Ordinanza del 30 agosto Tribunale di Lecce
|
|
- Niccolina Volpi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del 30 agosto Tribunale di Lecce Il Tribunale, sciogliendo la riserva, osserva: G. A. e G. L., con atto di citazione depositato in Cancelleria il , chiedevano la condanna di Unicredit Corporate Banking spa (già Unicredit Banca d Impresa spa) al risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per l usura commessa, per danno all immagine nonché per la segnalazione arbitraria a sofferenza, il tutto per ,00 o altra somma maggiore o minore da liquidarsi anche equitativamente. All udienza del gli attori chiedevano la concessione di una provvisionale di ,00, ma con ordinanza depositata il , il Tribunale disponeva, ai sensi dell art. 295 cpc, la sospensione del presente giudizio all esito della definizione di quello recante il n. 163/06 R.G., finalizzato all accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta Banca. In buona sostanza, il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio, al fine dell accertamento dell esistenza, nel giudizio pregiudicante, di una condotta giuridicamente illegittima della convenuta Banca finalizzata all applicazione di interessi uso piazza, anatocistici, CMS, spese tenuta conto ed altro, generatrice di danno ingiusto e quindi risarcibile. Con istanza depositata il gli attori chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso che veniva fissata per il , udienza nella quale essi reiteravano la richiesta di concessione della provvisionale già formulata all udienza del o altra cifra a determinarsi anche equitativamente. Con memoria difensiva autorizzata la Unicredit Corporate Banking spa deduceva ed eccepiva la irritualità ed inammissibilità della riassunzione del processo sospeso per violazione dell art. 297 cpc secondo cui se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all art. 3 cpp o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all art. 295 (comma 1 nel testo ante novella) ; affermava ancora, la convenuta, che la causa pregiudicante era stata decisa con sentenza del Tribunale di Lecce Sezione di Maglie n. 259/2010 depositata il , impugnata e pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce per l udienza fissata del per la precisazione delle conclusioni; che il processo non poteva essere riassunto prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (TAR Lazio sent. n. 1 del ); che non potevano essere effettuati tutti quegli atti diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale con la conseguenza che in tale ipotesi la sentenza emessa è nulla (Cass. n. 4427/2004). Va subito precisato che la giurisprudenza ritiene che l art. 298 cpc, secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, non implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo, ma solo degli atti che integrino sviluppo del giudizio sospeso. Orbene la Cass. III Sez. Civ. con ordinanza del n ha stabilito che quando
2 tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell art. 337 cpc. E di lapalissiana evidenza, quindi, che in caso di decisione pronunciata sul giudizio pregiudicante, come nel caso in esame, spetterà al giudice della lite pregiudicata decidere se sospendere o meno il relativo giudizio, ovvero in caso di sospensione già in atto, mantenere o meno in tale stato il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa. In altre parole la Corte restringe il campo di applicazione dell art. 295 cpc al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso e se quest ultimo è stato deciso va applicato l art comma cpc (sospensione facoltativa). Conclusivamente, si è ritenuto che l art. 111 Cost. si muove nella direzione di imporre una lettura restrittiva dell art. 295 cpc in quanto il valore della sollecita definizione dei giudizi diviene prevalente rispetto al valore della tendenza alla coerenza tra giudicati sicché la Cassazione a SS.UU., dirimendo il contrasto fra le Sezioni semplici, con sentenza del n ha pronunciato il principio di diritto secondo cui il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l esecuzione provvisoria ex art. 282 cpc quando al quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l autorità della sentenza di primo grado nell ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata (art. 337 cpc). Alla luce di quanto innanzi, il Tribunale, revoca l ordinanza del depositata il di sospensione necessaria ex art. 295 cpc nonché quella confermativa del depositata il Eccepiva ancora la convenuta Banca il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto gli asseriti danni erano stati inferti, affermava, semmai, alla società F.lli G. snc, dichiarata fallita e che gli attori non erano legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società. Tale affermazione è destituita di giuridico fondamento per quanto innanzi si dirà. Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ritiene che in tema di contratti, il principio di correttezza e buona fede è operante tanto sul piano del comportamento del debitore e del creditore nell ambito del rapporto obbligatorio (art c.c.) quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti a ll e se cuzione di un c ontratto (a rt c.c.) concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell altro (Cass n ). In conclusione il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso come una
3 specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall art. 2 della Costituzione e la sua rilevanza si esplica nell imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell altra a prescindere dall esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass n ; conforme Trib. Bologna n. 1299). Nulla di tutto ciò in quanto la Banca con il suo comportamento ha inferto danni certi, e non asseriti per come affermato, non solo alla società, poi dichiarata fallita, ma anche, se non più gravi, ai suoi soci, odierni attori, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell utile reso dall attività commerciale espletata, in quanto il recesso della Banca dal credito concesso in c/c con relativa richiesta di rientro immediato in relazione alla esposizione debitoria, era conseguente all applicazione illegittima, quindi contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali oltre CMS ed altro, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato certamente a considerare la F.lli G. snc come un azienda in stato di decozione, ma sana ed in condizioni di affrontare, come aveva sempre fatto, il periglioso mondo del commercio. Comunque l eccezione di difetto di legittimazione attiva non ha pregevolezza giuridica in quanto se è vero, come affermato dalla convenuta, che i soci non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società in quanto alla società di persone va riconosciuta una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci per effetto della loro autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) che consente la configurazione di una alterità tra società e soci (Cass. n /02), è vero pure che, in questo giudizio, gli attori, non agiscono affatto in proprio per gli interessi della loro società, peraltro dichiarata fallita e quindi sciolta ai sensi dell art c.c., ma essi, legittimati attivamente, agiscono in esclusivo proprio interesse per il risarcimento del danno derivato dalla chiusura del c/c e quindi della loro attività commerciale, chiusura conseguente ad un comportamento contrario a correttezza e buona fede, come innanzi detto, volutamente tenuto della Banca la quale, portando detti interessi anatocistici a debito della F.lli G., ben sapeva che l esposizione contabilizzata non era dovuta ad un dissennato o poco oculato utilizzo del credito concesso, ma frutto avvelenato dell applicazione, si ribadisce, del ben conosciuto, da parte dell Istituto di credito, famigerato sistema di calcolo di detti interessi anatocistici trimestrali e quindi generatore di danno ingiusto, risarcibile con l odierna azione. Eccepiva la convenuta Banca la illegittima duplicazione della domanda in quanto nel giudizio pregiudicante, poi definito, era stata formulata richiesta di condannare le banche convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, con particolare riferimento alla categoria del danno esistenziale e morale, sì come riveniente dalla narrativa che precede. Va ribadito che il giudizio pregiudicante è stato instaurato dalla F.lli G. snc, ed è stato definito con sentenza di primo grado, gravata di appello, mentre in questo giudizio gli attori G. A. e G. L., in proprio, autonomamente e legittimamente, hanno chiesto il risarcimento dei danni come conseguenza mediata del fallimento della loro società di persone, i cui guadagni erano, ovviamente, l unica fonte di sopravvivenza per sè e per le loro famiglie, fallimento che si sarebbe potuto evitare, ma che fu cagionato dalla progressiva, voluta,
