In collaborazione con. Voluntary Disclosure Padova, giovedì 12 marzo 2015 Sala Conferenze ODCEC Padova

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "In collaborazione con. Voluntary Disclosure Padova, giovedì 12 marzo 2015 Sala Conferenze ODCEC Padova"

Transcript

1 In collaborazione con Voluntary Disclosure Padova, giovedì 12 marzo 2015 Sala Conferenze ODCEC Padova

2 Marino Longoni Direttore, Italia Oggi

3 Agenda Introduzione Claudio Presti, Responsabile Filiale di Padova, UBS Italia Dante Carolo, Presidente ODCEC Padova Trasparenza e scambio di informazioni Stefania Specchiulli, Wealth Planning, UBS Fiduciaria Chi può regolarizzare e cosa Duilio Liburdi, Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart Le procedure e i tempi per l emersione Alessandro Dragonetti, Partner Bernoni Grant Thornton Le conseguenze della Voluntary Disclosure Vincenzo Josè Cavallaro, Studio Gigantino Cavallaro e Associati La gestione dei capitali regolarizzati Stefania Specchiulli, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

4 Claudio Presti Responsabile filiale di Padova, UBS Italia

5 Alessandro Grassetto Coordinatore Commissione di Studio Area Fiscale, ODCEC Padova

6 Trasparenza e scambio di informazioni. Stefania Specchiulli Wealth Planning, UBS Fiduciaria

7 Un nuovo contesto di riferimento. Un nuovo mondo con cui banche, professionisti e contribuenti devono confrontarsi.

8 Lo scenario mondiale è mutato Crisi economica Sicurezza internazionale Lotta all'evasione Rapporto fisco/ contribuente Equità sociale

9 Lotta all'evasione Più forze in campo verso uno stesso obiettivo Singoli Stati Amm.ni G-20 UE OCSE GAFI Finanziarie Normative, accordi e provvedimenti per rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni fiscali

10 Lo scambio di informazioni. Normative e accordi internazionali verso un contesto di massima collaborazione e trasparenza in campo fiscale.

11 Fonti normative per lo scambio di informazioni 1. Direttiva 2011/16/UE 2. Articolo 26 del modello OCSE 3. Accordi multilaterali («CRS OCSE») 4. Accordi bilaterali (per es. «TIEA» o «FATCA»)

12 1. Direttiva 2011/16/UE Norme e le procedure internazionali di cooperazione fiscale tra gli Stati Art. 5 > Scambio di informazioni su richiesta L autorità competente di uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato informazioni utili per accertamenti tributari su singoli casi specifici. Art. 8 > Scambio automatico di informazioni tributarie > Obbligatorio a partire dal 1 Gennaio 2015 per: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari Integr. > Eliminazione della soglia minima per lo scambio automatico > Obbligatorio a partire da Settembre 2017 per: dividendi, capital gain, altri redditi finanziari, saldi dei conti correnti e dei conti di deposito

13 2. Articolo 26 del modello OCSE 3 tipologie di scambio di informazioni Scambio su richiesta l Autorità fiscale di uno Stato deve presentare un istanza relativa a un singolo caso Scambio automatico il paese dove viene prodotto il reddito trasmette periodicamente le informazioni su tali redditi allo Stato ove il contribuente è fiscalmente residente Scambio spontaneo una tax authority, nell ambito di controlli svolti di sua iniziativa, trasmette informazioni di interesse fiscale per un altro Stato nessun vincolo sulla residenza fiscale dei soggetti nessun limite da "segreto bancario"

14 3. Accordi multilaterali Il nuovo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information prevede la trasmissione sistematica e periodica di informazioni fiscali tra Stati aderenti Comprende: A. Common Reporting Standard and Due Diligence Standard (CRS) B. Model Competent Authority Agreement (Model CAA)

15 4. Gli accordi bilaterali firmati dall'italia Stato Tipologia Data Bermuda TIEA 23 Aprile 2012 Isole Cayman TIEA 3 Dicembre 2012 Isole Cook TIEA 17 Maggio 2011 Gibilterra TIEA 2 Ottobre 2012 Guernsey TIEA 5 Settembre 2012 Jersey TIEA 13 Maggio 2012 Hong Kong DTC 14 Gennaio 2013 Mauritius DTC 9 Marzo 1990 Panama DTC 30 Dicembre 2010 San Marino DTC 21 Marzo 2002 Singapore DTC 29 Gennaio 1977 Svizzera TIEA 23 Febbraio 2015 Liechtenstein TIEA 26 Febbraio 2015 Monaco TIEA 2 Marzo 2015 * DTC = Convenzione contro le Doppie Imposizioni (Double Tax Convention). TIEA = Accordo per lo scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreement)

16 L'accordo Svizzera - Italia La Svizzera si sta rapidamente avvicinando ad un nuovo mondo caratterizzato dallo scambio di informazioni. E' recente la firma di un protocollo di modifica della CDI (Convenzione su Doppia Imposizione) tra Italia e Svizzera. Data firma: 23 febbraio 2015 Applicazione dello scambio di informazioni su domanda a partire dalla data di firma Scambio di informazioni in forma automatica probabile dal Possibilità di sinergie con la legge sulla regolarizzazione spontanea dei capitali detenuti all estero (voluntary disclosure)

17 Conclusioni Si moltiplicano gli accordi bilaterali o multilaterali per lo scambio di informazioni Guardando al futuro, risulterà pressoché impossibile per la clientela evitare una rete internazionale di accordi tesi allo scambio di informazioni e detenere all estero attività non identificabili per le autorità competenti. Voluntary Disclosure ultima possibilità di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero

18 Chi può regolarizzare? E cosa? Duilio Liburdi Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart

19 VOLUNTARY DISCLOSURE AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DUILIO LIBURDI

20 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD La sanatoria riguarda, in prima battuta, tutti coloro che hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale con l omessa o incompleta compilazione del quadro RW del modello Unico Primi destinatari degli adempimenti sono le persone fisiche

21 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Dal modello Unico 2009 tutti gli investimenti di qualsivoglia natura e/o categoria devono essere indicati nel quadro RW. Quindi : -Attività finanziaria compresi finanziamenti infruttiferi -Attività patrimoniali compresi i diritti che insistono, ad esempio sugli immobili quali nuda proprietà ed usufrutto

22 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Legata alla sanatoria sul monitoraggio fiscale vi è la dichiarazione dei redditi riferiti o non riferiti alle attività estere e quindi lo schema è : -Reddito non tassato in Italia -Esportato all estero con mancata dichiarazione RW -Tassazione dei redditi prodotti all estero

23 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Le sanzioni sono ridotte in relazione alle violazioni sul quadro RW Vengono ridotte anche quelle dovute ai fini delle imposte sui redditi, IVA, imposte sostitutive IVIE ED IVAFE? Diversa percentuale di riduzione

24 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD In concreto, da quale anno si deve fornire giustificazione all Agenzia delle Entrate con conseguente rilascio dei documenti : a) Per stati e territori WL non scatta mai la presunzione di redditività. Problema sul raddoppio dei termini da violazione penale b) Per stati e territori BL con accordo sterilizzata la presunzione di redditività solo per il passato. Dal 2010 opera

25 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Che tipo di prove bisogna fornire all ADE per dimostrare che le disponibilità estere non sono redditi non tassati? La tipologia di prova contraria rammenta, per certi versi, il redditometro Giustificazione può essere quella di un reddito già tassato o non soggetto a tassazione o risparmio La ricostruzione temporale può non essere facile : meglio avere documenti storicizzati

26 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Tra i soggetti ammessi alla VDI sono compresi anche coloro che non erano obbligati alla compilazione del quadro RW Tipico esempio è quello delle società commerciali Problema dei soggetti terzi rispetto alla persona fisica che presenta la VD

27 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Lo schema potrebbe essere : a) Evasione da parte della società b) Dazione di somme al socio persona fisica c) Esportazione delle somme ed investimento estero d) Produzione di reddito dell investimento estero

28 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD In questo caso : a) Calcolo dell IRES : indeducibilità per dividendi o deducibilità per compensi amministratore o indeducibilità per costi fittizi b) Calcolo dell IRPEF : ad esempio sui dividendi o sui compensi amministratore c) Calcolo dell IRPEF : sui redditi dell investimento estero

29 I SOGGETTI AMMESSI ALLA VD Individuazione corretta degli investimenti : dovrebbe prevalere il concetto di collocazione geografica dell investimento effettivo (ad es. società schermo); Credito di imposta per imposte estere : circolare n. 9 /2015 potrebbe aprire la possibilità al riconoscimento

30 Le procedure e i tempi di emersione. Alessandro Dragonetti Partner Bernoni Grant Thornton

31 Voluntary Disclosure Procedura & Termini Dr. Alessandro Dragonetti ODCEC Padova, 12 marzo 2015

32 Voluntary Disclosure Indice 1. L istituto della Voluntary Disclosure 2. Le fasi della Voluntary Disclosure 3. I termini della Voluntary Disclosure 4. Procedura & termini: casi particolari 5. Q & A

33 Voluntary Disclosure L istituto della Voluntary Disclosure Art. 5-quater, c.1, d.l. 167/90: l autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all art. 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell accertamento mediante adesione ai contenuti dell invito al contradditorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi (..). Voluntary internazionale; Art. 1, c.2 Legge 186/2014: possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (..) anche contribuenti diversi da quelli indicati nell articolo 4, c.1, d.l. 167/90, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto compiutamente. Voluntary nazionale.

34 Voluntary Disclosure Le fasi della Voluntary Disclosure a) Trasmissione richiesta di accesso alla procedura (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate ). «Istanza». - Presentazione a cura dell autore della violazione (nazionale o internazionale); - presentazione esclusivamente telematica; - la dichiarazione integrativa. Il limite temporale; - Sez. I: L indicazione dei soggetti «collegati» (soggetti che presentano un collegamento con l attività o gli importi in relazione ai quali ci si intenda avvalere della V.D.); segue

35 Voluntary Disclosure Le fasi della Voluntary Disclosure a) Trasmissione richiesta di accesso alla procedura (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate ). «Istanza». - Sez. II: indicazione del patrimonio detenuto all estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (la ripartizione per paese di detenzione e la stratificazione per periodo d imposta); - Sez. III: indicazione dei nuovi investimenti all estero (la distinzione tra semplici apporti di capitale e redditi); - Sez. IV: indicazione delle consistenze detenute all estero alla data di presentazione dell istanza; - Sez. V: determinazione dei maggiori imponibili (per natura, per anno e per luogo di produzione).

