L'evoluzione del rischio nella storia del contratto di assicurazione

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1 L'evoluzione del rischio nella storia del contratto di assicurazione 1. Introduzione Uno sguardo d insieme sull assicurazione medievale. 2. L assicurazione medievale negli atti notarili e nelle polizze del XIV- XV secolo L assicurazione a Genova L assicurazione a Palermo L assicurazione a Firenze La varietà di forme. 3. Gli elementi del contratto di assicurazione. 3.1 Le parti. 3.2 I beni assicurati. 3.3 Il rischio e la sua determinazione. 3.4 Il premio I fattori che influiscono sul premio. 4. La percezione ed il calcolo del rischio nelle assicurazioni medievali Gli strumenti per la previsione del rischio. 5. Riflessioni conclusive Assicurabilità e nuovi rischi. 1. Introduzione. Le osservazioni che seguono sullo svolgimento storico del contratto di assicurazione prendono spunto da una riflessione sul problema attuale dell assicurabilità dei c. d. nuovi rischi, quei rischi cioè che sembrano presentare un grado di incertezza talmente elevato, in ordine alla loro stessa verificabilità, da sfuggire a qualsiasi pratica tradizionale di controllo degli stessi e soprattutto ad una valutazione di tipo probabilistico, normalmente posta alla base del calcolo del premio assicurativo. Anche se spesso, con l espressione nuovi rischi si indicano delle ipotesi di rischio che non sono realmente nuove ma che assumono una dimensione preoccupante a causa delle ripercussioni globali che determinati fenomeni sono in grado di innescare 1, qui si intende analizzare il problema dell assicurabilità di quei rischi che sono effettivamente nuovi o più correttamente, al momento, solo potenziali. L esempio del consumo degli organismi geneticamente modificati (Ogm) appare emblematico: infatti, i rischi per l ambiente e la salute umana legati all uso di questi nuovi prodotti della biotecnologia sono difficili da determinare in quanto si tratta di sementi create in maniera artificiale, attraverso una particolare tecnica di ingegneria genetica, che consente di produrre organismi vegetali con caratteristiche genetiche che non si potrebbero mai riprodurre attraverso le tecniche di ricombinazione genetica tradizionali. Essendo prodotti nuovi, si pone, dunque, il problema del loro impatto sul sistema ecologico e dei loro effetti a lungo termine sulla salute umana, vista la loro potenziale destinazione all alimentazione mondiale. 1 Cfr., Rapport OCDE, Le risques émergents au XXI siècle. Vers un programme d action, 2003, 9, dove tra i nuovi rischi vengono indicate le calamità naturali, i disastri industriali, le malattie infettive, il terrorimo che non sono propriamente rischi nuovi. 1

2 Su tali conseguenze, però, vi è assoluta incertezza scientifica e nell impossibilità di pronunciarsi, in maniera concludente, sulla sicurezza o sulla pericolosità degli organismi geneticamente modificati, bisogna trovare il modo di gestire l incertezza attuale ed i rischi ad essa connessi. Già, gestire, perché oramai è chiaro che si è accettato di correre il rischio legato alla diffusione di questi organismi: si tratta, infatti, di prodotti brevettati che alimentano un mercato mondiale piuttosto redditizio, in un settore, come quello delle biotecnologie, che rappresenta una delle frontiere più interessanti della ricerca scientifica. La minaccia di un danno, anche solo potenziale, alla salute umana o all ambiente, evoca la necessità di un approccio precauzionale 2 volto a mantenere un livello di guardia elevato per cercare di evitare o quanto meno limitare danni di cui si ignora l esatta ampiezza, ma che, in caso di verificazione, sarebbero catastrofici vista l impossibilità di circoscrivere l uso di questi prodotti ad una determinata categoria di persone o in un determinato ambiente. Si tratta di capire, pertanto, se e come il settore privato che controlla la produzione degli organismi geneticamente modificati, possa partecipare alla gestione precauzionale dei rischi da essi derivanti 3. Essendo dei prodotti destinati al mercato è inevitabile pensare alla responsabilità civile e all assicurazione come tradizionali strumenti di internalizzazione dei costi derivanti dagli eventuali danni legati a tale attività economica 4 ; ma l indeterminatezza dei danni riconducibili all uso di questi prodotti, rende altrettanto incerta l individuazione del livello di responsabilità attribuibile ai produttori di Ogm e di conseguenza l assicurabilità della stessa, prefigurando la possibilità di una situazione di totale irresponsabilità per la circolazione di questi prodotti. Come si può notare da questi brevi e sintetici accenni, sono molteplici e di non facile soluzione gli aspetti problematici legati alla produzione e al commercio degli organismi geneticamente modificati. Per quanto riguarda l assicurazione, poi, il discorso sembra irrigidirsi ulteriormente sull argomento tecnico dell inassicurabilità dei rischi solo potenziali, per i quali non è possibile fare affidamento su una serie storica di danni che consenta di applicare il calcolo delle probabilità e la statistica. In altri termini, diventa fondamentale un approfondimento della nozione di assicurabilità 5 per capire qual è il limite posto ad essa dal livello di incertezza nella conoscenza dei rischi, posto che esso non può ricavarsi solo ed esclusivamente dalle regole tecniche che governano il contratto di assicurazione in un dato momento 2 Non si può dar conto in questa sede dell ormai sterminata letteratura sul principio di precauzione. 3 Nonostante, l interpretazione prevalente del principio di precauzione ritenga che si tratti di un principio-guida per il legislatore, di recente si registra una maggiore sensibilità da parte delle corporations internazionali ad adottare volontariamente misure precauzionali in vista di un estensione della loro responsabilità per i danni causati all ambiente. Sul tema, che verrà affrontato in altra sede, si rinvia per ora a J. CLAPP, Illegal GMO releases and corporate responsibility: Questioning the effectiveness of voluntary measures, in Ecological Economics, 66 (2008) In termini del tutto generali, infatti, si deve ritenere operante anche in relazione all attività di produzione degli organismi geneticamente modificati, «l idea che il rischio introdotto dall impresa nella società faccia parte del suo passivo sociale, e debba perciò essere subito dall imprenditore come parte dei costi di produzione», secondo la nota ricostruzione della responsabilità oggettiva per il rischio di impresa effettuata da P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, Come fa notare O. GIARINI, Perché le assicurazioni sono al centro dell economia contemporanea, in Assicurazioni, I, 2001, 219, la nozione di assicurabilità diventa «un criterio chiave ( ) per organizzare nel miglior modo possibile la complementarità e le linee di separazione fra attività pubbliche e private [ in un] mondo sempre più dominato dalla preoccupazione di affrontare tante e varie forme di vulnerabilità». 2

