L assicurazione stabile flessibile

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1 L assicurazione stabile flessibile Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2010 La vostra sicurezza ci sta a cuore.

2 2 Informazione sul prodotto Informazione sul prodotto Condizioni contrattuali dalla pagina 4 Gentile cliente, le informazioni sul prodotto le consentiranno di avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale. Per stabilire l estensione dei reciproci diritti e doveri fanno fede esclusivamente il suo contratto d assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC). Il contratto è sottomesso alla legge Sviz zera, in particolare alla legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CC vigono le «Disposizioni supplementari per i contratti d assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein». 1. Partner contrattuale Il suo partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata la Basilese. La sede centrale di quest ultima si trova in Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea. In internet ci troverà all indirizzo: 2. Estensione della copertura assicurativa Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una sintesi che la aiuterà ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali si trovano nel sua proposta d assicurazione. I seguenti moduli di base (B1 B3) possono essere stipulati individualmente o in combinazione: Stabile (Incendio/eventi naturali B1, Acque B2, Responsabilità civile B3): Avete la possibilità di assicurare il vostro stabile contro i danni causati da incendio/danni della natura (con esclusione, tra l altro del terremoto) acque come anche responsabilità civile. Incendio/eventi naturali (B1)/per stabili nei cantoni senza l obbligo dell assicurazione cantonale: Se per esempio incendio, uragani, piene o valanghe danneggiano o distruggano il vostro stabile, vi paghiamo i costi per la riparazione o la ricostruzione. Acque (B2): Se per esempio uno scarico otturato o la rottura di una conduttura provocano un allagamento o se acque dal fondersi della neve o del ghiaccio penetrano all interno dell edificio, paghiamo i costi per la riparazione dei relativi danni subiti dall immobile assicurato. Responsabilità civile (B3): Se per esempio un visitatore inciampa e riporta lesioni a causa dell illuminazione difettosa delle scale oppure se una tegola cade dal tetto e danneggia un auto di terzi, rispondiamo in vostra vece nell ambito delle prestazioni assicurate. La citata copertura assicurativa può essere estesa con i moduli supplementari (S1 S10): Furto con azione di violenza (S1): Se il vostro immobile subisce per esempio uno scasso, ci assumiamo i costi delle prime misure d emergenza, nonché della successiva riparazione dei danni causati all edificio. Rottura vetri (S2): Se va in frantumi per esempio un vetro dello stabile, un lucernario, un lavabo o un collettore solare, vi paghiamo il ricambio. Protezione giuridica (S3): Ci facciamo forti per lei in caso di controversie di diritto civile con un confinante. Reddito locativo risp. spese fisse continue (S4): Se un incendio o un danno delle acque comportano una perdita del vostro reddito locativo o se per la vostra casa diventata inabitabile dovete continuare a pagare delle spese fisse (p. es. interessi ipotecari), vi paghiamo la perdita del reddito locativo risp. le spese fisse continue. Spese di sgombero e spese d eliminazione (S5): Se un incendio o un danno delle acque comportano costi d evacuazione, di deposito o d eliminazione, ci assumiamo i costi derivanti. Rincaro postsinistro (S6): Se il vostro immobile viene distrutto in seguito ad un incendio o un danno della natura, per non mandare in rovina anche le vostre finanze ci assumiamo i costi di costruzione supplementari dovuti al rincaro subentrato tra il momento del sinistro e l avvenuta ricostruzione. Costruzioni edili/fondazioni speciali (S7): Se in seguito a incendi, uragani piene o valanghe si verificano per esempio dei danni a piscine, muri di sostegno o scale d accesso, ci assumiamo i costi. Piantagioni circostanti (S8): Se un improvvisa tempesta autunnale spazza per esempio il vostro giardino mandandolo in completa rovina, provvediamo noi a farlo rifiorire come in precedenza. Attrezzi e materiali per la manutenzione dello stabile (S9): Se in seguito ad un incendio risultano per esempio inutilizzabili degli attrezzi o materiali necessari per la manutenzione e l uso dell immobile, vi paghiamo i costi per la riparazione o il ricambio. Spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura (S10): Se si rompe una conduttura d acqua del vostro immobile, ci assumiamo le spese di ricerca di fuoriuscita e per scoprire le condutture. 3. Validità temporale e territoriale La sua assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità del contratto. L assicurazione è valevole al luogo d assicurazione menzionato nel contratto nonché all area che ne fa parte. 4. Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo. 5. Durata della copertura assicurativa Se l assicurazione viene stipulata per un anno o per una durata superiore, alla scadenza della durata contrattuale concordata il contratto d assicurazione viene prorogato automaticamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