36 Voluntary Disclosure Le fasi della Voluntary Disclosure b) La Relazione di accompagnamento. «Relazione» (art. 7 Provvedimento ). - Presentazione a cura dell autore della violazione o del professionista appositamente delegato; - presentazione esclusivamente telematica; - il termine per la presentazione; - le informazioni richieste. segue

37 Voluntary Disclosure Le fasi della Voluntary Disclosure b) La Relazione di accompagnamento. «Relazione» (art. 7 Provvedimento ). Le informazioni richieste: - ammontare degli investimenti ed elle attività finanziarie (anche detenute per interposta persona); - determinazione dei redditi che servirono a costituirli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione; - determinazione dei maggiori imponibili ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all estero; - riferimenti dei soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto di V.D.; - la documentazione a supporto di quanto riportato nella Relazione utile alla ricostruzione delle attività e dei redditi; - lo schema («format») della relazione. segue

38 Voluntary Disclosure Le fasi della Voluntary Disclosure b) La Relazione di accompagnamento. «Relazione» (art. 7 Provvedimento ). Il format della relazione: - introduzione; - soggetti Collegati; - attività Estere; - redditi correlati alle attività estere; - attività estere alla data di emersione; - maggiori imponibili e ritenute non operate; - effetti delle dichiarazioni riservate di cui all art. 13-bis dl 78/09. I Paragrafi aggiuntivi (facoltativi).

39 Voluntary Disclosure Le fasi della Voluntary Disclosure c) Versamento delle somme dovute: - termine: entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero entro 20 giorni dalla redazione dell accertamento con adesione; - impossibilità di operare compensazioni ex art D.Lgs. 241/1997; - versamento in unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo.

40 Voluntary Disclosure I termini della Voluntary Disclosure a) Termine ordinario per la presentazione della richiesta di accesso: la procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015; b) termine per la presentazione della richiesta integrativa: entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta originaria; c) termine per la presentazione della Relazione di accompagnamento: entro 30 giorni dalla presentazione della prima o unica istanza (comunque non oltre il 30 settembre 2015, salvo il caso di istanza presentata dal 26 settembre 2015 dove la relazione può essere inviata nei cinque giorni successivi).

41 Voluntary Disclosure Procedura & Termini: casi particolari a) Il ruolo dell U.C.I.F.I vs il ruolo dell Agenzia delle Entrate competente; b) la Voluntary nazionale in caso di presentazione di quella internazionale; c) l attività di forensic finalizzata alla ricostruzione della attività e dei redditi; d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal contribuente al professionista; e) la procura rilasciata dal contribuente al professionista per la gestione della pratica e la redazione della relazione di accompagnamento; f) gli adempimenti dei soggetti «collegati»; g) il trade off tra tempestività della presentazione dell istanza e completezza della stessa: i limiti della richiesta integrativa; h) l autorizzazione rilasciata all intermediario non residente.

42 Contatti Alessandro Dragonetti Partner Head of Tax Bernoni Grant Thornton Piazza Filippo Meda, Milano T F Galleria Europa, Padova T F Lungotevere Michelangelo Roma T: / F Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa and Bernoni Grant Thornton are respectively member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another s acts or omissions.

43 Le conseguenze della Voluntary Disclosure. Vincenzo José Cavallaro Studio Stufano, Gigantino, Cavallaro e Associati

44 Voluntary Disclosure Avv. Vincenzo Josè Cavallaro

45 DECRETO LEGGE NR GENNAIO 2014 L art. 1 del DL 4/2014 prevedeva una disciplina organica della Voluntary Disclosure. In sede di conversione del Decreto in Legge, il Parlamento ha deciso di non convertire l art. 1 per lasciar spazio alla discussione parlamentare su una questione, il rimpatrio dei capitali, ritenuta particolarmente «delicata». All esito di tale dibattito è stata approvata la legge 15 dicembre 2014, nr I capisaldi della Voluntary Disclosure del D.L. nr. 4/2014 erano: A. Procedura confessoria: indicazione «spontanea» da parte dell autore della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dell ammontare degli investimenti esteri per tutte le annualità «non prescritte» e dell origine dei fondi alla base della precostituzione della provvista estera non dichiarata; B. Riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale fino ad 1/6 del minimo; C. Esclusione punibilità per taluni reati tributari non fraudolenti ed introduzione di una circostanza attenuante speciale (riduzione della pena fino alla metà) per i reati tributari fraudolenti.

46 CHI PUÒ ADERIRE, COSA SI PUÒ SANARE La Legge 15 dicembre 2014, nr. 186, amplia l ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria. Oggetto della procedura: A. Regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all art. 4 del D.L. 167/1990; B. Regolarizzazione delle violazioni dichiarative interne in connessione con tali attività estere commesse sino al 30 settembre 2014; C. Regolarizzazione delle violazioni dichiarative interne commesse fino al 30 settembre 2014 non connesse con le attività estere oggetto di emersione.

47 CHI PUÒ ADERIRE, COSA SI PUÒ SANARE La Legge 15 dicembre 2014, nr. 186, amplia l ambito soggettivo della procedura di collaborazione volontaria. Chi può accedere alla procedura: Possono accedere alla procedura non solo i destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale - persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - ma anche i soggetti che non sono destinatari di tali obblighi (dunque anche le società di capitali) per sanare violazioni dichiarative in connessione o meno con attivi esteri ed i destinatari di tali obblighi che vi abbiano adempiuto correttamente per sanare violazioni dichiarative in genere.

48 LA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA Soggetti attivi: Soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie e patrimoniali estere di importo superiore a Euro ), dunque persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate. Procedura: Indicazione spontanea all'amministrazione finanziaria, di tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione della normativa sul monitoraggio fiscale nonché di altre violazioni non connesse con tali attivi esteri Si tratta di una procedura analitica!