4 pervicace, illegittima ed immotivata, prima riduzione e poi negazione totale dell accesso all affidamento in c/c, il quale era stato eroso e poi facogitato dall illegittima contabilizzazione in addebito di interessi anatocistici trimestrali e competenze, che, come più volte detto, erano frutto avvelenato non di irregolarità di calcolo degli interessi debitori, come affermato dal GIP, ma di una politica aziendale volutamente volta all applicazione di modalità di contabilizzazione ritenute, dalla totalità del la giuri sprudenza, i llegittime e finali zzate alla locupletazione di interessi in danno della correntista F.lli G. snc. Basti considerare che è stato documentato che quest ultima aveva un notevole volume d affari con fatturato nell anno 1999 per ,00; nell anno 2000 per ,00; nell anno 2001 per ,00; nell anno 2002 per ,00; nell anno 2003 per ,00; nell anno 2004 per ,00; n e l l a n n o p e r , 0 0 ; n e l l a n n o p e r ,00, società, quindi, certamente florida e presente sul mercato ma alla quale era stata, progressivamente, limitata la possibilità di operare nel campo del commercio all ingrosso e alla quale era stato richiesto, alla fine, l immediato rientro di una notevole somma che, all esito del giudizio pregiudicante di accertamento negativo, è risultata non solo non dovuta, ma la stessa Banca è stata ritenuta debitrice nei confronti della società F.lli G. snc di ben ,00 già versati alla Curatela. Conclusivamente petitum e causa petendi diversi rispetto al giudizio pregiudicante definito con sentenza n. 259/2010 resa dal Tribunale Sez. di Maglie, gravata da appello. Si vuol dire che l azione intentata dalla F.lli G. snc era finalizzata, nel giudizio pregiudicante, all accertamento negativo del credito vantato da Unicredit spa conclusosi con declaratoria di inesistenza di tale credito a favore della Banca convenuta, ma veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni esistenziali ed altro formulata dalla società, senza peraltro motivare sul punto, mentre, in questo giudizio, gli attori, chiedono il risarcimento del danno da essi personalmente subito, essendo venuta meno, ingiustamente, ogni fonte di guadagno per sé e per le rispettive famiglie e quindi un grave pregiudizio, la cui esistenza è provata dal fatto, certo, del fallimento e che nel giudizio pregiudicante, è stato accertato un debito a carico dell Istituto convenuto, cagionato dall illecita contabilizzazione di interessi ed accessori. Va rigettata perché assolutamente infondata l affermazione attorea di usura praticata dalla Banca in quanto il Tribunale concorda con quanto affermato dal GIP, ovvero che è insuperabile il dubbio sull esistenza dell elemento psicologico doloso necessario per la configurabilità del delitto di usura, ma non condivide affatto l affermazione del predetto Giudice che i tassi effettivi praticati da quell istituto di credito nella gestione del rapporto finanziario intercorso con la società del querelante, presenta irregolarità dovute alle modalità di calcolo degli interessi debitori in quanto non si tratta di irregolarità perché è certa la sussistenza dell elemento psicologico doloso nell utilizzazione e applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi anatocistici, con addebito trimestrale in c/c operato dalla Banca in suo esclusivo favore, il che è confermato dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado che ha accertato che la società F.lli G. snc era sostanzialmente creditrice di ,86 ( ,00 di cui alla detta Ctu ,86 reclamati dalla Banca come credito dichiarato inesistente) e non debitrice.
