MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi

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1 Amt für Gemeinden Graubünden Uffizzi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 16 Mutui, partecipazioni, contributi per investimenti Versione del 1 settembre 2015

2 Indice 1. Basi legali Aspetti fondamentali Mutui Mutui nei beni patrimoniali Mutui nei beni amministrativi Mutui rimborsabili condizionalmente in senso stretto Mutui rimborsabili condizionalmente con divieto di modifica di destinazione Mutui rimborsabili condizionalmente tipo "a fondo perso" Valutazione di mutui Partecipazioni Partecipazioni nei beni patrimoniali Partecipazioni nei beni amministrativi Contributi per investimenti Contributi per investimenti riguardo a investimenti di terzi Contributi per investimenti per conto proprio Passaggio al MCA Editore Ufficio per i comuni dei Grigioni Grabenstrasse Coira 2

3 1. Basi legali Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sugli atti normativi seguenti: legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC ) ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC ) Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. Per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. 3

4 2. Aspetti fondamentali Mutui e partecipazioni ricorrono tra i beni patrimoniali e i beni amministrativi. I contributi per investimenti relativi a investimenti di terzi sono considerati uscite (= beni amministrativi). I beni patrimoniali si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (art. 2 cpv. 1 LGF). I beni amministrativi invece comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici (art. 2 cpv. 2 LGF). La distinzione tra le due tipologie di beni è importante dal punto di vista del diritto finanziario, soprattutto in relazione alle competenze e alle disposizioni sull'iscrizione a bilancio e sulla valutazione. Ad esempio, mutui e partecipazioni dei beni amministrativi, così come le loro variazioni devono essere registrati e iscritti a bilancio nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo. Non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore. Le partecipazioni vanno verificate annualmente in merito al loro valore. Inoltre, mutui e partecipazioni dei beni patrimoniali in relazione all'adempimento di compiti pubblici o all'interessenza pubblica devono essere indicati nello specchietto delle partecipazioni nell'allegato al conto annuale (art. 25 cpv. 1 OGFCom). 4

5 3. Mutui Un mutuo è un contratto nel quale un mutuante mette a disposizione di un mutuatario un importo in denaro, solitamente dietro versamento di un compenso (interesse). Il mutuatario si impegna a rimborsare l'importo in denaro prestato. La concessione di mutui nei beni patrimoniali e amministrativi è di competenza dell'assemblea comunale o della votazione per urna se sorpassa le competenze finanziarie del municipio (art. 9 della legge sui comuni). 3.1 Mutui nei beni patrimoniali Con riguardo ai mutui nei beni patrimoniali si distingue tra mutui a breve e a lungo termine. Incrementi e diminuzioni vengono iscritti direttamente a bilancio. Bilancio Mutui a breve termine beni Mutui con una durata fino a 1 anno patrimoniali Mutui a lungo termine beni patrimoniali Mutui a lungo termine con una durata di oltre 1 anno I ricavi a titolo di interessi e le variazioni di valutazione vengono rilevati a conto economico. La registrazione della variazione nella valutazione avviene direttamente tramite il rispettivo conto di bilancio; non si tiene un conto di rettifica del valore. Conto economico 3440 Rettifiche di valore investimenti finanziari beni patrimoniali Rettifiche di valore negative (svalutazioni) di investimenti finanziari 4402 Interessi investimenti finanziari a breve termine Interessi su investimenti finanziari del gruppo specifico Interessi investimenti finanziari a lungo termine Interessi su investimenti finanziari del gruppo specifico Adeguamenti al valore di mercato mutui beni patrimoniali Le variazioni positive e negative di valutazione possono essere trasferite al netto nel gruppo specifico 444. Se risulta un saldo negativo (riduzione di valore), il saldo deve essere trasferito al gruppo specifico

6 3.2 Mutui nei beni amministrativi Mutui rimborsabili condizionalmente in senso stretto Nella prassi vi sono diverse forme di mutui rimborsabili condizionalmente con diverse regolamentazioni contrattuali. I mutui rimborsabili condizionalmente rappresentano un'uscita (= beni amministrativi). Possono essere concessi in maniera fruttifera o infruttifera. Una caratteristica di tali mutui è data dal fatto che il mutuante può determinare attivamente il rimborso. Tali condizioni sono disciplinate dalla legge o stabilite contrattualmente. I mutui concessi dei beni amministrativi, così come le loro modifiche, devono essere registrati nel conto degli investimenti (art. 12 cpv. 2 OGFCom) e iscritti a bilancio nel gruppo di conti "144 mutui beni amministrativi" indipendentemente dall'importo. Conto degli investimenti 54xx Mutui Mutui rimborsabili con durata contrattuale devono essere registrati nel conto degli investimenti indipendentemente dall'importo. 64xx Rimborso di mutui Il rimborso di mutui deve essere registrato nel conto degli investimenti indipendentemente dall'importo. Bilancio 144xx Mutui Mutui con durata prestabilita e obbligo di rimborso. Se il rimborso è a rischio occorre effettuare rettifiche di valore. Conto economico 3640 Rettifiche di valore mutui beni amministrativi Rettifiche di valore del gruppo specifico 144 Mutui beni amministrativi 3874 Ammortamenti supplementari su mutui beni amministrativi Ammortamenti supplementari sul gruppo specifico 144 Mutui beni amministrativi 6