49 LA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNA Il testo approvato in via definitiva permette l accesso alla voluntary disclosure anche ai soggetti diversi dai soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale. A seguito di tale estensione, è possibile distinguere da un punto di vista concettuale (la procedura formalmente è unica) la c.d. voluntary disclosure estera, a cui possono accedere persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed il cui presupposto d accesso è l esistenza di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014, dalla c.d. voluntary interna, a cui possono accedere tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014

50 CAUSE OSTATIVE PER L ACCESSO ALLA PROCEDURA La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza di tali circostanze sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

51 DIFFERENZE CON SCUDO FISCALE. 1) Non sono previsti né anonimato né regimi di segretazione; 2) La procedura deve essere estesa a tutte le attività detenute all estero in violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale. Se nell ambito della procedura non vengono indicati tutti gli attivi, la procedura puo essere invalidata. Attenzione al nuovo reato di «esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero»; 3) Non è prevista alcuna forfettizzazione dei tributi dovuti (solo i rendimenti di attivi inferiori a eur 2 mln); 4) è Agganciata a procedure di regolarizzazione di società legate al soggetto che detiene attivi esteri non dichiarati (la c.d. voluntary interna); 5) Non sono previsti limiti all'utilizzazione delle informazioni acquisite nell ambito della procedura contro i terzi e contro lo stesso contribuente; 6) La procedura non si basa su «dichiarazioni riservate» da fornire agli intermediari ma su una vera e propria confessione stragiudiziale da rendere all Amministrazione.

52 LA VOLUNTARY DISCLOSURE: RADDOPPIO DEI TERMINI Termine di decadenza dell azione accertatrice dell Amministrazione finanziaria raddoppiato in due casi: A. per le violazioni che comportano l obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e b); B. nel caso di accertamento basato sulla presunzione secondo cui le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. L art. 1, comma 3 bis del DDL sulla VD, rende non operativo il raddoppio dei termini per le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale qualora il paese dove gli attivi sono stati depositati, ancorché incluso in una delle black lists che fanno scattare in astratto il raddoppio dei termini, abbia firmato un accordo sullo scambio di informazioni a domanda conforme agli standard Ocse, o firmi un tale accordo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

53 LA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA: PERIODI «APERTI» Anno Termine Ordinario Termine Raddoppiato Anno Termine Ordinario Termine Raddoppiato 2002 Prescritto Prescritto 2002 Prescritto Prescritto 2003 Prescritto Prescritto 2003 Prescritto Prescritto Prescritto 2004 Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto

54 RIDUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale: possibilità di definizione ad un sesto del minimo. Per attivi detenuti in paesi Black list: sanzione dal 6% al 30% degli attivi non dichiarati per ogni annualità. Nella procedura, detta sanzione è definibile all 1% per annualità aperta. Per attivi detenuti in paesi White list: sanzione dal 3% al 15% degli attivi non dichiarati. Nella procedura la detta sanzione è definibile all0 0,5% per annualità aperta. Altre sanzioni tributarie (es. Infedele dichirazione dei redditi): Definibili nella misura di un sesto del minimo. La legge sulla collaborazione volontaria riduce di un quarto la misura minima delle sanzioni. Es. infedele presentazione della dichiarazione dei redditi: sanzione pari dal 100% al 200% dell imposta evasa, definibile nella procedura ad un sesto del minimo ridotto di un quarto (1/6 del 75% dell imposta evasa). Le imposte evase, se relative ad annualità ancora aperte, sono dovute per intero.

55 VOLUNTARY DISCLOSURE E REATI TRIBUTARI. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs 74/2000), omessa presentazione della dichiarazione (art. 5, D.lgs 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.lgs 74/2000), Omesso versamento di Iva (art. 10 ter, D.lgs 74/2000). Non saranno coperti da causa di esclusione della punibilità l emissione di fatture per operazioni inesistenti, la distruzione o occultamento di scritture contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L esclusione della punibilità si estende anche ai delitti di reimpiego e riciclaggio (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) ed ai fatti di autoriciclaggio che sono in relazione al trasferimento del provento o profitto dei reati tributari per i quali opera l esimente. L esclusione della punibilità si estende anche ai concorrenti nel reato, assumendo connotazione di esimente di tipo oggettivo.

56 VOLUNTARY DISCLOSURE E REATI TRIBUTARI. Art. 5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). L autore della violazione di cui all articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.»

57 VOLUNTARY DISCLOSURE ED AUTORICICLAGGIO. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

58 VOLUNTARY DISCLOSURE ED AUTORICICLAGGIO. In passato, l autore di un reato tributario che trasferiva il profitto o il prodotto del reato, non poteva essere perseguito per riciclaggio in quanto il trasferimento del denaro era ritenuto un post factum non punibile rispetto al delitto presupposto. L eliminazione della locuzione «fuori dai casi di concorso» nel testo dell art. 648 c.p. determina l autonoma punibilità dell autoriciclaggio, e questo anche se il reato tributario da cui la provvista finanziaria è stata generata è molto risalente nel tempo e quindi non più autonomamente punibile perché prescritto. I trasferimenti e le operazioni rilevanti ai fini di una imputazione di autoriciclaggio sono quelli idonei ad ostacolare l individuazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni trasferiti (es. prelievo per contanti per «spezzare» la tracciabilità, trasferimento a conto intestato a società offshore ecc.). Per i trasferimenti effettuati nell ambito della procedura di voluntary disclosure è prevista una clausola di esclusione della punibilità per il riciclaggio e per l autoriciclaggio

59 SANZIONI INTRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI ART8 D. LGS. 472 DEL 1997 Nella VD possono avere grande peso le vicende successorie. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Nel caso di vicende successorie gli eredi non saranno obbligati al pagamento delle sanzioni tributarie relative a condotte ascrivibili al de cuius ma saranno chiamati a rispondere per le sanzioni relative ad omissioni decorrenti a far data dall acquisizione della qualità di erede, nonché, per il debito di imposta riferibile al de cuius.

