessivo per ciascun soggetto beneficiario finale indipendentemente dalla tipologia e dall ubicazione del medesimo, tenuto conto delle quote di capitali già rimborsate, è di : a) ,00 (unmilionecinquecentomila ) per operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata pari o inferire a 36 mesi,per le delle operazioni di consolidamento passività a breve sulla stessa banca e per le operazioni a favore delle PMI dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni b) ,00 (duemilionicinquecentomila ) per le operazioni finanziarie finalizzate all attività di impresa, di durata superiore a 36 mesi, per le Operazioni sul Capitale di Rischio e per le operazioni di Anticipazione crediti della P.A. i b. in forma sussidiaria : Qualora non ricorrano le condizioni per la controgaranzia a prima richiesta, la Controgaranzia è concessa in forma sussidiaria, in tal caso la garanzia è attivabile solo dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito. 5

6 Cogaranzia Possono richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con MCC. La convenzione regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia e di attivazione della garanzia. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo può effettuare operazioni in Cogaranzia con fondi di garanzia istituiti nell ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati. Tipologie di intervento 1. Start up La prima tipologia di intervento, prevista dalla legge 662, è quella delle imprese in fase di start-up, non utilmente valutabili sulla base dei degli ultimi due bilanci approvati. Sono ammesse al finanziamento le PMI non appartenenti ai cosiddetti settori sensibili (es. siderurgia, industria carboniera, industria automobilistica, agricoltura ecc.). Per poter accedere a queste operazioni bisogna verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: a. l impresa deve essere costituita o deve aver iniziato la propria attività da non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del fondo; b. l operazione per la quale è richiesto l intervento del fondo deve essere a fronte di un programma di investimento; c. le imprese in start-up devono aver versato di mezzi propri pari al 25% del totale del programma di investimento da realizzare; d. devono produrre un business plan completo di un bilancio previsionale almeno triennale. 2. Microcredito La seconda delle tipologie di intervento, previste dalla legge 662, è quella definita di Microcredito. Le operazioni di microcredito per le PMI sono quelle che arrivano fino ad un massimo di Queste operazioni sono caratterizzate dal fatto che, in fase di valutazione, non occorre utilizzare il modello di scoring. Non rileva quindi il rating dell'impresa ma due requisiti: a. l'esistenza dell'impresa da almeno due esercizi; b. presenti un utile d esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati e che l eventuale perdita registrata nell ultimo bilancio approvato non sia superiore al 10% del fatturato. La definizione dell'importo ammissibile alla garanzia è definito da un calcolo che tiene conto dell anzianità dell impresa, del livello occupazionale, della crescita del fatturato, del titolo di disponibilità dell'immobile, della destinazione del finanziamento e limitatamente alle Imprese di Trasporto di merce su strada alla disponibilità dell automezzo di proprietà e/o in corso di acquisizione con contratto di leasing 3. Proceduta ordinaria La terza tipologia di intervento, prevista dalla legge 662, è quella della procedura ordinaria. Il finanziamento, a fronte del quale viene richiesta la garanzia del fondo, può essere di qualsiasi importo, ma in ogni caso il Fondo, ferme le percentuali d intervento già enunciate, interviene per un importo massimo garantito,complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitali già rimborsate, non sia superiore a duemilioni e cinquecentomila euro ( ,00), ovvero a unmilione e cinquecentomila euro ( ,00) a seconda la tipologia dell operazione 6