3 3 Informazione sul prodotto 6. Premi e franchigie Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. A determinate condizioni e dietro versamento di un supplemento premio, è possibile concordare il pagamento semestrale. Se il contratto d assicurazione scade prima che termini l anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell annullamento del contratto se il contratto d assicurazione viene disdetto entro 12 mesi dalla conclusione a seguito di un sinistro se il contratto d assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese. In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia). 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Il contratto d assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione). 8. Altre incombenze a suo carico Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio). In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 al seguente numero verde: (fax ), oppure in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall estero. L annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet (www. baloise.ch) oppure tramite (servizioclientela@baloise.ch). Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un perito comune o tramite procedura peritale. In caso di violazione degli obblighi menzionati la Basilese può disdire il contratto d assicurazione. Qualora la violazione colposa degli obblighi sia determinante ai fini del verificarsi del danno o della sua estensione, la Basilese potrà ridurre o addirittura negare una prestazione. 9. Danno causato per propria colpa In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione. 10. Fine della copertura assicurativa Il contratto d assicurazione si estingue in seguito a disdetta oppure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto. Parte recedente Motivi del recesso Termine di recesso Momento dell espirazione Ambedue le parti contrattuali Contraente Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d assicurazione Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese La cosa assicurata cambia nella sua totalità il proprietario (cambiamento di proprietà) Aumento di premio e della franchigia, p. es in seguito a modifiche tariffarie (fanno eccezione gli adeguamenti automatici della somma assicurativa) Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio 3 mesi Scadenza del contratto Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario Acquisitore: 30 giorni dal cambiamento di proprietà (registrazione nel catasto) Prima della fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell assicuratore 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario Passaggio di proprietà (registrazione nel catasto) Fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni dopo la ricezione della disdetta In caso di furto con azione di violenza avverta per favore subito la polizia. Per le procedure di protezione giuridica si dovrà prima informare telefonicamente la Basilese, affinché possano essere prese al più presto le misure necessarie. La liquidazione del sinistro è di competenza dei servizi giuridici della Assista TCS SA, Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE. Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all indennizzo (obbligo di informazione). Per l ammontare del danno spetta a lei l onere della prova (ricevute, giustificativi). Assicuratore Contravvenzione all obbligo di informazione precontrattuale secondo l art. 3 LCA Contravvenzione all obbligo di notifica precontrattuale Aumento rilevante del rischio 4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l aumento del rischio Ricezione della disdetta Ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta

4 4 Informazione sul prodotto Condizioni contrattuali Condizioni contrattuali Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l intero contratto d assicurazione. La disdetta dev essere inoltrata in forma scritta. Motivi dell espirazione Momento dell espirazione Definizione stabile (ST1) Fallimento del contraente 11. Protezione dei dati Apertura del fallimento Cose assicurate Se di proprietà del contraente e se designati nel contratto: Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Clausola per la concessione d autorizzazione: In vista dell elaborazione dei dati, la proposta d assicurazione contiene una clausola per la concessione d autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l elaborazione dei dati in conformità alla legge. Elaborazione dei dati: Per elaborazione si intende qualsiasi tipo di utilizzo dei dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), tra cui la ricerca, la custodia, l uso, la rielaborazione, la notifica, l archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati forniti nella sua proposta d assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell ambito di iniziative di ottimizzazione dei prodotti o per motivi di marketing interno. Nella proposta d assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di comunicare per iscritto il desiderio di non essere proposto per tali scopi. Scambio dei dati: Nell interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese fa ricorso alla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati. Abusi in campo assicurativo: Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al Sistema centrale d informazione degli assicuratori. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode verso la Basilese. Intermediari: Possono ricevere da noi i dati necessari alla gestione e alla consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare l obbligo di riservatezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente. Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti. 12. Reclami In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA, Distribuzione e Marketing Aeschengraben 21, casella postale, 4002 Basilea Telefono: , Fax: servizioclientela@baloise.ch ST1 Stabile/proprietà per piani al valore a nuovo, vale a dire, ogni prodotto non mobile dell attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente compreso le installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate al fabbricato in modo che non possano essere separate senza notevole perdita del loro valore o senza provocare danno importante all edificio ST2 Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l assicurazione incendio stabili» della Basilese ST10 cose che non sono considerate come stabile, quali beni mobili costruzioni provvisorie rimorchi abitabili, abitazioni mobili a propulsione autonoma e mobilhomes materiali da costruzione non incorporati nello stabile installazioni d esercizio e commerciali ST11 cose e rischi assicurati altrove, come p. es. cose e rischi che sono o che devono essere assicurati presso un assicurazione cantonale ST12 eventi catastrofici, quali guerra violazioni della neutralità rivoluzioni ribellioni insurrezioni disordini interni (tranne che per i danni da rottura vetri): violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti terremoti (vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre) eruzioni vulcaniche cambiamenti della struttura nucleare dell atomo, qualunque sia la causa acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa se lo stipulante non prova che non hanno alcuna relazione con questi eventi

5 5 Condizioni contrattuali Incendio/eventi naturali Acque Incendio/eventi naturali (B1) Modulo di base Acque (B2) Modulo di base IEN1 Incendio Incendio, fumo, fulmine, esplosioni e implosioni, caduta o atterraggio d emergenza di aerei o veicoli spaziali o parti di essi IEN2 Eventi naturali piene inondazioni uragani (= vento di 75 km/h e di più) grandine valanghe pressione della neve frane caduta di sassi scoscendimenti IEN3 Incendio/eventi naturali danni furto, acque e rottura vetri, conseguenti da danni incendio o eventi naturali IEN10 Incendio abbruciacchiature e fuoco utilitario azione progressiva del fumo esplosioni e implosioni che non risultano da sovrapressione o depressione, quali p. es. i fenomeni di natura meccanica IEN11 Eventi naturali cedimento del terreno cattivo terreno da costruzione costruzione difettosa deficiente manutenzione dello stabile omissione di misure protettive movimenti artificiali del terreno neve che scivola dai tetti acqua dal sottosuolo piene e straripamenti di acque che, secondo l esperienza, sono ricorrenti a intervalli più o meno lunghi rigurgito d acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa danni d esercizio con i quali, secondo l esperienza, si deve contare danni da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente danni dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie o tubi di scarico IEN12 Incendio/eventi naturali spese per prestazioni fornite dai pompieri pubblici, dalla polizia e da ogni altro ente tenuto a prestare soccorso AC1 Fuoriuscita d acqua e di liquidi da condutture d acqua che servono soltanto allo stabile assicurato e da dispositivi e apparecchi che vi sono collegati fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, impianti o serbatoi per il riscaldamento e per la produzione di calore o da installazioni frigorifere AC2 Infiltrazione d acqua piovana o proveniente dal fondersi della neve o del ghiaccio, all interno dello stabile dai canali di scarico esterni e dalle grondaie attraverso il tetto stesso attraverso finestre, porte e lucernari chiusi AC3 Rigurgito dell acqua di scarico della canalizzazione e acqua dal sottosuolo all interno dello stabile AC4 Spese per scongelare e riparare le condutture d acqua e gli apparecchi collegati ad esse danneggiati dal gelo, anche all esterno dello stabile, se le stesse servono esclusivamente allo stabile assicurato e nel limite della parte