60 GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. VINCENZO JOSE CAVALLARO STUFANO GIGANTINO CAVALLARO e associati Corso Italia MILANO Tel.: Fax: cavallaro@solegal.it Fondata su una formula e uno stile innovativi la rivista del centro studi nasce dall'idea di fare informazione fiscale fuori dagli schemi burocratici e pedanti che da sempre hanno caratterizzato questa materia. Gli strumenti principali utilizzati dalla rivista sono l'inchiesta, l'intervista, il confronto internazionale, lo spirito propositivo per un sistema fiscale migliore.

61 La gestione dei capitali regolarizzati. Stefania Specchiulli Wealth Planning, UBS Fiduciaria

62 Tre soluzioni per gli asset regolarizzati 1) Rimpatrio fisico 2) Contraenza diretta Chiusura del rapporto estero e trasferimento su una banca italiana Le attività finanziarie vengono trasferite fisicamente in Italia Banca, consulente e/o gestore italiano assumono ruolo centrale. Mantenimento del rapporto all'estero Le attività finanziarie rimangono all'estero direttamente intestate al contribuente Il commercialista del contribuente assume ruolo centrale nelle procedure di emersione degli asset 3) Rimpatrio giuridico Mantenimento del rapporto all'estero tramite Fiduciaria Le attività finanziarie vengono trasferite giuridicamente in Italia La Fiduciaria provvederà ad assolvere agli obblighi fiscali Banca e consulente e/o gestore esteri assumono ruolo centrale per la gestione finanziaria 61

63 Come scegliere la soluzione più idonea? 1. Caratteristiche delle attività oggetto di emersione attività finanziarie attività immobiliari altre attività patrimoniali 2. Fiducia e/o vicinanza rispetto al gestore o al depositario 3. Quadro normativo/fiscale applicabile alle attività oggetto di emersione + semplificazione degli adempimenti fiscali 4. Possibilità di riduzione delle sanzioni del 50% o del 25%, a seconda della soluzione scelta 5. Diversificazione geografica e possibilità di visione consolidata del patrimonio

64 Le tre soluzioni.

65 1) Il rimpatrio fisico 1 Il contribuente chiude il rapporto bancario o finanziario detenuto presso l'intermediario estero 2 apre un conto corrente, un deposito titoli o una gestione patrimoniale presso una Banca italiana (con o senza intestazione fiduciaria) un'intestazione fiduciaria può dipendere da motivi di riservatezza e anonimato rispetto a terzi. 3 impartisce all'intermediario estero istruzioni di trasferire in Italia la liquidità /titoli sul un conto corrente/deposito titoli/ gestione patrimoniale l'intermediario italiano ricevente effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio agirà come sostituto di imposta i rapporti aperti con la VD sono soggetti ad obbligo di segnalazione (a differenza dei precedenti "scudi fiscali) la gestione del rapporto in Italia seguirà le ordinarie disposizioni legali e fiscali previste dalla normativa italiana

66 2) Mantenimento all'estero in contraenza diretta Il contribuente può mantenere le proprie attività finanziarie all'estero con intestazione diretta (quindi, senza intestazione fiduciaria) mantenendo gli asset presso lo stesso intermediario estero; aprendo un nuovo rapporto presso lo stesso intermediario o presso un altro intermediario estero, nello stesso Paese o in un altro Paese estero il contribuente dovrà: compilare il Modulo RW (per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell'ivafe), possibilmente con l'ausilio di apposita reportistica fornita dall'intermediario estero calcolare e versare in dichiarazione dei redditi le imposte dovute al Fisco italiano (Quadri RT, RM, RL) il rapporto verrà gestito in base alle disposizioni fiscali dettate dalla normativa italiana (direttamente dal cliente o dal suo professionista);

67 3) Mantenimento all'estero con Fiduciaria (rimpatrio giuridico) 1 Il contribuente conferisce mandato ad una società fiduciaria 2 mantiene gli asset presso lo stesso intermediario estero oppure; apre un nuovo rapporto presso lo stesso intermediario o presso un altro intermediario estero, nello stesso Paese o in un altro Paese estero 3 chiede di trasferire titoli o liquidità dal "vecchio" rapporto a nome del contribuente al "nuovo conto" corrente, deposito titoli o gestione aperto a nome della Fiduciaria La Fiduciaria effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio agirà come sostituto di imposta (nessun obbligo dichiarativo in capo al contribuente) la gestione del rapporto in Italia seguirà le ordinarie disposizioni legali e fiscali previste dalla normativa italiana

68 Caratteristiche delle 3 soluzioni Rimpatrio fisico Contraenza diretta Vantaggi prossimità e accessibilità possibilità di concentrazione del patrimonio presso un unico intermediario italiano diversificazione di booking center (multishoring) continuità nella gestione delle attività finanziarie relazione diretta con l'intermediario estero Da considerare assenza di diversificazione di booking center obblighi di tassazione e monitoraggio fiscale direttamente in capo al contribuente (agevolazione da Tax reporting) minor prossimità Rimpatrio giuridico continuità nella gestione delle attività finanziarie semplificazione degli adempimenti fiscali (tassazione e monitoraggio) procedura amministrativa per la trasmissione degli ordini

69 Perché operare con un gruppo internazionale?

70 UBS, un leader mondiale al vostro fianco UBS, un partner di riferimento per i clienti nel mondo Gruppo globale, presente in Svizzera e in oltre 50 paesi del mondo Oltre 150 anni di storia nella gestione di grandi patrimoni privati Banca integrata e attiva a livello mondiale, con attività di wealth management, investment banking e asset management. Ginevra Zurigo Lugano Milano Brescia Torino Treviso Padova...e in Italia Oltre alla Svizzera, UBS vanta una presenza radicata in Italia e nel mondo Leader nel Private Banking, nel mondo e in Italia (1) Banca: 1 operatore estero in Italia per masse gestite (2) Fiduciaria: 2 operatore in Italia per masse gestite (2) Modena Bologna Firenze Roma (1) Euromoney 2015 (2) Magstat 2014 UBS AG UBS Italia e UBS Fiduciaria S.p.A. Filiali UBS Italia operative sul territorio

71 Perché scegliere un partner internazionale 1) conoscenza, familiarità e applicazione di normative, procedure e documenti in vigore nelle piazze finanziarie di tutto il mondo.