7 Per poter accedere a queste operazioni l impresa deve essere valutata economicamente e finanziariamente sana sulla base dei criteri di valutazioni di MCC. La tipologia di operazioni ammissibili sono quelle già descritte nei paragrafi Operazioni ammissibili. 4. Procedura semplificata Una particolare tipologia di intervento, prevista dalla legge 662, è quella della Procedura Semplificata. Fermo quanto già enunciato circa i soggetti beneficiari finali, la tipologia di operazioni ammissibili, la natura della garanzia e la copertura massima di ogni singola operazione, per poter accedere a questa tipologia di operazioni bisogna verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: a. l impresa deve rientrare nella I fascia di valutazione. Fanno eccezione le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che in presenza di determinati livelli di scoring registrati negli ultimi due esercizi finanziari (livello AB;BB;CA) possono rientrare anche nella II fascia di valutazione. b. l impresa non deve presentare in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato; c. l importo del fatturato dell ultimo bilancio approvato non deve presentare una diminuzione rispetto all esercizio precedente pari o superiore al 40%; d. l importo dell operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti in essere già garantita dal Fondo) non deve superare il 30% del fatturato dell impresa relativo all ultimo bilancio approvato, ovvero il 20% del fatturato dell impresa relativo all ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi. Fanno eccezione le imprese di autostrasporto per le quali l importo dell operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti in essere già garantita dal Fondo) non deve superare il 40% del fatturato dell impresa relativo all ultimo bilancio approvato. e. Non vi sono altre garanzie bancarie, reali o assicurative. Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l ammissione delle operazioni Le imprese sono valutate economicamente e finanziariamente sane sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività, del regime contabile dell impresa beneficiaria e della eventuale operatività dell impresa su commessa e/o a progetto e con cicli produttivi ultrannuali, per le quali vengono adottati particolari criteri di valutazione. La valutazione del merito creditizio generalmente si basa sui dati di bilancio o le dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi. Il punteggio totale assegnato all impresa X dipende, quindi, dallo scostamento degli indicatori economico-finanziari considerati dai valori ottimali. Tale punteggio può variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli: 7

8 LIVELLO PUNTEGGIO IMPRESA A X > 9 B X PARI A 7 O 8 C X < 7 Per tener conto dell andamento nel tempo dell impresa il precedente schema è integrato con il seguente: ANNO X-1 ANNO X VALUTAZIONE LIVELLO A LIVELLO A FASCIA I LIVELLO B LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO C LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C QUALSIASI LIVELLO LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO B LIVELLO B LIVELLO A LIVELLO C LIVELLO C LIVELLO C INDICE: MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO < 5% riferito all ultimo bilancio approvato VALUTAZIONE POSITIVA 1 FASCIA II VALUTAZIONE CASO PER CASO 2 FASCIA III (VALUTAZIONE NEGATIVA 3 ) 1 Proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra la rata ipotetica annuale del finanziamento(calcolata al Tasso di riferimento) e il cash flow dell impresa 2 Impresa da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente - del bilancio previsionale almeno triennale - dell eventuale progetto di investimento - del rapporto tra la rata ipotetica annuale del finanziamento(calcolata al Tasso di riferimento) ed il cash flow dell impresa delle prospettive di mercato e di crescita dell impresa - del portafoglio ordini - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull impresa e sul progetto di investimento - di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite - di ulteriori informazioni acquisite sull impresa - del rapporto: attivo circolante Rimanenze / Passivo circolante 3 Proposta negativa al Comitato Le imprese appartenenti alla Fascia I e alla Fascia II possono essere ammesse all intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l importo di , ovvero di ,00 a seconda la tipologia dell operazione (cfr pagina 3 ultimo capoverso e pagina 5 penultimo capoverso). 8

9 Le imprese appartenenti alla Fascia I ed alla Fascia II sono inserite nella Fascia III in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 25% del fatturato relativo all ultimo bilancio approvato. Per le imprese caratterizzate da cicli produttivi pluriennali,ovvero da cicli produttivi che possono non concludersi alla fine dell esercizio,operanti su commessa e/o a progetto, la valutazione dei dati di bilancio viene effettuata prendendo quale parametro di riferimento la voce Valore di Produzione in sostituzione della voce Fatturato ; inoltre la valutazione è integrata dalla presentazione di un business plans atto a rilevare la capacità dell impresa di realizzare la commessa o il progetto e di remunerare l iniziativa. In ogni caso i mezzi propri devono essere pari ad almeno il 10% del budget dell iniziativa, il finanziamento deve essere a copertura dei costi di una specifica iniziativa e la durata del finanziamento non può eccedere il ciclo economico di quell iniziativa. Per tali tipologie di imprese indipendentemente dalla fascia di garanzia è preclusala possibilità di accedere alla Procedura semplificata. AIDA DFKA: consultazione ed utilizzo dei dati Accedere nella banca dati AIDA. In homepage, nella schermata della Ricerca avanzata, cliccare prima su Dati finanziari disponibile tra i criteri di ricerca a sinistra, poi su DFKA-rating. Da qui è possibile filtrare ulteriormente la ricerca utilizzando i seguenti tre criteri: - Fascia di Garanzia - Parametri di automatismo - DFKA-rating La fascia di Garanzia Cliccando su Fascia di Garanzia viene visualizzata la seguente schermata, in cui è possibile ricercare tutte le PMI che, in relazione all ultimo esercizio, appartengono alla I, alla II o alla III fascia di garanzia secondo i parametri di MCC. La fascia di garanzia è determinata prima di tutto dall ammissibilità o meno al fondo MCC del settore di attività dell impresa beneficiaria o poi dal suo regime contabile. 9