7 3.2.2 Mutui rimborsabili condizionalmente con divieto di modifica di destinazione In caso di mancato rispetto dello scopo del mutuo (cambiamento di destinazione, ad es. modifica dell'utilizzazione dell'edificio), i mutui rimborsabili condizionalmente con divieto di modifica di destinazione comportano il rimborso. Al divieto di modifica di destinazione va equiparata l'impossibilità di fatto di impiegare un immobilizzo per altri scopi rispetto a quanto originariamente previsto (ad es. protezione contro le piene). Il mutuatario utilizza i mezzi finanziari per l'acquisto di valori patrimoniali duraturi con carattere di investimento. Spetta al mutuante vigilare sull'osservanza della clausola contrattuale concernente la modifica di destinazione e richiedere il rimborso in caso di violazione. Solitamente, in sede di rimborso viene calcolata la durata d'utilizzazione complessiva, che successivamente viene posta in relazione all'utilizzazione già avvenuta. Una caratteristica importante di tali forme di mutuo è data dal fatto che il mutuatario può determinare attivamente il rimborso evitando una modifica di destinazione. Con la clausola concernente la modifica di destinazione il mutuante ha creato le condizioni per influire in maniera duratura sull'utilizzo dei mezzi finanziari. Mutui rimborsabili condizionalmente con divieto di modifica di destinazione sono da considerarsi quali contributi per investimenti (cfr. numero 5). Vige il presupposto che i mezzi finanziari vengano utilizzati dal mutuatario per l'acquisto di valori patrimoniali duraturi con carattere d'investimento. Sono da considerarsi contributi per investimenti anche mutui infruttiferi rimborsabili condizionalmente di durata illimitata Mutui rimborsabili condizionalmente tipo "a fondo perso" Anche sotto il punto di vista economico, i mutui rimborsabili condizionalmente tipo "a fondo perso" non sono mutui, bensì contributi statali. Un tale mutuo non prevede un divieto di modifica di destinazione o dispone di un accordo di rinuncia al rimborso esplicito da parte del mutuante. Il rimborso può essere escluso. I mutui rimborsabili condizionalmente tipo "a fondo perso" devono essere registrati tra le spese di riversamento (gruppo di conti "363 Contributi a enti pubblici e a terzi") al momento della concessione del mutuo. Ciò vale anche nei casi in cui i mezzi finanziari vengano utilizzati dal mutuatario per l'acquisto di valori patrimoniali duraturi con carattere d'investimento, dato che il mutuante non può influire in maniera duratura sull'utilizzo dei mezzi. 7

8 3.3 Valutazione di mutui I mutui nei beni patrimoniali e amministrativi vengono valutati al valore nominale al netto di eventuali rettifiche di valore. Le rettifiche di valore devono essere sottoposte a nuova valutazione su base annua. Se il motivo che ha originato in tutto o in parte la rettifica di valore viene a mancare, deve essere effettuata una rivalutazione fino a un massimo pari al valore nominale del mutuo. La costituzione e lo scioglimento di rettifiche di valore è di competenza dell'esecutivo. I mutui non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (art. 22 cpv. 6 OGFCom). Se per una voce si prevede una perdita di valore duratura e che supera l'utilizzo ordinario, il suo valore contabile viene rettificato. Una riduzione del valore è permanente se con ogni probabilità si può prevedere che il valore a bilancio non potrà più essere raggiunto in tempi prevedibili (art. 21 OGFCom). Vige il principio della valutazione singola. Di norma, svalutazioni e riduzioni di patrimonio si verificano con riferimento a singoli mutui (e non contemporaneamente per tutti i mutui), di conseguenza la necessità e l'entità di rettifiche di valore devono essere esaminate nei singoli casi in base alla situazione finanziaria del mutuatario tenendo conto delle garanzie ricevute ed eventualmente in base a sviluppi a livello economico e politico. Il seguente prospetto contiene informazioni per quanto riguarda la costituzione e lo scioglimento di rettifiche di valore in caso di dubbia solvibilità del mutuatario o di garanzie non più sufficienti. Gli indizi non devono essere soddisfatti in via cumulativa. 8