5 Si sa che il danno esistenziale è danno-conseguenza e che va provato e che esso è danno giuridicamente rilevante fondandosi sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse: è certo che la società F.lli G. snc era pienamente operativa nel campo del commercio all ingrosso da più di venti anni ed in buona salute economica e che è stata prima ristretta nell uso del c/c e poi, con la chiusura di quest ultimo, paralizzata e quindi dichiarata fallita, con conseguente radicale mutazione di scelte di vita adottate dagli attori in conseguenza del detto fallimento e quindi della perdi ta non solo de lla loro la voro nell a mbito de ll attività commerciale all ingrosso e del relativo guadagno ma anche del contatto con clienti e fornitori oltre che del credito e del prestigio irrimediabilmente perduti nell ambito delle relazioni intercommerciali ed interpersonali. Sussistono le condizioni per l accoglimento della richiesta di concessione di una provvisionale con conseguente condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento di una somma che va determinata in via equitativa alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato e ritenuto certamente esistente, sotto il profilo dell an debeatur, dal Tribunale, dovendosi ritenere contraria a diritto una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia, in una negazione di quanto già acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta ristoratrice anche se parziale ed in via provvisionale, conseguente ad una vis lesiva, quale l illegittimo addebito in conto di una notevolissima somma, senza il quale non vi sarebbe stato il recesso dell Istituto, il che non avrebbe portato al disastro economico conclusosi con la dichiarazione di fallimento e la morte giuridica dell azienda e quindi con il venir meno di ogni fonte di reddito necessaria per la sopravvivenza degli attori e dei propri nuclei familiari. Ritiene il Tribunale, all esito di una valutazione complessiva di tutte le emergenze istruttorie, che tale provvisionale, provvisoriamente esecutiva, possa essere determinata in via equa e giusta in ,00 oltre interessi a far data dal all integrale soddisfo. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie, così provvede: revoca le ordinanze del dep. il e del dep. il ; condanna Unicredit Corporate Banking spa (già Unicredit Banca D Impresa spa) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in via provvisionale, provvisoriamente esecutiva, in favore degli attori G. A. e G. L., della somma di ,00 oltre interessi a far data dal all integrale soddisfo, così in via equa e giusta determinata; Spese al definitivo. FISSA l udienza del ore 9,00 per il prosieguo. Si comunichi. Maglie Il Giudice on. Dr. Angelo Rizzo
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliCONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliInteressi di mora nel calcolo della soglia antiusura
NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliL ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
L ANATOCISMO (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Materia: tecnica professionale Mercoledì 02/03/2016 Docente: Dott.ssa Simona
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliINADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliIl principio di buona fede nei contratti di franchising
Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliDelibera del Commissario Straordinario n. 68 del 09/06/2015
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI Delibera del Commissario Straordinario n. 68 del 09/06/2015 OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014 - RICOGNIZIONE STIMA E CANCELLAZIONE
DettagliDecisione N. 1362 del 07 marzo 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RESTAG / BT ITALIA S.P.A. (GU14/441/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge 14 novembre
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliLE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato
DettagliIL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 28 novembre 2013, ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO TRA. domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace DISPOSITIVO FATTO E DIRITTO
Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 4 febbraio 2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, Dott. E. FOSCOLO Nelle cause riunite 16964/12 e 16966/12 TRA M.V. e M.G.S. Domiciliati in Roma, presso
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA
PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo
DettagliMobbing e tutela delle condizioni di lavoro
Circolare n. 9/09 del 28.settembre.2009* Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro Mobbing nei luoghi di lavoro Nozione. Con l espressione mobbing si intende la sequenza di atti o comportamenti posti
DettagliIL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliSistema Disciplinare e Sanzionatorio
Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliL ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL
L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità
DettagliCapitolo V Criteri generali per la liquidazione
Capitolo V Criteri generali per la liquidazione Sommario: 1. Liquidazione onorari a carico del soccombente - 2. Cause di particolare importanza - 3. Liquidazione onorari a carico del cliente. Prestazione
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliScelte gestionali e diligenza degli amministratori
7/2009 Il Caso Scelte gestionali e diligenza degli amministratori IN BREVE Una recentissima sentenza della Cassazione conferma il sistema della responsabilità degli amministratori di società delineato
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliIL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE
IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE L'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), impone la forma scritta del contratto di conto corrente Inoltre ai commi
DettagliIL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO
IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO L ANATOCISMO È la produzione di interessi da interessi appositamente capitalizzati Nella gestione del conto corrente quando la Banca, liquidando le competenze trimestrali,
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliTit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliSOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.
SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice
DettagliSOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE
DettagliTRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli
Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo Sequestro conservativo di quote sociali - Pendenza di azione revocatoria verso conferimento di ramo d azienda Decreto ingiuntivo nella disponibilità del creditore
DettagliIL DANNO DA VACANZA ROVINATA
Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliMedico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it
Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
Dettagli