per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione AC10 danni causati dall acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s infiltra nello stabile da aperture nel tetto durante la costruzione, lavori di trasformazione o di altro genere AC11 danni causati dall acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio alle facciate (muri esterni compresa l isolazione, finestre, porte, ecc.) nonché al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all isolazione) AC12 danni durante il riempimento di cisterne o serbatoi e durante i lavori di revisione ad impianti e cisterne per il riscaldamento così come ad ogni installazione frigorifera e di riscaldamento AC13 spese per scongelare e riparare le grondaie e i canali di scarico esterni AC14 danni causati dal rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile AC15 danni da gelo causati da installazioni frigorifere AC16 danni causati da cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, in particolar modo in seguito a mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA)

6 6 Condizioni contrattuali Acque Responsabilità civile AC17 danni causati da deficiente manutenzione dello stabile od omissione di misure protettive AC18 spese per la soppressione della causa del danno, ad eccezione dei danni da gelo, e quelle per la manutenzione e la prevenzione di danni AC19 Danni causati da incendio o da eventi naturali Responsabilità civile (B3) Modulo di base RC1 È assicurata la responsabilità civile legale del contraente in qualità di proprietario dello stabile Se l assicurazione è stata conclusa per conto di terzi, questi sono equiparati al contraente degli impiegati e delle persone ausiliarie del contraente dell usufruttuario del proprietario del fondo, se il contraente è proprietario unicamente dello stabile e non del fondo (diritto di superficie) del contraente in qualità di committente dell opera fino a una somma di costruzione totale di CHF dei proprietari in caso di comproprietà, proprietà comune o proprietà per piani risp. la loro comunità. Le persone che vivono in comunione domestica con i comproprietari, i proprietari in comune e i proprietari per piani sono loro equiparate > > in caso di lesioni corporali e danni materiali derivanti da stabili menzionati nel contratto, compresi i terreni e le costruzioni che ne fanno parte > > in caso di lesioni corporali e danni materiali derivanti dall inquinamento dell ambiente se questo è la conseguenza di un evento unico, improvviso e imprevisto e che necessita, inoltre, di misure immediate. È considerato come inquinamento dell ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell aria, delle acque (compreso le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni nonché uno stato di cose che il legislatore designa come danno all ambiente Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite od altri danni alla salute di animali, mentre l indennizzo segue però le basi legali in materia RC2 L assicurazione si estende all indennizzo di pretese fondate alla difesa contro le pretese infondate RC3 Le prestazioni contrattuali comprendono ugualmente nell ambito della somma d assicurazione convenuta gli interessi del danno, le spese d avvocato, giudiziarie, di perizie e altre spese simili le spese derivanti da provvedimenti adeguati presi per scongiurare la sopravvenienza di un danno assicurato imminente in seguito ad un evento imprevisto (spese di prevenzione dei danni) RC10 pretese del contraente derivanti da danni che concernono la persona del contraente di persone che vivono in comunione domestica con l assicurato responsabile RC11 la responsabilità civile di imprenditori e professionisti indipendenti ai quali il contraente fa appello RC12 pretese della comunità dei proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani e viceversa, per la parte di danno che corrisponde alla quota parte del comproprietario o proprietario per piani in questione. Le persone conviventi con il comproprietario o proprietario per piani sono ad esso equiparate RC13 pretese dei comproprietari per i danni causati allo stabile o al fondo stesso assicurato RC14 pretese per i danni dei proprietari in comune. Le persone con essi conviventi sono ad essi equiparate RC15 pretese relative ad un danno all ambiente propriamente detto (danno ecologico) RC16 pretese in seguito ad un inquinamento dell ambiente derivante da luoghi contaminati (p. es. materiali di scavo contaminati) impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui di ogni genere. Questa esclusione non vale per impianti di compostaggio utilizzati da privati danni che risultano dall inosservanza di prescrizioni legali e ufficiali RC17 la responsabilità civile per danni a cose che un assicurato ha preso in consegna, in affitto, in leasing o in locazione con o sulle quali l assicurato esercita o omette di esercitare un attività RC18 la responsabilità civile per pregiudizi economici non consecutivi ad un danno corporale o materiale assicurato, causato al danneggiato RC19 pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali e derivanti dall inadempimento di un obbligo d assicurazione legale o contrattuale RC20 la responsabilità civile dell autore di un crimine o di un delitto intenzionale RC21 la responsabilità civile per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile RC22 la responsabilità civile per danni e spese di prevenzione di danni in relazione con rischi per i quali, conformemente alla legge, un assicurazione responsabilità civile dev essere conclusa o una garanzia equivalente dev essere accordata RC23 pretese di terzi in caso di regressi per danni causati dalla persona assicurata non esercitando una funzione dirigenziale