72 Perché scegliere un partner internazionale 2) accesso alle 3 possibilità di gestione degli asset regolarizzati rimpatrio fisico contraenza diretta all'estero rimpatrio giuridico tramite Fiduciaria

73 Perché scegliere un partner internazionale 3) gamma di servizi e soluzioni di prim'ordine, per esigenze di investimento estremamente diversificate: servizi di gestione patrimoniale consulenza professionale e strutturata agli investimenti soluzioni di finanziamento prodotti assicurativi prodotti bancari

74 Perché scegliere un partner internazionale 4) team di Wealth Planning dedicato e abituato ad operare con i professionisti che affiancano i clienti.

75 Dove siamo, a Padova. UBS Italia - Filiale di Padova Via Emanuele Filiberto, 3 Padova - Tel Responsabile di filiale Claudio Presti

76 Grazie.

77 Domande In collaborazione con

78 Dove siamo, a Padova. UBS Italia - Filiale di Padova Via Emanuele Filiberto, 3 Padova - Tel Responsabile di filiale Claudio Presti

79 In collaborazione con Grazie e arrivederci

VOLUNTARY DISCLOSURE Le esperienze pratiche di professionisti internazionali

VOLUNTARY DISCLOSURE Le esperienze pratiche di professionisti internazionali VOLUNTARY DISCLOSURE Le esperienze pratiche di professionisti internazionali Avv. Vincenzo José Cavallaro MEDIA PARTNER 1 DECRETO LEGGE NR. 4-28 GENNAIO 2014 L art. 1 del DL 4/2014 prevedeva una disciplina

Dettagli

Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure. di Antonio Iorio

Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure. di Antonio Iorio Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure di Antonio Iorio Benefici: Riduzione delle sanzioni amministrative relative all omessa compilazione del quadro RW (art. 5-quinquies, comma 2 del D.L.

Dettagli

(Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia

(Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia (Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia VOLUNTARY DISCLOSURE (Legge n. 186 del 15 dicembre 2014) Procedura straordinaria di collaborazione volontaria tesa a consentire ai contribuenti

Dettagli

Voluntary disclosure e la copertura penale per le persone fisiche e le persone giuridiche. Focus sul reato di riciclaggio e autoriciclaggio

Voluntary disclosure e la copertura penale per le persone fisiche e le persone giuridiche. Focus sul reato di riciclaggio e autoriciclaggio Voluntary disclosure e la copertura penale per le persone fisiche e le persone giuridiche. Focus sul reato di riciclaggio e autoriciclaggio IL PERIMETRO DELLA QUESTIONE L Agenzia delle Entrate, stima in

Dettagli

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI EMERSIONE CAPITALI ESTERI, ULTIMA OCCASIONE PER REGOLARIZZARE LE PROPRIE POSIZIONI ESTERE La disciplina cosiddetta della Voluntary disclosure (Emersione e rientro di capitali dall'estero) è stata approvata

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

VOLUNTARY DISCLOSURE

VOLUNTARY DISCLOSURE SCHEDA MONOGRAFICA TMG VOLUNTARY DISCLOSURE Data aggiornamento scheda 6 ottobre 2015 Redattore Davide David Ultimi interventi normativi D.L. n. 153 del 30.09.2015 Ultimi interventi di prassi Circ. n. 31/E

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

Focus on Business Consulting stp srl i tuoi consulenti nel processo di Voluntary Disclosure

Focus on Business Consulting stp srl i tuoi consulenti nel processo di Voluntary Disclosure Focus on Business Consulting stp srl i tuoi consulenti nel processo di Voluntary Disclosure Roma Prof. Avv. Elio Blasio Largo Messico, 3 Tel. 06.8551827/ 06.8551828 Fax. 068551829 Padova Dott.ssa Cristina

Dettagli

Studio Manara Matarese & Associati. Voluntary Disclosure - Riflessioni

Studio Manara Matarese & Associati. Voluntary Disclosure - Riflessioni Studio Manara Matarese & Associati Voluntary Disclosure - Riflessioni Sulla spinta dell accordo FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act firmato a Roma il 10 gennaio 2014), è stato sviluppato in sede

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

L ILLECITO TRIBUTARIO

L ILLECITO TRIBUTARIO L ILLECITO TRIBUTARIO Costituisce illecito tributario ogni inosservanza degli obblighi attinenti al rapporto giuridico d imposta. Trattasi di fatti giuridicamente rilevanti da cui l ordinamento tributario

Dettagli

IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI

IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010 Dott. Duilio LIBURDI Diretta 17 maggio 2010 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Sono principalmente le persone fisiche residenti ai sensi dell articolo

Dettagli

Voluntary disclosure Contenuti e opportunità

Voluntary disclosure Contenuti e opportunità Voluntary disclosure Contenuti e opportunità BERGAMO, 23 marzo 2015 PREMESSA Scudo fiscale: sanatoria per omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all estero (da ultimo D.L. 1 luglio 2009

Dettagli

Come aderire alla voluntary disclosure

Come aderire alla voluntary disclosure Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 56 21.02.2014 Come aderire alla voluntary disclosure La regolarizzazione spontanea di attività e investimenti all estero può essere richiesta

Dettagli

CASA E FISCO. Aggiunti con Emendamento Fleres

CASA E FISCO. Aggiunti con Emendamento Fleres CASA E FISCO VADEMECUM SCUDO FISCALE 2009 Lo scudo fiscale prevede la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all estero in violazione della normativa relativa al monitoraggio

Dettagli

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, 1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.

