COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
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- Gianmaria Negro
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1 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA ACCORDO PROCEDIMENTALE PER L'ATTUAZIONE DELL AMBITO AR.D.1 LAGHETTI DEL BIACCHESE ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m.i. L'anno 2010, il giorno del mese di, tra il COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, con sede in Piazza Bracci 1, per il quale interviene per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale progr. n. del..., esecutiva ai sensi di legge,. (di seguito definito "il Comune") e Clodoveo Dall Olio, c.f. DLL CDV 36C31 H945O, residente per la carica in Via San Rocco 22 - Bologna, nella propria qualità di Legale Rappresentante della Società Ricreativa del Biacchese Srl, cf e PI (di seguito definito l'attuatore ) premesso che l attuatore agisce nel presente atto in qualità di proprietario dei terreni e dei fabbricati censiti al Catasto come segue: Catasto Terreni Comune di San Lazzaro - foglio 3 mappale 71 - cl. 1 - are 18,60 - RD. 28,82 - RA. 13,45 mappale 94 - cl. U - are 06,40 - RD. 0,33 - RA. 0,10 mappale cl. 1 - are 03,28 - RD. 4,57 - RA. 2,20 mappale cl. 1 - are 55,32 - RD. 85,71 - RA. 40,00 mappale cl. 2 - are 91,00 - RD. 107,62 - RA. 54,05 - cl. 1 - are 11,54 - RD. 37,49 - RA. 12,52 mappale cl. 2 - are 19,00 - RD. 22,57 - RA. 11,28 mappale cl. 2 - are 15,14 - RD. 17,98 - RA. 8,99 mappale cl. U - are 00,03 - RD. 0,02 - RA. 0,01 mappale cl. 2 - are 127,00 - RD. 150,20 - RA. 75,43 - cl. 1 - are 24,16 - RD. 78,48 - RA. 26,20 mappale cl. 2 - are 620,54 - RD. 785,18 - RA. 416,63 mappale cl. 1 - are 19,92 - RD. 62,76 - RA. 21,60 per una superficie complessiva di mq Catasto Fabbricati Comune di San Lazzaro - foglio 3 mappale sub. 2 - Cat. Area urbana sup. cat. 123 mq mappale 93 - sub. - Cat. C/1 R.C.. 4,877,99 e premesso che
2 - il Comune di San Lazzaro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2010 e n. 56 del 28/09/2010 in relazione agli ambiti di riqualificazione ha fissato i seguenti obiettivi: 1 - Relativamente agli ambiti di riqualificazione: prendere in esame prioritariamente trasformazioni di aree e immobili destinati ad attività produttive in essere solo se vi sono già accordi per la rilocalizzazione delle attività e/o sono già state avviate con i Sindacati dei lavoratori le concertazioni per la rilocalizzazione dell attività stessa; consentire, per le aziende in essere, la cui attività è compatibile con un tessuto misto, connotato quindi dalla presenza di insediamenti residenziali ed attività produttive e/o terziarie, la loro permanenza negli ambiti AR, prevedendo il sostegno e la possibilità di valorizzazione dell attività e disciplinando gli interventi edilizi con gli stessi incentivi previsti per gli ambiti produttivi: possibilità di saturazione dell indice fondiario fino allo 0,70 mq/mq; privilegiare le trasformazioni subordinate a piani di caratterizzazione e di bonifica; privilegiare le trasformazioni salvaguardando la continuità dell attività delle imprese in essere, da delocalizzare prioritariamente nel Comune di San Lazzaro di Savena; saranno valutate proposte ex art. 18 L.R. 20/2000, anche se non ricomprendenti la totalità delle proprietà del comparto, richiedendo ai proponenti la redazione di un master plan che rappresenti una prima ipotesi di trasformazione complessiva dell intero ambito; 2 - Per tutti gli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento e per tutti i progetti speciali: dovrà essere dimostrata: la sostenibilità energetica, privilegiando proposte che tendano all autosufficienza energetica dei nuovi insediamenti, sociale, privilegiando trasformazioni che propongano anche progetti di aggregazione sociale e iniziative volte a promuoverla e sostenerla, e la sostenibilità rispetto ai costi di manutenzione e gestione delle nuove realizzazioni che entreranno a far parte del territorio comunale, in particolare verde e parcheggi pubblici, reti tecnologiche, strade e piste ciclabili; la sostenibilità in termini di bilancio comunale, privilegiando le proposte di trasformazione in grado di contenere o abbattere i costi di manutenzione e gestione e/o forme di gestione che propongano l impegno dei soggetti attuatori di garantire la manutenzione e la gestione anche di spazi o infrastrutture cedute in proprietà al Comune di San Lazzaro di Savena, ma prioritariamente usate dagli abitanti dei nuovi insediamenti; la disponibilità di realizzare quote di ERS, non aggiuntive rispetto all applicazione degli indici di PSC, nella misura del 20% della capacità edificatoria per tutti gli ambiti di riqualificazione, puntando anche alla previsione di quote di edilizia sociale per l affitto; - Allo scopo di perseguire i citati obiettivi il Comune di San Lazzaro ha ricompreso le aree citate in idonei ambiti di PSC, prevedendo per questi l applicazione degli indici perequativi e compensativi da assegnare ai privati ed allo stesso Comune, in qualità di proprietari interessati, nell'ambito del primo POC, previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i. - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/09/2010 la proposta del soggetto attuatore è stata ammessa alla concertazione che si è conclusa con la
3 presentazione di un masterplan che riguarda l ambito AR.D.1 e con il presente accordo; Considerato che - II PSC approvato dal Comune di San Lazzaro classifica in particolare le aree di proprietà o disponibilità dell'attuatore nel seguente modo: parte in ambito AR.D.1 - laghetti del Biacchese (ambiti per attività extra-agricole in territorio rurale), parte in ARP - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico. - Le aree di proprietà o disponibilità dell'attuatore risultano essere quelle che meglio rispondono agli obiettivi pubblici sopra menzionati, in quanto contribuiscono in modo determinante e strutturato alla creazione di parte del parco fluviale lungo Idice. Considerato inoltre che - L'attuatore ha formulato all'amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e dell art. 18 della LR 20/2000 e s.m.i., una proposta che prevede l inserimento nel primo P.O.C. delle dette aree al fine di mettere in sicurezza l attività ristorativa esistente traslandola all interno dell ambito di riqualificazione ma all esterno della zona di esondazione con tempo di ritorno < 200 anni e di realizzare un insieme di opere ed interventi di riqualificazione ambientale che permettano la pubblica fruizione di una porzione significativa del parco fluviale lungo Idice. - L attuatore ha presentato all Amministrazione comunale un Masterplan rappresentativo dell ipotesi di riqualificazione urbanistica che tiene conto della qualità architettonica, compositiva e funzionale nonché della sostenibilità ambientale del progetto; - A seguito della fase di concertazione avviata a partire dal 29/09/2010, l'attuatore ha accettato di realizzare interventi di interesse pubblico meglio identificati nel masterplan allegato e all Art. 4 del presente accordo: riqualificazione dell area lungo Idice denominata Laghetti del Biacchese, identificata con l ambito AR.D.1, accessibile al pubblico; accessibilità al pubblico di uno dei laghetti e della fascia perifluviale; realizzazione di tratto del percorso ciclopedonale e del percorso equestre lungo Idice, non solo all interno dell ambito AR.D.1 ma anche per tutto il tratto a nord corrispondente ai terreni di proprietà su citati; questi verranno realizzati con tracciato da definire in sede di PUA parzialmente su terreno di proprietà, parzialmente su terreno demaniale previo accordo tra attuattore, Comune e Demanio; i percorsi su terreno di proprietà saranno oggetto della costituzione di servitù di passaggio ad uso pubblico; pulizia dell area perifluviale all interno dell area di proprietà demaniale da rifiuti e sistemazione delle macchie vegetative spontanee per tutto il tratto corrispondente ai terreni di proprietà. Le dette opere verranno attuate contestualmente all esecuzione degli interventi edilizi di trasferimento dell attività ristorativa, a seguito dell approvazione del PUA e successivo rilascio dei permessi di costruire.
4 Dato atto pertanto che Il presente accordo riveste, per quanto detto ut supra, carattere di rilevante interesse per la comunità locale, condiviso dai soggetti interessati, in quanto consente il raggiungimento di importanti obiettivi strategici dell'amministrazione, contenuti ed espressamente richiamati dalla strumentazione urbanistica alle cui fasi operative esso è destinato ad accedere. Tutto ciò premesso e considerato le parti CONVENGONO Articolo 1 - CONTENUTI IN PREMESSA e negli ALLEGATO Le premessa e quanto in essa richiamato e considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono espressamente richiamati. Tutti gli allegati al presente accordo, come richiamati in appendice, e quanto in essi rappresentato e descritto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono espressamente richiamati. Articolo 2 OGGETTO Oggetto del presente accordo è la disciplina delle azioni da svolgere per l'attuazione degli obiettivi di interesse pubblico di cui in premessa nel primo POC, mediante l'inserimento delle dette previsioni urbanistiche valutate positivamente in relazione all assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione e programmazione del Comune, volti a migliorare sensibilmente l assetto urbanistico e, più in generale, la qualità della vita dello stesso. Articolo 3 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO Costituiscono obiettivi del presente Accordo: la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell area ricompresa all interno del perimetro dell ambito AR.D.1, permettendone l accesso al pubblico nelle aree che verranno indicate negli elaborati di PUA; la realizzazione di un tratto del percorso ciclo-pedonale ed equestre del parco fluviale lungo idice con asservimento delle aree di proprietà alla servitù di passaggio ad uso pubblico; la messa in sicurezza dell attività preesistente attraverso il trasferimento e la riorganizzazione, tramite l attribuzione di indici premiali incentivi, delle attività di ristorazione e di supporto alla pesca sportiva in area non soggetta ad esondazione; l organizzazione degli spazi necessari alla gestione e manutenzione degli spazi agricoli e dei laghetti di pesca. L'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo avverrà tramite PUA. Articolo 4 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE L'Attuatore per sé e propri aventi causa si obbliga a (se sussistono le condizioni e previo accordo promosso dal Comune con il Demanio dello Stato, proprietario dei terreni