7 7 Condizioni contrattuali Furto con azione di violenza Rottura vetri Protezione giuridica Furto con azione di violenza (S1) RV2 Danni di rottura vetri consecutivi a disordini interni RV3 Spese per vetrate provvisorie Furto con azione di violenza vale a dire: scasso rapina scippo in caso d incapacità di difesa in seguito ad infortunio, svenimento o decesso strappo di parti dello stabile e di costruzioni edili FAV1 danneggiamento degli stabili comprese le costruzioni edili in caso di furto con azione di violenza o di un tentativo di furto così come lo strappo di parti di stabili e di costruzioni edili (luogo d assicurazione) Base di calcolo dell indennità = spese effettive FAV2 spese di sostituzione delle serrature e spese per misure provvisorie in caso di furto con azione di violenza o di un tentativo a tale scopo. Sono determinanti le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche e simili o di serrature degli stabili nonché le spese per vetrate, porte e serrature provvisorie (luogo d assicurazione) Base di calcolo dell indennità = spese effettive RV10 danni di rottura a vetri concavi, apparecchi d illuminazione, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon tubazioni piastrelle, pareti e pavimenti rivestiti da piastrelle RV11 danni alle vetrate dello stabile allorquando sono lavorate (inclusi lavori d incorniciatura), in corso d installazione e di spostamento RV12 danni alla superficie di vasche da bagno e da doccia (p. es. lo smalto) RV13 danni causati da incendio o da eventi naturali Protezione giuridica (S3) FAV10 furto senza azione di violenza e in caso di furto da veicoli (furto semplice) FAV11 atti di manifesto vandalismo FAV12 Danni causati da incendio o da eventi naturali Rottura vetri (S2) RV1 Danni di rottura a vetrate dello stabile rivestimenti di facciate e murali installazioni sanitarie in vetro, materiale sintetico, ceramica, porcellana o pietra vetroceramica di cucine elettriche piani di lavoro di cucine in pietra cupole-lucernari insegne lanterne pubblicitarie e vetri di collettori solari In caso di rottura vetri sono ugualmente assicurati i danni alle pitture, scritte, rivestimenti sotto forma di foglia e a vetri incisi e smerigliati La salvaguardia degli interessi di un assicurato quale proprietario degli stabili menzionati nel contratto, compresi i terreni e le costruzioni che ne fanno parte, nella misura in cui il diritto svizzero (o del Liechtenstein) sia applicabile e che il foro si trovi in Svizzera (o nel principato del Liechtenstein), nei seguenti casi: PG1 far valere delle pretese extracontrattuali in riparazione di danni materiali e pregiudizi economici PG2 litigi con assicurazioni PG3 procedure penali e penali-amministrative nella misura in cui viene rimproverato all assicurato un delitto commesso per negligenza PG4 litigi risultanti da contratti d opera nella misura in cui nessun permesso di costruzione sia necessario per i lavori PG5 litigi in materia di diritto pubblico con i confinanti diretti o con la comunità pubblica in caso di: permesso di costruzione espropriazione deprezzamento del terreno

8 8 Condizioni contrattuali Protezione giuridica Reddito locativo risp. spese fisse continue Spese di sgombero e spese d eliminazione PG6 litigi in materia di diritto civile con i confinanti diretti nei seguenti casi: impedimento della vista manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi immissioni (rumori, fumo, caligine) PG7 litigi derivanti dal diritto di proprietà o da altri diritti reali, nei seguenti casi: servitù attive e passive nonché oneri fondiari iscritti nel registro fondiario litigi concernenti i confini PG15 litigi con la compagnia d assicurazione protezione giuridica menzionata nel contratto d assicurazione nonché con avvocati ed esperti incaricati p. es. litigi con la compagnia di gestione dei sinistri PG16 assenza di probabilità di successo di misure di protezione giuridica. L assicurato può però intraprendere a sue proprie spese le misure che gli sembrano opportune. Le prestazioni contrattuali saranno versate se ottiene un risultato che gli è in sostanza più favorevole p. es. far valere una pretesa prescritta Prestazioni assicurate PG8 Consulenza giuridica tramite la compagnia d assicurazione