Dettagli

La voluntarydisclosure : i soggetti e le fattispecie interessate, le modalità di. dott. Valerio Stroppa

La voluntarydisclosure : i soggetti e le fattispecie interessate, le modalità di. dott. Valerio Stroppa La voluntarydisclosure : i soggetti e le fattispecie interessate, le modalità di adesione, gli effetti economici e penali dott. Valerio Stroppa 1 Il quadro normativo Legge n. 186/2014 (e di conseguenza

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE INTRODUZIONE I contribuenti che effettuano comportamenti "illeciti" da un punto di vista tributario devono conoscere le conseguenze non solo amministrative, ma spesso

Dettagli

I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011)

I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011) I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011) by Redazione - Tuesday, February 03, 2015 http://www.ascheri.net/2015/02/03/principali-reati-tributari-normativa-vigore-dal-1792011/ Attenzione

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

PARTE PRIMA. Spett. (1)

PARTE PRIMA. Spett. (1) Fac-simile dell autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto

Dettagli

Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali)

Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Marco Abramo Lanza Dottore Commercialista Milano, 12 dicembre 2014 Variabili - Oggetto

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri Premessa Il contribuente che ha omesso la segnalazione nel quadro RW di Unico, ai fini del monitoraggio fiscale, di attività finanziarie o patrimoniali,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

OGGETTO: Circolare 8.2015 Seregno, 16 marzo 2015

OGGETTO: Circolare 8.2015 Seregno, 16 marzo 2015 OGGETTO: Circolare 8.2015 Seregno, 16 marzo 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE La collaborazione volontaria (detta anche voluntary disclosure, in seguito "VD") consente entro la data del 30 settembre 2015 la regolarizzazione:

Dettagli

Avv. Prof. Maurizio Leo. Avv. Prof. Maurizio Leo -Studio Legale e Tributario Leo -Libroia e Associati www.leolibroia.com

Avv. Prof. Maurizio Leo. Avv. Prof. Maurizio Leo -Studio Legale e Tributario Leo -Libroia e Associati www.leolibroia.com Avv. Prof. Maurizio Leo VD INTERNAZIONALE I SOGGETTI SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche (anche se titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo o collaboratori dell impresa familiare); Titolari

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 SCUDO FISCALE E ATTIVITÀ ALL ESTERO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IL QUESITO Nella circolare n. 48 del 2009 l Agenzia delle entrate

Dettagli

Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro

Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Le modifiche al sistema delle sanzioni penali tributarie hanno decorrenza immediata: infatti, la riforma della

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

IL PROGRAMMA ITALIANO PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE SUI PATRIMONI ESTERI: ASPETTI PENALI IL REATO DI AUTO-RICICLAGGIO

IL PROGRAMMA ITALIANO PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE SUI PATRIMONI ESTERI: ASPETTI PENALI IL REATO DI AUTO-RICICLAGGIO IL PROGRAMMA ITALIANO PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE SUI PATRIMONI ESTERI: ASPETTI PENALI IL REATO DI AUTO-RICICLAGGIO AVV. FABIO CAGNOLA VOLUNTARY DISCLOSURE E AUTO-RICICLAGGIO a) Voluntary disclosure per

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO. avv.pierluigioliva@hotmail.it

ANTIRICICLAGGIO. avv.pierluigioliva@hotmail.it ANTIRICICLAGGIO avv.pierluigioliva@hotmail.it Il quadro normativo!! Direttive CEE!! D. lgs. 21.11.2007 n.231!! D. lgs. 25.9.2009 n.152!! Il fine è quello di prevenire l utilizzo del sistema finanziario

Dettagli

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 36/2015 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: ASPETTI PENALI

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 36/2015 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: ASPETTI PENALI Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Bologna, 16/11/2015 Ai Signori

Dettagli

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009 Lo scudo fiscale III Paolo Ludovici Maisto e Associati Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali estere a)attività detenute da soggetti

Dettagli

Periodico informativo n. 169/2014 Emersione dei capitali nazionali ed esteri

Periodico informativo n. 169/2014 Emersione dei capitali nazionali ed esteri Periodico informativo n. 169/2014 Emersione dei capitali nazionali ed esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza del fatto che se in passato

Dettagli

di Federica Perli - Dottore commercialista - BC&, Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale

di Federica Perli - Dottore commercialista - BC&, Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale Pagina 1 di 13 Pubblicato su Fiscopiù (http://fiscopiu.it) Home > Bussola > V > Voluntary disclosure di Federica Perli - Dottore commercialista - BC&, Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria

Dettagli

fonte: : Il sole 24 Ore, mercoledì 25 febbraio 2015 il bonus investimenti metodo dei risconti passivi :

fonte: : Il sole 24 Ore, mercoledì 25 febbraio 2015 il bonus investimenti metodo dei risconti passivi : fonte: : Il sole 24 Ore, martedì 24 febbraio 2015 _ Acquisto d azienda in sicurezza : Nel caso di cessione d azienda l articolo 14 del decreto legislativo n.472/97 prevede la responsabilità tributaria

Dettagli

REGIME FISCALE DEI MINIBOND

REGIME FISCALE DEI MINIBOND I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 REGIME FISCALE DEI MINIBOND Dr. Angelo Ragnoni Agenzia delle Entrate Angelo Ragnoni Articolo