10 La valutazione del merito creditizio si basa sui dati di bilancio o le dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi. Il punteggio totale assegnato all impresa beneficiaria dipende, quindi, dallo scostamento di alcuni indicatori economico-finanziari ai valori ottimali. Gli indicatori considerati nella valutazione sono i seguenti: 1. Attivo circolante / Passivo circolante 2. Attivo circolante / Fatturato 3. Oneri finanziari / Fatturato 4. Margine operativo Lordo (MOL) / Fatturato 5. Mezzi Propri + Passività ML / Immobilizzazioni 6. Mezzi Propri / Totale passivo I primi 4 indicatori intervengono, con differenti pesi, nella valutazione delle imprese operanti nel commercio, mentre gli ultimi 4 intervengono, con differenti pesi, nella valutazione delle imprese operanti nell industria/edilizia. I due indici considerati in entrambi i settori, Oneri Finanziari/Fatturato e MOL/fatturato, hanno gli stessi pesi per tutte le imprese. La valutazione di questi indicatori determina per ciascuna impresa prima uno score provvisorio (punteggio variabile nell intervallo 0-12) attribuito ad entrambi gli esercizi analizzati, e poi di conseguenza la fascia di garanzia (per i dettagli si rimanda al capitolo Criteri di valutazione economicafinanziaria delle imprese per l ammissione alle operazioni ). In Aida quando per una società non viene indicata la fascia di garanzia viene segnalata una delle seguenti indicazioni: - No PMI: se la società non è una PMI (e quindi possibile beneficiaria del credito); - Non determinabile o n.d.: se per la società in oggetto non sono disponibili i bilanci degli ultimi due esercizi; - Non ammissibile: se la società in oggetto non rientra in uno dei settori di attività ammessi al fondo di garanzia; - Non rilevabile: se per la società in oggetto non è disponibile il codice Ateco. N.B. Definizione di PMI e RETTIFICHE in AIDA DFKA Per definizione, le PMI sono quelle società con meno di 250 dipendenti e o il fatturato < 50 milioni oppure il totale attivo < 43 milioni. NON sono PMI tutte le società con oltre 249 dipendenti. NON sono PMI anche tutte le società che hanno un fatturato >di 50milioni e contemporaneamente un totale attivo > di 43 milioni. Le PMI sono ulteriormente suddivise in micro, piccola e media impresa. Tipo Occupati Fatturato (Milioni di ) Totale Attivo (Milioni di ) Media impresa < 250 e <= 50 oppure <= 43 Piccola Impresa < 50 e <= 10 oppure <= 10 Micro Impresa < 10 e <= 2 oppure <= 2 Oltre ai parametri del numero dei dipendenti, fatturato e totale attivo, una PMI è considerata tale se la somma degli stessi valori a livello di gruppo rientra nei parametri suddetti. Pertanto va analizzato sia l azionariato che le partecipate controllate e collegate. In AIDA DFKA, le PMI sono considerate tali solo in base ai 3 parametri dei dipendenti, fatturato e totale attivo. E esclusa dal modello l analisi qualitativa del gruppo di appartenenza. Per questo, è possibile individuare alcune società a cui è associata una fascia ed eventualmente la procedura semplificata che nonostante rispettino i parametri dei dipendenti, fatturato e totale attivo, non sono PMI in quanto fanno parte di un gruppo. 10