9 Classificazione Rettifica di valore Indizi / descrizione Rimborso non a rischio nessuna Concordata scadenza per il rimborso. Il mutuatario intende procedere al rimborso del mutuo. Non sussistono limitazioni / condizioni. Gli interessi vengono versati e gli ammortamenti effettuati come concordato. La solvibilità del mutuatario è stata verificata e giudicata ineccepibile. Nulla fa presumere un notevole peggioramento a breve termine. Prospettive future valutate in termini positivi. Garanzie disponibili e sufficienti nella misura del 100 %. Rimborso a rischio, ma probabile Rimborso non (più) probabile o impossibile parziale completa Le condizioni per il rimborso sono soddisfatte, tuttavia l'andamento è sfavorevole per il mutuante. Gli interessi vengono versati e gli ammortamenti effettuati come concordato oppure sussistono accordi per la proroga dei termini, i quali vengono rispettati. La solvibilità del mutuatario è dubbia, cashflow negativo o insufficiente. Le prospettive future vengono valutate in termini negativi. In passato la solvibilità è già stata valutata come critica. Le garanzie esistenti coprono il mutuo solo in parte o per nulla. Esecuzione in corso, fallimento o moratoria concordataria. Non previsto dividendo del fallimento. Forte ritardo nel pagamento di interessi e negli Solvibilità del mutuante più volte risultata cattiva. Garanzie non disponibili o senza valore. Rinuncia ai crediti firmata. L'entità della rettifica di valore si conforma alle circostanze concrete. Non può essere determinata in modo puramente matematico. Piuttosto, è necessario adottare una prospettiva globale. A fungere da base per la determinazione delle rettifiche di valore sono tra l'altro il contratto di mutuo, una referenza bancaria, un rating, le garanzie, prove di compensazione, documentazione relativa a rinunce ai crediti e dichiarazioni di subordinazione, documentazione di esecuzione o altra corrispondenza rilevante. 9

10 4. Partecipazioni Partecipazioni (azioni, buoni di partecipazione, quote di società cooperative, ecc.) sono quote del capitale di altre imprese, aziende o enti. 4.1 Partecipazioni nei beni patrimoniali Incrementi e diminuzioni di partecipazioni nei beni patrimoniali vengono iscritti direttamente a bilancio. Bilancio Azioni e certificati di partecipazione Partecipazioni di ogni genere (azioni, buoni di partecipazione, quote in fondi di investimento, quote sociali, ecc.). Partecipazioni nei beni patrimoniali con valore di borsa vengono valutate al valore di borsa alla data di chiusura del bilancio; quelle senza valore di borsa vengono valutate al valore d'acquisto (art. 20 OGFCom). Ricavi a titolo di interessi e variazioni di valutazione nonché perdite/utili su cambi effettivamente realizzati vengono rilevati a conto economico. Conto economico 3410 Perdite conseguite su cambi su investimenti finanziari beni patrimoniali 3440 Rettifiche di valore investimenti finanziari beni patrimoniali 4407 Interessi investimenti finanziari a lungo termine 4410 Utili da alienazioni di investimenti finanziari beni patrimoniali 4442 Adeguamenti al valore di mercato partecipazioni beni patrimoniali Diminuzioni di valore effettive degli investimenti finanziari (gruppo specifico 107) occorse in caso di alienazione o di trasferimento nei beni amministrativi. Rettifiche di valore negative (svalutazioni) di investimenti finanziari. Interessi su investimenti finanziari del gruppo specifico 107. Utili su cambi realizzati mediante l'alienazione di investimenti finanziari a breve o a medio termine. Rettifiche di valore positive (rivalutazioni) di investimenti finanziari. 10