3 storico. Per questo motivo si è ritenuto opportuno esaminare l argomento in chiave storica ripercorrendo le origini del contratto di assicurazione per capire su quali basi si sia sviluppata l idea stessa di assicurabilità Uno sguardo d insieme sull assicurazione medievale. L origine del contratto di assicurazione a premio coincide con la nascita dell assicurazione marittima in Italia nella seconda metà del XIV secolo, circa: infatti, è soltanto a partire da questo momento 6 che emerge chiaramente «il concetto di contratto di assicurazione [definibile] come quello per il quale una persona assume il rischio di un altra, obbligandosi a pagare una somma determinata o determinabile, nel caso si verifichi un sinistro, e questa, da parte sua, si obblighi a pagare un corrispettivo dell assunto rischio (premio)» 7. La storia dell istituto assicurativo appare complessa e ricca di tematiche appassionanti che meriterebbero di essere approfondite ciascuna singolarmente, ma che non possono essere qui analizzate in dettaglio, poiché l obiettivo di questo breve saggio non è la ricostruzione storica del contratto di assicurazione in generale, sulla quale non si potrebbe aggiungere nulla di nuovo. Piuttosto, ripercorrendo i tratti essenziali delle prime polizze assicurative, si effettueranno alcune osservazioni sul concetto di assicurabilità, partendo dalla constatazione, probabilmente banale ma significativa, per cui l assicurazione a premio si sviluppa prima ed in maniera totalmente indipendente dall uso del calcolo delle probabilità. Ciò che qui interessa, cioè, è una valutazione complessiva sull efficienza dell operazione assicurativa delle origini, per cercare di capire il significato di tale operazione che è assicurativa ma secondo modalità totalmente differenti rispetto a quelle proprie della matematica attuariale che governa le assicurazioni moderne. Così delimitato l ambito di interesse legato alla storia del contratto di assicurazione, dunque, verranno tralasciate tutte le questioni relative alla configurabilità dell operazione assicurativa in epoca romana, e quelle inerenti al presunto sviluppo del contratto di assicurazione dal prestito a cambio marittimo 8, che pure costituiscono due temi «obbligati» 9 della storiografia assicurativa. L assicurazione a premio nasce e si sviluppa, come già accennato, nell ambito dei traffici marittimi medievali in seguito alla c.d. rivoluzione commerciale 10 che caratterizza il periodo a cavallo fra la fine del duecento e gli inizi del trecento, e che vede emergere la figura del mercante sedentario il quale rinuncia a seguire le sue merci come aveva fatto sino ad allora e si stabilizza nelle città, in cui gestisce, attraverso la predisposizione di un organizzazione di tipo aziendale, la direzione dei 6 Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, Genova, 1884, 58; M. A. BENEDETTO, Appunti per una ricerca sul contratto di assicurazione marittima, in Studi in onore di Giuseppe Grosso, vol. IV, Giappichelli, Torino, 1971, Cfr., G. CASSANDRO, Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione, in Saggi di storia del diritto commerciale, Napoli, 1982, Tale teoria è stata sostenuta da L. GOLDSCHMIDT, Storia universale del diritto commerciale, trad. it., Torino, 1913, , ma non viene considerata plausibile per la differenza sostanziale fra l operazione economica sottesa al prestito a cambio marittimo e quella sottesa al contratto di assicurazione, la quale fa pensare, come sostiene G. CASSANDRO, Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione, cit., 241, più che a diverse fasi di sviluppo di un medesimo istituto, ad «un salto da un istituto a un altro sostanzialmente diverso». 9 Cfr., E. SPAGNESI, Aspetti dell assicurazione medievale, in AA.VV., L assicurazione in Italia fino all Unità (saggi storici in onore di Artom), Milano, 1973, F. EDLER DE ROOVER, Early Examples of Marine Insurance, in The Journal of Economic History, Vol. 5, No. 2 (Nov., 1945),

4 suoi traffici a distanza, servendosi di una rete di collaboratori dislocati nei vari centri commerciali europei dell epoca 11. L esigenza, da sempre avvertita nell ambito del commercio marittimo, di predisporre forme di compartecipazione al rischio derivante dalla navigazione per mare, nel XIV secolo diventa, dunque, oggetto di un contratto autonomo ed originale che non ha nulla a che vedere con le precedenti clausole sul rischio, accessorie rispetto ad altri contratti 12, volte a traslare il rischio sul contraente che garantiva una maggiore solvibilità, senza però, escludere l incidenza dello stesso sulla spedizione marittima intrapresa, posto che ricadeva pur sempre su una delle parti del medesimo contratto. Frutto «genuino del mos mercatorum» 13, l assicurazione soddisfa la necessità economica di garantire i traffici commerciali per mare con uno strumento che è allo stesso tempo di più semplice utilizzo ma più sofisticato rispetto ai contratti marittimi, come la commenda o il prestito a cambio marittimo, che lo avevano preceduto. La possibilità per l assicurato di pagare un premio non eccessivo, in cambio della promessa di un indennizzo che l assicuratore dovrà pagare solo in caso di sinistro, potendo egli trattenere, altrimenti, il premio incassato anticipatamente, rappresenta un indubbio vantaggio che non sfugge al senso pratico dei mercanti 14 ; i quali, pur con una certa varietà di forme, a seconda degli usi differenti delle diverse piazze commerciali, decretano il successo dell operazione assicurativa a dispetto del ritardo con cui l istituto trova una sua collocazione autonoma nella legislazione e nel pensiero della dottrina. Anzi, questo parallelismo 15 tra teoria giuridica da un lato, ingessata sulla questione dell inquadramento dogmatico del contratto di assicurazione, e prassi derivante dagli usi commerciali dall altro, vero motore propulsore dello sviluppo del nuovo contratto, sembra essere un tema classico della storiografia assicurativa 16, che sembra valutare l apporto della dottrina e del legislatore in materia, quasi marginale. Ai dottori si rimprovera la scarsa apertura mentale 17 nel valutare un fenomeno giuridico nuovo, che pure si imponeva in tutta la sua evidenza nella prassi, a causa di una forma mentis che non riesce a liberarsi delle categorie romanistiche Cfr., B. DINI, I mercanti italiani nel Medievo. Saggi su una economia-mondo. Firenze e l'italia fra Mediterraneo ed Europa (secc. XIII - XVI), Pacini Editore, 1995, 128, il quale sottolinea come «in questa struttura aziendale [fosse] possibile isolare la funzione della direzione pura.». I mercanti ormai sedentari, cioè, «non partecipavano direttamente allo svolgimento degli affari ma, attraverso le informazioni che ricevevano da una fittissima corrispondenza intrattenuta con le aziende consorelle e i corrispondenti che agivano sui principali mercati europei, studiavano le situazioni economiche più lontane e davano precisi ordini sullo svolgimento degli affari ai loro compagni e fattori.» 12 Cfr., L. A. BOITEUX, La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l assurance maritime, Paris, 1968, Cfr., A. LA TORRE, L assicurazione nella storia delle idee, Giuffrè, 2000, Secondo L. A. BOITEUX, La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l assurance maritime, cit., 77, «dans des conditions absolument identiques un prêt à la grosse coûtait au moins deux fois plus cher qu un assurance.». 15 Cfr., A. LA TORRE, L assicurazione nella storia delle idee, cit., Cfr., ad esempio C. VIVANTE, Il contratto di assicurazione, Hoepli, Milano, 1885, I, 22; F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti,cit., 178; A. LA TORRE, L assicurazione nella storia delle idee, cit., 195. Contra G. CECCARELLI, Risky Business: Theological and Canonical Thought on Insurance from the Thirteenth to the Seventeenth Century, in Journal of medieval and Early Moodern Studies, 31: 3, Cfr., A. TENENTI, B. TENENTI, Il prezzo del rischio, Jouvence, Roma, 1985, 43, secondo i quali «la sicurtà [nel XVI secolo] come strumento di garanzia marittima era del tutto a portata di mano. Solo qualche giurista ancora impastoiato nelle ricadute della tradizione aveva delle difficoltà a giustificarla dottrinalmente». 18 Duro il giudizio di C. VIVANTE, Il contratto di assicurazione, cit., 23, che afferma: «Quando un nuovo 4

5 Il legislatore dal canto suo, si limita ad interventi specifici, mirati a risolvere questioni emergenti dalla prassi assicurativa ma che possono avere dei riflessi su questioni di ordine pubblico o economico 19. A dimostrazione di tutto ciò, starebbe il fatto che la prima disciplina organica in materia di assicurazioni si ha soltanto nel XV secolo, con le Ordinanze di Barcellona 20 e i primi trattati sistematici ad opera dei giureconsulti si hanno addirittura nel XVI secolo 21. In realtà, sembra che la dottrina sia costretta a tenere il passo con l incredibile sviluppo applicativo di questo nuovo contratto cercando prima di risolvere i conflitti che nascono dalla pratica quotidiana, secondo un approccio casistico, e solo in un secondo momento quelli legati al suo inquadramento teoretico. Piuttosto, la riflessione giuridica e morale sul contratto di assicurazione non è distinguibile dalle discussioni che riguardano l usura, il giusto prezzo e l attività economica in generale, ma non si può pensare che sia del tutto assente 22. Lo stesso, in fondo, vale per la legge che interviene, all inizio solo per risolvere alcune storture che possono portare alla deriva del contratto di assicurazione (come il problema delle scommesse), per il resto lasciando libera l autonomia del ceto mercantile di soddisfare le proprie esigenze nel modo più opportuno 23. Ma è solo con l apporto dell interpretazione giurisprudenziale, dottrinale e legislativa che si costruisce il complesso teoretico del contratto di assicurazione che solo in prosieguo di tempo si presterà ad essere sistematizzato nei grandi trattati. D altra parte è normale che l elaborazione sistematica di un nuovo fenomeno giuridico richieda un certo periodo di tempo se non altro per la necessaria raffinatezza dell argomentazione dottrinaria che non si può limitare a recepire l evidenza del dato pratico ma deve svilupparne il contenuto deducendone tutte le implicazioni possibili e costruendo dal particolare la norma generale e il principio di diritto ad essa sotteso. contratto maturato nelle vicende dei traffici, si presentava nel Medio-evo innanzi alla cattedra del giureconsulto per averne la sua disciplina, la prima questione che il giureconsulto timorato di Dio e del diritto canonico si proponeva con sistematica diffidenza era questa: «an licitus sit?». Così Pietro Lanterna, lusitano, interrogato dai mercanti intorno all assicurazione, si propone anzi tutto il dubbio, che doveva parere poco pratico a suoi consulenti: «est licita talis conventio quo unus infortunium alterius in se suscipit, praetio pericolo convento?». Né lui, né gli altri giureconsulti contemporanei hanno la franchezza di invocare la testimonianza quotidiana dei fatti: e ricercano con paurosa cura i testi romani e canonici per legittimare il nuovo contratto, che aveva ormai per se un possesso di stato due volte secolare». 19 Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit, 84; F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti,cit., Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit, 91; A. LA TORRE, L assicurazione nella storia delle idee, cit., 201; F. MANSUTTI, La più antica disciplina del contratto di assicurazione: le Ordinanze sulle sicurtà matittime, in Assicurazioni, 2007, I, Si tratta delle opere di P. SANTERNA, De assecurationibus et sponsionibus, pubblicato per la prima volta nel 1552 e di B. STRACCA, Tractatus de assicurationibus, pubblicato per la prima volta nel 1569 (per entrambi, ho potuto consultare l edizione contenuta nel Tractatvs vniversi ivris, Venezia, 1584, 6,1 rispettivamente alle pagine e ). Secondo D. MAFFEI, Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni,( 1488), in Studi di storia delle Università e delle letteratura giuridica, Keip, Goldbach, 1995, , in realtà si può ritenere che il trattato del Santerna fosse già apparso intorno al 1488, anche se è difficile spiegare come mai, prima della sua edizione a stampa siano trascorsi ben sessantaquattro anni. 22 Basti ricordare i Consilia di Bartolomeo Bosco scritti fra il 1390 ed il 1435 (anche se pubblicati solo nel 1620) o gli scritti di alcuni canonisti come Lorenzo Ridolfi, Bernardino da Siena, Conrad Summenhard, per rendersi conto dell interesse che il nuovo contratto suscitava anche nella dottrina, già a partire dal XIV secolo. Per un analisi più approfondita del pensiero dei giuristi e canonisti citati si rinvia a E. SPAGNESI, Aspetti dell assicurazione medievale, cit., 78; G. CECCARELLI, Risky Business: Theological and Canonical Thought on Insurance from the Thirteenth to the Seventeenth Century, cit., Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit, 82. 5

6 Gli interventi dottrinari sulle clausole del contratto di assicurazione relative ai casi dubbi di copertura di determinati rischi mi sembrano degli esempi abbastanza chiari in questo senso: l interpretazione della clausola volta ad escludere dal novero dei rischi assicurati il getto e l avaria o la baratteria, apparentemente di facile soluzione, richiede invece l attenta disamina tutte le ipotesi in astratto configurabili 24. Dunque, l intervento della dottrina, che può apparire sporadico e frammentario, spesso considerato ininfluente rispetto all apporto della prassi contrattuale, in realtà non è marginale. Esso risolve i momenti di frizione che nascono nell esperienza concreta, contribuendo a delimitare la dimensione giuridica del contratto. 2. L assicurazione medievale negli atti notarili e nelle polizze del XIV- XV secolo. Per avere un quadro completo dell assicurazione medievale, sia dal punto di vista giuridico che economico, conviene, partire direttamente dall analisi dei contratti 25 e dunque delle caratteristiche desumibili dalle diverse polizze elaborate nelle varie piazze italiane (principalmente Genova, Firenze- Pisa e Venezia). Per quanto riguarda le polizze analizzate, si farà riferimento ad alcune di esse, scelte, fra quelle pubblicate in alcuni importanti studi sulla storia dell assicurazione in Italia 26, in modo da far emergere l eventuale diversità di usi sviluppatisi nelle varie piazze, ma pur sempre riconducibili nell ambito di un modello unitario in rapporto al contenuto e al fondamento dell operazione assicurativa L assicurazione a Genova. Il documento scritto più antico, del quale si possa dire con certezza, che contenga un contratto di assicurazione, è un rogito notarile genovese datato 20 febbraio Già si può notare che l impiego dello strumento notarile 28 non è un particolare 24 V. infra paragr Come fa notare F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti,cit., 3-4, nel momento di emersione dell assicurazione «il contratto racchiude l intero regolamento della materia, rappresentando le consuetudini e, quindi, il germe della legge. (...) è la fonte principale e tipica della storiografia assicurativa». 26 Ci si riferisce in particolare all opera del BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit; del MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit.; di M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione della corona d'aragona nel secolo 15, Napoli, 1972 e di R. ZENO, Documenti per la storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV, Lattes, Torino, Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 7. La scoperta di tale contratto nell Archivio genovese, effettuata dal Melis, ha consentito di anticipare di qualche anno la datazione del contratto più antico in tema di assicurazione. Fino ad allora, infatti, tale primato era attribuito ad un altro rogito notarile genovese, datato 23 ottobre 1347, scoperto e pubblicato dal Bensa nel In realtà E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., 58, ritiene che fin dal principio le «assicurazioni contraevansi per mezzo di sensale», il quale redigeva le scritte di sicurtà e, aggiunge che, «anche introdotto il costume di redigerli in atto di notaio, non andò in disuso la redazione delle polizze da sensali. Ben pochi saranno stati certamente i contratti di questa fatta, conclusi altrimenti che coll intromissione di mediatori, e siccome questi, per antichissima consuetudine, redigevano in iscritto i contratti fatti col loro intermezzo, si avea così, per la stessa convenzione, il duplice documento della scritta privata e dell atto pubblico.». A conferma di questa teoria il BENSA, richiama (p. 64) una delle Regole delle compere del Capitolo, del 2 febbraio 1401 (riprodotta poi in appendice, p.155), in materia fiscale che fa obbligo ai notai di esibire su richiesta dell esattore «non solo gl istrumenti di sicurtà da essi redatti, ma benanco le polizze, ove si trovassero in loro possesso». Continua poi affermando che «[q]uesta contemporanea esistenza della polizza e dell istrumento di sicurtà fa sorgere naturalmente il dubbio, che altra fosse la formola seguita nella polizza, altra quella adottata pel contratto notarile. 6

7 irrilevante, ma caratterizza la tipologia del contratto di assicurazione in uso a Genova: scritto in lingua latina, tale atto non fa alcuna menzione diretta dell assicurazione, la quale è malcelata «sotto le mentite spoglie» 29 di un contratto di mutuo, singolarmente concesso gratis et amore, o di un contratto di compravendita 30. Nel primo caso, l assicuratore «fingeva» di ricevere una somma di denaro a titolo di mutuo concesso appunto gratis et amore dall assicurato e prometteva di restituirla nel termine pattuito «sotto la condizione risolutiva del salvo arrivo della nave o delle merci» 31. Mentre, nel caso della compravendita, che ben presto fece cadere in disuso il ricorso al mutuo (forse proprio per l impossibilità di sostenere la genuinità di un siffatto prestito e sottrarlo al sospetto di usura 32 ), l assicuratore (neanche qui, mai menzionato come tale) figurava come acquirente della merce esposta al rischio del viaggio, della quale si obbligava a pagarne il prezzo al venditore (assicurato, dunque), entro un certo periodo di tempo ma sempre sotto la condizione risolutiva del c.d. «salvo arrivo». Lo schema della compravendita, poi, si prestava a giustificare il diritto di recupero delle merci dell assicuratore nel caso in cui, dopo il sinistro, fossero state recuperate, proprio in quanto egli risultava esserne proprietario 33. Inoltre, negli atti genovesi non viene mai indicato il premio 34 : ciò non stupisce più di tanto in relazione agli atti notarili, se si considera che non poteva figurare alcun corrispettivo per un mutuo gratuito, né si poteva alterare diversamente lo schema della compravendita delle merci. Più singolare è, invece, il fatto che il premio non risultasse menzionato neanche quando veniva utilizzata la scrittura privata (detta a Genova apodixia), che a partire dalla fine del XIV sec., inizia ad imporsi anche sulla piazza genovese, come forma tipica del contratto di assicurazione, grazie all influsso, probabilmente, degli operatori toscani, in generale più inclini ad evitare qualsiasi intermediazione nella gestione degli affari commerciali (e quindi anche dell assicurazione) L assicurazione a Palermo. Anche a Palermo risulta utilizzata la forma notarile e la lingua latina, senza però, ricorrere a nessun mascheramento del contratto di assicurazione, che nella sue formulazioni ha forse risentito di un influenza toscana ed in particolare pisana 35. Sgraziatamente noi non abbiamo modo di chiarire questo dubbio, perché di fronte agli atti pubblici di assicurazione redatti dai notai di Genova non possiamo opporre alcuna delle polizze di sicurtà redatte dai sensali della medesima piazza». Cfr., infra con la prassi palemitana. 29 Cfr., A. LA TORRE, L assicurazione nella storia delle idee, cit., Il passaggio dalla forma del mutuo alla forma della vendita viene individuato da F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 7, nel periodo di tempo che va dal 1356 al Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., Cfr., F. EDLER DE ROOVER, Early Examples of Marine Insurance, cit., Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., 134; G. BONOLIS, Svolgimento storico dell assicurazione in Italia, Firenze, 1901, Questo almeno fino al Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV- XVI), vol. I, Le fonti, cit., 14. Cfr., anche L. A. BOITEUX, La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l assurance maritime, cit., Cfr., F. EDLER DE ROOVER, Early Examples of Marine Insurance, in The Journal of Economic History, cit., 184, la quale ritiene che la natura dei contratti palermitani emerge attraverso l uso di un linguaggio 7

8 A partire dal 1434, poi, nelle filze negli atti notarili palermitani è possibile trovare delle vere e proprie polizze; queste, redatte da un sensale (in volgare) e poi consegnate al notaio per la registrazione, venivano inserite direttamente nei registri, probabilmente per essere integrate nell atto notarile in un secondo momento, in caso di lite 36. Peraltro, in questi atti viene indicato il premio, a conferma della trasparenza 37 dell operazione assicurativa L assicurazione a Firenze. A Firenze, e più in generale, in Toscana, invece, non si richiede mai l intervento del notaio per la stipula dei contratti di assicurazione (e commerciali in generale), come risulta dal fatto che negli archivi notarili della città non si trovano mai atti relativi ad operazioni commerciali. Questo non significa certo che i fiorentini non praticassero l assicurazione, il cui uso è al contrario ben documentato da altri tipi di fonti, rappresentate dalle scritte private 39, ovvero dalle polizze. Tali tipi di fonti si rivelano preziose in quanto manifestazioni più genuine della realtà pratica anche se inevitabilmente soggette ad una maggiore dispersione data l impossibilità di ripetere per le fonti private i vantaggi dell accumulazione archivistica propria degli enti pubblici nei quali spesso confluiscono i protocolli dei notai. Nonostante ciò, non mancano archivi privati (spesso confluiti in archivi pubblici visto il prestigio delle famiglie a cui appartenevano) che documentano l attività delle aziende collettive medievali più grandi 40, costituite in forma di «compagnie», di cui un esempio notevole è l Archivio Datini di Prato 41. chiaro e semplice. 36 Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., Identica chiarezza anche nei contratti, per il vero più tardi (1402), stipulati a Barcellona, inizialmente redatti davanti ad un notaio, in lingua latina e, a partire dal 1428, in lingua catalana. Per maggiori dettagli sull esperienza assicurativa catalana si rinvia a M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione della corona d'aragona nel secolo 15, cit., 460, secondo il quale «i notai catalani ( ), a differenza di quelli genovesi in presenza di un tipo ricorrente di contratto di rischio, originale e nuovo, si dimostrano capaci di accettarlo nella sua genuinità, senza lasciarsi vincere da remore mentali ed inquadrarlo in uno di tipi già noti, magari forzandone i lineamenti originari.». Solo in seguito, a Barcellona si utilizzerà il contratto simulato del mutuo e della compravendita per eludere i divieti di assicurazione su merci e navi straniere. 38 Cfr., contratto di assicurazione stipulato a Palermo il 15 marzo 1350, trovato nell Archivio del notaio Stefano de Amato e pubblicato (Doc. CXC) da R. ZENO, Documenti per la storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV, cit., , dove viene indicato un premio di 54 f. In effetti, lo stesso ZENO (pag. CVIII) tra gli elementi costitutivi del contratto di assicurazione desumibili dalla lettura dei documenti del notaio Amato, al n. 4, indica la «determinazione del premio di assicurazione». Invece, MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 19, ritiene che gli atti notarili palermitani, pur essendo redatti in «forma aperta e spedita», presentassero la stessa caratteristica negativa degli atti genovesi, ovvero quella della mancanza del premio. 39 Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., Cfr., B. DINI, I mercanti italiani nel Medievo. Saggi su una economia-mondo. Firenze e l'italia fra Mediterraneo ed Europa (secc. XIII - XVI), cit., 127, il quale sottolinea che «sul finire del Trecento e nel Quattrocento [si costituiscono] sistemi di aziende, ( cioè) aziende giuridicamente indipendenti le une dalle altre, ma ricondotte ad unità dalla partecipazione maggioritaria al capitale di ognuna di esse della azienda con sede in Firenze e quindi dalla direzione unitaria che alle aziende dava il maggiore ovvero il capo della famiglia che dava il nome a tutte. ( ) Così era organizzato il Banco Medici e, con qualche diversità ( ), anche l azienda Datini di Firenze dominava le aziende di Pisa, di Genova e della Catalogna (Barcellona, Valenza e Maiorca).». Si veda, inoltre, A. SAPORI, Le marchand italien au Moyen Âge, Colin, Paris, 1952, XXXI. 41 Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 26. 8

9 Tra la mole di documenti conservati in questo archivio, che testimoniano il volume di affari delle aziende (con sede a Prato, Firenze, Pisa, Genova, Avignone, Barcellona, Valenza e Maiorca 42 ) di Francesco Datini di Prato 43, «non potevano mancare le polizze-le vere polizze di piazza - le quali permettono di far luce piena sulla materia a cominciare dai titoli genovesi le apodixie di cui l Archivio di Genova è, invece quasi del tutto sprovvisto; e, come accade sempre, nella documentazione datiniana, è possibile stabilire le connessioni e derivazioni tra un ambiente toscano e diversi altri». 44 Da un esame delle polizze rinvenute nell Archivio Datini 45 e di quelle trovate negli altri archivi fiorentini (come quello Medici e Strozzi), in quelli veneziani e palermitani, si può concludere che il contratto di assicurazione trova la sua formulazione più chiara ed aperta nelle piazze di Firenze, Pisa 46 e Venezia che risultano le città in cui il notaio non ha alcun ruolo nella stesura del contratto. Da queste polizze 47, redatte direttamente dalle parti o dal sensale 48, si possono desumere, pertanto, tutti gli elementi del contratto, indicati liberamente attraverso i termini propri che delineano la nuova operazione assicurativa. Troviamo, infatti, l indicazione delle parti designate come assicurato e assicuratore, dell oggetto della copertura (generalmente la nave, le merci o il nolo), del valore assicurato, del rischio assunto, del premio, dell itinerario, della durata del contratto ed eventuali altre clausole inerenti alla disciplina del rapporto, come il termine entro il quale deve essere pagata la somma assicurata in caso di sinistro e quello entro il quale si prescrive il diritto dell assicurato di chiedere il pagamento La varietà di forme. E, dunque, corretto fare una distinzione fra i diversi modi di porre in essere il 42 Secondo A. SAPORI, Le marchand italien au Moyen Âge, cit., XXXVI, «le développement des affaires s appuyait sur l ouverture de succursales dans les centres les plus importants». 43 Sulla figura di questo mercante toscano vissuto tra il 1335 ed il 1410, si rinvia a E. BENSA, Francesco di Marco da Prato, Treves, Milano, 1928, 8 e 11, il quale sottolinea, peraltro, l importanza dell Archivio Datini non solo nella storia del commercio «ma in generale nella storia delle origini della civiltà moderna. ( ) sicché ben può dirsi che dal complesso delle carte Datini venga fuori un quadro completo della vita del medio evo». 44 Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 26. In base alla classificazione fatta da quest ultimo, nell Archivio Datini sono state trovate 150 polizze stipulate a Pisa tra il 13 aprile 1379 e il 15 marzo 1402 (filza 1158); 134 polizze stipulate a Firenze tra il 22 settembre 1385 e il 6 novembre 1401 (filza 1159); 77 polizze stipulate a Genova tra il 12 dicembre 1390 e il 2 settembre 1401 (filza 1160). 45 Cfr., L. A. BOITEUX, La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l assurance maritime, cit., 141, il quale ritiene che le circa 400 polizze assicurative conservate nell archivio Datini, rappresentano un fatto del tutto eccezionale, perché «établies en un exemplaire unique, les polices étaient en règle générale détruites après usage.». 46 Secondo F. EDLER DE ROOVER, Early Examples of Marine Insurance, in The Journal of Economic History, cit., 188, non ci sono differenze sostanziali tra le polizze redatte a Firenze e quelle redatte a Pisa, ma solo delle diversità di forma: ad esempio, nelle polizze pisane i nomi degli assicuratori vengono indicati sia in apertura del contratto che nella parte delle sottoscrizioni mentre in quelle fiorentine si trovano solo le sottoscrizioni degli assicuratori alla fine del contratto. 47 Cfr., L. A. BOITEUX, La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l assurance maritime, cit., 86, il quale precisa che le polizze fiorentine e pisane «diffèrent des polices génoises tant par la définition beaucoup plus complète des risques couverts et le précisions qu elles apportent sur les garanties et les délais dans lequels elles peuvent jouer que par les stipulations relatives à la prime dont il est ouvertement fait mention.». 48 Sul ruolo del sensale cfr., L. A. BOITEUX, La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l assurance maritime, cit., 137; C. SCHWARZENBERG, Ricerche sull assicurazione marittima a Venezia, Milano, 1969, 72. 9

10 contratto di assicurazione, riconducibili, in linea di massima, ai due principali modelli dell atto notarile e della polizza, a loro volta espressione degli usi diversi delle due principali piazze assicurative quelle di Genova e Firenze. Più difficile è spiegare il perché di questa diversità formale così marcata, pur nell identità dei risultati raggiunti (dato che in entrambi i casi si può parlare di assicurazione) e, soprattutto la necessità di dissimulare, in ambito genovese, la vera realtà del negozio assicurativo 49. Secondo una prima teoria 50, «entrando per la prima volta nell uso del commercio un contratto sostanzialmente nuovo, era naturale che esso non assumesse una forma spiccatamente distinta, che, specialmente nel medioevo, avrebbe potuto dare appiglio a questioni sulla legittimità stessa della convenzione, ma tendesse invece a celarsi sotto le sembianze di quell altro contratto col quale presentava maggiori analogie, o che meglio prestavasi alla salvaguardia delle obbligazioni che le parti reciprocamente assumevano.». In realtà, come è stato notato 51, questa spiegazione sarebbe plausibile se fra l esperienza assicurativa genovese e quella fiorentina si ponesse un rapporto di derivazione cronologica per cui la forma notarile sarebbe la prima tappa sperimentale di un istituto che solo in un secondo momento raggiunge una forma più matura e aperta in cui non se ne deve celare la novità per giustificarne l esistenza. Dall esame delle fonti emerge esattamente il contrario: assicurazioni «alla genovese» e assicurazione «alla fiorentina» convivono nello stesso momento storico, e, nella quotidianità dei traffici commerciali, subiscono inevitabili reciproche contaminazioni che danno origine a forme ibride a seconda del luogo in cui il contratto viene redatto e dei soggetti che vi prendono parte 52. Così, se i mercanti toscani, nei contratti conclusi a Genova, riescono ad imporre l uso della scrittura privata e talvolta della lingua volgare 53, sono, in genere, costretti a conformarsi alla finzione della compravendita 54. Al contrario, gli operatori genovesi che concludono i loro affari a Firenze, sembrano adeguarsi totalmente alla procedura locale, senza pretendere mai il ricorso all atto notarile. A Palermo, invece, sembra prevalere una forma mista in cui l operazione assicurativa è apertamente dichiarata in un atto notarile redatto in latino. Certo, alla fine, la forma più semplice e tutto sommato più in linea con lo spirito pratico caratteristico del ceto mercantile medievale, prevarrà 55 sulle formalità notarili in uso a Genova; formalità 56 che, peraltro, non dovevano essere considerate 49 Per M. A. BENEDETTO, Appunti per una ricerca sul contratto di assicurazione marittima, cit., 490, questo «è il più scottante ed arduo problema che concerne l assicurazione». 50 Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., Cfr., A. LA TORRE, L assicurazione nella storia delle idee, cit., Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 44, il quale ritiene che se «si devono certamente a Genova e probabilmente anche ai pisani, cioè agli esponenti delle città di mare, i primi slanci assicurativi ( ) la evoluzione del negozio di assicurazione i è fatta più sensibile in Toscana, nell ultima parte del XIV secolo». 53 Cfr., polizza di assicurazione del 4 febbraio 1393, redatta in Genova e pubblicata da F. MELIS, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XIV, Olschki, Firenze, 1972, Doc., 113, Cfr., polizza di assicurazione del 5 agosto 1393, redatta in Genova e pubblicata da F. MELIS, op. ult. cit., Doc. 112, Cfr., J. HEERS, Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio homme d affaires Génois , Aix-en-Provence, 1959, il quale ha trovato nel libro di conto del mercante genovese Piccamiglio tre polizze risalenti al 1459 in cui si parla esplicitamente di assicurazione e si indica il premio. 56 Cfr., F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (sec. XIV-XVI), vol. I, Le fonti, cit., 5, il quale afferma che a Genova «il ricorso al notaio era frequente come in pochi altri luoghi: tutte o quasi tutte le convenzioni, anche le più strane e per valori irrisori, venivano affidate al rogito notarile.». In questo senso anche E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., 62, secondo il quale «La 10

11 così penalizzanti se i mercanti genovesi hanno ritenuto opportuno servirsene per un lungo periodo di tempo 57. D altra parte, non è tanto il ricorso allo strumento notarile che stupisce, quanto la riluttanza a far emergere il nuovo rapporto contrattuale che si preferisce camuffare al costo di darne una visione alterata e parziale. Anche la spiegazione che intravede in questa riluttanza, il tentativo di aggirare il divieto canonico di usura, non è totalmente soddisfacente 58 se si pensa alla singolarità del ricorso al mutuo, contratto da sempre soggetto a questo genere di sospetto e per di più con una clausola gratis et amore manifestamente inverosimile in un contratto commerciale. Forse più semplicemente, si tratta di un incontro-scontro, non di mentalità ma di usi differenti, riflesso del contemporaneo sviluppo dello strumento assicurativo in diverse piazze italiane, ognuna delle quali segue le procedure e le forme legali che le sono proprie Gli elementi del contratto di assicurazione. Vediamo ora quali sono più nel dettaglio gli elementi che caratterizzano il contratto di assicurazione delle origini, a cui si è fatto prima breve cenno 60. Prendendo ad esempio una polizza dell 11 luglio 1385 stipulata a Pisa e pubblicata dal Bensa 61, possiamo notare che, in apertura veniva indicato il nome dell assicuratore o, più di frequente, di una pluralità di assicuratori e la cifra per la quale ciascuno di essi assicurava. Seguiva l indicazione delle cose assicurate («ogni roba e mercatanzia o arnesi di qualunque condizione si fosse»), dell itinerario prestabilito («da Arli fino in Porto Pisano), della nave sulla quale le merci sarebbero state caricate, individuata attraverso il nome del capitano («in sullo navilio di Giorgetto Costanzo Berga di Provenza»). Altra notazione importante era quella della determinazione esatta del periodo di tempo in cui gli assicuratori correvano il rischio («e cominciano gli assicuratori a correre ogni rischio, incontanente come il detto naviglio avrà fatto vela, o facesse o avesse fatto ad Arli infino a tanto che la detta roba ( ) venisse in Porto Pisano scarica in terra») e dell ampiezza dello stesso («Corrono i detti assicuratori ( ) ogni rischio di Dio e di mare e di gente e ogni caso e pericolo e fortuna e disastro o caso sinistro che per niuno modo potesse intervenire, e fosse fatto il caso o il pericolo o la fortuna o il disastro come si volesse o di che condizione ( )»). Infine, veniva indicato il premio («e per lo rischio debbono avere ed ebbono frequenza degli atti, il modo con cui si redigevano, spesso per semplici note o imbreviature, la costanza delle formole, lo stipularsi ciascun d essi in luogo diverso, a seconda delle comodità di contraenti, sono circostanze tutte che dimostrano come l atto pubblico fosse allora molto più alla portata dei commercianti di quello non sia al presente.». 57 Secondo E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., 62, il rogito notarile «aveva il pregio grandissimo di essere esecutivo» e quando tale caratteristica venne attribuita anche all apodixia censarii, «l antica forma andò completamente in disuso». 58 Secondo M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione della corona d'aragona nel secolo 15, cit., 461, nota 134, «si deve comunque escludere che là dove ci furono resistenze al completo sviluppo formale del contratto di assicurazione, per lo sforzo dei giuristi di ricondurlo a precedenti contratti già noti, abbia agito la paura delle sanzioni canoniche contro l usura. Queste condannavano il cambio marittimo. I moralisti del Tre e Quattrocento sono quasi tutti d accordo sulla liceità della assicurazione, della quale individuano nella «susceptio periculi» l oggetto specifico e nel premio la relativa legittima ricompensa. S. Bernardino ne esalta anzi l utilità sociale.». 59 Cfr., F. EDLER DE ROOVER, Early Examples of Marine Insurance, in The Journal of Economic History, V. supra p Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., Doc. XI,

12 gli assicuratori fiorini cinque d oro per C») ed i termini, rispettivamente entro i quali, verificatosi il sinistro, la somma assicurata doveva essere pagata («( ) dal dì che sia notificato il disastro a detti assicuratori a mesi due prossimi che seguiranno») e il diritto dell assicurato di chiedere il pagamento stesso si prescriveva («e se il detto debito non fosse addomandato agli assicuratori, da oggi dì detto a mesi otto, s intenda il debito esser casso e vano e di niun valore.»). 3.1 Le parti. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si può notare che viene sempre precisata la nazionalità delle parti, non solo per meglio identificare le stesse, ma anche perché non sono infrequenti le disposizioni legislative, volte, in alcuni periodi a limitare, per ragioni protezionistiche l accesso all assicurazione degli stranieri 62. Altro aspetto, riguarda l essenzialità o meno dell interesse ad assicurare i beni, in capo all assicurato, nei primi contratti di assicurazione. La questione è dibattuta in dottrina a causa dell ambiguità di alcune espressioni e clausole utilizzate nelle polizze. Secondo una prima tesi «sin dai primordi di questo istituto, si vede come fosse richiesta la qualità di interessato nell assicurato per la validità dell assicurazione» 63. Dal linguaggio utilizzato nelle polizze sembrerebbe che questo interesse fosse collegato alla proprietà della nave o delle merci: da qui tutte le clausole volte a precisare la validità dell assicurazione nel caso concreto, ove essa fosse stipulata non dal proprietario ma, ad esempio, «da un corrispondente per ordine del suo principale» 64. E, proprio per evitare che gli assicuratori impugnassero il contratto eccependo una mancanza di interesse 65, sarebbe invalso l uso di inserire delle clausole estremamente generiche 66, poi divenute di stile, per estendere l area degli interessi coperti con l assicurazione ed agevolare l assicurato richiedendogli solo la prova del sinistro. Certo, clausole di tal fatta potrebbero essere interpretate esattamente nel senso opposto 67, insinuando il dubbio che si tratti di contratti senza interesse, cioè di semplici scommesse Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., 67; F. SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell età del Risorgimento, III, Torino, 1921, Cfr., E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medioevo, cit., 65, secondo il quale ciò dimostrerebbe come sin dalle origini «l assicurazione assumesse nell ordinamento del commercio la funzione economica che per natura le spettava, cioè quella d un vero contratto di indennità, e non già d un alea sul felice viaggio di navi o merci.». Anche secondo G. BONOLIS, Svolgimento storico dell assicurazione in Italia, cit., 46, «principale requisito che si richiedeva nell assicurato era l interesse, il quale poteva essere diretto o indiretto, e di qualsiasi genere, purché dalla perdita delle cose potesse lo stipulante risentire un danno.». 64 Cfr., G. CASSANDRO, Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione, cit., 246, per il quale «era necessaria l esistenza di un interesse apprezzabile alla conservazione e alla salvezza delle cose, anche se poi non è dato riscontrare una precisa definizione di questo interesse.». 65 La cavillosità degli assicuratori sarebbe confermata anche dal giurista B. BOSCO, Consilia, Lodani, 1620, Cons. n. 391, Si tratta delle formule habeat vel non habeat, habeat vel non, participet vel non participet ; cfr., G. BONOLIS, Svolgimento storico dell assicurazione in Italia, cit., 38,39 67 Cfr., F. SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell età del Risorgimento, III, Torino, 1921, 245, secondo cui «dopo tutto non trovasi consacrato in nessun luogo che l interesse assicurabile fosse un requisito necessario, che in caso di opposizione volesse essere provato, e la cui mancanza rendesse nullo il negozio.». 68 L incremento delle scommesse, camuffate da assicurazioni, grazie all ampiezza delle formule su indicate, è testimoniata dall intervento di una serie di leggi volte a frenare tale fenomeno. Cfr., l Ordinanza di Barcelona del 1434, legge genovese del 28 aprile1467, Proclama del governatore di Genova, Agostino Adorno, contro le scommesse, del 15 settembre 1494, in E. BENSA, Il contratto di 12

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