11 Il parametro di automatismo Cliccando su Parametri automatismo viene visualizzata la seguente schermata, in cui è possibile selezionare tutte le società che appartengono alla I fascia di garanzia e che, vantando determinati requisiti economici-finanziari nell ultimo bilancio approvato, sono agevolate per l accesso al finanziamento da procedure semplificate (parametro di automatismo SI). Il parametro di automatismo calcolato in Aida tiene conto di tre requisiti su cinque (si rimanda al capitolo Procedura semplificata ) per l accesso alla procedura semplificata, essendo gli altri due legati all importo dell operazione finanziaria e alle garanzie che assistono la stessa. I tre requisiti sono: - L impresa deve rientrare nella I fascia di valutazione - L impresa non deve presentare in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato - L importo del fatturato dell ultimo bilancio approvato non deve presentare una diminuzione, rispetto all esercizio precedente, pari o superiore del 40%. 11

12 Il rating Cliccando su DFKA-rating viene visualizzata la seguente schermata, in cui è possibile selezionare tutte le società che, in relazione all ultimo esercizio, sono valutate secondo il sistema di rating adottato dalla società DFKA Srl ( che prevede una analisi quantitativa basata su indicatori economici, finanziari e patrimoniali effettuata sugli ultimi bilanci ufficiali. I punteggi di rating sono ordinati secondo la seguente scala predefinita da 1 a

13 Il sommario della ricerca in Aida I criteri di ricerca della sezione DFKA-rating sono combinabili con tutti gli altri presenti sulla sinistra della homepage, come l area geografica, i dati finanziari, la probabilità di default, etc. Dopo aver ricercato il campione di società di proprio interesse, viene visualizzata la schermata del Sommario della Ricerca. Da qui si possono visualizzare e gestire tutti i criteri di ricerca impostati (cancellarli cliccando su, modificarli cliccando su, annullarli disattivandoli sul check-box corrispondente). Nell esempio riportato di seguito, sono state selezionate tutte le aziende toscane appartenenti alla I fascia di garanzia e per le quali è prevista la procedura semplificata di intervento. La lista delle società in Aida Dopo aver individuato il campione di società di proprio interesse, è possibile visualizzare la LISTA, cliccando su LISTA in alto a sinistra. Le informazioni visualizzate in colonna sono personalizzabili creando in base alle proprie esigenze un formato ad hoc. Nell esempio riportato in basso, sono visualizzate alcune informazioni anagrafiche, quelle inerenti la fascia di garanzia, il parametro di automatismo e il rating, e alcuni dati economico finanziari. 13

14 Appendice Alcune definizioni Fondo indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge , n. 662, e successive modificazioni e integrazioni. Gestore indica il Raggruppamento Temporaneo d Impresa (RTI) aggiudicatario del servizio di gestore del Fondo, composto tra l altro, da Mediocredito Centrale S.p.A., quale Mandataria. Comitato indica l organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall art. 15, comma 3, della legge , n Garanzia Diretta indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. Controgaranzia indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia. Cogaranzia indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli Altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell ambito dell Unione Europea o da essa cofinanziati. 14

15 Soggetti beneficiari finali Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei seguenti settori secondo la classificazione ATECO 2002: C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi: Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti); Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese); D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi: Fabbricazione di prodotti di cokeria; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali; Siderurgia; Fusione di acciaio; Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a: fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone; fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali; fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe; fabbricazione di autobus, filobus; fabbricazione di motori per autoveicoli; Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a: fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli; e con esclusione delle categorie: Produzione di tubi senza saldatura; Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm) Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a: - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all esportazione) - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a: - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente , di almeno 1000 tsl, limitatamente all esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente

16 E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; F - Costruzioni; G - Commercio all ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; H Alberghi e ristoranti; I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, comprese le attività di trasporto merci su strada, con esclusione delle classi: Trasporti ferroviari, Altri trasporti regolari di passeggeri, Trasporti con taxi, Altri trasporti terrestri di passeggeri, Trasporti mediante condotte, 61 Trasporti marittimi e per vie d acqua, 62 Trasporti aerei K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali; M Istruzione; N Sanità e altri servizi sociali; O - Altri servizi pubblici, sociali e personali. Soggetti beneficiari finali in relazione agli aiuti de minimis Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nel seguente settore secondo la classificazione ISTAT 1991: D - Attività manifatturiere, classe: Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori: fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo; fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti. 16

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1 A. Procedura Ordinaria - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell immobile),

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