5 perifluviali, e l autorità di Bacino) realizzare gli interventi finalizzati alla riqualificazione dell ambito definiti nell ALLEGATO A, così come rappresentati e descritti negli elaborati grafici allegati al presente accordo, e in particolare si impegna a concordare con il Comune di San Lazzaro un apposito regolamento da approvarsi contestualmente alla stipula della convenzione urbanistica che disciplini l accesso e la fruizione delle aree private, e delle attrezzature e servizi aperti al pubblico posti su tali aree, nonché la manutenzione ordinaria, straordinaria e le pulizie delle medesime aree private, in capo al soggetto attuatore. Salvo quanto di seguito riportato sono escluse le manutenzioni delle aree esterne al confine di proprietà del soggetto attuatore, L attuatore per sé e propri aventi causa si impegna inoltre a: - curare la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclopedonali e pedo-equestri esterni al perimetro di proprietà. - concedere la servitù di passaggio per il pubblico, con atto pubblico registrato e trascritto, sulla viabilità ciclo pedonale e pedo-equestre, per le porzioni rientranti all interno del terreno di proprietà, così come descritto negli elaborati tecnici allegati. - presentare il PUA relativo all'intero ambito di intervento entro 90 giorni dalla data della delibera di approvazione del POC. - dare avvio all esecuzione delle opere di sistemazione entro 90 giorni dal rilascio del relativo permesso di costruire, da richiedere, unitamente all autorizzazione paesaggistica, entro 60 giorni dall approvazione del PUA, previa sottoscrizione della convenzione urbanistica attuativa, fermo restando la scadenza temporale dei 3 anni per la fine dei lavori. - rispettare la disciplina relativa agli Appalti pubblici per tutte le opere concernenti gli interventi e gli spazi da asservire alla servitù di passaggio per il pubblico e da realizzarsi nell'ambito del presente Accordo. Articolo 5 - IMPEGNI DEL COMUNE L'Amministrazione Comunale, al fine di dare attuazione ai contenuti del presente Accordo, si impegna a inserire gli interventi previsti come definiti nell allegato A all'interno del primo POC, da approvare entro il 31/12/2011, predisponendo un'apposita scheda che riporti integralmente i contenuti del presente accordo e meglio precisi i contenuti della scheda di PSC relativa al medesimo ambito, e preveda la possibilità della monetizzazione delle dotazioni. L allegato A e quanto in essa richiamato e considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono espressamente richiamati. Articolo 6 - Spese derivanti dal presente accordo Saranno a carico del soggetto attuatore tutte le spese tecniche derivanti dall applicazione ed esecuzione del presente accordo. Saranno, altresì, a carico della stessa tutte le spese relative alla costituzione della servitù sulle aree di proprietà, siano esse amministrative, notarili, fiscali e di registrazione. Articolo 7 - Richiami normativi Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell art. 11 della L. n. 241/1990 e
6 successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Nel caso di alienazione dei terreni oggetto del presente accordo è fatto espresso obbligo ai privati di trasferire l'intero contenuto del presente accordo agli eventuali acquirenti. Articolo 8 - Norme Finali Ogni comunicazione fra le parti dovrà avvenire in forma di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata agli indirizzi indicati in premessa. Articolo 9 - Controversie - Foro competente Per le risoluzioni di ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti in dipendenza e comunque in relazione al presente accordo sarà competente il Giudice amministrativo ai sensi dell art. 11 della L. n. 241/1990. Il Comune di San Lazzaro di Savena Società Ricreativa del Biacchese Srl Allegati: ALLEGATO A DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI ALLEGATO B RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PRELIMINARE In appendice: documentazione relativa alla modifica apportata dall Autorità di Bacino al perimetro delle aree di esondazione con tempo di ritorno <200 anni. ALLEGATO C RAPPORTO PRELIMINARE di cui all Art. 13 del Dlgs 152/2006 ALLEGATO D documentazione relativa alla modifica apportata dall Autorità di Bacino al perimetro delle aree di esondazione con tempo di ritorno <200 anni TAVOLA 1 STATO DI FATTO: - ortofoto, - estratto dal RUE - estratto dal PTCP TAVOLA 2 ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - identificazione delle aree - quadro di unione delle immagini TAVOLA 3 PROGETTO: - ortofoto con identificazione degli interventi - descrizione sintetica interventi previsti
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