11 4.2 Partecipazioni nei beni amministrativi Le partecipazioni dei beni amministrativi, così come le loro modifiche devono essere registrate nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo (art. 12 cpv. 2 OGFCom). Numerosi comuni grigionesi detengono partecipazioni (minime) in imprese (imprese di approvvigionamento energetico, impianti di risalita, scilift, Ferrovia retica, Banca Cantonale Grigione, Raiffeisen, ecc.), che ricevono quale indennizzo per eventuali rilasci di concessioni oppure che hanno acquisito con mezzi propri. Di norma, tali partecipazioni vengono detenute dai comuni non quali investimenti finanziari, bensì in base a considerazioni di interesse pubblico (informazione, possibilità di partecipazione). In linea di principio, tali partecipazioni rientrano tra i beni amministrativi. Conto degli investimenti 55xx Partecipazioni Partecipazioni, così come le loro modifiche devono essere registrate nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo. 65xx Trasferimento di partecipazioni nei beni patrimoniali Trasferimento di partecipazioni (gruppo specifico 145) nei beni patrimoniali Bilancio 145xx Partecipazioni Partecipazioni di ogni genere, che costituiscono diritti di (com)proprietà. Le partecipazioni devono essere registrate nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo. Le partecipazioni nei beni amministrativi vengono iscritte a bilancio ai costi di acquisto (art. 27 cpv. 1 LGF). Non vengono ammortizzate finché non si verifica una perdita di valore. Le partecipazioni vanno verificate annualmente in merito al mantenimento del valore e vanno indicate nello specchietto delle partecipazioni (art. 22 cpv. 6 OGFCom, art. 25 cpv. 1 OGFCom). Conto economico 3650 Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi Rettifiche di valore del gruppo specifico 145 Partecipazioni beni amministrativi 3875 Ammortamenti supplementari su partecipazioni beni amministrativi Ammortamenti supplementari sul gruppo specifico 145 Partecipazioni beni amministrativi 11

12 5. Contributi per investimenti I contributi per investimenti sono prestazioni valutabili in denaro con le quali presso il destinatario dei contributi è possibile costituire dei valori patrimoniali con carattere d'investimento. 5.1 Contributi per investimenti riguardo a investimenti di terzi Se l'importo complessivo del contributo per investimenti supera la soglia di iscrizione all'attivo (art. 12 OGFCom), il contributo per investimenti deve essere rilevato nel conto degli investimenti. Un eventuale rimborso del contributo per investimenti deve essere rilevato quale entrata nel conto degli investimenti. Conto degli investimenti 56xx Contributi propri per investimenti Uscite per investimenti per contributi agli investimenti di terzi. 66xx Rimborso di contributi propri per investimenti A determinate condizioni, i contributi agli investimenti di un ente pubblico a terzi devono essere rimborsati in caso di modifica di destinazione dell'investimento finanziato. Bilancio 146xx Contributi per investimenti Le rettifiche di valore devono essere gestite come conto di dettaglio (voci al negativo). L'ammortamento ordinario dei contributi per investimenti iscritti all'attivo si conforma alla durata di utilizzo dell'investimento (cofinanziato). La durata di utilizzo o il tasso di ammortamento lineare vanno fissati come se si trattasse di un investimento proprio (art. 22 cpv. 5 OGFCom). 12

13 Conto economico 3660 Ammortamenti ordinari su contributi agli investimenti Ammortamenti ordinari del gruppo specifico 1460 Contributi agli investimenti Ammortamenti straordinari su contributi agli investimenti Ammortamenti straordinari del gruppo specifico 1460 Contributi agli investimenti Ammortamenti supplementari su Contributi agli investimenti beni amministrativi Ammortamenti supplementari sul gruppo specifico 1460 Contributi agli investimenti. Contropartita del gruppo specifico Contributi per investimenti per conto proprio Contributi per investimenti di cui il comune beneficia per investimenti propri devono essere rilevati quali entrate nel conto degli investimenti. Conto degli investimenti 63xx Contributi per investimenti per conto Contributi agli investimenti di terzi per proprio cofinanziare uscite proprie per investimenti. Al termine del periodo contabile gli investimenti netti (uscite al netto delle entrate) del conto degli investimenti vengono iscritti all'attivo nel bilancio. Gli investimenti netti costituiscono la base per il calcolo degli ammortamenti ordinari. 13

14 6. Passaggio al MCA2 Con il passaggio al MCA2, va esaminata l'assegnazione dei mutui e delle partecipazioni ai beni patrimoniali e ai beni amministrativi. I trasferimenti di valori patrimoniali dai beni patrimoniali ai beni amministrativi, necessari in questo contesto, vengono effettuati senza ulteriori procedure di approvazione di uscite tramite il bilancio (art. 52 LGF). Al momento del passaggio al MCA2, le partecipazioni nei beni patrimoniali vanno sottoposte a nuova valutazione (art. 53 LGF, art. 31 OGFCom). Le correzioni delle valutazioni vengono rilevate senza incidenza sul risultato tramite il capitale proprio. Partecipazioni nei beni amministrativi non vengono invece sottoposte a nuova valutazione (art. 53 cpv. 3 LGF, art. 32 OGFCom). Contributi per investimenti iscritti all'attivo per investimenti di terzi vanno ammortizzati in modo lineare su un arco di al massimo 12 anni (art. 32 OGFCom). Le variazioni nel bilancio al momento del passaggio al MCA2 vanno integrate e commentate in un rapporto. Il rapporto viene posto a conoscenza dell'assemblea comunale o del consiglio comunale prima della presentazione dei conti secondo il MCA2 (art. 33a OGFCom). 14

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