protezione giuridica menzionata nel contratto d assicurazione PG9 Presa a carico delle spese per: il ricorso a degli avvocati ed esperti le procedure giudiziarie e amministrative, compresa l indennità giudiziaria spettante alla controparte l incasso fino all ottenimento di un attestato di carenza beni su pignoramento o di una comminatoria di fallimento la salvaguardia degli interessi di un assicurato in caso di PG10 litigi derivanti dal diritto fiscale, dalle contribuzioni pubbliche, dalla legge federale sull esecuzione e sul fallimento nonché dalle prescrizioni di polizia del commercio e dell industria p. es. litigi con l Amministrazione delle contribuzioni PG11 litigi rilevanti dal diritto societario e delle associazioni p. es. litigi con una società per una questione di contributi dei membri PG12 procedure penali o penali-amministrative se è condannato per un delitto intenzionale. Se l assicurato è accusato di un delitto intenzionale, le prestazioni assicurate saranno versate a condizione che la procedura sia l oggetto di un ordinanza d abbandono o di un assoluzione entrate in vigore o che l assicurato sia finalmente condannato per un delitto commesso per negligenza p. es. accusa per offesa all onore PG13 litigi in relazione con: l affitto, la locazione, il leasing e l amministrazione l acquisto, l alienazione e la costituzione di pegni immobiliari e di costruzioni edili la costruzione, demolizione o trasformazione di stabili e costruzioni edili allorquando un permesso di costruzione sia necessario p. es. litigi in relazione alla compera dello stabile PG14 membro di una comunità di proprietari o di un associazione in caso di litigi con gli organi di queste società o uno dei suoi membri p. es. litigi tra comproprietari Reddito locativo risp. spese fisse continue (S4) RS1 Perdita del reddito locativo Per gli stabili o parti di stabili affittati, la perdita del reddito locativo, incluso affitto, risultante dall inutilizzazione di locali danneggiati, durante al massimo 24 mesi. È determinante il reddito locativo lordo, dopo deduzione di spese risparmiate RS2 Spese fisse continue Spese fisse continue, p. es. interessi ipotecari, spese per il riscaldamento e spese accessorie così come premi d assicurazione durante al massimo 24 mesi, risultanti dall inutilizzazione dei locali danneggiati per stabile o proprietà per piani abitati dal proprietario stesso Spese di sgombero e spese d eliminazione (S5) SE1 Spese effettive per lo sgombero del luogo del sinistro da resti di cose assicurate e per il loro trasporto fino al più vicino ed adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, d evacuazione e d eliminazione Base di calcolo dell indennità = spese effettive SE10 l eliminazione di aria, acqua e terra (fauna e flora comprese), anche quando questi elementi sono mischiati con cose assicurate o sono da esse coperti

9 9 Condizioni contrattuali Rincaro postsinistro Costruzioni edili/fondazioni speciali Piantagioni circostanti Attrezzi e materiali per la manutenzione dello stabile Spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura Rincaro postsinistro (S6) Attrezzi e materiali per la manutenzione dello stabile (S9) RP1 L aumento dei costi di costruzione durante al massimo 24 mesi, nel periodo tra la sopravvenienza del sinistro e la realizzazione conformemente alle condizioni di ricostruzione. L aumento si calcola secondo l indice del costo di costruzione valevole per lo stabile danneggiato Base di calcolo dell indennità = spese effettive Costruzioni edili/ fondazioni speciali (S7) Am1 Spese per la riparazione o la sostituzione di attrezzi e materiali che servono alla manutenzione o all uso dello stabile e dell area che ne fa parte così come oggetti d arredamento in locali usati in comune. Sono assicurati pure gli automatici a moneta di lavatrici, essiccatori e impianti automatici di essiccazione, compreso il denaro Base di calcolo dell indennità = valore a nuovo Am10 attrezzi e materiali nonché per arredamenti che non servono alla manutenzione né all utilizzazione dello stabile assicurato CF1 Costruzioni edili Spese per la riparazione o la sostituzione di costruzioni edili all esterno dello stabile, non appartenenti allo stesso ma che tuttavia si trovano sul medesimo terreno, quali p. es. piscine, muri di sostegno, scale, scalinate, sentieri e accessi, bucalettere, aste per bandiere, recinti e simili Base di calcolo dell indennità = valore a nuovo CF2 Fondazioni speciali Spese per la riparazione o la sostituzione delle sicurezze dello scavo di fondazione e delle isolazioni impermeabili (pali forati, battuti, in calcestruzzo, paratie in pali, ecc.) Base di calcolo dell indennità = valore a nuovo Piantagioni circostanti (S8) PC1 Spese necessarie per la ricostituzione dei giardini al loro stato precedente, incluso l humus Base di calcolo dell indennità = spese effettive Spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura (S10) RFS1 Spese di ricerca (ricerca di fuoriuscita) e per scoprire le condutture d acqua avariate e per rimurare o ricoprire quelle riparate, anche all esterno dello stabile, se le stesse servono esclusivamente allo stabile assicurato e nell ambito della parte per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione Base di calcolo dell indennità = spese effettive RFS10 spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura per condutture che non servono allo stabile assicurato RFS11 spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura avariate e per rimurare o ricoprire i registri; le sonde e gli accumulatori interrati e simili che hanno richiesto una riparazione PC10 installazioni d esercizio di giardini PC11 danni dovuti alla grandine e alla pressione della neve alle piante

10 10 Condizioni contrattuali Disposizioni generali Disposizioni generali Modifica dei premi tariffari, delle franchigie e dei limiti d indennità DG1 La Basilese può modificare i premi, le franchigie e le limitazioni d indennità in caso di eventi naturali per l inizio del nuovo anno d assicurazione. Informa il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dell anno d assicurazione in corso DG2 Se il contraente non è d accordo con la modifica, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modificata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l ultimo giorno dell anno d assicurazione in corso Adattamento automatico della somma d assicurazione e dei premi DG3 La somma d assicurazione degli stabili viene adattata a ogni scadenza del premio, in base all evoluzione dell indice dei costi di costruzione del cantone interessato. Di conseguenza anche il premio sarà adattato. In questo caso non esiste nessun diritto di disdetta Validità territoriale DG4 L assicurazione è valevole al luogo d assicurazione menzionato nel contratto nonché all area che ne fa parte Validità nel tempo DG5 L assicurazione è valevole per i sinistri che sopravvengono durante il periodo di validità del contratto DG6 Nell assicurazione responsabilità civile è considerata come sopravvenienza del danno il momento in cui viene causato DG7 Nell assicurazione protezione giuridica è considerata come sopravvenienza del danno il momento in cui un assicurato quale proprietario di stabili o un terzo ha o avrebbe contravvenuto ad un obbligo, la cui violazione dà inizio alla salvaguardia degli interessi assicurati Durata del contratto DG8 La durata è indicata nel contratto. Se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti ha ricevuto la disdetta per iscritto, esso si rinnova al termine di questa durata di volta in volta per un anno Obbligo di notifica DG9 In caso di reticenza nell osservanza dell obbligo di notifica precontrattuale da vostra parte, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta ha effetto dalla data in cui viene ricevuta da parte vostra DG10 In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione è stata influenzata dalla mancata o dall inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell osservanza dell obbligo di notifica Obblighi di diligenza DG11 Lei ha l obbligo di usare la diligenza necessaria ed in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti DG12 Nell assicurazione danni delle acque, deve specialmente mantenere in efficienza, a vostre spese, le condutture d acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati far pulire le installazioni idrauliche ingorgate e prendere le misure atte a impedire il congelamento dell acqua fintanto che i locali sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, a meno che lo stipulante non mantenga in esercizio, sotto adeguato controllo, l impianto di riscaldamento Aggravamento e diminuzione del rischio DG13 Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l estensione alla conclusione del contratto, dev essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese DG14 In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se lei non fosse d accordo con l aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell aggravamento del rischio fino all espirazione del contratto DG15 In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato Spese DG16 Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito DG17 Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida

11 11 Condizioni contrattuali Disposizioni generali In caso di sinistro Assicurazione stabile e responsabilità civile DG18 Autorizzate la Basilese a procedere ad ogni inchiesta che serve alla valutazione del danno DG19 La Basilese conduce le trattative col danneggiato in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola gli assicurati DG20 Gli assicurati non dovranno riconoscere pretesa alcuna di fronte al danneggiato, né versare indennità, né cedere delle pretese risultanti da questo contratto ad un danneggiato DG21 In caso di furto con azione di violenza avvisate immediatamente la polizia Calcolo dell indennità per DG22 stabili e costruzioni edili ricostruzione al valore locale di costruzione, entro 24 mesi, al medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo. Se le autorità competenti non concedono un permesso per la ricostruzione allo stesso luogo, questa può effettuarsi nello stesso comune o in un comune confinante. La ricostruzione deve però effettuarsi nell ambito delle proporzioni attuali e allo stesso scopo. Per i resti dello stabile che possono ancora essere utilizzati nessuna indennità verrà accordata Base di calcolo = valore a nuovo > > altrimenti Base di calcolo = valore venale in caso di danni parziali Base di calcolo = spese effettive DG23 stabili destinati alla demolizione Base di calcolo = valore di demolizione Procedura peritale DG24 Ogni parte può chiedere l applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito e quest ultimi nominano un arbitro prima di cominciare a valutare il danno DG25 I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro. Se le conclusioni divergono, l arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Le conclusioni tratte dai periti legano le parti se non viene provato che le stesse si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell arbitro Riduzione dell indennità in caso di eventi naturali DG26 Secondo l articolo 176 dell Ordinanza sulla sorveglianza (OS) l indennità può essere ridotta (limitazione di garanzia 25 milioni di franchi per assicurato, 1 miliardo di franchi per evento assicurato) DG27 I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica DG28 Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell evento Assicurazione protezione giuridica DG29 La trattazione dei sinistri viene effettuata dal servizio giuridici Assista TCS SA Ch. de Blandonnet Vernier/Ginevra DG30 Assista decide la procedura da seguire (decisione da ricorrere ad un avvocato, di avviare un processo, ecc.) conduce le trattative ed è mandataria per rappresentare l assicurato Procedura arbitrale DG31 Quando Assista rifiuta una misura di protezione giuridica perché la considera priva di possibilità di successo, essa deve motivare senza indugio per iscritto la soluzione che propone e segnalare all assicurato la possibilità di ricorrere ad una procedura arbitrale DG32 In caso di divergenza di opinione tra l assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente: L assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell arbitro unico, sono applicabili le norme del diritto cantonale e del Concordato sull arbitrato DG33 Se Assista rifiuta una prestazione per un provvedimento che ritiene inutile, l assicurato può, direttamente o dopo la procedura arbitrale, a sue spese avviare le pratiche che ritiene opportune. Gli vengono rimborsate le spese nel quadro delle prestazioni assicurate se egli ha ottenuto, sul fondo, un risultato più favorevole che la soluzione che gli era stata proposta o derivata dalla sentenza dell arbitro DG34 Scelta dell avvocato Se occorre incaricare un avvocato, l assicurato può sceglierlo liberamente. Se Assista rifiuta l avvocato scelto, l assicurato ha il diritto di proporre tre avvocati di altrettanti studi diversi della circoscrizione giuridica competente, e Assista sceglierà colui al quale verrà conferito mandato. Il rifiuto di un avvocato non deve essere giustificato DG35 Ripetibili o indennità giudiziarie Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all assicurato spettano ad Assista

12 12 Condizioni contrattuali Disposizioni generali DG36 Transazioni extragiudiziarie e giudiziarie Delle transazioni che prevedono degli obblighi per Assista possono venir concluse soltanto con il suo accordo Violazione degli obblighi DG37 In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l indennità può essere ridotta proporzionalmente all influenza avuta da tale violazione sul sinistro, sull entità o la prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro, sull entità o la prova del danno Disdetta del contratto in caso di sinistro DG38 Termine di disdetta Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni, lei può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell indennità la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell indennità Scadenza della protezione d assicurazione DG39 Se lei annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta DG40 Se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che lei ha ricevuto la disdetta Disaccordi giuridici DG41 In caso di disaccordi giuridici potete convenire in giudizio la Basilese al vostro domicilio svizzero (o nel Liechtenstein), alla sede della Basilese o se si trova in Svizzera (o nel principato del Liechtenstein) al luogo dove sono situate le cose assicurate la compagnia d assicurazione protezione giuridica menzionata nel contratto d assicurazione, alla sua sede nonché al vostro domicilio svizzero Basilese Assicurazione SA Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea La vostra sicurezza ci sta a cuore. Servizio clientela (24h) Fax servizioclientela@baloise.ch i m

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