Dettagli

VOLUNTARY DISCLOSURE. Il ruolo della fiduciaria italiana

VOLUNTARY DISCLOSURE. Il ruolo della fiduciaria italiana VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana Attività estere: dove tenerle Le attività oggetto di voluntary disclosure, in aderenza con quanto previsto dalle raccomandazioni GAFI dell ottobre

Dettagli

Workshop Voluntary Disclosure

Workshop Voluntary Disclosure Workshop Voluntary Disclosure L intesa Italia-Svizzera sulla lotta all evasione La circolare N. 10/E dell La determinazione dei costi e i calcoli di convenienza Il reato di autoriciclaggio Milano, 20 aprile

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle

Dettagli

Voluntary disclosure: criticità ancora aperte e possibili soluzioni. Valerio Stroppa

Voluntary disclosure: criticità ancora aperte e possibili soluzioni. Valerio Stroppa Voluntary disclosure: criticità ancora aperte e possibili soluzioni Valerio Stroppa Il quadro normativo Legge n. 186/2014 (e di conseguenza ) D.L. 167/1990 (art. da 5-quater a 5-septies) Provvedimento

Dettagli

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

Blasio&Partners- Avvocati: i tuoi consulenti nel processo divoluntarydisclosure

Blasio&Partners- Avvocati: i tuoi consulenti nel processo divoluntarydisclosure : i tuoi consulenti nel processo divoluntarydisclosure Roma Largo Messico, 3 Tel. 06.8551827/ 06.8551828 Fax. 068551829 Ginevra PlaceNeuve, 4 Tel. +410223216233 E-mail: avvocati@studioblasio.it 1 Lo studio

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

Le novità del quadro RW

Le novità del quadro RW Dott. Alessandro Terzuolo (Dottore Commercialista e Revisore Contabile Professore a contratto in Diritto Tributario Internazionale e Comunitario, Università di Management di Torino) Le novità del quadro

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

Focus di approfondimento: gli anni interessati e i rapporti cointestati. Direzione Regionale della Lombardia

Focus di approfondimento: gli anni interessati e i rapporti cointestati. Direzione Regionale della Lombardia Focus di approfondimento: gli anni interessati e i rapporti cointestati Nel 2003 Tizio apre un conto corrente, cointestato con la moglie Caia, in Svizzera, con il conferimento di una provvista iniziale

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

Voluntary Disclosure. Casi pratici e aspetti critici

Voluntary Disclosure. Casi pratici e aspetti critici Voluntary Disclosure Casi pratici e aspetti critici AIGA Genova 30 marzo 2015 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Componente della Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Attività

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Voluntary disclosure. Il ruolo della fiduciaria italiana

Voluntary disclosure. Il ruolo della fiduciaria italiana Voluntary disclosure. Il ruolo della fiduciaria italiana Avv. Fabrizio Vedana Attività estere: dove tenerle Le attività oggetto di voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014, in aderenza con quanto

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA 1 Intermediari interessati dalla normativa Le banche Poste Italiane Spa Cassa depositi e prestiti Spa Le società

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

La voluntary disclosure

La voluntary disclosure News per i Clienti dello studio N. 61 del 23 Aprile 2014 Ai gentili clienti Loro sedi La voluntary disclosure Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo

Dettagli

VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana

VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana Avv. Fabrizio Vedana MEDIA PARTNER 1 Attività estere: dove tenerle Le attività oggetto di voluntary disclosure, in aderenza con quanto prevede il

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014 VOLUNTARY DISCLOSURE

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014 VOLUNTARY DISCLOSURE ENRICO MARIA BIGNAMI ANDREA BIGNAMI GAETANO PIGNATTI MORANO CESARE BEOLCHI ROGER OLIVIERI FEDERICO GENTILE CARLO GIROTTI DOMENICO BIANCHI dottore in economia e commercio ARIANNA VITALI dottoressa in economia

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 01 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE

MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

VOLUNTARY DISCLOSURE Le informazioni oggetto dell istanza, le variabili di costo e le cause ostative

VOLUNTARY DISCLOSURE Le informazioni oggetto dell istanza, le variabili di costo e le cause ostative VOLUNTARY DISCLOSURE Le informazioni oggetto dell istanza, le variabili di costo e le cause ostative Paola Marzetta Maisto e Associati MEDIA PARTNER 1 Completezza e veridicità Attività estere REQUISITI

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati Roma, 31.12.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la Legge di Stabilità 2015, andando

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

Finanziare lo sviluppo con i Minibond Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag.

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. 9 CAPITOLO SECONDO LE SINGOLE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI 1. Gli omessi

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici SANDRO BOTTICELLI 8 LUGLIO 2011 SALA CONVEGNI-CORSO EUROPA 2 - MILANO SOMMARIO Operazioni in titoli detenuti all estero Stock Option Incasso

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio. NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.it D.L. 30 agosto 1993, n. 331. (Gazz. Uff. n. 203 del 30 agosto 1993).

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011

Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011 Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011 1 ACCERTAMENTO ESECUTIVO RISCOSSIONE PROVVISORIA 2 Accertamento esecutivo Art. 29 D.L. n. 78/2010 Gli avvisi di accertamento, i connessi

Dettagli

2.1.3. Gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati dalla norma Pag. 22

2.1.3. Gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati dalla norma Pag. 22 1. LA FIGURA DEL TRIBUTARISTA 1.1. La figura del Tributarista Pag. 9 1.1.1. Premessa Pag. 9 1.1.2. Le principali caratteristiche, obblighi ed attività del tributarista in sintesi Pag. 10 2. LA LEGGE N.

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli